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15 gennaio 1993
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26 maggio 2010
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1 gennaio 2026
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20 febbraio 2026
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Art. 52. (Giudice competente e provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello) 1. La sentenza della ((corte di giustizia tributaria di primo grado)) puo' essere appellata alla ((corte di giustizia tributaria di secondo grado)) competente a norma dell'articolo 4, comma 2. ((52)) 2. L'appellante puo' chiedere alla ((corte di giustizia tributaria di secondo grado)) di sospendere in tutto o in parte l'esecutivita' della sentenza impugnata, se sussistono gravi e fondati motivi. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2023, N. 220)) . ((52)) 3. Il presidente fissa con decreto la trattazione della istanza di sospensione per la prima camera di consiglio utile ((e comunque non oltre il trentesimo giorno dalla presentazione della medesima istanza,)) disponendo che ne sia data comunicazione alle parti ((almeno cinque giorni liberi prima)) . ((52)) 4. In caso di eccezionale urgenza il presidente, previa delibazione del merito, puo' disporre con decreto motivato la sospensione dell'esecutivita' della sentenza fino alla pronuncia del collegio.
5. Il collegio, sentite le parti in camera di consiglio e delibato il merito, provvede con ordinanza motivata non impugnabile.
6. La sospensione puo' essere subordinata alla prestazione della garanzia di cui all'articolo 69 comma 2. Si applica la disposizione dell'articolo 47, comma 8-bis.
((6-bis. L'udienza di trattazione dell'istanza di sospensione non puo' in ogni caso coincidere con l'udienza di trattazione del merito della controversia.)) ((52)) --------------- AGGIORNAMENTO (52)
Il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato successivamente al 1° settembre 2024, fatta eccezione per quelle di cui all'articolo 1, comma 1, lettere d), e), f), i), n), o), p), q), s), t), u), v), z), aa), bb), cc) e dd) che si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, nonche' in Cassazione, a decorrere dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto".
5. Il collegio, sentite le parti in camera di consiglio e delibato il merito, provvede con ordinanza motivata non impugnabile.
6. La sospensione puo' essere subordinata alla prestazione della garanzia di cui all'articolo 69 comma 2. Si applica la disposizione dell'articolo 47, comma 8-bis.
((6-bis. L'udienza di trattazione dell'istanza di sospensione non puo' in ogni caso coincidere con l'udienza di trattazione del merito della controversia.)) ((52)) --------------- AGGIORNAMENTO (52)
Il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato successivamente al 1° settembre 2024, fatta eccezione per quelle di cui all'articolo 1, comma 1, lettere d), e), f), i), n), o), p), q), s), t), u), v), z), aa), bb), cc) e dd) che si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, nonche' in Cassazione, a decorrere dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto".
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- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 1671 del 27https://www.laleggepertutti.it/ · 1
Cassazione civile sez. trib., 27/01/2010, (ud. 18/12/2009, dep. 27/01/2010), n.1671 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PAPA Enrico – Presidente – Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere – Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere – Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere – Dott. BERTUZZI Mario – rel. Consigliere – ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso proposto da: Ministero delle Finanze e Agenzia delle Entrate, in persona, rispettivamente, del Ministro e del Direttore pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domiciliano in Roma, via dei Portoghesi n. 12; – ricorrenti – contro …
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- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 30/04/2024, n. 11676Provvedimento: SENTENZA Sul ricorso n. 816-2020, proposto da: STUDIO A '78 s.a.s. DI CA LU E C., in persona del legale rappresentante p.t., p.i. 00250010568, elettivamente domiciliata in Roma, alla via Francesco Denza, presso l'avv. Giovanni Lazzarin, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale, dall'avv. Andrea Gabriel - Ricorrente CONTRO AGENZIA DELLE ENTRATE, c.f. 06363391001, in persona del Direttore p.t.; AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, cf 13756881002, in persona del Presidente p.t., entrambe elettivamente domiciliate in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che le rappresenta e difende ope legis - Controricorrenti Litisconsorzio – Contenzioso …Leggi di più...
- applicabilità·
- conseguenze·
- litisconsorzio nel secondo grado·
- fondamento·
- modalità di proposizione ex art. 54, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992·
- pluralità di parti·
- cause scindibili·
- art. 53, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992·
- modalità e termini·
- disciplina degli artt. 331 e 332 c.p.c·
- appello incidentale·
- appello incidentale nei confronti di parte non destinataria dell'impugnazione principale·
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- procedimento·
- contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972)