Sentenza 11 gennaio 2012
Massime • 1
L'imputato ha interesse ad impugnare la sentenza che riconosca l'esistenza della recidiva reiterata, anche nel caso in cui non ne consegua alcun aumento di pena per effetto del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti. (Fattispecie in cui il giudice di merito aveva ritenuto prevalente sulla contestata recidiva l'attenuante del fatto di lieve entità prevista dall'art. 73, comma quinto, del d.P.R. n. 309/1990).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/01/2012, n. 3174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3174 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 11/01/2012
Dott. GARRIBBA Tito - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - Consigliere - N. 16
Dott. LANZA Luigi - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - N. 14534/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ME TO, nato il [...];
avverso la sentenza 10 novembre 2009 della Corte di appello di Napoli che ha confermato la sentenza 6 aprile 2009 del G.U.P. del Tribunale di Napoli;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Lanza Luigi;
Sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Monetti Vito che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
TO ME ricorre, a mezzo del suo difensore, avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli 10 novembre 2009 (data indicata nell'atto di appello, ma non risultante dal corpo della sentenza che precisa solo la data di deposito) che ha confermato la sentenza 6 aprile 2009 del G.U.P. del Tribunale di Napoli di condanna per i reati ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e art. 337 c.p.. Con un primo motivo di impugnazione viene dedotta inosservanza ed erronea applicazione della legge, nonché vizio di motivazione sotto il profilo della ritenuta cessione a terzi dello stupefacente, atteso il contrasto tra la ricostruzione operata dalla Polizia giudiziaria (ME avrebbe ricevuto denaro da RE previa consegna dello stupefacente) ed i verbali di perquisizione e sequestro che consentivano, al contrario, di rilevare che nessuna somma di denaro era nella disponibilità del ME stesso, mentre invece "denaro" era rinvenuto nella tasca dei pantaloni di RE Alessandro, elemento di fatto questo che consentiva di concludere per la qualità di "acquirente del ME stesso, persona tossicodipendente". Il motivo è fondato.
Invero, tali deduzioni difensive, specificamente espresse nell'atto di gravame e in ipotesi decisive agli effetti dell'accertamento di colpevolezza dell'accusato, ben potendo esse configurare nel ricorrente la diversa qualità di acquirente, sono rimaste prive della necessaria risposta nella sentenza impugnata. È noto infatti che l'adeguatezza nel motivare è ciò che determina, "naturaliter" e senza forzature, quel grado accettabile di condivisibile certezza, il quale: a) si ponga in diretta e simmetrica relazione con la quantità di conoscenza, garantita in quello specifico processo;
b) sia in corrispondenza puntuale al tenore del capo di imputazione e a ciò che è stato oggetto di prova (art. 187 c.p.p.) legittimamente acquisita (191 c.p.p.); c) dia risposta alle deduzioni delle parti sul thema decidendum e sulle relative "quaestiones juris" che sono state ritualmente sollevate. In altre parole: è adeguata quella motivazione che spiega e scioglie le incertezze sui fatti, attraverso inferenze logiche e metodi controllabili, così consentendo l'applicazione corretta della norma nel caso concreto, esito questo non rinvenibile nella decisione impugnata la quale ha omesso di rispondere alle specifiche "decisive critiche della parte" sul thema decidendum.
La gravata sentenza va sul punto annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli che ponga rimedio al rilevato deficit argomentativo.
Con un secondo motivo si lamenta ancora vizio di motivazione e violazione di legge sulla valorizzazione della recidiva, non esclusa dalla corte distrettuale con l'argomentazione che avendo il primo giudice considerata l'attenuante ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 prevalente sulla contestata recidiva, l'imputato non traeva nessun beneficio concreto.
L'argomentare della corte distrettuale non è corretto. Invero va ribadito, in adesione alle critiche dell'impugnazione, che l'interesse dell'imputato all'esclusione della recidiva, opera indipendentemente dalla sua immediata ricaduta in termini di aumento di pena, sia perché la recidiva incide comunque ai fini della valutazione della gravità del fatto, sia perché il suo riconoscimento potrebbe impedire l'accesso ad alcuni benefici in tema di esecuzione delle pene detentive ed accesso alle misure alternative alla detenzione.
Si vuole in altri termini ribadire il principio che l'imputato conserva l'Interesse ad impugnare la sentenza che abbia riconosciuto l'esistenza della recidiva reiterata, anche nel caso in cui da tale giudizio, come nella specie, non consegua, per effetto della prevalenza delle circostanze attenuanti, l'effetto dell'aumento di pena (cass. pen. sez. 1, 13757/2008 Rv. 239713 Massime precedenti Conformi: N. 1347 del 1987 Rv. 175019, N. 2261 del 2000 Rv. 215637) considerato che la contestazione della recidiva, pur subvalente ex art. 69 c.p. mantiene una indiscussa valenza agli effetti della complessiva valutazione della gravità del fatto, quale richiesta dall'art. 133 c.p.. Anche pere tale profilo la sentenza va annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli che procederà a nuovo giudizio nel rispetto della regola di diritto dianzi precisata.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli.
Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2012.
Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2012