Sentenza 12 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 12/06/2025, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 1193/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Il Tribunale di Sassari nelle persone dei magistrati:
Stefania Deiana Presidente
Elisabetta Carta Giudice
Marta Guadalupi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 1193/2025, avente per oggetto “separazione consensuale” promossa da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi dall'avv. Marta Spada presso il cui studio sono C.F._2
elettivamente domiciliata con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
SASSARI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: V. conclusioni congiunte contenute nel ricorso introduttivo e confermate nelle note depositate in data 21.05.2025 di seguito riportate:
“a) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) La figlia minore (di anni 8) verrà affidata congiuntamente ad entrambi i Persona_1
genitori, i quali provvederanno al suo mantenimento, alla sua educazione ed istruzione, tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé; Perso c) La minore vivrà stabilmente con la madre, nella casa di proprietà di Parte_1
quest'ultima, sita in Olmedo Via Lina Merlin n. 6, sulla quale il dichiara già da ora di non Pt_2
avanzare alcuna pretesa;
pagina 1 di 3
ferie dal lavoro (mentre durante l'anno scolastico la stessa osserva dei turni lavorativi) mentre il lavoratore stagionale, è impegnato a lavoro per molte ore nei mesi estivi e maggiormente Pt_2
libero in quelli invernali.
Pertanto, durante l'anno scolastico, il potrà prendere e tenere con sé la figlia minore tutte le Pt_2
volte che lo vorrà, previo accordo con la madre e, comunque, almeno due volte la settimana, dall'orario di uscita della scuola sino alle 21:00/22:00. Inoltre lo stesso si occuperà tutti i giorni di portare la bambina a scuola e riprenderla per poi accompagnarla presso il domicilio materno.
Nei periodi in cui lo stesso è impegnato nella stagione lavorativa estiva vedrà la bambina nel suo giorno libero dalla notte precedente sino all'orario di ingresso del primo giorno lavorativo, momento in cui riaccompagnerà la minore presso il domicilio materno;
e) nei fine settimana, quando il non è impegnato con la stagione estiva, si seguirà il criterio Pt_2
Perso dell'alternanza, per cui trascorrerà con ciascun genitore dal venerdì sera all'uscita dalla scuola sino alla domenica sera, salvo diversi accordi tra i coniugi, durante la stagione estiva la Perso piccola trascorrerà i fine settimana con la madre non avendo il fine settimana liberi;
Pt_2
I fine settimana “persi” verranno “recuperati” dal nei periodi in cui non sarà impegnato Pt_2
lavorativamente;
f) l'esercizio del “diritto di visita” durante le festività più importanti (Natale, Capodanno, Pasqua), sarà regolato secondo il criterio dell'alternanza; quanto alle vacanze estive la minore le trascorrerà con la madre, vedendo il padre con le modalità e nei tempi di cui ai precedenti punti.
Trascorrerà invece le vacanze invernali con il padre, garantendo il diritto di visita alla madre, previo accordo tra le parti;
g) il sig. contribuirà al mantenimento della minore con una somma mensile pari a € 300,00 Pt_2
(da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT), da corrispondere alla sig.ra entro il giorno 5 di Pt_1
ogni mese, mediante versamento sul c/c IBAN: [...]CC0012443593;
h) quanto alle spese straordinarie, i coniugi dichiarano di voler applicare le linee guida del CNF per l'individuazione delle stesse e del relativo regime autorizzatorio;
i) l'assegno unico, verrà interamente percepito dalla sig.ra in virtù del maggiore tempo che Pt_1
la minore passa con la stessa”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 2 di 3 Le allegazioni delle parti consentono di ritenere provata la sussistenza dei presupposti di fatto previsti dall'art. 151 c.c. in accoglimento, pertanto, della proposta domandata ed apparendo manifesta allo stato l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale, deve pronunciarsi la separazione personale consensuale delle parti del presente giudizio.
Quanto alle condizioni relative all'assegnazione della casa coniugale, al regime dell'affidamento, alla regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita ed a quelle economiche della separazione, il
Collegio conferma le conclusioni congiunte raggiunte dalle parti e riportate in epigrafe e prende atto delle obbligazioni che le parti hanno ivi reciprocamente assunto.
Le spese di lite vengono compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita così dispone:
Dichiara la separazione personale consensuale dei coniugi e Parte_1 [...]
autorizzando il Comune di Olmedo (SS) alle trascrizioni di legge, Parte_2
matrimonio celebrato in Madrid (Spagna) in data 1.03.2018, registrato al n. A1547986/17- Formula
B (v. registro degli atti di matrimonio del Comune di Olmedo, Atto n. 1 parte 2 serie C– anno
2024);
Conferma le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti nelle note depositate in data 21.05.2025, come riportate in epigrafe e prende atto delle obbligazioni che le parti hanno ivi reciprocamente assunto.
Compensa le spese di lite.
Così deciso in Sassari il 10.06.2025 nella Camera di Consiglio di questo Tribunale
IL PRESIDENTE IL GIUDICE rel.
Dott.ssa Stefania Deiana Dott.ssa Marta Guadalupi
pagina 3 di 3