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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/07/2025, n. 5328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5328 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di LI, in funzione di giudice del lavoro dr. Francesco Armato, preso atto della comparizione delle parti, mediante deposito di note di “trattazione scritta” nel termine scaduto il 10-6-2025 e verificata la regolarità della comunicazione dell'avviso emesso in data 6-5- 2025, in data 1° luglio 2025 ha adottato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 21370/2023 Ruolo Generale Lavoro cui sono riunite quelle recanti n. RG 21371/2023 e 21373/2023 T R A
(nata a [...] il [...], C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 (nata a [...]-NA l'1.10.1959, C.F. ) e (nata a C.F._2 Parte_3 LI il 18.4.1964, C.F. ), rappresentate e difese giusta procure in atti C.F._3 dall'Avv. Angelo Piraino, con cui elettivamente domiciliano in Santa Maria Capua Vetere, alla via Gramsci 36 Ricorrenti E
, in persona del rappresentato e difeso Controparte_1 CP_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di LI, presso i cui uffici domicilia alla via A. Diaz 11 Convenuto
OGGETTO: Indennità di servizio penitenziario
CONCLUSIONI per parte ricorrente Parte_1
“1) in via principale, annullare e\o disapplicare il decreto n. 6881 del 19.6.18 e notificato in data 4.7.18 dal –, con il Controparte_3 quale veniva disposta la decurtazione dell'indennità di amministrazione, per i periodi di assenza di malattia a partire dall'anno 2008 e fino al 2015;
2) per l'effetto, dichiarare tenuto e condannare il , in persona del Controparte_1 Ministro pro tempore, C.F. , domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello P.IVA_1 Stato, in LI 80134, alla via A. Diaz, 11, al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di € 911,97#, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per Legge, a far data dalla avvenuta trattenuta e fino all'effettivo soddisfo;
3) in ogni caso, dichiarare tenuto e condannare il , in persona del Controparte_1 Ministro pro tempore, C.F. , domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello P.IVA_1 Stato, in LI 80134, alla via A. Diaz, 11, al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari del presente giudizio, da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario. per parte ricorrente Parte_2
“1) in via principale, annullare e\o disapplicare il decreto n. 6889 del 19.6.18 e notificato in pari data dal , con il quale Controparte_3 veniva disposta la decurtazione dell'indennità di amministrazione, per i periodi di assenza di malattia a partire dall'anno 2008 e fino al 2015;
1 1 2) per l'effetto, dichiarare tenuto e condannare il , in persona del Controparte_1 Ministro pro tempore, C.F. , domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello P.IVA_1 Stato, in LI 80134, alla via A. Diaz, 11, al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di € 2.568,00#, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per Legge, a far data dalla avvenuta trattenuta e fino all'effettivo soddisfo;
3) in ogni caso, dichiarare tenuto e condannare il , in persona del Controparte_1 Ministro pro tempore, C.F. , domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello P.IVA_1 Stato, in LI 80134, alla via A. Diaz, 11, al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari del presente giudizio, da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario” per parte ricorrente Parte_3
“1) in via principale, annullare e\o disapplicare il decreto n. 6893 del 19.6.18 e notificato in pari data dal , con il quale Controparte_3 veniva disposta la decurtazione dell'indennità di amministrazione, per i periodi di assenza di malattia a partire dall'anno 2008 e fino al 2015;
2) per l'effetto, dichiarare tenuto e condannare il , in persona del Controparte_1 Ministro pro tempore, C.F. , domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello P.IVA_1 Stato, in LI 80134, alla via A. Diaz, 11, al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di € 1.286,59#, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per Legge, a far data dalla avvenuta trattenuta e fino all'effettivo soddisfo;
3) in ogni caso, dichiarare tenuto e condannare il , in persona del Controparte_1 Ministro pro tempore, C.F. , domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello P.IVA_1 Stato, in LI 80134, alla via A. Diaz, 11, al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari del presente giudizio, da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario” per parte convenuta:
“rigettare integralmente la domanda attorea, siccome infondata ed inammissibile, con vittoria di spese e competenze di lite, secondo le tariffe forensi vigenti”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con separati ricorsi depositati il 16-11-2023, successivamente riuniti per ragioni di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, le parti ricorrenti indicate in epigrafe hanno dedotto di essere dipendenti del e di avere prestato servizio presso la Casa Circondariale Controparte_1
“Giuseppe Salvia” di LI RE (cfr. buste paga allegate); che, sin dall'inizio del proprio servizio, hanno beneficiato dell'indennità di servizio penitenziario in caso di assenza per malattia;
che tale durevole consuetudine applicativa e sostanziale si è basata anche su diversi pareri forniti dall'Aran (cfr. parere n. 2349 del 26 giugno 1995, espressamente richiamato nella circolare del Ministero della Giustizia del 13.6.2011, allegata) che riteneva “che l'indennità di servizio penitenziario, per le connotazioni di pensionabilità (in quota A) e di modalità di pagamento (è l'unica indennità del Comparto non decurtabile in caso di assenza e che prevede la corresponsione della XIII CP_4 mensilità) sia assimilabile alla struttura retributiva fondamentale”; che, successivamente, sulla scorta dei pareri n. 2379 del 21.01.15 e n.17737 del 05.05.15 emessi dall' su invito del Pt_4 [...]
in merito alla natura giuridica Controparte_5 dell'indennità penitenziaria, l'amministrazione emetteva la circolare prot. GDAP 254284/15 del 21.7.2015 (allegata), nella quale, tenuto conto di quanto chiarito dall' circa la natura accessoria Pt_4 dell'emolumento in questione, adottava disposizioni in merito all'applicazione dell'art. 71, comma 1 D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008 n. 133, facendo rientrare nell'ambito di applicabilità di tale norma il sotteso emolumento;
che, a seguito di tale nota, in esito ai vari quesiti pervenuti circa l'applicazione delle decurtazioni di cui in oggetto, il onfermava la sussistenza CP_6 dell'assoggettamento dell'indennità del servizio penitenziario alle decurtazioni retributive di cui all'art. 71 co. 1 L. n. 133/08 e, pertanto, veniva emessa la nota GDAP prot n. 0119975/18, la quale, prendendo atto di quanto chiarito anche dal disponeva di procedere al recupero di quanto precedentemente CP_6 versato a titolo di indennità penitenziaria per malattia del personale comparto ministeri;
che, pertanto,
2 2 facendo seguito alla comunicazione di avvio del procedimento e messa in mora n. 13535/16 del 9.9.2016 (allegata), con il decreto n. 6881/2018 del 19.6.2018, notificato in data 4.7.2018 (allegato), l'amministrazione disponeva la predetta decurtazione stipendiale nei confronti delle ricorrenti in relazione ai giorni di malattia fruiti dal 2008 al 2015; che tale provvedimento veniva impugnato tempestivamente innanzi il TAR Campania, che con sentenza n. 1194/2023 pubblicata il 24.2.2023 (allegata) dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in favore del Giudice Ordinario, ed assegnava il termine di legge per la riassunzione. Hanno esposto di avere interesse alla riassunzione del giudizio innanzi codesto Tribunale e hanno lamentato l'illegittimità del provvedimento impugnato, rassegnando le conclusioni esposte. Fissata udienza di discussione, con memorie depositate tempestivamente si è costituito in ciascuno dei giudizi il che ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità della Controparte_1 domanda giudiziale per carenza di interesse ad agire, poiché la Nota ministeriale prot. 119975 del 9 aprile 2018, oggetto di impugnazione, postula un mero sollecito delle disposizioni impartite con precedente Nota ministeriale prot. 25484 del 20 luglio 2015; nel merito, ha contestato la fondatezza della domanda sulla base di articolate considerazioni in diritto. Indi ha rassegnato le conclusioni esposte. All'udienza del 21-5-2024, previa riunione al presente giudizio di quelli recanti R.G. n. 21371/2023 e 21373/2023, la causa è stata rinviata per discussione al 12-11-2024, con termine per note illustrative, e, da ultimo, al 10-6-2025. A tale udienza, in applicazione del disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c., concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse in udienza mediante deposito di note, preso atto della comparizione delle parti con la modalità indicata, la causa è stata decisa con deposito della presente sentenza, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze.
***** Nel merito il ricorso è infondato, alla stregua di quanto deciso in identiche fattispecie dai giudici di merito, anche di codesto Tribunale (Tribunale di LI Giud. Dell'Erario sentenza n. 8789/2024 pubbl. il 18/12/2024; Tribunale Roma sentenza 16/03/2023 n. 2775; Tribunale Torino sentenza n. 906/2018; sentenza Corte appello Torino sez. lav., 28/05/2019, n. 408), le cui motivazioni appaiono pienamente condivisibili, e vengono qui richiamate ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. Le ricorrenti con il presente giudizio hanno chiesto di accertare e dichiarare che l'indennità di servizio penitenziario non deve essere decurtata durante i primi dieci giorni di assenza per malattia e, pertanto, di dichiarare illegittima la richiesta di restituzione delle somme percepite a detto titolo nel periodo dal 2008 al 2015 e di condannare l'Amministrazione convenuta a versare quanto loro dovuto per tale indennità in relazione al suindicato arco temporale. A fondamento della domanda hanno sostenuto che il provvedimento impugnato risulta carente di motivazione e non sorretto da congrua istruttoria, in quanto viene omessa l'indicazione degli effettivi giorni di malattia fruiti, nonché il prospetto analitico di quanto percepito per siffatto emolumento. Hanno altresì rappresentato che, anche a voler considerare, alla stregua delle disposizioni della contrattazione collettiva di settore, l'indennità di servizio penitenziario come rientrante nella retribuzione accessoria, dovrebbe, comunque, ritenersi che tale indennità non sia mai stata equiparata all'indennità di amministrazione ed abbia continuato a fruire di un regime speciale con la conseguenza che – considerato il quadro normativo esistente – le disposizioni che disciplinano l'indennità di servizio penitenziario sarebbero, in ogni caso, connotate da specialità in deroga al regime comune delle altre indennità. Hanno inoltre eccepito che l'art. 71 del D.L. n. 112/08 così come convertito – a mente del quale ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, per i periodi di assenza per malattia, nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio – costituirebbe regola generale posteriore non idonea ad incidere sulle disposizioni speciali
3 3 anteriori, tra cui quelle relative alla indennità di servizio penitenziario. Ed, infine, che il provvedimento impugnato sarebbe stato adottato in palese disparità di trattamento rispetto al trattamento riservato al personale della polizia penitenziaria ed ai dirigenti penitenziari e sarebbe, altresì, illegittimo per aver disposto la decurtazione in busta paga di quanto legittimamente acquisito a titolo di indennità penitenziaria sin dal 2008 e, pertanto, in totale spregio del principio dei diritti quesiti dei lavoratori e del principio del legittimo affidamento cosi come sancito anche a livello comunitario. L'assunto attoreo non merita condivisione. In proposito, va, in primo luogo, osservato che, così come riconosciuto dalle stesse ricorrenti, alla luce degli artt. 29 e 34 del CNNL del 1995 e sulla scorta dei pareri n. 2379 del 21.01.15 e n.17737 del 05.05.15 emessi dall' su invito del Pt_4 Controparte_3
in merito alla natura giuridica dell'indennità penitenziaria
[...] (versati in atti), l'indennità in questione ha, certamente, natura di trattamento accessorio e che, considerati i rapporti tra detto contratto e il successivo CCNL del 1999 (non di sostituzione della disciplina precedente ma di disciplina aggiuntiva, salve le parti disapplicate, dovendosi, comunque, la disapplicazione interpretare in senso restrittivo), anche nel vigore di detto CCNL (e dei successivi contratti collettivi del 2003 e del 2007 che non hanno apportato modifiche al riguardo) la natura dell'indennità non è mutata. Tanto chiarito è indiscutibile che l'indennità di servizio penitenziario presenti alcune peculiarità che la rendono affine più al trattamento economico fondamentale che a quello accessorio ed, in particolare: il fatto di essere interamente pensionabile;
di venire corrisposta anche con la tredicesima mensilità; di essere assoggettata alle stesse ritenute previdenziali del trattamento economico fondamentale;
e il fatto di essere erogata indistintamente a tutti i dipendenti senza alcuna verifica in merito alla sussistenza di situazioni particolari e ulteriori quali quelle previste dall'art. 45, comma 3, T.U. 165/2001, norma, peraltro, rivolta soltanto alle parti sociali con riferimento a trattamenti – a differenza dell'indennità per cui è causa - di nuova definizione rispetto al momento della sua emanazione. Tuttavia, pur a fronte di tali caratteristiche, poiché l'art. 45 comma 1 T.U. 165/2001 (e già l'art. 49 d. lgs. 29/1993) rimette ai contratti collettivi la materia del trattamento economico, fondamentale ed accessorio, la natura accessoria dell'indennità (desunta dall'interpretazione dei CCNL) non consente di ritenere applicabile, né in via analogica né in forza di interpretazione estensiva, il regime previsto dall'art. 71 cit. per il trattamento economico fondamentale. Soltanto una previsione normativa o della contrattazione collettiva di inclusione dell'indennità in questione nel trattamento economico fondamentale potrebbe difatti consentire una conclusione conforme alla prospettazione attorea. In proposito si osserva che, ai sensi dell'art. 71, commi 1 e 1bis, D.L. 112/2008, convertito in legge 133/2008, “1. Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. (…)
1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, limitatamente alle assenze per malattia di cui al comma 1 del personale del comparto sicurezza e difesa nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, gli emolumenti di carattere continuativo correlati allo specifico status e alle peculiari condizioni di impiego di tale personale sono equiparati al trattamento economico fondamentale”. Il sesto comma prevede poi l'inderogabilità della normativa: “Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi”.
4 4 La formulazione dell'art. 71 cit. è chiara nel prevedere la spettanza, durante i primi dieci giorni di assenza per malattia, del solo trattamento economico fondamentale, specificando che non viene invece corrisposta alcuna “indennità” né “emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo” né, con formula di chiusura, “ogni altro trattamento accessorio”. Le voci retributive non riconosciute durante i primi dieci giorni di malattia sono, quindi, indicate dalla norma in esame in modo da circoscrivere il diritto, in detto periodo di assenza, al solo trattamento economico fondamentale e quest'ultimo deve essere inteso, proprio alla luce del tenore letterale della norma in commento, esclusivamente come paga base o retribuzione tabellare. Come si è osservato, il riferimento al trattamento accessorio è utilizzato dal legislatore come formula di chiusura (“ogni altro trattamento accessorio”), dopo avere indicato l'esclusione delle “indennità” e degli emolumenti, anche se aventi carattere fisso e continuativo. L'emolumento in questione è, certamente, un'indennità: tale è, infatti, definita dalla legge (v. art. 3 legge 1054/1970) e dalla contrattazione collettiva e la circostanza che essa sia stata prevista e disciplinata nello stesso articolo del CCNL 1995 (art. 34, disapplicato dal CCNL 1999, v. art. 39) che prevedeva l'indennità di amministrazione (in cui, in seguito alla “contrattualizzazione” del pubblico impiego, sono confluiti i diversi trattamenti accessori in atto presso le singole amministrazioni), peraltro significativamente intitolato “disciplina della retribuzione accessoria”, conferma la natura indennitaria - e non retributiva - di essa. Si tratta, quindi, di un emolumento volto a compensare il disagio connesso alla prestazione di attività lavorativa in ambito penitenziario e, pertanto, non di natura strettamente retributiva. Ciò posto, l'art. 45, comma 1, D.Lgs. 165/2001 (in cui è confluito l'art. 49 d. lgs. 29/1993) ha rimesso alla contrattazione collettiva la disciplina del trattamento economico fondamentale ed accessorio: “Il trattamento economico fondamentale ed accessorio fatto salvo quanto previsto all'articolo 40, commi 3-ter e 3-quater, e all'articolo 47-bis, comma 1, è definito dai contratti collettivi”. Ebbene, l'art. 28 del CCNL 1999 (temporalmente applicabile alla fattispecie in esame), nel prevedere la “Struttura della retribuzione” e nell'elencare le varie voci che la compongono, non opera alcuna distinzione tra trattamento economico fondamentale e trattamento economico accessorio. Esso prevede, infatti, al primo comma:
“La struttura della retribuzione del personale delle amministrazioni dello Stato appartenenti al comparto dei si compone delle seguenti voci: CP_4 a) stipendio tabellare;
b) retribuzione individuale di anzianità, comprensiva della maggiorazione per esperienza professionale;
c) indennità integrativa speciale;
d) sviluppo economico di cui all'art. 17; e) indennità di amministrazione di cui all'art. 33; f) compensi di cui all'art. 32, ove spettanti;
g) compensi per lavoro straordinario, ove spettanti;
h) altre indennità previste da specifiche disposizioni di legge”. La mancata classificazione, ad opera della contrattazione collettiva, delle singole voci come trattamento economico fondamentale o come trattamento economico accessorio non può certo indurre a ritenere che le parti sociali abbiano inteso ricondurre tutte le voci componenti la retribuzione al trattamento economico fondamentale. Si deve, pertanto, concludere che, in mancanza di previsioni da parte della contrattazione collettiva, la natura, fondamentale o accessoria, delle singole voci retributive debba essere verificata alla luce della funzione di esse, in particolare valutando se ciascuna voce abbia natura retributiva in senso stretto o indennitaria/risarcitoria. Come si è osservato, l'indennità in questione ha, pacificamente, una funzione non retributiva ma risarcitoria sicché essa non può essere considerata quale trattamento economico fondamentale sottratto alla disciplina dell'art. 71 comma 1 cit., che, come visto, è norma di stretta interpretazione. Per i motivi esposti, assorbita ogni ulteriore questione, la domanda va rigettata.
5 5 La natura interpretativa delle questioni esaminate ed il precedente prolungato comportamento dell'Amministrazione convenuta conforme alla tesi di parte ricorrente giustificano la compensazione delle spese ai sensi dell'art. 92 c.p.c. Va data comunicazione alle parti della presente sentenza, adottata a seguito di udienza tenuta con le modalità della trattazione scritta.
P.Q.M.
Il dott. Francesco Armato, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti depositati in data 16-11-2023 nell'interesse di e Parte_1 Parte_2 Parte_3
ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
[...]
- Rigetta il ricorso;
- Compensa le spese Si comunichi
LI, 1° luglio 2025 Il giudice Dr. Francesco Armato
6 6
Il Giudice del Tribunale di LI, in funzione di giudice del lavoro dr. Francesco Armato, preso atto della comparizione delle parti, mediante deposito di note di “trattazione scritta” nel termine scaduto il 10-6-2025 e verificata la regolarità della comunicazione dell'avviso emesso in data 6-5- 2025, in data 1° luglio 2025 ha adottato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 21370/2023 Ruolo Generale Lavoro cui sono riunite quelle recanti n. RG 21371/2023 e 21373/2023 T R A
(nata a [...] il [...], C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 (nata a [...]-NA l'1.10.1959, C.F. ) e (nata a C.F._2 Parte_3 LI il 18.4.1964, C.F. ), rappresentate e difese giusta procure in atti C.F._3 dall'Avv. Angelo Piraino, con cui elettivamente domiciliano in Santa Maria Capua Vetere, alla via Gramsci 36 Ricorrenti E
, in persona del rappresentato e difeso Controparte_1 CP_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di LI, presso i cui uffici domicilia alla via A. Diaz 11 Convenuto
OGGETTO: Indennità di servizio penitenziario
CONCLUSIONI per parte ricorrente Parte_1
“1) in via principale, annullare e\o disapplicare il decreto n. 6881 del 19.6.18 e notificato in data 4.7.18 dal –, con il Controparte_3 quale veniva disposta la decurtazione dell'indennità di amministrazione, per i periodi di assenza di malattia a partire dall'anno 2008 e fino al 2015;
2) per l'effetto, dichiarare tenuto e condannare il , in persona del Controparte_1 Ministro pro tempore, C.F. , domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello P.IVA_1 Stato, in LI 80134, alla via A. Diaz, 11, al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di € 911,97#, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per Legge, a far data dalla avvenuta trattenuta e fino all'effettivo soddisfo;
3) in ogni caso, dichiarare tenuto e condannare il , in persona del Controparte_1 Ministro pro tempore, C.F. , domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello P.IVA_1 Stato, in LI 80134, alla via A. Diaz, 11, al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari del presente giudizio, da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario. per parte ricorrente Parte_2
“1) in via principale, annullare e\o disapplicare il decreto n. 6889 del 19.6.18 e notificato in pari data dal , con il quale Controparte_3 veniva disposta la decurtazione dell'indennità di amministrazione, per i periodi di assenza di malattia a partire dall'anno 2008 e fino al 2015;
1 1 2) per l'effetto, dichiarare tenuto e condannare il , in persona del Controparte_1 Ministro pro tempore, C.F. , domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello P.IVA_1 Stato, in LI 80134, alla via A. Diaz, 11, al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di € 2.568,00#, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per Legge, a far data dalla avvenuta trattenuta e fino all'effettivo soddisfo;
3) in ogni caso, dichiarare tenuto e condannare il , in persona del Controparte_1 Ministro pro tempore, C.F. , domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello P.IVA_1 Stato, in LI 80134, alla via A. Diaz, 11, al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari del presente giudizio, da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario” per parte ricorrente Parte_3
“1) in via principale, annullare e\o disapplicare il decreto n. 6893 del 19.6.18 e notificato in pari data dal , con il quale Controparte_3 veniva disposta la decurtazione dell'indennità di amministrazione, per i periodi di assenza di malattia a partire dall'anno 2008 e fino al 2015;
2) per l'effetto, dichiarare tenuto e condannare il , in persona del Controparte_1 Ministro pro tempore, C.F. , domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello P.IVA_1 Stato, in LI 80134, alla via A. Diaz, 11, al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di € 1.286,59#, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per Legge, a far data dalla avvenuta trattenuta e fino all'effettivo soddisfo;
3) in ogni caso, dichiarare tenuto e condannare il , in persona del Controparte_1 Ministro pro tempore, C.F. , domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello P.IVA_1 Stato, in LI 80134, alla via A. Diaz, 11, al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari del presente giudizio, da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario” per parte convenuta:
“rigettare integralmente la domanda attorea, siccome infondata ed inammissibile, con vittoria di spese e competenze di lite, secondo le tariffe forensi vigenti”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con separati ricorsi depositati il 16-11-2023, successivamente riuniti per ragioni di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, le parti ricorrenti indicate in epigrafe hanno dedotto di essere dipendenti del e di avere prestato servizio presso la Casa Circondariale Controparte_1
“Giuseppe Salvia” di LI RE (cfr. buste paga allegate); che, sin dall'inizio del proprio servizio, hanno beneficiato dell'indennità di servizio penitenziario in caso di assenza per malattia;
che tale durevole consuetudine applicativa e sostanziale si è basata anche su diversi pareri forniti dall'Aran (cfr. parere n. 2349 del 26 giugno 1995, espressamente richiamato nella circolare del Ministero della Giustizia del 13.6.2011, allegata) che riteneva “che l'indennità di servizio penitenziario, per le connotazioni di pensionabilità (in quota A) e di modalità di pagamento (è l'unica indennità del Comparto non decurtabile in caso di assenza e che prevede la corresponsione della XIII CP_4 mensilità) sia assimilabile alla struttura retributiva fondamentale”; che, successivamente, sulla scorta dei pareri n. 2379 del 21.01.15 e n.17737 del 05.05.15 emessi dall' su invito del Pt_4 [...]
in merito alla natura giuridica Controparte_5 dell'indennità penitenziaria, l'amministrazione emetteva la circolare prot. GDAP 254284/15 del 21.7.2015 (allegata), nella quale, tenuto conto di quanto chiarito dall' circa la natura accessoria Pt_4 dell'emolumento in questione, adottava disposizioni in merito all'applicazione dell'art. 71, comma 1 D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008 n. 133, facendo rientrare nell'ambito di applicabilità di tale norma il sotteso emolumento;
che, a seguito di tale nota, in esito ai vari quesiti pervenuti circa l'applicazione delle decurtazioni di cui in oggetto, il onfermava la sussistenza CP_6 dell'assoggettamento dell'indennità del servizio penitenziario alle decurtazioni retributive di cui all'art. 71 co. 1 L. n. 133/08 e, pertanto, veniva emessa la nota GDAP prot n. 0119975/18, la quale, prendendo atto di quanto chiarito anche dal disponeva di procedere al recupero di quanto precedentemente CP_6 versato a titolo di indennità penitenziaria per malattia del personale comparto ministeri;
che, pertanto,
2 2 facendo seguito alla comunicazione di avvio del procedimento e messa in mora n. 13535/16 del 9.9.2016 (allegata), con il decreto n. 6881/2018 del 19.6.2018, notificato in data 4.7.2018 (allegato), l'amministrazione disponeva la predetta decurtazione stipendiale nei confronti delle ricorrenti in relazione ai giorni di malattia fruiti dal 2008 al 2015; che tale provvedimento veniva impugnato tempestivamente innanzi il TAR Campania, che con sentenza n. 1194/2023 pubblicata il 24.2.2023 (allegata) dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in favore del Giudice Ordinario, ed assegnava il termine di legge per la riassunzione. Hanno esposto di avere interesse alla riassunzione del giudizio innanzi codesto Tribunale e hanno lamentato l'illegittimità del provvedimento impugnato, rassegnando le conclusioni esposte. Fissata udienza di discussione, con memorie depositate tempestivamente si è costituito in ciascuno dei giudizi il che ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità della Controparte_1 domanda giudiziale per carenza di interesse ad agire, poiché la Nota ministeriale prot. 119975 del 9 aprile 2018, oggetto di impugnazione, postula un mero sollecito delle disposizioni impartite con precedente Nota ministeriale prot. 25484 del 20 luglio 2015; nel merito, ha contestato la fondatezza della domanda sulla base di articolate considerazioni in diritto. Indi ha rassegnato le conclusioni esposte. All'udienza del 21-5-2024, previa riunione al presente giudizio di quelli recanti R.G. n. 21371/2023 e 21373/2023, la causa è stata rinviata per discussione al 12-11-2024, con termine per note illustrative, e, da ultimo, al 10-6-2025. A tale udienza, in applicazione del disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c., concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse in udienza mediante deposito di note, preso atto della comparizione delle parti con la modalità indicata, la causa è stata decisa con deposito della presente sentenza, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze.
***** Nel merito il ricorso è infondato, alla stregua di quanto deciso in identiche fattispecie dai giudici di merito, anche di codesto Tribunale (Tribunale di LI Giud. Dell'Erario sentenza n. 8789/2024 pubbl. il 18/12/2024; Tribunale Roma sentenza 16/03/2023 n. 2775; Tribunale Torino sentenza n. 906/2018; sentenza Corte appello Torino sez. lav., 28/05/2019, n. 408), le cui motivazioni appaiono pienamente condivisibili, e vengono qui richiamate ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. Le ricorrenti con il presente giudizio hanno chiesto di accertare e dichiarare che l'indennità di servizio penitenziario non deve essere decurtata durante i primi dieci giorni di assenza per malattia e, pertanto, di dichiarare illegittima la richiesta di restituzione delle somme percepite a detto titolo nel periodo dal 2008 al 2015 e di condannare l'Amministrazione convenuta a versare quanto loro dovuto per tale indennità in relazione al suindicato arco temporale. A fondamento della domanda hanno sostenuto che il provvedimento impugnato risulta carente di motivazione e non sorretto da congrua istruttoria, in quanto viene omessa l'indicazione degli effettivi giorni di malattia fruiti, nonché il prospetto analitico di quanto percepito per siffatto emolumento. Hanno altresì rappresentato che, anche a voler considerare, alla stregua delle disposizioni della contrattazione collettiva di settore, l'indennità di servizio penitenziario come rientrante nella retribuzione accessoria, dovrebbe, comunque, ritenersi che tale indennità non sia mai stata equiparata all'indennità di amministrazione ed abbia continuato a fruire di un regime speciale con la conseguenza che – considerato il quadro normativo esistente – le disposizioni che disciplinano l'indennità di servizio penitenziario sarebbero, in ogni caso, connotate da specialità in deroga al regime comune delle altre indennità. Hanno inoltre eccepito che l'art. 71 del D.L. n. 112/08 così come convertito – a mente del quale ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, per i periodi di assenza per malattia, nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio – costituirebbe regola generale posteriore non idonea ad incidere sulle disposizioni speciali
3 3 anteriori, tra cui quelle relative alla indennità di servizio penitenziario. Ed, infine, che il provvedimento impugnato sarebbe stato adottato in palese disparità di trattamento rispetto al trattamento riservato al personale della polizia penitenziaria ed ai dirigenti penitenziari e sarebbe, altresì, illegittimo per aver disposto la decurtazione in busta paga di quanto legittimamente acquisito a titolo di indennità penitenziaria sin dal 2008 e, pertanto, in totale spregio del principio dei diritti quesiti dei lavoratori e del principio del legittimo affidamento cosi come sancito anche a livello comunitario. L'assunto attoreo non merita condivisione. In proposito, va, in primo luogo, osservato che, così come riconosciuto dalle stesse ricorrenti, alla luce degli artt. 29 e 34 del CNNL del 1995 e sulla scorta dei pareri n. 2379 del 21.01.15 e n.17737 del 05.05.15 emessi dall' su invito del Pt_4 Controparte_3
in merito alla natura giuridica dell'indennità penitenziaria
[...] (versati in atti), l'indennità in questione ha, certamente, natura di trattamento accessorio e che, considerati i rapporti tra detto contratto e il successivo CCNL del 1999 (non di sostituzione della disciplina precedente ma di disciplina aggiuntiva, salve le parti disapplicate, dovendosi, comunque, la disapplicazione interpretare in senso restrittivo), anche nel vigore di detto CCNL (e dei successivi contratti collettivi del 2003 e del 2007 che non hanno apportato modifiche al riguardo) la natura dell'indennità non è mutata. Tanto chiarito è indiscutibile che l'indennità di servizio penitenziario presenti alcune peculiarità che la rendono affine più al trattamento economico fondamentale che a quello accessorio ed, in particolare: il fatto di essere interamente pensionabile;
di venire corrisposta anche con la tredicesima mensilità; di essere assoggettata alle stesse ritenute previdenziali del trattamento economico fondamentale;
e il fatto di essere erogata indistintamente a tutti i dipendenti senza alcuna verifica in merito alla sussistenza di situazioni particolari e ulteriori quali quelle previste dall'art. 45, comma 3, T.U. 165/2001, norma, peraltro, rivolta soltanto alle parti sociali con riferimento a trattamenti – a differenza dell'indennità per cui è causa - di nuova definizione rispetto al momento della sua emanazione. Tuttavia, pur a fronte di tali caratteristiche, poiché l'art. 45 comma 1 T.U. 165/2001 (e già l'art. 49 d. lgs. 29/1993) rimette ai contratti collettivi la materia del trattamento economico, fondamentale ed accessorio, la natura accessoria dell'indennità (desunta dall'interpretazione dei CCNL) non consente di ritenere applicabile, né in via analogica né in forza di interpretazione estensiva, il regime previsto dall'art. 71 cit. per il trattamento economico fondamentale. Soltanto una previsione normativa o della contrattazione collettiva di inclusione dell'indennità in questione nel trattamento economico fondamentale potrebbe difatti consentire una conclusione conforme alla prospettazione attorea. In proposito si osserva che, ai sensi dell'art. 71, commi 1 e 1bis, D.L. 112/2008, convertito in legge 133/2008, “1. Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. (…)
1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, limitatamente alle assenze per malattia di cui al comma 1 del personale del comparto sicurezza e difesa nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, gli emolumenti di carattere continuativo correlati allo specifico status e alle peculiari condizioni di impiego di tale personale sono equiparati al trattamento economico fondamentale”. Il sesto comma prevede poi l'inderogabilità della normativa: “Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi”.
4 4 La formulazione dell'art. 71 cit. è chiara nel prevedere la spettanza, durante i primi dieci giorni di assenza per malattia, del solo trattamento economico fondamentale, specificando che non viene invece corrisposta alcuna “indennità” né “emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo” né, con formula di chiusura, “ogni altro trattamento accessorio”. Le voci retributive non riconosciute durante i primi dieci giorni di malattia sono, quindi, indicate dalla norma in esame in modo da circoscrivere il diritto, in detto periodo di assenza, al solo trattamento economico fondamentale e quest'ultimo deve essere inteso, proprio alla luce del tenore letterale della norma in commento, esclusivamente come paga base o retribuzione tabellare. Come si è osservato, il riferimento al trattamento accessorio è utilizzato dal legislatore come formula di chiusura (“ogni altro trattamento accessorio”), dopo avere indicato l'esclusione delle “indennità” e degli emolumenti, anche se aventi carattere fisso e continuativo. L'emolumento in questione è, certamente, un'indennità: tale è, infatti, definita dalla legge (v. art. 3 legge 1054/1970) e dalla contrattazione collettiva e la circostanza che essa sia stata prevista e disciplinata nello stesso articolo del CCNL 1995 (art. 34, disapplicato dal CCNL 1999, v. art. 39) che prevedeva l'indennità di amministrazione (in cui, in seguito alla “contrattualizzazione” del pubblico impiego, sono confluiti i diversi trattamenti accessori in atto presso le singole amministrazioni), peraltro significativamente intitolato “disciplina della retribuzione accessoria”, conferma la natura indennitaria - e non retributiva - di essa. Si tratta, quindi, di un emolumento volto a compensare il disagio connesso alla prestazione di attività lavorativa in ambito penitenziario e, pertanto, non di natura strettamente retributiva. Ciò posto, l'art. 45, comma 1, D.Lgs. 165/2001 (in cui è confluito l'art. 49 d. lgs. 29/1993) ha rimesso alla contrattazione collettiva la disciplina del trattamento economico fondamentale ed accessorio: “Il trattamento economico fondamentale ed accessorio fatto salvo quanto previsto all'articolo 40, commi 3-ter e 3-quater, e all'articolo 47-bis, comma 1, è definito dai contratti collettivi”. Ebbene, l'art. 28 del CCNL 1999 (temporalmente applicabile alla fattispecie in esame), nel prevedere la “Struttura della retribuzione” e nell'elencare le varie voci che la compongono, non opera alcuna distinzione tra trattamento economico fondamentale e trattamento economico accessorio. Esso prevede, infatti, al primo comma:
“La struttura della retribuzione del personale delle amministrazioni dello Stato appartenenti al comparto dei si compone delle seguenti voci: CP_4 a) stipendio tabellare;
b) retribuzione individuale di anzianità, comprensiva della maggiorazione per esperienza professionale;
c) indennità integrativa speciale;
d) sviluppo economico di cui all'art. 17; e) indennità di amministrazione di cui all'art. 33; f) compensi di cui all'art. 32, ove spettanti;
g) compensi per lavoro straordinario, ove spettanti;
h) altre indennità previste da specifiche disposizioni di legge”. La mancata classificazione, ad opera della contrattazione collettiva, delle singole voci come trattamento economico fondamentale o come trattamento economico accessorio non può certo indurre a ritenere che le parti sociali abbiano inteso ricondurre tutte le voci componenti la retribuzione al trattamento economico fondamentale. Si deve, pertanto, concludere che, in mancanza di previsioni da parte della contrattazione collettiva, la natura, fondamentale o accessoria, delle singole voci retributive debba essere verificata alla luce della funzione di esse, in particolare valutando se ciascuna voce abbia natura retributiva in senso stretto o indennitaria/risarcitoria. Come si è osservato, l'indennità in questione ha, pacificamente, una funzione non retributiva ma risarcitoria sicché essa non può essere considerata quale trattamento economico fondamentale sottratto alla disciplina dell'art. 71 comma 1 cit., che, come visto, è norma di stretta interpretazione. Per i motivi esposti, assorbita ogni ulteriore questione, la domanda va rigettata.
5 5 La natura interpretativa delle questioni esaminate ed il precedente prolungato comportamento dell'Amministrazione convenuta conforme alla tesi di parte ricorrente giustificano la compensazione delle spese ai sensi dell'art. 92 c.p.c. Va data comunicazione alle parti della presente sentenza, adottata a seguito di udienza tenuta con le modalità della trattazione scritta.
P.Q.M.
Il dott. Francesco Armato, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti depositati in data 16-11-2023 nell'interesse di e Parte_1 Parte_2 Parte_3
ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
[...]
- Rigetta il ricorso;
- Compensa le spese Si comunichi
LI, 1° luglio 2025 Il giudice Dr. Francesco Armato
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