Sentenza 9 giugno 2023
Massime • 1
La domanda di insinuazione allo stato passivo del fallimento determina l'interruzione della prescrizione del credito con effetti permanenti che, protraendosi dalla proposizione della domanda fino alla chiusura della procedura concorsuale, possono essere fatti valere anche nei confronti del debitore tornato "in bonis", con decorrenza di un nuovo periodo prescrizionale dalla chiusura della medesima procedura. (Affermando tale principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, senza tener conto dell'effetto interruttivo a efficacia permanente della domanda di ammissione al passivo, aveva ritenuto prescritta la pretesa erariale esercitata nei confronti del contribuente fallito, una volta che questi, con la chiusura della procedura concorsuale, era ritornato "in bonis").
Commentari • 5
- 1. Insinuazione al passivo e interruzione della prescrizione dei creditiAvv. Giovanni Iaria · https://www.avvocatoandreani.it/ · 27 gennaio 2026
IL CASO: La vicenda processuale trae origine dall'impugnazione, da parte di una contribuente, di un'intimazione di pagamento che le era stata notificata dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione. L'intimazione si riferiva a una pretesa creditoria portata da una cartella di pagamento relativa al mancato pagamento dell'imposta di registro. La contribuente eccepiva l'intervenuta prescrizione del credito erariale azionato. Avendo, la Commissione Tributaria Provinciale, rigettato il ricorso, la contribuente impugnava la decisione, insistendo nell'eccezione di prescrizione del credito. Il gravame veniva accolto. Il giudice tributario di secondo grado, esaminando l'eccezione di prescrizione, …
Leggi di più… - 2. FALLIMENTO: l’assegnazione delle somme in sede esecutiva, in costanza di procedura concorsuale, è solo provvisoria e non definitivaAvv. Mirko Tartaglia · https://www.expartecreditoris.it/ · 30 ottobre 2023
ISSN 2385-1376 Commento redatto dall' Avv. Mirko Tartaglia del foro di Roma In materia di fallimento, l'assegnazione delle somme in sede esecutiva è solo provvisoria e non definitiva. Pertanto, il creditore ha l'obbligo di insinuarsi nella procedura concorsuale. Il Tribunale di Roma, Pres. Cardinali – Rel. Carlomagno, con il decreto n. 1784 del 19 luglio 2023, ha ribadito che il creditore fondiario che sia stato soddisfatto parzialmente o totalmente in sede esecutiva ha l'obbligo di insinuarsi al passivo fallimentare. Ciò in ragione del fatto che l'art. 41 T.U.B. attribuisce allo stesso un privilegio di tipo processuale ma non deroga all'accertamento del passivo in sede concorsuale, non …
Leggi di più… - 3. FALLIMENTO: la domanda di insinuazione al passivo produce l’interruzione della prescrizione del creditoAvv. Guendalina Gais · https://www.expartecreditoris.it/ · 6 luglio 2023
ISSN 2385-1376 La domanda di insinuazione allo stato passivo del fallimento produce l'effetto dell'interruzione della prescrizione del credito, con effetti permanenti dalla proposizione della domanda fino alla chiusura della procedura concorsuale, i quali effetti possono essere fatti valere anche nei confronti del debitore tornato in bonis, con decorrenza di un nuovo periodo prescrizionale dalla chiusura della medesima procedura. Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Sez. V, Pres. Virgilio – Rel. D'Aquino, con la sentenza n. 16415 del 9 giugno 2023, con la quale è stato accolto il ricorso presentato dall'Agenzia della Riscossione sul rilievo dell'avvenuto effetto …
Leggi di più… - 4. Credito erariale: la domanda di insinuazione al passivo dell’AE interrompe la prescrizioneAccesso limitatoMatteo Dellapina · https://www.altalex.com/ · 3 luglio 2023
- 5. FALLIMENTO: il credito del venditore nei confronti del compratore fallito può essere provato con la consegna della merce al vettore o allo spedizioniereAvv. Paola Serpe · https://www.expartecreditoris.it/ · 4 marzo 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 09/06/2023, n. 16415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16415 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2023 |
Testo completo
ha, invece, rigettato N. 20753/19 R.G. Est. F. D’Aquino 3 di 13 l’appello quanto a sanzioni e interessi in relazione a sei delle sette car- telle sottostanti, ritenendo – quanto alle sanzioni – di fare applicazione della prescrizione quinquennale a mente dell’art. 20 d. lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e, quanto agli interessi, della prescrizione quinquennale secondo il disposto di cui all’art. 2948 cod. civ. 4. Hanno proposto ricorso per cassazione l’Ufficio e l’Agente della riscossione, affidato a tre motivi;
l’intimato non si è costituito in giudi- zio. Le parti ricorrenti hanno depositato memoria con cui chiede rimet- tersi la causa alle Sezioni Unite. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, violazione dell’art. 2946 cod. civ., falsa applicazione dell’art. 20 d. lgs. n. 472/1997 e violazione dell’art. 24 d. lgs. n. 472/1997, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto di fare applicazione della prescrizione quinquennale alle sanzioni. Osserva parte ricorrente come la prescrizione quinquennale di cui all’art. 20 d. lgs. cit. riguarderebbe i soli atti di contestazione o irrogazione sanzioni autonomamente irrogate, non anche gli atti irrogativi di sanzioni emessi contestualmente all’atto di recupero del tributo, per i quali ope- rerebbe l’art. 24 d. lgs. n. 472/1997, con conseguente applicazione del medesimo regime prescrizionale del tributo. Le argomentazioni ven- gono riprese in memoria, evidenziandosi come l’art. 20 cit. si appliche- rebbe con esclusivo riferimento al procedimento di irrogazione delle sanzioni disciplinato dall’art. 16 d. lgs. n. 472/1997 e non anche a quello regolato dal successivo art. 17 d. lgs. cit., la cui specialità esclu- derebbe l’applicazione del menzionato art. 20 cit. 2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2946 e 2948 cod. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto di fare applicazione della prescrizione quinquennale agli N. 20753/19 R.G. Est. F. D’Aquino 4 di 13 interessi. Osserva parte ricorrente che il principio della prescrizione quinquennale potrebbe applicarsi a prestazioni periodiche caratteriz- zate dalla pluralità delle prestazioni, non anche al pagamento di tributi, come nella specie, per i quali la periodicità riguardi la sola presenta- zione di rendiconti, nonché in considerazione della accessorietà del cre- dito per interessi a un credito soggetto a prescrizione decennale, con conseguente applicazione del medesimo termine prescrizionale. In me- moria il ricorrente evidenzia alcune oscillazioni della giurisprudenza di legittimità, osservando che la disciplina in tema di interessi sui crediti tributari sarebbe frammentata. 3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione, all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 94 l. fall., nella parte in cui il giudice di appello non ha considerato che, stante l’intervenuto fallimento del contribuente, si sarebbe verificata la sospensione del decorso prescrizionale dalla insinuazione allo stato passivo sino alla chiusura dello stesso, con la ripresa di un nuovo pe- riodo prescrizionale per effetto della chiusura del fallimento in data 3 marzo 2016. Deduce, in proposito, parte ricorrente che le cartelle sot- tese alle intimazioni di pagamento impugnate erano state notificate al curatore in pendenza del fallimento e che l’Agente per la riscossione si era insinuato allo stato passivo del fallimento in relazione ai crediti per cinque delle sei cartelle sottese agli atti di intimazione impugnati. 4. Il primo motivo è infondato. Dispone l’art. 20, comma 3, d.lg. n. 472/1997 che «il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si pre- scrive nel termine di cinque anni. L'impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione, che non corre fino alla defi- nizione del procedimento». La norma, sostanzialmente rimasta immu- tata nel tempo, prevede al primo comma un analogo termine di deca- denza di cinque anni (31 dicembre del quinto anno successivo in cui è avvenuta la violazione o diverso termine previsto per l’accertamento N. 20753/19 R.G. Est. F. D’Aquino 5 di 13 dei singoli tributi). Come osservato in dottrina, l’art. 20 d. lgs. n. 472/1997 costituisce norma generale in tema sia di decadenza, sia di prescrizione dei crediti derivanti dall’irrogazione di sanzioni tributarie. Il legislatore ha mantenuto l’impostazione tradizionale in tema di pre- scrizione di sanzioni (già prevista dall’art. 17, comma 1, della L. 7 gen- naio 1929, n. 4, che prevedeva la prescrizione quinquennale della ri- scossione delle «pene pecuniarie»), secondo cui il regime prescrizio- nale è assoggettato a una disciplina autonoma e indipendente dalla prescrizione dei crediti nascenti dal rapporto tributario. Parimenti, l’art. 24 d. lgs. n. 472/1997 non contempla una espressa norma che disci- plini la prescrizione (o decadenza) dei crediti nascenti da sanzioni, ma si limita a disporre che per la riscossione delle sanzioni (pertanto, in fase esecutiva e non di accertamento) si applicano le disposizioni sulla riscossione dei tributi cui la violazione si riferisce. 5. Questo principio è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, richiamata dal Pubblico Ministero nelle proprie conclusioni scritte (Cass., Sez. VI, 8 marzo 2022, n. 7486; Cass., Sez. V, 22 luglio 2011, n. 16099), decorrendo la prescrizione dall'iscrizione a ruolo del credito e cioè dall'emissione dell'atto di irrogazione della (all’epoca) soprat- tassa (Cass., Sez. V, 7 novembre 2011, n. 20600). Principio ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. U., 17 novembre 2016, n. 23397), secondo cui le sanzioni – come alcuni tributi non erariali – hanno prescrizione quinquennale e possono, al più, beneficiare dell’ef- fetto dell’allungamento delle prescrizioni brevi in forza dell’actio iudicati ex art. 2953 cod. civ. Principio, inoltre, compatibile con la natura spe- ciale dell’illecito tributario (Cass., Sez. V, 2 ottobre 2000, n. 12989), conforme alle norme di contabilità pubblica, fondate sui «vincoli di competenza del bilancio della Stato, in forza dei quali l'amministrazione finanziaria deve potere (…) programmare e prevedere per ciascun anno il gettito fiscale ed i tempi della riscossione» (Cass., Sez. U., 10 N. 20753/19 R.G. Est. F. D’Aquino 6 di 13 dicembre 2009, n. 25790; conf. Cass., Sez. V, 9 agosto 2016, n. 16730), nonché conforme a esigenze di certezza per il contribuente in ordine ai tempi di irrogazione della sanzione. 6. Il secondo motivo è infondato. A differenza delle sanzioni relative a violazioni tributarie, che si nutrono di una disciplina speciale in am- bito tributario, la prescrizione degli interessi che accedono a obbliga- zioni tributarie è regolata – secondo la giurisprudenza dominante di questa Corte - da una norma di diritto comune quale l’art. 2948, n. 4, cod. civ., secondo cui l’obbligazione relativa agli interessi riveste natura autonoma rispetto al debito principale e soggiace al generalizzato ter- mine di prescrizione quinquennale fissato dalla suddetta disposizione (Cass., Sez. V, 24 gennaio 2023, n. 2095; Cass., Sez. VI, 14 settembre 2022, n. 27055; Cass., Sez. VI, 28 aprile 2022, n. 13258; Cass., Sez. VI, 8 marzo 2022, n. 7486; Cass., Sez. VI, 24 gennaio 2022, n. 1980; Cass., Sez. V, 3 ottobre 2021, n. 31283; Cass., Sez. V, 15 ottobre 2020, n. 22351; Cass., Sez. V, 10 luglio 2020, n. 20955; Cass., Sez. V, 27 novembre 2019, n. 30901; Cass., Sez. VI, 25 luglio 2014, n. 17020; Cass., Sez. V, 14 marzo 2007, n. 5954). 7. Il terzo motivo è fondato. Le parti ricorrenti hanno dedotto che le cartelle sottese agli atti di intimazione, relative a crediti anteriori alla dichiarazione di fallimento, sono state notificate al curatore del falli- mento in costanza di fallimento e che l’«Agente della riscossione si era insinuato nella relativa procedura per cinque delle sei cartelle» di cui alla prima delle due intimazioni di pagamento. Ha, quindi, dedotto il patrono erariale che «quanto meno per cinque delle cartelle di cui alla citata intimazione», il termine prescrizionale non sarebbe decorso. 8. Sul punto, il Pubblico Ministero ha dedotto nelle proprie conclu- sioni scritte che «la presentazione dell'istanza di insinuazione al passivo fallimentare, equiparabile alla domanda giudiziale, determina, ai sensi dell'art. 2945, comma 2, c.c., l'interruzione della prescrizione del N. 20753/19 R.G. Est. F. D’Aquino 7 di 13 credito, con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura con- corsuale» e ha richiamato l’attenzione sul principio, affermato da que- sta Corte, secondo cui l’interruzione della prescrizione conseguente all’insinuazione allo stato passivo da parte del creditore spiega efficacia anche nell’azione esperita nei confronti del fideiussore del fallito (Cass., Sez. III, 19 aprile 2018, n. 9638); sicché, «chiuso il fallimento il 3/3/2016 è quindi incominciato a decorrere un nuovo termine di pre- scrizione quanto alle cartelle per le quali vi è stata l’insinuazione al passivo fallimentare» (concl. P.M. ult. cit.). 9. Non è, qui, in discussione il principio – affermato da questa Corte – secondo cui la notificazione dell’atto impositivo al solo curatore anzi- ché al debitore insolvente (fallito) non possa essere opposta a quest’ul- timo una volta tornato in bonis. Pur non essendo l'ente impositore (come anche il concessionario della riscossione) obbligato a notificare gli atti impositivi (per debiti maturati in epoca precedente la dichiara- zione di fallimento) sia al fallito sia alla curatela, tale scelta condiziona la futura opponibilità di tali atti o nell'ambito della procedura concor- suale o nei confronti del fallito tornato in bonis, non essendo la cartella di pagamento notificata unicamente al curatore fallimentare opponibile al fallito tornato in bonis (Cass., Sez. V, 31 gennaio 2022, n. 2857). 10. La questione riguarda, invero, l’efficacia extraconcorsuale della domanda di ammissione allo stato passivo del fallimento nei confronti del debitore dichiarato fallito (una volta tornato in bonis), ai fini sia dell’interruzione della prescrizione, sia dell’efficacia permanente della sospensione del decorso della prescrizione stessa sino alla data di chiu- sura della procedura concorsuale. E’ qui in gioco l’interesse del credi- tore alla conservazione degli effetti permanenti conseguenti alla pro- posizione della domanda di ammissione al passivo, generatisi all’in- terno della procedura concorsuale e invocati successivamente nei con- fronti del debitore tornato in bonis. N. 20753/19 R.G. Est. F. D’Aquino 8 di 13 11. La domanda di ammissione allo stato passivo produce, difatti, l’effetto interruttivo della prescrizione per il creditore nei confronti della massa, ma anche la sospensione del decorso della prescrizione per tutta la durata della procedura concorsuale con effetti permanenti all’interno della procedura concorsuale (Cass., Sez. I, 9 luglio 2020, n. 14527; Cass., Sez. Lav., 20 novembre 2002, n. 16380). 12. Effetto, questo, analogo a quanto avviene – oltre che per i giu- dizi civili – anche nella procedura espropriativa, nella quale la domanda di intervento del creditore produce l’effetto interruttivo della prescri- zione e la sospensione del suo decorso sino all’approvazione del pro- getto di distribuzione (Cass., Sez. III, 9 luglio 2020, n. 14602; Cass., Sez. III, 19 dicembre 2014, n. 26929; Cass., Sez. V, 12 maggio 2008, n. 11794). La permanenza degli effetti della domanda di ammissione allo stato passivo opera, peraltro, per la procedura concorsuale in mi- sura rafforzata rispetto alla procedura espropriativa individuale, ad esempio esonerando il creditore dal procedere al rinnovo delle forma- lità di opponibilità delle garanzie ove il grado ipotecario sia stato rico- nosciuto in sede di stato passivo (Cass., Sez. I, 12 maggio 2015, n. 13090; Cass., Sez. I, 1° aprile 2011, n. 7570). 13. Alla conservazione degli effetti della domanda di ammissione allo stato passivo nella procedura concorsuale fa pendant la norma che prevede che i creditori, con la chiusura del fallimento, «riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte non soddisfatta dei loro crediti per capitale e interessi» (art. 120, terzo comma, l. fall.). La chiusura del fallimento non può, difatti, considerarsi causa di estin- zione dei crediti insoddisfatti (salva l’esdebitazione), bensì evento che fa venir meno l’improcedibilità delle azioni esecutive nei confronti degli eventuali beni acquisiti all’attivo del fallimento e non liquidati dalla cu- ratela, ovvero appresi dal debitore successivamente alla chiusura della procedura. Con la chiusura del fallimento si verifica, pertanto, sia la N. 20753/19 R.G. Est. F. D’Aquino 9 di 13 perdita degli effetti protettivi ai fini della prescrizione prodottisi con la domanda di ammissione al passivo, sia il riacquisto da parte dei credi- tori delle azioni esecutive individuali. 14. La sospensione del decorso della prescrizione appare, pertanto, legata anche al divieto di azioni esecutive individuali. Se durante il pro- cedimento concorsuale il creditore non vede decorrere la prescrizione, ciò è dovuto anche al fatto che egli non può agire nei confronti del debitore e non può, di conseguenza, ritenersi pregiudicato dalla durata della procedura concorsuale, pendente la quale (salve le eccezioni di legge) non può procedere individualmente sul patrimonio del debitore. 15. Di questo effetto interruttivo/sospensivo il creditore ne benefi- cia nei confronti del debitore dichiarato fallito, una volta che quest’ul- timo torni in bonis. E’ questo il senso del «riacquisto» delle azioni ese- cutive nei confronti del debitore, azioni che il creditore ha fatto valere ai fini del concorso, per effetto della proposizione della domanda giu- diziale di ammissione allo stato passivo (pur non potendole esercitare individualmente), i cui effetti si sono conservati con efficacia perma- nente sino alla chiusura della procedura. Se il creditore ha conservato i propri diritti di credito durante la procedura anche ai fini prescrizionali (salvo il divieto di azioni esecutive), la possibilità per il creditore di agire nei confronti del debitore non può che accompagnarsi alla con- servazione dell’effetto sospensivo della prescrizione, invalso durante la pendenza della procedura concorsuale e non oltre la sua chiusura, con la ripresa in esito alla chiusura di un nuovo periodo prescrizionale. 16. Effetto, questo, che consegue anche in forza dell’estensione della sospensione del decorso della prescrizione alla garanzia patrimo- niale del condebitore solidale (Cass., Sez. III, 19 aprile 2018, n. 9638; Cass., Sez. Lav., 30 agosto 2016, n. 17412; Cass., Sez. III, Sez. III, 17 luglio 2014, n. 16408). Se il creditore può giovarsi dell’estensione dell’effetto interruttivo della prescrizione a efficacia permanente N. 20753/19 R.G. Est. F. D’Aquino 10 di 13 durante la pendenza della procedura nei confronti di un soggetto (e di un patrimonio) distinto da quello del debitore, benché avvinto dal vin- colo di solidarietà, a fortiori gli effetti scaturenti dalla proposizione della domanda di insinuazione al passivo si verificano anche nel caso in cui l’effetto interruttivo (e il conseguente effetto sospensivo della prescri- zione ex art. 2945, secondo comma, cod. civ.) venga invocato dal cre- ditore nei confronti del patrimonio del debitore una volta che questi sia tornato in bonis. In questo caso non si tratta di una pretesa creditoria nei confronti di un soggetto (e di un patrimonio) distinto dal debitore, ma di una pretesa nei confronti del medesimo debitore, una volta ve- nuta meno nei suoi confronti l’improcedibilità delle azioni esecutive. 17. Tale soluzione non appare in contrasto con l’orientamento se- condo cui la pendenza della procedura concorsuale liquidatoria non sia ostativa alla possibilità per il creditore di munirsi di un titolo nei con- fronti del debitore in pendenza della medesima procedura. Si ritiene, difatti, che la capacità processuale che consegue alla dichiarazione di fallimento non è assoluta, ma relativa alla massa dei creditori (Cass., Sez. I, 15 gennaio 2016, n. 614). Il creditore ben potrebbe agire, quindi, contro il debitore assoggettato a procedura concorsuale al fine di ottenere un provvedimento che, pur non opponibile alla massa, di- verrebbe eseguibile quando il debitore tornasse in bonis (es. decreto ingiuntivo notificato al fallito nelle more della procedura concorsuale, divenuto definitivo in caso di mancata opposizione: Cass., Sez. III, 24 marzo 2011, n.6734; Cass., Sez. Lav., 27 aprile 1981, n. 2542), così come si afferma che il creditore può proporre azione di danni nei con- fronti del fallito al fine di munirsi di un titolo nei confronti del medesimo in caso del suo ritorno in bonis (Cass., Sez. III, 5 febbraio 2014, n. 2608; Cass., Sez. III, 26 giugno 2012, n. 10640). Ovvero, il creditore potrebbe munirsi di titolo per aggredire sia beni non acquisiti all’attivo della procedura concorsuale (Cass., n. 14527/2020, cit.; Cass., Sez. I, N. 20753/19 R.G. Est. F. D’Aquino 11 di 13 19 giugno 2020, n. 11983), sia beni che il curatore non intenda acqui- sire all’attivo o di cui rinunci alla loro liquidazione (art. 104-ter, ottavo comma, art. 213, comma 2, CCI). 18. In tutti questi casi il creditore si sta procurando un titolo (ove ne fosse sprovvisto) nei confronti del debitore ai fini del ritorno in bonis di quest’ultimo, caso affatto diverso da quello in oggetto, in cui il cre- ditore, in possesso o meno di titolo, sta facendo valere le pretese nei confronti della massa e intende conservarle sino alla chiusura della pro- cedura per poi farle valere successivamente nei confronti del debitore. 19. Effettivamente, ove l’effetto sospensivo della prescrizione fosse legato alla improcedibilità delle azioni esecutive, in caso di derelictio potrebbe porsi un tema di perdita degli effetti permanenti derivanti dalla ammissione allo stato passivo dal momento della derelictio di que- sti beni, aggredibili dai creditori all’atto del venir meno dell’impedi- mento all’azione esecutiva;
tuttavia, questo effetto riguarderebbe i soli beni abbandonati dal curatore, dal momento del loro abbandono. 20. Deve, quindi, ritenersi che la sottrazione dell’efficacia esecutiva ai creditori concorsuali sia strumentale al soddisfacimento dei creditori all’interno della procedura stessa, ma non può pregiudicare i creditori che, essendosi avvalsi dell’opponibilità del loro credito alla massa, in- tendano agire nei confronti del debitore tornato in bonis, avvalendosi dell’effetto interruttivo della prescrizione una volta che il patrimonio del debitore fosse nuovamente aggredibile una volta chiusa la procedura. 21. Se, pertanto, il creditore può agire, in pendenza della procedura concorsuale, sui beni del debitore non acquisiti all’attivo del fallimento e può procurarsi un titolo nei confronti del medesimo debitore (da far valere se e quando quest’ultimo tornasse in bonis), ciò non osta a che il creditore possa beneficiare dell’efficacia extraconcorsuale dell’inter- ruzione della prescrizione e dei relativi effetti permanenti della do- manda di ammissione al passivo nei confronti del debitore tornato in N. 20753/19 R.G. Est. F. D’Aquino 12 di 13 bonis, una volta chiusa la procedura concorsuale, riprendendo a decor- rere dopo la chiusura della procedura un nuovo periodo prescrizionale. 22. Una eco dell’efficacia extraconcorsuale della domanda di insi- nuazione allo stato passivo è, inoltre, evincibile dal disposto del quarto comma dell’art. 120 l. fall., che prevede che il provvedimento di am- missione allo stato passivo costituisca prova scritta per il creditore (ove fosse stato ab origine sprovvisto di titolo esecutivo nei confronti del debitore) ai fini del procedimento monitorio. 23. Ove, al contrario, si intendesse aderire all’opposta opinione, si dovrebbero onerare i creditori di notificare atti interruttivi della prescri- zione (quale che sia il relativo regime prescrizionale) in pendenza della procedura concorsuale ai fini dell’eventuale opponibilità dei crediti una volta che il debitore fosse tornato in bonis, senza - peraltro – che co- storo possano agire nei confronti del patrimonio del debitore, quale sorta di intimazione in mora a futura memoria. 24. Analogamente, senza l’efficacia extraconcorsuale dell’interru- zione della prescrizione, il «riacquisto» delle azioni del creditore appa- rirebbe ipotetico. Il creditore che ha beneficiato dell’evento interruttivo riacquisterebbe azioni che non potrebbe evidentemente più far valere all’interno della procedura, oramai chiusa;
le azioni riacquistate an- drebbero, invero, fatte valere nei confronti del debitore, per cui è nei suoi confronti che deve essere invocato l’effetto interruttivo a efficacia permanente procurato dalla domanda di ammissione allo stato passivo al fine di dare effettività al «riacquisto» delle azioni. 25. Va, quindi, confermata la giurisprudenza di questa Corte, se- condo cui «la presentazione della domanda di ammissione al passivo, equiparabile, ai sensi dell'art. 94 l. fall., all'atto con cui si inizia un giu- dizio, determina l'interruzione della prescrizione del credito per l'intera durata della procedura, in applicazione del principio generale fissato dall'art. 2945, secondo comma, cod. civ. (Cass. nn. 11297/1990, N. 20753/19 R.G. Est. F. D’Aquino 13 di 13 8515/1996, 9766/1997, 17955/1993, 4209/2004) e rende superfluo per il creditore, stante il disposto dell'art. 120 l. fall., munirsi di un titolo nei diretti confronti del fallito, da far valere una volta che questi sia tornato in bonis» (Cass., Sez. I, 17 maggio 2021, n. 13206; Cass., 12 maggio 2021, nn. 12559-12560; conf. Cass., Sez. I, 19 giugno 2020, n. 11983). Si enuncia, pertanto, il seguente principio di diritto: «la domanda di insinuazione allo stato passivo del fallimento pro- duce l’effetto dell'interruzione della prescrizione del credito, con effetti permanenti dalla proposizione della domanda fino alla chiusura della procedura concorsuale, i quali effetti possono essere fatti valere anche nei confronti del debitore tornato in bonis, con decorrenza di un nuovo periodo prescrizionale dalla chiusura della medesima procedura». 26. La sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione del suddetto principio e va cassata con rinvio, al fine di accertare per quali crediti il creditore erariale abbia fatto domanda di ammissione allo stato passivo e se, in relazione ai relativi crediti, tenuto conto dell’effetto interruttivo a efficacia permanente della prescrizione, sia maturata la prescrizione dei crediti come sopra indicato. Al giudice del rinvio è ri- messa anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso, rigetta i primi due motivi;
cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la regolazione e la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, in data 8 novembre 2022 e in data 26 maggio