Sentenza 14 aprile 2000
Massime • 1
In tema di diffamazione il diritto di critica si differenzia da quello di cronaca essenzialmente in quanto il primo non si concretizza, come l'altro, nella narrazione di fatti, bensì nell'espressione di un giudizio o, più genericamente, di un'opinione che, come tale, non può pretendersi rigorosamente obiettiva, posto che la critica, per sua natura, non può che essere fondata su un'interpretazione, necessariamente soggettiva, di fatti e di comportamenti. Non si tratta dunque di valutare la veridicità di proposizioni assertive, per le quali possa configurarsi un onere di previo riscontro della loro rispondenza al vero, quanto piuttosto di stimare la correttezza delle espressioni usate. (Nella fattispecie, relativa ad una polemica tra alcuni lavoratori e un dirigente di azienda, la Corte ha ritenuto che le espressioni "intimidatorio" e "mascalzonata" riferite ad un preteso comportamento discriminatorio nei confronti di un lavoratore, perdessero, una volta contestualizzate e filtrate attraverso i moduli espressivi del linguaggio sindacale, l'impatto diffamatorio oggettivo rimanendo invece, sotto il profilo dei contenuti polemici cui davano espressione, all'interno dei confini del diritto di critica).
Commentari • 12
- 1. Criticare non è diffamare: le opinioni anche sgradevoli non si misurano con il metro della verità (Cass. 5925/26)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 18 febbraio 2026
L'invio di un esposto all'autorità disciplinare, contenente espressioni offensive, costituisce esercizio del diritto di critica, costituzionalmente tutelato dall'art. 21 Cost., il quale è da ritenersi prevalente rispetto al bene della dignità personale, pure tutelato dalla Costituzione agli artt. 2 e 3, considerato che senza la libertà di espressione e di critica la dialettica democratica non può realizzarsi. In tema di diffamazione, il diritto di critica, quale espressione della libertà di manifestazione del pensiero garantita dall'art. 21 Cost. e dall'art. 10 CEDU, si concreta nella formulazione di un giudizio valutativo e non nella narrazione di un fatto storico; ne consegue che, …
Leggi di più… - 2. "Il medico non sapeva il tedesco" per denunciare violazione diritto alla lingua madre: critica non diffamazione (GIP Bz, 6/23)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 27 gennaio 2026
Il diritto di critica politica, quale espressione della libertà di manifestazione del pensiero ex art. 21 Cost. e art. 10 CEDU, può assumere toni anche aspri e veementi, purché non travalichi nel gratuito attacco alla persona o nell'aggressione arbitraria al patrimonio morale altrui. La critica fondata su interpretazioni soggettive di fatti e comportamenti non richiede la medesima obiettività pretesa per il diritto di cronaca. Ai fini della configurabilità del reato di diffamazione, è dirimente l'individuazione del destinatario della critica espressa nel manifesto. Qualora il messaggio sia rivolto alle forze politiche responsabili dell'organizzazione del servizio pubblico, e non a …
Leggi di più… - 3. Paziente muore perchè medico non sa il tedesco? E' critica, non reato (Tr BZ,26/6/2023)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 5 febbraio 2024
"Paziente muore perchè il medico non sa il tedesco": è critica legittima, non reato,m segnalare in modo sia pure aspro, ma all'evidenza metaforico, mediante l'utilizzo di una immagine grafica stilizzata, il rischio di gravi conseguenze in caso di ravvisata perdurante insensibilità ed inattività dei responsabili politici rispetto alle carenze, ritenute ormai insostenibili, di un settore, quello sanitrio, fondamentale per l'intera comunità. (qui un articolo del quotidiano Alto Adige sulle origini della querelle giudiziaria) TRIBUNALE DI BOLZANO UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI 3287/2020 R.G.N.R. 1915/2021 R.G. GIP Ordinanza Il giudice per le indagini preliminari, a …
Leggi di più… - 4. Diffamazione: non è punibile chi abbia ragionevole convinzione della verità dei fatti denunciati (Cass. Pen. n. 21145/2019)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 5 settembre 2023
La massima In tema di diffamazione, è configurabile l'esimente putativa dell'esercizio del diritto di critica nei confronti di chi abbia la ragionevole e giustificabile convinzione della veridicità dei fatti denunciati, lesivi dell'altrui reputazione, anche se di essa non sussista certezza processuale. (Fattispecie in cui la Corte ha censurato la decisione di condanna, evidenziando che, per il ricorrente, che non aveva accusato la persona offesa della commissione di reati, ma di generiche irregolarità amministrative, tale convinzione fondava sulle specifiche contestazioni formulate a carico della predetta nelle sedi penale e amministrativa e sulla destituzione dalla funzione manageriale …
Leggi di più… - 5. Diffamazione: è legittimo diffondere giudizi negativi su condotte biasimevoli di politiciAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 31 agosto 2023
La massima In tema di delitti contro l'onore, costituisce legittimo esercizio del diritto di critica politica la diffusione, con mezzo di pubblicità, di giudizi negativi circa condotte biasimevoli poste in essere da amministratori pubblici, purché la critica prenda spunto da una notizia vera, si connoti di pubblico interesse e non trascenda in un attacco personale. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto scriminata la condotta degli imputati, che avevano aspramente criticato su "Facebook" il presidente di un ente pubblico regionale per aver "chiesto personalmente voti" nella pubblica via in un giorno di silenzio elettorale e per avere, nell'esercizio delle funzioni, "affidato incarichi …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/04/2000, n. 7499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7499 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dr. Giuseppe CONSOLI Presidente del 14.4.2000
Dr. Pierfrancesco MARINI Consigliere SENTENZA
Dr. Nunzio CICCHETTI Consigliere N. 737
Dr. Gennaro MARASCA Consigliere REGISTRO GENERALE
Dr. Paolo Antonio BRUNO Consigliere N. 26232/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto il 24-5-1999 da IG OR, nato a [...] il [...],
avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma dell'8.2.1999. Letti il ricorso e la sentenza impugnata.
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Paolo Antonio BRUNO. Sentito il sostituto procuratore generale presso la Corte Suprema di Cassazione, nella persona del Dr. Antonio Gennaro ABBATE, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Sentiti, altresì, l'avv. Paolo BARRACO, difensore delle parti civili US MB e RA MB, che ha concluso per il rigetto del ricorso, con l'affermazione della responsabilità dell'imputato ed il risarcimento dei danni;
e l'avv. Lucio ANGIUS, che, nell'interesse dello stesso imputato, ha invece chiesto l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 15.12.1995, nella bacheca dell'I.M.I., Istituto Mobiliare Italiano, veniva affisso un comunicato della sigla sindacale RSA FIBA CISL, a firma IN OR e IO UI, con il quale si denunciava che, da qualche tempo, gli uffici competenti, con l'avallo del Comitato di Direzione, omettevano di pubblicizzare gli avanzamenti di carriera dei dipendenti dello stesso Istituto, contravvenendo così a precise intese sindacali. A dire dei sindacalisti, tale notizia costituiva conferma di quanto già contestato al Servizio del Personale, in ordine alla mancata promozione a capufficio del dipendente AM NN, che rappresentava una vera mascalzonata, imputabile, nell'ordine, al dr. US ed al dr. RA, del quale va raccontato e denunciato il comportamento intimidatorio con il quale ha indotto AM a non restare all'Imi altro tempo, dichiarando, evidentemente anche a nome del dr. Martino e del Comitato di Direzione, che mai sarebbe stato promosso Capufficio... .
A seguito di querela proposta da US MB e da RA MB, nelle rispettive qualità di responsabile del Servizio Personale e di vicario dello stesso servizio, IN OR e IO UI venivano tratti a giudizio, innanzi al Tribunale di Roma, per rispondere del reato di cui agli artt. 595 c.p., 13 e 21 della l. 8.2.1948, n. 47. Con sentenza del 20.4.1998, il Tribunale, riconosciuta l'esimente del diritto di critica, mandava assolti entrambi gli imputati con la formula perché il fatto non costituisce reato e condannava i querelanti, costituitisi parte civile, al pagamento delle spese processuali.
Pronunciando sui gravami proposti dagli stessi querelanti e dal P.M., la Corte di Appello di Roma, con la sentenza indicata in epigrafe, riformava l'impugnata pronuncia, dichiarando gli imputati colpevoli del reato loro ascritto e, con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, dichiarate equivalenti alle contestate aggravanti, li condannava alle pena ritenuta di giustizia nonché, in solido, al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore delle costituite parti civili, con conseguenziale statuizione in ordine alle spese di giudizio.
Avverso tale pronuncia propone ora ricorso per cassazione il solo IN, deducendo un unico ed articolato motivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo profilo di doglianza, tra quelli che sostanziano l'unico motivo di ricorso, riguarda il mancato rilievo dell'intempestività della querela e, dunque, l'omessa declaratoria d'improcedibilità dell'azione penale.
Nel riproporre identica eccezione, già formulata nelle sedi di merito, parte ricorrente deduce che il contenuto del comunicato, asseritamente diffamatorio, era stato già espresso in precedente comunicazione del 10.11.1999, di cui gli stessi querelanti avevano avuto piena cognizione tanto da rispondere con nota del 15 successivo, di guisa che, retrodatando la contestata offesa al tempo della prima comunicazione, avrebbe dovuto ritenersi intempestiva la querela proposta il 13.2.1999, e dunque ben oltre il termine di tre mesi.
L'eccezione è destituita di fondamento.
Ed infatti, come già considerato dai giudici di primo grado, la comunicazione in parola, nella quale la mancata promozione del AM - sia pure attraverso il riferito commento dei partecipanti al rinfresco di saluto del dipendente, in occasione del suo pensionamento - era qualificata come vera e propria mascalzonata, si riferiva non già ai querelanti MO e RA, bensì alla Commissione CIA, anche se non mancava un generico cenno al Servizio Personale, competente a formulare le proposte di promozione, che, nel caso di specie, non aveva ritenuto di predisporre le condizioni affinché la Commissione evitasse quella che era ritenuta un'ingiustificata discriminazione in danno del dipendente. D'altronde, a dimostrazione della sostanziale diversità delle due situazioni, peraltro non coincidenti nel contenuto (nessun riferimento all'asserito atteggiamento intimidatorio del RA era espresso nella prima comunicazione), basterà rilevare come nell'un caso si trattava di una lettera indirizzata allo stesso dr. US, quale responsabile del servizio del personale, anche se risultava rimessa per conoscenza al Comitato di direzione, mentre nell'altro di un comunicato affisso in bacheca, e dunque dotato di particolare capacità diffusiva.
Il secondo profilo attiene, invece, al merito della contestazione diffamatoria, lamentando il mancato riconoscimento, nella specifica fattispecie, della particolare esimente del diritto di critica sindacale. Censura, in particolare, l'affermazione dei giudici di appello secondo cui nel documento in questione farebbero difetto i caratteri della continenza delle espressioni e della verità dei contenuti.
Risulta dal testo dell'impugnata sentenza che la Corte territoriale, ribaltando il diverso avviso espresso dal giudice di primo grado, ha ritenuto che l'uso dell'espressione mascalzonata trasmodasse i limiti della critica sindacale per tradursi in un gratuito attacco personale e che il riferito comportamento intimidatorio del RA in danno del dipendente era stato smentito dalle risultanze di causa e dalle stesse dichiarazioni dibattimentali del AM, di guisa che il difetto del requisito della verità della notizia rendeva - già sotto questo aspetto - inapplicabile la reclamata esimente. Tale argomentazione non può essere condivisa, non risultando logicamente e formalmente corretta, oltreché non perfettamente aderente, nei suoi profili di qualificazione giuridica, ai termini della vicenda sostanziale quali emergono dal testo del documento impugnato e dalla narrativa della sentenza di primo grado. Si coglie, in primo luogo, che la vicenda in esame è rimasta rigorosamente circoscritta nell'ambito di un'ordinaria polemica sindacale, per quanto accesi fossero i toni della contrapposizione dialettica con i vertici aziendali. Altrettanto pacificamente è emerso che la critica era stata occasionata da discutibili progressioni in carriera che, al di là delle incontestabili valutazionì di merito affidate all'apprezzamento discrezionale degli organi competenti, non si erano svolte regolarmente, in quanto non erano state pubblicizzate nelle forme previste, in violazione di precisi accordi sindacali volti a garantire il rispetto dei valori della trasparenza. Tale censurabile modus operandi dei vertici dell'Istituto era stato vibratamente stigmatizzato nel comunicato in questione, nel cui contesto veniva pure richiamata, a mò di significativa conferma, la mancata promozione del AM, coloritamente definita una vera mascalzonata imputabile ai due funzionari, odierne parti civili.
Per quanto concerne il secondo termine dell'addebito, era poi emerso, da puntuali risultanze di causa, che era stato proprio il AM (e non avrebbe potuto essere altrimenti) a riferire ai rappresentanti del sindacato di appartenenza il contenuto del colloquio da lui avuto con il RA, che lo aveva chiaramente sollecitato al prepensionamento, rappresentandogli che mai avrebbe conseguito la promozione e che, ove avesse indugiato, l'entità del bonus di uscita si sarebbe progressivamente decurtata. Nel rappresentare all'esterno i termini di tale episodio, così come narrato dallo stesso AM (al di là del successivo atteggiamento remissivo ed ossequioso da questi assunto in sede di esame dibattimentale, nei confronti dei suoi ex dirigenti, quali che fossero le ragioni, personali o familiari che lo animavano), il sindacalista li ha prospettati in chiave di intimidazione, caricandoli provocatoriamente di un significato aggressivo per sottolineare il giudizio di riprovazione - nell'ottica sindacale - della condotta del dirigente. In entrambi i profili dell'addebito si trattava di argomenti dialettici certamente attinenti a materia oggetto di attenzione sindacale ed all'esercizio dei compiti di vigilanza e di denuncia che le sono istituzionalmente propri. Del pari, è indubbio che l'affissione del comunicato costituiva espressione di libertà di critica costituzionalmente garantita, alla luce dell'art. 21 della Carta Costituzionale, anche perché coessenziale al disimpegno delle funzioni, pur esse di rilevanza costituzionale, che sono proprie del sindacato.
Il quesito di diritto si risolve allora nell'individuazione dei limiti scriminanti di tale critica.
Trattandosi proprio di critica, e non già di cronaca, non è di sicuro pertinente il riferimento del giudice di appello alla verità del contenuto della notizia.
Ed infatti, è costante enunciazione di questa Suprema Corte che il diritto di critica si differenzia da quello di cronaca essenzialmente in quanto il primo non si concretizza, come l'altro, nella narrazione di fatti, bensì nell'espressione di un giudizio o, più genericamente, di un'opinione che, come tale, non può pretendersi rigorosamente obiettiva, posto che la critica, per sua natura, non può che essere fondata su un'interpretazione, necessariamente soggettiva, di fatti e comportamenti (cfr., tra le altre, Cass. sez. 5, 25.1.1999, n. 935). Non è, pertanto, in gioco un problema di veridicità delle proposizioni assertive, per le quali possa configurarsi un onere di previo riscontro della loro rispondenza al vero, quanto piuttosto di correttezza delle espressioni usate. Nel caso di specie, si trattava del riferimento di un fatto, peraltro vero (colloquio con il RA), i cui contenuti erano stati nondimeno filtrati nella logica interpretativa polemicamente propria dell'angolazione sindacale e tradotti nel relativo linguaggio, che, per sua natura, è caratterizzato da espressioni capaci di immediato impatto emotivo e di facili suggestioni, anche propagandistiche. L'uso di un'attribuzione aggettivale (intimidatorio), che nella comune accezione assume un indubbio rilievo lesivo, smarriva - nella sede della polemica sindacale - ogni connotato deteriore giacché, restando circoscritto all'ambito della mera oggettività, e cioè della valutazione del comportamento in sè, esprimeva in modo immediato, pur se colorito, la verità di un'ultimativa prospettazione al dipendente - senza troppi riguardi per la sua anzianità di servizio - che, in uno alla perentoria frustrazione di ogni aspettativa di carriera, ventilava la comminatoria - in caso di ritardato prepensionamento - del progressivo depauperamento del premio di uscita.
L'uso stesso del termine mascalzonata non debordava dal limite della critica, in quanto restava pur esso circoscritto nella sfera della mera oggettività per caratterizzare, in chiave di suggestiva immediatezza, quella che era obiettivamente parsa, indipendentemente dal fatto che lo fosse realmente (a parte che nella specie sembra lo fosse davvero), un'azione platealmente scorretta, secondo la comune accezione terminologica della stessa espressione. L'analisi della valenza denigratoria non poteva restare avulsa dalla considerazione del complessivo contesto della vicenda e dello svuotamento semantico che, nei riflessi negativi, il sostantivo ha via via subito negli ultimi tempi, in ragione della sua desensibilizzazione nella comune coscienza sociale, che, peraltro, specie nelle competizioni politiche, sta assistendo ad un progressivo deterioramento del linguaggio, con il frequente ricorso ad espressioni obiettivamente offensive all'indirizzo dell'avversario di turno, che un tempo erano avvertite come diffamatorie e che oggi sono invece generalmente tollerate. A maggior ragione, la critica sindacale, se non fosse vivace e graffiante, perderebbe gran parte della sua efficacia polemica. Certo, per l'irrinunciabile rispetto che è dovuto alla persona, tale critica - per quanto aspra possa essere - non può giammai trasmodare nell'attacco alla sfera privata o al patrimonio morale dell'interlocutore, degradando in gratuiti personalismi o nella mera denigrazione personale (cfr., in tal senso, Cass. sez. 5, 18.12.1997, n. 11905). Nella vicenda in esame, ciò non si è certamente verificato, in quanto - come si è detto - risulta rispettato il limite della valutazione puramente oggettiva dei comportamenti datoriali, oltre a quello della pertinenza allo specifico tema sindacale. Basti, del resto, considerare quale altra valenza - questa si diffamatoria - avrebbe avuto l'uso soggettivizzato, e cioè l'equivalente soggettivo delle espressioni usate (rispettivamente mascalzone o intimidatore), nei confronti dei funzionari. E tale divaricazione di significato, a seconda della dimensione oggettiva o soggettiva di riferimento, non è affatto arbitraria, giacché riflette una regola di comune esperienza di vita, secondo la quale azioni moralmente scorrette, capaci di riflessi negativi nella realtà fenomenica, possono essere compiute, inconsapevolmente, anche da persone che siano invece moralmente irreprensibili (e che tali continuano ad essere), tanto più se si tratta di soggetti inseriti nel contesto di un'organizzazione di lavoro alle cui logiche dirigiste ed aziendali devono necessariamente uniformarsi.
3. - Per le ragioni che precedono, i giudici di appello avrebbero dovuto confermare l'esimente già riconosciuta dai primi giudici e confermare l'assoluzione dell'imputato con la relativa formula liberatoria.
Si impone, pertanto, l'annullamento dell'impugnata pronuncia, con conseguenziale statuizione.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio perché il fatto non costituisce reato.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 14 aprile 2000. Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2000