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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/03/2025, n. 1532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1532 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Andrea Natale Presidente
Dr.ssa Tiziana Vita De Fazio Giudice Rel.
Dr.ssa. Monica Mastrandrea Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 14507/2023 promossa da:
, nata a [...] il [...], Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Natalie GHIRARDI, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
PARTE ATTRICE
Contro
- in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di , presso cui è CP_1
domiciliato;
PARTE CONVENUTA costituita
Avente ad oggetto: impugnazione del provvedimento del Questore della provincia di del CP_1
29.6.2023, notificato il 2.7.2023, che ha rigettato la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari ex artt. 29 e 30 TUI;
Conclusioni di parte attrice: “in via principale riconoscere in favore della ricorrente il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari ex art 29/39 TUI, in via subordinata, riconoscere in favore della ricorrente la protezione speciale Conclusioni di parte convenuta: “Respingersi la domanda cautelare e rigettarsi il ricorso perché infondato. Vinte le spese.”
Motivi in fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 1.8.2023, la sig.ra Parte_1
ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe e ha chiesto, in via principale,
[...]
l'accertamento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari ex artt. 29/30 TUI, in subordine, il riconoscimento della protezione speciale. Ha allegato la ricorrente: di essere in Italia da più di 10 anni;
di essere sposata e di avere quattro figli minori, tutti in Italia;
che il marito era assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
che tre dei quattro figli erano stati riconosciuti invalidi civili “con difficoltà persistenti a svolgere compiti e funzioni proprie” della loro età; che, a seguito dello sfratto, previa autorizzazione del Comune di , erano stati tutti temporaneamente CP_1 ospitati presso l'albergo sociale Sharing srl;
che erano in attesa dell'assegnazione di un alloggio di edilizia popolare.
Il Tribunale, su istanza di parte, ha disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento opposto.
Il si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda e Controparte_1
deducendo l'assenza di documentazione capace di comprovare il matrimonio della ricorrente e l'idoneità alloggiativa.
La parte ricorrente con il deposito di note scritte ha insistito nell'accoglimento della domanda.
****************
La Questura di ha rigettato la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi CP_1
familiari ex artt. 29 e 30 TUI per la mancata produzione del certificato di matrimonio tradotto e legalizzato, del contratto di locazione e di documentazione attestante l'idoneità alloggiativa.
Occorre premettere che tutti i presupposti costitutivi della fattispecie in esame non contestati dalla PA nel provvedimento impugnato devono ritenersi provati. È noto, infatti, che l'accertamento giurisdizionale da operare in questa sede è strettamente vincolato alla motivazione del provvedimento amministrativo impugnato e questo giudice non può estendere la propria disamina a presupposti del rilascio o del diniego del permesso richiesto non oggetto di valutazione da parte dell'amministrazione procedente, non contestati e non devoluti dalle parti, pena la violazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c. (sul punto per identità di ratio cfr.: Cass. n. 10925 del 2019, ove si statuisce che “in tema di impugnazione del provvedimento del Questore di rigetto del rinnovo di un permesso di soggiorno per motivi familiari, l'accertamento giurisdizionale è strettamente vincolato alla motivazione del provvedimento amministrativo, che, unitamente ai motivi di impugnazione, delimita, ex art. 112
c.p.c., il “thema decidendum”. Pertanto, è nulla la sentenza (nella specie della corte d'appello) che, nel confermare il rigetto da parte del Questore della domanda di rinnovo del soggiorno, motivata sulla base dell'accertata mancanza del requisito della convivenza, abbia invece motivato la propria pronuncia sulla base della natura fittizia del vincolo coniugale”; Cass. n. 14159 del 2017, ove si legge in parte motiva che “oggetto del sindacato giurisdizionale sono le ragioni del diniego, non potendo essere accertate cause o condizioni diverse da quelle poste a base del provvedimento amministrativo”).
Fatta queta considerazione, i presupposti contestati dalla PA sono: l'assenza di un certificato di matrimonio tradotto e legalizzato; l'assenza di un contratto di locazione e di documentazione attestante l'idoneità alloggiativa.
L'art. 30 co. 1 lett. C TUI prevede che il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato
“al familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea residente in Italia, ovvero con straniero regolarmente soggiornante in Italia. In tal caso il permesso del familiare è convertito in permesso di soggiorno per motivi familiari. La conversione può essere richiesta entro un anno dalla data di scadenza del titolo di soggiorno originariamente posseduto dal familiare”.
L'art 29 TUI, in tema di ricongiungimento familiari, richiede, quali presupposti del relativo permesso di soggiorno, requisiti alloggiativi e reddituali.
In particolare, la norma dispone che l'alloggio deve essere conforme ai requisiti igienico- sanitari e dotato di idoneità abitativa, accertata dai competenti uffici comunali.
Nel caso concreto, la difesa della parte ricorrente ha depositato la comunicazione del Comune di di assegnazione di un alloggio di edilizia popolare e il relativo contratto di locazione. Nel CP_1
provvedimento amministrativo di assegnazione, il Comune di , dopo aver descritto le CP_1 dimensioni e la composizione dell'alloggio, ha precisato la composizione del nucleo familiare, formato da sei persone: la ricorrente, il marito e i quattro figli (cfr. docc. 1, 2 e 3, depositati il
21.6.2024).
Ritiene il Tribunale che nel caso concreto, proprio in ragione del fatto che l'alloggio è stato Co assegnato dalla (il Comune di ) sulla base della composizione del nucleo familiare, possa CP_1 ragionevolmente ritenersi che l'immobile sia conforme ai requisiti igienico sanitari, richiesti anche in relazione al numero degli occupanti.
Nulla va osservato in ordine al requisito reddituale, non oggetto di contestazione da parte della
PA.
Con riferimento al matrimonio, la parte ricorrente ha depositato il relativo certificato, tradotto in lingua italiana e munito di due attestazioni del Consolato d'Italia al Cairo: uno in cui si afferma che la traduzione è conforme all'originale, redatto in arabo;
l'altra in cui si constata l'autenticità della firma del funzionario che ha rilasciato il documento (cfr doc. 20 parte ricorrente). Di conseguenza, deve ritenersi provato anche il secondo requisito contestato dalla PA.
Va ancora aggiunto che la ricorrente ha dimostrato la sussistenza di effettivi legami familiari, depositando: lo stato di famiglia;
la documentazione proveniente dal Comune di relativa alla CP_1 temporanea collocazione della famiglia presso l'albergo (cfr. docc. 11, 12, 13) e all'assegnazione dell'alloggio di edilizia popolare (docc. 1, 2 e 3, depositati il 21.6.2024), provvedimenti amministrativi nei quali viene sempre indicato il nome e il numero delle persone che compongono il nucleo familiare;
la documentazione relativa all'invalidità civile dei tre figli, nonché quella scolastica.
Oltra all'effettività dei rapporti familiari, va anche sottolineata la situazione di particolare vulnerabilità del nucleo, composto da tre figli, dichiarati invalidi civili (cfr. docc. 3, 4 e 5), “con difficoltà persistenti a svolgere compiti e funzioni proprie” della loro età, seguiti dal servizio di neuropsichiatria infantile. Dalla documentazione in atti, infine, emerge che il marito della ricorrente si occupa del mantenimento della famiglia (cfr. contratto di lavoro a tempo indeterminato e buste paga – docc. 16, 17 e 18).
La domanda principale va, pertanto, accolta.
Le spese di lite vanno compensate in ragione dell'accoglimento della domanda sulla base di nuova documentazione depositata in giudizio.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza:
Accoglie la domanda, riconosce alla ricorrente il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari ex artt. 29 e 30 TUI.
Compensa le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Torino del 26.2.2025.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Il Presidente
Andrea Natale
Il giudice estensore
Tiziana Vita De Fazio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Andrea Natale Presidente
Dr.ssa Tiziana Vita De Fazio Giudice Rel.
Dr.ssa. Monica Mastrandrea Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 14507/2023 promossa da:
, nata a [...] il [...], Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Natalie GHIRARDI, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
PARTE ATTRICE
Contro
- in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di , presso cui è CP_1
domiciliato;
PARTE CONVENUTA costituita
Avente ad oggetto: impugnazione del provvedimento del Questore della provincia di del CP_1
29.6.2023, notificato il 2.7.2023, che ha rigettato la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari ex artt. 29 e 30 TUI;
Conclusioni di parte attrice: “in via principale riconoscere in favore della ricorrente il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari ex art 29/39 TUI, in via subordinata, riconoscere in favore della ricorrente la protezione speciale Conclusioni di parte convenuta: “Respingersi la domanda cautelare e rigettarsi il ricorso perché infondato. Vinte le spese.”
Motivi in fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 1.8.2023, la sig.ra Parte_1
ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe e ha chiesto, in via principale,
[...]
l'accertamento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari ex artt. 29/30 TUI, in subordine, il riconoscimento della protezione speciale. Ha allegato la ricorrente: di essere in Italia da più di 10 anni;
di essere sposata e di avere quattro figli minori, tutti in Italia;
che il marito era assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
che tre dei quattro figli erano stati riconosciuti invalidi civili “con difficoltà persistenti a svolgere compiti e funzioni proprie” della loro età; che, a seguito dello sfratto, previa autorizzazione del Comune di , erano stati tutti temporaneamente CP_1 ospitati presso l'albergo sociale Sharing srl;
che erano in attesa dell'assegnazione di un alloggio di edilizia popolare.
Il Tribunale, su istanza di parte, ha disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento opposto.
Il si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda e Controparte_1
deducendo l'assenza di documentazione capace di comprovare il matrimonio della ricorrente e l'idoneità alloggiativa.
La parte ricorrente con il deposito di note scritte ha insistito nell'accoglimento della domanda.
****************
La Questura di ha rigettato la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi CP_1
familiari ex artt. 29 e 30 TUI per la mancata produzione del certificato di matrimonio tradotto e legalizzato, del contratto di locazione e di documentazione attestante l'idoneità alloggiativa.
Occorre premettere che tutti i presupposti costitutivi della fattispecie in esame non contestati dalla PA nel provvedimento impugnato devono ritenersi provati. È noto, infatti, che l'accertamento giurisdizionale da operare in questa sede è strettamente vincolato alla motivazione del provvedimento amministrativo impugnato e questo giudice non può estendere la propria disamina a presupposti del rilascio o del diniego del permesso richiesto non oggetto di valutazione da parte dell'amministrazione procedente, non contestati e non devoluti dalle parti, pena la violazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c. (sul punto per identità di ratio cfr.: Cass. n. 10925 del 2019, ove si statuisce che “in tema di impugnazione del provvedimento del Questore di rigetto del rinnovo di un permesso di soggiorno per motivi familiari, l'accertamento giurisdizionale è strettamente vincolato alla motivazione del provvedimento amministrativo, che, unitamente ai motivi di impugnazione, delimita, ex art. 112
c.p.c., il “thema decidendum”. Pertanto, è nulla la sentenza (nella specie della corte d'appello) che, nel confermare il rigetto da parte del Questore della domanda di rinnovo del soggiorno, motivata sulla base dell'accertata mancanza del requisito della convivenza, abbia invece motivato la propria pronuncia sulla base della natura fittizia del vincolo coniugale”; Cass. n. 14159 del 2017, ove si legge in parte motiva che “oggetto del sindacato giurisdizionale sono le ragioni del diniego, non potendo essere accertate cause o condizioni diverse da quelle poste a base del provvedimento amministrativo”).
Fatta queta considerazione, i presupposti contestati dalla PA sono: l'assenza di un certificato di matrimonio tradotto e legalizzato; l'assenza di un contratto di locazione e di documentazione attestante l'idoneità alloggiativa.
L'art. 30 co. 1 lett. C TUI prevede che il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato
“al familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea residente in Italia, ovvero con straniero regolarmente soggiornante in Italia. In tal caso il permesso del familiare è convertito in permesso di soggiorno per motivi familiari. La conversione può essere richiesta entro un anno dalla data di scadenza del titolo di soggiorno originariamente posseduto dal familiare”.
L'art 29 TUI, in tema di ricongiungimento familiari, richiede, quali presupposti del relativo permesso di soggiorno, requisiti alloggiativi e reddituali.
In particolare, la norma dispone che l'alloggio deve essere conforme ai requisiti igienico- sanitari e dotato di idoneità abitativa, accertata dai competenti uffici comunali.
Nel caso concreto, la difesa della parte ricorrente ha depositato la comunicazione del Comune di di assegnazione di un alloggio di edilizia popolare e il relativo contratto di locazione. Nel CP_1
provvedimento amministrativo di assegnazione, il Comune di , dopo aver descritto le CP_1 dimensioni e la composizione dell'alloggio, ha precisato la composizione del nucleo familiare, formato da sei persone: la ricorrente, il marito e i quattro figli (cfr. docc. 1, 2 e 3, depositati il
21.6.2024).
Ritiene il Tribunale che nel caso concreto, proprio in ragione del fatto che l'alloggio è stato Co assegnato dalla (il Comune di ) sulla base della composizione del nucleo familiare, possa CP_1 ragionevolmente ritenersi che l'immobile sia conforme ai requisiti igienico sanitari, richiesti anche in relazione al numero degli occupanti.
Nulla va osservato in ordine al requisito reddituale, non oggetto di contestazione da parte della
PA.
Con riferimento al matrimonio, la parte ricorrente ha depositato il relativo certificato, tradotto in lingua italiana e munito di due attestazioni del Consolato d'Italia al Cairo: uno in cui si afferma che la traduzione è conforme all'originale, redatto in arabo;
l'altra in cui si constata l'autenticità della firma del funzionario che ha rilasciato il documento (cfr doc. 20 parte ricorrente). Di conseguenza, deve ritenersi provato anche il secondo requisito contestato dalla PA.
Va ancora aggiunto che la ricorrente ha dimostrato la sussistenza di effettivi legami familiari, depositando: lo stato di famiglia;
la documentazione proveniente dal Comune di relativa alla CP_1 temporanea collocazione della famiglia presso l'albergo (cfr. docc. 11, 12, 13) e all'assegnazione dell'alloggio di edilizia popolare (docc. 1, 2 e 3, depositati il 21.6.2024), provvedimenti amministrativi nei quali viene sempre indicato il nome e il numero delle persone che compongono il nucleo familiare;
la documentazione relativa all'invalidità civile dei tre figli, nonché quella scolastica.
Oltra all'effettività dei rapporti familiari, va anche sottolineata la situazione di particolare vulnerabilità del nucleo, composto da tre figli, dichiarati invalidi civili (cfr. docc. 3, 4 e 5), “con difficoltà persistenti a svolgere compiti e funzioni proprie” della loro età, seguiti dal servizio di neuropsichiatria infantile. Dalla documentazione in atti, infine, emerge che il marito della ricorrente si occupa del mantenimento della famiglia (cfr. contratto di lavoro a tempo indeterminato e buste paga – docc. 16, 17 e 18).
La domanda principale va, pertanto, accolta.
Le spese di lite vanno compensate in ragione dell'accoglimento della domanda sulla base di nuova documentazione depositata in giudizio.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza:
Accoglie la domanda, riconosce alla ricorrente il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari ex artt. 29 e 30 TUI.
Compensa le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Torino del 26.2.2025.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Il Presidente
Andrea Natale
Il giudice estensore
Tiziana Vita De Fazio