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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/03/2025, n. 1193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1193 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente
dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere rel./est.
dott.ssa Maria DI LORENZO Consigliere
ha pronunciato, a seguito della discussione orale ex artt. 281 sexies e 350 bis c.p.c., all'udienza dell'11.3.2025, la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1166/2024 R.G., vertente
T R A
(P.Iva: ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, elettivamente domiciliata in Pietramelara (CE), alla via Sanniti, 8, presso lo studio dell'avv.
Pasquale Di Fruscio (c.f.: - PEC: ), C.F._1 Email_1 che la rappresenta e difende
APPELLANTE
E
(Codice Fiscale e numero di iscrizione al registro delle Imprese di Roma Controparte_1
), che agisce per mezzo del procuratore generale (C.F. ), in P.IVA_2 CP_2 P.IVA_3 persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante pro tempore, quest'ultima rappresentata e
1 difesa dall'avv. Paolo Lessio (C.F. ), con studio in Milano, Via Terraggio n. 17, ed C.F._2 elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata
Email_2
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 3496/2023, resa inter partes dal Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, nel proc. R.G. n. 538/2021, pubblicata il 21/09/2023, non notificata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto di citazione del 07/03/2024 la società ha proposto Parte_1 tempestivo gravame avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale è stata rigettata l'opposizione dalla medesima proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 2515/2020, con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore della ricorrente in monitorio della somma complessiva di €. Controparte_1
39.521,93 oltre interessi e spese, quale credito riveniente da fatture impagate emesse per forniture di energia elettrica.
A sostegno dell'opposizione aveva dedotto la mancanza di prova della pretesa creditoria azionata, fondata esclusivamente sulle fatture, nonché la mancata ricezione delle fatture, contestando altresì il quantum.
La società opposta si era costituita in giudizio, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, deducendo di aver provveduto ad offrire la fornitura senza ricevere il corrispettivo dovuto per l'intero periodo indicato nell'opposto decreto ingiuntivo.
La causa, istruita solo documentalmente, veniva, all'esito, decisa con la sentenza oggi appellata, con la quale il Tribunale rigettava l'opposizione, confermava il decreto ingiuntivo opposto e condannava l'opponente al pagamento delle spese di lite.
In sintesi, riteneva il primo giudice che il creditore opposto avesse offerto in giudizio la prova della fondatezza della pretesa, avendo allegato e provato, mediante la documentazione prodotta in giudizio tutti gli elementi idonei a determinare la quantificazione del corrispettivo preteso, e, segnatamente, la documentazione da cui emergeva analitica descrizione dei consumi, con indicazione del periodo di riferimento e dei parametri applicati, nonché la certificazione relativa all'erogazione per il periodo oggetto di causa.
Reputava irrilevante la circostanza, dedotta dalla , che, per parte del periodo oggetto del Parte_2 decreto ingiuntivo opposto, la società opponente avesse depositato fatture relative ad altro erogatore di
2 energia, potendo trattarsi di documentazione relativa a rapporto contrattuale relativo ad altra sede legale o operativa della società o ad altro punto vendita o ancora ad altra attività espletata dalla società opponente.
Riteneva, infine, generiche le deduzioni di parte opponente, in mancanza di contestazione specifica dei consumi rilevati, e delle ragioni in virtù dei quali i consumi dovessero ritenersi eccessivi (bollette relative al periodo precedente, riduzione dell'attività, tipologia di attività esercitata ed incompatibilità con i consumi ecc.).
Col proposto atto di gravame l'appellante censura la pronuncia per erronea valutazione del criterio di ripartizione dell'onere probatorio, omessa motivazione ed erronea valutazione delle contestazioni sollevate e alle prove fornite dall'opponente, inosservanza, da parte dell'opposta, della normativa di settore nel corso del rapporto.
Ha chiesto la sospensione del giudizio in attesa degli esiti del procedimento penale scaturito dalla denuncia CP_
“sporta dall'attuale appellante relativamente alla colossale truffa impiantata da un dipendente di ediante l'artificiosa operazione di switching con altro operatore (Freedom Energy)”.
Nel merito, ha chiesto riformarsi la sentenza nel senso dell'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado, previo espletamento della prova articolata e non ammessa in primo grado.
Con comparsa del 18.6.2024 (per l'udienza del 9.7.2024) si è costituita in giudizio la parte appellata, resistendo al gravame e concludendo per il rigetto.
Concessa per il periculum la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, la causa è stata rinviata all'odierna udienza collegiale di discussione e decisione ai sensi degli artt. 281 sexies e 350 bis c.p.c., previa concessione di termine per note conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In assenza di evidente pregiudizialità tra l'esito del procedimento penale originato dalla denuncia sporta dall'appellante - per condotte ipotizzate a carico di tale già dipendente del Servizio Persona_1
Elettrico Nazionale spa e poi sedicente procacciatore di contratti per conto di una diversa società di erogazione di energia elettrica - va respinta la richiesta di sospensione del giudizio formulata nell'atto di gravame e reiterata nelle note conclusionali, non essendo dato comprendere se la millantata truffa subita dall'appellante sia ascrivibile ad ovvero a un agente della stessa ovvero, ancora, al fornitore CP_1 subentrante.
L'appello è ammissibile in quanto rispettoso del contenuto motivazionale imposto dall'art. 342 c.p.c., da interpretarsi, secondo l'insegnamento dei Supremi Giudici, nel senso che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della
3 sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. SS.UU.
27199/2017).
Nel merito, il gravame è infondato e deve essere rigettato.
In primo grado l'opponente ha dedotto la carenza di legittimazione passiva, atteso che, a partire dal
28.03.2018, aveva intrattenuto rapporti commerciali con altro fornitore (Freedom).
Nell'atto di gravame contesta al Tribunale di non aver preteso dall'opposta la prova dell'effettiva esistenza del rapporto e della sua fisiologica esecuzione.
La doglianza è infondata.
L'esistenza del rapporto è pacifica.
Il giudizio attiene, infatti, alla fondatezza o meno della pretesa creditoria di un soggetto ( nei CP_1 confronti di una sua controparte commerciale inadempiente ( ) in virtù di un rapporto Parte_2 costituitosi con contratto regolarmente sottoscritto.
ha dato prova della fonte contrattuale del rapporto e della sua corretta esecuzione producendo le CP_1 attestazioni provenienti dai Distributori Locali competenti (Enel Distribuzione spa ed Italgas Reti spa), che hanno confermato la titolarità dei punti di fornitura (per il gas e per l'energia) in capo ad nel CP_1 periodo cui le fatture si riferiscono, nonché la corrispondenza tra le quantità di materia prima erogate e quelle fatturate di cui è stato chiesto il pagamento.
La circostanza che, contestualmente, la società intrattenesse altri rapporti di fornitura non può assurgere a prova liberatoria per le ragioni esplicitate dal primo giudice (“potrebbe trattarsi di documentazione relativa a rapporto contrattuale relativo ad altra sede legale o operativa della società o ad altro punto vendita o anco-ra ad altra attività espletata dalla società opponente”).
Venendo alle ulteriori doglianze e, segnatamente, alla mancata ricezione delle fatture, rileva la Corte che, come dedotto dall'appellante, nell'ambito dei rapporti tra società commerciali è il debitore (a maggior ragione se trattasi di cliente NON CONSUMATORE quale è l'appellante) che deve avere cura di ricevere le fatture relative alle prestazioni erogate da terzi così come dimostra, tra le altre cose, la disciplina sul
4 ritardo nei pagamenti, che fa decorrere gli interessi dalla scadenza a prescindere dalla mancata ricezione delle fatture.
La circostanza, poi, che secondo l'id quod plerumque accidit, le fatture sono recapitate tramite posta ordinaria,
e non tramite raccomandata a.r., rende inesigibile la prova della ricezione da parte della società emittente.
La sentenza gravata deve essere, infine, confermata anche per quanto concerne il rigetto delle contestazioni sul quantum.
Giova rammentare, infatti, che, in tema di somministrazione di energia elettrica, l'obbligo del gestore di effettuare gli addebiti a carico dell'utente sulla base delle indicazioni del contatore - meccanismo di contabilizzazione accettato consensualmente dai contraenti - non priva l'utente del diritto di contestare il malfunzionamento dello strumento, richiedendone la verifica e dimostrando, anche in termini presuntivi,
i minori consumi effettuati nel periodo in contestazione, avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività svolte, secondo la tipologia di soggetto (impresa, famiglia o persona singola) (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 17401 del 24/06/2024).
Nel caso di specie, come correttamente rilevato dal Tribunale, manca la prova del fatto che, in costanza di rapporto, la società somministrata avesse contestato il malfunzionamento del misuratore, né in sede giudiziale ha contestato in maniera specifica i consumi rilevati, con indicazione delle ragioni e della documentazione in virtù dei quali i consumi sarebbero da ritenersi eccessivi (bollette relative al periodo precedente, riduzione dell'attività, tipologia di attività esercitata ed incompatibilità con i consumi ecc.).
Ne deriva che qualunque approfondimento tecnico delle sollevate contestazioni avrebbe avuto valenza meramente esplorativa, e correttamente il primo giudice non vi ha dato corso.
Conclusivamente l'appello deve essere rigettato e la sentenza appellata deve essere integralmente confermata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio con riguardo ai parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornati con decreto n. 147/2022, e, dunque, tenuto conto del valore della lite (compreso tra euro 26.000,00 ed euro 52.000,00), attestandosi nei minimi per la scarsa complessità delle questioni affrontate e senza attribuzione, in quanto non richiesta.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art 13, co. 1quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla
L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30.1.2013 (Cass. SS.UU. 3774/2014).
5
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso in epigrafe indicata, così provvede:
- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
- Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del grado in favore di parte appellata, che liquida in euro 4.996,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, oltre ulteriori accessori come per legge;
- Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico di parte appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione.
Così deciso in Napoli l'11.3.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Natalia CECCARELLI dott. Eugenio FORGILLO
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente
dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere rel./est.
dott.ssa Maria DI LORENZO Consigliere
ha pronunciato, a seguito della discussione orale ex artt. 281 sexies e 350 bis c.p.c., all'udienza dell'11.3.2025, la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1166/2024 R.G., vertente
T R A
(P.Iva: ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, elettivamente domiciliata in Pietramelara (CE), alla via Sanniti, 8, presso lo studio dell'avv.
Pasquale Di Fruscio (c.f.: - PEC: ), C.F._1 Email_1 che la rappresenta e difende
APPELLANTE
E
(Codice Fiscale e numero di iscrizione al registro delle Imprese di Roma Controparte_1
), che agisce per mezzo del procuratore generale (C.F. ), in P.IVA_2 CP_2 P.IVA_3 persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante pro tempore, quest'ultima rappresentata e
1 difesa dall'avv. Paolo Lessio (C.F. ), con studio in Milano, Via Terraggio n. 17, ed C.F._2 elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata
Email_2
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 3496/2023, resa inter partes dal Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, nel proc. R.G. n. 538/2021, pubblicata il 21/09/2023, non notificata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto di citazione del 07/03/2024 la società ha proposto Parte_1 tempestivo gravame avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale è stata rigettata l'opposizione dalla medesima proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 2515/2020, con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore della ricorrente in monitorio della somma complessiva di €. Controparte_1
39.521,93 oltre interessi e spese, quale credito riveniente da fatture impagate emesse per forniture di energia elettrica.
A sostegno dell'opposizione aveva dedotto la mancanza di prova della pretesa creditoria azionata, fondata esclusivamente sulle fatture, nonché la mancata ricezione delle fatture, contestando altresì il quantum.
La società opposta si era costituita in giudizio, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, deducendo di aver provveduto ad offrire la fornitura senza ricevere il corrispettivo dovuto per l'intero periodo indicato nell'opposto decreto ingiuntivo.
La causa, istruita solo documentalmente, veniva, all'esito, decisa con la sentenza oggi appellata, con la quale il Tribunale rigettava l'opposizione, confermava il decreto ingiuntivo opposto e condannava l'opponente al pagamento delle spese di lite.
In sintesi, riteneva il primo giudice che il creditore opposto avesse offerto in giudizio la prova della fondatezza della pretesa, avendo allegato e provato, mediante la documentazione prodotta in giudizio tutti gli elementi idonei a determinare la quantificazione del corrispettivo preteso, e, segnatamente, la documentazione da cui emergeva analitica descrizione dei consumi, con indicazione del periodo di riferimento e dei parametri applicati, nonché la certificazione relativa all'erogazione per il periodo oggetto di causa.
Reputava irrilevante la circostanza, dedotta dalla , che, per parte del periodo oggetto del Parte_2 decreto ingiuntivo opposto, la società opponente avesse depositato fatture relative ad altro erogatore di
2 energia, potendo trattarsi di documentazione relativa a rapporto contrattuale relativo ad altra sede legale o operativa della società o ad altro punto vendita o ancora ad altra attività espletata dalla società opponente.
Riteneva, infine, generiche le deduzioni di parte opponente, in mancanza di contestazione specifica dei consumi rilevati, e delle ragioni in virtù dei quali i consumi dovessero ritenersi eccessivi (bollette relative al periodo precedente, riduzione dell'attività, tipologia di attività esercitata ed incompatibilità con i consumi ecc.).
Col proposto atto di gravame l'appellante censura la pronuncia per erronea valutazione del criterio di ripartizione dell'onere probatorio, omessa motivazione ed erronea valutazione delle contestazioni sollevate e alle prove fornite dall'opponente, inosservanza, da parte dell'opposta, della normativa di settore nel corso del rapporto.
Ha chiesto la sospensione del giudizio in attesa degli esiti del procedimento penale scaturito dalla denuncia CP_
“sporta dall'attuale appellante relativamente alla colossale truffa impiantata da un dipendente di ediante l'artificiosa operazione di switching con altro operatore (Freedom Energy)”.
Nel merito, ha chiesto riformarsi la sentenza nel senso dell'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado, previo espletamento della prova articolata e non ammessa in primo grado.
Con comparsa del 18.6.2024 (per l'udienza del 9.7.2024) si è costituita in giudizio la parte appellata, resistendo al gravame e concludendo per il rigetto.
Concessa per il periculum la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, la causa è stata rinviata all'odierna udienza collegiale di discussione e decisione ai sensi degli artt. 281 sexies e 350 bis c.p.c., previa concessione di termine per note conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In assenza di evidente pregiudizialità tra l'esito del procedimento penale originato dalla denuncia sporta dall'appellante - per condotte ipotizzate a carico di tale già dipendente del Servizio Persona_1
Elettrico Nazionale spa e poi sedicente procacciatore di contratti per conto di una diversa società di erogazione di energia elettrica - va respinta la richiesta di sospensione del giudizio formulata nell'atto di gravame e reiterata nelle note conclusionali, non essendo dato comprendere se la millantata truffa subita dall'appellante sia ascrivibile ad ovvero a un agente della stessa ovvero, ancora, al fornitore CP_1 subentrante.
L'appello è ammissibile in quanto rispettoso del contenuto motivazionale imposto dall'art. 342 c.p.c., da interpretarsi, secondo l'insegnamento dei Supremi Giudici, nel senso che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della
3 sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. SS.UU.
27199/2017).
Nel merito, il gravame è infondato e deve essere rigettato.
In primo grado l'opponente ha dedotto la carenza di legittimazione passiva, atteso che, a partire dal
28.03.2018, aveva intrattenuto rapporti commerciali con altro fornitore (Freedom).
Nell'atto di gravame contesta al Tribunale di non aver preteso dall'opposta la prova dell'effettiva esistenza del rapporto e della sua fisiologica esecuzione.
La doglianza è infondata.
L'esistenza del rapporto è pacifica.
Il giudizio attiene, infatti, alla fondatezza o meno della pretesa creditoria di un soggetto ( nei CP_1 confronti di una sua controparte commerciale inadempiente ( ) in virtù di un rapporto Parte_2 costituitosi con contratto regolarmente sottoscritto.
ha dato prova della fonte contrattuale del rapporto e della sua corretta esecuzione producendo le CP_1 attestazioni provenienti dai Distributori Locali competenti (Enel Distribuzione spa ed Italgas Reti spa), che hanno confermato la titolarità dei punti di fornitura (per il gas e per l'energia) in capo ad nel CP_1 periodo cui le fatture si riferiscono, nonché la corrispondenza tra le quantità di materia prima erogate e quelle fatturate di cui è stato chiesto il pagamento.
La circostanza che, contestualmente, la società intrattenesse altri rapporti di fornitura non può assurgere a prova liberatoria per le ragioni esplicitate dal primo giudice (“potrebbe trattarsi di documentazione relativa a rapporto contrattuale relativo ad altra sede legale o operativa della società o ad altro punto vendita o anco-ra ad altra attività espletata dalla società opponente”).
Venendo alle ulteriori doglianze e, segnatamente, alla mancata ricezione delle fatture, rileva la Corte che, come dedotto dall'appellante, nell'ambito dei rapporti tra società commerciali è il debitore (a maggior ragione se trattasi di cliente NON CONSUMATORE quale è l'appellante) che deve avere cura di ricevere le fatture relative alle prestazioni erogate da terzi così come dimostra, tra le altre cose, la disciplina sul
4 ritardo nei pagamenti, che fa decorrere gli interessi dalla scadenza a prescindere dalla mancata ricezione delle fatture.
La circostanza, poi, che secondo l'id quod plerumque accidit, le fatture sono recapitate tramite posta ordinaria,
e non tramite raccomandata a.r., rende inesigibile la prova della ricezione da parte della società emittente.
La sentenza gravata deve essere, infine, confermata anche per quanto concerne il rigetto delle contestazioni sul quantum.
Giova rammentare, infatti, che, in tema di somministrazione di energia elettrica, l'obbligo del gestore di effettuare gli addebiti a carico dell'utente sulla base delle indicazioni del contatore - meccanismo di contabilizzazione accettato consensualmente dai contraenti - non priva l'utente del diritto di contestare il malfunzionamento dello strumento, richiedendone la verifica e dimostrando, anche in termini presuntivi,
i minori consumi effettuati nel periodo in contestazione, avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività svolte, secondo la tipologia di soggetto (impresa, famiglia o persona singola) (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 17401 del 24/06/2024).
Nel caso di specie, come correttamente rilevato dal Tribunale, manca la prova del fatto che, in costanza di rapporto, la società somministrata avesse contestato il malfunzionamento del misuratore, né in sede giudiziale ha contestato in maniera specifica i consumi rilevati, con indicazione delle ragioni e della documentazione in virtù dei quali i consumi sarebbero da ritenersi eccessivi (bollette relative al periodo precedente, riduzione dell'attività, tipologia di attività esercitata ed incompatibilità con i consumi ecc.).
Ne deriva che qualunque approfondimento tecnico delle sollevate contestazioni avrebbe avuto valenza meramente esplorativa, e correttamente il primo giudice non vi ha dato corso.
Conclusivamente l'appello deve essere rigettato e la sentenza appellata deve essere integralmente confermata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio con riguardo ai parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornati con decreto n. 147/2022, e, dunque, tenuto conto del valore della lite (compreso tra euro 26.000,00 ed euro 52.000,00), attestandosi nei minimi per la scarsa complessità delle questioni affrontate e senza attribuzione, in quanto non richiesta.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art 13, co. 1quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla
L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30.1.2013 (Cass. SS.UU. 3774/2014).
5
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso in epigrafe indicata, così provvede:
- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
- Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del grado in favore di parte appellata, che liquida in euro 4.996,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, oltre ulteriori accessori come per legge;
- Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico di parte appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione.
Così deciso in Napoli l'11.3.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Natalia CECCARELLI dott. Eugenio FORGILLO
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