TRIB
Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 15/04/2025, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
UDIENZA DEL 28.3.2024 N. 1543/2024 R.G. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA SEZIONE CIVILE
***** in composizione monocratica in persona del dott. Emanuele CROCI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
C.F.: ) con l'avv. Sebastiano Spagnoli Pt_1 P.IVA_1
PEC: Email_1
- Ricorrente -
Contro
(C.F.: Controparte_1
) P.IVA_2
- Resistente contumace-
Oggetto: Noleggio
****** FATTO E DIRITTO
I. Conclusioni delle parti
Conclusioni rassegnate da parte attrice / ricorrente con ricorso depositato in data 10.7.2024:
“Ordinarsi alla ditta Controparte_1 CP_1
(C.F.: , con sede in Mantova, C.soUmberto I n. 15, in persona del suo legale rappresentante pro P.IVA_2 tempore, di immediatamente restituire il contatore dell'acqua di cui in premessa, precisando sin d'ora che la rimozione potrà avvenire solo per il tramite dei tecnici di che dovranno agire presso l'utenza ivi posta, per consentire il Parte_1 rientro nel possesso da parte della ricorrente del misuratore matr. n. 2570015. Con vittoria di spese e competenze professionali”
***** II. Fatto e svolgimento del processo II.
1. La ricorrente evidenzia che, in forza di contratto di fornitura intervenuto tra la ditta
(cod. cliente n. 80109562) - come Parte_2 rappresentata - e la società quest'ultima effettuava forniture di acqua potabile in Parte_1 favore della prima presso l'utenza da questa indicata in Mantova, C.so Umberto I n. 15. II.
2. Per la somministrazione di acqua veniva utilizzato il misuratore marca 8613 G2
Misuratori Srl matr. n. 2570015 di proprietà della società collocato all'interno Parte_1 delle ragioni Controparte_1 Parte_2
II.
3. in forza del contratto di cui Parte_2 sopra, risulta detentrice del suddetto apparecchio sito in comune di Mantova, C.so
Umberto I n. 15, collocato in area privata e inaccessibile dall'esterno (interno locale).
II.
4. si rendeva inadempiente al Parte_2 pagamento delle fatture.
II.
5. A nulla è valsa la costituzione in mora con minaccia di sospensione della fornitura (v. doc. da 1 a 6 e 9 - ricorso).
II.
6. La fornitrice ha proceduto pertanto alla risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi delle condizioni generali di fornitura (doc. 7 e 8 - ricorso);
II.
7. A seguito a detta richiesta l'operatore incaricato da in data 12/06/24, si Parte_1 recava presso l'ubicazione del contatore per provvedere alla sigillatura dello stesso (v. doc.
10 - ricorso) senza riuscire ad eseguire l'operazione di chiusura a causa dell'inaccessibilità del contatore, la non sezionabilità e la ferma opposizione della stessa debitrice, peraltro allertata dell'imminente accesso.
II.
8. In virtù di quanto sopra, AQA ha intrapreso il presente giudizio.
II.
9. All'udienza di comparizione parti il giudice, verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia della convenuta, e dava disposizioni circa l'istruzione della causa.
II.10. Esaurita l'istruttoria il giudice fissava udienza di discussione.
*****
III. Ragioni della decisione
L'azione proposta dalla società ricorrente è fondata e deve pertanto essere accolta per le motivazioni che seguono.
*****
III.
1. L'inadempimento della convenuta e la sussistenza dei presupposti per
l'accoglimento del ricorso
III.
1.1. A fondamento del ricorso parte attrice ha prodotto i seguenti documenti:
1. pec di messa in mora 04/12/23 da a di Parte_1 Controparte_1
1. Parte_2
pag. 2/4 2. pec di messa in mora 05/03/24 da a di Parte_1 Controparte_1
3. Parte_2
4. esito spedizione doc. n. 2;
5. pec di messa in mora 09/04/24 da a di Parte_1 Controparte_1
6. Parte_2
7. 5. esito spedizione doc. n. 4;
8. 6. pec sollecito pagamento 16/05/24 da Avv. Spagnoli a Controparte_1
9. Parte_2
10. 7. pec di risoluzione contrattuale 22/05/24 da a Parte_1 Controparte_1
11. Parte_2
12. 8. esito spedizione doc. n. 7;
13. 9. estratto conto cliente;
14. 10. ordine di lavoro;
15. 11. estratto preziario contatore.
III.
1.2. Si deve pertanto ritenere dimostrata l'esistenza del contratto di fornitura sopra descritto, così come la risoluzione dello stesso per inadempimento della convenuta.
III.
1.3. Parimenti provata è la mancata restituzione del contatore, dato che la resistente non ha consentito ad l'accesso al misuratore per provvedere all'ordine di restituzione Parte_1
e alla conseguente interruzione della fornitura.
III.
1.4. L'istruttoria di causa ha confermato quanto sopra, posto che, all'udienza del Parte 9.1.2025, il teste dipendente di sentito sul capitolo “per la Testimone_1 somministrazione di acqua veniva utilizzato il misuratore marca 8613 G2 Misuratori Srl matr. n. 2570015 di proprietà della società collocato all'interno delle ragioni Parte_1
Parte_2 ha risposto “è vero, lo so perché io controllo i contatori”; sentito sul capitolo: “l'operatore incaricato da in data 12/06/24, si recava presso Parte_1
l'ubicazione del contatore per provvedere alla sigillatura dello stesso” il medesimo teste ha risposto “è vero, detto contatore era in cantina nella proprietà privata della
”; CP_1 sentito sul capitolo 7, che si trascrive che “il suddetto non riusciva ad eseguire l'operazione di chiusura stante l'inaccessibilità del contatore, la non sezionabilità e la ferma opposizione pag. 3/4 di chi nell'occasione rappresentava la ditta debitrice, peraltro debitamente pre allertata dell'imminente accesso, e dunque regolarmente convocata per consentire le operazioni” il medesimo teste ha dichiarato “non sono riuscito a procedere alla chiusura del contatore perché il proprietario di cui non ricordo il nome mi ha negato il permesso di entrare nelle pertinenze del locale”.
*****
IV. Conclusioni
IV.
1. L'azione deve quindi essere accolta, essendo il diritto del convenuto di detenzione del contatore venuto meno, a seguito della risoluzione del contratto di fornitura, e quindi essendo fondato il diritto della proprietaria di ottenerne la restituzione mediante rimozione che potrà essere eseguita solo dai tecnici della stessa.
IV.
2. Sulla base del principio di soccombenza la convenuta deve essere condannata alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite, spese che vengono liquidate in conformità ai criteri di cui al D.M. 55/14, tenuto conto del reale valore della causa e dell'attività difensiva in concreto svolta (con applicazione dei valori medi della tabella di riferimento quanto alla fase di studio, alla fase introduttiva e alla fase decisionale).
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in accoglimento del ricorso, dichiara tenuta e condanna Controparte_1 per le causali di cui in motivazione, alla restituzione in favore della
[...] società ricorrente del misuratore marca 8613 G2 Misuratori Srl matr. n. 2570015, di proprietà della società precisando che la rimozione potrà avvenire solo per il Parte_1 tramite dei tecnici di parte ricorrente, che dovranno agire presso l'utenza indicata in ricorso;
condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte ricorrente, che liquida a favore della stessa ricorrente in complessivi € 82,80 per spese ed € 462,00 per compenso professionale, oltre a rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Mantova, 15.4.2025
IL GIUDICE
Emanuele CROCI
pag. 4/4
TRIBUNALE DI MANTOVA SEZIONE CIVILE
***** in composizione monocratica in persona del dott. Emanuele CROCI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
C.F.: ) con l'avv. Sebastiano Spagnoli Pt_1 P.IVA_1
PEC: Email_1
- Ricorrente -
Contro
(C.F.: Controparte_1
) P.IVA_2
- Resistente contumace-
Oggetto: Noleggio
****** FATTO E DIRITTO
I. Conclusioni delle parti
Conclusioni rassegnate da parte attrice / ricorrente con ricorso depositato in data 10.7.2024:
“Ordinarsi alla ditta Controparte_1 CP_1
(C.F.: , con sede in Mantova, C.soUmberto I n. 15, in persona del suo legale rappresentante pro P.IVA_2 tempore, di immediatamente restituire il contatore dell'acqua di cui in premessa, precisando sin d'ora che la rimozione potrà avvenire solo per il tramite dei tecnici di che dovranno agire presso l'utenza ivi posta, per consentire il Parte_1 rientro nel possesso da parte della ricorrente del misuratore matr. n. 2570015. Con vittoria di spese e competenze professionali”
***** II. Fatto e svolgimento del processo II.
1. La ricorrente evidenzia che, in forza di contratto di fornitura intervenuto tra la ditta
(cod. cliente n. 80109562) - come Parte_2 rappresentata - e la società quest'ultima effettuava forniture di acqua potabile in Parte_1 favore della prima presso l'utenza da questa indicata in Mantova, C.so Umberto I n. 15. II.
2. Per la somministrazione di acqua veniva utilizzato il misuratore marca 8613 G2
Misuratori Srl matr. n. 2570015 di proprietà della società collocato all'interno Parte_1 delle ragioni Controparte_1 Parte_2
II.
3. in forza del contratto di cui Parte_2 sopra, risulta detentrice del suddetto apparecchio sito in comune di Mantova, C.so
Umberto I n. 15, collocato in area privata e inaccessibile dall'esterno (interno locale).
II.
4. si rendeva inadempiente al Parte_2 pagamento delle fatture.
II.
5. A nulla è valsa la costituzione in mora con minaccia di sospensione della fornitura (v. doc. da 1 a 6 e 9 - ricorso).
II.
6. La fornitrice ha proceduto pertanto alla risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi delle condizioni generali di fornitura (doc. 7 e 8 - ricorso);
II.
7. A seguito a detta richiesta l'operatore incaricato da in data 12/06/24, si Parte_1 recava presso l'ubicazione del contatore per provvedere alla sigillatura dello stesso (v. doc.
10 - ricorso) senza riuscire ad eseguire l'operazione di chiusura a causa dell'inaccessibilità del contatore, la non sezionabilità e la ferma opposizione della stessa debitrice, peraltro allertata dell'imminente accesso.
II.
8. In virtù di quanto sopra, AQA ha intrapreso il presente giudizio.
II.
9. All'udienza di comparizione parti il giudice, verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia della convenuta, e dava disposizioni circa l'istruzione della causa.
II.10. Esaurita l'istruttoria il giudice fissava udienza di discussione.
*****
III. Ragioni della decisione
L'azione proposta dalla società ricorrente è fondata e deve pertanto essere accolta per le motivazioni che seguono.
*****
III.
1. L'inadempimento della convenuta e la sussistenza dei presupposti per
l'accoglimento del ricorso
III.
1.1. A fondamento del ricorso parte attrice ha prodotto i seguenti documenti:
1. pec di messa in mora 04/12/23 da a di Parte_1 Controparte_1
1. Parte_2
pag. 2/4 2. pec di messa in mora 05/03/24 da a di Parte_1 Controparte_1
3. Parte_2
4. esito spedizione doc. n. 2;
5. pec di messa in mora 09/04/24 da a di Parte_1 Controparte_1
6. Parte_2
7. 5. esito spedizione doc. n. 4;
8. 6. pec sollecito pagamento 16/05/24 da Avv. Spagnoli a Controparte_1
9. Parte_2
10. 7. pec di risoluzione contrattuale 22/05/24 da a Parte_1 Controparte_1
11. Parte_2
12. 8. esito spedizione doc. n. 7;
13. 9. estratto conto cliente;
14. 10. ordine di lavoro;
15. 11. estratto preziario contatore.
III.
1.2. Si deve pertanto ritenere dimostrata l'esistenza del contratto di fornitura sopra descritto, così come la risoluzione dello stesso per inadempimento della convenuta.
III.
1.3. Parimenti provata è la mancata restituzione del contatore, dato che la resistente non ha consentito ad l'accesso al misuratore per provvedere all'ordine di restituzione Parte_1
e alla conseguente interruzione della fornitura.
III.
1.4. L'istruttoria di causa ha confermato quanto sopra, posto che, all'udienza del Parte 9.1.2025, il teste dipendente di sentito sul capitolo “per la Testimone_1 somministrazione di acqua veniva utilizzato il misuratore marca 8613 G2 Misuratori Srl matr. n. 2570015 di proprietà della società collocato all'interno delle ragioni Parte_1
Parte_2 ha risposto “è vero, lo so perché io controllo i contatori”; sentito sul capitolo: “l'operatore incaricato da in data 12/06/24, si recava presso Parte_1
l'ubicazione del contatore per provvedere alla sigillatura dello stesso” il medesimo teste ha risposto “è vero, detto contatore era in cantina nella proprietà privata della
”; CP_1 sentito sul capitolo 7, che si trascrive che “il suddetto non riusciva ad eseguire l'operazione di chiusura stante l'inaccessibilità del contatore, la non sezionabilità e la ferma opposizione pag. 3/4 di chi nell'occasione rappresentava la ditta debitrice, peraltro debitamente pre allertata dell'imminente accesso, e dunque regolarmente convocata per consentire le operazioni” il medesimo teste ha dichiarato “non sono riuscito a procedere alla chiusura del contatore perché il proprietario di cui non ricordo il nome mi ha negato il permesso di entrare nelle pertinenze del locale”.
*****
IV. Conclusioni
IV.
1. L'azione deve quindi essere accolta, essendo il diritto del convenuto di detenzione del contatore venuto meno, a seguito della risoluzione del contratto di fornitura, e quindi essendo fondato il diritto della proprietaria di ottenerne la restituzione mediante rimozione che potrà essere eseguita solo dai tecnici della stessa.
IV.
2. Sulla base del principio di soccombenza la convenuta deve essere condannata alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite, spese che vengono liquidate in conformità ai criteri di cui al D.M. 55/14, tenuto conto del reale valore della causa e dell'attività difensiva in concreto svolta (con applicazione dei valori medi della tabella di riferimento quanto alla fase di studio, alla fase introduttiva e alla fase decisionale).
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in accoglimento del ricorso, dichiara tenuta e condanna Controparte_1 per le causali di cui in motivazione, alla restituzione in favore della
[...] società ricorrente del misuratore marca 8613 G2 Misuratori Srl matr. n. 2570015, di proprietà della società precisando che la rimozione potrà avvenire solo per il Parte_1 tramite dei tecnici di parte ricorrente, che dovranno agire presso l'utenza indicata in ricorso;
condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte ricorrente, che liquida a favore della stessa ricorrente in complessivi € 82,80 per spese ed € 462,00 per compenso professionale, oltre a rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Mantova, 15.4.2025
IL GIUDICE
Emanuele CROCI
pag. 4/4