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Sentenza 4 gennaio 2025
Sentenza 4 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/01/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 18470/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
QUARTA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuseppina Vetritto ha pronunciato, all'esito della scadenza dei termini per il deposito di note in sostituzione dell'udienza, la seguente
SENTENZA ex art.127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. r.g. 18470/2023 promossa da:
elettivamente domiciliato in Indirizzo Parte_1
Telematico, presso lo studio dell'avv. FOCHETTI MARGHERITA, che lo rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, elettivamente domiciliata in Roma, via Controparte_1
F. Denza 16/d , presso lo studio dell'avv. SALVATORI PAOLO
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso depositato in data 05/06/2023, ha esposto Parte_1
che: è stato dipendente della dal 04.12.1990 al Controparte_1
fino al 29.02.2016, e nuovamente dal 01.02.2023, mentre nel periodo intermedio è stato assunto dalle società CE Soc. Coop. per
Azioni e IT IL S.R.L. a seguito di diversi cambi appalti;
nel primo periodo contrattuale, la lo inquadrava Controparte_1
nel livello 4 super, e a seguito dell'eliminazione di tale livello con il rinnovo contrattuale del 2013, gli riconosceva un superminimo pari alla differenza economica tra i livelli 4 e 4 super;
con l'assunzione da parte della CE Soc. per Azioni egli manteneva tutte le condizioni contrattuali presenti nel precedente contratto, ed in particolare: anzianità convenzionale al 04.12.1990, scatti di anzianità pari ad €
130,68, superminimo pari ad € 61,16; le medesime condizioni gli venivano riconosciute nel contratto con la IT IL S.R.L., ad eccezione dell'anzianità convenzionale, indicata al 01.03.2016; a seguito della riassunzione presso la rinveniva Controparte_1
nel prospetto paga dei mesi di febbraio e marzo 2023 condizioni deteriori, ed in particolare: assenza di superminimo o di altri ad personam, scatti di anzianità pari ad € 126,78, anzianità convenzionale al 01.03.2021; AFAC indicata nella parte fissa della busta paga anziché nella parte variabile;
che aveva diffidato la al Controparte_1
fine di regolarizzare i prospetti paga, ma la missiva non riceveva alcun riscontro.
2 Tanto esposto in punto di fatto, il ricorrente ha rilevato: i) l'illegittima decurtazione del superminimo/ad personam da parte della
[...]
nonostante la stessa avesse sottoscritto un verbale di CP_1
cambio appalto con clausola di garanzia sociale per i lavoratori, contravvenendo altresì al disposto degli artt. 27 e 31 del CCNL di categoria;
ii) l'illegittimo inserimento dell'AFAC nella parte variabile della busta paga e il conseguente disconoscimento della sua natura retributiva, con le relative implicazioni sfavorevoli per il lavoratore in punto di calcolo degli istituti di retribuzione indiretta;
iii) l'illegittima diminuzione del quantum dovuto a titolo di scatti di anzianità, contrariamente a quanto previsto dall' art. 27 del CCNL di categoria;
iv) l'illegittima indicazione dell'anzianità convenzionale, contrariamente a quanto previsto dall'art. 27 del CCNL di categoria.
Il ricorrente ha quindi convenuto in giudizio la Controparte_1
affinché i) sia accertato e dichiarato che gli è dovuto l'importo a titolo di superminimo/ad personam pari ad € 61,16; ii) sia accertato e dichiarato che l'indennità di vacanza contrattuale (cd. AFAC) deve essere inserita fra la retribuzione normale, e quindi nella base di calcolo degli istituti di retribuzione indiretta;
iii) sia accertato e dichiarato che l'importo che gli è dovuto a titolo di scatti di anzianità è pari ad €
130,68; iv) sia accertato e dichiarato che la sua anzianità convenzionale risale all'anno 1990; v) per l'effetto, condannare la società resistente al pagamento delle differenze retributive maturate, oltre agli interessi
3 legali e al maggior danno da svalutazione monetaria a decorrere dalla data di maturazione del diritto fino all'effettivo soddisfo.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti, si è costituita in giudizio la giusta memoria del 26.01.2023, eccependo Controparte_1
l'infondatezza dell'intero ricorso.
In particolare, per quanto riguarda la pretesa a titolo di superminimo/ad personam, la resistente sostiene che da una corretta lettura degli artt. 27
e 31 del CCNL si evince che al dipendente assunto nell'ambito di un cambio appalto non spetta il trattamento economico percepito alle dipendenze della società uscente, bensì il trattamento economico previsto dal CCNL di riferimento. In più, sostiene che gli unici trattamenti ad personam riconosciuti (e, quindi, garantiti in sede di cambio appalto), sono esclusivamente quelli ricollegabili alla differenza tra il trattamento economico percepito nella vigenza del precedente CCNL, secondo il precedente sistema classificatorio ivi previsto, e quello previsto dal nuovo contratto per i livelli di inquadramento stabiliti dal nuovo sistema. L'importo riconosciuto alle dipendenze della precedente ditta appaltatrice (IT IL) e rivendicato dalla controparte, tuttavia, non rientrerebbe in tale categoria, trattandosi viceversa di un ad personam riconosciuto al ricorrente a mero titolo gratificatorio (come confermerebbe la lettera di cambio appalto inviata alla da IT, in cui il Controparte_1
superminimo e l'ad personam riconosciuti al sono pari a 0) e Parte_1
4 perciò escluso, per espressa previsione dell'art. 27 CCNL, dal novero degli ad personam garantiti in sede di cambio appalto. Infine, per la parte resistente, siffatta conclusione non sarebbe smentita dalla circostanza, dedotta in ricorso, per cui , nel primo Controparte_1
rapporto di lavoro, aveva riconosciuto al ricorrente l'ad personam di cui all'art. 31 CCNL per essere costui, a seguito del rinnovo del contratto collettivo, passato dal livello 4 super (soppresso) al “nuovo”
4° livello, trattandosi di una mera asserzione, sprovvista di prova, e che, comunque, fa riferimento alla diversa somma di € 59,22.
Per quanto riguarda la pretesa del ricorrente di veder conteggiato l'elemento economico provvisorio - c.d. di copertura economica o
“AFAC” (introdotto dall'art. 109 CCNL del 2013) - anche nella base di calcolo degli altri elementi retributivi previsti dal contratto collettivo, la parte resistente ritiene che la stessa sia infondata in quanto basata su di un percorso logico (condiviso da una parte della giurisprudenza) errato, poiché ritiene indebitamente che l'elemento di copertura economica di cui all'art. 109 del CCNL 2013 sarebbe sinonimo dell'indennità di vacanza contrattuale citata nell'art. 106 CCNL e, come tale, rientrerebbe nel salario unico nazionale, il quale, a sua volta, costituisce elemento della “retribuzione normale” di cui all'art. 105
CCNL, che costituisce parametro di calcolo di pressoché tutti gli istituti indiretti e differiti della retribuzione.
5 Viceversa, secondo parte resistente: i) l'elemento di copertura economica, introdotto con l'art. 109 CCNL IL 2013 (c.d.
AFAC), sulla scorta dell'A.I. del 2009 - che ha abrogato l'indennità di vacanza contrattuale introdotta dall del 1993 - è istituto CP_2
completamento diverso, nella ratio e nella disciplina, rispetto all'indennità di vacanza contrattuale;
ii) l'art. 106 CCNL, quando parla di indennità di vacanza contrattuale, si riferisce ad un istituto che non può avere vigenza ed applicazione a decorrere dalla data di scadenza del rinnovato CCNL del 2013, e cioè dal 2016, essendo stato abrogato con l'A.I. 2009; iii) tenuto conto del principio giurisprudenziale consolidato secondo cui non esiste nel nostro ordinamento un principio di onnicomprensività della retribuzione ai fini del calcolo degli istituti retributivi, ma essa è definita unicamente dalla volontà delle parti sociali, dall'esame delle norme del CCNL (artt. 116 e ss.) emerge la circostanza per cui l'AFAC ex art. 109 non rientra nella loro base di calcolo, non essendo inclusa neanche nel salario unico nazionale di cui all'art. 106 CCNL.
Per quanto riguarda l'ammontare dovuto a titolo di scatti di anzianità, che secondo il ricorrente sarebbe pari ad € 130,68 mensili (in luogo dei
126,78 € previsti in costanza del secondo rapporto di lavoro alle dipendenze della ) al pari di quanto riconosciuto, nel Controparte_1
tempo, da tutte le ditte che si sono succedute sull'appalto sul presupposto per cui al lavoratore in tale regime manterrebbe le stesse
6 condizioni, la resistente rileva che dall'art. 111 del CCNL si evince che il dipendente matura gli scatti ogni triennio d'anzianità (nella misura ivi prevista in base al livello d'inquadramento), e nel limite massimo di sei scatti. Il ricorrente, all'atto dell'assunzione in cambio appalto alle dipendenze della società resistente nel febbraio 2023 aveva già maturato tutti e sei gli scatti che, moltiplicati per 21,13 euro (pari al valore unitario del singolo scatto), genera un importo di € 126,78, ovvero quanto riconosciuto da nel 2023. Controparte_1
Per quanto riguarda, infine, il riconoscimento dell'anzianità convenzionale dal 1990 (in luogo di quella decorrente dal 1° marzo
2021, come riconosciuta da ), la parte resistente ritiene Controparte_1
che tale pretesa sia, prima ancora che infondata nel merito, non accoglibile, difettando a monte un interesse ad agire del ricorrente, il quale non conseguirebbe alcun vantaggio dal riconoscimento della stessa, avendo già raggiunto la soglia massima prevista da CCNL per gli scatti di anzianità. Dall'art. 27 del CCNL si ricava che la società che subentra nell'appalto è tenuta a riconoscere al lavoratore l'anzianità di servizio maturata nel precedente rapporto di lavoro, e tanto avrebbe fatto la società resistente nel caso di specie.
La parte resistente ha quindi concluso per il rigetto integrale del ricorso.
Scaduti i termini per il deposito delle note autorizzate ex art. 127 ter, la causa – istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti – è stata
7 decisa in data odierna, previa lettura delle note sostitutive dell'udienza depositate dalle parti costituite.
*** *** ***
Preliminarmente, si devono acquisire gli atti prodotti dalla parte resistente contestualmente al deposito delle note di trattazione scritta, trattandosi di fonti, di origine pattizia, del rapporto oggetto del presente giudizio.
Nel merito, il ricorso è parzialmente fondato e, pertanto, dovrà essere accolto per le ragioni di seguito illustrate.
Al ricorrente veniva riconosciuto dalla un importo a Controparte_1
titolo di “ad personam rinnovo CCNL” pari ad € 59,22, come si evince dall'allegata busta paga del 09.03.2016, riconoscimento motivato dalla soppressione del precedente “livello 4 super” e del passaggio del al “livello 4”. Nei contratti stipulati dal medesimo lavoratore Parte_1
successivamente ai cambi di appalto, dalle buste paga si evince che la
CE riconosceva allo stesso l'importo di € 61,16 a titolo di superminimo, e la IT IL a titolo di “Int. Sc. An.”, in applicazione dell'art. 27 comma 3 del CCNL di categoria, in base al quale “ Ai lavoratori assunti ai sensi del precedente comma 1 (ovvero in regime di cambio appalto), verrà garantito il trattamento economico
e normativo stabilito dal C.C.N.L., ivi compresi gli ad personam non assorbibili di cui all'art. 31, ultimo comma del presente C.C.N.L. e gli stessi, salvo quanto disposto al 4° comma dell'art. 31, saranno
8 inquadrati ai livelli corrispondenti alla tipologia del servizio appaltato come disposti dallo stesso articolo”.
Inoltre, l'art. 31 del CCNL prevede che “Le parti si danno reciprocamente atto che gli inquadramenti del personale in essere alla data di entrata in vigore del presente contratto, ancorché non conformi ai sopra indicati criteri di classificazione, restano fermi, se di miglior favore, ai soli fini economici.
Rispetto a detti inquadramenti, le differenze tra il trattamento economico del personale già inquadrato, secondo il precedente sistema classificatorio, ivi compreso " il livello terzo super " e quelli previsti dal presente contratto per i livelli di inquadramento stabiliti dal nuovo sistema, restano acquisite quali trattamenti ad personam non assorbibili che assorbono per intero anche le indennità di cui sopra alla tabella B”. Da tali norme si evince che il trattamento ad personam riconosciuto a seguito del rinnovo contrattuale – e della conseguente soppressione di alcuni livelli di inquadramento dei lavoratori – viene mantenuto in costanza dei cambi di appalto e che lo stesso viene inquadrato come non assorbibile per espressa volontà delle parti sociali.
Alla luce di tale affermazione, risulta chiaro che non rileva la diversità del quantum previsto nelle buste paga emesse dai due datori di lavoro successivi sulla spettanza dell'ad personam al così come Parte_1
non rileva che nella lettera di cambio appalto di IT a Security
9 l'importo indicato a titolo di ad personam per il ricorrente sia CP_1
pari a zero.
Dunque, in forza del contratto collettivo, si deve riconoscere al la voce cd. ad personam anche in costanza del secondo Parte_1
rapporto di lavoro alle dipendenze della , ma nella Controparte_1
misura di € 59,22, in quanto non è stata chiarita la giustificazione a supporto della maggior somma erogata a partire dal contratto con la
CE.
Per quanto riguarda l'ammontare dovuto a titolo di scatti di anzianità, dalle buste paga allegate si evince che sia la – in Controparte_1
costanza del primo rapporto di lavoro col – sia la Parte_1
CE, sia la IT gli riconoscevano l'importo di € 130,68; a tal proposito, la resistente non ha chiarito perché tale somma sarebbe stata all'epoca indebita, e nulla ha fatto per far (eventualmente) valere le sue ragioni di credito nei confronti del lavoratore. Di conseguenza, e sempre in applicazione della clausola sociale (di cui è espressione l'art. 27 CCNL), l'importo da riconoscere al lavoratore a titolo di scatti di anzianità è tutt'ora pari ad € 130,68.
Infine, con riguardo al riconoscimento dell'anzianità convenzionale del al 04.12.1990, si deve innanzitutto respingere l'eccezione Parte_1
del difetto di interesse ad agire del ricorrente, motivata dalla parte resistente sulla circostanza per cui il lavoratore avrebbe già raggiunto il tetto massimo degli scatti di anzianità previsti dal CCNL. Difatti,
10 l'interesse ad agire sul suddetto punto viene in rilievo (e deve essere ritenuto sussistente) con riferimento all'incidenza dell'anzianità convenzionali su di altri istituti. A tal proposito, l'art. 27 del CCNL di settore così recita: “Ai lavoratori assunti ai sensi del precedente comma 1, verrà garantito il trattamento economico e normativo stabilito dal C.C.N.L. (…). Ad essi verranno mantenute l'anzianità convenzionale e gli scatti di anzianità maturati nel precedente rapporto di lavoro, nelle misure previste all'art. 111, nel limite massimo del numero di scatti previsti dal C.C.N.L., fermo restando che per il trattamento di fine rapporto si terrà conto esclusivamente dell'effettiva anzianità maturata presso l'Istituto subentrante.”
Ebbene, tale norma avrebbe dovuto trovare applicazione già quando il diveniva dipendente della CE, prima, e della Parte_1
IT, dopo (circostanza che solo nel secondo caso non si è verificata, riportando la busta paga allegata dal ricorrente la diversa data del
01.03.2016), sicché anche la avrebbe dovuto riportare, Controparte_1
in costanza del secondo rapporto contrattuale col ricorrente, l'anzianità convenzionale dello stesso al 04.12.1990.
Con riferimento all'altro motivo, il ricorso è infondato e, pertanto, dovrà essere rigettato per le ragioni di seguito illustrate.
Per quanto riguarda la riconducibilità o meno dell'AFAC nella retribuzione normale, e quindi nella base di calcolo degli istituti di retribuzione indiretta, si rammenta innanzitutto che l'istituto è stato
11 introdotto dall'art. 109 CCNL di settore del 2013 ed è rimasto in vigore sino al 2023, anno in cui l'Accordo tra le parti sociali lo ha espressamente abrogato e ne ha ricompreso il relativo importo nella paga base conglobata. Dunque, prima di questo momento, l'AFAC era una voce di retribuzione distinta rispetto alla paga base conglobata o salario unico nazionale di cui all'art. 106 CCNL.
Tale ultima norma, difatti, prevede che il salario unico nazionale è comprensivo dell'indennità di vacanza contrattuale, dell'indennità di contingenza di cui alla Legge 26 febbraio 1986, n. 38, e dell'elemento distinto della retribuzione prevista dall'accordo 31 luglio 1992, e a tal proposito – nel respingere la tesi del ricorrente – è opportuno precisare le differenze tra l'AFAC e l'istituto di vacanza contrattuale.
L'indennità di vacanza contrattuale è un istituto previsto dal Protocollo firmato il 23 luglio 1993 da Governo e Sindacati, in virtù del quale, dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del CCNL ai lavoratori dipendenti ai quali si applicava il contratto medesimo non ancora rinnovato andava corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione;
poi, dalla decorrenza dell'accordo di rinnovo del contratto l'indennità di vacanza contrattuale (occorso il 31 gennaio 2013) cessava di essere erogata. L'ammontare di tale elemento (pari al 30% del tasso di inflazione programmato, poi elevato al 50% dopo sei mesi), costituiva
12 un aumento che veniva applicato direttamente ai minimi retributivi contrattuali vigenti.
L'indennità di vacanza contrattuale, dunque, costituiva non una voce retribuiva autonoma, bensì un incremento provvisorio della stessa parametrato sulla retribuzione normale. Viceversa, l'elemento di copertura economica, che è stato introdotto nel 2009, nulla ha a che vedere con la retribuzione normale e non determina alcuna naturale intrinseca incidenza sugli istituti retributivi indiretti, non determinando
– a differenza dell'indennità di vacanza contrattuale – un aumento sul minimo tabellare.
Tale istituto ha espressamente natura provvisoria (artt. 109 e 144
CCNL), serve a ridurre gli effetti distorsivi dei lunghi tempi delle trattative di rinnovo ecc.) ed è determinato in misura fissa.
Alla luce delle suesposte considerazioni, relativamente a tale ultimo motivo, il ricorso deve essere respinto.
Le spese sono poste in compensazione tra le parti, in virtù dell'accoglimento solo parziale della domanda e della circostanza che l'ultimo motivo di ricorso è oggetto di contrasti giurisprudenziali (il che giustifica la deroga alla regola della soccombenza, ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c.).
P.Q.M.
- dichiara che al ricorrente deve riconoscersi, in busta paga, l'importo di € 59,22 a titolo di superminimo/ad personam;
13 - dichiara che al ricorrente deve riconoscersi, in busta paga, l'importo di € 130,68 a titolo di scatti di anzianità;
- dichiara che al ricorrente deve riconoscersi l'anzianità convenzionale alla data del 04.12.1990;
- per l'effetto, condanna la al pagamento delle Controparte_1
differenze retributive maturate con riferimento alle suddette voci, per tutte le mensilità dalla data della riassunzione del ricorrente ad oggi, oltre che agli interessi legali e al maggior danno da svalutazione monetaria, a decorrere dalla data di maturazione del diritto fino all'effettivo soddisfo;
- respinge nel resto;
- compensa le spese di lite.
Roma, 4 gennaio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giuseppina Vetritto
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del
Magistrato Ordinario in Tirocinio dott.ssa Francesca Baldi.
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
QUARTA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuseppina Vetritto ha pronunciato, all'esito della scadenza dei termini per il deposito di note in sostituzione dell'udienza, la seguente
SENTENZA ex art.127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. r.g. 18470/2023 promossa da:
elettivamente domiciliato in Indirizzo Parte_1
Telematico, presso lo studio dell'avv. FOCHETTI MARGHERITA, che lo rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, elettivamente domiciliata in Roma, via Controparte_1
F. Denza 16/d , presso lo studio dell'avv. SALVATORI PAOLO
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso depositato in data 05/06/2023, ha esposto Parte_1
che: è stato dipendente della dal 04.12.1990 al Controparte_1
fino al 29.02.2016, e nuovamente dal 01.02.2023, mentre nel periodo intermedio è stato assunto dalle società CE Soc. Coop. per
Azioni e IT IL S.R.L. a seguito di diversi cambi appalti;
nel primo periodo contrattuale, la lo inquadrava Controparte_1
nel livello 4 super, e a seguito dell'eliminazione di tale livello con il rinnovo contrattuale del 2013, gli riconosceva un superminimo pari alla differenza economica tra i livelli 4 e 4 super;
con l'assunzione da parte della CE Soc. per Azioni egli manteneva tutte le condizioni contrattuali presenti nel precedente contratto, ed in particolare: anzianità convenzionale al 04.12.1990, scatti di anzianità pari ad €
130,68, superminimo pari ad € 61,16; le medesime condizioni gli venivano riconosciute nel contratto con la IT IL S.R.L., ad eccezione dell'anzianità convenzionale, indicata al 01.03.2016; a seguito della riassunzione presso la rinveniva Controparte_1
nel prospetto paga dei mesi di febbraio e marzo 2023 condizioni deteriori, ed in particolare: assenza di superminimo o di altri ad personam, scatti di anzianità pari ad € 126,78, anzianità convenzionale al 01.03.2021; AFAC indicata nella parte fissa della busta paga anziché nella parte variabile;
che aveva diffidato la al Controparte_1
fine di regolarizzare i prospetti paga, ma la missiva non riceveva alcun riscontro.
2 Tanto esposto in punto di fatto, il ricorrente ha rilevato: i) l'illegittima decurtazione del superminimo/ad personam da parte della
[...]
nonostante la stessa avesse sottoscritto un verbale di CP_1
cambio appalto con clausola di garanzia sociale per i lavoratori, contravvenendo altresì al disposto degli artt. 27 e 31 del CCNL di categoria;
ii) l'illegittimo inserimento dell'AFAC nella parte variabile della busta paga e il conseguente disconoscimento della sua natura retributiva, con le relative implicazioni sfavorevoli per il lavoratore in punto di calcolo degli istituti di retribuzione indiretta;
iii) l'illegittima diminuzione del quantum dovuto a titolo di scatti di anzianità, contrariamente a quanto previsto dall' art. 27 del CCNL di categoria;
iv) l'illegittima indicazione dell'anzianità convenzionale, contrariamente a quanto previsto dall'art. 27 del CCNL di categoria.
Il ricorrente ha quindi convenuto in giudizio la Controparte_1
affinché i) sia accertato e dichiarato che gli è dovuto l'importo a titolo di superminimo/ad personam pari ad € 61,16; ii) sia accertato e dichiarato che l'indennità di vacanza contrattuale (cd. AFAC) deve essere inserita fra la retribuzione normale, e quindi nella base di calcolo degli istituti di retribuzione indiretta;
iii) sia accertato e dichiarato che l'importo che gli è dovuto a titolo di scatti di anzianità è pari ad €
130,68; iv) sia accertato e dichiarato che la sua anzianità convenzionale risale all'anno 1990; v) per l'effetto, condannare la società resistente al pagamento delle differenze retributive maturate, oltre agli interessi
3 legali e al maggior danno da svalutazione monetaria a decorrere dalla data di maturazione del diritto fino all'effettivo soddisfo.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti, si è costituita in giudizio la giusta memoria del 26.01.2023, eccependo Controparte_1
l'infondatezza dell'intero ricorso.
In particolare, per quanto riguarda la pretesa a titolo di superminimo/ad personam, la resistente sostiene che da una corretta lettura degli artt. 27
e 31 del CCNL si evince che al dipendente assunto nell'ambito di un cambio appalto non spetta il trattamento economico percepito alle dipendenze della società uscente, bensì il trattamento economico previsto dal CCNL di riferimento. In più, sostiene che gli unici trattamenti ad personam riconosciuti (e, quindi, garantiti in sede di cambio appalto), sono esclusivamente quelli ricollegabili alla differenza tra il trattamento economico percepito nella vigenza del precedente CCNL, secondo il precedente sistema classificatorio ivi previsto, e quello previsto dal nuovo contratto per i livelli di inquadramento stabiliti dal nuovo sistema. L'importo riconosciuto alle dipendenze della precedente ditta appaltatrice (IT IL) e rivendicato dalla controparte, tuttavia, non rientrerebbe in tale categoria, trattandosi viceversa di un ad personam riconosciuto al ricorrente a mero titolo gratificatorio (come confermerebbe la lettera di cambio appalto inviata alla da IT, in cui il Controparte_1
superminimo e l'ad personam riconosciuti al sono pari a 0) e Parte_1
4 perciò escluso, per espressa previsione dell'art. 27 CCNL, dal novero degli ad personam garantiti in sede di cambio appalto. Infine, per la parte resistente, siffatta conclusione non sarebbe smentita dalla circostanza, dedotta in ricorso, per cui , nel primo Controparte_1
rapporto di lavoro, aveva riconosciuto al ricorrente l'ad personam di cui all'art. 31 CCNL per essere costui, a seguito del rinnovo del contratto collettivo, passato dal livello 4 super (soppresso) al “nuovo”
4° livello, trattandosi di una mera asserzione, sprovvista di prova, e che, comunque, fa riferimento alla diversa somma di € 59,22.
Per quanto riguarda la pretesa del ricorrente di veder conteggiato l'elemento economico provvisorio - c.d. di copertura economica o
“AFAC” (introdotto dall'art. 109 CCNL del 2013) - anche nella base di calcolo degli altri elementi retributivi previsti dal contratto collettivo, la parte resistente ritiene che la stessa sia infondata in quanto basata su di un percorso logico (condiviso da una parte della giurisprudenza) errato, poiché ritiene indebitamente che l'elemento di copertura economica di cui all'art. 109 del CCNL 2013 sarebbe sinonimo dell'indennità di vacanza contrattuale citata nell'art. 106 CCNL e, come tale, rientrerebbe nel salario unico nazionale, il quale, a sua volta, costituisce elemento della “retribuzione normale” di cui all'art. 105
CCNL, che costituisce parametro di calcolo di pressoché tutti gli istituti indiretti e differiti della retribuzione.
5 Viceversa, secondo parte resistente: i) l'elemento di copertura economica, introdotto con l'art. 109 CCNL IL 2013 (c.d.
AFAC), sulla scorta dell'A.I. del 2009 - che ha abrogato l'indennità di vacanza contrattuale introdotta dall del 1993 - è istituto CP_2
completamento diverso, nella ratio e nella disciplina, rispetto all'indennità di vacanza contrattuale;
ii) l'art. 106 CCNL, quando parla di indennità di vacanza contrattuale, si riferisce ad un istituto che non può avere vigenza ed applicazione a decorrere dalla data di scadenza del rinnovato CCNL del 2013, e cioè dal 2016, essendo stato abrogato con l'A.I. 2009; iii) tenuto conto del principio giurisprudenziale consolidato secondo cui non esiste nel nostro ordinamento un principio di onnicomprensività della retribuzione ai fini del calcolo degli istituti retributivi, ma essa è definita unicamente dalla volontà delle parti sociali, dall'esame delle norme del CCNL (artt. 116 e ss.) emerge la circostanza per cui l'AFAC ex art. 109 non rientra nella loro base di calcolo, non essendo inclusa neanche nel salario unico nazionale di cui all'art. 106 CCNL.
Per quanto riguarda l'ammontare dovuto a titolo di scatti di anzianità, che secondo il ricorrente sarebbe pari ad € 130,68 mensili (in luogo dei
126,78 € previsti in costanza del secondo rapporto di lavoro alle dipendenze della ) al pari di quanto riconosciuto, nel Controparte_1
tempo, da tutte le ditte che si sono succedute sull'appalto sul presupposto per cui al lavoratore in tale regime manterrebbe le stesse
6 condizioni, la resistente rileva che dall'art. 111 del CCNL si evince che il dipendente matura gli scatti ogni triennio d'anzianità (nella misura ivi prevista in base al livello d'inquadramento), e nel limite massimo di sei scatti. Il ricorrente, all'atto dell'assunzione in cambio appalto alle dipendenze della società resistente nel febbraio 2023 aveva già maturato tutti e sei gli scatti che, moltiplicati per 21,13 euro (pari al valore unitario del singolo scatto), genera un importo di € 126,78, ovvero quanto riconosciuto da nel 2023. Controparte_1
Per quanto riguarda, infine, il riconoscimento dell'anzianità convenzionale dal 1990 (in luogo di quella decorrente dal 1° marzo
2021, come riconosciuta da ), la parte resistente ritiene Controparte_1
che tale pretesa sia, prima ancora che infondata nel merito, non accoglibile, difettando a monte un interesse ad agire del ricorrente, il quale non conseguirebbe alcun vantaggio dal riconoscimento della stessa, avendo già raggiunto la soglia massima prevista da CCNL per gli scatti di anzianità. Dall'art. 27 del CCNL si ricava che la società che subentra nell'appalto è tenuta a riconoscere al lavoratore l'anzianità di servizio maturata nel precedente rapporto di lavoro, e tanto avrebbe fatto la società resistente nel caso di specie.
La parte resistente ha quindi concluso per il rigetto integrale del ricorso.
Scaduti i termini per il deposito delle note autorizzate ex art. 127 ter, la causa – istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti – è stata
7 decisa in data odierna, previa lettura delle note sostitutive dell'udienza depositate dalle parti costituite.
*** *** ***
Preliminarmente, si devono acquisire gli atti prodotti dalla parte resistente contestualmente al deposito delle note di trattazione scritta, trattandosi di fonti, di origine pattizia, del rapporto oggetto del presente giudizio.
Nel merito, il ricorso è parzialmente fondato e, pertanto, dovrà essere accolto per le ragioni di seguito illustrate.
Al ricorrente veniva riconosciuto dalla un importo a Controparte_1
titolo di “ad personam rinnovo CCNL” pari ad € 59,22, come si evince dall'allegata busta paga del 09.03.2016, riconoscimento motivato dalla soppressione del precedente “livello 4 super” e del passaggio del al “livello 4”. Nei contratti stipulati dal medesimo lavoratore Parte_1
successivamente ai cambi di appalto, dalle buste paga si evince che la
CE riconosceva allo stesso l'importo di € 61,16 a titolo di superminimo, e la IT IL a titolo di “Int. Sc. An.”, in applicazione dell'art. 27 comma 3 del CCNL di categoria, in base al quale “ Ai lavoratori assunti ai sensi del precedente comma 1 (ovvero in regime di cambio appalto), verrà garantito il trattamento economico
e normativo stabilito dal C.C.N.L., ivi compresi gli ad personam non assorbibili di cui all'art. 31, ultimo comma del presente C.C.N.L. e gli stessi, salvo quanto disposto al 4° comma dell'art. 31, saranno
8 inquadrati ai livelli corrispondenti alla tipologia del servizio appaltato come disposti dallo stesso articolo”.
Inoltre, l'art. 31 del CCNL prevede che “Le parti si danno reciprocamente atto che gli inquadramenti del personale in essere alla data di entrata in vigore del presente contratto, ancorché non conformi ai sopra indicati criteri di classificazione, restano fermi, se di miglior favore, ai soli fini economici.
Rispetto a detti inquadramenti, le differenze tra il trattamento economico del personale già inquadrato, secondo il precedente sistema classificatorio, ivi compreso " il livello terzo super " e quelli previsti dal presente contratto per i livelli di inquadramento stabiliti dal nuovo sistema, restano acquisite quali trattamenti ad personam non assorbibili che assorbono per intero anche le indennità di cui sopra alla tabella B”. Da tali norme si evince che il trattamento ad personam riconosciuto a seguito del rinnovo contrattuale – e della conseguente soppressione di alcuni livelli di inquadramento dei lavoratori – viene mantenuto in costanza dei cambi di appalto e che lo stesso viene inquadrato come non assorbibile per espressa volontà delle parti sociali.
Alla luce di tale affermazione, risulta chiaro che non rileva la diversità del quantum previsto nelle buste paga emesse dai due datori di lavoro successivi sulla spettanza dell'ad personam al così come Parte_1
non rileva che nella lettera di cambio appalto di IT a Security
9 l'importo indicato a titolo di ad personam per il ricorrente sia CP_1
pari a zero.
Dunque, in forza del contratto collettivo, si deve riconoscere al la voce cd. ad personam anche in costanza del secondo Parte_1
rapporto di lavoro alle dipendenze della , ma nella Controparte_1
misura di € 59,22, in quanto non è stata chiarita la giustificazione a supporto della maggior somma erogata a partire dal contratto con la
CE.
Per quanto riguarda l'ammontare dovuto a titolo di scatti di anzianità, dalle buste paga allegate si evince che sia la – in Controparte_1
costanza del primo rapporto di lavoro col – sia la Parte_1
CE, sia la IT gli riconoscevano l'importo di € 130,68; a tal proposito, la resistente non ha chiarito perché tale somma sarebbe stata all'epoca indebita, e nulla ha fatto per far (eventualmente) valere le sue ragioni di credito nei confronti del lavoratore. Di conseguenza, e sempre in applicazione della clausola sociale (di cui è espressione l'art. 27 CCNL), l'importo da riconoscere al lavoratore a titolo di scatti di anzianità è tutt'ora pari ad € 130,68.
Infine, con riguardo al riconoscimento dell'anzianità convenzionale del al 04.12.1990, si deve innanzitutto respingere l'eccezione Parte_1
del difetto di interesse ad agire del ricorrente, motivata dalla parte resistente sulla circostanza per cui il lavoratore avrebbe già raggiunto il tetto massimo degli scatti di anzianità previsti dal CCNL. Difatti,
10 l'interesse ad agire sul suddetto punto viene in rilievo (e deve essere ritenuto sussistente) con riferimento all'incidenza dell'anzianità convenzionali su di altri istituti. A tal proposito, l'art. 27 del CCNL di settore così recita: “Ai lavoratori assunti ai sensi del precedente comma 1, verrà garantito il trattamento economico e normativo stabilito dal C.C.N.L. (…). Ad essi verranno mantenute l'anzianità convenzionale e gli scatti di anzianità maturati nel precedente rapporto di lavoro, nelle misure previste all'art. 111, nel limite massimo del numero di scatti previsti dal C.C.N.L., fermo restando che per il trattamento di fine rapporto si terrà conto esclusivamente dell'effettiva anzianità maturata presso l'Istituto subentrante.”
Ebbene, tale norma avrebbe dovuto trovare applicazione già quando il diveniva dipendente della CE, prima, e della Parte_1
IT, dopo (circostanza che solo nel secondo caso non si è verificata, riportando la busta paga allegata dal ricorrente la diversa data del
01.03.2016), sicché anche la avrebbe dovuto riportare, Controparte_1
in costanza del secondo rapporto contrattuale col ricorrente, l'anzianità convenzionale dello stesso al 04.12.1990.
Con riferimento all'altro motivo, il ricorso è infondato e, pertanto, dovrà essere rigettato per le ragioni di seguito illustrate.
Per quanto riguarda la riconducibilità o meno dell'AFAC nella retribuzione normale, e quindi nella base di calcolo degli istituti di retribuzione indiretta, si rammenta innanzitutto che l'istituto è stato
11 introdotto dall'art. 109 CCNL di settore del 2013 ed è rimasto in vigore sino al 2023, anno in cui l'Accordo tra le parti sociali lo ha espressamente abrogato e ne ha ricompreso il relativo importo nella paga base conglobata. Dunque, prima di questo momento, l'AFAC era una voce di retribuzione distinta rispetto alla paga base conglobata o salario unico nazionale di cui all'art. 106 CCNL.
Tale ultima norma, difatti, prevede che il salario unico nazionale è comprensivo dell'indennità di vacanza contrattuale, dell'indennità di contingenza di cui alla Legge 26 febbraio 1986, n. 38, e dell'elemento distinto della retribuzione prevista dall'accordo 31 luglio 1992, e a tal proposito – nel respingere la tesi del ricorrente – è opportuno precisare le differenze tra l'AFAC e l'istituto di vacanza contrattuale.
L'indennità di vacanza contrattuale è un istituto previsto dal Protocollo firmato il 23 luglio 1993 da Governo e Sindacati, in virtù del quale, dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del CCNL ai lavoratori dipendenti ai quali si applicava il contratto medesimo non ancora rinnovato andava corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione;
poi, dalla decorrenza dell'accordo di rinnovo del contratto l'indennità di vacanza contrattuale (occorso il 31 gennaio 2013) cessava di essere erogata. L'ammontare di tale elemento (pari al 30% del tasso di inflazione programmato, poi elevato al 50% dopo sei mesi), costituiva
12 un aumento che veniva applicato direttamente ai minimi retributivi contrattuali vigenti.
L'indennità di vacanza contrattuale, dunque, costituiva non una voce retribuiva autonoma, bensì un incremento provvisorio della stessa parametrato sulla retribuzione normale. Viceversa, l'elemento di copertura economica, che è stato introdotto nel 2009, nulla ha a che vedere con la retribuzione normale e non determina alcuna naturale intrinseca incidenza sugli istituti retributivi indiretti, non determinando
– a differenza dell'indennità di vacanza contrattuale – un aumento sul minimo tabellare.
Tale istituto ha espressamente natura provvisoria (artt. 109 e 144
CCNL), serve a ridurre gli effetti distorsivi dei lunghi tempi delle trattative di rinnovo ecc.) ed è determinato in misura fissa.
Alla luce delle suesposte considerazioni, relativamente a tale ultimo motivo, il ricorso deve essere respinto.
Le spese sono poste in compensazione tra le parti, in virtù dell'accoglimento solo parziale della domanda e della circostanza che l'ultimo motivo di ricorso è oggetto di contrasti giurisprudenziali (il che giustifica la deroga alla regola della soccombenza, ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c.).
P.Q.M.
- dichiara che al ricorrente deve riconoscersi, in busta paga, l'importo di € 59,22 a titolo di superminimo/ad personam;
13 - dichiara che al ricorrente deve riconoscersi, in busta paga, l'importo di € 130,68 a titolo di scatti di anzianità;
- dichiara che al ricorrente deve riconoscersi l'anzianità convenzionale alla data del 04.12.1990;
- per l'effetto, condanna la al pagamento delle Controparte_1
differenze retributive maturate con riferimento alle suddette voci, per tutte le mensilità dalla data della riassunzione del ricorrente ad oggi, oltre che agli interessi legali e al maggior danno da svalutazione monetaria, a decorrere dalla data di maturazione del diritto fino all'effettivo soddisfo;
- respinge nel resto;
- compensa le spese di lite.
Roma, 4 gennaio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giuseppina Vetritto
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del
Magistrato Ordinario in Tirocinio dott.ssa Francesca Baldi.
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