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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 22/09/2025, n. 963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 963 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2271/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rossana Villani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2271/2021 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Grazia Rita Occhiochiuso (Cod. Fisc. ed elettivamente C.F._2 domiciliata presso lo studio dell'Avv. Francesco Mastrovalerio (Cod. Fisc.
) in RA, Via Tirino n. 134/6 C.F._3 opponente
contro
Controparte_1
( c.f. ) con sede in Roma via IV Novembre n.144, in persona del
[...] P.IVA_1
Direttore Centrale - della Direzione Centrale Rapporto Assicurativo dell' - Dott. CP_1 in carica “pro-tempore, rappresentato e difeso, per mandato a generale alle Controparte_2 liti del 14 ottobre 2020 per Notar iscritto al Ruolo dei Distretti Persona_1
Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, Rep.90069, Racc.26298, congiuntamente e anche disgiuntamente dall' Avv Piera Di Sante (cf. – C.F._4
FAX. ), Avv. Manuela de Marzo (cf Email_1 P.IVA_2
e Avv. Piero Di Gregorio CodiceFiscale_5
pagina 1 di 14 ( – elettivamente domiciliato in C.F._6 Email_2
Teramo, Via Francesco Franchi, 37, presso l'Avvocatura Regionale INAIL per l'Abruzzo –
Sede di Teramo
Opposta nonchè
CF , rappresentata e difesa, Controparte_3 C.F._7 dall'Avv. Italo Ciccocioppo (CF ) del Foro di RA (per le C.F._8 comunicazioni e le notificazioni di legge: fax 085/4210608; pec e dall'Avv. Marco Ciccocioppo (C.F. Email_3
) del Foro di RA (per le comunicazioni e le notificazioni: fax C.F._9
085/4213610, pec ed elettivamente domiciliata in RA Email_4 alla C.so Vittorio Emanuele II n. 161, presso lo studio dell'Avv. Marco Ciccocioppo
Terza chiamata
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni
Come da note fatte pervenire per l'udienza in trattazione scritta del 22-01-25, all'esito della quale la causa era rimessa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
a decorrere dal 25-03-2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il procedimento origina dalla opposizione a decreto ingiuntivo emesso su ricorso dell' CP_1 al fine di conseguire il recupero delle prestazioni erogate in favore di Parte_2 dipendente della lavanderia MEC a seguito di incidente sul lavoro nel quale la suddetta rimaneva coinvolta in data 15/9/2011. Emesso il decreto ingiuntivo dal Giudice del
Lavoro, il procedimento di opposizione veniva rimesso alla sezione civile ritenendosi l'azione dell' riconducibile a domanda proposta ai sensi dell'art 2916 cod civ. CP_1
pagina 2 di 14 L'opponente oltre ad eccepire l'incompetenza del Giudice del Lavoro Parte_1 aveva evidenziato che il medesimo ed il coimputato , erano dichiarati, con CP_4 sentenza divenuta esecutiva in data 4 luglio 2019 responsabili degli artt 133, 590 c 1 2 3 cp ed erano condannati in solido al risarcimento del danno causato alla costituita parte civile da liquidare in separata sede;
che l' non intentava alcun giudizio civile ai fini CP_1 CP_1 della quantificazione del quantum risarcitorio mentre in base ad un'attestazione unilaterale di credito adiva il Tribunale Sezione Lavoro con richiesta monitoria.
Precisava l'opponente di non contestare il credito dell per quanto quantificato in CP_1 modo errato;
che erronea era la procedura e che in ogni caso l'azione di regresso avrebbe dovuto essere proposta anche nei confronti della titolare della Parte_3
di cui si chiedeva in ogni caso la chiamata in causa.
[...]
Richiamava inoltre il principio secondo cui il responsabile civile nei confronti dell' è CP_1 obbligato nei limiti dei principi che informano la responsabilità per il danno civilistico subito dal lavoratore, per cui va anche tenuto conto del concorso di colpa dell'infortunato e di eventuali terzi. Nel caso di specie ai fini dell'accertamento della responsabilità penale degli imputati e non veniva affrontato questo aspetto. In particolare al Parte_1 CP_4 momento dell'incidente l'operaia stava lavorando unitamente alla figlia del titolare Pt_4 alla macchina stiratrice-piegatrice ed accadeva che nell'azionamento del
[...] macchinario non era attivato il corretto programma di by pass. In sostanza Parte_5 aveva operato la manumissione della macchina smontando la barra di bypass, per cui le due operatrici erano in sostanza costrette ad inchinarsi sotto il nastro d'introduzione, entrando praticamente quasi all'interno della macchina e, per afferrare i lembi delle tovaglie in uscita si avvicinavano pericolosamente con le mani agli organi in movimento del macchinario in una zona non più protetta.
Di qui la colpa preponderante del datore di lavoro.
Oltre tutto l' aveva svolto un calcolo incomprensibile delle somme richiesta. CP_1
Ed ancora, veniva precisato come il non fosse il progettista della macchina ma Parte_1 il direttore di produzione, che nel caso concreto si limitò a certificare la conformità della macchina al progetto ed alla normativa comunitaria.
pagina 3 di 14 L'opposta sosteneva invece, che rientrerebbe nella sfera di applicazione dell'art 409 CP_1
n 1 cp ogni controversia che comunque sia attinente al rapporto lavorativo in proposito variamente argomentando;
che sarebbe pienamente legittimo il ricorso al rito monitorio e che le attestazioni a firma dei propri Dirigenti sono assistiti da crisma probatorio privilegiato proprio di tali atti superabile solo con contestazioni specifiche su da parte del responsabile. E'altrettanto noto che il credito dell' per il rimborso da parte del CP_1
Responsabile di infortunio trova come unico limite quantitativo il complessivo ammontare del risarcimento che sarebbe in effetti dovuto dal responsabile al lavoratore infortunato.
Rilevava inoltre che il concorso di colpa della vittima era stato già escluso in sede penale e che in sede civile comunque l'accertamento del concorso di colpa da parte della stessa potrebbe essere svolto solo nel rispetto del contraddittorio. In ogni caso, mentre l può CP_1 richiedere l'intero ad ogni obbligato, la ripartizione interna delle responsabilità è funzionale solo all'azione di regresso tra coobbligati cui è del tutto estraneo l . CP_1
Nel procedimento il giudice istruttore autorizzava la chiamata in causa degli eredi di
( sempre che non fosse risultata la loro rinuncia all'eredità, come dedotto CP_4 dall' e la CP_1 CP_3
Non si procedeva alla chiamata in causa degli eredi di , i quali risultavano CP_4 effettivamente aver rinunciato all'eredità.
Si costituiva la quale rilevava di aver definito il procedimento Controparte_3 penale con patteggiamento mentre il procedimento per responsabilità amministrativa a carico della ditta MEC si era concluso con rito abbreviato, attesa l'intervenuta estinzione, per cancellazione, della ditta dalla CCIAA. Nell'ambito di queste vicende, la CP_3 aveva definito con transazione giudiziale la controversia con l' così come interveniva CP_1 ulteriore atto di conciliazione e transazione con la lavoratrice per danno morale e differenziale. La stessa chiedeva di essere estromessa dalla causa.
La causa perveniva in decisione all'esito di istruttoria orale e documentale.
pagina 4 di 14 In sede di decisione va anzitutto precisato che il decreto ingiuntivo veniva emesso nei confronti di e di , ma che, a seguito del decesso di Parte_1 CP_4 quest'ultimo, l non ha inteso procedere relativamente a questa posizione, avendo CP_1 gli eredi accettato l'eredità con il beneficio dell'inventario.
Ebbene, sulla sussistenza dell'obbligazione del nei confronti dell non Parte_1 CP_1 possono nutrirsi dubbi.
Lo stesso opponente non contesta l' 'an'.
In ogni caso va tenuto conto di quanto segue in punto di diritto.
In base alla disposizione codicistica di cui all'art 1916 cod civ , l'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.
Il comma 4 dello stesso articolo estende il principio anche all'assicurazione contro gli infortuni di competenza dell' e persegue lo scopo di precludere all'assicurato- CP_1 danneggiato il cumulo tra indennizzo assicurativo e risarcimento del danno.
Assolvendo indennizzo e risarcimento ad un'identica funzione, invero, la corresponsione dell'indennizzo al danneggiato-assicurato produce l'effetto di elidere in misura corrispondente il suo credito risarcitorio nei confronti del danneggiante che, pertanto, si estingue non potendo più essere preteso né azionato;
e ciò, secondo la giurisprudenza, accade non tanto perché sia da escludere l'applicazione dell'istituto della «compensatio lucri cum damno», bensì in quanto non vi è più danno risarcibile per la parte già indennizzata dall'assicuratore.
Grazie alla surrogazione, l'assicuratore è legittimato ad agire contro il responsabile, come fosse il danneggiato, in forza del solo pagamento, evitando così un inutile circuito di azioni e cessioni tra assicurato ed assicuratore.
pagina 5 di 14 La surrogazione dell'assicuratore sociale costituisce una successione a titolo particolare nel diritto al risarcimento del danno, che per effetto del fatto illecito, la vittima acquista nei confronti del terzo responsabile
Presupposti dell'azione sono tre: a) che la vittima del fatto illecito (cioè l'assicurato) sia titolare di un credito risarcitorio nei confronti del responsabile;
b) che l'assicuratore sociale abbia indennizzato il medesimo pregiudizio patito dalla vittima e non pregiudizi diversi;
c) che l'assicuratore sociale abbia manifestato la volontà di surrogarsi.
La giurisprudenza sottolinea che il limite dell'azione ex art 1916 cc è dato dall'importo complessivo del danno causato dal terzo responsabile e quantificato con i criteri del diritto civile.
I giudici di legittimità (Cassazione, sez. VI-3, ordinanza 12 febbraio 2018, n. 3296 ) hanno chiarito la tipologia di danni indennizzabili dall' distinguendo tra: CP_1
a) danno biologico erogato a norma dell'art. 13 del d.lgs. n. 38/2000 (e, dunque, con prestazioni determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato ed erogate sotto forma di rendita);
b) danno patrimoniale suddiviso tra b1) la riduzione della capacità di guadagno ex art. 13, co. 2 lett b) del d.lgs. n. 38/2000, liquidata sotto forma di integrazione della rendita per danno biologico, che si presume esistente in ipotesi di menomazione di grado pari o superiore al 16%. Da tale presunzione iuris et de iure discende la possibilità di indennizzare tale aspetto anche quando l'assicurato non abbia patito o dimostrato di aver patito alcun pregiudizio;
b2) la perdita della retribuzione durante il periodo di assenza per malattia ex art. 68, co. 1 del D.P.R. n. 1124/1965, indennizzata con riconoscimento di una indennità giornaliera pari al 60% della retribuzione stessa;
pagina 6 di 14 b3) le spese sanitarie anticipate dall' a norma degli artt. 86 e ss. del D.P.R. n. CP_1
1124/1965.
Solo per gli importi erogati a titolo di incremento della rendita per danno patrimoniale (sub b1), pertanto, l'accoglimento della domanda di surrogazione avanzata dall' CP_1 presuppone il concreto accertamento del pregiudizio civilistico effettivamente patito dalla vittima, mentre analoghe considerazioni non possono estendersi agli ulteriori profili di danno patrimoniale indennizzato dall'Ente (sub b2 e sub b3) trattandosi di pregiudizi concreti e reali, ovvero il lucro cessante da perdita della retribuzione ed il danno emergente rappresentato dalla necessità per la vittima di curarsi.
Da ciò consegue che l' ha sempre diritto di surrogarsi nei confronti del terzo CP_1 responsabile di un infortunio per le somme pagate a titolo di indennità giornaliera (art. 68, co. 1 del D.P.R. n. 1124/1965), così come per quelle anticipate a titolo di spese di cura (artt.
86 e ss. del D.P.R. n. 1124/1965) perché tali indennizzi non possono essere erogati se non a fronte di fatti (l'assenza dal lavoro, la necessità di curarsi) che per la vittima costituiscono pregiudizi teoricamente risarcibili e che di conseguenza fanno sorgere in capo ad essa il diritto ad esserne risarcita, diritto che per effetto della percezione dell'indennizzo da parte dell'assicuratore sociale si trasferisce in capo a quest'ultimo, ai sensi dell'art 1916 cod. civ.
A tal fine, nulla rileva che la vittima dell'illecito non abbia patito alcun pregiudizio alla capacità di lavoro od altri pregiudizi patrimoniali di sorta.
Tanto premesso sul piano del diritto sostanziale va poi ribadito, sul piano processuale, come il credito fatto valere dall – in surroga dell'assicurato- nei confronti di soggetto CP_1 estraneo al rapporto assicurativo implica la competenza del Giudice civile, diversamente dal caso in cui l' agisca ai sensi degli artt. 10 e 11 del d.P.R. n. 1124 del 1965 nei CP_1 confronti del datore di lavoro, non configurandosi diversamente da quest'ultima ipotesi un credito di lavoro.
Tanto premesso e passando al caso che ci occupa, vi è da rilevare che la responsabilità del in ordine all'infortunio dell'assicurata, trova il suo fondamento nelle risultanze Parte_1
pagina 7 di 14 del procedimento penale celebrato a carico del medesimo nonché di ( da cui CP_4 risulta stralciata invece la posizione del datore di lavor ), nell'ambito del quale si costituiva parte civile l' Si rammenta che all'attuale opponente era contestato il reato di lesioni CP_1 colpose nella qualità di dipendente della ditta 'Setr''srl costruttrice della macchina piegatrice, con mansioni di progettista del macchinario in questione, per aver progettato lo stesso privo dei requisiti di sicurezza di cui ai punti 13.7 e 1.3.8 dell'Allegato 1 del DPR
459/96, in relazione alle distanze di sicurezza imposte per impedire il raggiungimento di zone pericolose con gli arti superiori.
Dalla lettura degli atti penali si evince che veniva definitivamente accertato con giudicato quanto segue.
L'avambraccio della parte offesa rimaneva bloccato nella parte del macchinario da cui usciva la tovaglia stirata;
che al momento dell'infortunio la aveva introdotto il CP_5 braccio al di sotto della barra di acciaio avvicinando l'arto ai rulli in movimento;
che la
, presente, arrestava subito la macchina ma non riusciva a liberare l'arto, schiacciato Pt_4 ed intrappolato fino all'avambraccio da due rulli mobili, segregati esclusivamente da due barre in acciaio poste davanti ai rulli stessi;
che la macchina -secondo quanto spiegato dall'Ispettore del Lavoro- è stata progetta e costruita senza tener conto di quanto contemplato dai punti 13.7 e 1.3.8 dell'Allegato 1 del DPR 459/96; e che barre in acciaio della macchina non costituiscono dispositivi di protezione ma elementi strutturali della macchina.
Vi è da dire che ulteriore circostanza accertata in sede penale è l'esclusione di fondatezza della tesi della rimozione di protezioni da parte di terzi nonché quella di un utilizzo improprio del macchinario, in quanto, in particolare, la velocità massima era congrua al tipo di tessuto in quel momento oggetto di stiratura/piegatura.
D'altra parte anche la prova orale ammessa e svolta in questo giudizio non ha dato alcun riscontro al capitolato volto a dimostrare che al momento del fatto era stato disattivato il corretto programma di bypass della macchina ovvero che la macchina era stata manomessa.
pagina 8 di 14 Dagli atti del procedimento penale risulta in via definitiva smentito anche l'ulteriore asserto difensivo del sul limitato ruolo che il medesimo avrebbe avuto nella vicenda. Parte_1
Risulta, al contrario accertato che il medesimo ha svolto funzione di certificatore della conformità della macchina non solo al progetto ma anche alla normativa comunitaria.
Passando al quantum, che è stato oggetto di contestazione, sostiene l' , che il terzo
CP_1 estraneo al rapporto assicurativo non è legittimato ad entrare nel merito dello stesso e delle erogazioni che ne scaturiscono. E' altresì noto-rileva sempre l'Ente- che le attestazioni a firma dei Dirigenti dell , in quanto provenienti dalla P.A. ed emesse a seguito di
CP_1 procedimenti amministrativi normati e non discrezionali, sono assistiti dal crisma probatorio privilegiato proprio di tali atti superabile solo con contestazioni specifiche. E' altrettanto noto che il credito dell per il rimborso da parte del responsabile dell'
CP_1 infortunio trova come unico limite quantitativo il complessivo ammontare del risarcimento che sarebbe in effetti dovuto dal responsabile al lavoratore infortunato. Trattandosi peraltro di azione di rivalsa e non di risarcimento danni, la prova della misura del danno e della sua limitazione in ambito civilistico spetterebbe al danneggiante e non al danneggiato. Vengono anche richiamate le pronunce secondo cui le variazioni di ammontare del credito dell
CP_1 conseguenti alle variazioni quantitative della rendita (e, in generale, delle prestazioni delle prestazioni erogate dall' ) non costituiscono domande nuove ma mere precisazioni
CP_1 del “petitum” originario;
detto credito, come credito di valore, deve essere liquidato con riferimento alla data di liquidazione definitiva, per cui il maggior ammontare in termini monetari rispetto a quanto dedotto in primo grado, per effetto di svalutazione monetaria o di rivalutazione della rendita imposta da provvedimento sopravvenuto nelle more del giudizio, può essere richiesto senza la necessità di proposizione di appello incidentale, e, se ne ricorrono le condizioni, può essere liquidato anche di ufficio” (in senso conforme Cass. civ., Sez. lav., 2 marzo 2016, n. 4089). Ed ancora l' rileva che la contestazione circa il
CP_1 quantum della rivalsa dell' risulterebbe del tutto generica e pertanto inconsistente ed
CP_1 inammissibile.
pagina 9 di 14 Ebbene, reputa diversamente questo giudicante di dover osservare come si assuma da parte opponente la mancata specificazione e determinazione della elevata somma oggetto di ingiunzione, rispetto all'importo che si evince dalla stessa sentenza della Corte di Appello di L'Aquila, e cioè quello di euro 459.852,00.
Ora, si deve osservare che al di là dei prospetti sic et simpliciter depositati dall' questo CP_1 ha mancato di dare ragione e contezza degli importi calcolati. Va infatti tenuto conto che l' non ha adeguatamente precisato le singole voci e i criteri di determinazione del CP_1 danno, per cui anche alla luce della giurisprudenza sopra richiamata sulle voci di danno per le quali l'ente si può surrogare, il quantum va congruamente contenuto entro i limiti della somma di euro 459.852,00, oggetto di non contestazione.
Per quanto riguarda le ragioni di opposizione legate alla posizione della coobbligata, terza chiamata, vi è da rimarcare che la ha sostenuto la propria Controparte_3 estraneità al presente giudizio per effetto dell' intervenuta transazione con l' CP_1
La richiesta di estromissione è risultata priva di fondamento, dal momento che, qualora la richiesta di pagamento- in presenza di più obbligati in solido- venga svolta per l'intero verso una sola delle persone coobbligate, la diversa gravità delle rispettive colpe di costoro e l'eventuale diseguale efficienza causale possono essere oggetto di accertamento ai fini della ripartizione interna del peso del risarcimento tra i corresponsabili, in funzione dell'azione di regresso nei confronti degli altri, già esercitata o, in vista del futuro regresso.
Nel caso che ci occupa va valutata la posizione della anzitutto al fine di valutare, CP_3 gli effetti estintiti derivanti dalla transazione intervenuta esclusivamente tra la stessa e l' effetti che, diversamente da quanto sostenuto da parte attrice non sono estensibili al CP_1
Ciò in quanto la transazione effettuata con la sola condebitrice, e per la Parte_1 posizione di questa, determina esclusivamente lo scioglimento del vincolo solidale con gli altri condebitori, sicchè gli altri debitori rimangono obbligati per il residuo credito e nei limiti della propria quota ex art.1311 c.c. Infatti il creditore che rinuncia alla solidarietà in favore di uno dei debitori conserva l'azione in solido contro gli altri.
pagina 10 di 14 Occorre tener presente che l'art 1304 cod civ primo comma ( la transazione fatta dal creditore con uno dei debitori in solido non produce effetto nei confronti degli altri, se questi non dichiarano di volerne approfittare ) può trovare applicazione nel caso di transazione stipulata per l'intero debito solidale, fattispecie che non ricorre nella transazione sottoscritta tra l e la Quando il condebitore effettua la CP_1 CP_3 transazione limitatamente alla propria quota, gli altri condebitori sono liberati per la parte di debito estinto.
Del resto il giudice di Legittimità ( Cass. n. 25980/2021 ) ha messo in rilievo che in tema di obbligazioni solidali, al fine di determinare il debito che residua a carico degli altri debitori in solido a seguito della transazione conclusa da uno di essi nei limiti della propria quota, occorre verificare se la somma pagata sia pari o superiore alla quota di debito gravante su di lui, oppure sia inferiore, perché, nel primo caso, il debito gravante sugli altri debitori in solido si riduce in misura corrispondente a quanto effettivamente pagato dal debitore che ha raggiunto l'accordo transattivo mentre, nel secondo caso, lo stesso debito si riduce in misura corrispondente alla quota gravante su colui che ha transatto.
Ed ancora, nel caso di transazioni aventi natura parziale, in quanto riferite alle sole quote ideali di responsabilità imputabili ai convenuti transigenti rispetto al complessivo debito risarcitorio gravante, in via solidale, su tutti i convenuti in relazione ai titoli dedotti a sostegno della domanda risarcitoria, ai sensi dell'art. 1304 c.c., la transazione concerne non l'intera situazione controversa e l'intero debito solidale, bensì esclusivamente la quota interna del condebitore solidale che sottoscrive;
pertanto, la transazione non pregiudica le pretese del danneggiato creditore nei confronti di tutti gli altri condebitori solidali estranei alla transazione, salva la riduzione dell'intero debito in ragione delle quote transatte.
La natura parziale (o pro quota) della transazione rileva, pertanto, sotto un duplice profilo: da un lato, impedisce ai convenuti non transigenti di profittare della transazione ai sensi dell'art. 1304 c.c.; dall'altro, ha per effetto di ridurre il debito risarcitorio gravante sugli altri convenuti dell'importo corrispondente alle quote di responsabilità imputabili ai condebitori solidali transigenti, nel caso in cui l'importo corrisposto da ciascuno di essi, in pagina 11 di 14 sede transattiva, risulta considerevolmente inferiore rispetto alla quota ideale a carico dei predetti convenuti transigenti.
La transazione pro quota è tesa a determinare lo scioglimento della solidarietà passiva rispetto al debitore che vi aderisce e, tenuto conto del fatto che essa non può né condurre ad un incasso superiore rispetto all'ammontare complessivo del credito originario, né determinare un aggravamento della posizione dei condebitori rimasti ad essa estranei, neppure in vista del successivo regresso nei rapporti interni, è giocoforza pervenire alla conclusione che il debito residuo dei debitori non transigenti è destinato a ridursi in maniera corrispondente all'ammontare di quanto pagato dal condebitore che ha transatto solo se costui ha versato una somma pari o superiore alla sua quota ideale di debito.
Nel caso che ci occupa, la transazione ha evidentemente riguardato la sola posizione della attesa la mancanza di ogni riferimento ai coobbligati ed inserendosi la stessa CP_3 nella conciliazione della controversia civile in corso tra la e l' In proposito CP_3 CP_1 risulta dirimente osservare che all'epoca di detta definizione transattiva la responsabilità del e del era in corso di accertamento nel procedimento penale Parte_1 CP_4
Per quanto sopra rilevato, e valutato che l'opponente ha chiesto di quantificare nei rapporti interni la misura di responsabilità della non può se non farsi Controparte_3 applicazione del principio di pari responsabilità dei condebitori solidali ex 2055 ultimo comma cod civ non essendovi le condizioni per graduare in modo diverso il peso delle responsabilità. Tanto alla luce delle risultanze dell'istruttoria penale già richiamate, e dell'istruttoria svolta in questo giudizio.
Pertanto, se, da una parte, non può ricollegarsi effetto estintivo totale sull' obbligazione solidale alla transazione intervenuta tra l' e la si può tuttavia riconoscere alla CP_1 CP_3 stessa effetto estintivo commisurato ad 1/3 ( tenuto conto della responsabilità di tre coobbligati ) della quota ideale di responsabilità della terza chiamata.
pagina 12 di 14 Conseguentemente, revocato il decreto ingiuntivo, il diritto di rivalsa dell nei CP_1 confronti del va commisurato nella misura di euro 459.852,00 - 1/3 ( 153.284) Parte_1 ovvero in euro 306.568,00 da maggiorarsi di interessi legali dalla domanda al saldo.
Alla luce delle determinazioni a cui si perviene, dovendosi ritenere il rapporto tra opponente ed opposto caratterizzato da parziale soccombenza così come quello tra chiamante e chiamato, s'impone la compensazione delle spese processuali.
PQM
Definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo 335/20 emesso dal Giudice del Lavoro in favore dell' , e sulle CP_1 ulteriori domande proposte nel giudizio di opposizione, ogni diversa richiesta ed eccezione disattesa, cosi provvede:
revoca il decreto ingiuntivo;
accoglie parzialmente la domanda proposta dall nei confronti del CP_1 Parte_1
quanto al rapporto tra il e la terza chiamata, accerta e dichiara la pari Parte_1 responsabilità dei coobligati dell'infortunio occorso a il 15/09/2011; Persona_2
condanna il per le ragioni di cui in parte motiva al pagamento della somma di Parte_1
306.568,00 da maggiorarsi di interessi legali dalla domanda al saldo in favore dell' CP_1
Sentenza immediatamente esecutiva.
Spese compensate. pagina 13 di 14 Pe 20/9/2025
Il Giudice
Dott.ssa Rossana Villani
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rossana Villani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2271/2021 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Grazia Rita Occhiochiuso (Cod. Fisc. ed elettivamente C.F._2 domiciliata presso lo studio dell'Avv. Francesco Mastrovalerio (Cod. Fisc.
) in RA, Via Tirino n. 134/6 C.F._3 opponente
contro
Controparte_1
( c.f. ) con sede in Roma via IV Novembre n.144, in persona del
[...] P.IVA_1
Direttore Centrale - della Direzione Centrale Rapporto Assicurativo dell' - Dott. CP_1 in carica “pro-tempore, rappresentato e difeso, per mandato a generale alle Controparte_2 liti del 14 ottobre 2020 per Notar iscritto al Ruolo dei Distretti Persona_1
Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, Rep.90069, Racc.26298, congiuntamente e anche disgiuntamente dall' Avv Piera Di Sante (cf. – C.F._4
FAX. ), Avv. Manuela de Marzo (cf Email_1 P.IVA_2
e Avv. Piero Di Gregorio CodiceFiscale_5
pagina 1 di 14 ( – elettivamente domiciliato in C.F._6 Email_2
Teramo, Via Francesco Franchi, 37, presso l'Avvocatura Regionale INAIL per l'Abruzzo –
Sede di Teramo
Opposta nonchè
CF , rappresentata e difesa, Controparte_3 C.F._7 dall'Avv. Italo Ciccocioppo (CF ) del Foro di RA (per le C.F._8 comunicazioni e le notificazioni di legge: fax 085/4210608; pec e dall'Avv. Marco Ciccocioppo (C.F. Email_3
) del Foro di RA (per le comunicazioni e le notificazioni: fax C.F._9
085/4213610, pec ed elettivamente domiciliata in RA Email_4 alla C.so Vittorio Emanuele II n. 161, presso lo studio dell'Avv. Marco Ciccocioppo
Terza chiamata
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni
Come da note fatte pervenire per l'udienza in trattazione scritta del 22-01-25, all'esito della quale la causa era rimessa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
a decorrere dal 25-03-2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il procedimento origina dalla opposizione a decreto ingiuntivo emesso su ricorso dell' CP_1 al fine di conseguire il recupero delle prestazioni erogate in favore di Parte_2 dipendente della lavanderia MEC a seguito di incidente sul lavoro nel quale la suddetta rimaneva coinvolta in data 15/9/2011. Emesso il decreto ingiuntivo dal Giudice del
Lavoro, il procedimento di opposizione veniva rimesso alla sezione civile ritenendosi l'azione dell' riconducibile a domanda proposta ai sensi dell'art 2916 cod civ. CP_1
pagina 2 di 14 L'opponente oltre ad eccepire l'incompetenza del Giudice del Lavoro Parte_1 aveva evidenziato che il medesimo ed il coimputato , erano dichiarati, con CP_4 sentenza divenuta esecutiva in data 4 luglio 2019 responsabili degli artt 133, 590 c 1 2 3 cp ed erano condannati in solido al risarcimento del danno causato alla costituita parte civile da liquidare in separata sede;
che l' non intentava alcun giudizio civile ai fini CP_1 CP_1 della quantificazione del quantum risarcitorio mentre in base ad un'attestazione unilaterale di credito adiva il Tribunale Sezione Lavoro con richiesta monitoria.
Precisava l'opponente di non contestare il credito dell per quanto quantificato in CP_1 modo errato;
che erronea era la procedura e che in ogni caso l'azione di regresso avrebbe dovuto essere proposta anche nei confronti della titolare della Parte_3
di cui si chiedeva in ogni caso la chiamata in causa.
[...]
Richiamava inoltre il principio secondo cui il responsabile civile nei confronti dell' è CP_1 obbligato nei limiti dei principi che informano la responsabilità per il danno civilistico subito dal lavoratore, per cui va anche tenuto conto del concorso di colpa dell'infortunato e di eventuali terzi. Nel caso di specie ai fini dell'accertamento della responsabilità penale degli imputati e non veniva affrontato questo aspetto. In particolare al Parte_1 CP_4 momento dell'incidente l'operaia stava lavorando unitamente alla figlia del titolare Pt_4 alla macchina stiratrice-piegatrice ed accadeva che nell'azionamento del
[...] macchinario non era attivato il corretto programma di by pass. In sostanza Parte_5 aveva operato la manumissione della macchina smontando la barra di bypass, per cui le due operatrici erano in sostanza costrette ad inchinarsi sotto il nastro d'introduzione, entrando praticamente quasi all'interno della macchina e, per afferrare i lembi delle tovaglie in uscita si avvicinavano pericolosamente con le mani agli organi in movimento del macchinario in una zona non più protetta.
Di qui la colpa preponderante del datore di lavoro.
Oltre tutto l' aveva svolto un calcolo incomprensibile delle somme richiesta. CP_1
Ed ancora, veniva precisato come il non fosse il progettista della macchina ma Parte_1 il direttore di produzione, che nel caso concreto si limitò a certificare la conformità della macchina al progetto ed alla normativa comunitaria.
pagina 3 di 14 L'opposta sosteneva invece, che rientrerebbe nella sfera di applicazione dell'art 409 CP_1
n 1 cp ogni controversia che comunque sia attinente al rapporto lavorativo in proposito variamente argomentando;
che sarebbe pienamente legittimo il ricorso al rito monitorio e che le attestazioni a firma dei propri Dirigenti sono assistiti da crisma probatorio privilegiato proprio di tali atti superabile solo con contestazioni specifiche su da parte del responsabile. E'altrettanto noto che il credito dell' per il rimborso da parte del CP_1
Responsabile di infortunio trova come unico limite quantitativo il complessivo ammontare del risarcimento che sarebbe in effetti dovuto dal responsabile al lavoratore infortunato.
Rilevava inoltre che il concorso di colpa della vittima era stato già escluso in sede penale e che in sede civile comunque l'accertamento del concorso di colpa da parte della stessa potrebbe essere svolto solo nel rispetto del contraddittorio. In ogni caso, mentre l può CP_1 richiedere l'intero ad ogni obbligato, la ripartizione interna delle responsabilità è funzionale solo all'azione di regresso tra coobbligati cui è del tutto estraneo l . CP_1
Nel procedimento il giudice istruttore autorizzava la chiamata in causa degli eredi di
( sempre che non fosse risultata la loro rinuncia all'eredità, come dedotto CP_4 dall' e la CP_1 CP_3
Non si procedeva alla chiamata in causa degli eredi di , i quali risultavano CP_4 effettivamente aver rinunciato all'eredità.
Si costituiva la quale rilevava di aver definito il procedimento Controparte_3 penale con patteggiamento mentre il procedimento per responsabilità amministrativa a carico della ditta MEC si era concluso con rito abbreviato, attesa l'intervenuta estinzione, per cancellazione, della ditta dalla CCIAA. Nell'ambito di queste vicende, la CP_3 aveva definito con transazione giudiziale la controversia con l' così come interveniva CP_1 ulteriore atto di conciliazione e transazione con la lavoratrice per danno morale e differenziale. La stessa chiedeva di essere estromessa dalla causa.
La causa perveniva in decisione all'esito di istruttoria orale e documentale.
pagina 4 di 14 In sede di decisione va anzitutto precisato che il decreto ingiuntivo veniva emesso nei confronti di e di , ma che, a seguito del decesso di Parte_1 CP_4 quest'ultimo, l non ha inteso procedere relativamente a questa posizione, avendo CP_1 gli eredi accettato l'eredità con il beneficio dell'inventario.
Ebbene, sulla sussistenza dell'obbligazione del nei confronti dell non Parte_1 CP_1 possono nutrirsi dubbi.
Lo stesso opponente non contesta l' 'an'.
In ogni caso va tenuto conto di quanto segue in punto di diritto.
In base alla disposizione codicistica di cui all'art 1916 cod civ , l'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.
Il comma 4 dello stesso articolo estende il principio anche all'assicurazione contro gli infortuni di competenza dell' e persegue lo scopo di precludere all'assicurato- CP_1 danneggiato il cumulo tra indennizzo assicurativo e risarcimento del danno.
Assolvendo indennizzo e risarcimento ad un'identica funzione, invero, la corresponsione dell'indennizzo al danneggiato-assicurato produce l'effetto di elidere in misura corrispondente il suo credito risarcitorio nei confronti del danneggiante che, pertanto, si estingue non potendo più essere preteso né azionato;
e ciò, secondo la giurisprudenza, accade non tanto perché sia da escludere l'applicazione dell'istituto della «compensatio lucri cum damno», bensì in quanto non vi è più danno risarcibile per la parte già indennizzata dall'assicuratore.
Grazie alla surrogazione, l'assicuratore è legittimato ad agire contro il responsabile, come fosse il danneggiato, in forza del solo pagamento, evitando così un inutile circuito di azioni e cessioni tra assicurato ed assicuratore.
pagina 5 di 14 La surrogazione dell'assicuratore sociale costituisce una successione a titolo particolare nel diritto al risarcimento del danno, che per effetto del fatto illecito, la vittima acquista nei confronti del terzo responsabile
Presupposti dell'azione sono tre: a) che la vittima del fatto illecito (cioè l'assicurato) sia titolare di un credito risarcitorio nei confronti del responsabile;
b) che l'assicuratore sociale abbia indennizzato il medesimo pregiudizio patito dalla vittima e non pregiudizi diversi;
c) che l'assicuratore sociale abbia manifestato la volontà di surrogarsi.
La giurisprudenza sottolinea che il limite dell'azione ex art 1916 cc è dato dall'importo complessivo del danno causato dal terzo responsabile e quantificato con i criteri del diritto civile.
I giudici di legittimità (Cassazione, sez. VI-3, ordinanza 12 febbraio 2018, n. 3296 ) hanno chiarito la tipologia di danni indennizzabili dall' distinguendo tra: CP_1
a) danno biologico erogato a norma dell'art. 13 del d.lgs. n. 38/2000 (e, dunque, con prestazioni determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato ed erogate sotto forma di rendita);
b) danno patrimoniale suddiviso tra b1) la riduzione della capacità di guadagno ex art. 13, co. 2 lett b) del d.lgs. n. 38/2000, liquidata sotto forma di integrazione della rendita per danno biologico, che si presume esistente in ipotesi di menomazione di grado pari o superiore al 16%. Da tale presunzione iuris et de iure discende la possibilità di indennizzare tale aspetto anche quando l'assicurato non abbia patito o dimostrato di aver patito alcun pregiudizio;
b2) la perdita della retribuzione durante il periodo di assenza per malattia ex art. 68, co. 1 del D.P.R. n. 1124/1965, indennizzata con riconoscimento di una indennità giornaliera pari al 60% della retribuzione stessa;
pagina 6 di 14 b3) le spese sanitarie anticipate dall' a norma degli artt. 86 e ss. del D.P.R. n. CP_1
1124/1965.
Solo per gli importi erogati a titolo di incremento della rendita per danno patrimoniale (sub b1), pertanto, l'accoglimento della domanda di surrogazione avanzata dall' CP_1 presuppone il concreto accertamento del pregiudizio civilistico effettivamente patito dalla vittima, mentre analoghe considerazioni non possono estendersi agli ulteriori profili di danno patrimoniale indennizzato dall'Ente (sub b2 e sub b3) trattandosi di pregiudizi concreti e reali, ovvero il lucro cessante da perdita della retribuzione ed il danno emergente rappresentato dalla necessità per la vittima di curarsi.
Da ciò consegue che l' ha sempre diritto di surrogarsi nei confronti del terzo CP_1 responsabile di un infortunio per le somme pagate a titolo di indennità giornaliera (art. 68, co. 1 del D.P.R. n. 1124/1965), così come per quelle anticipate a titolo di spese di cura (artt.
86 e ss. del D.P.R. n. 1124/1965) perché tali indennizzi non possono essere erogati se non a fronte di fatti (l'assenza dal lavoro, la necessità di curarsi) che per la vittima costituiscono pregiudizi teoricamente risarcibili e che di conseguenza fanno sorgere in capo ad essa il diritto ad esserne risarcita, diritto che per effetto della percezione dell'indennizzo da parte dell'assicuratore sociale si trasferisce in capo a quest'ultimo, ai sensi dell'art 1916 cod. civ.
A tal fine, nulla rileva che la vittima dell'illecito non abbia patito alcun pregiudizio alla capacità di lavoro od altri pregiudizi patrimoniali di sorta.
Tanto premesso sul piano del diritto sostanziale va poi ribadito, sul piano processuale, come il credito fatto valere dall – in surroga dell'assicurato- nei confronti di soggetto CP_1 estraneo al rapporto assicurativo implica la competenza del Giudice civile, diversamente dal caso in cui l' agisca ai sensi degli artt. 10 e 11 del d.P.R. n. 1124 del 1965 nei CP_1 confronti del datore di lavoro, non configurandosi diversamente da quest'ultima ipotesi un credito di lavoro.
Tanto premesso e passando al caso che ci occupa, vi è da rilevare che la responsabilità del in ordine all'infortunio dell'assicurata, trova il suo fondamento nelle risultanze Parte_1
pagina 7 di 14 del procedimento penale celebrato a carico del medesimo nonché di ( da cui CP_4 risulta stralciata invece la posizione del datore di lavor ), nell'ambito del quale si costituiva parte civile l' Si rammenta che all'attuale opponente era contestato il reato di lesioni CP_1 colpose nella qualità di dipendente della ditta 'Setr''srl costruttrice della macchina piegatrice, con mansioni di progettista del macchinario in questione, per aver progettato lo stesso privo dei requisiti di sicurezza di cui ai punti 13.7 e 1.3.8 dell'Allegato 1 del DPR
459/96, in relazione alle distanze di sicurezza imposte per impedire il raggiungimento di zone pericolose con gli arti superiori.
Dalla lettura degli atti penali si evince che veniva definitivamente accertato con giudicato quanto segue.
L'avambraccio della parte offesa rimaneva bloccato nella parte del macchinario da cui usciva la tovaglia stirata;
che al momento dell'infortunio la aveva introdotto il CP_5 braccio al di sotto della barra di acciaio avvicinando l'arto ai rulli in movimento;
che la
, presente, arrestava subito la macchina ma non riusciva a liberare l'arto, schiacciato Pt_4 ed intrappolato fino all'avambraccio da due rulli mobili, segregati esclusivamente da due barre in acciaio poste davanti ai rulli stessi;
che la macchina -secondo quanto spiegato dall'Ispettore del Lavoro- è stata progetta e costruita senza tener conto di quanto contemplato dai punti 13.7 e 1.3.8 dell'Allegato 1 del DPR 459/96; e che barre in acciaio della macchina non costituiscono dispositivi di protezione ma elementi strutturali della macchina.
Vi è da dire che ulteriore circostanza accertata in sede penale è l'esclusione di fondatezza della tesi della rimozione di protezioni da parte di terzi nonché quella di un utilizzo improprio del macchinario, in quanto, in particolare, la velocità massima era congrua al tipo di tessuto in quel momento oggetto di stiratura/piegatura.
D'altra parte anche la prova orale ammessa e svolta in questo giudizio non ha dato alcun riscontro al capitolato volto a dimostrare che al momento del fatto era stato disattivato il corretto programma di bypass della macchina ovvero che la macchina era stata manomessa.
pagina 8 di 14 Dagli atti del procedimento penale risulta in via definitiva smentito anche l'ulteriore asserto difensivo del sul limitato ruolo che il medesimo avrebbe avuto nella vicenda. Parte_1
Risulta, al contrario accertato che il medesimo ha svolto funzione di certificatore della conformità della macchina non solo al progetto ma anche alla normativa comunitaria.
Passando al quantum, che è stato oggetto di contestazione, sostiene l' , che il terzo
CP_1 estraneo al rapporto assicurativo non è legittimato ad entrare nel merito dello stesso e delle erogazioni che ne scaturiscono. E' altresì noto-rileva sempre l'Ente- che le attestazioni a firma dei Dirigenti dell , in quanto provenienti dalla P.A. ed emesse a seguito di
CP_1 procedimenti amministrativi normati e non discrezionali, sono assistiti dal crisma probatorio privilegiato proprio di tali atti superabile solo con contestazioni specifiche. E' altrettanto noto che il credito dell per il rimborso da parte del responsabile dell'
CP_1 infortunio trova come unico limite quantitativo il complessivo ammontare del risarcimento che sarebbe in effetti dovuto dal responsabile al lavoratore infortunato. Trattandosi peraltro di azione di rivalsa e non di risarcimento danni, la prova della misura del danno e della sua limitazione in ambito civilistico spetterebbe al danneggiante e non al danneggiato. Vengono anche richiamate le pronunce secondo cui le variazioni di ammontare del credito dell
CP_1 conseguenti alle variazioni quantitative della rendita (e, in generale, delle prestazioni delle prestazioni erogate dall' ) non costituiscono domande nuove ma mere precisazioni
CP_1 del “petitum” originario;
detto credito, come credito di valore, deve essere liquidato con riferimento alla data di liquidazione definitiva, per cui il maggior ammontare in termini monetari rispetto a quanto dedotto in primo grado, per effetto di svalutazione monetaria o di rivalutazione della rendita imposta da provvedimento sopravvenuto nelle more del giudizio, può essere richiesto senza la necessità di proposizione di appello incidentale, e, se ne ricorrono le condizioni, può essere liquidato anche di ufficio” (in senso conforme Cass. civ., Sez. lav., 2 marzo 2016, n. 4089). Ed ancora l' rileva che la contestazione circa il
CP_1 quantum della rivalsa dell' risulterebbe del tutto generica e pertanto inconsistente ed
CP_1 inammissibile.
pagina 9 di 14 Ebbene, reputa diversamente questo giudicante di dover osservare come si assuma da parte opponente la mancata specificazione e determinazione della elevata somma oggetto di ingiunzione, rispetto all'importo che si evince dalla stessa sentenza della Corte di Appello di L'Aquila, e cioè quello di euro 459.852,00.
Ora, si deve osservare che al di là dei prospetti sic et simpliciter depositati dall' questo CP_1 ha mancato di dare ragione e contezza degli importi calcolati. Va infatti tenuto conto che l' non ha adeguatamente precisato le singole voci e i criteri di determinazione del CP_1 danno, per cui anche alla luce della giurisprudenza sopra richiamata sulle voci di danno per le quali l'ente si può surrogare, il quantum va congruamente contenuto entro i limiti della somma di euro 459.852,00, oggetto di non contestazione.
Per quanto riguarda le ragioni di opposizione legate alla posizione della coobbligata, terza chiamata, vi è da rimarcare che la ha sostenuto la propria Controparte_3 estraneità al presente giudizio per effetto dell' intervenuta transazione con l' CP_1
La richiesta di estromissione è risultata priva di fondamento, dal momento che, qualora la richiesta di pagamento- in presenza di più obbligati in solido- venga svolta per l'intero verso una sola delle persone coobbligate, la diversa gravità delle rispettive colpe di costoro e l'eventuale diseguale efficienza causale possono essere oggetto di accertamento ai fini della ripartizione interna del peso del risarcimento tra i corresponsabili, in funzione dell'azione di regresso nei confronti degli altri, già esercitata o, in vista del futuro regresso.
Nel caso che ci occupa va valutata la posizione della anzitutto al fine di valutare, CP_3 gli effetti estintiti derivanti dalla transazione intervenuta esclusivamente tra la stessa e l' effetti che, diversamente da quanto sostenuto da parte attrice non sono estensibili al CP_1
Ciò in quanto la transazione effettuata con la sola condebitrice, e per la Parte_1 posizione di questa, determina esclusivamente lo scioglimento del vincolo solidale con gli altri condebitori, sicchè gli altri debitori rimangono obbligati per il residuo credito e nei limiti della propria quota ex art.1311 c.c. Infatti il creditore che rinuncia alla solidarietà in favore di uno dei debitori conserva l'azione in solido contro gli altri.
pagina 10 di 14 Occorre tener presente che l'art 1304 cod civ primo comma ( la transazione fatta dal creditore con uno dei debitori in solido non produce effetto nei confronti degli altri, se questi non dichiarano di volerne approfittare ) può trovare applicazione nel caso di transazione stipulata per l'intero debito solidale, fattispecie che non ricorre nella transazione sottoscritta tra l e la Quando il condebitore effettua la CP_1 CP_3 transazione limitatamente alla propria quota, gli altri condebitori sono liberati per la parte di debito estinto.
Del resto il giudice di Legittimità ( Cass. n. 25980/2021 ) ha messo in rilievo che in tema di obbligazioni solidali, al fine di determinare il debito che residua a carico degli altri debitori in solido a seguito della transazione conclusa da uno di essi nei limiti della propria quota, occorre verificare se la somma pagata sia pari o superiore alla quota di debito gravante su di lui, oppure sia inferiore, perché, nel primo caso, il debito gravante sugli altri debitori in solido si riduce in misura corrispondente a quanto effettivamente pagato dal debitore che ha raggiunto l'accordo transattivo mentre, nel secondo caso, lo stesso debito si riduce in misura corrispondente alla quota gravante su colui che ha transatto.
Ed ancora, nel caso di transazioni aventi natura parziale, in quanto riferite alle sole quote ideali di responsabilità imputabili ai convenuti transigenti rispetto al complessivo debito risarcitorio gravante, in via solidale, su tutti i convenuti in relazione ai titoli dedotti a sostegno della domanda risarcitoria, ai sensi dell'art. 1304 c.c., la transazione concerne non l'intera situazione controversa e l'intero debito solidale, bensì esclusivamente la quota interna del condebitore solidale che sottoscrive;
pertanto, la transazione non pregiudica le pretese del danneggiato creditore nei confronti di tutti gli altri condebitori solidali estranei alla transazione, salva la riduzione dell'intero debito in ragione delle quote transatte.
La natura parziale (o pro quota) della transazione rileva, pertanto, sotto un duplice profilo: da un lato, impedisce ai convenuti non transigenti di profittare della transazione ai sensi dell'art. 1304 c.c.; dall'altro, ha per effetto di ridurre il debito risarcitorio gravante sugli altri convenuti dell'importo corrispondente alle quote di responsabilità imputabili ai condebitori solidali transigenti, nel caso in cui l'importo corrisposto da ciascuno di essi, in pagina 11 di 14 sede transattiva, risulta considerevolmente inferiore rispetto alla quota ideale a carico dei predetti convenuti transigenti.
La transazione pro quota è tesa a determinare lo scioglimento della solidarietà passiva rispetto al debitore che vi aderisce e, tenuto conto del fatto che essa non può né condurre ad un incasso superiore rispetto all'ammontare complessivo del credito originario, né determinare un aggravamento della posizione dei condebitori rimasti ad essa estranei, neppure in vista del successivo regresso nei rapporti interni, è giocoforza pervenire alla conclusione che il debito residuo dei debitori non transigenti è destinato a ridursi in maniera corrispondente all'ammontare di quanto pagato dal condebitore che ha transatto solo se costui ha versato una somma pari o superiore alla sua quota ideale di debito.
Nel caso che ci occupa, la transazione ha evidentemente riguardato la sola posizione della attesa la mancanza di ogni riferimento ai coobbligati ed inserendosi la stessa CP_3 nella conciliazione della controversia civile in corso tra la e l' In proposito CP_3 CP_1 risulta dirimente osservare che all'epoca di detta definizione transattiva la responsabilità del e del era in corso di accertamento nel procedimento penale Parte_1 CP_4
Per quanto sopra rilevato, e valutato che l'opponente ha chiesto di quantificare nei rapporti interni la misura di responsabilità della non può se non farsi Controparte_3 applicazione del principio di pari responsabilità dei condebitori solidali ex 2055 ultimo comma cod civ non essendovi le condizioni per graduare in modo diverso il peso delle responsabilità. Tanto alla luce delle risultanze dell'istruttoria penale già richiamate, e dell'istruttoria svolta in questo giudizio.
Pertanto, se, da una parte, non può ricollegarsi effetto estintivo totale sull' obbligazione solidale alla transazione intervenuta tra l' e la si può tuttavia riconoscere alla CP_1 CP_3 stessa effetto estintivo commisurato ad 1/3 ( tenuto conto della responsabilità di tre coobbligati ) della quota ideale di responsabilità della terza chiamata.
pagina 12 di 14 Conseguentemente, revocato il decreto ingiuntivo, il diritto di rivalsa dell nei CP_1 confronti del va commisurato nella misura di euro 459.852,00 - 1/3 ( 153.284) Parte_1 ovvero in euro 306.568,00 da maggiorarsi di interessi legali dalla domanda al saldo.
Alla luce delle determinazioni a cui si perviene, dovendosi ritenere il rapporto tra opponente ed opposto caratterizzato da parziale soccombenza così come quello tra chiamante e chiamato, s'impone la compensazione delle spese processuali.
PQM
Definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo 335/20 emesso dal Giudice del Lavoro in favore dell' , e sulle CP_1 ulteriori domande proposte nel giudizio di opposizione, ogni diversa richiesta ed eccezione disattesa, cosi provvede:
revoca il decreto ingiuntivo;
accoglie parzialmente la domanda proposta dall nei confronti del CP_1 Parte_1
quanto al rapporto tra il e la terza chiamata, accerta e dichiara la pari Parte_1 responsabilità dei coobligati dell'infortunio occorso a il 15/09/2011; Persona_2
condanna il per le ragioni di cui in parte motiva al pagamento della somma di Parte_1
306.568,00 da maggiorarsi di interessi legali dalla domanda al saldo in favore dell' CP_1
Sentenza immediatamente esecutiva.
Spese compensate. pagina 13 di 14 Pe 20/9/2025
Il Giudice
Dott.ssa Rossana Villani
pagina 14 di 14