Ordinanza cautelare 14 febbraio 2022
Sentenza 3 maggio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. II, ordinanza cautelare 14/02/2022, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 14/02/2022
N. 00118/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 118 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Schillaci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di -OMISSIS-, in persona del Prefetto pro tempore , non costituito in giudizio;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia
- del provvedimento del Prefetto di -OMISSIS- del 06.10.2021, notificato in data 22.10.2021 fasc. -OMISSIS-, Area 3 patenti, con cui è stata disposta la sospensione della patente di guida del ricorrente, cat “B/C” nr. -OMISSIS- rilasciata, in data 19.02.2018, dalla U.C.O. di Roma e di qualunque altra patente o documento equipollente intestata al ricorrente, sopra generalizzato, di cui fosse eventualmente in possesso, per la durata di anni 1 (uno) a decorrere dal ritiro della stessa;
- di ogni altro atto comunque connesso e/o presupposto e/o consequenziale, compresi: la revisione della citata patente, tramite sottoposizione a visita medica straordinaria ai sensi dell’art. 128, comma 1, del codice della strada, presso la Commissione medica locale patenti di -OMISSIS-;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2022 il dott. Fabrizio Giallombardo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che, dal sommario esame tipico della presente fase, non si ravvisa nel pregiudizio allegato da parte ricorrente il pericolo di un danno grave e irreparabile discendente dall’esecuzione del provvedimento;
Ritenuto che parte ricorrente dovrà versare in atti, in vista della trattazione del merito della controversia, prova dell’avvenuta notifica del ricorso alle amministrazioni intimate;
Considerato che nulla va disposto sulle spese, non essendo costituite in giudizio le amministrazioni intimate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) respinge la domanda cautelare e dispone gli adempimenti di cui in motivazione.
Nulla sulle spese.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in -OMISSIS- nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Maisano, Presidente
Giuseppe La Greca, Consigliere
Fabrizio Giallombardo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Fabrizio Giallombardo | Nicola Maisano |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.