CASS
Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 05/11/2025, n. 29293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29293 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 7993/2018 R.G., proposto DA SO IO, rappresentato e difeso dall’Avv. Paolo Di Gravio, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliato (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: studiolegaledigravio@pec.it), giusta procura in calce alla comparsa di costituzione a mezzo di nuovo difensore nel presente procedimento;
RICORRENTE CONTRO Agenzia delle Entrate – IS, con sede in Roma, in persona del Presidente del Comitato Direttivo pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: ags.rm@mailcert.avvocatura- stato.it); CONTRORICORRENTE INTIMAZIONI DI PAGAMENTO RISCOSSIONE RADDOPPIO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO NEL GIUDIZIO DI APPELLO Civile Sent. Sez. 5 Num. 29293 Anno 2025 Presidente: STALLA GIACOMO MARIA Relatore: LO SARDO GIUSEPPE Data pubblicazione: 05/11/2025 2 avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per il Lazio – sezione staccata di Latina il 6 settembre 2017, n. 5080/19/2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16 ottobre 2025 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo;
udito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Stanislao De Matteis, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito, per la controricorrente, l’Avv. Domenico Maimone, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
dato atto che nessuno è comparso per il ricorrente;
FATTI DI CAUSA 1. IO SO ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per il Lazio – sezione staccata di Latina il 6 settembre 2017, n. 5080/19/2017, che, in controversia su impugnazione di tredici intimazioni di pagamento per imposte erariali da parte dell’“Equitalia Servizi di IS S.p.A.” (già “Equitalia Sud S.p.A.”), in qualità di agente della riscossione per la Provincia di Frosinone, per l’ammontare complessivo di € 3.842.745,17, dopo il silenzio dell’Agenzia delle Entrate sull’istanza di sgravio in ordine alle prodromiche cartelle di pagamento, ha rigettato l’appello proposto dal medesimo nei confronti dell’“Equitalia Servizi di IS S.p.A.” (alla quale l’Agenzia delle Entrate – IS è subentrata ex lege) avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Frosinone il 2 dicembre 2013, n. 361/4/2013, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali. 2. La Commissione tributaria regionale ha confermato la decisione di prime cure – che aveva rigettato il ricorso originario del contribuente - sul presupposto che: a) solo dieci 3 delle tredici cartelle di pagamento sottese alle intimazioni di pagamento riguardavano debiti tributari, dovendo declinarsi la giurisdizione per le restanti a favore del giudice ordinario;
b) le cartelle di pagamento erano state regolarmente notificate al contribuente a mezzo del servizio postale;
c) il contribuente era, pertanto, decaduto da ogni contestazione sul merito delle pretese impositive;
d) il contribuente non poteva dolersi della sola carenza di motivazione della sentenza appellata. 3. L’Agenzia delle Entrate – IS ha resistito con controricorso. 4. Dopo essersi costituito in giudizio a mezzo di nuovo difensore, il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ. CONSIDERATO CHE: 1. Il ricorso è affidato a diciassette motivi. 1.1 Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di pronunciarsi sul silenzio serbato dall’amministrazione finanziaria per il termine di 220 giorni dalla comunicazione dell’istanza di sgravio (con lettera raccomandata A.R. del 5 dicembre 2012), per cui la mancata risposta comporterebbe la nullità delle intimazioni di pagamento. 1.2 Con il secondo motivo, si denuncia insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., per essere stato rigettato l’appello dal giudice di secondo grado, con ragionamento viziato da insanabile contraddizione, «senza esaminare la documentazione probatoria prodotta dal contribuente nel corso 4 del giudizio, e senza esaminare le eccezioni in fatto ed in diritto nel corso del giudizio», non avvedendosi che l’agente della riscossione non aveva fornito alcuna prova (nell’an e nel quantum) del credito vantato nei confronti del contribuente. 1.3 Con il terzo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2953, 2946 e 2945 cod. civ., 5 del d.l. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, quale modificato dall’art. 3 del d.l. 6 febbraio 1986, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1986, n. 60, 20, comma 3, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, 2948, n. 4), cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di rilevare che i crediti indicati nelle intimazioni di pagamento e nelle cartelle di pagamento si erano prescritti e che l’agente della riscossione era decaduto dall’esercizio dell’azione esecutiva. 1.4 Con il quarto motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 11 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di rilevare che l’agente della riscossione si era costituito nei giudizi di merito a mezzo di avvocato del libero foro, laddove tale facoltà è preclusa per le controversie successive all’1 gennaio 2016. 1.5 Con il quinto motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2712 e 2719 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di rilevare che l’agente della riscossione aveva prodotto in giudizio soltanto le fotocopie degli estratti di ruolo, omettendo di produrre gli originali o le fotocopie delle cartelle di pagamento. 5 1.6 Con il sesto motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 23 e 54 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di rilevare che l’agente della riscossione si era tardivamente costituito nei giudizi di merito, essendo decorso il termine di sessanta giorni dalla notifica del ricorso e dell’appello. 1.7 Con il settimo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 603, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di rilevare il difetto di notifica delle intimazioni di pagamento, giacché l’agente della riscossione non aveva dato prova della qualifica del notificante che aveva consegnato l’atto esattivo al destinatario e redatto la relata di notifica. 1.8 Con l’ottavo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione della legge 7 agosto 1990, n. 241 e della legge 11 febbraio 2005, n. 15, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di pronunciarsi sull’eccezione proposta dal contribuente in ordine alla sottoscrizione delle intimazioni di pagamento da parte di soggetto provvisto di delega. 1.9 Con il nono motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 39 della legge (recte: del d.lgs.) 13 aprile 1999, n. 112, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per non essere stata rilevata dal giudice di secondo grado che l’erronea indicazione degli atti presupposti nel corpo delle intimazioni di pagamento, che aveva, perciò, impedito l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli enti impositori. 6 1.10 Con il decimo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione della legge 7 agosto 1990, n. 241 e della legge 27 luglio 2000, n. 212, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per non essere stata rilevata dal giudice di secondo grado la mancata allegazione degli atti prodromici e la carenza di motivazione delle intimazioni di pagamento. 1.11 Con l’undicesimo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 167 cod. proc. civ., 23 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di porre a fondamento della propria decisione le prove proposte dal contribuente, nonostante l’omessa contestazione da parte dell’agente della riscossione. 1.12 Con il dodicesimo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., non essere stato rilevato dal giudice di secondo grado «che l’operato dell’agente della riscossione sarebbe illegittimo, in quanto la presunzione opera sul quantum debeatur, ma non sull’an debeatur». 1.13 Con il tredicesimo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione della legge 7 agosto 1990, n. 241 e della legge 27 luglio 2000, n. 212, nonché dell’art. 97 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., non essere stata rilevata dal giudice di secondo grado la mancata allegazione (nonché l’omessa produzione) degli atti prodromici alle intimazioni di pagamento. 1.14 Con il quattordicesimo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata e del relativo procedimento per violazione e falsa applicazione dell’art. 52 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di 7 fissare l’udienza per la trattazione dell’istanza di sospensione dell’esecuzione della decisione di prime cure. 1.15 Con il quindicesimo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 36, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 112 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per essere stato rigettato l’appello dal giudice di secondo grado con motivazione assolutamente carente, incorrendo in ultrapetizione. 1.16 Con il sedicesimo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 132 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per essere stato rigettato l’appello dal giudice di secondo grado con motivazione assolutamente apparente. 1.17 Con il diciassettesimo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 119, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per essere stato erroneamente disposto dal giudice di secondo grado il raddoppio del contributo unificato in materia tributaria. 2. Ragioni di pregiudizialità logico-giuridica suggeriscono di esaminare in via prioritaria il quindicesimo motivo ed il sedicesimo motivo, giacché l’eventualità di un esito fausto comporterebbe l’assorbimento dei restanti motivi. 3. I predetti motivi – la cui stretta ed intima connessione consiglia la trattazione congiunta per la comune attinenza all’adeguatezza motivazionale della sentenza impugnata – sono infondati. 3.1 Come è noto l’art. 36, comma 2, n. 4), del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, sulla falsariga dell’art. 132, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ. (nel testo modificato dall’art. 45, 8 comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69), dispone che la sentenza: «(...) deve contenere: (...) 4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
(...)». Per costante giurisprudenza, invero, la mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza impugnata, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell’atto, poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 30 aprile 2020, n. 8427; Cass., Sez. 6^-5, 15 aprile 2021, n. 9975; Cass., Sez. Trib., 20 dicembre 2022, n. 37344; Cass., Sez. Trib., 18 aprile 2023, n. 10354; Cass., Sez. Trib., 22 maggio 2024, n. 14337; Cass., Sez. Trib., 5 marzo 2025, n. 5882). Peraltro, si è in presenza di una tipica fattispecie di “motivazione apparente”, allorquando la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost. (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2021, n. 9627; Cass., Sez. 6^-5, 24 febbraio 2022, n. 6184; Cass., Sez. Trib., 18 aprile 2023, n. 10354; Cass., Sez. Trib., 22 maggio 2024, n. 14337; Cass., Sez. Trib., 5 marzo 2025, n. 5882). 9 3.2 Nella specie, però, si può ritenere che la sentenza impugnata sia sufficiente e coerente sul piano della logica giuridica, contenendo un’adeguata ed articolata illustrazione delle ragioni sottese al rigetto dell’appello, con particolare riguardo alla regolare notifica delle cartelle di pagamento, alla completezza redazionale delle intimazioni di pagamento ed alla incompiuta prescrizione dei crediti tributari. 3.3 Ne discende che la motivazione della sentenza impugnata si pone ben oltre la soglia del c.d. “minimo costituzionale”. 4. Il primo motivo è inammissibile e, comunque, infondato. 4.1 La censura attiene all’osservanza della procedura disciplinata dall’art. 1, commi 537-540, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. La controricorrente ha eccepito che, né dalla sentenza impugnata, né dal ricorso introduttivo si evincerebbe la deduzione di tale censura nei precedenti gradi del giudizio. Invero, nell’esposizione degli antefatti processuali (pagina 3 della sentenza impugnata), il motivo di appello n. 3) è riferito a «prescrizione e decadenza dei debiti in questione anche in considerazione della circostanza che il contribuente presentava il 29.11.2012 istanza di annullamento in autotutela senza che pervenisse risposta da parte dell’Agenzia delle Entrate». Per cui, l’inciso sulla sollecitazione all’autotutela non fa alcun cenno mirato ad una specifica violazione della legge 24 dicembre 2012, n. 228. 4.2 Ad ogni modo, si rammenta che, per giurisprudenza pacifica di questa Corte, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorso deve, a pena di inammissibilità, non solo allegare l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche indicare in quale specifico atto del giudizio 10 precedente lo abbia fatto in virtù del principio di autosufficienza del ricorso, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa;
i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d'inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito né rilevabili d'ufficio (tra le tante: Cass., Sez. 2^, 9 agosto 2018, n. 20694; Cass., Sez. 2^, 18 settembre 2020, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 9 dicembre 2020, n. 28036; Cass., Sez. 6^-5, 23 marzo 2021, n. 8125; Cass., Sez. 5^, 5 maggio 2021, n. 11708; Cass., Sez. 6^-5, 18 ottobre 2021, n. 28714; Cass., Sez. 5^, 29 ottobre 2021, n. 30863; Cass., Sez. 5^, 24 novembre 2021, n. 36393; Cass., Sez. 2^, 21 dicembre 2021, n. 40984; Cass., Sez. 5^, 15 marzo 2022, n. 8362; Cass., Sez. Trib., 6 dicembre 2022, n. 35885; Cass., Sez. Trib., 17 luglio 2023, n. 20585; Cass., Sez. Trib., 10 aprile 2024, n. 9709; Cass., Sez. Lav., 1 luglio 2024, n. 18018; Cass., Sez. Trib., 29 aprile 2025, n. 11238). 4.3 Per il resto, aggiungasi, in ogni caso, che, secondo questa Corte, in tema di riscossione delle imposte, quando sia presentata domanda di sospensione ai sensi dell’art. 1, comma 538, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, senza ottenere risposta dall'Agenzia delle Entrate entro il termine di 220 giorni previsto dal comma 540 del citato art. 1, l’annullamento di diritto del ruolo non opera nei casi in cui il credito erariale è oggetto di sospensione giudiziale o amministrativa oppure è sub iudice, ovvero se i motivi posti a fondamento dell'istanza non costituiscono cause potenzialmente estintive della pretesa tributaria ai sensi delle lettere a) - f) del comma 538 e, a tal 11 fine, va valutata anche una risposta tardiva da parte dell’amministrazione finanziaria (Cass., Sez. Trib., 2 dicembre 2024, n. 30841). 4.4 Nella specie, alla luce dell’istanza trascritta in ricorso (pagine 11-15 del ricorso) il contribuente non ha invocato la ricorrenza di alcuna delle ipotesi previste dal comma 538, essendo stata dedotta in tale sede soltanto la omessa notifica delle cartelle di pagamento e soltanto in modo generico la prescrizione delle imposte (con impossibilità di riscontrare, almeno in via sommaria, che essa sia «intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo»). 5. Il secondo motivo è inammissibile. 5.1 In primo luogo, si deve rilevare la preclusione derivante dalla c.d. “doppia conforme” (per la soccombenza in primo grado ed in secondo grado), che non consente di censurare l’omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ.; difatti, in siffatta ipotesi, prevista dall’art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ. (applicabile, ai sensi dell’art. 54, comma 2, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012; detta norma è stata mantenuta, anche dopo l’abrogazione disposta dall’art. 3, comma 26, lett. e), del d.lgs. 1 ottobre 2022, n. 149, per i giudizi introdotti prima dell’1 gennaio 2023, dall’art. 35, comma 5, del d.lgs. 1 ottobre 2022, n. 149, quale modificato dall’art. 380, lett. a), della legge 29 dicembre 2022, n. 197), il ricorrente in cassazione - per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ. (nel testo riformulato dall’art. 54, comma 3, del d.l. 22 giugno 12 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ed applicabile alle sentenze pubblicate dall’11 settembre 2012) - deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 22 dicembre 2016, n. 26774; Cass., Sez. Lav., 6 agosto 2019, n. 20994; Cass., Sez. 5^, 12 luglio 2021, n. 19760; Cass., Sez. 5^, 1 aprile 2022, n. 10644; Cass., Sez. 5^, 11 aprile 2022, n. 11707; Cass., Sez. 6^-5, 28 aprile 2022, n. 13260; Cass., Sez. Trib., 13 dicembre 2023, n. 34902; Cass., Sez. Trib., 27 giugno 2024, n. 17782; Cass., Sez. Trib., 28 aprile 2025, n. 11109). Nella specie, però, a fronte della soccombenza nel doppio grado di merito, il ricorrente non ha indicato le ragioni di fatto differenti a seconda del giudizio;
ne discende che le questioni sono state esaminate e decise in modo uniforme dai giudici del doppio grado di merito, per cui non ne è possibile alcun sindacato da parte del giudice di legittimità in relazione alla violazione dell’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ. (art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ.). 5.2 In secondo luogo, la censura non attinge l’omesso esame di un fatto storico con rilevanza decisoria, la cui valutazione avrebbe ipoteticamente potuto sovvertire l’esito del giudizio, risolvendosi in plurime contestazioni in punto di diritto (con particolare riguardo: alla notifica delle cartelle di pagamento e delle intimazioni di pagamento;
al contenuto formale delle intimazioni di pagamento), che, comunque, sono state, per lo più, dedotte con autonome doglianze di violazione o falsa applicazione di legge. 5.3 Come è noto, l’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., nel testo riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, 13 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6), e 369, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (tra le tante: Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054; Cass., Sez. 6^-3, 27 novembre 2014, n. 25216; Cass., Sez. 2^, 29 ottobre 2018, n. 27415; Cass., Sez. Lav., 21 ottobre 2019, n. 26764; Cass., Sez. 5^, 12 luglio 2021, nn. 19820, 19824, 19826 e 19827; Cass., Sez. 5^, 22 luglio 2021, n. 20963; Cass., Sez. 5^, 27 luglio 2021, n. 21431; Cass., Sez. 5^, 30 maggio 2022, n. 17359; Cass., Sez. Trib., 10 novembre 2023, n. 31327; Cass., Sez. Trib., 29 dicembre 2023, n. 36426; Cass., Sez. Trib., 6 febbraio 2024, n. 3404; Cass., Sez. Trib., 21 maggio 2025, n. 13573). L’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., come riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, 14 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nel cui paradigma non è inquadrabile la censura concernente la omessa valutazione di deduzioni difensive (Cass., Sez. 1^, 14 settembre 2018, n. 26305; Cass., Sez. 6^-1, 6 settembre 2019, n. 22397; Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2021, n. 12400; Cass., Sez. 5^, 24 luglio 2021, nn. 21457 e 21458; Cass., Sez. 5^, 20 dicembre 2022, n. 37346; Cass., Sez. 5^, 10 novembre 2023, n. 31327; Cass., Sez. 1^, 29 febbraio 2024, n. 5426) né l’omessa disanima di questioni o argomentazioni (Cass., Sez. 6^-1, 6 settembre 2019, n. 22397; Cass., Sez. 5^, 20 aprile 2021, n. 10285; Cass., Sez. 5^, 20 dicembre 2022, n. 37346; Cass., Sez. 5^, 10 novembre 2023, n. 31327; Cass., Sez. 1^, 29 febbraio 2024, n. 5426). 6. Il terzo motivo è inammissibile. 6.1 Il mezzo è affetto da assoluta genericità ed indeterminatezza in ordine al computo del termine di prescrizione – non potendo esservi decadenza rispetto ad atti (ormai definitivi) presupposti dalle cartelle di pagamento – per ciascuno dei crediti portati dalle singole cartelle di pagamento. 6.2 Si rammenta, peraltro, che i diversi tributi soggiacciono al termine ordinario decennale di prescrizione, se la legge non prevede termini prescrizionali differenti;
con riferimento ad IRPEF, IRES, IRAP ed IVA, il diritto alla riscossione dei tributi erariali, in mancanza di un'espressa disposizione di legge in senso contrario, si prescrive nel termine ordinario di dieci anni (art. 2946 cod. civ.) e non nel più breve termine quinquennale (art. 2948, n. 4), cod. civ.), non costituendo detti crediti erariali prestazioni periodiche, ma dovendo la sussistenza dei relativi presupposti valutarsi in relazione a ciascun anno 15 d'imposta (tra le tante: Cass. Sez. 6^-5, 11 maggio 2018, n. 11555; Cass., Sez. 6^-5, 11 dicembre 2019, n. 32308; Cass., Sez. 6^-5, 15 aprile 2019, n. 10547; Cass., Sez. 6^- 5, 26 giugno 2020, n. 12740; Cass., Sez. Un., 25 marzo 2021, n. 8500; Cass., Sez. 6^-5, 25 maggio 2021, n. 14346; Cass., Sez. 6^-5, 6 luglio 2021, n. 19106; Cass., Sez. 5^, 19 luglio 2021, n. 20638; Cass., Sez. 6^5, 20 maggio 2022, n. 16395; Cass., Sez. Trib., 29 novembre 2023, n. 33213; Cass., Sez. Trib., 26 luglio 2024, n. 20906; Cass., Sez. Trib., 11 maggio 2025, n. 12509). Così, per il canone di abbonamento radiotelevisivo di cui al r.d.l. 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, in assenza di una specifica disposizione relativamente al termine di prescrizione, vale la previsione generale di cui all’art. 2946 cod.civ. (Cass., Sez. Trib., 29 novembre 2023, n. 33213). Parimenti, il diritto camerale, disciplinato dall'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e finalizzato al finanziamento ordinario delle CCIAA, va versato con cadenza annuale ed è, pertanto, assimilabile ai tributi aventi cadenza periodica, configurandosi alla stregua di un'obbligazione periodica o di durata, che soggiace conseguentemente all'applicazione dell'art. 2948, n. 4), cod. civ., e quindi alla prescrizione quinquennale (Cass., Sez. 5^, 21 luglio 2022, n. 22897) Aggiungasi che la prescrizione per interessi moratori e sanzioni amministrative è quella quinquennale di cui all’art. 2948, n. 4), cod. civ., per quanto riguarda i primi, e di cui all’art. 20 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, per quanto riguarda le seconde. Con particolare riferimento agli interessi moratori, essi sono, infatti, regolati – secondo la giurisprudenza 16 largamente prevalente di questa Corte - da una norma di diritto comune, quale l’art. 2948, n. 4), cod. civ., secondo cui l’obbligazione relativa riveste natura autonoma rispetto al debito principale e soggiace al generalizzato termine di prescrizione quinquennale fissato dalla suddetta disposizione (Cass., Sez. 5^, 27 novembre 2019, n. 30901; Cass., Sez. 5^, 10 luglio 2020, n. 20955; Cass., Sez. 5^, 15 ottobre 2020, n. 22351; Cass., Sez. 5^, 3 ottobre 2021, n. 31283; Cass., Sez. 6^-5, 24 gennaio 2022, n. 1980; Cass., Sez. 6^-Trib., 14 settembre 2022, n. 27055; Cass., Sez. Trib., 9 giugno 2023, n. 16415; Cass., Sez. Trib., 13 dicembre 2024, n. 32256; Cass., Sez. Trib., 13 giugno 2025, n. 15864). Quanto alle sanzioni amministrative, la più recente giurisprudenza di legittimità ha sancito che gli interessi relativi alle obbligazioni tributarie si pongono in rapporto di accessorietà rispetto a queste ultime unicamente nel momento genetico, atteso che, una volta sorta, l'obbligazione di interessi acquista una propria autonomia in virtù della sua progressiva maturazione, uniformandosi, pertanto, quanto alla prescrizione, al termine quinquennale previsto, in via generale, dall'art. 2948, n. 4), cod. civ., che prescinde sia dalla tipologia degli interessi sia dalla natura dell'obbligazione principale (Cass., Sez. Trib., 24 gennaio 2023, n. 2095; Cass., Sez. Trib., 13 giugno 2025, n. 15864). 7. Il quarto motivo è infondato. 7.1 Le società del gruppo “Equitalia” potevano costituirsi nei giudizi tributari mediante conferimento di mandato a difensori del libero foro, non essendo obbligate ad avvalersi dei propri funzionari. Invero, l’art. 11, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, dispone che l’agente della riscossione «sta in giudizio 17 direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata». Tale disposizione si riferisce alla legitimatio ad processum. Lo ius postulandi è, invece, disciplinato dal successivo art. 12, comma 1, il quale, prevedendo che: «Le parti, diverse dagli enti impositori, dagli agenti della riscossione e dai soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, devono essere assistite in giudizio da un difensore abilitato», dispone a contrario e per implicito che gli enti impositori e gli agenti della riscossione, ove lo ritengano, «possono essere assistiti da un difensore abilitato». 7.2 Tale principio è stato ribadito dalla giurisprudenza di legittimità anche con riguardo all’Agenzia delle Entrate – IS (succeduta a titolo universale alle società del gruppo “Equitalia”, che sono state cancellate d’ufficio dal registro delle imprese senza alcuna procedura di liquidazione, a norma dell'art. 1, comma 3, del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225), affermandosi (da ultima: Cass., Sez. Trib., 7 settembre 2025, n. 24718) che, ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l'Agenzia delle Entrate - IS si avvale: 1) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come ad essa riservati dalla Convenzione con questa intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell’art. 43, comma 4, del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici;
2) ovvero, in alternativa e senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dal citato 43, comma 4, del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1933, di avvocati del libero foro - nel rispetto degli artt. 4 e 17 del d.lgs. 18 aprile 18 2016, n. 50, e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell’art. 1, comma 5, del citato d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio;
quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l'Agenzia e l'Avvocatura o di indisponibilità di questa di assumere il patrocinio, la costituzione dell'Agenzia a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente e implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità» (Cass., Sez. Un., 19 novembre 2019 – si vedano anche: Cass., Sez. Un., 23 febbraio 2021, n. 4845; Cass., Sez. Un., 8 giugno 2021, n. 15911). Pertanto, con l'istituzione dell'Agenzia delle Entrate – IS, si è passati dalla previsione dell'integrale ed esclusiva devoluzione del suo patrocinio all'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell’art. 43 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1933, alla previsione di un patrocinio affidabile anche ad avvocati del libero foro;
il legislatore, cioè, allo scopo di ampliare e rendere effettiva la difesa in giudizio della neo istituita Agenzia delle Entrate - IS, ha delineato un sistema nel quale, impregiudicata la generale facoltà dell'Agenzia anzidetta di farsi rappresentare anche da propri dipendenti delegati innanzi ai tribunali, ai giudici di pace ed alle commissioni tributarie, in tutti i casi non espressamente riservati all'Avvocatura dello stato su base convenzionale, è consentito all'Agenzia delle Entrate - IS di avvalersi anche di avvocati del libero foro, secondo un meccanismo sostanzialmente automatico, dovendosi ritenere che la costituzione dell'Agenzia delle 19 Entrate – IS, a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, ovvero degli avvocati del libero Foro postuli necessariamente ed implicitamente la sussistenza dei relativi presupposti di legge, senza bisogno di allegare documenti o di fornire prove al riguardo, neppure nel giudizio di legittimità. L'orientamento di cui sopra ha ricevuto ulteriore conferma dall’art.
4-nonies del d.l. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, recante norme di interpretazione autentica in materia di difesa in giudizio dell'Agenzia delle Entrate IS;
detta norma ha fornito, invero, un'interpretazione autentica dell’art. 1, comma 8, del citato d.l. 28 giugno 2019, n. 58, recante norme in materia di soppressione di Equitalia e di patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, chiarendo appunto che il rapporto fra l'Agenzia delle Entrate - IS e l'Avvocatura dello Stato intanto assume un rilievo speciale in quanto sussista una convenzione fra tali due enti (in termini: Cass., Sez. 6^-5, 27 ottobre 2021, n. 30252). Alla luce dei predetti principi, questa Corte ha ulteriormente osservato che «il Protocollo d'intesa tra Avvocatura dello Stato e Agenzia delle Entrate - IS, n. 36437 del 5 luglio 2017, prevede espressamente, in tema di "Contenzioso afferente l'attività di riscossione", al punto 3.4.2, che "L'Ente sta in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti o di avvocati del libero foro, iscritti nel proprio Elenco avvocati, nelle controversie relative a: (...) liti innanzi alle Commissioni Tributarie» (Cass., Sez. 6^-5, 28 ottobre 2021, n. 30432; si vedano anche: Cass., Sez. 6^-5, 6 luglio 2020, n. 13804; Cass., Sez. 6^-5, 8 ottobre 2020, n. 21660). 8. Il quinto motivo è inammissibile e, comunque, infondato. 8.1 In base alla esposizione degli antefatti processuali nella sentenza impugnata, il contribuente avrebbe lamentato – tra i 20 motivi di appello - la produzione degli estratti di ruolo in luogo delle cartelle di pagamento, ma non risulterebbe averne contestato la conformità agli originali. Per cui, anche sotto tale profilo, la censura non attinge l’accertamento del giudice di appello circa la regolarità della notifica da parte dell’agente della riscossione sulla base della documentazione prodotta. 8.2 Tale rilievo è coerente col principio enunciato da questa Corte, secondo cui il motivo d'impugnazione è costituito dall'enunciazione delle ragioni per le quali la decisione è erronea e si traduce in una critica della decisione impugnata, non potendosi, a tal fine, prescindere dalle motivazioni poste a base del provvedimento stesso, la mancata considerazione delle quali comporta la nullità del motivo per inidoneità al raggiungimento dello scopo;
tale nullità si risolve in un "non motivo" del ricorso per cassazione ed è conseguentemente sanzionata con l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 366, n. 4), cod. proc, civ. (tra le più recenti: Cass., Sez. 3^, 31 agosto 2015, n. 17330; Cass., Sez. 3^, 12 gennaio 2024, n. 1341; Cass., Sez. 3^, 6 aprile 2025, n. 9059). 9. Il sesto motivo è inammissibile e, comunque, infondato. 9.1 Secondo questa Corte, in tema di contenzioso tributario, la costituzione in giudizio della parte resistente deve avvenire, ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, entro sessanta giorni dalla notifica del ricorso, a pena di decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi, sicché, qualora tali difese non siano state concretamente esercitate, nessun altro pregiudizio può derivare al resistente, al quale va riconosciuto il diritto di negare i fatti costitutivi della pretesa attrice, di contestare l'applicabilità delle norme di 21 diritto invocate, nonché di produrre documenti ai sensi degli artt. 24 e 32 del d.lgs. n. 546 del 1992 (Cass., Sez. 5^, 2 aprile 2015, n. 6734; Cass., Sez. 5^, 30 gennaio 2019, n. 2585; Cass., Sez. Trib., 13 maggio 2025, n. 12672). 9.2 Pertanto, in disparte la deducibilità dei vizi eventualmente inficianti la sentenza di primo grado soltanto con l’atto di appello, il mezzo non lamenta la proposizione di eccezioni in senso proprio da parte dell’agente della riscossione almeno in grado di appello, per cui la tardiva costituzione in tale sede sarebbe di per sé ininfluente ed irrilevante sul piano dell’interesse all’impugnazione (art. 100 cod. proc. civ.) in assenza di un concreto pregiudizio al diritto di difesa. 10. Il settimo motivo è infondato. 10.1 Ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, vigente ratione temporis, anche dopo che l'art. 12 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, ha soppresso l'inciso «da parte dell'esattore», la notificazione della cartella di pagamento può avvenire mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento (Cass., Sez. Trib., 22 dicembre 2023, n. 35822). Inoltre, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la notificazione della cartella di pagamento può essere eseguita anche mediante invio, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ed in detta ipotesi la stessa si perfeziona alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica, in quanto l'avvenuta effettuazione della notificazione, su istanza del soggetto legittimato, e la relazione tra la persona cui è stato consegnato l'atto ed il destinatario della medesima costituiscono oggetto di una attestazione dell'agente postale assistita dall'efficacia 22 probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ. (Cass., Sez. 6^-5, 21 febbraio 2018, n. 4275; Cass., Sez. 5^, 8 ottobre 2019, n. Cass., Sez. 5^, 30 ottobre 2018, n. 27561; Cass., Sez. 5^, 8 ottobre 2019, n. 25099; Cass., Sez. 5^, 11 novembre 2020, n. 25336; Cass., Sez. 5^, 29 ottobre 2021, n. 30868; Cass., Sez. 5^, 24 marzo 2022, n. 9537; Cass., Sez. Trib., 27 gennaio 2023, n. 2586; Cass., Sez. Trib., 11 dicembre 2024, n. 31946; Cass., Sez. Trib., 17 giugno 2025, n. 16211). Dunque, in tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella di pagamento, eseguita ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, mediante invio diretto da parte dell'agente di una raccomandata con avviso di ricevimento, è regolata dalle norme concernenti il servizio postale ordinario e non da quelle della legge 20 novembre 1982, n. 890, in quanto tale forma "semplificata" di notificazione si giustifica in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione, volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 19 marzo 2014, n. 6395; Cass., Sez. 6^-5, 11 febbraio 2016, n. 2790; Cass. Sez. 5^, 23 novembre 2017, n. 28000; Cass., Sez. 5^, 25 maggio 2018, n. 13124; Cass., Sez. 6^-2, 17 gennaio 2019, n. 1243; Cass., Sez. 5^, 21 febbraio 2020, n. 4671; Cass., Sez. 6^-5, 30 settembre 2020, n. 20700; Cass., Sez. 5^, 25 febbraio 2021, nn. 5154 e 5155; Cass., Sez. 5^, 29 ottobre 2021, n. 30898; Cass., Sez. 5^, 15 marzo 2022, n. 8362; Cass., Sez. 5^, 16 dicembre 2022, n. 36911; Cass., Sez. 5^, 3 agosto 2023, n. 23723; Cass., Sez. 5^, 11 aprile 2024, n. 9866; Cass., Sez. Trib., 17 luglio 2025, n. 19885). 23 Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la notificazione a mezzo posta della cartella di pagamento da parte del concessionario della riscossione, eseguita mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, si perfeziona, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001, con la consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona, individuata come legittimata alla ricezione, apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
ne consegue che, qualora nell'avviso di ricevimento manchino le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato (adempimento non previsto da alcuna norma) e la relativa sottoscrizione non risulti intellegibile, l'avviso di ricevimento, in quanto atto pubblico, è assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ., avuto riguardo alla relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è consegnato (oggetto del preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale) (Cass., Sez. 5^, 27 maggio 2011, n. 11708; Cass., Sez. 1^, 19 gennaio 2023, n. 1686); si ha, dunque, che nel caso di notifica a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, – in cui non è prevista una relata di notifica sulla qualità del soggetto cui l’atto viene consegnato, come accade invece nella notifica a mezzo posta ai sensi della legge 20 novembre 1982, n. 890 – l’agente postale si limita ad attestare l’avvenuta consegna al domicilio del destinatario (con conseguente presunzione di conoscenza ex art. 1335 cod. civ.) piuttosto che la consegna a mani del destinatario (Cass., Sez. 5^, 12 gennaio 2012, n. 270; Cass., Sez. 6^-5, 3 marzo 2014, 24 n. 4895; Cass., Sez. 5^, 15 luglio 2016, n. 14501); in tal senso, si è detto che si tratta di una procedura «meno garantita per il destinatario di quanto accada ordinariamente per gli atti giudiziari» – la cui notifica è soggetta alla più rigorosa disciplina della legge 20 novembre 1982, n. 890 – alla quale pertanto non è applicabile la giurisprudenza relativa alle notifiche effettuate ai sensi dell’art. 149 cod. proc. civ. (Cass., Sez. 5^, 27 maggio 2011, n. 11708). Inoltre, è pacifico che la natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria;
sicché il rinvio disposto dall'art. 26, comma 5, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (in tema di notifica della cartella di pagamento) all'art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (in materia di notificazione dell'avviso di accertamento), il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di nullità della notificazione della cartella di pagamento, l'applicazione dell'istituto della sanatoria per raggiungimento dello scopo, di cui all'art. 156 cod. proc. civ. (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 30 ottobre 2018, n. 27561; Cass., Sez. 6^-5, 5 marzo 2019, n. 6417; Cass., Sez. 6^-5, 3 febbraio 2021, nn. 2360 e 2363; Cass., Sez. 6^-5, 26 marzo 2021, n. 8598; Cass., Sez. 5^, 31 agosto 2022, n. 25624; Cass., Sez. Trib., 15 maggio 2023, n. 13302; Cass., Sez. Trib., 2 dicembre 2024, n. 30842; Cass., Sez. Trib., 10 luglio 2025, n. 18880). 10.2 Ne discende che la mancata indicazione nella relata della qualifica del notificatore (l’agente postale) non inficia la regolarità della notifica, qualora il plico contenente la cartella di pagamento sia stato comunque consegnato al destinatario, 25 che sia stato così messo in condizione di conoscerne il contenuto. 11. L’ottavo motivo è inammissibile. 11.1 Vi è assoluta carenza di autosufficienza per mancata trascrizione o riproduzione nel ricorso delle intimazioni di pagamento, precludendo al collegio la stessa possibilità di sindacare la sussistenza del vizio denunciato. 11.2 Ad ogni modo, si rammenta che, per espressa disposizione legislativa (art. 43 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600) soltanto l’avviso di accertamento è nullo se non reca la sottoscrizione del capo dell'ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato e, in caso di contestazione del contribuente, incombe all'amministrazione finanziaria dimostrare il corretto esercizio del potere, ma, atteso il principio della tassatività delle nullità, in mancanza di una disposizione espressa, tale sanzione non trova applicazione per la cartella di pagamento, il diniego di condono, l'avviso di mora [equiparato all’intimazione di pagamento] e l'attribuzione di rendita, per cui opera la presunzione di riferibilità dell'atto all'organo amministrativo titolare del potere (Cass., Sez. 5^, 31 ottobre 2018, n. 27871; Cass., Sez. 5^, 8 luglio 2022, n. 21767; Cass., Sez. Trib., 13 aprile 2023, n. 9845; Cass., Sez. Trib., 16 dicembre 2024, n. 32657; Cass., Sez. Trib., 12 luglio 2025, n. 19193; Cass., Sez. Trib., 22 settembre 2025, n. 25790), gravando sul contribuente l’onere di provarne la non imputabilità. 12. Il nono motivo è inammissibile. 12.1 Vi è assoluta carenza di autosufficienza per mancata trascrizione o riproduzione nel ricorso delle intimazioni di pagamento. Inoltre, la doglianza è vaga e generica in ordine agli atti presupposti che sarebbero stati erroneamente indicati. 26 12.2 Per il resto, l’indirizzo interpretativo di questa Corte (a partire da: Cass., Sez. Un., 27 luglio 2007, n. 16412) è andato consolidandosi nel senso che il contribuente che impugni una cartella di pagamento emessa dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche alla invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositore quanto dell’agente della riscossione, senza che tra i due soggetti sia configurabile alcun litisconsorzio necessario;
resta, peraltro, fermo, in presenza di contestazioni involgenti il merito della pretesa impositiva, l'onere per l'agente della riscossione di chiamare in giudizio l'ente impositore, ex art. 39 del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112; così da andare indenne dalle eventuali conseguenze negative della lite. In coerenza con tale indirizzo, si è, tra l’altro, affermato (Cass., Sez. 5^, 28 aprile 2017, n. 10528; Cass., Sez. 5^, 4 aprile 2018, n. 8295) che il contribuente, qualora impugni una cartella di pagamento emessa dall'agente della riscossione deducendo la mancata notifica dei prodromici atti impositivi, può agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o dell'agente della riscossione, senza che sia configurabile alcun litisconsorzio necessario, costituendo l'omessa notifica dell'atto presupposto vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo ed essendo rimessa all'agente della riscossione la facoltà di chiamare in giudizio l'ente impositore;
non diversamente, deve escludersi la configurabilità di un litisconsorzio necessario qualora il giudizio sia stato promosso nei confronti del concessionario, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la circostanza che la domanda abbia ad oggetto l'esistenza del credito, anziché la regolarità o la validità degli atti esecutivi, dal momento che l'eventuale difetto del potere 27 di agire o resistere in ordine all'accertamento del credito non determina la necessità di procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti del soggetto che ne risulti effettivamente titolare, ma comporta esclusivamente l'insorgenza di una questione di legittimazione, per la cui soluzione non è indispensabile la partecipazione al giudizio dell'ente impositore (Cass., Sez. 6^-5, 21 giugno 2019, n. 16685; Cass., Sez. 5^, 11 febbraio 2020, n. 3238; Cass., Sez. 5^, 17 novembre 2020, n. 26092; Cass., Sez. 6^, 18 febbraio 2020, n. 3955; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6422; Cass., Sez. 5^, 16 giugno 2021, n. 16983; Cass., Sez. 5^, 12 agosto 2021, n. 22756; Cass., Sez. Trib., 22 dicembre 2022, n. 37498; Cass., Sez. Trib., 25 settembre 2023, n. 27227; Cass., Sez. Trib., 16 maggio 2024, n. 13698; cass., Sez. Trib., 3 settembre 2025, n. 24474). Dunque, nel processo tributario, il dovere del concessionario del servizio di riscossione, ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112, di chiamare in causa l'ente impositore nelle controversie che non riguardano solo la regolarità o la validità degli atti esecutivi, ha natura sostanziale di litis denuntiatio, avente lo scopo di mettere il terzo in condizione di intervenire, con la conseguenza che detta chiamata può essere effettuata con qualunque modalità, purché idonea a portare a conoscenza dell'ente l'esistenza della lite (Cass., Sez. 5^, 3 aprile 2019, n. 9250), sicché non è a tal fine necessaria alcuna autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria (Cass., Sez. 6^-5, 21 giugno 2019, n. 16685; Cass., Sez. 5^, 11 febbraio 2020, n. 3238; Cass. Sez. 6^-5, 19 marzo 2021, n. 7937; Cass., Sez. Trib., 8 febbraio 2023, n. 3855; Cass., Sez. Trib., 16 maggio 2024, n. 13698; Cass., Sez. Trib., 21 luglio 2025, n. 20372). 28 Analogo principio vale anche per l’impugnazione delle intimazioni di pagamento. L’intimazione di pagamento in senso proprio è, invero, atto tipico, assimilato all’avviso di cui all’art. 50, comma 2, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (sulla corrispondenza del quale al “vecchio” avviso di mora ex art. 46 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel testo previgente, cui fa espresso riferimento l’art. 19, comma 1, lett. e, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, vedansi: Cass., Sez. Un., 31 marzo 2008, n. 8279; Cass., Sez. 5^, 24 gennaio 2013, n. 1658; Cass., Sez. 5^, 30 gennaio 2018, n. 2227; Cass., Sez. 5^, 27 novembre 2019, n. 30911), il cui scopo è quello di invitare il contribuente al pagamento, entro cinque giorni, prima di dare avvio all’esecuzione forzata, nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata notificata da più di un anno (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 9 novembre 2018, n. 28689; Cass., Sez. 6^- Trib., 14 settembre 2022, n. 27093; Cass., Sez. Trib., 5 agosto 2024, n. 22108). Si è detto, infatti, che, in caso di impugnazione dell'avviso di mora, la legittimazione passiva discende dalle contestazioni effettuate dal contribuente, spettando all'amministrazione, in quanto titolare del diritto di credito, e non al concessionario, in quanto mero destinatario del pagamento, quando venga contestata la stessa pretesa tributaria. In tale evenienza, tuttavia, se l'azione è rivolta nei confronti del concessionario, quest'ultimo, ai sensi degli artt. 40 del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 e del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112, ha l'onere di chiamare in causa l'ente titolare al fine di evitare di rispondere dell'esito sfavorevole della lite, senza che l'eventuale omissione determini l'inammissibilità della domanda o imponga al giudice di ordinare l'integrazione del contraddittorio (Cass., Sez. 5^, 29 18 febbraio 2020, n. 3955; Cass., Sez. Trib., 18 luglio 2025, n. 20024). 13. Il decimo motivo è inammissibile. 13.1 Vi è assoluta carenza di autosufficienza per mancata trascrizione o riproduzione nel ricorso delle intimazioni di pagamento. Inoltre, la doglianza è vaga e generica in ordine agli atti presupposti che sarebbero stati cripticamente indicati. 13.2 Ad ogni buon conto, l'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi dell'art. 50, commi 2 e 3, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché non occorre (anche in forza dell'art. 21-octies, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241) che detto avviso contenga una motivazione diversa ed ulteriore rispetto al paradigma ministeriale, essendo, invece, bastevole, al fine di garantire al destinatario l'identificazione della pretesa tributaria azionata, il riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 9 novembre 2018, n. 28689; Cass., Sez. 5^, 24 gennaio 2019, n. 1961; Cass., Sez. 5^, 11 agosto 2020, n. 16909; Cass., Sez. 5^, 24 dicembre 2020, n. 29504; Cass., Sez. 5^, 7 maggio 2021, n. 12140; Cass., Sez. 6^-5, 8 gennaio 2022, n. 2644; Cass., Sez. 5^, 24 febbraio 2022, n. 6209; Cass., Sez. Trib., 24 novembre 2022, n. 34689; Cass., Sez. Trib., 22 febbraio 2023, n. 5546; Cass., Sez. Trib., 29 novembre 2023, n. 33135; Cass., Sez. Trib., 8 settembre 2025, n. 24799). 13.3 Pertanto, in conformità alle prescrizioni dettate dal modello ministeriale, la semplice indicazione dell’importo complessivo, degli interessi moratori e delle spese di riscossione era sufficiente ad assicurare la completezza 30 motivazionale dell’intimazione di pagamento, anche in coerenza all’orientamento delle Sezioni Unite di questa Corte, che – sia pure in relazione alla menzione degli interessi moratori nella cartella di pagamento, ma con argomentazioni valevoli anche per l’intimazione di pagamento – hanno ritenuto che la cartella di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, e dall'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241; se, invece, la cartella di pagamento costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati - la quale può anche essere implicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono - e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo (Cass., Sez. Un., 14 luglio 2022, n. 22281). 13.4 In proposito, il giudice di appello aveva accertato la completezza motivazionale delle intimazioni di pagamento, disattendendo i vizi eccepiti dal contribuente. 14. L’undicesimo motivo è inammissibile. 14.1 In tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. (sotto il profilo del 31 risultato probatorio), occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), e cioè, sia quando la motivazione si basi su mezzi di prova mai acquisiti al giudizio, sia quando da una fonte di prova sia stata tratta un’informazione che è impossibile ricondurre a tale mezzo, a condizione che il ricorrente assolva al duplice onere di prospettare l’assoluta impossibilità logica di ricavare dagli elementi probatori acquisiti i contenuti informativi individuati dal giudice e di specificare come la sottrazione al giudizio di detti contenuti avrebbe condotto a una decisione diversa, non già in termini di mera probabilità, bensì di assoluta certezza, mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 cod. proc. civ. (Cass., Sez. Un., 30 settembre 2020, n. 20867; Cass., Sez. 5^, 17 dicembre 2020, n. 28940; Cass., Sez. 5^, 9 giugno 2021, n. 16016; Cass., Sez. 6^-5, 9 dicembre 2021, n. 39057; Cass., Sez. 5^, 15 dicembre 2021, n. 40214; Cass., Sez. 5^, 24 marzo 2022, n. 9541; Cass., Sez. Trib., 31 agosto 2023, n. 25518; Cass., Sez. Trib., 31 ottobre 2023, n. 30303; Cass., Sez. 2^, 31 ottobre 2024, n. 28116; Cass., Sez. 1^, 22 ottobre 2025, n. 28088), la cui violazione è censurabile in sede di legittimità solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un 32 altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Cass., Sez. Un., 30 settembre 2020, n. 20867; Cass., Sez. 5^, 9 giugno 2021, n. 16016; Cass., Sez. Trib., 27 ottobre 2023, n. 29956; Cass., Sez. 2^, 20 ottobre 2024, n. 27585). In linea di principio, la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. è apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., come riformulato dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (tra le tante: Cass., Sez. 2^, 30 novembre 2016, n. 24434; Cass., Sez. 3^, 12 ottobre 2017, n. 23940; Cass., Sez. 3^, 11 febbraio 2021, n. 3572; Cass., Sez. 5^, 13 gennaio 2022, n. 867; Cass., Sez. 5^, 27 luglio 2023, n. 22942; Cass., Sez. 5^, 29 aprile 2024, n. 11329; Cass., Sez. Trib., 22 ottobre 2025, n. 28118), dovendosi peraltro ribadire che, in relazione al nuovo testo di questa norma, qualora il giudice abbia preso in considerazione il fatto storico rilevante, l'omesso esame di elementi probatori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053). 33 14.2 Nella specie, la contestazione è vaga e generica, non indicando quali mezzi di prova sarebbero stati negletti dal giudice di appello ed incontestati dall’agente della riscossione. 15. Il dodicesimo motivo è inammissibile. 15.1 Nessuna contravvenzione alle regole di ripartizione dell’onere probatorio è stata specificamente imputata dal ricorrente al giudice di appello. 15.2 Difatti, l’infrazione alla regola generale dell’art. 2697 cod. civ. (che è stata lamentata in rubrica dalla ricorrente) si può configurare soltanto nell’ipotesi in cui si lamenti che il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni (tra le tante: Cass., Sez. 6^-3, 23 ottobre 2018, n. 26769; Cass., Sez. 1^, 20 aprile 2020, n. 7919; Cass., Sez. Lav., 19 agosto 2020, n. 17313; Cass., Sez. 5^, 20 ottobre 2021, n. 29041; Cass., Sez. 6^-5, 26 gennaio 2022, n. 2286; Cass., Sez. Trib., 7 aprile 2023, n. 9529; Cass., Sez. Lav., 23 maggio 2024, n. 14482; Cass., Sez. 1^, 25 novembre 2024, n. 30389; Cass., Sez. 1^, 14 febbraio 2025, n. 3761). 15.3 Il ricorrente ha genericamente lamentato che l’agente della riscossione non avrebbe dato alcuna prova della pretesa impositiva, senza attingere l’accertamento fatto dal giudice di appello sulla completezza della produzione concernente le cartelle di pagamento e sulla regolarità formale delle intimazioni di pagamento. 16. Il tredicesimo motivo è inammissibile. Il mezzo costituisce la mera replica del decimo motivo, valendo le medesime ragioni per l’absolutio ab instantia. 34 17. Il quattordicesimo motivo è inammissibile e, comunque, infondato. 17.1 Anzitutto, vi è assoluta carenza di autosufficienza per omessa trascrizione o riproduzione nel ricorso dell’atto di appello nella parte relativa all’istanza de qua. 17.2 Comunque, in tema di contenzioso tributario, non viola il diritto di difesa del contribuente il giudice che, senza ritardo, decida il merito della causa senza pronunciarsi sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato, in quanto l'art. 47, comma 7, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, prevede che «gli effetti della sospensione cessano alla data di pubblicazione della sentenza di primo grado», sicché non è ipotizzabile alcun pregiudizio per la mancata decisione sull'istanza cautelare che, pur se favorevole, sarebbe comunque travolta dalla decisione di merito (Cass., Sez. 5^, 9 aprile 2010, n. 8510; Cass., Sez. 5^, 30 ottobre 2013, n. 24448; Cass., Sez. 5^, 28 giugno 2017, n. 16116; Cass., Sez. 5^, 19 gennaio 2018, n. 1312; Cass., Sez. 5^, 11 novembre 2020, n. 25414; Cass., Sez. 5^, 30 novembre 2021, n. 37484; Cass., Sez. Trib., 17 dicembre 2024, n. 32904; Cass., Sez. Trib., 17 gennaio 2025, n. 1149). 17.3 Comunque, nella specie, nulla è stato dedotto in ordine ad eventuali vulnera al diritto di difesa. 18. Il diciassettesimo motivo è inammissibile. 18.1 Nella specie, il giudice di appello ha ritenuto che: «Sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato». 18.2 Secondo la giurisprudenza prevalente di questa Corte, per un verso, la deduzione della questione in disamina è inammissibile come specifica ragione di impugnazione, stante l'indifferenza della controparte del giudizio rispetto ad essa e la piena possibilità di affrontare la medesima, se del caso, 35 attraverso la contestazione, nelle sedi proprie, della pretesa che si ritenesse indebitamente esercitata dall'amministrazione finanziaria a tale titolo (Cass., Sez. Lav., 13 novembre 2019, n. 29424; Cass., Sez. 5^, 27 novembre 2020, n. 27131; Cass., Sez. Trib., 15 maggio 2023, n. 13289; Cass., Sez. 3^, 2 luglio 2024, n. 18191; Cass., Sez. Trib., 27 giugno 2025, n. 17312), per altro verso, ferma l'inammissibilità del suddetto motivo, la doglianza deve essere, comunque, valutata dalla Corte, la quale, attesa la natura di carattere amministrativo della relativa statuizione (Cass., Sez. 6^-Lav., 9 novembre 2017, n. 2017; Cass., Sez. 6^-5, 11 giugno 2018, n. 15111; Cass., Sez. Trib., 15 maggio 2023, n. 13289; Cass., Sez. Trib., 16 dicembre 2024, n. 32808; Cass., Sez. Trib., 2 settembre 2025, n. 24386), che non attiene alla sfera della decisione sullo ius litigatoris, riguardando il rapporto del contribuente con l'erario relativamente alle condizioni per l'accesso alla giustizia, è tenuta, comunque, a rilevare anche d'ufficio l'erroneità della suddetta statuizione (Cass., Sez. 6^-5, 11 giugno 2018, n. 15111; Cass., Sez. 5^, 27 novembre 2020, n. 27131). 18.3 Per cui, la doglianza si deve intendere come una sollecitazione rivolta al giudice di legittimità per cassare la statuizione adottata contra legem, posto che secondo l’orientamento di questa Corte, a cui il collegio ritiene di dare continuità in questa sede, in linea con l’esegesi delineata dal giudice delle leggi (Corte Cost., 2 febbraio 2018, n. 18 - vedasi anche Corte Cost., 7 aprile 2016, n. 78), l’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, sull'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato nell'ipotesi di infondatezza o inammissibilità dell'impugnazione, non trova applicazione ai giudizi tributari, trattandosi di misura eccezionale di carattere sanzionatorio, la 36 cui operatività deve, pertanto, essere circoscritta al processo civile;
tale misura è, invece, applicabile al giudizio di legittimità, stante la sua natura di ordinario processo civile, disciplinato dal codice di rito ed avente ad oggetto l'impugnazione della pronuncia della Commissione tributaria regionale (in termini: Cass., Sez. 6^- 5, 27 luglio 2018, n. 20018; Cass., Sez. 6^-5, 2 ottobre 2018, n. 23980; Cass., Sez. Trib., 1 settembre 2023, n. 25612; Cass., Sez. Trib., 22 ottobre 2024, n. 27296; Cass., Sez. Trib., 2 settembre 2025, n. 24386). 19. Alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque, valutandosi l’inammissibilità/infondatezza dei motivi dedotti, il ricorso deve essere rigettato, dandosi atto in dispositivo dell’insussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato tributario nel giudizio di appello. 20. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo. 21. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
dà atto dell’insussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato tributario nel giudizio di appello;
condanna il ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore della controricorrente, liquidandole nella misura di € 10.000,00 per compensi, oltre a spese prenotate a debito;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo 37 a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 16 ottobre 2025. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Dott. Giuseppe Lo Sardo Dott. Giacomo Maria Stalla
RICORRENTE CONTRO Agenzia delle Entrate – IS, con sede in Roma, in persona del Presidente del Comitato Direttivo pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: ags.rm@mailcert.avvocatura- stato.it); CONTRORICORRENTE INTIMAZIONI DI PAGAMENTO RISCOSSIONE RADDOPPIO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO NEL GIUDIZIO DI APPELLO Civile Sent. Sez. 5 Num. 29293 Anno 2025 Presidente: STALLA GIACOMO MARIA Relatore: LO SARDO GIUSEPPE Data pubblicazione: 05/11/2025 2 avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per il Lazio – sezione staccata di Latina il 6 settembre 2017, n. 5080/19/2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16 ottobre 2025 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo;
udito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Stanislao De Matteis, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito, per la controricorrente, l’Avv. Domenico Maimone, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
dato atto che nessuno è comparso per il ricorrente;
FATTI DI CAUSA 1. IO SO ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per il Lazio – sezione staccata di Latina il 6 settembre 2017, n. 5080/19/2017, che, in controversia su impugnazione di tredici intimazioni di pagamento per imposte erariali da parte dell’“Equitalia Servizi di IS S.p.A.” (già “Equitalia Sud S.p.A.”), in qualità di agente della riscossione per la Provincia di Frosinone, per l’ammontare complessivo di € 3.842.745,17, dopo il silenzio dell’Agenzia delle Entrate sull’istanza di sgravio in ordine alle prodromiche cartelle di pagamento, ha rigettato l’appello proposto dal medesimo nei confronti dell’“Equitalia Servizi di IS S.p.A.” (alla quale l’Agenzia delle Entrate – IS è subentrata ex lege) avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Frosinone il 2 dicembre 2013, n. 361/4/2013, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali. 2. La Commissione tributaria regionale ha confermato la decisione di prime cure – che aveva rigettato il ricorso originario del contribuente - sul presupposto che: a) solo dieci 3 delle tredici cartelle di pagamento sottese alle intimazioni di pagamento riguardavano debiti tributari, dovendo declinarsi la giurisdizione per le restanti a favore del giudice ordinario;
b) le cartelle di pagamento erano state regolarmente notificate al contribuente a mezzo del servizio postale;
c) il contribuente era, pertanto, decaduto da ogni contestazione sul merito delle pretese impositive;
d) il contribuente non poteva dolersi della sola carenza di motivazione della sentenza appellata. 3. L’Agenzia delle Entrate – IS ha resistito con controricorso. 4. Dopo essersi costituito in giudizio a mezzo di nuovo difensore, il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ. CONSIDERATO CHE: 1. Il ricorso è affidato a diciassette motivi. 1.1 Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di pronunciarsi sul silenzio serbato dall’amministrazione finanziaria per il termine di 220 giorni dalla comunicazione dell’istanza di sgravio (con lettera raccomandata A.R. del 5 dicembre 2012), per cui la mancata risposta comporterebbe la nullità delle intimazioni di pagamento. 1.2 Con il secondo motivo, si denuncia insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., per essere stato rigettato l’appello dal giudice di secondo grado, con ragionamento viziato da insanabile contraddizione, «senza esaminare la documentazione probatoria prodotta dal contribuente nel corso 4 del giudizio, e senza esaminare le eccezioni in fatto ed in diritto nel corso del giudizio», non avvedendosi che l’agente della riscossione non aveva fornito alcuna prova (nell’an e nel quantum) del credito vantato nei confronti del contribuente. 1.3 Con il terzo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2953, 2946 e 2945 cod. civ., 5 del d.l. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, quale modificato dall’art. 3 del d.l. 6 febbraio 1986, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1986, n. 60, 20, comma 3, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, 2948, n. 4), cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di rilevare che i crediti indicati nelle intimazioni di pagamento e nelle cartelle di pagamento si erano prescritti e che l’agente della riscossione era decaduto dall’esercizio dell’azione esecutiva. 1.4 Con il quarto motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 11 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di rilevare che l’agente della riscossione si era costituito nei giudizi di merito a mezzo di avvocato del libero foro, laddove tale facoltà è preclusa per le controversie successive all’1 gennaio 2016. 1.5 Con il quinto motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2712 e 2719 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di rilevare che l’agente della riscossione aveva prodotto in giudizio soltanto le fotocopie degli estratti di ruolo, omettendo di produrre gli originali o le fotocopie delle cartelle di pagamento. 5 1.6 Con il sesto motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 23 e 54 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di rilevare che l’agente della riscossione si era tardivamente costituito nei giudizi di merito, essendo decorso il termine di sessanta giorni dalla notifica del ricorso e dell’appello. 1.7 Con il settimo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 603, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di rilevare il difetto di notifica delle intimazioni di pagamento, giacché l’agente della riscossione non aveva dato prova della qualifica del notificante che aveva consegnato l’atto esattivo al destinatario e redatto la relata di notifica. 1.8 Con l’ottavo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione della legge 7 agosto 1990, n. 241 e della legge 11 febbraio 2005, n. 15, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di pronunciarsi sull’eccezione proposta dal contribuente in ordine alla sottoscrizione delle intimazioni di pagamento da parte di soggetto provvisto di delega. 1.9 Con il nono motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 39 della legge (recte: del d.lgs.) 13 aprile 1999, n. 112, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per non essere stata rilevata dal giudice di secondo grado che l’erronea indicazione degli atti presupposti nel corpo delle intimazioni di pagamento, che aveva, perciò, impedito l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli enti impositori. 6 1.10 Con il decimo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione della legge 7 agosto 1990, n. 241 e della legge 27 luglio 2000, n. 212, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per non essere stata rilevata dal giudice di secondo grado la mancata allegazione degli atti prodromici e la carenza di motivazione delle intimazioni di pagamento. 1.11 Con l’undicesimo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 167 cod. proc. civ., 23 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di porre a fondamento della propria decisione le prove proposte dal contribuente, nonostante l’omessa contestazione da parte dell’agente della riscossione. 1.12 Con il dodicesimo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., non essere stato rilevato dal giudice di secondo grado «che l’operato dell’agente della riscossione sarebbe illegittimo, in quanto la presunzione opera sul quantum debeatur, ma non sull’an debeatur». 1.13 Con il tredicesimo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione della legge 7 agosto 1990, n. 241 e della legge 27 luglio 2000, n. 212, nonché dell’art. 97 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., non essere stata rilevata dal giudice di secondo grado la mancata allegazione (nonché l’omessa produzione) degli atti prodromici alle intimazioni di pagamento. 1.14 Con il quattordicesimo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata e del relativo procedimento per violazione e falsa applicazione dell’art. 52 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di 7 fissare l’udienza per la trattazione dell’istanza di sospensione dell’esecuzione della decisione di prime cure. 1.15 Con il quindicesimo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 36, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 112 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per essere stato rigettato l’appello dal giudice di secondo grado con motivazione assolutamente carente, incorrendo in ultrapetizione. 1.16 Con il sedicesimo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 132 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per essere stato rigettato l’appello dal giudice di secondo grado con motivazione assolutamente apparente. 1.17 Con il diciassettesimo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 119, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per essere stato erroneamente disposto dal giudice di secondo grado il raddoppio del contributo unificato in materia tributaria. 2. Ragioni di pregiudizialità logico-giuridica suggeriscono di esaminare in via prioritaria il quindicesimo motivo ed il sedicesimo motivo, giacché l’eventualità di un esito fausto comporterebbe l’assorbimento dei restanti motivi. 3. I predetti motivi – la cui stretta ed intima connessione consiglia la trattazione congiunta per la comune attinenza all’adeguatezza motivazionale della sentenza impugnata – sono infondati. 3.1 Come è noto l’art. 36, comma 2, n. 4), del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, sulla falsariga dell’art. 132, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ. (nel testo modificato dall’art. 45, 8 comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69), dispone che la sentenza: «(...) deve contenere: (...) 4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
(...)». Per costante giurisprudenza, invero, la mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza impugnata, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell’atto, poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 30 aprile 2020, n. 8427; Cass., Sez. 6^-5, 15 aprile 2021, n. 9975; Cass., Sez. Trib., 20 dicembre 2022, n. 37344; Cass., Sez. Trib., 18 aprile 2023, n. 10354; Cass., Sez. Trib., 22 maggio 2024, n. 14337; Cass., Sez. Trib., 5 marzo 2025, n. 5882). Peraltro, si è in presenza di una tipica fattispecie di “motivazione apparente”, allorquando la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost. (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2021, n. 9627; Cass., Sez. 6^-5, 24 febbraio 2022, n. 6184; Cass., Sez. Trib., 18 aprile 2023, n. 10354; Cass., Sez. Trib., 22 maggio 2024, n. 14337; Cass., Sez. Trib., 5 marzo 2025, n. 5882). 9 3.2 Nella specie, però, si può ritenere che la sentenza impugnata sia sufficiente e coerente sul piano della logica giuridica, contenendo un’adeguata ed articolata illustrazione delle ragioni sottese al rigetto dell’appello, con particolare riguardo alla regolare notifica delle cartelle di pagamento, alla completezza redazionale delle intimazioni di pagamento ed alla incompiuta prescrizione dei crediti tributari. 3.3 Ne discende che la motivazione della sentenza impugnata si pone ben oltre la soglia del c.d. “minimo costituzionale”. 4. Il primo motivo è inammissibile e, comunque, infondato. 4.1 La censura attiene all’osservanza della procedura disciplinata dall’art. 1, commi 537-540, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. La controricorrente ha eccepito che, né dalla sentenza impugnata, né dal ricorso introduttivo si evincerebbe la deduzione di tale censura nei precedenti gradi del giudizio. Invero, nell’esposizione degli antefatti processuali (pagina 3 della sentenza impugnata), il motivo di appello n. 3) è riferito a «prescrizione e decadenza dei debiti in questione anche in considerazione della circostanza che il contribuente presentava il 29.11.2012 istanza di annullamento in autotutela senza che pervenisse risposta da parte dell’Agenzia delle Entrate». Per cui, l’inciso sulla sollecitazione all’autotutela non fa alcun cenno mirato ad una specifica violazione della legge 24 dicembre 2012, n. 228. 4.2 Ad ogni modo, si rammenta che, per giurisprudenza pacifica di questa Corte, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorso deve, a pena di inammissibilità, non solo allegare l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche indicare in quale specifico atto del giudizio 10 precedente lo abbia fatto in virtù del principio di autosufficienza del ricorso, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa;
i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d'inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito né rilevabili d'ufficio (tra le tante: Cass., Sez. 2^, 9 agosto 2018, n. 20694; Cass., Sez. 2^, 18 settembre 2020, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 9 dicembre 2020, n. 28036; Cass., Sez. 6^-5, 23 marzo 2021, n. 8125; Cass., Sez. 5^, 5 maggio 2021, n. 11708; Cass., Sez. 6^-5, 18 ottobre 2021, n. 28714; Cass., Sez. 5^, 29 ottobre 2021, n. 30863; Cass., Sez. 5^, 24 novembre 2021, n. 36393; Cass., Sez. 2^, 21 dicembre 2021, n. 40984; Cass., Sez. 5^, 15 marzo 2022, n. 8362; Cass., Sez. Trib., 6 dicembre 2022, n. 35885; Cass., Sez. Trib., 17 luglio 2023, n. 20585; Cass., Sez. Trib., 10 aprile 2024, n. 9709; Cass., Sez. Lav., 1 luglio 2024, n. 18018; Cass., Sez. Trib., 29 aprile 2025, n. 11238). 4.3 Per il resto, aggiungasi, in ogni caso, che, secondo questa Corte, in tema di riscossione delle imposte, quando sia presentata domanda di sospensione ai sensi dell’art. 1, comma 538, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, senza ottenere risposta dall'Agenzia delle Entrate entro il termine di 220 giorni previsto dal comma 540 del citato art. 1, l’annullamento di diritto del ruolo non opera nei casi in cui il credito erariale è oggetto di sospensione giudiziale o amministrativa oppure è sub iudice, ovvero se i motivi posti a fondamento dell'istanza non costituiscono cause potenzialmente estintive della pretesa tributaria ai sensi delle lettere a) - f) del comma 538 e, a tal 11 fine, va valutata anche una risposta tardiva da parte dell’amministrazione finanziaria (Cass., Sez. Trib., 2 dicembre 2024, n. 30841). 4.4 Nella specie, alla luce dell’istanza trascritta in ricorso (pagine 11-15 del ricorso) il contribuente non ha invocato la ricorrenza di alcuna delle ipotesi previste dal comma 538, essendo stata dedotta in tale sede soltanto la omessa notifica delle cartelle di pagamento e soltanto in modo generico la prescrizione delle imposte (con impossibilità di riscontrare, almeno in via sommaria, che essa sia «intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo»). 5. Il secondo motivo è inammissibile. 5.1 In primo luogo, si deve rilevare la preclusione derivante dalla c.d. “doppia conforme” (per la soccombenza in primo grado ed in secondo grado), che non consente di censurare l’omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ.; difatti, in siffatta ipotesi, prevista dall’art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ. (applicabile, ai sensi dell’art. 54, comma 2, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012; detta norma è stata mantenuta, anche dopo l’abrogazione disposta dall’art. 3, comma 26, lett. e), del d.lgs. 1 ottobre 2022, n. 149, per i giudizi introdotti prima dell’1 gennaio 2023, dall’art. 35, comma 5, del d.lgs. 1 ottobre 2022, n. 149, quale modificato dall’art. 380, lett. a), della legge 29 dicembre 2022, n. 197), il ricorrente in cassazione - per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ. (nel testo riformulato dall’art. 54, comma 3, del d.l. 22 giugno 12 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ed applicabile alle sentenze pubblicate dall’11 settembre 2012) - deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 22 dicembre 2016, n. 26774; Cass., Sez. Lav., 6 agosto 2019, n. 20994; Cass., Sez. 5^, 12 luglio 2021, n. 19760; Cass., Sez. 5^, 1 aprile 2022, n. 10644; Cass., Sez. 5^, 11 aprile 2022, n. 11707; Cass., Sez. 6^-5, 28 aprile 2022, n. 13260; Cass., Sez. Trib., 13 dicembre 2023, n. 34902; Cass., Sez. Trib., 27 giugno 2024, n. 17782; Cass., Sez. Trib., 28 aprile 2025, n. 11109). Nella specie, però, a fronte della soccombenza nel doppio grado di merito, il ricorrente non ha indicato le ragioni di fatto differenti a seconda del giudizio;
ne discende che le questioni sono state esaminate e decise in modo uniforme dai giudici del doppio grado di merito, per cui non ne è possibile alcun sindacato da parte del giudice di legittimità in relazione alla violazione dell’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ. (art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ.). 5.2 In secondo luogo, la censura non attinge l’omesso esame di un fatto storico con rilevanza decisoria, la cui valutazione avrebbe ipoteticamente potuto sovvertire l’esito del giudizio, risolvendosi in plurime contestazioni in punto di diritto (con particolare riguardo: alla notifica delle cartelle di pagamento e delle intimazioni di pagamento;
al contenuto formale delle intimazioni di pagamento), che, comunque, sono state, per lo più, dedotte con autonome doglianze di violazione o falsa applicazione di legge. 5.3 Come è noto, l’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., nel testo riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, 13 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6), e 369, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (tra le tante: Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054; Cass., Sez. 6^-3, 27 novembre 2014, n. 25216; Cass., Sez. 2^, 29 ottobre 2018, n. 27415; Cass., Sez. Lav., 21 ottobre 2019, n. 26764; Cass., Sez. 5^, 12 luglio 2021, nn. 19820, 19824, 19826 e 19827; Cass., Sez. 5^, 22 luglio 2021, n. 20963; Cass., Sez. 5^, 27 luglio 2021, n. 21431; Cass., Sez. 5^, 30 maggio 2022, n. 17359; Cass., Sez. Trib., 10 novembre 2023, n. 31327; Cass., Sez. Trib., 29 dicembre 2023, n. 36426; Cass., Sez. Trib., 6 febbraio 2024, n. 3404; Cass., Sez. Trib., 21 maggio 2025, n. 13573). L’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., come riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, 14 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nel cui paradigma non è inquadrabile la censura concernente la omessa valutazione di deduzioni difensive (Cass., Sez. 1^, 14 settembre 2018, n. 26305; Cass., Sez. 6^-1, 6 settembre 2019, n. 22397; Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2021, n. 12400; Cass., Sez. 5^, 24 luglio 2021, nn. 21457 e 21458; Cass., Sez. 5^, 20 dicembre 2022, n. 37346; Cass., Sez. 5^, 10 novembre 2023, n. 31327; Cass., Sez. 1^, 29 febbraio 2024, n. 5426) né l’omessa disanima di questioni o argomentazioni (Cass., Sez. 6^-1, 6 settembre 2019, n. 22397; Cass., Sez. 5^, 20 aprile 2021, n. 10285; Cass., Sez. 5^, 20 dicembre 2022, n. 37346; Cass., Sez. 5^, 10 novembre 2023, n. 31327; Cass., Sez. 1^, 29 febbraio 2024, n. 5426). 6. Il terzo motivo è inammissibile. 6.1 Il mezzo è affetto da assoluta genericità ed indeterminatezza in ordine al computo del termine di prescrizione – non potendo esservi decadenza rispetto ad atti (ormai definitivi) presupposti dalle cartelle di pagamento – per ciascuno dei crediti portati dalle singole cartelle di pagamento. 6.2 Si rammenta, peraltro, che i diversi tributi soggiacciono al termine ordinario decennale di prescrizione, se la legge non prevede termini prescrizionali differenti;
con riferimento ad IRPEF, IRES, IRAP ed IVA, il diritto alla riscossione dei tributi erariali, in mancanza di un'espressa disposizione di legge in senso contrario, si prescrive nel termine ordinario di dieci anni (art. 2946 cod. civ.) e non nel più breve termine quinquennale (art. 2948, n. 4), cod. civ.), non costituendo detti crediti erariali prestazioni periodiche, ma dovendo la sussistenza dei relativi presupposti valutarsi in relazione a ciascun anno 15 d'imposta (tra le tante: Cass. Sez. 6^-5, 11 maggio 2018, n. 11555; Cass., Sez. 6^-5, 11 dicembre 2019, n. 32308; Cass., Sez. 6^-5, 15 aprile 2019, n. 10547; Cass., Sez. 6^- 5, 26 giugno 2020, n. 12740; Cass., Sez. Un., 25 marzo 2021, n. 8500; Cass., Sez. 6^-5, 25 maggio 2021, n. 14346; Cass., Sez. 6^-5, 6 luglio 2021, n. 19106; Cass., Sez. 5^, 19 luglio 2021, n. 20638; Cass., Sez. 6^5, 20 maggio 2022, n. 16395; Cass., Sez. Trib., 29 novembre 2023, n. 33213; Cass., Sez. Trib., 26 luglio 2024, n. 20906; Cass., Sez. Trib., 11 maggio 2025, n. 12509). Così, per il canone di abbonamento radiotelevisivo di cui al r.d.l. 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, in assenza di una specifica disposizione relativamente al termine di prescrizione, vale la previsione generale di cui all’art. 2946 cod.civ. (Cass., Sez. Trib., 29 novembre 2023, n. 33213). Parimenti, il diritto camerale, disciplinato dall'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e finalizzato al finanziamento ordinario delle CCIAA, va versato con cadenza annuale ed è, pertanto, assimilabile ai tributi aventi cadenza periodica, configurandosi alla stregua di un'obbligazione periodica o di durata, che soggiace conseguentemente all'applicazione dell'art. 2948, n. 4), cod. civ., e quindi alla prescrizione quinquennale (Cass., Sez. 5^, 21 luglio 2022, n. 22897) Aggiungasi che la prescrizione per interessi moratori e sanzioni amministrative è quella quinquennale di cui all’art. 2948, n. 4), cod. civ., per quanto riguarda i primi, e di cui all’art. 20 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, per quanto riguarda le seconde. Con particolare riferimento agli interessi moratori, essi sono, infatti, regolati – secondo la giurisprudenza 16 largamente prevalente di questa Corte - da una norma di diritto comune, quale l’art. 2948, n. 4), cod. civ., secondo cui l’obbligazione relativa riveste natura autonoma rispetto al debito principale e soggiace al generalizzato termine di prescrizione quinquennale fissato dalla suddetta disposizione (Cass., Sez. 5^, 27 novembre 2019, n. 30901; Cass., Sez. 5^, 10 luglio 2020, n. 20955; Cass., Sez. 5^, 15 ottobre 2020, n. 22351; Cass., Sez. 5^, 3 ottobre 2021, n. 31283; Cass., Sez. 6^-5, 24 gennaio 2022, n. 1980; Cass., Sez. 6^-Trib., 14 settembre 2022, n. 27055; Cass., Sez. Trib., 9 giugno 2023, n. 16415; Cass., Sez. Trib., 13 dicembre 2024, n. 32256; Cass., Sez. Trib., 13 giugno 2025, n. 15864). Quanto alle sanzioni amministrative, la più recente giurisprudenza di legittimità ha sancito che gli interessi relativi alle obbligazioni tributarie si pongono in rapporto di accessorietà rispetto a queste ultime unicamente nel momento genetico, atteso che, una volta sorta, l'obbligazione di interessi acquista una propria autonomia in virtù della sua progressiva maturazione, uniformandosi, pertanto, quanto alla prescrizione, al termine quinquennale previsto, in via generale, dall'art. 2948, n. 4), cod. civ., che prescinde sia dalla tipologia degli interessi sia dalla natura dell'obbligazione principale (Cass., Sez. Trib., 24 gennaio 2023, n. 2095; Cass., Sez. Trib., 13 giugno 2025, n. 15864). 7. Il quarto motivo è infondato. 7.1 Le società del gruppo “Equitalia” potevano costituirsi nei giudizi tributari mediante conferimento di mandato a difensori del libero foro, non essendo obbligate ad avvalersi dei propri funzionari. Invero, l’art. 11, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, dispone che l’agente della riscossione «sta in giudizio 17 direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata». Tale disposizione si riferisce alla legitimatio ad processum. Lo ius postulandi è, invece, disciplinato dal successivo art. 12, comma 1, il quale, prevedendo che: «Le parti, diverse dagli enti impositori, dagli agenti della riscossione e dai soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, devono essere assistite in giudizio da un difensore abilitato», dispone a contrario e per implicito che gli enti impositori e gli agenti della riscossione, ove lo ritengano, «possono essere assistiti da un difensore abilitato». 7.2 Tale principio è stato ribadito dalla giurisprudenza di legittimità anche con riguardo all’Agenzia delle Entrate – IS (succeduta a titolo universale alle società del gruppo “Equitalia”, che sono state cancellate d’ufficio dal registro delle imprese senza alcuna procedura di liquidazione, a norma dell'art. 1, comma 3, del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225), affermandosi (da ultima: Cass., Sez. Trib., 7 settembre 2025, n. 24718) che, ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l'Agenzia delle Entrate - IS si avvale: 1) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come ad essa riservati dalla Convenzione con questa intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell’art. 43, comma 4, del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici;
2) ovvero, in alternativa e senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dal citato 43, comma 4, del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1933, di avvocati del libero foro - nel rispetto degli artt. 4 e 17 del d.lgs. 18 aprile 18 2016, n. 50, e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell’art. 1, comma 5, del citato d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio;
quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l'Agenzia e l'Avvocatura o di indisponibilità di questa di assumere il patrocinio, la costituzione dell'Agenzia a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente e implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità» (Cass., Sez. Un., 19 novembre 2019 – si vedano anche: Cass., Sez. Un., 23 febbraio 2021, n. 4845; Cass., Sez. Un., 8 giugno 2021, n. 15911). Pertanto, con l'istituzione dell'Agenzia delle Entrate – IS, si è passati dalla previsione dell'integrale ed esclusiva devoluzione del suo patrocinio all'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell’art. 43 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1933, alla previsione di un patrocinio affidabile anche ad avvocati del libero foro;
il legislatore, cioè, allo scopo di ampliare e rendere effettiva la difesa in giudizio della neo istituita Agenzia delle Entrate - IS, ha delineato un sistema nel quale, impregiudicata la generale facoltà dell'Agenzia anzidetta di farsi rappresentare anche da propri dipendenti delegati innanzi ai tribunali, ai giudici di pace ed alle commissioni tributarie, in tutti i casi non espressamente riservati all'Avvocatura dello stato su base convenzionale, è consentito all'Agenzia delle Entrate - IS di avvalersi anche di avvocati del libero foro, secondo un meccanismo sostanzialmente automatico, dovendosi ritenere che la costituzione dell'Agenzia delle 19 Entrate – IS, a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, ovvero degli avvocati del libero Foro postuli necessariamente ed implicitamente la sussistenza dei relativi presupposti di legge, senza bisogno di allegare documenti o di fornire prove al riguardo, neppure nel giudizio di legittimità. L'orientamento di cui sopra ha ricevuto ulteriore conferma dall’art.
4-nonies del d.l. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, recante norme di interpretazione autentica in materia di difesa in giudizio dell'Agenzia delle Entrate IS;
detta norma ha fornito, invero, un'interpretazione autentica dell’art. 1, comma 8, del citato d.l. 28 giugno 2019, n. 58, recante norme in materia di soppressione di Equitalia e di patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, chiarendo appunto che il rapporto fra l'Agenzia delle Entrate - IS e l'Avvocatura dello Stato intanto assume un rilievo speciale in quanto sussista una convenzione fra tali due enti (in termini: Cass., Sez. 6^-5, 27 ottobre 2021, n. 30252). Alla luce dei predetti principi, questa Corte ha ulteriormente osservato che «il Protocollo d'intesa tra Avvocatura dello Stato e Agenzia delle Entrate - IS, n. 36437 del 5 luglio 2017, prevede espressamente, in tema di "Contenzioso afferente l'attività di riscossione", al punto 3.4.2, che "L'Ente sta in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti o di avvocati del libero foro, iscritti nel proprio Elenco avvocati, nelle controversie relative a: (...) liti innanzi alle Commissioni Tributarie» (Cass., Sez. 6^-5, 28 ottobre 2021, n. 30432; si vedano anche: Cass., Sez. 6^-5, 6 luglio 2020, n. 13804; Cass., Sez. 6^-5, 8 ottobre 2020, n. 21660). 8. Il quinto motivo è inammissibile e, comunque, infondato. 8.1 In base alla esposizione degli antefatti processuali nella sentenza impugnata, il contribuente avrebbe lamentato – tra i 20 motivi di appello - la produzione degli estratti di ruolo in luogo delle cartelle di pagamento, ma non risulterebbe averne contestato la conformità agli originali. Per cui, anche sotto tale profilo, la censura non attinge l’accertamento del giudice di appello circa la regolarità della notifica da parte dell’agente della riscossione sulla base della documentazione prodotta. 8.2 Tale rilievo è coerente col principio enunciato da questa Corte, secondo cui il motivo d'impugnazione è costituito dall'enunciazione delle ragioni per le quali la decisione è erronea e si traduce in una critica della decisione impugnata, non potendosi, a tal fine, prescindere dalle motivazioni poste a base del provvedimento stesso, la mancata considerazione delle quali comporta la nullità del motivo per inidoneità al raggiungimento dello scopo;
tale nullità si risolve in un "non motivo" del ricorso per cassazione ed è conseguentemente sanzionata con l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 366, n. 4), cod. proc, civ. (tra le più recenti: Cass., Sez. 3^, 31 agosto 2015, n. 17330; Cass., Sez. 3^, 12 gennaio 2024, n. 1341; Cass., Sez. 3^, 6 aprile 2025, n. 9059). 9. Il sesto motivo è inammissibile e, comunque, infondato. 9.1 Secondo questa Corte, in tema di contenzioso tributario, la costituzione in giudizio della parte resistente deve avvenire, ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, entro sessanta giorni dalla notifica del ricorso, a pena di decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi, sicché, qualora tali difese non siano state concretamente esercitate, nessun altro pregiudizio può derivare al resistente, al quale va riconosciuto il diritto di negare i fatti costitutivi della pretesa attrice, di contestare l'applicabilità delle norme di 21 diritto invocate, nonché di produrre documenti ai sensi degli artt. 24 e 32 del d.lgs. n. 546 del 1992 (Cass., Sez. 5^, 2 aprile 2015, n. 6734; Cass., Sez. 5^, 30 gennaio 2019, n. 2585; Cass., Sez. Trib., 13 maggio 2025, n. 12672). 9.2 Pertanto, in disparte la deducibilità dei vizi eventualmente inficianti la sentenza di primo grado soltanto con l’atto di appello, il mezzo non lamenta la proposizione di eccezioni in senso proprio da parte dell’agente della riscossione almeno in grado di appello, per cui la tardiva costituzione in tale sede sarebbe di per sé ininfluente ed irrilevante sul piano dell’interesse all’impugnazione (art. 100 cod. proc. civ.) in assenza di un concreto pregiudizio al diritto di difesa. 10. Il settimo motivo è infondato. 10.1 Ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, vigente ratione temporis, anche dopo che l'art. 12 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, ha soppresso l'inciso «da parte dell'esattore», la notificazione della cartella di pagamento può avvenire mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento (Cass., Sez. Trib., 22 dicembre 2023, n. 35822). Inoltre, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la notificazione della cartella di pagamento può essere eseguita anche mediante invio, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ed in detta ipotesi la stessa si perfeziona alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica, in quanto l'avvenuta effettuazione della notificazione, su istanza del soggetto legittimato, e la relazione tra la persona cui è stato consegnato l'atto ed il destinatario della medesima costituiscono oggetto di una attestazione dell'agente postale assistita dall'efficacia 22 probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ. (Cass., Sez. 6^-5, 21 febbraio 2018, n. 4275; Cass., Sez. 5^, 8 ottobre 2019, n. Cass., Sez. 5^, 30 ottobre 2018, n. 27561; Cass., Sez. 5^, 8 ottobre 2019, n. 25099; Cass., Sez. 5^, 11 novembre 2020, n. 25336; Cass., Sez. 5^, 29 ottobre 2021, n. 30868; Cass., Sez. 5^, 24 marzo 2022, n. 9537; Cass., Sez. Trib., 27 gennaio 2023, n. 2586; Cass., Sez. Trib., 11 dicembre 2024, n. 31946; Cass., Sez. Trib., 17 giugno 2025, n. 16211). Dunque, in tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella di pagamento, eseguita ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, mediante invio diretto da parte dell'agente di una raccomandata con avviso di ricevimento, è regolata dalle norme concernenti il servizio postale ordinario e non da quelle della legge 20 novembre 1982, n. 890, in quanto tale forma "semplificata" di notificazione si giustifica in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione, volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 19 marzo 2014, n. 6395; Cass., Sez. 6^-5, 11 febbraio 2016, n. 2790; Cass. Sez. 5^, 23 novembre 2017, n. 28000; Cass., Sez. 5^, 25 maggio 2018, n. 13124; Cass., Sez. 6^-2, 17 gennaio 2019, n. 1243; Cass., Sez. 5^, 21 febbraio 2020, n. 4671; Cass., Sez. 6^-5, 30 settembre 2020, n. 20700; Cass., Sez. 5^, 25 febbraio 2021, nn. 5154 e 5155; Cass., Sez. 5^, 29 ottobre 2021, n. 30898; Cass., Sez. 5^, 15 marzo 2022, n. 8362; Cass., Sez. 5^, 16 dicembre 2022, n. 36911; Cass., Sez. 5^, 3 agosto 2023, n. 23723; Cass., Sez. 5^, 11 aprile 2024, n. 9866; Cass., Sez. Trib., 17 luglio 2025, n. 19885). 23 Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la notificazione a mezzo posta della cartella di pagamento da parte del concessionario della riscossione, eseguita mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, si perfeziona, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001, con la consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona, individuata come legittimata alla ricezione, apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
ne consegue che, qualora nell'avviso di ricevimento manchino le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato (adempimento non previsto da alcuna norma) e la relativa sottoscrizione non risulti intellegibile, l'avviso di ricevimento, in quanto atto pubblico, è assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ., avuto riguardo alla relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è consegnato (oggetto del preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale) (Cass., Sez. 5^, 27 maggio 2011, n. 11708; Cass., Sez. 1^, 19 gennaio 2023, n. 1686); si ha, dunque, che nel caso di notifica a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, – in cui non è prevista una relata di notifica sulla qualità del soggetto cui l’atto viene consegnato, come accade invece nella notifica a mezzo posta ai sensi della legge 20 novembre 1982, n. 890 – l’agente postale si limita ad attestare l’avvenuta consegna al domicilio del destinatario (con conseguente presunzione di conoscenza ex art. 1335 cod. civ.) piuttosto che la consegna a mani del destinatario (Cass., Sez. 5^, 12 gennaio 2012, n. 270; Cass., Sez. 6^-5, 3 marzo 2014, 24 n. 4895; Cass., Sez. 5^, 15 luglio 2016, n. 14501); in tal senso, si è detto che si tratta di una procedura «meno garantita per il destinatario di quanto accada ordinariamente per gli atti giudiziari» – la cui notifica è soggetta alla più rigorosa disciplina della legge 20 novembre 1982, n. 890 – alla quale pertanto non è applicabile la giurisprudenza relativa alle notifiche effettuate ai sensi dell’art. 149 cod. proc. civ. (Cass., Sez. 5^, 27 maggio 2011, n. 11708). Inoltre, è pacifico che la natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria;
sicché il rinvio disposto dall'art. 26, comma 5, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (in tema di notifica della cartella di pagamento) all'art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (in materia di notificazione dell'avviso di accertamento), il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di nullità della notificazione della cartella di pagamento, l'applicazione dell'istituto della sanatoria per raggiungimento dello scopo, di cui all'art. 156 cod. proc. civ. (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 30 ottobre 2018, n. 27561; Cass., Sez. 6^-5, 5 marzo 2019, n. 6417; Cass., Sez. 6^-5, 3 febbraio 2021, nn. 2360 e 2363; Cass., Sez. 6^-5, 26 marzo 2021, n. 8598; Cass., Sez. 5^, 31 agosto 2022, n. 25624; Cass., Sez. Trib., 15 maggio 2023, n. 13302; Cass., Sez. Trib., 2 dicembre 2024, n. 30842; Cass., Sez. Trib., 10 luglio 2025, n. 18880). 10.2 Ne discende che la mancata indicazione nella relata della qualifica del notificatore (l’agente postale) non inficia la regolarità della notifica, qualora il plico contenente la cartella di pagamento sia stato comunque consegnato al destinatario, 25 che sia stato così messo in condizione di conoscerne il contenuto. 11. L’ottavo motivo è inammissibile. 11.1 Vi è assoluta carenza di autosufficienza per mancata trascrizione o riproduzione nel ricorso delle intimazioni di pagamento, precludendo al collegio la stessa possibilità di sindacare la sussistenza del vizio denunciato. 11.2 Ad ogni modo, si rammenta che, per espressa disposizione legislativa (art. 43 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600) soltanto l’avviso di accertamento è nullo se non reca la sottoscrizione del capo dell'ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato e, in caso di contestazione del contribuente, incombe all'amministrazione finanziaria dimostrare il corretto esercizio del potere, ma, atteso il principio della tassatività delle nullità, in mancanza di una disposizione espressa, tale sanzione non trova applicazione per la cartella di pagamento, il diniego di condono, l'avviso di mora [equiparato all’intimazione di pagamento] e l'attribuzione di rendita, per cui opera la presunzione di riferibilità dell'atto all'organo amministrativo titolare del potere (Cass., Sez. 5^, 31 ottobre 2018, n. 27871; Cass., Sez. 5^, 8 luglio 2022, n. 21767; Cass., Sez. Trib., 13 aprile 2023, n. 9845; Cass., Sez. Trib., 16 dicembre 2024, n. 32657; Cass., Sez. Trib., 12 luglio 2025, n. 19193; Cass., Sez. Trib., 22 settembre 2025, n. 25790), gravando sul contribuente l’onere di provarne la non imputabilità. 12. Il nono motivo è inammissibile. 12.1 Vi è assoluta carenza di autosufficienza per mancata trascrizione o riproduzione nel ricorso delle intimazioni di pagamento. Inoltre, la doglianza è vaga e generica in ordine agli atti presupposti che sarebbero stati erroneamente indicati. 26 12.2 Per il resto, l’indirizzo interpretativo di questa Corte (a partire da: Cass., Sez. Un., 27 luglio 2007, n. 16412) è andato consolidandosi nel senso che il contribuente che impugni una cartella di pagamento emessa dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche alla invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositore quanto dell’agente della riscossione, senza che tra i due soggetti sia configurabile alcun litisconsorzio necessario;
resta, peraltro, fermo, in presenza di contestazioni involgenti il merito della pretesa impositiva, l'onere per l'agente della riscossione di chiamare in giudizio l'ente impositore, ex art. 39 del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112; così da andare indenne dalle eventuali conseguenze negative della lite. In coerenza con tale indirizzo, si è, tra l’altro, affermato (Cass., Sez. 5^, 28 aprile 2017, n. 10528; Cass., Sez. 5^, 4 aprile 2018, n. 8295) che il contribuente, qualora impugni una cartella di pagamento emessa dall'agente della riscossione deducendo la mancata notifica dei prodromici atti impositivi, può agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o dell'agente della riscossione, senza che sia configurabile alcun litisconsorzio necessario, costituendo l'omessa notifica dell'atto presupposto vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo ed essendo rimessa all'agente della riscossione la facoltà di chiamare in giudizio l'ente impositore;
non diversamente, deve escludersi la configurabilità di un litisconsorzio necessario qualora il giudizio sia stato promosso nei confronti del concessionario, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la circostanza che la domanda abbia ad oggetto l'esistenza del credito, anziché la regolarità o la validità degli atti esecutivi, dal momento che l'eventuale difetto del potere 27 di agire o resistere in ordine all'accertamento del credito non determina la necessità di procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti del soggetto che ne risulti effettivamente titolare, ma comporta esclusivamente l'insorgenza di una questione di legittimazione, per la cui soluzione non è indispensabile la partecipazione al giudizio dell'ente impositore (Cass., Sez. 6^-5, 21 giugno 2019, n. 16685; Cass., Sez. 5^, 11 febbraio 2020, n. 3238; Cass., Sez. 5^, 17 novembre 2020, n. 26092; Cass., Sez. 6^, 18 febbraio 2020, n. 3955; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6422; Cass., Sez. 5^, 16 giugno 2021, n. 16983; Cass., Sez. 5^, 12 agosto 2021, n. 22756; Cass., Sez. Trib., 22 dicembre 2022, n. 37498; Cass., Sez. Trib., 25 settembre 2023, n. 27227; Cass., Sez. Trib., 16 maggio 2024, n. 13698; cass., Sez. Trib., 3 settembre 2025, n. 24474). Dunque, nel processo tributario, il dovere del concessionario del servizio di riscossione, ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112, di chiamare in causa l'ente impositore nelle controversie che non riguardano solo la regolarità o la validità degli atti esecutivi, ha natura sostanziale di litis denuntiatio, avente lo scopo di mettere il terzo in condizione di intervenire, con la conseguenza che detta chiamata può essere effettuata con qualunque modalità, purché idonea a portare a conoscenza dell'ente l'esistenza della lite (Cass., Sez. 5^, 3 aprile 2019, n. 9250), sicché non è a tal fine necessaria alcuna autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria (Cass., Sez. 6^-5, 21 giugno 2019, n. 16685; Cass., Sez. 5^, 11 febbraio 2020, n. 3238; Cass. Sez. 6^-5, 19 marzo 2021, n. 7937; Cass., Sez. Trib., 8 febbraio 2023, n. 3855; Cass., Sez. Trib., 16 maggio 2024, n. 13698; Cass., Sez. Trib., 21 luglio 2025, n. 20372). 28 Analogo principio vale anche per l’impugnazione delle intimazioni di pagamento. L’intimazione di pagamento in senso proprio è, invero, atto tipico, assimilato all’avviso di cui all’art. 50, comma 2, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (sulla corrispondenza del quale al “vecchio” avviso di mora ex art. 46 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel testo previgente, cui fa espresso riferimento l’art. 19, comma 1, lett. e, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, vedansi: Cass., Sez. Un., 31 marzo 2008, n. 8279; Cass., Sez. 5^, 24 gennaio 2013, n. 1658; Cass., Sez. 5^, 30 gennaio 2018, n. 2227; Cass., Sez. 5^, 27 novembre 2019, n. 30911), il cui scopo è quello di invitare il contribuente al pagamento, entro cinque giorni, prima di dare avvio all’esecuzione forzata, nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata notificata da più di un anno (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 9 novembre 2018, n. 28689; Cass., Sez. 6^- Trib., 14 settembre 2022, n. 27093; Cass., Sez. Trib., 5 agosto 2024, n. 22108). Si è detto, infatti, che, in caso di impugnazione dell'avviso di mora, la legittimazione passiva discende dalle contestazioni effettuate dal contribuente, spettando all'amministrazione, in quanto titolare del diritto di credito, e non al concessionario, in quanto mero destinatario del pagamento, quando venga contestata la stessa pretesa tributaria. In tale evenienza, tuttavia, se l'azione è rivolta nei confronti del concessionario, quest'ultimo, ai sensi degli artt. 40 del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 e del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112, ha l'onere di chiamare in causa l'ente titolare al fine di evitare di rispondere dell'esito sfavorevole della lite, senza che l'eventuale omissione determini l'inammissibilità della domanda o imponga al giudice di ordinare l'integrazione del contraddittorio (Cass., Sez. 5^, 29 18 febbraio 2020, n. 3955; Cass., Sez. Trib., 18 luglio 2025, n. 20024). 13. Il decimo motivo è inammissibile. 13.1 Vi è assoluta carenza di autosufficienza per mancata trascrizione o riproduzione nel ricorso delle intimazioni di pagamento. Inoltre, la doglianza è vaga e generica in ordine agli atti presupposti che sarebbero stati cripticamente indicati. 13.2 Ad ogni buon conto, l'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi dell'art. 50, commi 2 e 3, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché non occorre (anche in forza dell'art. 21-octies, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241) che detto avviso contenga una motivazione diversa ed ulteriore rispetto al paradigma ministeriale, essendo, invece, bastevole, al fine di garantire al destinatario l'identificazione della pretesa tributaria azionata, il riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 9 novembre 2018, n. 28689; Cass., Sez. 5^, 24 gennaio 2019, n. 1961; Cass., Sez. 5^, 11 agosto 2020, n. 16909; Cass., Sez. 5^, 24 dicembre 2020, n. 29504; Cass., Sez. 5^, 7 maggio 2021, n. 12140; Cass., Sez. 6^-5, 8 gennaio 2022, n. 2644; Cass., Sez. 5^, 24 febbraio 2022, n. 6209; Cass., Sez. Trib., 24 novembre 2022, n. 34689; Cass., Sez. Trib., 22 febbraio 2023, n. 5546; Cass., Sez. Trib., 29 novembre 2023, n. 33135; Cass., Sez. Trib., 8 settembre 2025, n. 24799). 13.3 Pertanto, in conformità alle prescrizioni dettate dal modello ministeriale, la semplice indicazione dell’importo complessivo, degli interessi moratori e delle spese di riscossione era sufficiente ad assicurare la completezza 30 motivazionale dell’intimazione di pagamento, anche in coerenza all’orientamento delle Sezioni Unite di questa Corte, che – sia pure in relazione alla menzione degli interessi moratori nella cartella di pagamento, ma con argomentazioni valevoli anche per l’intimazione di pagamento – hanno ritenuto che la cartella di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, e dall'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241; se, invece, la cartella di pagamento costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati - la quale può anche essere implicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono - e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo (Cass., Sez. Un., 14 luglio 2022, n. 22281). 13.4 In proposito, il giudice di appello aveva accertato la completezza motivazionale delle intimazioni di pagamento, disattendendo i vizi eccepiti dal contribuente. 14. L’undicesimo motivo è inammissibile. 14.1 In tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. (sotto il profilo del 31 risultato probatorio), occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), e cioè, sia quando la motivazione si basi su mezzi di prova mai acquisiti al giudizio, sia quando da una fonte di prova sia stata tratta un’informazione che è impossibile ricondurre a tale mezzo, a condizione che il ricorrente assolva al duplice onere di prospettare l’assoluta impossibilità logica di ricavare dagli elementi probatori acquisiti i contenuti informativi individuati dal giudice e di specificare come la sottrazione al giudizio di detti contenuti avrebbe condotto a una decisione diversa, non già in termini di mera probabilità, bensì di assoluta certezza, mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 cod. proc. civ. (Cass., Sez. Un., 30 settembre 2020, n. 20867; Cass., Sez. 5^, 17 dicembre 2020, n. 28940; Cass., Sez. 5^, 9 giugno 2021, n. 16016; Cass., Sez. 6^-5, 9 dicembre 2021, n. 39057; Cass., Sez. 5^, 15 dicembre 2021, n. 40214; Cass., Sez. 5^, 24 marzo 2022, n. 9541; Cass., Sez. Trib., 31 agosto 2023, n. 25518; Cass., Sez. Trib., 31 ottobre 2023, n. 30303; Cass., Sez. 2^, 31 ottobre 2024, n. 28116; Cass., Sez. 1^, 22 ottobre 2025, n. 28088), la cui violazione è censurabile in sede di legittimità solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un 32 altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Cass., Sez. Un., 30 settembre 2020, n. 20867; Cass., Sez. 5^, 9 giugno 2021, n. 16016; Cass., Sez. Trib., 27 ottobre 2023, n. 29956; Cass., Sez. 2^, 20 ottobre 2024, n. 27585). In linea di principio, la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. è apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., come riformulato dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (tra le tante: Cass., Sez. 2^, 30 novembre 2016, n. 24434; Cass., Sez. 3^, 12 ottobre 2017, n. 23940; Cass., Sez. 3^, 11 febbraio 2021, n. 3572; Cass., Sez. 5^, 13 gennaio 2022, n. 867; Cass., Sez. 5^, 27 luglio 2023, n. 22942; Cass., Sez. 5^, 29 aprile 2024, n. 11329; Cass., Sez. Trib., 22 ottobre 2025, n. 28118), dovendosi peraltro ribadire che, in relazione al nuovo testo di questa norma, qualora il giudice abbia preso in considerazione il fatto storico rilevante, l'omesso esame di elementi probatori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053). 33 14.2 Nella specie, la contestazione è vaga e generica, non indicando quali mezzi di prova sarebbero stati negletti dal giudice di appello ed incontestati dall’agente della riscossione. 15. Il dodicesimo motivo è inammissibile. 15.1 Nessuna contravvenzione alle regole di ripartizione dell’onere probatorio è stata specificamente imputata dal ricorrente al giudice di appello. 15.2 Difatti, l’infrazione alla regola generale dell’art. 2697 cod. civ. (che è stata lamentata in rubrica dalla ricorrente) si può configurare soltanto nell’ipotesi in cui si lamenti che il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni (tra le tante: Cass., Sez. 6^-3, 23 ottobre 2018, n. 26769; Cass., Sez. 1^, 20 aprile 2020, n. 7919; Cass., Sez. Lav., 19 agosto 2020, n. 17313; Cass., Sez. 5^, 20 ottobre 2021, n. 29041; Cass., Sez. 6^-5, 26 gennaio 2022, n. 2286; Cass., Sez. Trib., 7 aprile 2023, n. 9529; Cass., Sez. Lav., 23 maggio 2024, n. 14482; Cass., Sez. 1^, 25 novembre 2024, n. 30389; Cass., Sez. 1^, 14 febbraio 2025, n. 3761). 15.3 Il ricorrente ha genericamente lamentato che l’agente della riscossione non avrebbe dato alcuna prova della pretesa impositiva, senza attingere l’accertamento fatto dal giudice di appello sulla completezza della produzione concernente le cartelle di pagamento e sulla regolarità formale delle intimazioni di pagamento. 16. Il tredicesimo motivo è inammissibile. Il mezzo costituisce la mera replica del decimo motivo, valendo le medesime ragioni per l’absolutio ab instantia. 34 17. Il quattordicesimo motivo è inammissibile e, comunque, infondato. 17.1 Anzitutto, vi è assoluta carenza di autosufficienza per omessa trascrizione o riproduzione nel ricorso dell’atto di appello nella parte relativa all’istanza de qua. 17.2 Comunque, in tema di contenzioso tributario, non viola il diritto di difesa del contribuente il giudice che, senza ritardo, decida il merito della causa senza pronunciarsi sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato, in quanto l'art. 47, comma 7, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, prevede che «gli effetti della sospensione cessano alla data di pubblicazione della sentenza di primo grado», sicché non è ipotizzabile alcun pregiudizio per la mancata decisione sull'istanza cautelare che, pur se favorevole, sarebbe comunque travolta dalla decisione di merito (Cass., Sez. 5^, 9 aprile 2010, n. 8510; Cass., Sez. 5^, 30 ottobre 2013, n. 24448; Cass., Sez. 5^, 28 giugno 2017, n. 16116; Cass., Sez. 5^, 19 gennaio 2018, n. 1312; Cass., Sez. 5^, 11 novembre 2020, n. 25414; Cass., Sez. 5^, 30 novembre 2021, n. 37484; Cass., Sez. Trib., 17 dicembre 2024, n. 32904; Cass., Sez. Trib., 17 gennaio 2025, n. 1149). 17.3 Comunque, nella specie, nulla è stato dedotto in ordine ad eventuali vulnera al diritto di difesa. 18. Il diciassettesimo motivo è inammissibile. 18.1 Nella specie, il giudice di appello ha ritenuto che: «Sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato». 18.2 Secondo la giurisprudenza prevalente di questa Corte, per un verso, la deduzione della questione in disamina è inammissibile come specifica ragione di impugnazione, stante l'indifferenza della controparte del giudizio rispetto ad essa e la piena possibilità di affrontare la medesima, se del caso, 35 attraverso la contestazione, nelle sedi proprie, della pretesa che si ritenesse indebitamente esercitata dall'amministrazione finanziaria a tale titolo (Cass., Sez. Lav., 13 novembre 2019, n. 29424; Cass., Sez. 5^, 27 novembre 2020, n. 27131; Cass., Sez. Trib., 15 maggio 2023, n. 13289; Cass., Sez. 3^, 2 luglio 2024, n. 18191; Cass., Sez. Trib., 27 giugno 2025, n. 17312), per altro verso, ferma l'inammissibilità del suddetto motivo, la doglianza deve essere, comunque, valutata dalla Corte, la quale, attesa la natura di carattere amministrativo della relativa statuizione (Cass., Sez. 6^-Lav., 9 novembre 2017, n. 2017; Cass., Sez. 6^-5, 11 giugno 2018, n. 15111; Cass., Sez. Trib., 15 maggio 2023, n. 13289; Cass., Sez. Trib., 16 dicembre 2024, n. 32808; Cass., Sez. Trib., 2 settembre 2025, n. 24386), che non attiene alla sfera della decisione sullo ius litigatoris, riguardando il rapporto del contribuente con l'erario relativamente alle condizioni per l'accesso alla giustizia, è tenuta, comunque, a rilevare anche d'ufficio l'erroneità della suddetta statuizione (Cass., Sez. 6^-5, 11 giugno 2018, n. 15111; Cass., Sez. 5^, 27 novembre 2020, n. 27131). 18.3 Per cui, la doglianza si deve intendere come una sollecitazione rivolta al giudice di legittimità per cassare la statuizione adottata contra legem, posto che secondo l’orientamento di questa Corte, a cui il collegio ritiene di dare continuità in questa sede, in linea con l’esegesi delineata dal giudice delle leggi (Corte Cost., 2 febbraio 2018, n. 18 - vedasi anche Corte Cost., 7 aprile 2016, n. 78), l’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, sull'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato nell'ipotesi di infondatezza o inammissibilità dell'impugnazione, non trova applicazione ai giudizi tributari, trattandosi di misura eccezionale di carattere sanzionatorio, la 36 cui operatività deve, pertanto, essere circoscritta al processo civile;
tale misura è, invece, applicabile al giudizio di legittimità, stante la sua natura di ordinario processo civile, disciplinato dal codice di rito ed avente ad oggetto l'impugnazione della pronuncia della Commissione tributaria regionale (in termini: Cass., Sez. 6^- 5, 27 luglio 2018, n. 20018; Cass., Sez. 6^-5, 2 ottobre 2018, n. 23980; Cass., Sez. Trib., 1 settembre 2023, n. 25612; Cass., Sez. Trib., 22 ottobre 2024, n. 27296; Cass., Sez. Trib., 2 settembre 2025, n. 24386). 19. Alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque, valutandosi l’inammissibilità/infondatezza dei motivi dedotti, il ricorso deve essere rigettato, dandosi atto in dispositivo dell’insussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato tributario nel giudizio di appello. 20. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo. 21. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
dà atto dell’insussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato tributario nel giudizio di appello;
condanna il ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore della controricorrente, liquidandole nella misura di € 10.000,00 per compensi, oltre a spese prenotate a debito;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo 37 a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 16 ottobre 2025. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Dott. Giuseppe Lo Sardo Dott. Giacomo Maria Stalla