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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VI, sentenza 20/01/2026, n. 532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 532 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 532/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 6, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
ALBO FRANCESCO, Presidente e Relatore PATANE MARIO, Giudice TESTA FRANCESCO MARIO RODO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3148/2025 depositato il 21/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_3ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - COM.PREV.ISC.IP n. 29376202500000119000 IRPEF-ALIQUOTE
- COM.PREV.ISC.IP n. 29376202500000119000 IVA-ALTRO
- COM.PREV.ISC.IP n. 29376202500000119000 IRAP
- COM.PREV.ISC.IP n. 29376202500000119000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- COM.PREV.ISC.IP n. 29376202500000119000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 74/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
Il difensore del ricorrente rinvia agli scritti difensivi depositati e insite nel contestare l'irregolarità delle notifiche per mancanza delle raccomandate informative.
Il difensore di ADER contesta le deduzioni del ricorrente in quanto tardive e, comunque, infondate, stante l'avvenuto deposito di tutta la documentazione relativa alle notifiche. Per il resto si riporta agli atti depositati e chiede il rigetto del ricorso con condanna alle spese e distrazione in favore del difensore antistatario.
AdE insiste in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugna la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 29376202500000119000, limitatamente a n. 13 cartelle sottese di pagamento portanti somme a titolo di tributo Irap, Iva e Irpef, tassa automobilistica, lamentando omessa notifica di atti prodromici e prescrizione, nonché mancanza di relata dell'intimazione impugnata. Si è costituita Agenzia entrate che deduce la legittimità del proprio operato e conclude per il rigetto, vinte le spese. AD, costituendosi, documenta la notifica di atti prodromici e conclude per il rigetto. Deposita copia della chiamata in causa della Regione siciliana, non costituita. Con memorie illustrative, parte ricorrente insiste in quanto dedotto ed eccepito, in particolare sulla possibilità, fino allo spirare del termine, di poter eccepire la prescrizione. All'odierna pubblica udienza del 12/01/2026, al termine della discussione come da verbale in atti, la causa è passata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva preliminarmente il Collegio che vertendo l'odierno giudizio su atti esattivi, non si ritiene di integrare il contraddittorio con gli enti impositori per esigenze di economia processuale, in ragione della documentata e dirimente notifica di intimazioni di pagamento non tempestivamente opposte. Il ricorso è infondato, avendo AD documentato la rituale notifica degli atti prodromici contestati (cfr. foliario AD, sub 1-13). Inoltre, risultano notificati ulteriori atti interruttivi della prescrizione (cfr. intimazioni di pagamento, ibidem, sub doc. A-D), tutti ritualmente notificati e non oggetto di impugnazione. Tale circostanza preclude la riproponibilità dell'eccezione di prescrizione a seguito di notifica delle successive intimazioni, siccome inibita dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546/92. Ne discende che eventuali eccezioni di prescrizione/decadenza avrebbero dovuto esser fatti valere, dinnanzi a questa Corte, a pena di preclusione, entro i termini perentori di 60 giorni decorrenti dalla notifica delle successive intimazioni in atti. L'omessa impugnazione del primo atto notificato successivamente alla cartella di pagamento, nei termini perentori di legge, per far valere eventualmente sia i vizi degli atti prodromici, sia l'eventuale prescrizione successiva alla notifica delle cartelle, ha reso incontestabile e definitivo il titolo. Irricevibili risultano le memorie illustrative, sia perché tardive, sia perché il ricorrente avrebbe dovuto contestate le notifiche in sede di motivi aggiunti (da ultimo, Cass. trib. n. 16797/2025) e non di memorie ex art. 32 (i cui termini, come detto, non risultano comunque rispettati). Alcuna relata di notifica dell'l'intimazione era esigibile nella fattispecie, avendo l'Agente della riscossione optato per la notifica a mezzo posta ex articolo 26, primo comma, del D.P.R. n. 602 del 1973, mediante spedizione di raccomandata in plico chiuso, con relativo avviso di ricevimento. Assorbiti gli altri motivi. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo rigetta. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in favore di AD nella misura di euro 4.000,00 oltre accessori in misura di legge se dovuti, con distrazione in favore del procuratore antistatario. Compensa le spese nei confronti di Agenzia entrate, nulla spese nei confronti di Regione siciliana. Catania, 12.01.2026. IL PRESIDENTE ESTENSORE firma digitale
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 6, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
ALBO FRANCESCO, Presidente e Relatore PATANE MARIO, Giudice TESTA FRANCESCO MARIO RODO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3148/2025 depositato il 21/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_3ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - COM.PREV.ISC.IP n. 29376202500000119000 IRPEF-ALIQUOTE
- COM.PREV.ISC.IP n. 29376202500000119000 IVA-ALTRO
- COM.PREV.ISC.IP n. 29376202500000119000 IRAP
- COM.PREV.ISC.IP n. 29376202500000119000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- COM.PREV.ISC.IP n. 29376202500000119000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 74/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
Il difensore del ricorrente rinvia agli scritti difensivi depositati e insite nel contestare l'irregolarità delle notifiche per mancanza delle raccomandate informative.
Il difensore di ADER contesta le deduzioni del ricorrente in quanto tardive e, comunque, infondate, stante l'avvenuto deposito di tutta la documentazione relativa alle notifiche. Per il resto si riporta agli atti depositati e chiede il rigetto del ricorso con condanna alle spese e distrazione in favore del difensore antistatario.
AdE insiste in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugna la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 29376202500000119000, limitatamente a n. 13 cartelle sottese di pagamento portanti somme a titolo di tributo Irap, Iva e Irpef, tassa automobilistica, lamentando omessa notifica di atti prodromici e prescrizione, nonché mancanza di relata dell'intimazione impugnata. Si è costituita Agenzia entrate che deduce la legittimità del proprio operato e conclude per il rigetto, vinte le spese. AD, costituendosi, documenta la notifica di atti prodromici e conclude per il rigetto. Deposita copia della chiamata in causa della Regione siciliana, non costituita. Con memorie illustrative, parte ricorrente insiste in quanto dedotto ed eccepito, in particolare sulla possibilità, fino allo spirare del termine, di poter eccepire la prescrizione. All'odierna pubblica udienza del 12/01/2026, al termine della discussione come da verbale in atti, la causa è passata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva preliminarmente il Collegio che vertendo l'odierno giudizio su atti esattivi, non si ritiene di integrare il contraddittorio con gli enti impositori per esigenze di economia processuale, in ragione della documentata e dirimente notifica di intimazioni di pagamento non tempestivamente opposte. Il ricorso è infondato, avendo AD documentato la rituale notifica degli atti prodromici contestati (cfr. foliario AD, sub 1-13). Inoltre, risultano notificati ulteriori atti interruttivi della prescrizione (cfr. intimazioni di pagamento, ibidem, sub doc. A-D), tutti ritualmente notificati e non oggetto di impugnazione. Tale circostanza preclude la riproponibilità dell'eccezione di prescrizione a seguito di notifica delle successive intimazioni, siccome inibita dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546/92. Ne discende che eventuali eccezioni di prescrizione/decadenza avrebbero dovuto esser fatti valere, dinnanzi a questa Corte, a pena di preclusione, entro i termini perentori di 60 giorni decorrenti dalla notifica delle successive intimazioni in atti. L'omessa impugnazione del primo atto notificato successivamente alla cartella di pagamento, nei termini perentori di legge, per far valere eventualmente sia i vizi degli atti prodromici, sia l'eventuale prescrizione successiva alla notifica delle cartelle, ha reso incontestabile e definitivo il titolo. Irricevibili risultano le memorie illustrative, sia perché tardive, sia perché il ricorrente avrebbe dovuto contestate le notifiche in sede di motivi aggiunti (da ultimo, Cass. trib. n. 16797/2025) e non di memorie ex art. 32 (i cui termini, come detto, non risultano comunque rispettati). Alcuna relata di notifica dell'l'intimazione era esigibile nella fattispecie, avendo l'Agente della riscossione optato per la notifica a mezzo posta ex articolo 26, primo comma, del D.P.R. n. 602 del 1973, mediante spedizione di raccomandata in plico chiuso, con relativo avviso di ricevimento. Assorbiti gli altri motivi. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo rigetta. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in favore di AD nella misura di euro 4.000,00 oltre accessori in misura di legge se dovuti, con distrazione in favore del procuratore antistatario. Compensa le spese nei confronti di Agenzia entrate, nulla spese nei confronti di Regione siciliana. Catania, 12.01.2026. IL PRESIDENTE ESTENSORE firma digitale