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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 15/04/2025, n. 680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 680 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI – SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del dott. Vincenzo Di Pede, ha deliberato la seguente
SENTENZA in ordine alla causa civile di 1° grado iscritta al n° 216/2021 ruolo generale affari civili contenziosi e vertente tra:
(CF: ) nata a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
20.04.1975, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Russo - ATTRICE
CONTRO
nato a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
- CONVENUTO CONTUMACE C.F._2
OGGETTO: usucapione immobile
I FATTI
1 Con atto di citazione, ritualmente notificato, iscritto a ruolo il 26.01.2021,
[...]
citava in giudizio, dinanzi il Tribunale di Castrovillari, Pt_1 Controparte_1 affinché venisse dichiarato in suo favore l'avvenuto acquisto per usucapione della proprietà del terreno, sito in agro del Comune di Mandatoriccio alla C.da “Cessia”, identificato catastalmente al foglio 27, particella 213, per averlo utilizzato e posseduto da oltre vent'anni in modo continuato, pacifico, manifesto ed indisturbato ovvero senza che nessuno avesse mai avanzato alcuna pretesa o diritti. A tal fine esponeva che sul terreno, formalmente intestato al catasto a
, l'attrice aveva da molti anni e, comunque, dal 1995 esercitato Controparte_1
tutte le facoltà e le prerogative tipiche del titolare del diritto dominicale. Deduceva altresì che ella aveva instaurato il previo procedimento di mediazione, rimasto tuttavia infruttuoso per la mancata partecipazione della controparte.
Quindi l'attrice concludeva chiedendo al Tribunale di: 1. accertare e dichiarare che la sig.ra ha usucapito il seguente bene: appezzamento di terreno, Parte_1 ubicato in agro del Comune di Mandatoriccio alla C.da “Cessia”, identificato in catasto al fl. 27, p.lla 213; 2. ordinare al sig. Conservatore dei RR.II. di Cosenza di
1 trascrivere l'emananda sentenza;
3. in caso di opposizione, condannare il convenuto al pagamento delle spese di giudizio”.
2 L'udienza di prima comparizione veniva differita ex art. 168 bis, comma 5, c.p.c., al 22.10.2021. All'udienza del 17.12.2021, asserita la regolarità della notifica della citazione, si dichiarava la contumacia del convenuto che Controparte_1
seppur ritualmente evocato in giudizio non si costituiva, e si assegnavano i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c..
Istruita la causa mediante deposito di documenti e prova per testi richiesta dall'attrice, all'udienza del 03.02.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. ridotti (giorni 20 per conclusionali).
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
3 La domanda attorea è fondata.
Il presente giudizio si incardina nell'alveo applicativo dell'art. 1158 c.c., avente ad oggetto l'usucapione dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari, ai sensi del quale “la proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni”.
Chi agisce in giudizio al fine di ottenere la declaratoria di intervenuto acquisto per usucapione della proprietà o di altro diritto reale immobiliare sul bene deve fornire la prova della sussistenza dei relativi requisiti che investono il corpus possessionis, ossia la cosa oggetto del possesso e del corrispondente diritto reale, e lo ius possessionis, ossia il permanere del possesso con tutti i caratteri necessari ai fini dell'usucapione e per tutto il tempo necessario per il compiersi della fattispecie acquisitiva.
4 È onere dell'istante fornire adeguata prova del possesso utile ad usucapionem ex art. 1158 c.c. e dei relativi requisiti di legge richiesti;
è necessario, quindi, che chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, dia prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva (Cass. n. 15145/2004).
Merita di essere precisato, in proposito, che il possesso utile ai fini della configurazione dell'acquisto del diritto di proprietà a titolo originario per usucapione non si risolve nella mera utilizzazione del fondo, ma deve concretarsi in atti idonei ad esprimere, in concreto, l'esercizio della signoria uti dominus sul bene. Sotto questo profilo, poiché la connotazione principale del diritto di proprietà
2 è la facoltà di escludere i terzi dal godimento del bene che ne costituisce oggetto
(cd. ius excludendi alios), il giudice di merito deve accertare, in concreto, se il soggetto che si trova in relazione materiale con la res abbia dimostrato non soltanto di averlo utilizzato, ma di averne, per l'appunto, precluso ai terzi la fruizione.
5 Con specifico riferimento ai fondi agricoli, che - per loro stessa natura - sono destinati allo sfruttamento agricolo, si pone il problema della modalità con la quale, in concreto, lo ius excludendi alios possa, o debba, essere manifestato.
Sul punto la Suprema Corte ha più volte affermato che non è sufficiente la mera coltivazione del fondo, ai fini della prova del possesso utile ad usucapionem, poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario.
La stessa Corte ha poi precisato, sul presupposto che la mera coltivazione del fondo non esprime in modo inequivocabile l'intento del coltivatore di possedere, che per il possesso utile ad usucapire “... occorre che tale attività materiale sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta uti dominus;
costituisce, pertanto, accertamento di fatto, rimesso al giudice del merito, valutare, caso per caso, l'intero complesso dei poteri esercitati su un bene, non limitandosi a considerare l'attività di chi si pretende possessore, ma considerando anche il modo in cui tale attività si correla con il comportamento concretamente esercitato dal proprietario” (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 6123 del 05/03/2020; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18215 del 29/07/2013).
6 Nel caso in esame, ad avviso del giudicante parte attrice ha dato prova degli elementi costitutivi della suddetta fattispecie acquisitiva.
Innanzitutto l' attrice ha correttamente identificato la controparte legittimata a contraddire alla domanda di usucapione producendo testamento pubblico, denuncia di successione e visure catastali dei beni oggetto di causa, che certamente rappresentano più di un indizio del diritto di proprietà dei beni di cui si domanda l'usucapione in capo alla parte convenuta.
7 L'attrice ha dedotto e dimostrato, altresì, di aver esercitato un possesso esclusivo, ininterrotto e pubblico da oltre vent'anni del bene per cui è causa.
I testi escussi, e , con deposizioni Testimone_1 Testimone_2
coerenti e puntuali - della cui credibilità non vi è ragione di dubitare attesa la totale estraneità ai fatti per cui è causa, dopo avere confermato gli assunti dedotti
3 da parte attrice, di loro conoscenza in quanto frequentatori dei luoghi di causa per motivi di lavoro - hanno riferito che l'attrice fin dal 1995 ha sempre goduto ininterrottamente dei fondi per cui è causa, provvedendo alla loro manutenzione, cura, pulizia e raccolta dei frutti e che il relativo possesso si è estrinsecato senza che nessuno mai reclamasse la proprietà del fondo.
In particolare il teste , escusso all'udienza del 06.03.2024, ha Testimone_1
dichiarato di aver visto sempre e solo la sul terreno per cui è causa e di Pt_1
averla aiutata fin dal 1995 a coltivare il citato terreno, provvedendo alla pulizia e sarchiatura dello stesso, nonché alla potatura, zappatura, concimazione e zolfatura delle viti e alla vendemmia, ricevendo direttamente dalla il Pt_1
corrispettivo dovuto per ogni attività prestata. Dello stesso tenore sono le dichiarazioni rese dal teste , suocero dell'attrice, il quale ha Testimone_2
dichiarato di aver aiutato la nuora fin dal 1995 nella coltivazione del terreno, che è la stessa nuora ad essersi fatta carico delle spese per pagare gli operai impiegati nelle attività di coltivazione del fondo e che nessuno ha mai avanzato pretese sul terreno de quo.
8 Inoltre, dalle fotografie prodotte, raffiguranti il terreno per cui è causa e riconosciuto anche dai testi escussi, è possibile evidenziare come l'attrice, oltre alla realizzazione sul predetto terreno di due vigneti con la messa a dimora nel corso degli anni di centinaia di viti, ha provveduto anche alla recinzione del terreno, comportamento, quest'ultimo (recinzione materiale del fondo agricolo) ritenuto da giurisprudenza costante come la più eclatante espressione dello ius excludendi alios (Cass. Civ. Sez. 2, ordinanza n. 1796/2022).
Sussistono pertanto tutti gli elementi richiesti dall'art. 1158 c.c. per riconoscere l'avvenuto perfezionamento dell'usucapione in favore dell'attrice sul bene oggetto di causa.
9 L'atteggiamento processuale del convenuto, rimasto contumace, è giusto motivo di compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro , così provvede: Parte_1 Controparte_1
- accoglie la domanda e, per l'effetto, accerta e dichiara l'avvenuto acquisto per usucapione in capo all'attrice dell'appezzamento di terreno, sito in Parte_1
Mandatoriccio alla C.da “Cessia”, identificato in catasto al foglio 27, particella 213;
4 - ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di eseguire le prescritte trascrizioni ed annotazioni come per legge;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Castrovillari, in data 15/04/2025
Sentenza redatta con la collaborazione del dott. Giuseppe Nerone, Addetto all'Ufficio per il
Processo
IL GIUDICE
(dott. Vincenzo DI PEDE)
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