Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VI, sentenza 20/01/2026, n. 532
CGT1
Sentenza 20 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Omessa notifica atti prodromici

    Il Collegio ha ritenuto che l'Agenzia delle entrate-Riscossione abbia documentato la rituale notifica degli atti prodromici contestati e di ulteriori atti interruttivi della prescrizione, tutti ritualmente notificati e non impugnati.

  • Rigettato
    Prescrizione

    Il Collegio ha ritenuto che l'eccezione di prescrizione non fosse riproponibile a seguito della notifica delle successive intimazioni, essendo inibita dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546/92. L'omessa impugnazione del primo atto notificato successivamente alla cartella di pagamento ha reso incontestabile e definitivo il titolo.

  • Rigettato
    Mancanza relata dell'intimazione impugnata

    Il Collegio ha ritenuto che alcuna relata di notifica fosse esigibile, avendo l'Agente della riscossione optato per la notifica a mezzo posta ex articolo 26, primo comma, del D.P.R. n. 602 del 1973, mediante spedizione di raccomandata in plico chiuso, con relativo avviso di ricevimento.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VI, sentenza 20/01/2026, n. 532
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 532
    Data del deposito : 20 gennaio 2026

    Testo completo