Cass. civ., sez. III, sentenza 01/04/2011, n. 7557
CASS
Sentenza 1 aprile 2011

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

Il contratto con il quale il proprietario di un terreno ne trasferisca la disponibilità a terzi per la sua destinazione a discarica di rifiuti, secondo modalità negozialmente predeterminate e del tutto peculiari (nella specie, escavazione del terreno per consentire lo smaltimento dei rifiuti con il sistema dello stoccaggio definitivo; corrispettivo stabilito in ragione dei metri cubi di riempimento dello scavo; previsione di opere di bonifica a carico del conduttore anche dopo la chiusura della discarica), integra gli estremi di un contratto atipico cui, in via analogica, sono legittimamente applicabili le norme sulla locazione, atteso lo scopo pratico del negozio che ne evidenzia la causa in concreto, in correlazione alla quale va conformata la disciplina del contratto atipico.

In un contratto atipico avente ad oggetto il trasferimento della disponibilità di un'area per la sua destinazione a discarica di rifiuti - al quale va applicata, in via analogica, la disciplina del contratto di locazione - in difetto di un'espressa previsione contrattuale che stabilisca diversamente, sussiste l'obbligo a carico del concessionario o conduttore, alla scadenza del termine, di riconsegnare il bene, sia pure nelle condizioni ordinariamente conseguenti all'uso stabilito; pertanto, ove non dimostri che i pattuiti lavori di bonifica dell'area non possono essere svolti senza conservare la disponibilità del bene, il concessionario o conduttore deve ritenersi responsabile del ritardo nella consegna del bene stesso, ai sensi dell'art. 1591 del codice civile.

Commentari4

  • 1Cass. Civ., SS. UU., 24 settembre 2018, n. 22437
    https://www.iusinitinere.it/

    FATTI DI CAUSA 1. In data 28 giugno 2002 si verificò, in Treviso, il distacco e la caduta del braccio di una gru per l'edilizia nel cantiere in cui operava la C.E.V. s.p.a., che determinò il crollo dell'adiacente magazzino della Martignone s.n.c., agente della Laboratori Piazza s.n.c., le cui merci, custodite in detto magazzino, furono danneggiate; la Laboratori Piazza s.n.c. (poi s.r.l.), nel 2003, convenne, quindi, in giudizio la C.E.V. s.p.a. e la Martignone s.n.c., per sentirle condannare al risarcimento dei danni conseguentemente subiti. 1.1. Le società convenute si costituirono negando la propria responsabilità; la C.E.V. s.p.a. chiamò in causa la società che aveva fabbricato la …

     Leggi di più…

  • 2Sentenza Cassazione Civile n. 2393 del 27
    https://www.laleggepertutti.it/

  • 3Sentenza Cassazione Civile n. 41781 del 28
    https://www.laleggepertutti.it/

  • 4POLIZZA FIDEIUSSORIA - CONTRATTO AUTONOMO DI GARANZIA - INESISTENZA SOGGETTO GARANTITO - VALIDITÀ
    Dott. Danilo Sorrentino · https://www.expartecreditoris.it/ · 10 gennaio 2012

    ISSN 2385-1376 LA MASSIMA La polizza fideiussoria – che ha il valore di contratto autonomo di garanzia – con il quale si è garantita all'Amministrazione Finanziaria la restituzione delle somme indebitamente rimborsate da questa in sede di procedura di rimborso anticipato tramite conto fiscale, È VALIDA ANCHE IN IPOTESI DI INESISTENZA DEL SOGGETTO APPARENTE BENEFICIARIO DEL RIMBORSO e pure in caso di colpa dell'Amministrazione erogante, salva la sola exceptio doli da parte del garante circa l'effettiva restituzione del rimborso indebito. IL PROVVEDIMENTO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE ha pronunciato la seguente: SENTENZA …

     Leggi di più…
Inizia subito la prova gratuita
Crea un account per accedere agli strumenti d’IA giuridica e sbloccare tutte le funzionalità di Doctrine Pro.
  • Accesso ai contenuti giuridici
  • Prova dell'IA giuridica
  • Collegamento al tuo cloud
Iscriviti gratuitamente

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 01/04/2011, n. 7557
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7557
Data del deposito : 1 aprile 2011

Testo completo