Sentenza 14 febbraio 2002
Massime • 2
L'inosservanza dell'art. 523, comma 2, cod.proc.pen., nella parte in cui prescrive che le conclusioni della parte civile devono comprendere anche la determinazione dell'ammontare dei danni di cui si chiede il risarcimento, non comporta alcuna nullità.
La mancata concessione di un termine a difesa, quale previsto dall'art. 108 cod.proc.pen., nella ipotesi di nomina di nuovo difensore (conseguente a rinunzia, revoca, incompatibilità del precedente, ovvero nella ipotesi di abbandono da parte dello stesso) determina nullità generale a regime intermedio, in quanto attiene all'assistenza dell'imputato e non all'assenza del difensore. Ne consegue che detta nullità dev'essere eccepita, a pena di decadenza, entro il termine di cui all'art. 182, comma 2, cod.proc.pen. e, quindi, al più tardi, immediatamente dopo il compimento dell'atto nullo, costituito, nell'ipotesi data, dal provvedimento di diniego del termine in questione.
Commentario • 1
- 1. Avvocato nominato in udienza, nessun termine a difesa quando abuso del processo (Cass. 23884/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 18 ottobre 2020
Tutta la normativa in materia di designazione del difensore d'ufficio - in luogo di quello venuto meno, definitivamente o momentaneamente - è preordinata ad assicurare l'effettività del diritto di difesa in ogni fase, grado e momento del procedimento. Proprio per assicurare tale effettività è prevista l'attivazione del giudice, ai sensi dell'art. 97 c.p.p., ove si realizzino vuoti di difesa e l'imputato non provveda personalmente alla designazione di un difensore di fiducia. Ove la difesa sia venuta meno in via definitiva per revoca, rinuncia, incompatibilità o abbandono, il giudice provvede alla nomina di un nuovo difensore, ai sensi dell'art. 97 c.p.p., comma 1, il quale assisterà …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/02/2002, n. 20475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20475 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUNO FOSCARINI Presidente del 14/02/2002
Dott. ANDREA COLONNESE Consigliere SENTENZA
Dott. GIULIANA FERRUA Consigliere N. 214
Dott. EMILIO MALPICA Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. PAOLO ANTONIO BRUNO Consigliere N. 26398/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto il 28.3.2001 dall'avv. AN Peluso, difensore di AV NU, nata a [...] il [...] e di NO DI LA OV, nata a [...] il [...], avverso la sentenza del 23 febbraio 2001 del Tribunale di Napoli - sezione distaccata di Pozzuoli. Letti il ricorso e la sentenza impugnata.
Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Paolo Antonio BRUNO.
Udite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del Sostituto Dott. Mario FAVALLI, che ha chiesto il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Napoli - sezione distaccata d Pozzuoli dichiarava VI NU e IA Di LA OV responsabili dei reati di ingiuria e minaccia loro ascritti in concorso, condannandole alla pena di L. 150.000 ciascuna, oltre al risarcimento dei danni in favore delle persone offese, costituitesi parte civile, D'AN AN e GL NC, in ragione di L. 250.000 per ciascuna di esse, oltre consequenziali statuizioni.
Avverso tale pronuncia, il difensore delle imputate propone ricorso per cassazione, deducendo tre distinti motivi d'impugnazione, come specificati in parte motiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606 lett. c) c.p.p., l'inosservanza o l'erronea applicazione di norma processuale stabilita a pena di nullità, in relazione agli artt. 108 e 178 lett. c) c.p.p.
Si duole, in particolare, della mancata concessione di un termine a difesa al difensore che, nominato solo il giorno precedente l'udienza (quella del 23.3.2001, in cui il processo è stato definito), non aveva avuto modo di approntare un'adeguata linea difensiva, argomentando che tale diniego - secondo costante indirizzo giurisprudenziale e l'espressione del diritto vivente di recente recepita, sul punto, dalla legge 6 marzo 2001, n. 60, modificativa dell'art. 108 - comporterebbe irriducibile compressione del diritto di difesa.
La censura è destituita di fondamento.
Non sussiste, invero, la dedotta nullità, posto che la violazione della norma anzidetta, costituisce nullità generale a regime intermedio, ai sensi degli artt. 178 lett. c) e 180 c.p.p., in quanto attiene all'assistenza dell'imputato e non già ad assenza del difensore (come previsto dall'art. 179 c.p.p.). Ne viene che tale ragione di nullità è soggetta alla preclusioni ed alle sanatorie di cui all'art. 180 e segg. c.p.p., di guisa che, nel caso in cui il termine a difesa venga negato, l'invalidità deve essere dedotta dal difensore presente nei termini indicati dall'art. 182 c.p.p. (e cioè, se non prima, immediatamente dopo il compimento dell'atto, rappresentato nella specie dal diniego del termine richiesto) (cfr. Cass. sez. 5^, 7.2.2002, n. 346/2002, Braccini). Nel caso di specie, risulta dal verbale di udienza che il nuovo difensore si era limitato a chiedere il termine a difesa senza sollevare alcuna eccezione di nullità in esito alla mancata concessione del termine, di talché il rilievo di nullità in questa sede risulta definitivamente precluso.
Ad ogni buon conto, si osserva che il difensore aveva genericamente formulato la richiesta nei termini di un rinvio per potere indicare testimoni, essendo stato nominato solo di recente.
L'istanza così come proposta (senza, peraltro, indicare neppure il giorno della nomina, che fosse effettivamente e comunque inferiore ai tre giorni, e cioè alla misura temporale del termine a difesa all'epoca previsto dalla legge) e ad istruttoria oramai conclusa, non avrebbe potuto trovare accoglimento, e correttamente è stata disattesa dal giudicante.
2. - Il secondo motivo di ricorso deduce la mancanza o manifesta illogicità della motivazione, con riferimento alla lettura delle dichiarazioni di accusa delle persone offese che, acriticamente, sarebbero state riconosciute precise e concordanti. Il motivo è manifestamente infondato, in quanto, con insindacabile apprezzamento di merito, del quale è offerta idonea e logica motivazione, il Tribunale ha espresso il convincimento di piena attendibilità in ordine alle concordi affermazioni delle parti offese, con riferimento sia al loro intrinseco contenuto che alle modalità con cui sono state profferite, peraltro in piena coincidenza con quelle rese nell'assoluta immediatezza dei fatti agli organi di polizia giudiziaria e trasfuse nell'atto di querela. 3. - La terza ragione di censura attiene alla pretesa violazione degli artt. 523, comma secondo, 539 e 82, comma secondo, c.p.p., sotto il profilo che la mancata determinazione del quantum dei danni subiti, nelle conclusioni depositate dalle parti civili, non consentiva al giudice di procedere alla relativa determinazione, possibile solo in relazione ad una richiesta di provvisionale, peraltro disattesa nel caso di specie.
Anche tale censura è destituita di fondamento, atteso che l'inosservanza della norma di cui all'art. 523, n. 2, del codice di rito, per omessa determinazione, nelle conclusioni scritte della parte civile, del quantum risarcitorio non determina alcuna nullità. Vero è, nel caso di specie, che le parti civili avevano genericamente domandato il risarcimento dei danni morali e materiali da liquidarsi in separata sede ... e che, nondimeno, il giudice ha proceduto alla determinazione del danno da risarcire, quantificandolo, per la sua valenza prevalentemente simbolica, nella misura minimale di L. 250.000 per ciascuna parte civile, ma è pur vero che di siffatta discrasia (liquidazione equitativa e simbolica in luogo della condanna generica) avrebbe semmai potuto dolersi la parte civile e non certamente le odierne ricorrenti. 4. - Per tutto quanto precede, il ricorso deve essere rigettato che le consequenziali statuizioni espresse in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 14 febbraio 2002. Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2002