CA
Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 03/03/2025, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco S. Filocamo Presidente dott.ssa Silvia Rita Fabrizio Consigliere avv. Antonietta Monaco Consigliere ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n.r.g. 129\2022, trattenuta in decisione all'udienza del 13.03.2024 e promossa
DA
, , in proprio e quale legale Parte_1 Parte_2 Parte_3 rappresentate della Srls Bar Alba, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Salvatore De Simone e
Alessio Maria Mucci, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello
- appellanti -
CONTRO
e rappresentati e difesi dall'avv. Vincenzo Di Fano, in virtù di CP_1 Controparte_2 mandato steso in calce alla comparsa di costituzione in appello
- appellati ed appellanti incidentali -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Vasto n. 377\2021 depositata in data
15.12.2021
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per gli appellanti:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, per le ragioni sopra argomentate, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previa sospensione della sentenza, accogliere l'appello, ed in riforma della sentenza di primo grado rigettare le domande proposte, con il favore delle spese e
1 compensi dei gradi di giudizio. In via del tutto subordinata la declaratoria di compensazione totale delle spese e compensi.
Per gli appellati:
“Respingere il gravame di parti appellanti per i motivi tutti dedotti e, solo in via subordinata, qualora ritenuto dirimente per il giudizio, per non essere stato sufficientemente provato lo status di erede di e ammettere il deferimento del giuramento decisorio ai predetti sulla Parte_1 Parte_2 circostanza per come capitolata in atti.
In accoglimento dell'appello incidentale ritenere fondata e provata la domanda di risarcimento del danno interposta dai germani e e, conseguentemente, riformare “in parte qua” CP_1 CP_2
l'impugnata sentenza condannando parti appellanti al pagamento della somma di €. 5.000,00, ovvero della diversa somma che riterrà liquidare in via equitativa, per il danno patrimoniale subìto dal comportamento illecito altrui (danno emergente e lucro cessante), comprese le spese legali relative al procedimento di mediazione, riformando anche la relativa statuizione sulle spese del giudizio di prime cure, che venivano parzialmente compensate in ragione del diniego di accoglimento della domanda risarcitoria, e disponendo la condanna al pagamento integrale delle spese di giudizio in prime cure.
In via subordinata, anche nella denegata ipotesi di reiezione dell'appello incidentale, riformare “in parte qua” il capo della sentenza di prime cure che ha statuito sulle spese, operando la compensazione parziale in misura non superiore al 30%, anziché al 50%, fermo il favore della restante quota.
Condannare gli appellanti in via principale alla rifusione delle spese del grado”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. e nella loro qualità di comproprietari di una unità immobiliare sita CP_1 Controparte_2 nel del Condominio “Primo Lotto” in Vasto, convenivano in giudizio, in primo grado, Parte_3
, e quali proprietari di locale commerciale sito nel
[...] Parte_1 Parte_2 fabbricato condominiale, nonché la Srls Bar Alba, quale soggetto esercente l'attività di bar nei suddetti locali, per sentirli condannare alla rimozione di tutte le opere abusive realizzate occupando il porticato in violazione del regolamento condominiale e delle norme edilizie ed urbanistiche CP_3 comunali, al ripristino dello status quo ante, al risarcimento dei danni per l'uso illecito dell'area comune e per lite temeraria.
1.2 I convenuti si costituivano eccependo: - e il proprio difetto di Parte_1 Parte_2 legittimazione passiva per non avere mai accettato l'eredità loro derivante in morte del figlio , _1 comproprietario dell'immobile e, pertanto, per non esserne comproprietari;
- il proprio difetto di legittimazione avendo concesso il locale in comodato alla Parte_3
Bar Alba Srls;
- Bar Alba Srls negando l'occupazione abusiva del porticato condominiale e sostenendo di avere titolo per l'uso dell'area.
2 2. La sentenza qui impugnata, all'esito dell'istruttoria orale e documentale svolta, ha accolto la domanda principale proposta dagli attori ed ha condannato i convenuti, in solido, alla rimozione delle opere di occupazione del porticato fatta eccezione per una pedana apposta con l'autorizzazione CP_3 dell'assemblea del , autorizzando gli attori a provvedere con diritto di ripetizione delle CP_4 spese nei confronti dei convenuti medesimi ed in caso di loro inottemperanza.
Ha, di contro, respinto la domanda di risarcimento come formulata dagli attori sia con riferimento al danno lamentato per impossibilità di utilizzo del porticato, sia con riguardo alla lite temeraria.
Ha compensato per la metà gli oneri processuali, ponendo a carico dei convenuti il residuo 50%.
2.1 Queste, sinteticamente, le ragioni del decidere.
2.2 Il giudice di primo grado, anzitutto, ha accertato l'illegittima occupazione della srls Bar Alba del porticato condominiale in violazione dell'art. 1102 c.c., giacché le contestate opere (apposizione di tavoli, sedie e divani, e di tende in PVC a chiusura dei portici) hanno sottratto l'area all'uso comune, impedendo il diritto di passaggio dei condomini, e non risultando, dai verbali assembleari posti dalla società a fondamento del proprio operato, alcuna autorizzazione ad opere diverse (e, per come realizzate, più invasive) rispetto alla mera installazione di una pedana atta a ricostituire in piano una parte del porticato.
2.3 Ciò posto, ha respinto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata da Parte_3
, in quanto proprietario comodante dell'immobile e, pertanto, responsabile nei confronti
[...] degli altri condomini delle violazioni al regolamento perpetrate dal comodatario, allo stesso modo del locatore che risponde per le violazioni del proprio conduttore.
2.4 Ha, ugualmente, respinto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva spiegata da Parte_1
e limitatisi a contestare la propria qualifica di comproprietari, ma non avendo
[...] Parte_2 assolto l'onere di provare l'esercitata rinuncia all'eredità del figlio premorto , Persona_2 comproprietario al 50% del locale commerciale.
2.5 La domanda risarcitoria degli attori è stata disattesa sul rilievo della mera allegazione generica dei danni, non provati, ed escludendo, in via ulteriore, il ricorso alla liquidazione equitativa per essere stata operata in modo unilaterale e generico anche la quantificazione richiesta per € 5.000,00; infine, il decidente non ha ravvisato presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c. non essendo emersa evidente prova di una resistenza in giudizio, dei convenuti, con mala fede o colpa grave.
3. I soccombenti in primo grado hanno proposto appello, chiedendo la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza ed impugnando la pronuncia nella parte in cui:
a) ha ritenuto responsabile per le violazioni commesse dalla Bar Alba Srls, Parte_3 applicando erroneamente il principio di responsabilità oggettiva;
3 b) ha ritenuto sussistente la legittimazione passiva di e di Parte_1 Parte_2 onerandoli ai fini della dimostrazione della contestata comproprietà dell'immobile, della prova della rinuncia all'eredità del figlio premorto in violazione dell'art. 2697 c.c. ;
c) ha ritenuto la responsabilità della Srls Bar Alba, benché questa autorizzata dal Condominio a realizzare le contestate opere, dietro compenso, come da delibera assembleare;
d) ha compensato parzialmente le spese di lite: statuizione da riformarsi sia come conseguenza dell'auspicata riforma in ragione della fondatezza delle sollevate eccezioni preliminari sì da porsi gli oneri a carico degli attori soccombenti, sia, in via autonoma, perché essendo ravvisabile una soccombenza reciproca data dal rigetto della domanda risarcitoria, se ne giustificherebbe l'integrale compensazione.
4. Si sono costituiti e instando per il rigetto del gravame e formulando CP_1 Controparte_2 impugnazione incidentale finalizzata alla riforma della sentenza, di cui hanno lamentato la contraddittorietà nella parte in cui ha respinto la domanda di risarcimento, sul rilievo dell'omessa prova del danno da impossibilità di uso del porticato, anche se accertata la sottrazione del bene comune al godimento dei condomini che, in quanto danno in re ipsa, dà luogo al risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante, come tale richiesto, e la cui difficile quantificazione avrebbe dovuto condurre ad una valutazione equitativa;
lamentano altresì l'omessa liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento obbligatorio di mediazione, a titolo di danno emergente, da calcolarsi secondo le tariffe ministeriali o secondo equità.
Per l'ipotesi di accoglimento dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva di e Parte_1
chiedono di essere ammessi a deferire ai suddetti appellanti giuramento decisorio in Parte_2 ordine al possesso della qualità di eredi del figlio Albero, loro premorto.
Contestano, infine, la compensazione al 50% delle spese legali, ritenuta eccessiva tenuto conto del rapporto di accessorietà della domanda risarcitoria rispetto a quella principale di rimozione delle opere.
5. Con ordinanza del 25.05.2022, la Corte ha respinto l'istanza di inibitoria per carenza dei requisiti del fumus boni iuris, non immediatamente apprezzabile, e del periculum in mora di cui all'art. 283 c.p.c..
6. All'udienza del 13.03.2024, così fissata per la precisazione delle conclusioni e trattata in forma cartolare –, acquisite le note di trattazione scritta depositate dalle parti, la Corte ha trattenuto la causa in decisione con concessione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali, con decorrenza dalla comunicazione del verbale di udienza da parte della Cancelleria.
7. L'appello principale è parzialmente fondato solo quanto al secondo motivo di impugnazione, per il resto dovendo respingersi, così come l'appello incidentale.
8. Con la prima censura, gli appellanti contestano l'attribuzione di responsabilità ad Parte_3
e la conseguente sua condanna in solido per l'occupazione del porticato comune da parte
[...] della Srls Bar Alba.
4 Sostengono che, una volta che il Tribunale ha riconosciuto che le opere sono state realizzate dalla Srls
Bar Alba su una parte comune condominiale e che non è in contestazione l'esistenza di un comodato tra le parti, allora la responsabilità di non avrebbe potuto essere equiparata a Parte_3 quella di un locatore.
Più in particolare, opinano che egli, in quanto comodante, avrebbe al più potuto rispondere dei danni provocati dal comodatario al , laddove derivanti dal cattivo uso della res (il locale CP_4 commerciale), ma non certo dei danni che il comodatario ha causato su un'area extra contratto, quale è il porticato comune condominiale – danni peraltro riferibili alla sosta degli avventori sull'area in questione -, così accreditandosi ipotesi di responsabilità oggettiva.
8.1 Il motivo è infondato
8.2 Anzitutto, va disattesa l'argomentazione difensiva degli appellanti per cui l'occupazione del porticato condominiale sia connessa alla sosta degli avventori dell'esercizio commerciale bar, pacificamente integrata dall'apposizione di tavoli, sedie, divani e tende a chiusura dei portic e, pertanto, ad opere o installazioni che, diversamente da quanto dedotto, ostruiscono il transito dei condomini e rendono possibile il permanere degli utenti del bar in loco.
In tal senso, pregiudizievole in termini obiettivi è l'impossibilità di godimento, da parte dei condomini, della parte comune.
8.3 Ciò detto, anche le ulteriori tesi esposte a sostegno della censura, come sopra sintetizzate, sono prive di alcun pregio.
8.3.1 E' sufficiente il richiamo al prodotto, in atti, regolamento di condominio che all'art. 5 disciplina le ipotesi di responsabilità di ciascun condomino per i danni alle cose comuni “per fatto di lui o delle persone, animali e cose di cui deve rispondere”.
Del tutto irrilevante, pertanto, è il fatto che tra la Srls Bar Alba ed il convenuto Parte_3
(viepiù socio unico e legale rappresentante della società) sia intercorso un contratto di comodato, giacché il proprietario dell'immobile assume in ogni caso l'obbligo di garantire il rispetto del regolamento di condominio da parte di colui cui viene concessa la detenzione dell'immobile, quale soggetto di cui è tenuto a rispondere, nei confronti del condominio, per disposto regolamentare e rimanendo indifferente se la detenzione tragga titolo in un contratto di locazione o di comodato, posto che è solo la natura della controprestazione, rispettivamente onerosa o gratuita, a distinguere le due diverse fattispecie contrattuali.
In buona sostanza, non si tratta qui di valutare quali siano i limiti contrattuali vigenti tra comodante e comodatario (se, nello specifico, autorizzato o meno dal comodante all'uso della cosa comune condominiale), al più questi rilevando nei rapporti interni tra le parti, bensì di accertare quale sia stato il comportamento del comodante, allorché eccepita la violazione del regolamento di condominio e, segnatamente, dell'art. 1102 c.c. nell'utilizzo delle cose comuni.
5 8.3.2 Sotto tale profilo, pertanto, le ragioni espresse dal primo giudice a sostegno della adottata decisione di attribuire la responsabilità solidale anche a carico di , quale Parte_3
(com)proprietario del locale è scevra da vizi che possano inficiarla, soprattutto per avere il decidente coerentemente ritenuto l'applicabilità analogica del principio vigente in materia di locazione anche ai rapporti di comodato e concludendo – con motivazione da cui la Corte non ha motivo alcuno di dissenso – che il risponde delle ripetute violazioni al regolamento condominiale qualora CP_4 non dimostri di avere adottato, in relazione a tutte le circostanze del caso concreto, le misure idonee a far cessare gli abusi, finanche a pervenire alla richiesta di cessazione del rapporto (Cass. n. 11859\2011 che richiama l'arresto posto a fondamento della decisione gravata Cass. n. 11383\2006).
8.3.3 Tale onere non ha assolto, anzi risultando provato che, nel corso Parte_3 dell'assemblea condominiale del 04.12.2012, egli stesso, in qualità di condomino intervenuto, aveva chiesto l'autorizzazione ad utilizzo estensivo dell'area (poi di fatto illegittimamente perpetrato), rispetto alla cui domanda nessuna determinazione era stata assunta e tanto basta alla conferma della sentenza impugnata sul punto.
9. E' fondato il secondo motivo di appello.
Gli appellanti e censurano la sentenza per non aver accolto la Parte_1 Parte_2 sollevata eccezione di difetto di legittimazione passiva per non essere comproprietari del locale, non avendo mai accettato l'eredità del figlio deceduto , comproprietario pro quota dell'immobile con _1 il fratello , e contestano la ratio decidendi adottata, a loro dire, con inversione del principio Parte_3 dell'onere della prova ex art. 2967 c.c. (recte, art. 2697 c.c.).
Opinano, infatti, essere stati gravati della prova della rinuncia all'eredità del figlio, benché fossero gli appellati a dover provare la loro legittimazione passiva.
Rilevano, in ogni caso, doversi evincere la prova della mancata accettazione dell'eredità dalla prodotta visura catastale dell'immobile che risulta essere intestato ai germani ed Parte_3 ER
(deceduto nel 2008) e per non avere essi appellanti stipulato alcun contratto con la Srls Bar
[...]
Alba o partecipato alle assemblee condominiali.
9.1 Prima di affrontare la questione sotto un profilo più strettamente giuridico, la Corte deve premettere che non è certo dalla documentazione prodotta dagli appellanti che possa trarsi prova della mancata accettazione dell'eredità del figlio . _1
In primo luogo, pacifico e non contestato che è deceduto nel 2008, deve Persona_2 necessariamente ritenersi che la visura catastale citata, siccome richiesta e rilasciata nel 2018, non sia aggiornata;
in ogni caso, come noto, l'utilità delle visure catastali è limitata a fini fiscali e reddituali, non costituendo esse prova dell'esistenza in capo all'intestatario (o, in specie, agli intestatari germani tra cui il defunto ) del diritto reale sul bene immobile. Parte_3 _1
6 Nè la prova della non titolarità del bene può dirsi integrata sol per non avere gli appellanti partecipato alle assemblee condominiali o stipulato il contratto con la Srls Alba, posto che sui beni oggetto di comunione, in difetto di prova contraria, concorrono pari poteri gestori da parte di tutti comproprietari, in virtù della presunzione che ognuno operi con il consenso degli altri;
il singolo comproprietario, pertanto, può operare autonomamente per la gestione ordinaria del bene, quale si considera la stipula di un contratto di locazione o, per l'appunto, di comodato.
9.2 Ciò posto, tuttavia, giova evidenziare che, nel caso di specie, la prova della qualità di eredi in capo agli appellanti e manca del tutto. Parte_1 Parte_2
9.2.1 Va, a tal proposito, richiamato il principio di diritto secondo cui grava su chi agisce in giudizio nei confronti del preteso erede l'onere di fornire la prova dell'assunzione da parte del convenuto della citata qualità è stato da sempre affermato dai giudici della Suprema Corte di Cassazione che si sono espressi ripetutamente in merito al riparto dell'onere probatorio circa l'assunzione della qualità di erede da parte del soggetto evocato in giudizio in detta qualità (in tal senso, ex multis, Cass. n. 21436\2018).
Ciò in applicazione del principio generale dell'art. 2697 c., comma 1, c.c., rivestendo la qualità di erede natura di elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella predetta qualità.
Al fine di ottemperare a quest'onere probatorio gravante sull'attore, non è sufficiente, pertanto, che questi comprovi la delazione in favore del convenuto, essendo necessaria, altresì, la prova dell'accettazione da parte del chiamato all'eredità.
Non è ipotizzabile, quindi, alcuna presunzione di avvenuta assunzione della qualità di erede in virtù della mera chiamata all'eredità e, pertanto, in caso di azione giudiziaria instaurata nei confronti del presunto erede, l'attore dovrà dedurre e comprovare non soltanto la chiamata all'eredità del convenuto ma altresì l'avvenuta accettazione da parte del soggetto evocato in giudizio (Cass. Civ. 13491/2014).
9.3 Nel caso di specie, gli appellati hanno evocato in giudizio e in Parte_1 Parte_2 qualità di ascendenti chiamati all'eredità del premorto figlio , comproprietario dell'immobile, _1 limitandosi a documentare il decesso di (all. 18b fascicolo ), senza tuttavia nulla _1 CP_1 dimostrare e soprattutto offrendo di dimostrare in ordine alla qualità di eredi dei genitori (allorché da questi contestata) e, pertanto, non adempiendo all'onere della prova per come disposto ex art. 2697 c.c..
9.3.1 Viene, in tal senso, in rilievo – anzitutto – la documentazione prodotta dai germani nel CP_1 presente grado di giudizio che, come quella già in atti, non è idonea a far ritenere assolto, da parte loro,
l'onere di cui sono rimasti gravati.
Gli appellati, invero, hanno depositato avviso ex art. 599 c.p.c. notificato ai coniugi Parte_4 nel novembre del 2021 in relazione ad una procedura esecutiva immobiliare azionata dal Condominio
“Primo Lotto” nei confronti di . Parte_3
7 Ora, in disparte qualsivoglia profilo di inammissibilità art. 345 c.p.c., anche per essersi il documento formato prima della definizione del primo grado di giudizio, vi è in ogni caso che quel documento è del tutto irrilevante ai fini della prova della qualità di eredi degli appellanti ben potendo Parte_4 essi, quali chiamati, contestare in quel giudizio esecutivo la assunzione della suddetta qualità e non essendo stato comprovato nulla in merito.
9.3.2 Neppure, poi, può trovare accoglimento la richiesta – formulata dai germani con la CP_1 comparsa di costituzione in tale grado di giudizio ed il cui vaglio viene qui anticipato per sistematicità espositiva e di trattazione – di deferire agli appellanti NI giuramento decisorio: richiesta che, invero, si rivela inammissibile, sia per ragioni processuali che per ragioni formali.
9.3.2.1 Essa verte, per l'appunto, sulla accettazione o meno, da parte degli appellanti Parte_4 dell'eredità del figlio , ma è evidente che, qualora si ritenesse ammissibile il deferimento del _1 giuramento decisorio sulla suindicata circostanza, si finirebbe per aggirare il vigente regime di preclusioni - essendo in queste (istruttorie) già incorse gli appellati in primo grado per non aver provato o chiesto di provare la qualità di eredi degli allora convenuti - ed il mezzo richiesto si trasformerebbe in mezzo elusivo al fine di introdurre per la prima volta, in appello, prove non prodotte o richieste in primo grado. (Cass. n. 21073\2015: “Non è possibile dedurre, in grado di appello, come mezzo di prova decisorio un giuramento che introduca un quid novum (cioè circostanze non dedotte nel precedente grado) atteso che così operando si modifica il principio devolutivo e della disponibilità delle prove nei limiti delle regole processuali.”
Il giuramento decisorio, pur potendosi deferire per la prima volta in appello, non può, infatti, essere ivi ammesso quando verta su fatti la deduzione dei quali risulti preclusa in secondo grado, dovendosi, evitare che, mediante siffatto strumento probatorio, vengano veicolati dalla parte istante fatti nuovi, idonei ad integrare eccezioni, domande o prove non proposte nel corso del giudizio di primo grado.
9.3.2.2 Oltre a ciò, nel caso di specie, va osservato che la richiesta di giuramento non è stata formulata secondo il disposto dell'art. 233 c.p.c..
La norma dispone che: “Il giuramento decisorio può essere deferito in qualunque stato della causa davanti al giudice istruttore, con dichiarazione fatta all'udienza dalla parte o dal procuratore munito di mandato speciale o con atto di sottoscritto dalla parte. Esso deve essere formulato in articoli separati in modo chiaro e preciso”.
Al fine di deferire giuramento decisorio, ci deve essere una dichiarazione della parte in udienza o una dichiarazione fatta dal difensore della parte, che deve essere munito di mandato speciale non essendo sufficiente la generica procura ad litem, anche ove comprensiva della facoltà di “deferire i giuramenti di rito”
(Cass. n. 17718\2020 con richiamo a Cass. n. 5971\1984).
Ebbene, questa è l'ipotesi ricorrente in specie, giacché il mandato in atti per il presente grado di giudizio, non va oltre la generica attribuzione al procuratore di deferire il giuramento decisorio, tuttavia essendo tale indicazione priva di qualsiasi riferimento ai fatti da assumere come oggetto di prova.
8 9.4 Alla stregua delle ragioni che precedono, la sentenza sul punto merita riforma, giacché gli attori – odierni appellati – non avrebbero giammai potuto giovarsi della mancata allegazione, da parte dei convenuti, della rinuncia all'eredità, essendo essi onerati della prova in ordine alle circostanze che, in modo espresso o tacito, dessero certezza dell'acquisto della qualità di eredi in capo ai chiamati all'eredità, i quali, fin quando rimangano tali, difettano di legittimazione passiva in ordine all'azione proposta.
In tal senso, quindi, deve ritenersi che il Tribunale abbia erroneamente ribaltato l'onere della prova in danno dei convenuti in primo grado, affermando che a loro spettasse di dare dimostrazione dell'eventuale rinuncia all'eredità.
9.5 Ne deriva, diversamente ed in ultima analisi, che in riforma della sentenza impugnata, deve dichiararsi il difetto di legittimazione passiva di e di Parte_1 Parte_2
10. Con l'ultima censura, gli appellanti principali contestano la responsabilità attribuita al Bar Alba Srls che sostengono non aver posto in essere alcuna attività illecita, per essere stata la società autorizzata dal sia al posizionamento di una pedana sul porticato, al fine di renderlo “piano”, ma anche, CP_4 successivamente, a porre tende a chiusura dei portici, su binari scorrevoli, non stabili e, pertanto, non certo impeditive del passaggio dei condomini.
10.1 La doglianza è manifestamente infondata.
10.2 In primo luogo, del tutto irrilevante si rivela l'allegata amovibilità delle opere e degli arredi, dal momento che ciò che l'art. 1102 c.c. dispone non è il divieto di alterazione permanente del bene comune, ma il divieto di utilizzare il bene in maniera tale da impedire che gli altri condomini ne facciano pari uso.
10.3 Detto ciò, se, da un lato, non è in discussione il fatto che il , con delibera del CP_4
09.01.2012 avesse autorizzato la società a posizionare una pedana per ripianare parte del portico comune (disciplinando i limiti di dimensione ed ampiezza del realizzando manufatto), senza di contro assumere alcuna delibera in ordine alla richiesta di , intervenuto quale proprietario Parte_3 del locale commerciale, ad usufruire del porticato condominiale con sedie e tavoli (si veda doc. 1 fascicolo appellanti), dall'altro nessuna autorizzazione è mai stata concessa neppure con verbale del
04.12.2012, con il quale è stata respinta la richiesta dello stesso di chiudere a Parte_3 proprie spese una parte del porticato condominiale mediante telo in plastica con binari removibili: in particolare, hanno espresso parere contrario condomini per un totale di 447.010 millesimi e parere favorevole condomini per un totale di 227.460 millesimi (si veda doc. 4 bis fascicolo appellati).
10.4 L'inveridicità, pertanto, della argomentazione è sufficiente al rigetto del motivo, non potendo la
Corte apprezzare circostanze di fatto diverse da quelle già valutate dal giudice di primo grado o, comunque, risultanti dalle produzioni in atti.
9 11. Gli appellanti contestano, infine, la parziale compensazione delle spese di lite, sostenendo essere giustificata una diversa totale compensazione in ragione del rigetto della domanda risarcitoria proposta dagli attori in primo grado, ma anche tale censura va respinta, posto che nel regolare le spese di lite in caso di reciproca soccombenza (ricorrente anche nel caso in cui – come in specie – via sia stato accoglimento parziale della domanda proposta dagli attori, siccome articolata in più capi) il giudice effettua una valutazione discrezionale fondata sul principio di causalità che, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale dal quale non vi è ragione di discostarsi, si specifica nell'imputare idealmente a ciascuna parte gli oneri processuali causati all'altra per aver resistito a pretese fondate, ovvero per aver avanzato pretese infondate.
11.1 In specie, atteso l'accertamento della condotta illegittima del convenuti nell'occupare l'area condominiale, non vi è dubbio che gli oneri processuali siano stati causati in via prevalente agli attori in primo grado e questa è circostanza rilevante di cui si è tenuto conto da parte del primo giudice, con motivazione scevra da vizi, ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c..
12. Residua l'esame dell'appello incidentale proposto da e CP_1 Controparte_2
Essi contestano il rigetto della domanda risarcitoria spiegata in primo grado sul rilievo della carente prova del danno, asserendo che, qualificandosi il pregiudizio in termini patrimoniali da lucro cessante ed attenendo alla accertata condotta illecita dei convenuti nella privazione del godimento del bene comune, esso fosse in re ipsa e, pertanto, liquidabile anche in termini equitativi, come richiesto, giacché di difficile quantificazione.
Lamentano, altresì, l'omessa liquidazione del danno emergente costituito dalle spese di mediazione sostenute e quantificabili secondo le tabelle ministeriali in materia.
12.1 Le doglianze sono infondate.
12.2 In materia di risarcimento del danno per occupazione abusiva dell'immobile per il mancato godimento del bene (connesso, per quanto di rilievo in questa sede, alla violazione dell'art. 1102 c.c.), le
Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 33645/2022, hanno chiarito che il danneggiato
– per il risarcimento del danno emergente – deve allegare, ma non deve provare, la “concreta” possibilità di godimento perduta ed ha l'onere di provare, anche tramite presunzioni semplici, tale
“concreta possibilità di godimento andata perduta” solo quando tale possibilità sia specificatamente contestata dal convenuto costituito;
viceversa – per il risarcimento del lucro cessante, – il danneggiato ha l'onere di allegare specifici pregiudizi e anche in tale ipotesi, l'onere della prova, che può essere soddisfatto anche mediante presunzioni semplici, sorge solo in caso di contestazione del convenuto circa il fatto costitutivo del lucro cessante allegato.
Dalla lettura della motivazione della pronuncia, si comprende quindi che non si tratta di un “danno in re ipsa”, ma si tratta di un danno da provarsi in via presuntiva e che, pertanto, il danneggiato, in ogni caso,
10 ha quantomeno l'onere di allegare “la concreta possibilità di godimento andata perduta” (in caso di danno emergente) o lo “specifico pregiudizio subito” (in caso di lucro cessante).
12.2.1 Nella fattispecie in esame, gli appellanti incidentali, che sostengono di avere richiesto il risarcimento nella sua componente del lucro cessante, si sono limitati a far discendere il pregiudizio lamentato in via automatica dall'occupazione abusiva dell'area condominiale, che, però, rileva quale fatto costitutivo del danno in soli termini descrittivi, ossia di normale inerenza del pregiudizio all'impossibilità di disporre del bene;
in questa maniera, pertanto, essi hanno allegato il solo evento di danno e non il danno conseguenza.
In definitiva, in ragione di tale carenza assertiva, la domanda non poteva che essere rigettata, poiché impedita dal principio sopra richiamato la configurazione di un danno in re ipsa, perché tale concetto giunge, per l'appunto, ad identificare il danno con l'evento dannoso ed a configurare un vero e proprio danno punitivo, ponendosi così in contrasto sia con l'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema
Corte (sentenza n. 26972\2008), secondo il quale ciò che rileva a fini risarcitori è il danno-conseguenza che deve, per, essere allegato e provato, sia con l'ulteriore intervento nomofilattico (sentenza n.
16601\2017) che ha riconosciuto la compatibilità di un danno punitivo con l'ordinamento solo nel caso di espressa previsione normativa (Cass. n. 13071\2018).
12.2.2 Sotto tale profilo, fatta coerente applicazione dei principi richiamati, la sentenza impugnata si sottrae alla critica mossale di contraddittorietà, viepiù avuto riguardo al contestato negato ricorso al criterio equitativo a fini di liquidazione del postulato risarcimento, cui il giudice avrebbe potuto fare ricorso solo ove dimostrato lo specifico pregiudizio e previa ulteriore valutazione dell'impossibilità di prova del danno nel suo preciso ammontare.
12.3 Quanto alle spese sostenute per l'obbligatoria mediazione, osserva la Corte come esse siano recuperabili come esborsi, e il soccombente possa certamente essere condannato al rimborso della relativa somma che la parte vittoriosa dimostri di aver sostenuto per l'espletamento del procedimento, quale passaggio obbligato per l'accesso all'accertamento giudiziale della responsabilità del soccombente.
Come tutte le spese stragiudiziali, a differenza da quelle giudiziali vere e proprie, esse hanno natura di
«danno emergente» e, in questi termini il rilievo operato con il gravame è corretto, tuttavia la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi, è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova (Cass. SS.UU. n. 16990\2017).
12.3.1 Gli appellanti incidentali hanno dimostrato l'espletamento del procedimento di mediazione obbligatoria, ma non hanno documentato l'avvenuto esborso in favore del proprio difensore della relativa spesa sostenuta, per cui la domanda va respinta.
13. Infine, allo stesso modo, deve disattendersi la richiesta riforma della disposta compensazione delle spese di lite nella misura del 50%, ritenuta “eccessiva”, giacché doglianza espressa in termini generici ed assertivi e non idonei a contestare e, poi, inficiare, l'esercizio del potere discrezionale del giudice.
11 14. L'esito complessivo della lite se, da un lato - tenuto conto della costituzione in giudizio in primo grado e della proposizione dell'appello con unico atto da parte di , Parte_3 Parte_1
, Srls Bar Alba e della confermata soccombenza degli appellanti
[...] CP_5 Parte_3
e Srls Bar Alba, non comporta riforma del regime delle spese di lite del primo grado,
[...] compensate per il 50% -, dall'altro e per il presente grado, atteso il rigetto sostanziale del gravame principale, su cui non incide la declaratoria di difetto di legittimazione passiva di e Parte_1
e del gravame incidentale, suggerisce la compensazione integrale tra le parti degli oneri Parte_2 del presente grado.
15. A norma dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002, deve, infine, darsi atto della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte degli appellanti incidentali, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello interamente rigettato.
P.Q.M.
La Corte d'appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_3
, , e Bar Alba Srls, in persona del legale rappresentante pro
[...] Parte_1 Parte_2 tempore, nonché sull'appello incidentale spiegato da e avverso la CP_1 Controparte_2 sentenza del Tribunale di Vasto n. 377\2021 depositata in data 15.12.2021, così provvede:
• in parziale accoglimento dell'appello proposto da , , Parte_3 Parte_1 Pt_2
e Bar Alba Srls, in persona del legale rappresentante pro tempore ed in parziale riforma della
[...] sentenza del Tribunale di Vasto n. 377\2021, che nel resto conferma, dichiara il difetto di legittimazione passiva di e Parte_1 Parte_2
• rigetta l'appello incidentale proposto da e CP_1 Controparte_2
• compensa tra tutte le parti le spese del presente grado di giudizio.
• ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti in solido, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio dell'11 dicembre 2024, tenutasi in videoconferenza.
Il Consigliere ausiliario estensore Il Presidente
Antonietta Monaco Francesco S. Filocamo
12