Articolo 5 della Legge 15 marzo 1986, n. 74
Articolo 4
Versione
10 aprile 1986
Art. 5.
In caso di decesso degli assegnatari in data anteriore a quella di entrata in vigore della legge 5 agosto 1978, n. 457 , la comunicazione di cui al precedente articolo 3, cosi' come la stipula del contratto di cessione della proprieta' avvengono a favore dei subentranti nel rapporto di assegnazione ai sensi dell' articolo 7 della legge 27 aprile 1962, n. 231 ; gli interessati che avessero omesso di comunicare la convalida dell'originaria domanda di riscatto, sono rimessi in termine fino a sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
In caso di decesso degli assegnatari in data successiva a quella di entrata in vigore della legge 5 agosto 1978, n. 457 , la comunicazione di cui al precedente articolo 3, cosi' come la stipula del contratto di cessione della proprieta', avvengono a favore dei successori per causa di morte degli assegnatari, purche' dimostrino di occupare effettivamente l'alloggio e di risiedervi dalla data del decesso dell'assegnatario alla data di entrata in vigore della presente legge.

Note all' art. 5:
- La legge n. 457/1978 (per l'argomento della legge v. nelle note all'art. 2) e' entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e cioe' il 20 agosto 1978.
- Il testo dell'art. 7 della legge ti. 231/1962 (per l'argomento della legge v. nelle note all'articolo precedente) e' il seguente:
"Art. 7. - L' art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2 , e' sostituito dal seguente:
"Gli enti interessati danno notizia degli alloggi compresi nella quota di riserva ai rispettivi assegnatari mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
Gli assegnatari degli alloggi non compresi nella quota di riserva, anche se di nuova costruzione, possono chiedere la cessione in proprieta' dell'alloggio del quale sono in godimento.
Le domande possono essere presentate in qualsiasi momento all'ufficio locale dell'ente che gestisce gli alloggi e debbono essere accompagnate, a pena di inammissibilita', da un deposito di lire 5.000 in conto delle spese contrattuali. Il deposito e' incamerato dall'ente proprietario qualora l'aspirante receda dalla richiesta cessione ed e', invece, restituito a chi non potesse conseguire la cessione per carenza di titolo.
In caso di decesso dell'aspirante, il coniuge, i discendenti entro il terzo grado e gli ascendenti conviventi con l'aspirante stesso possono confermare la domanda entro 30 giorni dall'evento.
Gli enti interessati, ricevuta la richiesta di cessione, comunicano all'inquilino, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il valore venale dell'alloggio determinato dalla commissione provinciale e quindi provvedono, entro 60 giorni, alla stipula del contratto.
Coloro che non esercitano la facolta' di riscatto conservano il godimento dell'alloggio in locazione semplice.
Ove si tratti di alloggi dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, nonche' dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, il diritto di cui al comma precedente e' esteso agli assegnatari collocati in pensione o, in caso di morte dell'assegnatario, al coniuge superstite, ai discendenti entro il terzo grado e agli ascendenti, purche' conviventi con l'assegnatario all'atto della morte e fino a tanto che non godano della autonomia prevista alla lettera a) dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2 ".
Entrata in vigore il 10 aprile 1986
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