Sentenza 18 dicembre 2007
Massime • 1
In tema di diffamazione, integra la causa di giustificazione dell'esercizio del diritto di critica politica l'espressione "protettori di illegalità"- pronunciata da un consigliere comunale, in sede istituzionale - riferita al periodo in cui taluni soggetti avevano ricoperto la carica di sindaco. (In applicazione di questo principio la S.C. ha censurato la decisione con cui il giudice di merito aveva affermato la responsabilità penale del predetto consigliere a titolo di diffamazione).
Commentari • 7
- 1. Criticare non è diffamare: le opinioni anche sgradevoli non si misurano con il metro della verità (Cass. 5925/26)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 18 febbraio 2026
L'invio di un esposto all'autorità disciplinare, contenente espressioni offensive, costituisce esercizio del diritto di critica, costituzionalmente tutelato dall'art. 21 Cost., il quale è da ritenersi prevalente rispetto al bene della dignità personale, pure tutelato dalla Costituzione agli artt. 2 e 3, considerato che senza la libertà di espressione e di critica la dialettica democratica non può realizzarsi. In tema di diffamazione, il diritto di critica, quale espressione della libertà di manifestazione del pensiero garantita dall'art. 21 Cost. e dall'art. 10 CEDU, si concreta nella formulazione di un giudizio valutativo e non nella narrazione di un fatto storico; ne consegue che, …
Leggi di più… - 2. Diffamazione: non è punibile chi abbia ragionevole convinzione della verità dei fatti denunciati (Cass. Pen. n. 21145/2019)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 5 settembre 2023
La massima In tema di diffamazione, è configurabile l'esimente putativa dell'esercizio del diritto di critica nei confronti di chi abbia la ragionevole e giustificabile convinzione della veridicità dei fatti denunciati, lesivi dell'altrui reputazione, anche se di essa non sussista certezza processuale. (Fattispecie in cui la Corte ha censurato la decisione di condanna, evidenziando che, per il ricorrente, che non aveva accusato la persona offesa della commissione di reati, ma di generiche irregolarità amministrative, tale convinzione fondava sulle specifiche contestazioni formulate a carico della predetta nelle sedi penale e amministrativa e sulla destituzione dalla funzione manageriale …
Leggi di più… - 3. Diffamazione: la continenza va valutata nel contesto spazio-temporale e dialetticoAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 31 agosto 2023
La massima In tema di diffamazione, sussiste la scriminante dell'esercizio del diritto di critica sindacale e politica nel caso in cui, in un articolo pubblicato su un "blog" locale di chiaro orientamento politico (nella specie "Brescia anticapitalista"), si stigmatizzi come "sottocultura da letamaio" la reazione del datore di lavoro alle rivendicazioni salariali, giudizialmente riconosciute, degli operai, in buona parte immigrati, in quanto funzionale alla disapprovazione della condotta di sfruttamento e delle idee "razziste" espresse sul profilo "facebook" dal datore di lavoro (Cassazione penale sez. V - 07/03/2022, n. 17784). Fonte: CED Cass. pen. 2022 Vuoi saperne di più sul reato di …
Leggi di più… - 4. Offesa all'onore non punibile se valutazione critica si basa su fatti (Cass. 18056/23)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 29 maggio 2023
La critica si concretizza nella manifestazione di un giudizio valutativo e presuppone un fatto che è assunto ad oggetto o a spunto del discorso critico: ciò sta a significare che il giudizio valutativo è diverso dal fatto da cui trae spunto e a differenza di questo non può pretendersi che sia "obiettivo" e neppure, in linea astratta, "vero" o "falso". La critica postula, insomma, fatti che la giustifichino e, cioè, un contenuto di veridicità limitato alla oggettiva esistenza dei dati assunti a base delle opinioni e delle valutazioni espresse. La diversità dei contesti nei quali si svolge la critica, così come la differente responsabilità e funzione dei soggetti ai quali la critica è …
Leggi di più… - 5. Non diffamazione ma critica sindacale (Cass.17784/22)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 2 agosto 2022
La critica, a differenza della cronaca, del resoconto, della mera denunzia, concretizzandosi nella manifestazione di un'opinione meramente soggettiva (di un giudizio valutativo), non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva e asettica: ciò in quanto il giudizio critico è necessariamente influenzato, e non potrebbe essere altrimenti, dal filtro personale con il quale viene percepito il fatto posto a suo fondamento; esso è, per sua natura, parziale, ideologicamente orientato e teso ad evidenziare proprio quegli aspetti o quelle concezioni del soggetto criticato che si reputano deplorevoli e che si intende stigmatizzare e censurare. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/12/2007, n. 13880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13880 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 18/12/2007
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 3012
Dott. BRUNO Paolo ON - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIDONE ON - Consigliere - N. 18088/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ND ND, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 23 febbraio 2007;
Letto il ricorso e la sentenza impugnata.
Sentita la relazione del Consigliere dr. Paolo ON BRUNO. Udite le conclusioni del Procuratore Generale in sede, in persona del Sostituto dr. Carmine Stabile, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
AN ND era chiamato a rispondere, innanzi al Tribunale di Avellino, del reato di cui all'art. 595 c.p. perché offendeva l'onore e il decoro di IN ON e di ON Elio, in presenza di altri, nel corso della seduta consiliare del 15.10.1999, pronunciando nei suoi confronti le seguenti espressioni protettori della illegalità erano i primi, protettore dell'illegalità è a tutt'oggi il sindaco attuale....allora ecco l'equazione De Chiara uguale a AR-ON.
Con sentenza del 29 novembre 2004, il Tribunale dichiarava l'imputato colpevole del reato a lui ascritto e lo condannava alla pena di Euro 500,00 di multa, nonché al risarcimento del danno in favore delle persone offese costituitesi parte civile.
Pronunciando sul gravame proposto in favore dell'imputato, la Corte di Appello di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava l'impugnata pronuncia, oltre consequenziali statuizioni. Avverso la pronuncia anzidetta, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, affidato alle ragioni di censura indicate in epigrafe. MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Con il primo motivo d'impugnazione, parte ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 21 Cost. e dell'art. 51 c.p., sul rilievo che, ingiustamente, era stata negata l'esimente del diritto di critica, considerato che i fatti in questione erano avvenuti nel corso di un'accesa polemica nata dall'approvazione di un piano di lottizzazione che aveva dato spunto, ad esso ricorrente, capo dell'opposizione, per una serrata critica alla dimensione pubblica e politica delle persone offese AR e ON che avevano ricoperto l'ufficio di Sindaco negli anni precedenti al 1999. Si era trattato, insomma, di un excursus storico delle vicende relative all'approvazione del piano regolatore generale del Comune di Solofra, negli anni precedenti al 1999, nel quadro di una vivace critica ai metodi di amministrazione dell'epoca, che aveva avuto seguito nell'amministrazione in atto.
2. - La censura è certamente fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Nulla quaestio sul contenuto offensivo dell'espressione incriminata, posto che la stessa ha valenza obiettivamente lesiva dell'altrui onore o decoro, tanto più se riferita a rappresentanti della Pubblica Amministrazione, pure al di là di ogni riferimento ai livelli di degenerazione linguistica cui sono giunte, anche nelle massime sedi di rappresentanza istituzionale, le contrapposizioni dialettiche su temi di particolare rilievo per l'interesse pubblico. Sennonché, per consolidato canone ermeneutico le espressioni intrinsecamente ingiuriose devono essere contestualizzate, ossia valutate in rapporto al contesto spazio-temporale nel quale sono state profferite. E nel caso di specie, il teatro della vicenda era proprio una sede istituzionale, ossia un'aula consiliare, nell'ambito di un'accesa polemica riguardante l'approvazione del piano di lottizzazione. Un tema, questo, capace per sua natura di sollevare - tanto più in piccolo consesso comunale, come quello di Solofra - confronti dialettici anche vivaci tra i rappresentanti delle contrapposte parti politiche, pronte a rinfacciarsi, anche per il passato, gestioni della cosa pubblica tutt'altro che ispirate alla cura dell'interesse generale, quanto piuttosto orientate al perseguimento di interessi particolari, di natura clientelare e di scarsa trasparenza, se non proprio di patente illegittimità, su argomenti da sempre - ed ovunque - occasione di vivace scontro politico, come quello relativo alla regolamentazione edilizia ed urbanistica delle aree territoriali di competenza dell'amministrazione locale.
Più precisamente, l'epiteto in esame è stato profferito dal capo dell'opposizione all'indirizzo dei precedenti sindaci di Solofra, la cui amministrazione era equiparata, per modus operandi, ritenuto non improntato a criteri di legalità, a quello dell'amministrazione in atto. Si trattava, insomma, di un suggestivo parallelismo storico che intendeva sottolineare, e stigmatizzare, la perpetuazione di sistemi gestionali, che, in materia tanto delicata, quale quella in discussione, erano ritenuti - a torto od a ragione, ma sempre in chiave di valutazione di parte - volti alla copertura di grumi di interessi illegali, nel senso di pregresse situazioni di fatto non conformi a legalità (dal punto di vista edilizio ed urbanistico), che l'approvazione del piano di lottizzazione intendeva evidentemente legittimare. Era, quindi, l'espressione di mera opinione valutativa, propria della particolare angolazione prospettica del gruppo politico di appartenenza.
Risolvendosi, pertanto, in una censura, assai colorita, ad un metodo di amministrazione, il suo significato trascendeva l'ambito individuale o la sfera personale delle persone offese, per porsi come critica ad un intero sistema di gestione, come era fatto palese, del resto, dall'accostamento comparativo tra l'attuale amministrazione e quelle precedenti. Era, dunque, null'altro che manifestazione di critica che, vuoi per il contesto in cui era avvenuta, vuoi per le sue finalizzazioni, esprimeva una valutazione prettamente politica. Dunque, la locuzione in oggetto, pur se discutibile, sul piano - se non della veridicità dei contenuti - quantomeno dello stile, dell'opportunità e del costume politico, era scriminata per effetto dell'esimente di cui all'art. 51 c.p., attualizzata nell'ottica dell'art. 21 della Carta Costituzionale.
2. - Per quanto precede, l'impugnata sentenza deve essere annullata, nei termini indicati in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 dicembre 2008. Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2008