Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 09/04/2025, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SETTORE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro di Reggio Emilia, dott. Elena Vezzosi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n.811/2024 promossa da:
(C. Fisc.: ) nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
Emilia (RE), e residente in Cadelbosco di Sopra (RE), alla via Monsignore Giovanni
Saccani n. 51, difesa e rappresentata, in virtù di giusta delega allegata ricorso in opposizione introduttivo, dall'Avv. Sara Orlandi
- RICORRENTE -
c o n t r o
, con sede Controparte_1
in Roma, via E. Q. Visconti n. 8 (cod. fisc.: , in persona del Legale P.IVA_1
rappresentante, rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'avv. Giuseppe
Chillemi
-RESISTENTE SVOLGENTE DOMANDA RICONVENZIONALE
E contro
, (C.F. P.I. , in Controparte_2 P.IVA_2
persona della suo procuratore speciale Avv. rappresentata e difesa Controparte_3 dall' Avv. Maria Elena Palese
-RESISTENTE
in punto a: opposizione alla cartella esattoriale di pagamento
FATTO E DIRITTO
Emilia, la ricorrente, dott. ha proposto opposizione alla cartella Parte_1
esattoriale di pagamento n. 095 2023 00190659 36 000 relativa al ruolo 2023, notificata in data 06/07/2024 per l'importo complessivo di €11.551,80, affinché il
Tribunale adìto voglia:
“- In via preliminare:
(i) disporre l'immediata sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato, cartella di pagamento n. 095 2023 00190659 36 000 emessa dall'
[...]
di Reggio Emilia- con sede Controparte_4
sita in Reggio Emilia alla via Fratelli Manfredi n.6 e notificata in data 06/07/2024 per le motivazioni tutte dedotte in narrativa, nonché in ragione della prove documentali ivi prodotte, essendo il presente ricorso fondato su valida prova scritta;
- In via principale:
- (ii) in ogni caso revocare/dichiarare nullo/invalido/improduttivo di effetti, o come meglio parrà di giustizia, il provvedimento ivi impugnato cartella di pagamento n.
095 2023 00190659 36 000 emessa dall' Controparte_4
Riscossione Agenzia di Reggio Emilia- con sede sita in Reggio Emilia alla via
[...]
Fratelli Manfredi n.6 e notificata in data 06/07/2024 per le ragioni tutte di cui alla narrativa che precede, quindi di ogni ulteriore atto e/o provvedimento ad essa presupposto, collegato, connesso, precedente e/o successivo;
- (iii) in ogni caso rigettare tutte le domande ex adverso formulate, in quanto infondate, in fatto e in diritto, sulla base delle ragioni ivi addotte;
- In via subordinata:
- Nella sola denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento di quanto sopra, in ogni caso rideterminare il quantum debeatur dalla dott. in quella Pt_1
inferiore o diversa somma che risulterà in corso di causa o che parrà di giustizia e/o equità all'Ill.mo giudicante adito;
- In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre al rimborso forfettario per spese generali iva e cpa come per legge con maggiorazione del 30% del compenso in virtù della redazione dell'atto con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la navigazione.”.
Pag. 2 di 15 Esponeva in fatto e diritto le ragioni dell'opposizione, tra le quali, in via preliminare,
l'intervenuta prescrizione dei crediti.
Il Giudice del Lavoro, con provvedimento in data 12 agosto 2024, fissava, per la comparizione delle parti e la discussione, l'udienza del 13 novembre 2024, sospendendo la provvisoria esecutività della cartella esattoriale opposta.
Si costituiva ritualmente contestando le ragioni dell'opposizione e CP_1
svolgendo a propria volta domanda riconvenzionale nei seguenti termini:
“…In via riconvenzionale:
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento sia della sollevata eccezione preliminare di nullità/ invalidità/ irregolarità dell'intimazione di pagamento qui impugnata per difetto della preventiva contestazione dell'addebito ex art. 13 e 14 L.n.689/1981, che dell'eccezione preliminare di nullità della cartella di pagamento impugnata per difetto di motivazione ai sensi della L. n. 241/1990, con conseguente dichiarazione di nullità e/o annullabilità del ruolo opposto, accertare il credito di euro 11.545,80, della nei confronti della dott. per il mancato versamento dei CP_1 Parte_1
contributi dovuti, oltre sanzioni ed interessi, per i motivi esposti in narrativa e per
l'effetto condannare parte ricorrente al pagamento diretto all'Ente dei suddetti importi iscritti nel ruolo impugnato in questa sede dal ricorrente, da ritenersi dovuti, oltre interessi, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 576/80 (nella misura del 2,75% annuo e dall'1/01/2023 nella misura annua del 5%), dalla data della domanda al saldo effettivo.
- Con vittoria di spese legali e compenso del presente giudizio”. Contr Si costituiva parimenti contestando in fatto e diritto le ragioni della ricorrente.
Non necessitando attività istruttoria, all'esito del deposito di note scritte come disposto dall'art.127 ter cpc, è stata pronunciata la presente sentenza nelle forme di legge.
Il ri corso è fondato e va accol to.
Si precis a che l a present e deci sione vi ene adott a t a sulla base del cd.“principio della ragione più liquida”, che consente come noto al giudi ce di pronunci arsi cel erm ente sul giudi zio, i ncentrando l a sua
Pag. 3 di 15 pronuncia su d'una questione, d'agevole soluzione, rendendo, pert anto, s uperflua l a necessit à di pronu nci arsi su tut te le altre.
Un'attività del genere è orientata costituzionalmente, nel senso, cioè, che s'ispira al principio dell'economia processuale. In questa direzione, infatti, la compressione della durat a del giudizi o, consenti rebbe un risparmi o dell 'attività istruttoria.
Il principio dell a r agione più li qui da assi curando l 'at tuazione del canone cos tituzionale del gi usto processo e dell a sua durat a ragionevol e, t rova fondamento costituzional e negl i artt . 111, comm a 2
e 24 dell a C ost .
Il principi o così t ratteggiato si annovera in di verse pronunce del la
Suprem a Cort e, ove si afferm a che “… il principio della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo cui la causa può essere deci sa s ulla bas e dell a questione rit enu ta di più agevol e soluzi one, anche s e l ogi cament e subordinata, senza necessit à di esaminar e pr evi amente l e altre, i mponendosi , a tut ela di esigenze di economia pr ocessuale e di cel erit à del gi udi zio, un approccio interpretat ivo che comporti la verifica del l e soluzi oni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.”. (Cass. Civ.,
Sez. Lavoro, Or d. n . 9309 del 20 maggio 2020).
Tanto prem es so, in vi a preli minare l a ri corrent e, prem et tendo il termine decennale di prescrizione come pacificamente previsto dall'art l'art. 66 della L. n. 247/2012, che ha reintrodotto detto termine dopo una 'parentesi' nella quale il periodo era stato ridotto a cinque anni, in dirett a appli cazi one (com e per l a norm at iva previdenzi al e ri guardant e le altre Casse, tra cui in primis l' ) dell'art. 3 della legge n. CP_6
335/1995, stabilendo che “La disciplina in materia di prescrizi one dei contributi previdenziali di cui all'art. 3 della legge 8 agosto 1995, n.
335, non si appli ca all e contribuzioni dovut e all a di Controparte_1
Pag. 4 di 15 ”, deduce la prescrizione dei pretesi CP_1 Controparte_1
crediti cont ributivi afferenti gli a nni 2011 e 2012 per decorso ininterrotto del termine decennale, atteso che l'unica richiesta trasm ess a dall a è la cartel la di pagam ent o n. 095 2023 CP_1
00190659 36 000 qui impugnata, noti fi cat al e in dat a 6 luglio 2024.
La ri corrente cal cola la sc adenza del termine prescrizional e affermando che lo stesso “…nel caso di speci e, già maturava alla dat a del 31 dicembre 2022 (contributi relativi all'anno 2011) e 31 dicembre 2023 (contributi relativi all'anno 2012)”, evidentemente coll ocando (pur senza sp iegare il proprio ragionam ento) l a decorrenza al 31/ 12/ 2012 per i cont ributi 2011, e 31/12/ 2013 per i contri buti
2012.
L'assunto appare fondato.
Va premesso che l'art. 17 della legge 576/1980 e successive modificazione prevede espressamente che : “Tutti gli i scritti agl i albi degli avvocati nonché i prati canti i scrit ti all a devono CP_1
comuni care al la con lett era raccomandata, da invi are entro CP_1
trenta gior ni dalla data prescritt a per la presentazione del la dichiarazione annual e dei redditi , l 'ammontar e del reddito prof essi onale di cui all'arti col o 10 di chiarato ai fini del l'irpef per
l'anno pr ecedente nonché il vol ume compl essi vo d'aff ari di cui all'arti col o 11 di chi arato ai fini dell 'i va per i l medesi mo anno. La comuni cazione deve ess er e fatta anche s e l e di chi arazioni fi scal i non sono stat e pres entat e o s ono negati ve, e deve cont enere l e indicazioni del codi ce fi scal e e dell a partit a i va, nonché quell e relati ve allo stat o di f ami glia”; e va osservato che la stessa legge sanziona sotto plurimi aspetti l'omis sione da part e del professionist a di tale trasm issione (si a prevedendo una s anzione amm inist rativa1; si a prevedendo una
Pag. 5 di 15 sanzione dis cipli nare2; sia infine prevedendo la sospensione dall'albo e dunque impedendo l'esercizio della professione3).
Per qu ant o riguarda la prescrizi one, l ' Art. 19 titolato: Prescrizione dei contributi afferma “La prescrizione dei contributi dovuti alla e di ogni CP_1
relativo accessorio si compie con il decorso di dieci anni. Per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti o da pagare ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla , da parte dell'obbligato, CP_1 della dichiarazione di cui agli articoli 17 e 23”.
La evidenzia che “… la normativa in questione è finalizzata a porre in CP_1
condizione la di riscuotere il contributo, vale a dire di esercitare Controparte_7 il proprio diritto” e che il dies a quo della decorrenza del termine di prescrizione, decorre quindi dalla data di invio alla da parte dell'obbligato, della CP_1
comunicazione reddituale obbligatoria ( tra le altre Cass.
6.9.2007 n. 18698).
La Suprema Corte (Cass. 26.10.2018 n.27218; Cass. 17.4.2007 n.9113; Cass,
14.3.2008 n.7000) ha poi chiarito la diversa disciplina della decorrenza della prescrizione per la a seconda che si sia in presenza di una CP_1
comunicazione reddituale alla non conforme al vero (ed in tale caso vi è CP_1
decorso della prescrizione), oppure quella in cui la comunicazione reddituale è omessa o incompleta dei dati esenzioni (in tal caso è escluso il decorso del termine di prescrizione). Più specificamente la Corte di Cassazione, con sentenza 22.11.2021 n.
35873, ha confermato l'orientamento giurisprudenziale citato affermando che
“L'art.19 della legge 20 settembre 1980 n.576, che contiene la disciplina della prescrizione dei contributi, dei relativi accessori e dei crediti conseguenti a sanzioni dovuti in favore della , individua un distinto regime della Controparte_1
quarto se la comunicazione o la rettifica è fatta entro 90 giorni dalla scadenza del termine ed è accompagnata dal pagamento di tutte le somme dovute fermo il disposto di cui all'articolo 18, secondo comma”.
Pag. 6 di 15 prescrizione medesima a seconda che la comunicazione dovuta da parte dell'obbligato, in relazione alla dichiarazione di cui agli artt. 17 e 23 della stessa legge, sia stata omessa o sia stata resa in modo non conforme al vero, riferendosi solo al primo caso l'ipotesi di esclusione del decorso del termine di prescrizione decennale, mentre, in ordine alla seconda fattispecie, il decorso di siffatto termine è da intendersi riconducibile al momento della data di trasmissione all'anzidetta cassa previdenziale della menzionata dichiarazione”.
Orbene, se questo è l'approdo giurisprudenziale ad oggi, la scrivente, in consapevole dissenso da quanto autorevolmente stabilito dalle decisioni testè citate, ritiene tuttavia che una siffatta interpretazione dell'art.19 cit contrasti sia con la normativa generale del codice civile, che prevede comunque svariati ma precisi termini di decorrenza della prescrizione (di cui infra), sia con la normativa speciale in materia di prescrizione della contribuzione obbligatoria (tale per altro essendo da ritenere anche la contribuzione dovuta alla Cassa Forense), sia infine con i paralleli approdi giurisprudenziali in materia di decorrenza della prescrizione con riguardo ai contributi da versarsi all' da parte dei liberi professionisti iscritti alla gestione CP_6
separata. Una siffatta interpretazione, per altro, finisce con rendere inapplicabile di fatto un qualunque termine prescrizionale (fosse pure quello decennale più favorevole alla rispetto a quello fissato per le altre forme di contribuzione CP_1 obbligatoria) rendendo dunque esigibile un credito (foss'anche, paradossalmente, trentennale ed oltre;
e in capo anche a soggetti terzi quali gli eredi del professionista)all'infinito e per sempre, a sola discrezione della che per altro CP_1
su detto credito potrebbe (si tratta di un paradossale effetto) far continuare a decorrere gli interessi e le sanzioni ad libitum.
In realtà, la norma dell'art.19 cit. si limita a prevedere una specifica decorrenza del termine prescrizionale per le dichiarazioni infedeli, ponendo un termine 'di favore' al professionista che ha ottemperato al deposito della comunicazione, seppure dichiarando infedelmente un reddito non esatto. Ma non pare possibile ritenere che l'omessa presentazione della dichiarazione (già plurimamente sanzionata dalla comporti l'annullamento di qualunque termine prescrizionale. Al contrario, la CP_1
Pag. 7 di 15 prescrizione seguirà le previsioni generali in materia (giusto il principio interpretativo ubi lex dixit voluit), e in particolare dell'art.2935 c.c..
E' pacifico in dottrina e giurisprudenza che la prescrizione abbia natura di istituto di ordine pubblico, e tanto discende dal dettato dell'art.2963 c.c. che prevede la nullità di ogni patto diretto a modificare la disciplina legale della prescrizione4.
L'inderogabilità delle disposizioni inerenti discendono pertanto da evidenti esigenze di interesse generale.
Una interpretazione costituzionalmente orientata della norma pare nel senso di escludere che il credito previdenziale della sia esente da qualsiasi prescrizione, CP_1
poiché solo la legge può espressamente escludere alcune fattispecie di crediti dall' in questione, come espressamente previsto dall'art.2934 c.c. (es: Debiti CP_8
fiscali e tributari con dolo o frode;
i debiti derivanti da reati;
le obbligazioni alimentari ecc.).
Invero, in tema di prescrizione dei contributi previdenziali, è orientamento assolutamente prevalente della giurisprudenza di legittimità secondo cui “l'art. 2935
c.c., nel dire che la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ha riguardo alla possibilità giuridica, e non fattuale, ossia al momento in cui il diritto matura e diviene esigibile, a prescindere dagli impedimenti soggettivi, ancorché determinati dal fatto del debitore (Cass. 2839/2018, 10828/2015,
15858/2003), senza che rilevi l'ignoranza del suo diritto da parte del creditore e la difficoltà del suo accertamento (Cass S.U. n. 21302/2017, e, ancora Cass.
10828/2015)”.
In coerenza con tale insegnamento, è già stato più volte affermato che la prescrizione dei contributi previdenziali, nei predetti casi, decorre dal momento in cui scade il termine per il pagamento e non da quello in cui il credito viene dichiarato, o,
Pag. 8 di 15 parimenti, non viene dichiarato (Cass. 27950/2018, 14410/2019, 19403/2019,
5704/2021).
L'orientamento giurisprudenziale de quo, del resto, trae spunto dalla sentenza
Cass.23 ottobre 2003, n. 15858 secondo cui “il diritto alle prestazioni previdenziali può essere fatto valere, nonostante le possibili contestazioni dei suoi presupposti, fin dalla data in cui si è verificato l'evento per il quale le prestazioni medesime sono attribuite dalla legge, restando irrilevante l'impossibilità di fatto di agire in cui venga a trovarsi il titolare del diritto, atteso che l'articolo 2935 cod. civ., disponendo che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, si riferisce soltanto alla possibilità legale di esercizio del diritto e non ad un semplice impedimento soggettivo ancorché determinato dal fatto di un terzo”.
Devono dunque trovare applicazione i principi di cui all'articolo 1183 c.c., in quanto il termine, giocoforza, si intende a favore del debitore, e, in ogni caso, è da escludersi che le norme adottate dalla possano considerarsi derogatorie rispetto a quelle CP_1
di cui, in ultimo, anche al codice civile.
Per altro -e pare argomento dirimente- la regola generale in materia di prescrizione contributiva, per quanto riguarda il dies a quo, è a tutt'oggi l'art. 55R.D.L.
1827/1935, convertito in legge 1155/1936 secondo il quale “I contributi di assicurazione obbligatoria si prescrivono col decorso di cinque anni dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati”.
Che si tratti -anche nel caso di previdenza Forense- di assicurazione obbligatoria, non pare potersi revocare in dubbio.
Ancor più specificamente, è possibile affermare che la prescrizione dei contributi da dichiarazione avviene in cinque anni a partire dal giorno in cui questi CP_6
versamenti dovevano essere versati.
La prescrizione infatti decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi (Cass.
27950/2018; Cass. 19403/2019; Cass. 1557/2020), dal momento che l'elemento costitutivo dell'obbligazione contributiva consiste nella produzione di un certo reddito da parte dell'obbligato.
Pag. 9 di 15 Invece, la dichiarazione dei redditi è una mera dichiarazione di scienza che non costituisce il presupposto del credito contributivo (Cass. 10273/2021; Cass.
17970/2022).
Cassazione civile sez. lav., 23/02/2021, n.4899 (cui hanno fatto seguito numerosissime altre decisioni tutte univoche) ha ulteriormente precisato l'incidenza, ai fini qui di rilievo, dell'eventuale posticipazione del termine per il versamento del pagamento delle imposte, affermando che “… Si è detto che, in tema di contributi a percentuale, il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito (v. anche Cass. n. 13463 del 2017) costituente la base imponibile per il calcolo del contributo, non dovuto per il solo fatto dell'iscrizione all'assicurazione previdenziale ma variabile perchè subordinato all'esercizio effettivo dell'attività lavorativa e parametrato al reddito conseguito.
11. Pur sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa, in armonia con il principio generale in tema di assicurazioni obbligatorie secondo cui la prescrizione corre dal momento in cui "i singoli contributi dovevano essere versati" (R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 55).
12. Nella specie il versamento del saldo, che è il termine più avanzato da cui, non considerando gli acconti, si può ipotizzare la decorrenza della prescrizione, era fissato dal D.L. n. 233 del 2006, art. 37, comma 11, conv. in L. n. 248 del 2006 che ha modificato sul punto l'originaria previsione del D.P.R. n. 435 del 2001, art. 17, commi e 2), al 16 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione dei redditi, che è l'anno successivo a quello in cui i redditi sono stati prodotti. Tuttavia, per
l'anno 2011, il D.P.C.M. 12 maggio 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 111 del 14 maggio 2011, all'art. 1, ha previsto lo slittamento dei termini, dal 16 giugno al 6 luglio 2011, senza alcun pagamento aggiuntivo, dei versamenti delle imposte dirette, dell'Irap e dell'acconto della cedolare secca e tale slittamento
è, quindi, applicabile anche a quei contributi che devono essere versati alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi.
Pag. 10 di 15 13. La diversa data offerta dal legislatore al contribuente, attraverso un'onerosa facilitazione di pagamento di un debito già maturo e scaduto tant'è che all'obbligazione contributiva si aggiunge l'obbligazione accessoria del pagamento degli interessi corrispettivi in misura predeterminata per legge - non muta il termine di scadenza dell'obbligazione principale e neanche connota diversamente la condotta inadempiente, non trattandosi di un termine alternativo per l'adempimento dell'obbligazione contributiva (v., in termini, Cass. nn. 12779 e 23040 del 2019).
L'inadempimento dell'obbligazione al versamento dei contributi alla gestione separata è integrato, pertanto, dal mancato rispetto della scadenza fissata al
16.6.2012 e da quel momento l' può esercitare il suo diritto di credito, non CP_6
assumendo, pertanto, valore dirimente la modalità prescelta per la presentazione della dichiarazione dei redditi (cartacea o telematica) e l'epoca temporale per detto adempimento.”
In coerenza con il summenzionato insegnamento, è già stato più volte affermato che la prescrizione dei contributi previdenziali, nei predetti casi, decorre dal momento in cui scade il termine per il pagamento e non da quello in cui il credito viene dichiarato, o, parimenti, non viene dichiarato (Cass. 27950/2018, 14410/2019,
19403/2019, 5704/2021).
Va anche ricordato -e ciò per rispondere all'obiezione della secondo la quale CP_1
“… la normativa in questione è finalizzata a porre in condizione la CP_1 previdenziale di riscuotere il contributo, vale a dire di esercitare il proprio diritto”
(per cui se non è stata fatta alcuna dichiarazione, il diritto della è paralizzato e CP_1 dunque sospeso) che non è possibile nemmeno invocare l'articolo 2941 del Codice civile al punto 8, in base al quale la prescrizione rimane sospesa “tra il debitore che ha dolosamente occultato l'esistenza del debito e il creditore, finché il dolo non sia stato scoperto”.
Come noto dall'ordinanza della Corte di Cassazione numero 14410 del 27 maggio
2019 più sopra richiamata in poi, l'orientamento della SC afferma che “l'operatività della causa di sospensione della prescrizione, di cui all'articolo 2941, numero 8,
Codice civile, ricorre quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera
Pag. 11 di 15 difficoltà di accertamento del credito”, che tale criterio “richiede di considerare l'effetto dell'occultamento in termini di impedimento non sormontabile con gli ordinari controlli”, e che “va pertanto affermato che la mancata denuncia del reddito non equivalga né ad un doloso e preordinato occultamento del debito contributivo da corrispondere all' , né che essa configuri impedimento assoluto, non CP_6 scongiurabile con i normali controlli che l'istituto può invece sempre attivare e sollecitare anche rivolgendosi all'Agenzia delle Entrate”.
Tale principio deve valere a maggior ragione anche per la prescrizione dei contributi dovuti alla che già gode -rispetto ai contributi obbligatori del CP_1 CP_6
(legittimo) maggior favore relativo alla decennalità della prescrizione.
I due enti vanno -pur nella conclamata differenza della natura giuridica (pubblica per , privata per la - equiparati quanto a regime applicabile per quanto CP_6 CP_1
riguarda gli iscritti.
Pag. 12 di 15 Con riguardo alle prestazioni di previdenza e assistenza obbligatoria, la
[...]
svolge infatti un'attività di natura pubblica, come sancito in modo espresso CP_1 dall'art. 2, comma 1, d.lgs. n. 509/1994. Nonostante il sistema delineato dal d.lgs. n.
509/1994 abbia attribuito alla sia un'autonomia gestionale-organizzativa- CP_1 contabile, proprio «in relazione alla natura pubblica dell'attività svolta», sia la potestà di adottare dei provvedimenti (non meglio precisati), purché coerenti alle indicazioni del bilancio tecnico e necessari a garantire la stabilità economico- finanziaria, in assenza di altre indicazioni normative, è possibile ritenere che gli spazi di autonomia regolamentare siano quelli già risultanti dal combinato disposto della legge n. 6/1952 e della legge n. 576/1980 di riforma del sistema previdenziale forense, e ciò soprattutto per due ragioni: sia per la continuità delle attività trasferite rispetto a quelle riconosciute al precedente ente pubblico, sia per il rilievo che alla privatizzazione è seguita la (mera) devoluzione della gestione dell'attività previdenziale e assistenziale di categoria, mentre la funzione previdenziale è rimasta in capo allo Stato, che ne è il garante ultimo, come sembra confermare non solo l'impianto generale del decreto legislativo ma anche la disciplina sul disavanzo della la quale prevede l'avocazione allo Stato della gestione della crisi al fine di CP_1 guidare la liquidazione (e dunque l'estinzione) dell'ente-
Per quanto qui di interesse, come per L' , è sancito ex lege il potere della CP_6 CP_1 di accedere ai dati in possesso degli organi Tributari: l'art.17 penultimo comma
LEGGE 20 SETTEMBRE 1980, N. 576 ha previsto che “La ha diritto in ogni CP_1 momento di ottenere dai competenti uffici delle imposte dirette e dell'IVA le informazioni relative alle dichiarazioni e gli accertamenti definitivi concernenti tutti gli avvocati e i procuratori nonché i pensionati”; e tanto è previsto anche da tutti i numerosi Regolamenti attuativi5.
Pag. 13 di 15 Tanto più, venendo al merito della fattispecie esaminata, che la ricorrente si è cancellata dall'Albo e dunque dalla nell'anno 2013, sicchè quanto meno CP_1 dall'anno della cancellazione era doveroso che insorgesse nel creditore lo CP_1
scrupolo di verificare la posizione contributiva complessiva del proprio ex iscritto, con il quale, da quell'anno, si era chiuso ogni rapporto.
Ne consegue che una eventuale inerzia della nell'attuare tempestivi controlli CP_1
(considerata ancora una volta la decennalità della prescrizione) è imputabile esclusivamente alla stessa.
Da tutte le considerazioni ora svolte, si ritiene di poter decidere -pur nella consapevolezza della scelta- in contrasto con quanto sino ad ora stabilito dalla S.C., e quindi dichiarando prescritti i crediti contributivi di cui è questione.
Nel merito, infatti, trattandosi di crediti afferenti agli anni di contribuzione 2011 e
2012, la prescrizione è decorsa rispettivamente dal 31/12/2012 (per il 2011) e il
31/12/2013 (per il 2012), ossia dal termine ultimo per effettuare il pagamento a mente dei vari regolamenti della che hanno stabilito le dette scadenze. Ne CP_1
consegue che al 31/12/2023 per entrambi i crediti era decorso il termine prescrizionale decennale.
Quanto alla pretesa missiva di messa in mora inoltrata dalla alla nel CP_1 Pt_1 luglio 2022 (cfr. doc.3 , l'ente non ha dato prova della ricezione della stessa da CP_1 parte dell'ex iscritta, e da ciò consegue l'inidoneità di detta missiva ad interrompere il decorso del termine.
A fronte della decisione assunta che si pone in conflitto con l'orientamento della
Corte di Cassazione si ritiene equo compensare -nonostante la soccombenza della le spese del presente grado. CP_1
PQM
definit ivament e pronunci ando disatt esa ogni cont raria o diversa istanza, eccezi one e deduzione, così deci de:
• Accogli e i l ri corso, e pert ant o di chi ara prescritti i credi ti contributivi port ati dalla cartella esattoriale di pagamento n. 095 2023 00190659 36 000 relativa al ruolo 2023, notificata in data 06/07/2024;
Pag. 14 di 15 • Rigetta la domanda riconvenzionale svolta da CP_1
• Compensa tra le parti in causa le spese del presente giudizio.
REGGIO EM ILIA,9/ 4/2025
IL G.L.
Dr.ssa Elena Vezzosi
Pag. 15 di 15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Chi non ottemperi all'obbligo di comunicazione di cui ai precedenti commi o effettui una comunicazione infedele, è tenuto a versare alla , oltre ai contributi evasi, una somma pari ai contributi stessi. Tale somma è ridotta ad un CP_1 2 “L'omissione, il ritardo oltre 90 giorni e l'infedeltà della comunicazione, non seguita da rettifica entro i 90 giorni, costituiscono infrazione disciplinare”. 3 “In ogni caso la perdurante omissione o la mancata rettifica della comunicazione, trascorsi 60 giorni da una diffida notificata a cura della per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, vanno segnalate al Consiglio dell'ordine ai fini della CP_1 sospensione dell'iscritto dall'esercizio professionale a tempo indeterminato, da deliberarsi dal Consiglio dell'ordine con le forme del procedimento disciplinare e con applicazione del terzo comma dell'articolo 2 della legge 3 agosto 1949, n. 536; la sospensione è revocata quando l'interessato dimostra di aver provveduto all'invio della comunicazione dovuta". 4 Dalla relazione del Ministro Guardasigilli al Codice Civile del 4 aprile 1942: “1199 Coerentemente alla finalità Persona_1 d'ordine pubblico che informa l'istituto della prescrizione, ho sancito (art. 2936 del c.c.) la nullità di qualsiasi patto diretto a modificarne la disciplina legale. Non è dato, pertanto, alle parti non solo di prolungare i termini stabiliti dalla legge — e dell'esclusione di tale facoltà, che importerebbe una preventiva rinuncia alla prescrizione, non si è mai dubitato — ma neanche di abbreviarli. Le ragioni che si adducono per giustificare le clausole di abbreviazione muovono dall'erroneo presupposto che la prescrizione sia stabilita nell'interesse del debitore, disconoscendo così il carattere pubblico dell'istituto, posto in luce dalla migliore dottrina”
5 tra cui, solo a titolo d'esempio, il Regolamento Unico della Previdenza Forense adottato con Delibera del Comitato dei Delegati del 23 novembre 2018, come modificata in data 21 febbraio 2020 – Approvato con Ministeriale del 21 luglio 2020 che all'art. 87 ( Richiesta CP_ di informazioni agli Uffici Fiscali) prevede: “
1. La ha il diritto di richiedere in ogni momento ai competenti Uffici dell'Anagrafe Tributaria informazioni sulle singole dichiarazioni degli iscritti agli Albi e sui relativi accertamenti definitivi. CP_
2. La può inoltre chiedere agli stessi Uffici informazioni, oltre che sui redditi derivanti dall'esercizio della professione forense, anche sui redditi di lavoro autonomo, di lavoro dipendente, di impresa o di capitale per tutti gli iscritti agli Albi di Avvocato”.