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Sentenza 24 dicembre 2024
Sentenza 24 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/12/2024, n. 8104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 8104 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Così composta:
ED SE HE de Courtelary Presidente
Marina Tucci Consigliere Relatore
Mario Montanaro Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 7053 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 vertente
TRA
( C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Francesco Franceschi che lo rappresenta e difende per mandato in atti
APPELLANTE
E
( P.I. ) Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Antonio Labate che la rappresenta e difende per mandato in atti.
APPELLATA
Oggetto: impugnazione sentenza del Tribunale di Roma n. 14968/2020 resa nel procedimento 11676/2016 – mutuo fondiario -
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato e iscritto a ruolo ( r.g. 11676/2016 ) , Parte_1
e convenivano dinanzi al Tribunale di Roma Parte_2 Parte_3 [...]
e deducevano di aver sottoscritto a giugno 2005 Controparte_1 un mutuo fondiario (n. 129/126654 ) per l'importo di € 150.000,00 da restituire in cinquanta rate semestrali con un piano di ammortamento alla francese a tasso variabile legato all'indice
Euribor a sei mesi con uno spread pari a 1,6%, tan 3,74% e tasso di mora pari al tasso nominale corrispettivo aumentato di tre punti.
Affermavano poi di avere stipulato un secondo mutuo il quindici luglio 2008 in cui Parte_1
era mutuatario datore di ipoteca e le altre attrici erano fideiussori, con cui era
[...] stato estinto il primo. Detto secondo mutuo ( n. 002/243731 ) per l'importo di € 176.000,00 prevedeva una restituzione in quaranta rate semestrali con un piano di ammortamento alla francese a tasso variabile legato all'indice Euribor a sei mesi con uno spread pari a 1,1%, tan 6,23% e tasso di mora pari al tasso nominale corrispettivo aumentato di tre punti.
Sostenevano, a seguito della redazione di una perizia di parte, l'usura originaria dei tassi,
l'indeterminatezza dell'indice e del tasso di riferimento, la difformità tra il TAEG convenuto e quello applicato, la nullità dell'indice di riferimento Euribor per violazione dell'art, 2 lettera a) e art. 3 L. 287/90 in materia di concorrenza, l'omessa indicazione dell' nel Pt_4 documento di sintesi del contratto di mutuo n° 002/243731; sostenevano poi l'illegittima applicazione di maggiori interessi rispetto a quelli spettanti, con riferimento al preammortamento del mutuo n°129/126654 attesa l'impossibilità di poterli determinare con certezza in quanto il mutuo era stato stipulato il 31 giugno 2005 mentre l'erogazione del capitale era avvenuta il ventuno giugno, la violazione dei doveri di correttezza e buona fede nella conclusione e nella esecuzione dei contratti con riferimento anche alla lettera di recesso dal secondo mutuo ( essendo comunque il primo estinto ) comunicata dalla convenuta l'otto gennaio 2016 cui era seguito precetto per il pagamento della complessiva somma di
€161.692,51
Gli attori chiedevano la declaratoria di inefficacia del recesso e restituzione degli importi asseritamente trattenuti in forza delle clausole illegittime.
La convenuta si costituiva e chiedeva il rigetto della domanda.
2 Il Tribunale, sulla base dei documenti prodotti con sentenza 14968/2020 respingeva la domanda e statuiva sulle spese secondo soccombenza con aumento per la manifesta fondatezza delle difese della convenuta;
la liquidazione era pari a “ complessivi euro
13.500,00 di cui euro 2.500,00 per lo studio, euro 1.500,00 per la fase introduttiva, euro
5.000,00 per la fase istruttoria ed euro 4.500,00 per la fase decisoria. Spese così determinate da aumentare del 33%. Iva al 22% spese generali al 15% e CPA.”.
Solo proponeva appello e concludeva chiedendo : Parte_1
“in via preliminare dato atto della sussistenza dei gravi e fondati motivi di cui all'art. 283
c.p.c. sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
nel merito, in riforma della sentenza N. 14968/2020, in relazione ai contratti di mutuo n°129/126654 e n° 002/243731:
a) Accertare la difformità tra il TAEG convenuto in fase di stipula e TAEG effettivamente quantificato e dichiarare, la nullità delle clausole determinanti gli interessi ai sensi dell'art. 117 comma 1, 3, 4, 6 e 8 T.U.B e per l'effetto determinare ai sensi dell' art. 117, comma 6,
TUB l' applicazione, in sostituzione delle clausole che stabiliscono interessi difformi rispetto a quelli convenuti;
b) Accertare l'indeterminatezza e l'indeterminabilità delle clausole determinanti gli interessi ed i tassi per tutte le ragioni esposte in narrativa (Pag.19 l. B)) e dichiarare la nullità delle stesse ai sensi dell'art. 1283 c.c., 1284 c.c., 1346 c.c., 1418 c.c. e
1419 c.c. e per l'effetto, procedere, mediante la c.d. sostituzione automatica di clausole ex art. 1284 cc, all' applicazione del tasso di interesse legalmente determinato in luogo di quello contrattualmente stabilito nel mutuo;
c) Accertare e dichiarare la nullità dell'indice di riferimento Euribor in quanto determinato in violazione dell' art. 2 e 3 L. 287/90 per tutte le ragioni dedotte in narrativa e per l'effetto rideterminare gli interessi convenuti al tasso legale, ex artt. 1283 e 1284 c.c. e/o ex art.117 T.U.B.; d) Condannare ex art. 2033 c.c. la appellata alla restituzione all'odierno appellante di tutte le somme indebitamente CP_1 percepite, da determinarsi anche ad esito dell'espletazione della CTU, ovvero della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di diritto oltre ad interessi nella misura legale e rivalutazione monetaria. Nel merito in relazione al mutuo fondiario n° 129/126654 stante la circostanza che il contratto era stato stipulato in data 31 giugno 2005 mentre l'erogazione del capitale del mutuo era avvenuta in data 21.06.05: Accertare l'impossibilità di poter procedere ad effettuare i calcoli attuariali necessari alla determinazione della rata e delle quote di capitale ed interessi afferenti le somme quietanzate all'epoca dell'erogazione del
3 mutuo e dichiarare la nullità ed inefficacia del contratto di mutuo n° 129/126654 in quanto posto in violazione degli artt.. 1284 c.c., 1346 c.c., 1418 c.c. e 1419 c.c., per l'effetto, procedere, mediante la c.d. sostituzione automatica di clausole, all' applicazione del tasso di interesse legalmente determinato con condanna alla restituzione di tutto quanto indebitamente percepito;
sempre nel merito, in relazione al contratto di mutuo n°
002/243731: accertare la mancanza dell' l'indicatore sintetico di costo, nel documento Pt_4 di sintesi del contratto di mutuo e dichiarare la nullità delle clausole determinanti gli interessi ai sensi dell'art. 117 comma 1, 3, 4, 6 e 8 T.U.B e per l'effetto determinare ai sensi dell' art. 117, comma 6, TUB l' applicazione, in sostituzione delle clausole che stabiliscono interessi difformi rispetto a quelli convenuti. In via subordinata accertare e dichiarare che la
[...]
abbia agito in violazione dei doveri di correttezza Controparte_1
e buona fede nella conclusione e nella esecuzione del contratto di mutuo fondiario n°
002/243731 e n° 129/126654. Per l'effetto condannare la Controparte_1
al risarcimento di tutti i danni patiti dal Sig. da
[...] Parte_1 determinarsi in via equitativa. In via ulteriormente subordinata accertare che il consenso di parte attrice è stato artatamente plasmato al fine di condurre in errore gli attori in merito all'interpretazione del dettame contrattuale dei contratti di mutuo fondiari n°129/126654 e n° 002/243731 e per l'effetto dichiarare l'annullamento di detti contratti di mutuo ex artt.
1427 e 1439 c.c. Con vittoria di spese, compensi ed onorari relativamente al doppio grado di giudizio.”
Si costituiva l'appellata che concludeva chiedendo : “in via preliminare, rigettare l'avversa istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, per mancata ricorrenza dei presupposti di legge;
sempre in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità ex Par art. 345 c.p.c. del secondo motivo di appello afferente la mancata indicazione dell' nel contratto;
in via principale, nel merito respingere, poiché infondate, tutte le eccezioni e richieste ex adverso spiegate nell'atto di appello e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 14968/2020 emessa dal Tribunale di Roma all'esito del giudizio recante n.
R.G. 11676/2016. Il tutto, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”
Con ordinanza depositata il tre marzo 2022 era respinta l'istanza di sospensiva.
All'esito dell'udienza del nove dicembre 2024, trattata in forma scritta come da decreto del sei novembre 2024, la Corte riservava la decisione.
4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Primo motivo
Par
“OM pronuncia circa la mancata indicazione dell' nel contratto n° 002/243731.
OM pronuncia circa la difformità del Taeg convenuto con quello effettivo. Errata interpretazione e/o applicazione dell'art. 117 TUB.”
Si sostiene in primo luogo che il Tribunale avrebbe errato nell'interpretare e applicare l'art. 117 TUB laddove ha ritenuto, motivando, che il mutuatario non avesse fornito la prova della dedotta violazione del comma sesto di detto articolo con riferimento alla differenza in aumento tra i tassi applicati e quelli pubblicizzati in filiale;
si sostiene che la differenza dedotta dall'appellante riguardava invece i tassi effettivamente applicati rispetto a quelli dedotti in contratto.
Il profilo di doglianza è infondato.
In primo luogo il comma sesto dell'art. 117 TUB riguarda anche la difformità tra tassi applicati e quelli pubblicizzati;
non vi è quindi alcuna erroneità nella pronuncia.
In secondo luogo non vi è alcuna nullità per differenza tra TAEG convenuto e quello applicato e, per il solo mutuo 002/243731 per la mancata indicazione dell'ISC/TAEG.
L'117, co. 6, TUB dispone :“sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati”.
Ebbene, il TAEG/ISC non rientra nella nozione di “tassi” o “prezzo” di cui alla norma in questione perché non costituisce un vero e proprio tasso di interesse o una condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, trattandosi un indicatore del costo complessivo dell'operazione.
L'errata previsione, nel contratto o nel documento di sintesi, di un TAEG/ISC inferiore a quello effettivo - in quanto non calcolato secondo le Istruzioni e le Direttive della Banca
d'Italia-, in definitiva, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo un'erronea interpretazione del suo costo complessivo.
5 Dalla non riconducibilità del ISC/TAEG agli “interessi, prezzi o condizioni” previste dall'art. 117 TUB, co. 6, consegue che l'erronea previsione di tale indice non comporta la sanzione della nullità di cui al citato art. 117, comma 6 (né, quindi, l'applicazione del successivo comma 7).
E infatti, secondo il noto orientamento della Suprema Corte, alla luce delle differenze esistenti tra regole di validità e regole di comportamento, la nullità del contratto per contrarietà a norme imperative postula necessariamente che siffatta violazione incida su elementi intrinseci della fattispecie negoziale - cioè relativi alla struttura o al contenuto del contratto -, come si desume dal dato testuale dell'art. 1418, 1° comma, c.c., che si riferisce al contratto e non a comportamenti antecedenti o successivi delle parti (“Il contratto è nullo quando è contrario a norma imperativa”).
Sul punto, deve rilevarsi che l'art. 117, co.6, TUB non prevede espressamente la nullità per l'ipotesi di inesatta determinazione dell' . Pt_5
Alla luce dei principi sopra richiamati, diventa, quindi, del tutto irrilevante, nel caso de quo,
l'accertamento in fatto dell'errata determinazione di tale indice, in quanto non ne potrebbe comunque conseguire la nullità, contrariamente a quanto dedotto dagli attori.
Né si può altrimenti invocare l'applicazione dell'art. 125 bis T.U.B. – che prevede espressamente la nullità delle clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato -, in quanto detta norma è prevista per la sola materia del credito al consumo e comunque non era vigente all'epoca della conclusione dei contratti oggetto di causa.
Come a tale proposito condivisibilmente affermato da Cass. 4597/2023 “In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale
(TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 del d.lgs.
n. 385 del 1993; l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima”.
6 Nel caso di specie poi l'affermazione del Tribunale riguardo all'assenza di prova rispetto alla differenza con tra condizioni applicate e quelle pubblicizzate non è stata impugnata per cui il profilo di responsabilità in tal senso non è comunque oggetto del presente giudizio di appello.
Secondo motivo
OM pronuncia circa l'indeterminatezza degli indici e tassi di riferimento nei contratti di mutuo. Errata interpretazione delle richieste attoree.
Si afferma che il Tribunale avrebbe errato motivando in ordine alla determinatezza del tasso legato all'indice Euribor quando invece l'allegazione riguardava la differenza tra il tasso nominale pattuito e quello risultante dal piano di ammortamento.
Si sostiene a tale proposito che “… se il contratto nella sua parte letterale richiama l'applicazione di un tasso, che poi sviluppato nel piano di ammortamento si estrinseca in misura superiore, si genera la contemporanea presenza di due tassi inseriti nel rapporto contrattuale, uno apparente ed uno effettivo, e dei due solo il primo è percepibile dal mutuatario…Ulteriore argomento in ordine all'indeterminatezza e indeterminabilità dell'indice e del tasso di riferimento, dedotto dal Sig. già nell'atto Parte_1 introduttivo del giudizio R.G n. 11676/16 ed ulteriormente non valutato nella decisione del
Giudice di prime cure, è quello per cui entrambi contratti di mutuo n°129/126654 e n°
002/243731, prevedono all'art.3 ben tre diverse ipotesi di calcolo della percentuale variabile sul tasso di interesse praticato. Tali tre diverse ipotesi, infatti, secondo la ricostruzione effettuata in perizia, pur avendo ciascuna un significato finanziario determinato, non sono tra di loro compatibili ... con specifico riferimento al mutuo n° 129/126654, occorre rilevare che ulteriore circostanza, indicata nelle difese del Sig. e posta alla base Parte_1 dell'indeterminatezza dei tassi di riferimento era quella legata alla divergenza tra la data di stipula del contratto di mutuo (31 giugno 2005) e quella di erogazione del credito (21 giugno
2005). Infatti, partendo dalla data indicata nel contratto (31 giugno 2005) sarebbe impossibile ricostruire i parametri necessari sui quali basare i calcoli attuariali del mutuo ovvero quantificare il tasso applicato al contratto. Per risalire ai dati utilizzati si potrebbe
7 soltanto ricorrere al documento “Allegato C” “Piano di Rientro Mutuo” riportante la data di erogazione del capitale, e quindi il 21 giugno 2005”.
Il motivo è infondato.
In primo luogo, riguardo alla differenza di data per il mutuo del 2005 è vero che nella premessa del contratto è indicata la data “trentuno giugno 2005 “ ma si tratta di data evidentemente errata non avendo giugno trentuno giorni e comunque in contrasto con la data di registrazione all'ufficio delle entrate risultante dal timbro a latere della prima pagina del rogito ossia il ventisette giugno 2005; i documenti contenenti le condizioni economiche e di sintesi allegati al rogito recano poi la data del ventuno giugno 2005 e il piano di ammortamento, sempre allegato al rogito, indica come data di accensione del mutuo il ventuno giugno 2005: sussistono pertanto elementi concordanti nel senso di dover ritenere che il rogito sia stato stipulato il ventuno giugno e che quindi il numero trentuno sia un mero refuso, anche perché la prassi costante e notoria è nel senso della contestualità della sottoscrizione del mutuo e degli allegati.
In secondo luogo i criteri indicati all'art. 3 dei contratti di mutuo sono posti espressamente e rispettivamente in via principale ( al tasso EURIBOR a sei mesi, rilevato dal Comitato di
Gestione dell' EURIBOR (Euribor Panel Steering Committee) e indicato dal quotidiano "Il
Sole 24 Ore" ) , subordinata ( al tasso EURIBOR a sei mesi secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/3601 rilevato dal Comitato di Gestione dell'Euribor (Euribor Panel Steering
Committee) quale media aritmetica (troncata alla seconda cifra decimale, arrotondata al punto decimale superiore in presenza di tre o più cifre decimali) dei tassi offerti a primarie banche sul mercato- interbancario dell'Area Euro per depositi in Euro a sei mesi, come indicato alla pagina "ATICFOREXO 6" del circuito telematica "REUTERS" ) e ulteriormente subordinata (parte percentuale variabile del tasso determinata per la semestralità precedente qualora il tasso EURIBOR non sia comunque rilevato o rilevabile ).
Non vi è pertanto alcuna indeterminatezza mentre al contrario gli indici sono specificati in modo analitico mentre e il fatto che si tratti di criteri incompatibili rimane un dato comunque ininfluente proprio per la chiara graduatoria posta tra gli stessi.
In terzo luogo l'asserita difformità tra tasso indicato e tasso ricavabile dal piano di ammortamento è fatta discendere, nella perizia di parte allegata, dalla struttura dell'ammortamento alla francese che comunque è invece pienamente legittima.
8 Terzo motivo
Si afferma che il Tribunale avrebbe fornito un'errata interpretazione ed applicazione delle Cont norme imperative di cui agli artt. 2 l. n. 287/1990, 101 TFUE e 53 laddove ha ritenuto che la clausola dei contratti che rinvia all'indice Euribor 6, non sia nulla per contrarietà alla normativa antitrust, in particolare all'art. 2 della legge n. 287/1990.
Il motivo è infondato.
L'appellante ritiene che la nullità costituisca un automatico effetto delle decisioni della
Commissione dell'Unione Europea del quattro dicembre 2013 e del sette dicembre 2016 con cui sono stati sanzionati comportamenti violativi dell'Art. 101 del Trattato dell'Unione adottati da diversi Istituti Bancari ( diversi dall'appellata ) volti a manipolare i tassi Euribor nel periodo intercorrente tra il ventinove settembre 2005 e il trenta maggio 2008.
Ebbene, a parte il fatto che il secondo contratto di mutuo ( stipulato a luglio 2008 ) comunque è al di fuori del periodo valutato dalla Commissione UE comunque l'appellante fa discendere tout court da detti comportamenti la nullità delle clausole adottate nei contratti a valle ritenendo erronea la statuizione di primo grado laddove aveva escluso detta automaticità e aveva affermato l'assenza di allegazione e prova riguardo alla partecipazione dell'appellata all'intesa illecita.
A tale proposito l'appellante si è limitato a dedurre, testualmente: “la questione trae origine dall'accertamento condotto dalla Commissione Europea, secondo cui nel periodo che va dall'anno 2005 all'anno 2008 alcuni grandi Istituti di credito avevano raggiunto un'intesa illecita mirata a manipolare il procedimento di fissazione del tasso di riferimento Euribor, comminando una sanzione pecuniaria alle Banche coinvolte nell'ordine di 1,7 miliardi di Euro.
Nello specifico, l' Antitrust Europeo, con provvedimento del 4 dicembre 2013, nel caso AT
39914, vicepresidente e con il provvedimento del 7 dicembre ha accertato Persona_1 che l'indice Euribor è stato manipolato. Discende da siffatto quadro che “l'utente può agire per la dichiarazione di nullità della clausola contrattuale e per la ripetizione delle somme, e può farlo anche laddove la controparte contrattuale non abbia preso parte alla manipolazione del parametro Euribor, restando esclusa, in tal caso, l'azione per il risarcimento del danno anticoncorrenziale, che può essere proposta esclusivamente contro gli autori della violazione antitrust” (Tribunale di Ancona del 18 agosto 2020 n. 1056).”
9 In realtà, come stabilito condivisibilmente da Cass. 12007/2024 “affinché possa ritenersi che, in un contratto (cd. “a valle” dell'intesa), sia fatta “applicazione” di una illecita intesa
(o pratica non negoziale) restrittiva della concorrenza esistente “a monte”, occorre quanto meno che uno dei contraenti sia a conoscenza dell'esistenza di quella determinata intesa (o pratica non negoziale) con un determinato oggetto e un determinato scopo e intenda avvalersi del risultato oggettivo della stessa. Ciò, con riguardo ai contratti di mutuo stipulati da istituti bancari, richiederebbe, dunque, l'allegazione e la prova che la banca stipulante, al momento della conclusione del contratto, fosse o direttamente partecipe di quell'intesa o, almeno, fosse consapevole della sussistenza di una intesa tra altre banche volta ad alterare il valore dell'Euribor o di una effettiva pratica non negoziale in tal senso ed abbia inteso avvalersi dei risultati di questa….”.
Non solo, la doglianza è del tutto carente in punto di allegazione e prova “ che tale intesa o pratica abbia raggiunto il suo obbiettivo e, quindi, quel parametro sia stato effettivamente
“alterato” in concreto, a causa della illecita manipolazione subita e, di conseguenza, non sia utilizzabile nei rapporti tra le parti, non corrispondendo all'oggetto del contratto, come determinato secondo la volontà delle parti. Tale accertamento, poi, deve essere compiuto non in astratto ed in generale, ma caso per caso ed in relazione al tempo in cui le pratiche illecite hanno avuto un effettivo riflesso sul mercato di riferimento del contratto, valutando:
a) se le pratiche manipolative anticoncorrenziali poste in essere dal cartello (nella specie, quello delle banche sanzionate dalla Commissione Europea) abbiano alterato effettivamente l'Euribor e non siano rimaste a livello di mero tentativo (senza, cioè, raggiungere lo scopo di alterare in concreto quel tasso, come infine fissato); b) se e per quale tempo ed in quale misura tale alterazione abbia inciso in modo significativo sulla determinazione del tasso di interesse previsto dalle parti nel singolo contratto;
c) quali siano le conseguenze della eventuale nullità parziale delle relative clausole sul complessivo assetto negoziale e sulla possibilità di una sostituzione automatica – ed in quali termini – con previsioni minimali di legge. ( sempre Cass. 12007/2024 in motivazione ) ”.
Quarto motivo
OM e/o errata valutazione delle richieste attoree in ordine alla violazione degli artt. 1175
e 1375 c.c. e omessa pronuncia circa il risarcimento dei danni.
10 Si afferma che erroneamente il Tribunale avrebbe ritenuto infondata la domanda risarcitoria per violazione del principio di buona fede avanzata in primo grado in quanto l'appellante aveva elencato molteplici comportamenti di controparte mentre l'analisi in sentenza ha riguardato unicamente il recesso dal secondo contratto di mutuo.
Il motivo è infondato.
L'appellante in primo luogo non censura la motivazione contenuta nella sentenza laddove il
Tribunale ha ritenuto legittimo il recesso dell'istituto di credito, statuizione comunque condivisibile in quanto esercizio di una facoltà indicata nel documento di sintesi allegato al contratto, in presenza di un inadempimento che si era in concreto verificato.
In secondo luogo tutti gli altri comportamenti elencati nell'appello riguardano aspetti già esaminati in sede di valutazione delle precedenti doglianze e che hanno portato a ritenere legittimo il comportamento dell'istituto.
L'appellante infatti indica testualmente : “ In particolare, l'odierno attore, fondava le proprie pretese risarcitorie, sul presupposto che l' convenuto non avesse, in spregio a CP_3 qualsivoglia regola di correttezza e buona fede contrattuale, indicato nei contratti di mutuo de quibus i criteri precisi con i quali consentire la univoca individuazione del tasso cui fare riferimento e, al contempo, avesse inserito nei contratti richiamati clausole nulle e illegittime, per tutti i motivi dedotti nelle superiori considerazioni e di seguito meglio specificati :
- I contratti di mutuo n°129/126654 e n° 002/243731, presentano dei tassi di riferimento indeterminati ed indeterminabili.
- Difformità rilevata tra il TAEG convenuto in fase di stipula e TAEG effettivamente quantificato dalla convenuta nei contratti di mutuo n°129/126654 e n° 002/243731.
- OM indicazione dell' nel documento di sintesi del contratto di mutuo n° Pt_4
002/243731.
- L'indice Euribor posto a base dei mutui n°129/126654 e n° 002/243731 è nullo, in quanto frutto di una manipolazione illegale effettuata da un cartello bancario, in virtù della violazione di una norma imperativa di legge: art. 2 lettera a) e art. 3 L. 287/90 .
- Violazione del principio di correttezza e buona fede contrattuale, nonché di trasparenza da parte della convenuta.
- Il contratto di mutuo n°129/126654 è stato stipulato dal Notaio, Dott. Persona_2 in data 31 giugno 2005 mentre l'erogazione del capitale del mutuo avveniva in data 21.06.05 con il conseguente aggravio di maggiori interessi di preammortamento nei confronti degli
11 attori e con la conseguenza di non poter procedere ad una determinazione chiara degli interessi applicati poiché, l'incertezza nella datazione effettiva del mutuo, ha reso impossibile agli attori la comprensione del tasso realmente applicato al mutuo stesso…”.
Di conseguenza non vi è luogo ad alcun diritto al risarcimento.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Per quanto riguarda l'applicabilità dell'art. 13 comma 1 quater dpr 115del 2002 ( introdotto dall'art 1 comma 17 l. 228/2012 ) la Corte deve dare atto della sussistenza del presupposto processuale a seguito della presente statuizione di rigetto;
sono peraltro sempre fatti salvi gli accertamenti successivi demandati all'amministrazione giudiziaria anche in quanto l'appellante è stato ammesso, seppur provvisoriamente, al gratuito patrocinio con delibera
COA di CP_1
Come infatti affermato da Cass. ss. UU 4315/2020 con statuizione che il Collegio ritiene di adottare “In tema di raddoppio del contributo unificato a carico della parte impugnante ex art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, l'attestazione del giudice dell'impugnazione della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore (c.d. doppio contributo) può essere condizionata all'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, che spetta all'amministrazione giudiziaria accertare, tenendo conto di cause di esenzione o di prenotazione a debito, originarie o sopravvenute, e del loro eventuale venir meno.”
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando respinge l'appello.
Condanna a pagare a Parte_1 Controparte_1 le spese del presente grado liquidate in complessivi € 9.515,00 oltre rimborso forfettario del
15%, IVA e CA.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico di parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ( art. 13 comma 1 quater dpr 115 del 2002 introdotto dall'art. 1 comma 17
l. 228/2012 ) salvo l'accertamento dell'effettiva debenza del contributo unificato iniziale,
12 demandato all'amministrazione giudiziaria, attesa la provvisoria ammissione di Parte_1 al gratuito patrocinio.
[...]
Roma, nove dicembre 2024
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Marina Tucci ED SE HE de Courtelary
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Così composta:
ED SE HE de Courtelary Presidente
Marina Tucci Consigliere Relatore
Mario Montanaro Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 7053 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 vertente
TRA
( C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Francesco Franceschi che lo rappresenta e difende per mandato in atti
APPELLANTE
E
( P.I. ) Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Antonio Labate che la rappresenta e difende per mandato in atti.
APPELLATA
Oggetto: impugnazione sentenza del Tribunale di Roma n. 14968/2020 resa nel procedimento 11676/2016 – mutuo fondiario -
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato e iscritto a ruolo ( r.g. 11676/2016 ) , Parte_1
e convenivano dinanzi al Tribunale di Roma Parte_2 Parte_3 [...]
e deducevano di aver sottoscritto a giugno 2005 Controparte_1 un mutuo fondiario (n. 129/126654 ) per l'importo di € 150.000,00 da restituire in cinquanta rate semestrali con un piano di ammortamento alla francese a tasso variabile legato all'indice
Euribor a sei mesi con uno spread pari a 1,6%, tan 3,74% e tasso di mora pari al tasso nominale corrispettivo aumentato di tre punti.
Affermavano poi di avere stipulato un secondo mutuo il quindici luglio 2008 in cui Parte_1
era mutuatario datore di ipoteca e le altre attrici erano fideiussori, con cui era
[...] stato estinto il primo. Detto secondo mutuo ( n. 002/243731 ) per l'importo di € 176.000,00 prevedeva una restituzione in quaranta rate semestrali con un piano di ammortamento alla francese a tasso variabile legato all'indice Euribor a sei mesi con uno spread pari a 1,1%, tan 6,23% e tasso di mora pari al tasso nominale corrispettivo aumentato di tre punti.
Sostenevano, a seguito della redazione di una perizia di parte, l'usura originaria dei tassi,
l'indeterminatezza dell'indice e del tasso di riferimento, la difformità tra il TAEG convenuto e quello applicato, la nullità dell'indice di riferimento Euribor per violazione dell'art, 2 lettera a) e art. 3 L. 287/90 in materia di concorrenza, l'omessa indicazione dell' nel Pt_4 documento di sintesi del contratto di mutuo n° 002/243731; sostenevano poi l'illegittima applicazione di maggiori interessi rispetto a quelli spettanti, con riferimento al preammortamento del mutuo n°129/126654 attesa l'impossibilità di poterli determinare con certezza in quanto il mutuo era stato stipulato il 31 giugno 2005 mentre l'erogazione del capitale era avvenuta il ventuno giugno, la violazione dei doveri di correttezza e buona fede nella conclusione e nella esecuzione dei contratti con riferimento anche alla lettera di recesso dal secondo mutuo ( essendo comunque il primo estinto ) comunicata dalla convenuta l'otto gennaio 2016 cui era seguito precetto per il pagamento della complessiva somma di
€161.692,51
Gli attori chiedevano la declaratoria di inefficacia del recesso e restituzione degli importi asseritamente trattenuti in forza delle clausole illegittime.
La convenuta si costituiva e chiedeva il rigetto della domanda.
2 Il Tribunale, sulla base dei documenti prodotti con sentenza 14968/2020 respingeva la domanda e statuiva sulle spese secondo soccombenza con aumento per la manifesta fondatezza delle difese della convenuta;
la liquidazione era pari a “ complessivi euro
13.500,00 di cui euro 2.500,00 per lo studio, euro 1.500,00 per la fase introduttiva, euro
5.000,00 per la fase istruttoria ed euro 4.500,00 per la fase decisoria. Spese così determinate da aumentare del 33%. Iva al 22% spese generali al 15% e CPA.”.
Solo proponeva appello e concludeva chiedendo : Parte_1
“in via preliminare dato atto della sussistenza dei gravi e fondati motivi di cui all'art. 283
c.p.c. sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
nel merito, in riforma della sentenza N. 14968/2020, in relazione ai contratti di mutuo n°129/126654 e n° 002/243731:
a) Accertare la difformità tra il TAEG convenuto in fase di stipula e TAEG effettivamente quantificato e dichiarare, la nullità delle clausole determinanti gli interessi ai sensi dell'art. 117 comma 1, 3, 4, 6 e 8 T.U.B e per l'effetto determinare ai sensi dell' art. 117, comma 6,
TUB l' applicazione, in sostituzione delle clausole che stabiliscono interessi difformi rispetto a quelli convenuti;
b) Accertare l'indeterminatezza e l'indeterminabilità delle clausole determinanti gli interessi ed i tassi per tutte le ragioni esposte in narrativa (Pag.19 l. B)) e dichiarare la nullità delle stesse ai sensi dell'art. 1283 c.c., 1284 c.c., 1346 c.c., 1418 c.c. e
1419 c.c. e per l'effetto, procedere, mediante la c.d. sostituzione automatica di clausole ex art. 1284 cc, all' applicazione del tasso di interesse legalmente determinato in luogo di quello contrattualmente stabilito nel mutuo;
c) Accertare e dichiarare la nullità dell'indice di riferimento Euribor in quanto determinato in violazione dell' art. 2 e 3 L. 287/90 per tutte le ragioni dedotte in narrativa e per l'effetto rideterminare gli interessi convenuti al tasso legale, ex artt. 1283 e 1284 c.c. e/o ex art.117 T.U.B.; d) Condannare ex art. 2033 c.c. la appellata alla restituzione all'odierno appellante di tutte le somme indebitamente CP_1 percepite, da determinarsi anche ad esito dell'espletazione della CTU, ovvero della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di diritto oltre ad interessi nella misura legale e rivalutazione monetaria. Nel merito in relazione al mutuo fondiario n° 129/126654 stante la circostanza che il contratto era stato stipulato in data 31 giugno 2005 mentre l'erogazione del capitale del mutuo era avvenuta in data 21.06.05: Accertare l'impossibilità di poter procedere ad effettuare i calcoli attuariali necessari alla determinazione della rata e delle quote di capitale ed interessi afferenti le somme quietanzate all'epoca dell'erogazione del
3 mutuo e dichiarare la nullità ed inefficacia del contratto di mutuo n° 129/126654 in quanto posto in violazione degli artt.. 1284 c.c., 1346 c.c., 1418 c.c. e 1419 c.c., per l'effetto, procedere, mediante la c.d. sostituzione automatica di clausole, all' applicazione del tasso di interesse legalmente determinato con condanna alla restituzione di tutto quanto indebitamente percepito;
sempre nel merito, in relazione al contratto di mutuo n°
002/243731: accertare la mancanza dell' l'indicatore sintetico di costo, nel documento Pt_4 di sintesi del contratto di mutuo e dichiarare la nullità delle clausole determinanti gli interessi ai sensi dell'art. 117 comma 1, 3, 4, 6 e 8 T.U.B e per l'effetto determinare ai sensi dell' art. 117, comma 6, TUB l' applicazione, in sostituzione delle clausole che stabiliscono interessi difformi rispetto a quelli convenuti. In via subordinata accertare e dichiarare che la
[...]
abbia agito in violazione dei doveri di correttezza Controparte_1
e buona fede nella conclusione e nella esecuzione del contratto di mutuo fondiario n°
002/243731 e n° 129/126654. Per l'effetto condannare la Controparte_1
al risarcimento di tutti i danni patiti dal Sig. da
[...] Parte_1 determinarsi in via equitativa. In via ulteriormente subordinata accertare che il consenso di parte attrice è stato artatamente plasmato al fine di condurre in errore gli attori in merito all'interpretazione del dettame contrattuale dei contratti di mutuo fondiari n°129/126654 e n° 002/243731 e per l'effetto dichiarare l'annullamento di detti contratti di mutuo ex artt.
1427 e 1439 c.c. Con vittoria di spese, compensi ed onorari relativamente al doppio grado di giudizio.”
Si costituiva l'appellata che concludeva chiedendo : “in via preliminare, rigettare l'avversa istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, per mancata ricorrenza dei presupposti di legge;
sempre in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità ex Par art. 345 c.p.c. del secondo motivo di appello afferente la mancata indicazione dell' nel contratto;
in via principale, nel merito respingere, poiché infondate, tutte le eccezioni e richieste ex adverso spiegate nell'atto di appello e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 14968/2020 emessa dal Tribunale di Roma all'esito del giudizio recante n.
R.G. 11676/2016. Il tutto, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”
Con ordinanza depositata il tre marzo 2022 era respinta l'istanza di sospensiva.
All'esito dell'udienza del nove dicembre 2024, trattata in forma scritta come da decreto del sei novembre 2024, la Corte riservava la decisione.
4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Primo motivo
Par
“OM pronuncia circa la mancata indicazione dell' nel contratto n° 002/243731.
OM pronuncia circa la difformità del Taeg convenuto con quello effettivo. Errata interpretazione e/o applicazione dell'art. 117 TUB.”
Si sostiene in primo luogo che il Tribunale avrebbe errato nell'interpretare e applicare l'art. 117 TUB laddove ha ritenuto, motivando, che il mutuatario non avesse fornito la prova della dedotta violazione del comma sesto di detto articolo con riferimento alla differenza in aumento tra i tassi applicati e quelli pubblicizzati in filiale;
si sostiene che la differenza dedotta dall'appellante riguardava invece i tassi effettivamente applicati rispetto a quelli dedotti in contratto.
Il profilo di doglianza è infondato.
In primo luogo il comma sesto dell'art. 117 TUB riguarda anche la difformità tra tassi applicati e quelli pubblicizzati;
non vi è quindi alcuna erroneità nella pronuncia.
In secondo luogo non vi è alcuna nullità per differenza tra TAEG convenuto e quello applicato e, per il solo mutuo 002/243731 per la mancata indicazione dell'ISC/TAEG.
L'117, co. 6, TUB dispone :“sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati”.
Ebbene, il TAEG/ISC non rientra nella nozione di “tassi” o “prezzo” di cui alla norma in questione perché non costituisce un vero e proprio tasso di interesse o una condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, trattandosi un indicatore del costo complessivo dell'operazione.
L'errata previsione, nel contratto o nel documento di sintesi, di un TAEG/ISC inferiore a quello effettivo - in quanto non calcolato secondo le Istruzioni e le Direttive della Banca
d'Italia-, in definitiva, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo un'erronea interpretazione del suo costo complessivo.
5 Dalla non riconducibilità del ISC/TAEG agli “interessi, prezzi o condizioni” previste dall'art. 117 TUB, co. 6, consegue che l'erronea previsione di tale indice non comporta la sanzione della nullità di cui al citato art. 117, comma 6 (né, quindi, l'applicazione del successivo comma 7).
E infatti, secondo il noto orientamento della Suprema Corte, alla luce delle differenze esistenti tra regole di validità e regole di comportamento, la nullità del contratto per contrarietà a norme imperative postula necessariamente che siffatta violazione incida su elementi intrinseci della fattispecie negoziale - cioè relativi alla struttura o al contenuto del contratto -, come si desume dal dato testuale dell'art. 1418, 1° comma, c.c., che si riferisce al contratto e non a comportamenti antecedenti o successivi delle parti (“Il contratto è nullo quando è contrario a norma imperativa”).
Sul punto, deve rilevarsi che l'art. 117, co.6, TUB non prevede espressamente la nullità per l'ipotesi di inesatta determinazione dell' . Pt_5
Alla luce dei principi sopra richiamati, diventa, quindi, del tutto irrilevante, nel caso de quo,
l'accertamento in fatto dell'errata determinazione di tale indice, in quanto non ne potrebbe comunque conseguire la nullità, contrariamente a quanto dedotto dagli attori.
Né si può altrimenti invocare l'applicazione dell'art. 125 bis T.U.B. – che prevede espressamente la nullità delle clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato -, in quanto detta norma è prevista per la sola materia del credito al consumo e comunque non era vigente all'epoca della conclusione dei contratti oggetto di causa.
Come a tale proposito condivisibilmente affermato da Cass. 4597/2023 “In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale
(TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 del d.lgs.
n. 385 del 1993; l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima”.
6 Nel caso di specie poi l'affermazione del Tribunale riguardo all'assenza di prova rispetto alla differenza con tra condizioni applicate e quelle pubblicizzate non è stata impugnata per cui il profilo di responsabilità in tal senso non è comunque oggetto del presente giudizio di appello.
Secondo motivo
OM pronuncia circa l'indeterminatezza degli indici e tassi di riferimento nei contratti di mutuo. Errata interpretazione delle richieste attoree.
Si afferma che il Tribunale avrebbe errato motivando in ordine alla determinatezza del tasso legato all'indice Euribor quando invece l'allegazione riguardava la differenza tra il tasso nominale pattuito e quello risultante dal piano di ammortamento.
Si sostiene a tale proposito che “… se il contratto nella sua parte letterale richiama l'applicazione di un tasso, che poi sviluppato nel piano di ammortamento si estrinseca in misura superiore, si genera la contemporanea presenza di due tassi inseriti nel rapporto contrattuale, uno apparente ed uno effettivo, e dei due solo il primo è percepibile dal mutuatario…Ulteriore argomento in ordine all'indeterminatezza e indeterminabilità dell'indice e del tasso di riferimento, dedotto dal Sig. già nell'atto Parte_1 introduttivo del giudizio R.G n. 11676/16 ed ulteriormente non valutato nella decisione del
Giudice di prime cure, è quello per cui entrambi contratti di mutuo n°129/126654 e n°
002/243731, prevedono all'art.3 ben tre diverse ipotesi di calcolo della percentuale variabile sul tasso di interesse praticato. Tali tre diverse ipotesi, infatti, secondo la ricostruzione effettuata in perizia, pur avendo ciascuna un significato finanziario determinato, non sono tra di loro compatibili ... con specifico riferimento al mutuo n° 129/126654, occorre rilevare che ulteriore circostanza, indicata nelle difese del Sig. e posta alla base Parte_1 dell'indeterminatezza dei tassi di riferimento era quella legata alla divergenza tra la data di stipula del contratto di mutuo (31 giugno 2005) e quella di erogazione del credito (21 giugno
2005). Infatti, partendo dalla data indicata nel contratto (31 giugno 2005) sarebbe impossibile ricostruire i parametri necessari sui quali basare i calcoli attuariali del mutuo ovvero quantificare il tasso applicato al contratto. Per risalire ai dati utilizzati si potrebbe
7 soltanto ricorrere al documento “Allegato C” “Piano di Rientro Mutuo” riportante la data di erogazione del capitale, e quindi il 21 giugno 2005”.
Il motivo è infondato.
In primo luogo, riguardo alla differenza di data per il mutuo del 2005 è vero che nella premessa del contratto è indicata la data “trentuno giugno 2005 “ ma si tratta di data evidentemente errata non avendo giugno trentuno giorni e comunque in contrasto con la data di registrazione all'ufficio delle entrate risultante dal timbro a latere della prima pagina del rogito ossia il ventisette giugno 2005; i documenti contenenti le condizioni economiche e di sintesi allegati al rogito recano poi la data del ventuno giugno 2005 e il piano di ammortamento, sempre allegato al rogito, indica come data di accensione del mutuo il ventuno giugno 2005: sussistono pertanto elementi concordanti nel senso di dover ritenere che il rogito sia stato stipulato il ventuno giugno e che quindi il numero trentuno sia un mero refuso, anche perché la prassi costante e notoria è nel senso della contestualità della sottoscrizione del mutuo e degli allegati.
In secondo luogo i criteri indicati all'art. 3 dei contratti di mutuo sono posti espressamente e rispettivamente in via principale ( al tasso EURIBOR a sei mesi, rilevato dal Comitato di
Gestione dell' EURIBOR (Euribor Panel Steering Committee) e indicato dal quotidiano "Il
Sole 24 Ore" ) , subordinata ( al tasso EURIBOR a sei mesi secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/3601 rilevato dal Comitato di Gestione dell'Euribor (Euribor Panel Steering
Committee) quale media aritmetica (troncata alla seconda cifra decimale, arrotondata al punto decimale superiore in presenza di tre o più cifre decimali) dei tassi offerti a primarie banche sul mercato- interbancario dell'Area Euro per depositi in Euro a sei mesi, come indicato alla pagina "ATICFOREXO 6" del circuito telematica "REUTERS" ) e ulteriormente subordinata (parte percentuale variabile del tasso determinata per la semestralità precedente qualora il tasso EURIBOR non sia comunque rilevato o rilevabile ).
Non vi è pertanto alcuna indeterminatezza mentre al contrario gli indici sono specificati in modo analitico mentre e il fatto che si tratti di criteri incompatibili rimane un dato comunque ininfluente proprio per la chiara graduatoria posta tra gli stessi.
In terzo luogo l'asserita difformità tra tasso indicato e tasso ricavabile dal piano di ammortamento è fatta discendere, nella perizia di parte allegata, dalla struttura dell'ammortamento alla francese che comunque è invece pienamente legittima.
8 Terzo motivo
Si afferma che il Tribunale avrebbe fornito un'errata interpretazione ed applicazione delle Cont norme imperative di cui agli artt. 2 l. n. 287/1990, 101 TFUE e 53 laddove ha ritenuto che la clausola dei contratti che rinvia all'indice Euribor 6, non sia nulla per contrarietà alla normativa antitrust, in particolare all'art. 2 della legge n. 287/1990.
Il motivo è infondato.
L'appellante ritiene che la nullità costituisca un automatico effetto delle decisioni della
Commissione dell'Unione Europea del quattro dicembre 2013 e del sette dicembre 2016 con cui sono stati sanzionati comportamenti violativi dell'Art. 101 del Trattato dell'Unione adottati da diversi Istituti Bancari ( diversi dall'appellata ) volti a manipolare i tassi Euribor nel periodo intercorrente tra il ventinove settembre 2005 e il trenta maggio 2008.
Ebbene, a parte il fatto che il secondo contratto di mutuo ( stipulato a luglio 2008 ) comunque è al di fuori del periodo valutato dalla Commissione UE comunque l'appellante fa discendere tout court da detti comportamenti la nullità delle clausole adottate nei contratti a valle ritenendo erronea la statuizione di primo grado laddove aveva escluso detta automaticità e aveva affermato l'assenza di allegazione e prova riguardo alla partecipazione dell'appellata all'intesa illecita.
A tale proposito l'appellante si è limitato a dedurre, testualmente: “la questione trae origine dall'accertamento condotto dalla Commissione Europea, secondo cui nel periodo che va dall'anno 2005 all'anno 2008 alcuni grandi Istituti di credito avevano raggiunto un'intesa illecita mirata a manipolare il procedimento di fissazione del tasso di riferimento Euribor, comminando una sanzione pecuniaria alle Banche coinvolte nell'ordine di 1,7 miliardi di Euro.
Nello specifico, l' Antitrust Europeo, con provvedimento del 4 dicembre 2013, nel caso AT
39914, vicepresidente e con il provvedimento del 7 dicembre ha accertato Persona_1 che l'indice Euribor è stato manipolato. Discende da siffatto quadro che “l'utente può agire per la dichiarazione di nullità della clausola contrattuale e per la ripetizione delle somme, e può farlo anche laddove la controparte contrattuale non abbia preso parte alla manipolazione del parametro Euribor, restando esclusa, in tal caso, l'azione per il risarcimento del danno anticoncorrenziale, che può essere proposta esclusivamente contro gli autori della violazione antitrust” (Tribunale di Ancona del 18 agosto 2020 n. 1056).”
9 In realtà, come stabilito condivisibilmente da Cass. 12007/2024 “affinché possa ritenersi che, in un contratto (cd. “a valle” dell'intesa), sia fatta “applicazione” di una illecita intesa
(o pratica non negoziale) restrittiva della concorrenza esistente “a monte”, occorre quanto meno che uno dei contraenti sia a conoscenza dell'esistenza di quella determinata intesa (o pratica non negoziale) con un determinato oggetto e un determinato scopo e intenda avvalersi del risultato oggettivo della stessa. Ciò, con riguardo ai contratti di mutuo stipulati da istituti bancari, richiederebbe, dunque, l'allegazione e la prova che la banca stipulante, al momento della conclusione del contratto, fosse o direttamente partecipe di quell'intesa o, almeno, fosse consapevole della sussistenza di una intesa tra altre banche volta ad alterare il valore dell'Euribor o di una effettiva pratica non negoziale in tal senso ed abbia inteso avvalersi dei risultati di questa….”.
Non solo, la doglianza è del tutto carente in punto di allegazione e prova “ che tale intesa o pratica abbia raggiunto il suo obbiettivo e, quindi, quel parametro sia stato effettivamente
“alterato” in concreto, a causa della illecita manipolazione subita e, di conseguenza, non sia utilizzabile nei rapporti tra le parti, non corrispondendo all'oggetto del contratto, come determinato secondo la volontà delle parti. Tale accertamento, poi, deve essere compiuto non in astratto ed in generale, ma caso per caso ed in relazione al tempo in cui le pratiche illecite hanno avuto un effettivo riflesso sul mercato di riferimento del contratto, valutando:
a) se le pratiche manipolative anticoncorrenziali poste in essere dal cartello (nella specie, quello delle banche sanzionate dalla Commissione Europea) abbiano alterato effettivamente l'Euribor e non siano rimaste a livello di mero tentativo (senza, cioè, raggiungere lo scopo di alterare in concreto quel tasso, come infine fissato); b) se e per quale tempo ed in quale misura tale alterazione abbia inciso in modo significativo sulla determinazione del tasso di interesse previsto dalle parti nel singolo contratto;
c) quali siano le conseguenze della eventuale nullità parziale delle relative clausole sul complessivo assetto negoziale e sulla possibilità di una sostituzione automatica – ed in quali termini – con previsioni minimali di legge. ( sempre Cass. 12007/2024 in motivazione ) ”.
Quarto motivo
OM e/o errata valutazione delle richieste attoree in ordine alla violazione degli artt. 1175
e 1375 c.c. e omessa pronuncia circa il risarcimento dei danni.
10 Si afferma che erroneamente il Tribunale avrebbe ritenuto infondata la domanda risarcitoria per violazione del principio di buona fede avanzata in primo grado in quanto l'appellante aveva elencato molteplici comportamenti di controparte mentre l'analisi in sentenza ha riguardato unicamente il recesso dal secondo contratto di mutuo.
Il motivo è infondato.
L'appellante in primo luogo non censura la motivazione contenuta nella sentenza laddove il
Tribunale ha ritenuto legittimo il recesso dell'istituto di credito, statuizione comunque condivisibile in quanto esercizio di una facoltà indicata nel documento di sintesi allegato al contratto, in presenza di un inadempimento che si era in concreto verificato.
In secondo luogo tutti gli altri comportamenti elencati nell'appello riguardano aspetti già esaminati in sede di valutazione delle precedenti doglianze e che hanno portato a ritenere legittimo il comportamento dell'istituto.
L'appellante infatti indica testualmente : “ In particolare, l'odierno attore, fondava le proprie pretese risarcitorie, sul presupposto che l' convenuto non avesse, in spregio a CP_3 qualsivoglia regola di correttezza e buona fede contrattuale, indicato nei contratti di mutuo de quibus i criteri precisi con i quali consentire la univoca individuazione del tasso cui fare riferimento e, al contempo, avesse inserito nei contratti richiamati clausole nulle e illegittime, per tutti i motivi dedotti nelle superiori considerazioni e di seguito meglio specificati :
- I contratti di mutuo n°129/126654 e n° 002/243731, presentano dei tassi di riferimento indeterminati ed indeterminabili.
- Difformità rilevata tra il TAEG convenuto in fase di stipula e TAEG effettivamente quantificato dalla convenuta nei contratti di mutuo n°129/126654 e n° 002/243731.
- OM indicazione dell' nel documento di sintesi del contratto di mutuo n° Pt_4
002/243731.
- L'indice Euribor posto a base dei mutui n°129/126654 e n° 002/243731 è nullo, in quanto frutto di una manipolazione illegale effettuata da un cartello bancario, in virtù della violazione di una norma imperativa di legge: art. 2 lettera a) e art. 3 L. 287/90 .
- Violazione del principio di correttezza e buona fede contrattuale, nonché di trasparenza da parte della convenuta.
- Il contratto di mutuo n°129/126654 è stato stipulato dal Notaio, Dott. Persona_2 in data 31 giugno 2005 mentre l'erogazione del capitale del mutuo avveniva in data 21.06.05 con il conseguente aggravio di maggiori interessi di preammortamento nei confronti degli
11 attori e con la conseguenza di non poter procedere ad una determinazione chiara degli interessi applicati poiché, l'incertezza nella datazione effettiva del mutuo, ha reso impossibile agli attori la comprensione del tasso realmente applicato al mutuo stesso…”.
Di conseguenza non vi è luogo ad alcun diritto al risarcimento.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Per quanto riguarda l'applicabilità dell'art. 13 comma 1 quater dpr 115del 2002 ( introdotto dall'art 1 comma 17 l. 228/2012 ) la Corte deve dare atto della sussistenza del presupposto processuale a seguito della presente statuizione di rigetto;
sono peraltro sempre fatti salvi gli accertamenti successivi demandati all'amministrazione giudiziaria anche in quanto l'appellante è stato ammesso, seppur provvisoriamente, al gratuito patrocinio con delibera
COA di CP_1
Come infatti affermato da Cass. ss. UU 4315/2020 con statuizione che il Collegio ritiene di adottare “In tema di raddoppio del contributo unificato a carico della parte impugnante ex art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, l'attestazione del giudice dell'impugnazione della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore (c.d. doppio contributo) può essere condizionata all'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, che spetta all'amministrazione giudiziaria accertare, tenendo conto di cause di esenzione o di prenotazione a debito, originarie o sopravvenute, e del loro eventuale venir meno.”
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando respinge l'appello.
Condanna a pagare a Parte_1 Controparte_1 le spese del presente grado liquidate in complessivi € 9.515,00 oltre rimborso forfettario del
15%, IVA e CA.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico di parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ( art. 13 comma 1 quater dpr 115 del 2002 introdotto dall'art. 1 comma 17
l. 228/2012 ) salvo l'accertamento dell'effettiva debenza del contributo unificato iniziale,
12 demandato all'amministrazione giudiziaria, attesa la provvisoria ammissione di Parte_1 al gratuito patrocinio.
[...]
Roma, nove dicembre 2024
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Marina Tucci ED SE HE de Courtelary
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