Cass. pen., sez. V, sentenza 14/02/2002, n. 20475
CASS
Sentenza 14 febbraio 2002

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L'inosservanza dell'art. 523, comma 2, cod.proc.pen., nella parte in cui prescrive che le conclusioni della parte civile devono comprendere anche la determinazione dell'ammontare dei danni di cui si chiede il risarcimento, non comporta alcuna nullità.

La mancata concessione di un termine a difesa, quale previsto dall'art. 108 cod.proc.pen., nella ipotesi di nomina di nuovo difensore (conseguente a rinunzia, revoca, incompatibilità del precedente, ovvero nella ipotesi di abbandono da parte dello stesso) determina nullità generale a regime intermedio, in quanto attiene all'assistenza dell'imputato e non all'assenza del difensore. Ne consegue che detta nullità dev'essere eccepita, a pena di decadenza, entro il termine di cui all'art. 182, comma 2, cod.proc.pen. e, quindi, al più tardi, immediatamente dopo il compimento dell'atto nullo, costituito, nell'ipotesi data, dal provvedimento di diniego del termine in questione.

Commentario1

  • 1Avvocato nominato in udienza, nessun termine a difesa quando abuso del processo (Cass. 23884/19)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 18 ottobre 2020

    Tutta la normativa in materia di designazione del difensore d'ufficio - in luogo di quello venuto meno, definitivamente o momentaneamente - è preordinata ad assicurare l'effettività del diritto di difesa in ogni fase, grado e momento del procedimento. Proprio per assicurare tale effettività è prevista l'attivazione del giudice, ai sensi dell'art. 97 c.p.p., ove si realizzino vuoti di difesa e l'imputato non provveda personalmente alla designazione di un difensore di fiducia. Ove la difesa sia venuta meno in via definitiva per revoca, rinuncia, incompatibilità o abbandono, il giudice provvede alla nomina di un nuovo difensore, ai sensi dell'art. 97 c.p.p., comma 1, il quale assisterà …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 14/02/2002, n. 20475
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20475
Data del deposito : 14 febbraio 2002

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