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Sentenza 13 settembre 2024
Sentenza 13 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 13/09/2024, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI LODI
In persona del Giudice del lavoro, dr.ssa Elena GIUPPI, all'udienza del 14 febbraio 2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile R.G. L. n. 538/2023, discussa alla medesima udienza, promossa da:
(c.f. e P. iva ), con sede in Milano alla via Parte_1 P.IVA_1
Gustavo Modena n. 25, in persona del Presidente del Consiglio d'Amministrazione e legale rappresentante pro tempore (c.f. ), rappresentata e difesa, Parte_2 C.F._1 congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Michele Olivati (c.f. ) del Foro C.F._2 di Bergamo e dall'avv. Gianfranco Brancato del Foro di Bergamo (c.f. ), C.F._3
presso il quale ultimo elegge domicilio in Bergamo, via San Giovanni Bosco n. 3;
Ricorrente contro
(c.f. , con sede in Milano, via Giulietti n. 8, Controparte_1 P.IVA_2
in persona del suo Segretario pro tempore, sig. (c.f. ) Controparte_2 C.F._4
domiciliato per la carica presso la sede del Sindacato ricorrente, con le avvocate Margherita
Giannico (c.f. e Melissa Mariani (c.f. ) ed C.F._5 C.F._6
elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, via M. Greppi n. 10;
Resistente
Oggetto: opposizione art. 28 St. lav.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 31.07.2023 ha proposto opposizione Parte_3
ex art. 28 L. 300 del 1970 avverso il decreto n. 1254/2023 del 14.07.2023 con cui il Tribunale di
Lodi, accolto il ricorso promosso da Milano ai sensi dell'art. 28 Controparte_1 CP_1
comma 1 L. cit., ha dichiarato il carattere antisindacale del comportamento tenuto da CP_3 ordinando a quest'ultima di astenersi dalle condotte di ostacolo all'adesione dei lavoratori al
[...]
sindacato ricorrente e di ripristinare il precedente orario di lavoro in essere, con condanna alle spese di lite.
La società ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni: “In via principale e di merito
Revocarsi il decreto opposto in quanto ingiustamente gravatorio per le ragioni in fatto ed in diritto sopra esposte. Con vittoria di spese e competenze del presente grado e della fase sommaria, da distrarsi a favore dei difensori che se ne dichiarano antistatari.
In via istruttoria
Ammettersi, senza alcuna inversione dell'onere della prova, l'esame dei testimoni di seguito indicati sulle circostanze di fatto di cui alla narrativa da 1) a 27) che si danno per integralmente trascritte e precedute da “Vero che”, anche a controprova sui capitoli avversari che saranno eventualmente ammessi e con riserva di integrare ulteriormente la lista.
Si indicano a testi i signori
- - Testimone_1 Testimone_2
- - Tes_3 Persona_1
- - Persona_2 Testimone_4
- - Per_3 Persona_4
- ; - ; Testimone_5 CP_4
- ; - Controparte_5 CP_6
- - Controparte_7 Controparte_8
- ; - ; Controparte_9 Controparte_10
- - ; CP_11 CP_12
- ;- Controparte_13 CP_14
- - CP_15 Persona_5 Controparte_16
- ; - ; Controparte_17 Controparte_18
- - ; Controparte_19 CP_20
- - CP_12 CP_21
- ; - ; Controparte_13 Controparte_22 CP_23
- ; - ”. Controparte_24 Controparte_25
Costituitasi in giudizio, ha contestato la fondatezza dell'opposizione, chiedendo il CP_1
rigetto della stessa e la conferma del decreto opposto.
Il giudizio di opposizione, istruito documentalmente e a mezzo prova per testi (udienza del 10 gennaio 2024), è stato deciso all'esito dell'udienza di discussione del 14 febbraio 2024 mediante lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I fatti che hanno dato origine al presente procedimento e che -secondo la prospettazione attorea nella fase sommaria - in quanto lesive della libertà del sindacato sono da considerarsi antisindacali, sono i seguenti: -la mancata messa a disposizione da parte della impresa Sargas di un idoneo locale per lo svolgimento delle assemblee sindacali CUB, che per questo motivo sono state tenute nel parcheggio aziendale;
- l'omesso riscontro di alle richieste di incontro avanzate dal sindacato per discutere di Pt_1
questioni attinenti alla sicurezza sul lavoro nello stabilimento di Mairano di Casaletto Lodigiano, di proprietà di ST LI S.p.A., committente di Pt_1
- l'atteggiamento intimidatorio tenuto da taluni preposti nei confronti dei lavoratori iscritti a
[...]
con pressioni volte a indurli a disdire l'iscrizione al sindacato, quale condizione CP_1
necessaria per poter svolgere lavoro straordinario;
- l'autonoma decisione dell'impresa di modificare l'orario lavorativo dei dipendenti iscritti al sindacato CUB senza previa consultazione delle organizzazioni sindacali, in violazione dell'art. 9 del CCNL di riferimento.
Prima di affrontare il merito riguardante la sussistenza dei fatti, In diritto,quanto ai presupposti dell'azione esperita si premette che:
l'art. 28 Stat.lav. qualifica la condotta antisindacale ravvisandola nei “comportamenti diretti ad impedire o limitare l'esercizio della libertà e della attività sindacale nonché del diritto di sciopero”.
Proprio l'assenza di tipizzazione della fattispecie induce a sostenere che l'intenzione del legislatore, con l'ausilio di una nozione flessibile di “condotta antisindacale”, sia quella di punire indistintamente tutti quegli atti del datore di lavoro, sia commissivi che omissivi, potenzialmente idonei a ledere i diritti sindacali, così elevando il grado di protezione di diritti che hanno rilevanza costituzionale;
la condotta antisindacale ,ai fini della tutela di cui all'art.28 St.Lav deve essere connotata da mera oggettività: affinché ricorrano i presupposti della speciale tutela assicurata dall'art. 28 Stat. lav è necessario che ricorra l'elemento oggettivo, cioè la concreta lesione degli interessi collettivi del sindacato, rimanendo invece irrilevante la sussistenza o meno di uno specifico intento lesivo delle prerogative sindacali da parte del datore di lavoro.
- la condotta deve rivestire il carattere dell'attualità:l'attualità della condotta antisindacale e la permanenza dei suoi effetti – alla cui esistenza è subordinata la concessione del provvedimento repressivo – vanno accertate con riferimento agli interessi di cui il sindacato è portatore esclusivo, senza che possano essere condizionate dalle vicende dell'azione individuale eventualmente intrapresa dai singoli lavoratori (cfr. Cass. Sez. L. sent. n. 16930/2013).
Il Giudice deve dunque accertare la antisindacalità della condotta e la permanenza dei suoi effetti o meno, con riferimento agli interessi dei quali il sindacato è portatore esclusivo. Passando al merito, anche all'esito del giudizio di opposizione e dell'istruttoria esperita, deve ritenersi provata la antisindacalità della condotta, condividendosi le conclusioni a cui è giunto il giudice di prime cure.
L'opposizione deve, dunque, essere rigettata.
Vengono esaminate di seguito le singole condotte che nel ricorso in opposizione sono state esaminate in fatto e diritto per escluderne la antisindacalità.
Violazione dell'art.20 St. Lav (mancata messa a disposizione di locali idonei per svolgere
l'assemblea).
L'art. 20 dello Statuto dei lavoratori dispone che: “I lavoratori hanno diritto di riunirsi, nella unità produttiva in cui prestano la loro opera, fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro, nei limiti di dieci ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. Migliori condizioni possono essere stabilite dalla contrattazione collettiva.”.
Più nello specifico, deve ritenersi che al diritto di assemblea corrisponda l'obbligo del datore di lavoro di consentire lo svolgimento dell'assemblea sul luogo di lavoro in locali idonei.
Nella fattispecie per cui è causa, quanto alle assemblee sindacali del 25.05.2022 e 6.04.2023, parte ricorrente ha esposto di averne permesso lo svolgimento in un'area esterna coperta del parcheggio aziendale, su indicazioni della committente ST LI S.p.A., proprietaria dello stabile che non aveva concesso locali coperti da destinare allo svolgimento dell'assemblea.
Lo svolgimento delle assemblee in un'area esterna dello stabilimento, adibita a parcheggio,
è dunque fatto non contestato.
Nella prospettazione di parte opponente , le prescrizioni imposte dalla committente esonerano l'appaltatrice da ogni responsabilità, attesa la impossibilità per l'appaltatore di disporre nell'impianto di locali se non quelli messi a disposizione dalla committente.
L'assunto difensivo non può essere condiviso poiché:
1) l'istruttoria esperita – si vedano le dichiarazioni rese all'udienza del 5.07.2023 dai sommari informatori (“Preciso che le altre sigle sindacali avevano la mensa aziendale per Parte_4 le loro assemblee. Noi invece abbiamo il parcheggio, che non è coperto, ma è all'aperto.”) ed
(“Le assemblee delle sigle sindacali si sono sempre tenute sopra, all'interno, Persona_6 nella sala mensa, anche l'ultima dei Cobas e l'ultima della CGIL avvenuta la settimana scorsa, cui ero presente. Abbiamo fatto due assemblee nel parcheggio, che è scoperto. Noi abbiamo sempre chiesto assemblee nel locale mensa.”) – ha permesso di appurare come l'area parcheggio in questione non fosse coperta e come le coeve assemblee organizzate da altri sindacati si siano svolte nel locale mensa a ciò adibito;
2) l'obbligo di porre a disposizione dei locali idonei per lo svolgimento di assemblee sindacali, ai sensi dell'art. 20 L. 300/1970, non soffre eccezioni, in ragione dei rapporti interni tra committenti e appaltatori, neppure quando l'assemblea debba svolgersi nell'impianto in cui opera l'impresa appaltatrice. Poichè la messa a disposizione di locali idonei per lo svolgimento delle assemblee sindacali è stabilito dalla legge a tutela dell'esercizio dell'attività sindacale, in caso di appalto tale onere non si trasferisce dall'appaltatore esclusivamente sul committente ma entrambi,appaltatore e committente, sono onerati di mettere a disposizione locali idonei (eventualmente previa apposita previsione contrattuale al momento della stipula dell'appalto) e nel caso in cui ciò non avvenga la antisindacalità della condotta attinge entrambi: il datore di lavoro in ogni caso non può ritenersi esonerato dall'obbligo per il solo fatto di operare in un contesto imprenditoriale che fa capo alla committente.
La antisindacalità della condotta nella fattispecie trova ulteriore riscontro nel fatto che nel complesso imprenditoriale vi erano spazi idonei(la mensa aziendale) dove altre sigle avevano tenuto le proprie assemblee.
Da ultimo ,si richiamano condividendole le argomentazioni del giudice della fase sommaria(punto
D della motivazione:le doglianze al decreto opposto in punto antisindacalità della condotta per violazione dall'art.20 St.Lav devono essere rigettate
Mancato riscontro alle richieste di CUB volte ad ottenere incontri sul tema della sicurezza. Quanto al rifiuto opposto dall'azienda ad incontrare il sindacato sul tema della sicurezza
(condotta richiamata nel ricorso introduttivo), non è stata oggetto di specifica statuizione nel decreto opposto: il giudice di prime cure -che pure ha ritenuto la antisindacalità della condotta
(punto A del decreto)- non ha ordinato la cessazione di tale condotta e non ha assunto una seppur generica pronuncia di condanna per rimuoverne gli effetti(per esempio con obbligo di convocare immediatamente una riunione con tale ordine del giorno).
Dal canto suo, nel giudizio di opposizione il sindacato opposto non ha chiesto che il giudice ordini all'impresa di cessare tale condotta ordinando di rimuoverne gli effetti.
Di conseguenza, in assenza di statuizione nel decreto impugnato(emesso all'esito della fase sommaria) e ,nella presente fase di merito di specifica domanda del sindacato opposto, la delibazione circa la antisindacalità della predetta condotta è pleonastica e al Tribunale ,quandanche fosse ritenuta fondata la tesi del sindacato, sarebbe preclusa la pronuncia di condanna in assenza di domanda.
Circa il mancato rispetto dell'art.9 CCNL Il sindacato nel ricorso introduttivo della fase sommaria ha denunciato che l'intervenuta modifica dell'orario lavorativo dei dipendenti iscritti a era avvenuta senza previa CP_1 consultazione delle organizzazioni sindacali, in violazione dell'art. 9 del CCNL di riferimento.
Il giudice di prime cure, ritenuta la antisindacalità della condotta, aveva ordinato di “ripristinare presso il magazzino ST di Mairano gli orari di lavoro in essere sino al 10 aprile 2023 per i lavoratori iscritti a fino a nuovo esame congiunto ex articolo 9 del CCNL di CP_1 riferimento”.
In esito al decreto opposto emesso dal Giudice del Lavoro il 14.07.2023,come riconosciuto dalle parti all'udienza del 14 febbraio 2024, ha dato esecuzione al provvedimento ed i lavoratori Pt_1 sono tornati ad osservare l'orario lavorativo precedente.
Il giudice condivide le argomentazioni del giudice di prime cure in ordine alla antisindacalità della condotta assunta dall'impresa in violazione dell'art.9 e tuttavia in ragione dell'avvenuto ripristino dell'orario di lavoro, ed essendo la domanda proposta dal sindacato limitata al ripristino dell'orario di lavoro(punto b) delle rassegnate conclusioni) deve ritenersi essere venuta meno-nelle more del giudizio- la attualità della condotta.
Discriminazioni e vessazioni sui lavoratori iscritti al sindacato
La condotta è provata ed integra gli estremi della antisindacalità.
L'istruttoria ,esperita sia nella fase sommaria che nel presente giudizio di opposizione, ha dimostrato le indebite pressioni operate dai rappresentanti aziendali volte a indurre i lavoratori
Contr associati a a disdire l'iscrizione, quale condizione necessaria per poter svolgere lavoro straordinario. La circostanza è stata riportata da più testimoni, che hanno altresì prodotto le copie dei messaggi ricevuti nel febbraio 2023 da colleghi che,in ragione delle pressioni ricevute, si sono determinati a revocare la propria iscrizione al sindacato(cfr. doc. 5, 15-16 parte resistente).
Quanto ai fatti verificatisi il 23 febbraio 2023- immediatamente dopo l'incontro fra i rappresentanti della società ed il sindacato,con la presenza di un funzionario e delle RSA della stessa sigla- si richiamano le concordi dichiarazioni rese dai testi
(“sono stato contattato telefonicamente, con due chiamate separate, da due colleghi Tes_6 [...]
e , i sono due in azienda, mi chiamò ; entrambi i colleghi Pt_5 Controparte_5 CP_11 Pt_5
che mi hanno chiamato mi hanno detto la stessa cosa e cioè che erano stati avvicinati dai responsabili i quali gli hanno detto che se volevano fare straordinari dovevano disdire la tessera
Contr
Chi mi ha chiamato ha parlato di responsabili, non un responsabile, quindi era stato avvicinato da più responsabili. quando mi ha telefonato mi ha detto “guarda che mi CP_11
dispiace ma io devo disdire la tessera perché mi hanno avvicinato i responsabili dicendo che non mi avrebbero più fatto fare straordinario se non avessi disdetto l'iscrizione” […] “Anche la CP_5 mi ha inviato prima un messaggio e poi mi ha chiamato per dirmi che le dispiaceva ma non poteva continuare ad restare iscritta al sindacato perché era stata avvicinata lo stesso giorno. Anche Lei ha disdetto l'iscrizione. La mi spiegò che non poteva vivere con il solo stipendio delle 8 ore e CP_5
che aveva bisogno di fare gli straordinari per vivere. Il giorno seguente, recatomi a lavoro, notando che dal gruppo di iscritti c'erano state molte cancellazioni, mi sono recato a parlare con chi si era cancellato per chiedere il motivo e mi hanno risposto che avevano bisogno di fare straordinari. I nominativi indicati nel cap. 24 della memoria di costituzione sono i nominativi di quelli che hanno disdetto il gruppo whatsapp e si sono cancellati dal sindacato.” Si veda verbale udienza 10 aprile 2024),
:(“Tornato a casa mi ha chiamato il quale mi ha detto che dopo Persona_6 CP_26
Per_ la pausa delle ore 16:00 era stato avvicinato dal sig. responsabile che gli aveva detto che quel giorno doveva a andare a casa al termine delle otto ore perché all'incontro della mattina con il sindacato avevano convenuto che gli iscritti Cub non avrebbero più fatto straordinario. Io dissi al collega che non era vero che l'incontro era durato pochissimi minuti senza che fosse stato stabilito alcunché. Successivamente, nello stesso giorno, sul gruppo della chat sono arrivati dei messaggi, i colleghi chiedevano cosa fosse successo la mattina, c'erano voci contrastanti. Dopo un paio di giorni ho ricevuto un messaggio dalla collega la quale mi ha detto che Controparte_5
doveva disdire la tessera del sindacato perché aveva bisogno di fare straordinario. Io ho conservato il messaggio della sul mio telefono Il teste esibisce lo schermo del cellulare con CP_5 un presunto messaggio da parte della sig.ra nel quale si legge:” ciao scusami ma sono molto CP_5
demoralizzata e credo che domani uscirò dal gruppo perché per me è troppo questo problema, tu sai che da sola il mio stipendio non mi basta ed ho bisogno di fare più ore per vivere dignitosamente. Perdonami se puoi…. Io non so chi abbia avvicinato la , ho voluto evitare di CP_5 essere troppo invadente. Si veda verbale udienza 10 gennaio 2024”) Per_
Oppong (“Il 23 febbraio alle 15 mentre stavo lavorando sono stato avvicinato da il responsabile, il quale mi ha detto che dovevo andare a casa, perché il mio sindacato Cub aveva fatto un accordo con la cooperativa per cui i suoi iscritti non avrebbero potuto svolgere straordinario.”).
Anche i testi e i sommari informatori assunti nella fase sommaria Tes_7
(mensahB. , ) hanno confermato le pressioni ricevute dai responsabili per CP_27 Parte_4
Cont revocare l'adesione al sindacato
E' necessario sottolineare-anche per rafforzare la finalità antisindacale delle condotte assunte dal pomeriggio del 23 febbraio 2023- che le pressioni sui lavoratori si sono verificate a partire dalle ore pomeridiane,immediatamente successive ad un infruttuoso incontro avvenuto nella mattina fra l'impresa ed il sindacato;
i testi hanno riferito dell'atteggiamento ostile e insofferente manifestato dai rappresentanti aziendali nei confronti del sindacato CUB nel corso della riunione svolta il
23.02.2023. Rilevano, in particolare, le dichiarazioni rese dal teste che ha riportato Per_6
l'invito espresso ai presenti dal sig. (rappresentante di a desistere dalle contestazioni Tes_3 Pt_1 sollevate in relazione all'organizzazione aziendale del lavoro (“Ad un certo punto dell'incontro ha detto rivolgendosi a noi che lui non vedeva uomini a quel tavolo e che qualsiasi azione Tes_3
avremmo fatto non vi sarebbero stati accordi. A qual punto ha chiuso il quaderno con Tes_8
gli appunti sulla trattativa offeso dalle parole di A quel punto ci siamo salutati e andati via. Tes_3
Noi abbiamo inteso che quando ha detto a questo tavolo -non vedo uomini- volesse dire che Tes_3 non c'erano dei contradditori adeguati.”).
Le dichiarazioni dei testi finora richiamati, non possono ritenersi smentite da quelle del teste dall'opponente- che ha dichiarato di ricordare di aver partecipato-quale Testimone_9 rappresentante dell'impresa- all'incontro tenutosi il 23.02.2023 ma di non rammentare il contenuto della riunione e, dall'altro, ha indicato puntualmente il nominativo di due lavoratori – dipendenti e – che avevano revocato l'adesione al sindacato, a suo dire CP_18 Controparte_5
perché non ne avevano condiviso le scelte.
La dichiarazione del teste hanno trovato smentita nelle dichiarazioni di altri tre testimoni già citati , che hanno riferito come la decisione della lavoratrice fosse scaturita dalle pressioni ricevute e dalla necessità per la dipendente di svolgere lavoro straordinario. CP_5
Gli accertati comportamenti posti in essere dai rappresentanti di e dai preposti dell'impresa Pt_1
integrano condotte antisindacali, trattandosi di atti lesivi e pregiudizievoli del diritto del sindacato
CUB a svolgere la propria attività fra gli associati nell'impresa e a fare proseliti :le pressioni mosse dai preposti aziendali agli affiliati della sigla hanno danneggiato l'immagine del sindacato, indebolendone la rappresentatività, ed inducendo numerosi dipendenti a revocare l'iscrizione, per timore di non poter più svolgere lavoro straordinario e in ragione della manifesta ostilità dell'impresa verso la sigla.Le condotte di hanno ridotto il numero di affiliati al sindacato, Pt_1
avevano la finalità di minarne la credibilità e l'immagine anche sotto il profilo della forza aggregativa in termini di acquisizione di nuovi consensi. I comportamenti attuati dai rappresentanti aziendali hanno altresì concretamente condizionato la libertà sindacale dei singoli lavoratori, inducendoli a scegliere tra mantenere l'iscrizione a o a poter svolgere attività di CP_1
lavoro straordinario.
In conclusione il ricorso in oposizione , ritenuta la antisindacalità delle condotte per le ragioni e nei limiti sopra esposti, deve essere rigettato con conferma del decreto opposto ed affissione della sentenza per un anno dalla pronuncia ,come da dispositivo. Le spese di lite , liquidate come in dispositivo e con distrazione in favore dei procuratori antistatari , seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede: rigetta il ricorso proposto da contro Parte_3 Controparte_1
avverso il decreto emesso dal tribunale di Lodi in data 13-14 luglio 2023 e per l'effetto
[...]
conferma integralmente il decreto.
Ordina l'affissione della presente sentenza all'interno dei locali dell'impresa e in quelli dove viene svolta l'attività appaltata presso la committente STEF
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Sindacato resistente liquidate in € 6000,00 oltre spese generali ,iva e CNPA con distrazione in favore delle procuratrici antistatarie
Lodi 14 febbraio 2024
Il Giudice
Dott. Elena Giuppi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI LODI
In persona del Giudice del lavoro, dr.ssa Elena GIUPPI, all'udienza del 14 febbraio 2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile R.G. L. n. 538/2023, discussa alla medesima udienza, promossa da:
(c.f. e P. iva ), con sede in Milano alla via Parte_1 P.IVA_1
Gustavo Modena n. 25, in persona del Presidente del Consiglio d'Amministrazione e legale rappresentante pro tempore (c.f. ), rappresentata e difesa, Parte_2 C.F._1 congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Michele Olivati (c.f. ) del Foro C.F._2 di Bergamo e dall'avv. Gianfranco Brancato del Foro di Bergamo (c.f. ), C.F._3
presso il quale ultimo elegge domicilio in Bergamo, via San Giovanni Bosco n. 3;
Ricorrente contro
(c.f. , con sede in Milano, via Giulietti n. 8, Controparte_1 P.IVA_2
in persona del suo Segretario pro tempore, sig. (c.f. ) Controparte_2 C.F._4
domiciliato per la carica presso la sede del Sindacato ricorrente, con le avvocate Margherita
Giannico (c.f. e Melissa Mariani (c.f. ) ed C.F._5 C.F._6
elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, via M. Greppi n. 10;
Resistente
Oggetto: opposizione art. 28 St. lav.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 31.07.2023 ha proposto opposizione Parte_3
ex art. 28 L. 300 del 1970 avverso il decreto n. 1254/2023 del 14.07.2023 con cui il Tribunale di
Lodi, accolto il ricorso promosso da Milano ai sensi dell'art. 28 Controparte_1 CP_1
comma 1 L. cit., ha dichiarato il carattere antisindacale del comportamento tenuto da CP_3 ordinando a quest'ultima di astenersi dalle condotte di ostacolo all'adesione dei lavoratori al
[...]
sindacato ricorrente e di ripristinare il precedente orario di lavoro in essere, con condanna alle spese di lite.
La società ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni: “In via principale e di merito
Revocarsi il decreto opposto in quanto ingiustamente gravatorio per le ragioni in fatto ed in diritto sopra esposte. Con vittoria di spese e competenze del presente grado e della fase sommaria, da distrarsi a favore dei difensori che se ne dichiarano antistatari.
In via istruttoria
Ammettersi, senza alcuna inversione dell'onere della prova, l'esame dei testimoni di seguito indicati sulle circostanze di fatto di cui alla narrativa da 1) a 27) che si danno per integralmente trascritte e precedute da “Vero che”, anche a controprova sui capitoli avversari che saranno eventualmente ammessi e con riserva di integrare ulteriormente la lista.
Si indicano a testi i signori
- - Testimone_1 Testimone_2
- - Tes_3 Persona_1
- - Persona_2 Testimone_4
- - Per_3 Persona_4
- ; - ; Testimone_5 CP_4
- ; - Controparte_5 CP_6
- - Controparte_7 Controparte_8
- ; - ; Controparte_9 Controparte_10
- - ; CP_11 CP_12
- ;- Controparte_13 CP_14
- - CP_15 Persona_5 Controparte_16
- ; - ; Controparte_17 Controparte_18
- - ; Controparte_19 CP_20
- - CP_12 CP_21
- ; - ; Controparte_13 Controparte_22 CP_23
- ; - ”. Controparte_24 Controparte_25
Costituitasi in giudizio, ha contestato la fondatezza dell'opposizione, chiedendo il CP_1
rigetto della stessa e la conferma del decreto opposto.
Il giudizio di opposizione, istruito documentalmente e a mezzo prova per testi (udienza del 10 gennaio 2024), è stato deciso all'esito dell'udienza di discussione del 14 febbraio 2024 mediante lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I fatti che hanno dato origine al presente procedimento e che -secondo la prospettazione attorea nella fase sommaria - in quanto lesive della libertà del sindacato sono da considerarsi antisindacali, sono i seguenti: -la mancata messa a disposizione da parte della impresa Sargas di un idoneo locale per lo svolgimento delle assemblee sindacali CUB, che per questo motivo sono state tenute nel parcheggio aziendale;
- l'omesso riscontro di alle richieste di incontro avanzate dal sindacato per discutere di Pt_1
questioni attinenti alla sicurezza sul lavoro nello stabilimento di Mairano di Casaletto Lodigiano, di proprietà di ST LI S.p.A., committente di Pt_1
- l'atteggiamento intimidatorio tenuto da taluni preposti nei confronti dei lavoratori iscritti a
[...]
con pressioni volte a indurli a disdire l'iscrizione al sindacato, quale condizione CP_1
necessaria per poter svolgere lavoro straordinario;
- l'autonoma decisione dell'impresa di modificare l'orario lavorativo dei dipendenti iscritti al sindacato CUB senza previa consultazione delle organizzazioni sindacali, in violazione dell'art. 9 del CCNL di riferimento.
Prima di affrontare il merito riguardante la sussistenza dei fatti, In diritto,quanto ai presupposti dell'azione esperita si premette che:
l'art. 28 Stat.lav. qualifica la condotta antisindacale ravvisandola nei “comportamenti diretti ad impedire o limitare l'esercizio della libertà e della attività sindacale nonché del diritto di sciopero”.
Proprio l'assenza di tipizzazione della fattispecie induce a sostenere che l'intenzione del legislatore, con l'ausilio di una nozione flessibile di “condotta antisindacale”, sia quella di punire indistintamente tutti quegli atti del datore di lavoro, sia commissivi che omissivi, potenzialmente idonei a ledere i diritti sindacali, così elevando il grado di protezione di diritti che hanno rilevanza costituzionale;
la condotta antisindacale ,ai fini della tutela di cui all'art.28 St.Lav deve essere connotata da mera oggettività: affinché ricorrano i presupposti della speciale tutela assicurata dall'art. 28 Stat. lav è necessario che ricorra l'elemento oggettivo, cioè la concreta lesione degli interessi collettivi del sindacato, rimanendo invece irrilevante la sussistenza o meno di uno specifico intento lesivo delle prerogative sindacali da parte del datore di lavoro.
- la condotta deve rivestire il carattere dell'attualità:l'attualità della condotta antisindacale e la permanenza dei suoi effetti – alla cui esistenza è subordinata la concessione del provvedimento repressivo – vanno accertate con riferimento agli interessi di cui il sindacato è portatore esclusivo, senza che possano essere condizionate dalle vicende dell'azione individuale eventualmente intrapresa dai singoli lavoratori (cfr. Cass. Sez. L. sent. n. 16930/2013).
Il Giudice deve dunque accertare la antisindacalità della condotta e la permanenza dei suoi effetti o meno, con riferimento agli interessi dei quali il sindacato è portatore esclusivo. Passando al merito, anche all'esito del giudizio di opposizione e dell'istruttoria esperita, deve ritenersi provata la antisindacalità della condotta, condividendosi le conclusioni a cui è giunto il giudice di prime cure.
L'opposizione deve, dunque, essere rigettata.
Vengono esaminate di seguito le singole condotte che nel ricorso in opposizione sono state esaminate in fatto e diritto per escluderne la antisindacalità.
Violazione dell'art.20 St. Lav (mancata messa a disposizione di locali idonei per svolgere
l'assemblea).
L'art. 20 dello Statuto dei lavoratori dispone che: “I lavoratori hanno diritto di riunirsi, nella unità produttiva in cui prestano la loro opera, fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro, nei limiti di dieci ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. Migliori condizioni possono essere stabilite dalla contrattazione collettiva.”.
Più nello specifico, deve ritenersi che al diritto di assemblea corrisponda l'obbligo del datore di lavoro di consentire lo svolgimento dell'assemblea sul luogo di lavoro in locali idonei.
Nella fattispecie per cui è causa, quanto alle assemblee sindacali del 25.05.2022 e 6.04.2023, parte ricorrente ha esposto di averne permesso lo svolgimento in un'area esterna coperta del parcheggio aziendale, su indicazioni della committente ST LI S.p.A., proprietaria dello stabile che non aveva concesso locali coperti da destinare allo svolgimento dell'assemblea.
Lo svolgimento delle assemblee in un'area esterna dello stabilimento, adibita a parcheggio,
è dunque fatto non contestato.
Nella prospettazione di parte opponente , le prescrizioni imposte dalla committente esonerano l'appaltatrice da ogni responsabilità, attesa la impossibilità per l'appaltatore di disporre nell'impianto di locali se non quelli messi a disposizione dalla committente.
L'assunto difensivo non può essere condiviso poiché:
1) l'istruttoria esperita – si vedano le dichiarazioni rese all'udienza del 5.07.2023 dai sommari informatori (“Preciso che le altre sigle sindacali avevano la mensa aziendale per Parte_4 le loro assemblee. Noi invece abbiamo il parcheggio, che non è coperto, ma è all'aperto.”) ed
(“Le assemblee delle sigle sindacali si sono sempre tenute sopra, all'interno, Persona_6 nella sala mensa, anche l'ultima dei Cobas e l'ultima della CGIL avvenuta la settimana scorsa, cui ero presente. Abbiamo fatto due assemblee nel parcheggio, che è scoperto. Noi abbiamo sempre chiesto assemblee nel locale mensa.”) – ha permesso di appurare come l'area parcheggio in questione non fosse coperta e come le coeve assemblee organizzate da altri sindacati si siano svolte nel locale mensa a ciò adibito;
2) l'obbligo di porre a disposizione dei locali idonei per lo svolgimento di assemblee sindacali, ai sensi dell'art. 20 L. 300/1970, non soffre eccezioni, in ragione dei rapporti interni tra committenti e appaltatori, neppure quando l'assemblea debba svolgersi nell'impianto in cui opera l'impresa appaltatrice. Poichè la messa a disposizione di locali idonei per lo svolgimento delle assemblee sindacali è stabilito dalla legge a tutela dell'esercizio dell'attività sindacale, in caso di appalto tale onere non si trasferisce dall'appaltatore esclusivamente sul committente ma entrambi,appaltatore e committente, sono onerati di mettere a disposizione locali idonei (eventualmente previa apposita previsione contrattuale al momento della stipula dell'appalto) e nel caso in cui ciò non avvenga la antisindacalità della condotta attinge entrambi: il datore di lavoro in ogni caso non può ritenersi esonerato dall'obbligo per il solo fatto di operare in un contesto imprenditoriale che fa capo alla committente.
La antisindacalità della condotta nella fattispecie trova ulteriore riscontro nel fatto che nel complesso imprenditoriale vi erano spazi idonei(la mensa aziendale) dove altre sigle avevano tenuto le proprie assemblee.
Da ultimo ,si richiamano condividendole le argomentazioni del giudice della fase sommaria(punto
D della motivazione:le doglianze al decreto opposto in punto antisindacalità della condotta per violazione dall'art.20 St.Lav devono essere rigettate
Mancato riscontro alle richieste di CUB volte ad ottenere incontri sul tema della sicurezza. Quanto al rifiuto opposto dall'azienda ad incontrare il sindacato sul tema della sicurezza
(condotta richiamata nel ricorso introduttivo), non è stata oggetto di specifica statuizione nel decreto opposto: il giudice di prime cure -che pure ha ritenuto la antisindacalità della condotta
(punto A del decreto)- non ha ordinato la cessazione di tale condotta e non ha assunto una seppur generica pronuncia di condanna per rimuoverne gli effetti(per esempio con obbligo di convocare immediatamente una riunione con tale ordine del giorno).
Dal canto suo, nel giudizio di opposizione il sindacato opposto non ha chiesto che il giudice ordini all'impresa di cessare tale condotta ordinando di rimuoverne gli effetti.
Di conseguenza, in assenza di statuizione nel decreto impugnato(emesso all'esito della fase sommaria) e ,nella presente fase di merito di specifica domanda del sindacato opposto, la delibazione circa la antisindacalità della predetta condotta è pleonastica e al Tribunale ,quandanche fosse ritenuta fondata la tesi del sindacato, sarebbe preclusa la pronuncia di condanna in assenza di domanda.
Circa il mancato rispetto dell'art.9 CCNL Il sindacato nel ricorso introduttivo della fase sommaria ha denunciato che l'intervenuta modifica dell'orario lavorativo dei dipendenti iscritti a era avvenuta senza previa CP_1 consultazione delle organizzazioni sindacali, in violazione dell'art. 9 del CCNL di riferimento.
Il giudice di prime cure, ritenuta la antisindacalità della condotta, aveva ordinato di “ripristinare presso il magazzino ST di Mairano gli orari di lavoro in essere sino al 10 aprile 2023 per i lavoratori iscritti a fino a nuovo esame congiunto ex articolo 9 del CCNL di CP_1 riferimento”.
In esito al decreto opposto emesso dal Giudice del Lavoro il 14.07.2023,come riconosciuto dalle parti all'udienza del 14 febbraio 2024, ha dato esecuzione al provvedimento ed i lavoratori Pt_1 sono tornati ad osservare l'orario lavorativo precedente.
Il giudice condivide le argomentazioni del giudice di prime cure in ordine alla antisindacalità della condotta assunta dall'impresa in violazione dell'art.9 e tuttavia in ragione dell'avvenuto ripristino dell'orario di lavoro, ed essendo la domanda proposta dal sindacato limitata al ripristino dell'orario di lavoro(punto b) delle rassegnate conclusioni) deve ritenersi essere venuta meno-nelle more del giudizio- la attualità della condotta.
Discriminazioni e vessazioni sui lavoratori iscritti al sindacato
La condotta è provata ed integra gli estremi della antisindacalità.
L'istruttoria ,esperita sia nella fase sommaria che nel presente giudizio di opposizione, ha dimostrato le indebite pressioni operate dai rappresentanti aziendali volte a indurre i lavoratori
Contr associati a a disdire l'iscrizione, quale condizione necessaria per poter svolgere lavoro straordinario. La circostanza è stata riportata da più testimoni, che hanno altresì prodotto le copie dei messaggi ricevuti nel febbraio 2023 da colleghi che,in ragione delle pressioni ricevute, si sono determinati a revocare la propria iscrizione al sindacato(cfr. doc. 5, 15-16 parte resistente).
Quanto ai fatti verificatisi il 23 febbraio 2023- immediatamente dopo l'incontro fra i rappresentanti della società ed il sindacato,con la presenza di un funzionario e delle RSA della stessa sigla- si richiamano le concordi dichiarazioni rese dai testi
(“sono stato contattato telefonicamente, con due chiamate separate, da due colleghi Tes_6 [...]
e , i sono due in azienda, mi chiamò ; entrambi i colleghi Pt_5 Controparte_5 CP_11 Pt_5
che mi hanno chiamato mi hanno detto la stessa cosa e cioè che erano stati avvicinati dai responsabili i quali gli hanno detto che se volevano fare straordinari dovevano disdire la tessera
Contr
Chi mi ha chiamato ha parlato di responsabili, non un responsabile, quindi era stato avvicinato da più responsabili. quando mi ha telefonato mi ha detto “guarda che mi CP_11
dispiace ma io devo disdire la tessera perché mi hanno avvicinato i responsabili dicendo che non mi avrebbero più fatto fare straordinario se non avessi disdetto l'iscrizione” […] “Anche la CP_5 mi ha inviato prima un messaggio e poi mi ha chiamato per dirmi che le dispiaceva ma non poteva continuare ad restare iscritta al sindacato perché era stata avvicinata lo stesso giorno. Anche Lei ha disdetto l'iscrizione. La mi spiegò che non poteva vivere con il solo stipendio delle 8 ore e CP_5
che aveva bisogno di fare gli straordinari per vivere. Il giorno seguente, recatomi a lavoro, notando che dal gruppo di iscritti c'erano state molte cancellazioni, mi sono recato a parlare con chi si era cancellato per chiedere il motivo e mi hanno risposto che avevano bisogno di fare straordinari. I nominativi indicati nel cap. 24 della memoria di costituzione sono i nominativi di quelli che hanno disdetto il gruppo whatsapp e si sono cancellati dal sindacato.” Si veda verbale udienza 10 aprile 2024),
:(“Tornato a casa mi ha chiamato il quale mi ha detto che dopo Persona_6 CP_26
Per_ la pausa delle ore 16:00 era stato avvicinato dal sig. responsabile che gli aveva detto che quel giorno doveva a andare a casa al termine delle otto ore perché all'incontro della mattina con il sindacato avevano convenuto che gli iscritti Cub non avrebbero più fatto straordinario. Io dissi al collega che non era vero che l'incontro era durato pochissimi minuti senza che fosse stato stabilito alcunché. Successivamente, nello stesso giorno, sul gruppo della chat sono arrivati dei messaggi, i colleghi chiedevano cosa fosse successo la mattina, c'erano voci contrastanti. Dopo un paio di giorni ho ricevuto un messaggio dalla collega la quale mi ha detto che Controparte_5
doveva disdire la tessera del sindacato perché aveva bisogno di fare straordinario. Io ho conservato il messaggio della sul mio telefono Il teste esibisce lo schermo del cellulare con CP_5 un presunto messaggio da parte della sig.ra nel quale si legge:” ciao scusami ma sono molto CP_5
demoralizzata e credo che domani uscirò dal gruppo perché per me è troppo questo problema, tu sai che da sola il mio stipendio non mi basta ed ho bisogno di fare più ore per vivere dignitosamente. Perdonami se puoi…. Io non so chi abbia avvicinato la , ho voluto evitare di CP_5 essere troppo invadente. Si veda verbale udienza 10 gennaio 2024”) Per_
Oppong (“Il 23 febbraio alle 15 mentre stavo lavorando sono stato avvicinato da il responsabile, il quale mi ha detto che dovevo andare a casa, perché il mio sindacato Cub aveva fatto un accordo con la cooperativa per cui i suoi iscritti non avrebbero potuto svolgere straordinario.”).
Anche i testi e i sommari informatori assunti nella fase sommaria Tes_7
(mensahB. , ) hanno confermato le pressioni ricevute dai responsabili per CP_27 Parte_4
Cont revocare l'adesione al sindacato
E' necessario sottolineare-anche per rafforzare la finalità antisindacale delle condotte assunte dal pomeriggio del 23 febbraio 2023- che le pressioni sui lavoratori si sono verificate a partire dalle ore pomeridiane,immediatamente successive ad un infruttuoso incontro avvenuto nella mattina fra l'impresa ed il sindacato;
i testi hanno riferito dell'atteggiamento ostile e insofferente manifestato dai rappresentanti aziendali nei confronti del sindacato CUB nel corso della riunione svolta il
23.02.2023. Rilevano, in particolare, le dichiarazioni rese dal teste che ha riportato Per_6
l'invito espresso ai presenti dal sig. (rappresentante di a desistere dalle contestazioni Tes_3 Pt_1 sollevate in relazione all'organizzazione aziendale del lavoro (“Ad un certo punto dell'incontro ha detto rivolgendosi a noi che lui non vedeva uomini a quel tavolo e che qualsiasi azione Tes_3
avremmo fatto non vi sarebbero stati accordi. A qual punto ha chiuso il quaderno con Tes_8
gli appunti sulla trattativa offeso dalle parole di A quel punto ci siamo salutati e andati via. Tes_3
Noi abbiamo inteso che quando ha detto a questo tavolo -non vedo uomini- volesse dire che Tes_3 non c'erano dei contradditori adeguati.”).
Le dichiarazioni dei testi finora richiamati, non possono ritenersi smentite da quelle del teste dall'opponente- che ha dichiarato di ricordare di aver partecipato-quale Testimone_9 rappresentante dell'impresa- all'incontro tenutosi il 23.02.2023 ma di non rammentare il contenuto della riunione e, dall'altro, ha indicato puntualmente il nominativo di due lavoratori – dipendenti e – che avevano revocato l'adesione al sindacato, a suo dire CP_18 Controparte_5
perché non ne avevano condiviso le scelte.
La dichiarazione del teste hanno trovato smentita nelle dichiarazioni di altri tre testimoni già citati , che hanno riferito come la decisione della lavoratrice fosse scaturita dalle pressioni ricevute e dalla necessità per la dipendente di svolgere lavoro straordinario. CP_5
Gli accertati comportamenti posti in essere dai rappresentanti di e dai preposti dell'impresa Pt_1
integrano condotte antisindacali, trattandosi di atti lesivi e pregiudizievoli del diritto del sindacato
CUB a svolgere la propria attività fra gli associati nell'impresa e a fare proseliti :le pressioni mosse dai preposti aziendali agli affiliati della sigla hanno danneggiato l'immagine del sindacato, indebolendone la rappresentatività, ed inducendo numerosi dipendenti a revocare l'iscrizione, per timore di non poter più svolgere lavoro straordinario e in ragione della manifesta ostilità dell'impresa verso la sigla.Le condotte di hanno ridotto il numero di affiliati al sindacato, Pt_1
avevano la finalità di minarne la credibilità e l'immagine anche sotto il profilo della forza aggregativa in termini di acquisizione di nuovi consensi. I comportamenti attuati dai rappresentanti aziendali hanno altresì concretamente condizionato la libertà sindacale dei singoli lavoratori, inducendoli a scegliere tra mantenere l'iscrizione a o a poter svolgere attività di CP_1
lavoro straordinario.
In conclusione il ricorso in oposizione , ritenuta la antisindacalità delle condotte per le ragioni e nei limiti sopra esposti, deve essere rigettato con conferma del decreto opposto ed affissione della sentenza per un anno dalla pronuncia ,come da dispositivo. Le spese di lite , liquidate come in dispositivo e con distrazione in favore dei procuratori antistatari , seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede: rigetta il ricorso proposto da contro Parte_3 Controparte_1
avverso il decreto emesso dal tribunale di Lodi in data 13-14 luglio 2023 e per l'effetto
[...]
conferma integralmente il decreto.
Ordina l'affissione della presente sentenza all'interno dei locali dell'impresa e in quelli dove viene svolta l'attività appaltata presso la committente STEF
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Sindacato resistente liquidate in € 6000,00 oltre spese generali ,iva e CNPA con distrazione in favore delle procuratrici antistatarie
Lodi 14 febbraio 2024
Il Giudice
Dott. Elena Giuppi