Decreto cautelare 27 maggio 2024
Ordinanza collegiale 11 marzo 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 04/08/2025, n. 1342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 1342 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01342/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00810/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 810 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Calvelli e Luigi Lombardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Rende, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Gaetano Callipo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Ministero dell'interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, ex lege , dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliata in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l'annullamento
della deliberazione n. -OMISSIS-, emessa dalla Commissione Straordinaria, nominata con DPR del 28 giugno 2023, con i poteri giuntali del Comune di Rende, nell’esercizio del potere ex art. 145, co.4, TUEL - integrata, per LA , dalla relazione del Prefetto di Cosenza nonché dalla relazione del Ministero dell’Interno allegate al D.P.R. del 28 giugno 2023 di scioglimento del Comune di Rende, nonché dalla relazione prot. n.-OMISSIS-, del Collegio Ispettivo - dispositiva della revoca della delibera della Giunta Comunale di Rende n.-OMISSIS- d’approvazione della concessione-contratto dello-OMISSIS-, nonché della delibera del Consiglio Comunale di Rende n.-OMISSIS-, costitutiva del diritto di superficie sull’area occupata dall’-OMISSIS-e della rescissione della concessione-contratto in godimento dell’--OMISSIS-, stipulata tra il Comune di Rende e la -OMISSIS-;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'interno e del Comune di Rende;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 giugno 2025 il dott. Nicola Ciconte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato l’8 maggio 2024 e depositato lo stesso giorno, -OMISSIS-(nel prosieguo, semplicemente, -OMISSIS-) è insorta avverso gli atti, in epigrafe indicati, con i quali la Commissione straordinaria del Comune di Rende, facendo uso dei poteri di cui all’articolo 145, co.4, del d.lgs 18 agosto 2000, n.267 (TUEL), ha disposto “ la rescissione e la cessazione di ogni efficacia della convenzione sottoscritta tra le parti il -OMISSIS-, così come approvata con delibera di G.C. n. -OMISSIS-, di affidamento in concessione della gestione dello -OMISSIS- — oggi --OMISSIS-; la revoca e/o comunque la cessazione di ogni efficacia di ogni atto prodromico, connesso e/o consequenziale, ed in particolare: la delibera di G.C. n. -OMISSIS-; la deliberazione del Consiglio Comunale n. -OMISSIS-; gli atti riguardanti l'esecuzione delle opere, che qui integralmente si contestano; ogni altro atto comunque connesso al fine di far riottenere al Comune la piena, esclusiva e totale disponibilità dell'--OMISSIS- ”.
In fatto, per quel che rileva ai fini della decisione, ha esposto che:
1.1. con la concessione-contratto dell’-OMISSIS-, revocata con il provvedimento gravato, aveva ottenuto in affidamento dal Comune di Rende, per -OMISSIS-, il godimento dello -OMISSIS-, a fronte dell’impegno di eseguire i lavori di rifacimento di alcuni -OMISSIS--, in luogo del canone periodico;
1.2. ha correttamente adempiuto alle obbligazioni assunte, avendo regolarmente eseguito le opere di ristrutturazione concordate, sopportando, peraltro, una spesa superiore a quella quantificata nell’accordo (€520.000,00, anziché 487.000,00);
1.3. di contro, il Comune si è reso inadempiente alla convenzione, avendo mantenuto la disponibilità esclusiva di alcuni locali dello -OMISSIS-e di aree ad esso pertinenziali e, soprattutto, avendo autorizzato i lavori di costruzione della rotatoria sulla -OMISSIS-che hanno reso indisponibile l’accesso al pubblico nel -OMISSIS- e costretto la società, “ per il resto della -OMISSIS- ”, a -OMISSIS- presso lo -OMISSIS-di -OMISSIS-, “ subendo perdite ingenti per i costi logistici e d’uso dell’-OMISSIS-, oltre lucro cessante ”;
1.4. al fine di ripristinare la situazione, ha quindi presentato progetto di ampliamento e riqualificazione dello -OMISSIS-cui, tuttavia, il Comune non ha dato seguito, nonostante l’apprezzamento inizialmente manifestato nei confronti dell’iniziativa;
1.5. la ricorrente ha quindi agito per il risarcimento dei danni dinanzi a questo Tribunale che, con sentenza del -OMISSIS-, ha declinato la propria giurisdizione rispetto alla dedotta responsabilità contrattuale e ritenuto infondata quella fondata sulla responsabilità precontrattuale;
1.6. con d.P.R. del 28 giugno 2023, è stato disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di Rende e affidata la gestione dell’ente, per 18 mesi, alla Commissione straordinaria all’uopo nominata;
1.7. tale provvedimento è stato impugnato dinanzi al Tar Lazio dai soggetti terzi direttamente lesi, con i ricorsi nn.-OMISSIS-;
1.8. nelle more, la Commissione straordinaria ha costituito un Collegio ispettivo perché eseguisse le necessarie verifiche dei procedimenti di affidamento in concessione di alcune strutture di proprietà comunale;
1.9. all’esito delle verifiche così effettuate, la Commissione straordinaria, con il provvedimento qui gravato, ha quindi provveduto alla revoca della convenzione sottoscritta fra il Comune e la ricorrente, avente ad oggetto l’affidamento in concessione della gestione dello -OMISSIS- “ -OMISSIS- ”, e degli atti ad essa prodromici e/o conseguenziali.
2. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi in diritto:
2.1. “ Violazione degli artt. 3 e 7 l.241/1990, in relazione agli artt. 3 e 24 Cost. ”, ove la ricorrente si duole di vizi procedimentali, consistenti (i) nella omessa notifica degli atti propedeutici al provvedimento gravato, e, fra questi, in particolare, della relazione del collegio ispettivo, e (ii) nella omessa comunicazione di avvio del procedimento;
2.2. “ Violazione dell’art. 145, c. 4, TUEL previa sua illustrazione secondo l’elaborazione giurisprudenziale - Eccesso di potere: motivazione illogica, apparente, contraddittoria; difetto d’istruttoria, falsità dei necessari presupposti. Sviamento dalla causa tipica, irragionevolezza manifesta ”, per mezzo del quale contesta il corretto esercizio del potere di cui all’art.145, co.4, TUEL e le valutazioni sottese al provvedimento gravato.
3. Si sono costituiti in giudizio il Comune, instando per il rigetto del ricorso, ed il Ministero dell’Interno, chiedendo di essere estromesso.
4. Con ordinanza collegiale n.-OMISSIS-, resa all’esito della camera di consiglio del 5 giugno 2024, è stata respinta la domanda di tutela interinale formulata con il ricorso.
5. Il Consiglio di Stato, decidendo l’appello cautelare proposto dalla ricorrente, con ordinanza del -OMISSIS-, ha accolto l’istanza cautelare “ ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito da parte del T.A.R., ferma restando nelle more l’esecutività del provvedimento impugnato in primo grado ”.
6. Trattenuta in decisione la causa all’esito dell’udienza pubblica del 19 febbraio 2025, il Tribunale, con ordinanza collegiale n. -OMISSIS-, ha disposto il deposito, da parte della amministrazione resistente, della relazione del collegio ispettivo, non conosciuta da parte ricorrente, e fissato nuova udienza pubblica per la discussione del merito.
7. All’esito della udienza pubblica del 18 giugno 2025, verificato l’adempimento dell’ordinanza istruttoria, il ricorso è stato definitivamente mandato in decisione.
DIRITTO
1. Occorre preliminarmente vagliare l’eccezione di difetto di legittimazione passiva articolata dal Ministero resistente.
1.1. L’eccezione è fondata.
Deve infatti ritenersi che, nel giudizio amministrativo avente ad oggetto la domanda di annullamento degli atti della Commissione straordinaria nominata ai sensi dell’art.144, co.1, TUEL, la legittimazione passiva sia esclusivamente attribuita a tale organo, unico titolare del potere, cui vanno giuridicamente imputati i relativi atti, e non al Ministero dell’interno che, pur avendo, a monte, proposto lo scioglimento dell’ente locale, cui è conseguita la nomina della commissione straordinaria, non risulta portatore di un interesse giuridicamente apprezzabile rispetto agli atti adottati a valle dalla Commissione stessa.
2. Ancora preliminarmente, va esaminata l’eccezione di inammissibilità formulata dal Comune resistente per carenza di interesse.
Segnatamente, l’ente locale rileva che la società-OMISSIS-ricorrente non ha contestato tutte le singole ragioni sulle quali si fonda l’atto di revoca, sicché, venendo in rilievo un provvedimento plurimotivato, parte ricorrente non potrebbe ricavare alcuna utilità concreta dall'eventuale accoglimento dei motivi di ricorso che censurano altri capi motivazionali della ordinanza impugnata, stante l'impossibilità di provvedere all'annullamento del provvedimento lesivo, sorretto da altre autonome ragioni giustificatrici. A ciò conseguirebbe la carenza di interesse al ricorso.
2.1. L’eccezione è infondata.
È sicuramente vero che la ricorrente non ha rivolto censure avverso tutti i singoli aspetti della procedura di affidamento ritenuti viziati dalla Commissione straordinaria.
Tuttavia, il provvedimento gravato non può ascriversi alla categoria degli atti plurimotivati, giacché, sebbene dia conto di una pluralità di elementi fondanti la decisione di revocare l’affidamento della concessione dello -OMISSIS-, esso si fonda su un giudizio sintetico, di tipo induttivo, nel quale le singole ragioni – quantomeno per come rappresentate dalla amministrazione – non sono idonee, singolarmente considerate, a sostenere la decisione, ma sono state ritenute nel loro insieme, secondo dunque una valutazione non atomistica ma unitaria, sintomatiche della connessione con le situazioni di infiltrazione e/o di condizionamento mafioso che hanno caratterizzato l’amministrazione comunale disciolta.
A ciò consegue che, rispetto al provvedimento gravato, non può prodursi l’effetto proprio degli atti plurimotivati, ovvero la inammissibilità del ricorso per carenza di interesse nella ipotesi in cui il ricorrente non censuri ogni singola ragione addotta dalla amministrazione, in quanto la contestazione anche solo di una parte delle ragioni del provvedimento, ove ritenuta fondata, potrebbe portare a far perdere di consistenza la detta valutazione induttiva-sintetica, soprattutto laddove le censure colpiscano quelli che, fra i vari elementi sintomatici, si rivelano, in concreto, fondanti e/o di maggior peso specifico.
3. Passando all’esame del merito, il ricorso è infondato.
4. Con il primo motivo, la ricorrente ha, come visto, dedotto due profili di illegittimità attinenti ad asseriti vizi procedimentali dell’azione amministrativa oggetto del presente giudizio.
4.1. Con una prima censura, ha eccepito la violazione dell’art.3 della legge 7 agosto 1990, n.241, in quanto l’amministrazione resistente ha omesso di notificare, unitamente al provvedimento di revoca, gli atti allo stesso propedeutici, id est , la relazione del Prefetto, la proposta di scioglimento del Ministero dell’interno e la relazione del collegio ispettivo.
La censura non è fondata giacché, per espressa previsione del comma 3 dell’invocato art.3, laddove le ragioni del provvedimento risultino da altro atto in esso richiamato, l’obbligo motivazionale è correttamente assolto dalla amministrazione allorquando l’amministrazione indichi nel provvedimento l’atto presupposto e lo renda disponibile.
Per giurisprudenza costante, in caso di motivazione del provvedimento per LA , il concetto di “ disponibilità ” di cui all’art. 3, comma 3, legge n. 241/1990 non implica che l’atto amministrativo menzionato debba essere unito imprescindibilmente al documento, ovvero che il suo contenuto debba essere riportato testualmente nel corpo motivazionale di questo, ma postula soltanto che esso sia reso disponibile a norma di legge e cioè possa essere acquisito utilizzando il procedimento di accesso ai documenti amministrativi, ove concretamente esperibile. L’art. 3 in esame consente l'uso della motivazione per LA con riferimento ad altri atti dell'Amministrazione, che devono essere comunque indicati e resi disponibili, fermo restando che questa disponibilità dell'atto va intesa nel senso che all'interessato deve essere consentito di prenderne visione, di richiederne ed ottenerne copia in base alla normativa sul diritto di accesso ai documenti amministrativi e di chiederne la produzione in giudizio, sicché non sussiste l'obbligo dell'Amministrazione di notificare all'interessato tutti gli atti richiamati nel provvedimento, ma soltanto l'obbligo di indicarne gli estremi e di metterli a disposizione su richiesta dell'interessato (in termini, da ultimo, ex multis , Tar Lombardia, IV, 28 maggio 2025, n.1870).
Nella vicenda in esame, non risulta che la ricorrente abbia richiesto l’accesso ai riferiti atti, salvo giovarsi della pubblicazione in Gazzetta ufficiale della relazione ispettiva e della proposta ministeriale, e formulare, poi, con il ricorso introduttivo del presente giudizio, istanza istruttoria, per l’acquisizione della relazione del collegio ispettivo.
4.2. Del pari infondata è la censura inerente l’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento di revoca, dovendosi ritenere che l'esercizio dei poteri previsti dall'art. 145 del d.lgs. n. 267/2000 non presupponga la preventiva comunicazione di avvio del procedimento amministrativo attesa la particolare natura e la intrinseca urgenza insita nel provvedimento impugnato, a tutela dell’ordine pubblico.
Di ciò ha peraltro dato conto la Commissione straordinaria, rilevando che, “ i provvedimenti, di cui al presente atto, risultano assistiti da particolari esigenze di celerità, atteso che la prosecuzione del rapporto concessorio in esame comporterebbe oltre ad un ritardo non giustificabile dell'azione di ripristino della legalità, anche l'aggravamento del già rilevante danno economico, patrimoniale e d'immagine sin qui determinatosi nei confronti dell'Ente Comunale per quanto sopra esposto .”
5. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione dell’art.145, co.4, TUEL e l’eccesso di potere, sotto diversi profili.
5.1. L’esame dell’articolata censura impone una preliminare, sintetica disamina della cornice normativa e giurisprudenziale nella quale si innesta la vicenda che ha interessato la -OMISSIS-.
5.1.1. Come visto, essa si inserisce nel contesto amministrativo delle vicende che hanno interessato il Comune di Rende, i cui organi di governo sono stati sciolti, ai sensi degli artt. 143 e 146 del d.lgs. n. 267 del 2000, per infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso, con decreto del Presidente della Repubblica, con cui pure si è provveduto alla nomina della Commissione straordinaria per la gestione della struttura territoriale.
Il richiamato art.145, co.5, TUEL prevede che “ Nei casi in cui lo scioglimento è disposto anche con riferimento a situazioni di infiltrazione o di condizionamento di tipo mafioso, connesse all'aggiudicazione di appalti di opere o di lavori pubblici o di pubbliche forniture, ovvero l'affidamento in concessione di servizi pubblici locali, la commissione straordinaria di cui al comma 1 dell'articolo 144 procede alle necessarie verifiche con i poteri del collegio degli ispettori di cui all'articolo 14 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. A conclusione degli accertamenti, la commissione straordinaria adotta tutti i provvedimenti ritenuti necessari e può disporre d'autorità la revoca delle deliberazioni già adottate, in qualunque momento e fase della procedura contrattuale, o la rescissione del contratto già concluso ”.
5.1.2. Come evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa, “ Si tratta, come appare evidente dal contenuto della norma e dall'essere questa collocata nell'ambito del sistema diretto a contrastare anche sul piano dell'amministrazione pubblica la criminalità organizzata, di un potere “ extra ordinem ”, nel senso che il suo contenuto non risulta rigidamente definito dall'ordinamento giuridico, anche se quest'ultimo individua rigidamente le autorità ed i presupposti per il suo esercizio. Un potere che […] è direttamente funzionalizzato al compito di eliminare, con strumenti di tipo amministrativo, le fonti di condizionamento, diretto od indiretto, dell'amministrazione pubblica nei settori di attività concernenti l'affidamento di appalti pubblici e la gestione di pubblici servizi ” (Cons. Stato, V, 22 dicembre 2005, n.7335).
Il potere in esame presuppone lo scioglimento degli organi elettivi dell’ente locale e che tale scioglimento sia stato disposto “ anche con riferimento a situazioni di infiltrazione o di condizionamento di tipo mafioso, connesse all'aggiudicazione di appalti di opere o di lavori pubblici o di pubbliche forniture, ovvero l'affidamento in concessione di servizi pubblici locali ” (art.145, co.4, cit.).
Sotto il profilo teleologico, il suo esercizio è finalizzato “al raggiungimento dello scopo istituzionale dell'intera gestione straordinaria dell'ente locale (o della sua articolazione territoriale), vale a dire – per quanto qui rileva – il ripristino della legalità nello specifico settore di intervento degli appalti pubblici e della gestione di pubblici servizi. La finalità in discorso va perseguita avvalendosi di strumenti di tipo amministrativo, normativamente individuati nella " adozione di tutti i provvedimenti ritenuti necessari "; nella " revoca delle deliberazioni già adottate in qualunque momento e fase della procedura contrattuale "; nella " rescissione del contratto già concluso " (Cons. Stato, V, 1 aprile 2019, n. 2129) .
5.1.3. Il potere disciplinato dall’art.145, co.4, in esame, è volto a contrastare la criminalità organizzata nell’ambito delle istituzioni locali, unitamente all’altro strumento, quello dello scioglimento degli organi elettivi, che si pone a monte del primo.
La giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di chiarire che i due strumenti, pur condividendo la medesima finalità, “ presentano una spiccata autonomia in quanto fondati su presupposti di tipo diverso. Infatti, mentre lo scioglimento degli organi elettivi dell'amministrazione locale implica valutazioni soggettive anche penetranti circa l'esistenza di " elementi su collegamenti diretti o indiretti degli amministratori con la criminalità organizzata o su forme di condizionamento degli amministratori stessi, che compromettono la libera determinazione degli organi elettivi e il buon andamento delle amministrazioni comunali e provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi alle stesse affidati ovvero che risultano tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica " (articolo 143 del decreto legislativo n. 267 del 2000), gli interventi di ripristino della corretta gestione amministrativa affidati alla competenza della commissione straordinaria sono collocati su di un piano puramente oggettivo ( art. 145 dello stesso decreto). Questi, infatti, muovendo dal presupposto che l'aggiudicazione dell’appalto ovvero l'affidamento in concessione di servizi pubblici locali siano stati già presi in considerazione, nell'ambito dell’istruttoria condotta per l'adozione del provvedimento di scioglimento, quale elementi quantomeno indiziari dell'esistenza di " situazioni di infiltrazione o di condizionamento di tipo mafioso ", non sono il frutto di una valutazione concernente la responsabilità personale dei soggetti coinvolti ma prendono in considerazione l’idoneità degli strumenti organizzativi e contrattuali posti in essere sotto l'influenza della criminalità organizzata ad assicurare il buon andamento dell’amministrazione ed il regolare funzionamento dei servizi, e, in caso contrario, individuano le misure occorrenti per ripristinare il corretto svolgimento delle funzioni amministrative” (Cons. Stato, V, 22 dicembre 2005, n.7335, cit.) .
Cionondimeno, emerge lo stretto collegamento fra i poteri affidati alla commissione straordinaria ed il provvedimento di scioglimento dell’ente locale, posto che, come si è visto, la gestione straordinaria presuppone l'adozione del provvedimento di scioglimento, con la nomina della commissione straordinaria e l’affidamento ad essa, ex artt. 144-145 TUEL, di poteri sostitutivi di quelli spettanti agli organi elettivi, per il ripristino della legalità violata.
Tale collegamento “ rende evidente come assumano preminente rilievo quei profili di illegalità che, a causa di situazioni di infiltrazione o di condizionamento di tipo mafioso […], abbiano, in un determinato contesto territoriale, indotto gli organi statali competenti a decretare lo scioglimento degli organi elettivi dell'ente locale ” (Cons. Stato, V, 1 aprile 2019, 2129, cit.).
5.1.4. Quanto ai presupposti per il corretto uso del potere extra ordinem in esame, la giurisprudenza amministrativa ha evidenziato la sussistenza di “ indubbie analogie di carattere funzionale con le misure interdittive antimafia di cui al d.lgs. 8 agosto 1994 n. 490 e al d.P.R. 3 giugno 1998 n. 252, da ravvisarsi nell'esigenza di tutelare pur sempre l'impermeabilità dell'attività economica e contrattuale dell'amministrazione da possibili ingerenze da parte della criminalità organizzata ” (Cons. Stato, V, 3 luglio 2024, n.5581)
Anche nella vicenda in esame, si è, quindi, in presenza di un potere avente carattere cautelare e preventivo, per l’esercizio del quale è affidata alla amministrazione procedente una ampia discrezionalità, esercitata attraverso un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede di attingere un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, tipica dell’accertamento finalizzato ad affermare la responsabilità penale, e quindi fondato su prove, ma che implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, sì da far ritenere “ più probabile che non ” quel collegamento fra il sistema infiltrato e condizionato, che è stato disciolto, e gli affidamenti che sono nati al suo interno e dello stesso si sono giovati.
Così come avviene per l’esercizio del potere di interdittiva, anche qui, non è richiesta la prova di un fatto, ma solo la presenza di una serie di indizi in base ai quali non sia illogico o inattendibile ritenere, secondo un giudizio di verosimiglianza, la sussistenza di un collegamento fra l’inquinamento mafioso accertato con gli atti che hanno portato allo scioglimento e il rapporto che la commissione straordinaria ha inteso recidere.
È sufficiente pertanto la sussistenza di elementi sintomatico-presuntivi dai quali, secondo un giudizio latamente discrezionale, sia deducibile la continua persistenza degli effetti della ridetta infiltrazione mafiosa.
5.1.5. Alla ampia discrezionalità che caratterizza il potere extra ordinem in esame corrisponde un sindacato del giudice amministrativo che può esercitarsi entro i limiti della illogicità e del travisamento dei fatti.
In altri termini, non è compito del giudice amministrativo sostituirsi all'autorità competente nel valutare discrezionalmente se una determinata situazione giustifichi o meno una misura quale quella contestata, ma solo verificare che la valutazione fatta non sia ictu oculi errata ovvero viziata da travisamento dei fatti e manifesta irrazionalità.
5.2. Così delineato il quadro normativo ed esegetico entro il quale si iscrive la controversia in esame – nei limiti di rilevanza ai fini della decisione di essa – occorre richiamare il contenuto del provvedimento impugnato, esaminando le valutazioni che hanno indotto l’amministrazione a provvedere nei sensi qui contestati dalla ricorrente.
Ebbene, la Commissione straordinaria, nell’atto gravato, richiama integralmente il contenuto della relazione del Prefetto della Provincia di Cosenza e della proposta formulata dal Ministero, entrambe allegate al d.P.R. 28 giugno 2023 citato, nonché la relazione elaborata dal collegio ispettivo all’uopo costituito per la verifica e l’approfondimento delle vicende connesse all'affidamento di appalti e di concessioni, riportate negli atti di scioglimento.
Fra tali vicende figura l’affidamento in concessione dello --OMISSIS-” in favore della odierna ricorrente, “ oggetto di particolare attenzione nelle relazioni del Prefetto e del Ministro dell'Interno allegate al citato DPR 28 giugno 2023 ”.
5.2.1. In particolare nella relazione del Prefetto, dalle cui evidenze, come visto, prende le mosse la Commissione straordinaria nel provvedimento de quo , si è riferito della sussistenza di una “ alterazione delle procedure amministrative, riconducibili alla condotta di esponenti degli Organi elettivi del Comune di Rende così come a dirigenti di settore, con conseguente compromissione del buon andamento e dell'imparzialità dell'azione amministrativa ” che ha particolarmente interessato le “ modalità di messa a reddito del patrimonio comunale, con un evidente nocumento per l'Amministrazione e, di converso, con indebito arricchimento di soggetti privati a discapito della collettività ”. Segnatamente, si è rilevato che “ nel Comune di Rende la gestione dei beni pubblici è stata caratterizzata da una serie di condotte attive e omissive determinanti un'agevolazione degli interessi privati nonché, direttamente ed indirettamente, anche della criminalità organizzata a discapito degli interessi della collettività ”.
Ciò, secondo quel che è riferito dal Prefetto, è quanto avvenuto, fra l’altro, “ con la convenzione finalizzata alla gestione dello -OMISSIS--OMISSIS- ” revocata con il provvedimento qui impugnato, rispetto alla quale la Commissione d’accesso ha rilevato una serie di gravi illegittimità che hanno reso “ del tutto evidente come le azioni poste in essere dall'Amministrazione Comunale abbiano finito per favorire ” la odierna ricorrente.
Il Prefetto ha quindi messo in relazione tali condotte con l’appoggio elettorale che -OMISSIS-, legale rappresentante della -OMISSIS-, ha assicurato al sindaco del Comune di Rende in occasione della competizione elettorale svoltasi -OMISSIS- con la costituzione di una lista elettorale a sostegno del predetto.
Sulla base di tali evidenze, come riferito nella relazione prefettizia, “ la Commissione d'accesso approda alla constatazione che l'Amministrazione comunale di Rende, con la fattiva collaborazione del Dirigente del Settore Finanziario […] e del Dirigente del Settore tecnico manutentivo […], attraverso condotte attive o omissive determinanti mala gestio della cosa pubblica, ha agevolato gli interessi economici del omissis. Ma ciò è la naturale conseguenza di un consapevole atteggiamento omissivo della parte politica che, sin dalla mancata adozione di un atto d'indirizzo, si è garantita la possibilità di dirigere di fatto ed in termini non formali l'azione della struttura gestionale verso obiettivi ben distanti dalla efficiente ed economica gestione del patrimonio dell'Ente e, quindi, dal perseguimento del pubblico interesse ”.
In tale contesto fattuale, la Prefettura, da ultimo, riferisce del coinvolgimento del predetto-OMISSIS- nella “ operazione “-OMISSIS-” condotta nell'-OMISSIS- dalla Procura della Repubblica -OMISSIS- che aveva colpito un'organizzazione criminale, contigua al clan -OMISSIS-, dove rimasero coinvolti imprenditori e professionisti ”.
5.2.2. Quanto alle ulteriori verifiche condotte successivamente al provvedimento di scioglimento, la Commissione, sulla base della relazione prodotta dal collegio ispettivo, rimarca l’esistenza di numerose illegittimità che hanno viziato l’affidamento in concessione dello -OMISSIS- alla ricorrente “ sin dal suo momento genetico ”, essendo esso “ avvenuto in via diretta senza lo svolgimento di alcuna procedura di gara per la scelta del concessionario, per la durata di -OMISSIS-- eventualmente prorogabili a richiesta del concessionario - con decorrenza (retroattiva) dal -OMISSIS-. Non è stato previsto il versamento di canone concessorio, in quanto l'associazione-OMISSIS-concessionaria, a fronte del diritto di gestire ed utilizzare l'-OMISSIS-ed a percepire ogni derivante introito, ha assunto unicamente l'obbligo di realizzare alcuni lavori descritti nell'allegato alla stessa delibera, denominati) "computo metrico estimativo" e ivi quantificati in euro 487.000,00 ”.
Segnatamente, il collegio ispettivo ha riscontrato:
a) la illegittimità dell’affidamento diretto, in assenza di una procedura competitiva, della concessione dello -OMISSIS-;
b) l’assenza di un piano economico-finanziario della concessione, indispensabile al fine di determinare la convenienza economica e la sostenibilità finanziaria dell’accordo, e, quindi, la corretta allocazione del rischio d’impresa: “ In questo quadro la fissazione di un termine di durata contrattuale di nove anni, estensibili ad ulteriori nove, (per 18 anni complessivi) risulta completamente sganciata dai criteri di cui al ridetto art. 168 e appare, sotto altro profilo, gravemente dannosa per la Pubblica Amministrazione anche in considerazione del fatto che è stata prevista, a favore della concessionaria, una totale esenzione dal pagamento di un canone concessorio. Per gli stessi motivi non trova alcuna giustificazione plausibile la norma di cui all'art. 9 dell'allegato contratto in forza della quale l'amministrazione comunale si è accollata l'onere della manutenzione straordinaria dell'-OMISSIS-pur a fronte di una concessione di così lunga durata quasi ventennale e, quindi, di una prospettiva di guadagno di lungo periodo. Né può giustificarsi, infine, la previsione di una totale esenzione dall'onere di pagamento — anche - di un canone locativo per l'utilizzo della struttura prevista a favore del concessionario in chiara violazione delle norme recate dal regolamento comunale ”;
c) la mancata previsione di un canone concessorio, incompatibile con il principio generale di economicità dell'azione amministrativa e con il principio di valorizzazione del patrimonio immobiliare ed in aperta violazione dell’art.4 del regolamento per la concessione in gestione degli -OMISSIS-, approvato dal Comune di Rende con delibera del Commissario prefettizio n. -OMISSIS-;
d) l’incompetenza assoluta della Giunta comunale rispetto ad un atto, la delibera di concessione dello stadio, che avrebbe dovuto essere adottato dal Consiglio comunale, ai sensi del’art.41 tuel, quale atto programmatorio, così da sottrarre la decisione alla valutazione dell'intero Consiglio Comunale: “ La mancanza del confronto in sede consiliare ha reso evidentemente più agevole l'intento di favorire, in danno della Pubblica Amministratore, il legale rappresentante della società concessionaria che nella successiva tornata elettorale ha costituito una lista elettorale d'appoggio al candidato sindaco -OMISSIS- già sindaco all'epoca dell'adozione della deliberazione di giunta n. -OMISSIS- ”;
e) l’omessa determinazione del valore della concessione;
f) la mancata previsione dei requisiti generali, e di idoneità tecnico, professionale ed economico-finanziaria in capo al concessionario;
g) la mancata verifica dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Igs. 50/2016;
h) la mancata richiesta dell’informativa antimafia;
i) l’omissione di controlli dei requisiti morali e tecnici dell'impresa che ha provveduto all'esecuzione dei lavori di riqualificazione della struttura;
l) la violazione degli artt. 21 e 23, 165 del D.Igs. 50/2016, nonché la violazione dell'art. 4, ultimo comma, del regolamento comunale sugli -OMISSIS-, a causa dell'omessa elaborazione di un progetto delle opere di completamento e dell'inserimento dello stesso nel programma delle opere pubbliche;
m) la mancata produzione, se non l’assenza degli atti di contabilità dei lavori previsti dalla convenzione;
n) l’omessa acquisizione del CIG e violazione delle norme in tema di tracciabilità die flussi finanziari;
o) la mancata acquisizione di alcune delle polizze assicurative prescritte nel capitolato d'oneri prima della stipula del contratto per l'affidamento del servizio di gestione;
p) l’omesso pagamento delle utenze e elusione della Tari, senza che, peraltro, l’ente locale disciolto assumesse alcuna iniziativa a tutela dei propri diritti;
q) l’esercizio dell’-OMISSIS-in assenza del prescritto certificato di agibilità e, quindi, di qualsiasi attestazione circa la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico; esercizio che, peraltro, è stato assicurato “ sulla base di autorizzazioni temporanee (prot. -OMISSIS- accordate di volta in volta dal Sindaco (e non dal competente organo dirigenziale) a titolo di licenza di esercizio di pubblico spettacolo (art. 68 TULPS) e di agibilità (art. 80 TULPS), in totale spregio della normativa di riferimento ”.
5.3. Così esposte le ragioni del provvedimento, prima di procedere all’esame delle argomentazioni difensive, occorre precisare che, nel presente giudizio, non è impugnato il provvedimento di scioglimento né gli atti ad esso presupposti, bensì il solo atto con il quale si è disposta la revoca dell’affidamento della concessione sullo stadio, anche se non si può disconoscere che la vicenda della concessione dello -OMISSIS- alla ricorrente sia stata ritenuta tra gli elementi sintomatici della disfunzionalità dell'ente e della compromissione del suo buon andamento per via delle infiltrazioni o dei condizionamenti di tipo mafioso, che hanno condotto al decreto di scioglimento, disposto a monte della revoca oggetto del presente giudizio.
5.4. Passando all’esame del motivo, si dimostrano inconsistenti le argomentazioni svolte dall’appellante.
5.4.1. È infondata, a monte, la tesi che la ricorrente pone alla base di tutte le ulteriori argomentazioni, laddove sostiene che il provvedimento gravato si fondi sull’assunto della “ affiliazione criminale ” del legale rappresentante della ricorrente alla consorteria mafiosa.
Per vero, la commissione straordinaria – così come il Prefetto nella relazione al ministro – in alcuna parte del provvedimento emesso ha sostenuto la partecipazione del predetto all’associazione mafiosa, ovvero, secondo quanto sostenuto nel ricorso, che “ il -OMISSIS- sia un affiliato delle cosche mafiose ”. Il Prefetto, prima, e la Commissione, poi, hanno, di contro, ritenuto, sulla base di plurimi elementi, che il predetto si sia giovato del sistema criminale che governava il Comune disciolto, traendone indebiti vantaggi.
E ciò, occorre precisarlo, costituisce ragione necessaria e sufficiente per l’esercizio dei poteri straordinari di cui al richiamato art.145, co.4.
5.4.2. Per ragioni analoghe, nemmeno è corretta la tesi, del pari sostenuta nel ricorso, secondo cui per provvedere alla revoca è necessario dimostrare l’esistenza di una “ congiunzione tra l’infiltrazione mafiosa e l’aggiudicazione ” e che il legale rappresentante della ricorrente abbia “ impegnato personalmente la fama criminale del sodalizio d’appartenenza per ottenere l’affidamento della concessione sportiva ”, id est , il “ metodo mafioso ”.
Come si è detto, lo straordinario potere in esame è volto a ripristinare la legalità rispetto a tutte quelle manifestazioni di esercizio del potere nate nell’ambito di un sistema inquinato dall’infiltrazione mafiosa, che di quel sistema si sono giovate e/o che quel sistema hanno alimentato. Intervenendo a valle dello scioglimento degli organi dell’ente locale, esso intende eliminare i prodotti, ancora esistenti, di quel sistema inquinato, recidendone ogni residua propagazione.
5.4.3. Non rilevano, infine, gli esiti assolutori invocati dalla ricorrente rispetto ai procedimenti penali che hanno coinvolto il-OMISSIS-.
L’esame del provvedimento contestato consente di verificare che la Commissione non ha fondato le proprie valutazioni sulle riferite vicende penali. Piuttosto, risulta che, rispetto ai riferiti procedimenti, abbia inteso dare conto, per ragioni di completezza istruttoria, dei successivi sviluppi processuali, richiamando, all’uopo, quanto, rispetto ad essi, era stato riferito dalla Prefettura nella richiamata relazione.
Le valutazioni espresse nel provvedimento si fondano, in realtà, sui plurimi elementi distorsivi e le illegittimità accertati dal collegio ispettivo, che hanno caratterizzato l’affidamento dello -OMISSIS- e la sua successiva gestione, e che, secondo quanto ritenuto dal Prefetto e condiviso dalla Commissione, tutti elementi non alieni dall’appoggio elettorale fornito al Sindaco p.t. da parte del legale rappresentante della ricorrente.
5.4.4. A tal ultimo riguardo non colgono nel segno, poi, le deduzioni della ricorrente in ordine alla astratta legittimità del sostegno elettorale che il-OMISSIS- ha offerto al Sindaco del disciolto comune in occasione della tornata elettorale -OMISSIS-per assicurargli la rielezione, dove non rileva l’appoggio elettorale in sé e per sé considerato, quanto la connessione indebita fra quell’appoggio elettorale, consistito nella presentazione di una lista elettorale di appoggio alla candidatura a sindaco, e gli illegittimi vantaggi di cui la -OMISSIS- ha potuto godere con l’affidamento in concessione dello -OMISSIS-secondo le modalità descritte.
Sicché appare palesemente infondata la tesi secondo cui sarebbe stato necessario dimostrare “ l’esistenza di un accordo di scambio mafioso, per l’esistenza del quale, bisogna rammentare, è essenziale la spendita del metodo mafioso, desunta dalla compresenza di due elementi: la forza intimidatoria del procacciatore mafioso e l’omertà degli eletti, destinatari delle pressioni criminali, atte a captarne il consenso alle urne, attraverso il ricatto o la corruzione ”.
La ragione espressa nel provvedimento si pone infatti, come visto, su un piano affatto diverso, facendo emergere evidente che l’affidamento dello -OMISSIS-sia stato diretta espressione di quel sistema infiltrato e condizionato dalla presenza mafiosa, dal quale la società ricorrente ha tratto indebiti vantaggi.
5.4.5. Da ultimo, le censure di parte ricorrente non valgano a contrastare i plurimi profili di illegittimità – sintetizzati al §5.2.2. – che la commissione straordinaria ha ritenuto sintomatici della connessione fra l’affidamento dello -OMISSIS- e la situazione di infiltrazione e di condizionamento mafioso dell’amministrazione locale disciolta.
Il quadro fattuale che emerge dal provvedimento riferisce di una pluralità di fattori indiziari, tutti collimanti nella complessiva rappresentazione di uno sviamento della gestione della cosa pubblica, confermandosi la sussistenza delle evidenti connessioni fra il sistema amministrativo inquinato e gli illegittimi vantaggi di cui ha goduto la ricorrente con l’affidamento in concessione dello -OMISSIS-.
5.5. Non appare, pertanto, revocabile in dubbio, per quanto emerso e sindacabile in questa sede, che la complessa vicenda amministrativa che ha interessato lo -OMISSIS- abbia trovato il suo tessuto connettivo nell’attività dell’amministrazione infiltrata o condizionata (e perciò disciolta), giovandosene.
Le valutazioni della commissione straordinaria non risultano dunque prive dell’adeguato supporto di presupposti fattuali e non si palesano illogiche o chiaramente irragionevoli, cosicché le oggettive evidenze distorsive che hanno caratterizzato la genesi e l’esecuzione del rapporto concessorio in questione sono da ritenersi del tutto sufficienti a giustificare l'applicazione dei poteri extra ordinem di tutela avanzata previsti dall'ordinamento, tanto più che le medesime circostanze di fatto sono state considerate dal Prefetto nella relazione che ha portato al decreto di scioglimento.
6. Alla luce di tutto quanto sin qui esposto, previa estromissione dal giudizio del Ministero dell’Interno, il ricorso deve essere respinto, giacché infondato.
7. Le spese seguono la soccombenza della ricorrente nei confronti del Comune e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, previa estromissione dal giudizio del Ministro dell’interno, lo respinge.
Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite dell’amministrazione comunale resistente, nella misura di €3.000,00, oltre spese generali ed accessori di legge.
Compensa le spese col Ministero dell’interno.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente ed i soggetti ivi indicati.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gerardo Mastrandrea, Presidente
Nicola Ciconte, Referendario, Estensore
Valeria Palmisano, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Ciconte | Gerardo Mastrandrea |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.