Cass. civ., sez. V trib., sentenza 01/09/2023, n. 25612
CASS
Sentenza 1 settembre 2023

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La domanda di rimborso del credito IVA va distinta da quella di compensazione con altro debito fiscale, sicché, laddove l'istanza sia formulata in termini di compensazione e non denoti l'inequivoca volontà di ottenere il rimborso del credito mediante l'indicazione dello stesso nel quadro "RX4" della dichiarazione annuale, non si applica - salvo ipotesi eccezionali in cui la compensazione non può più essere effettuata (ad es., per cessazione dell'attività o morte del contribuente) - il termine decennale di prescrizione, bensì quello biennale di decadenza ex art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992.

L'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, sull'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato nell'ipotesi di infondatezza o inammissibilità dell'impugnazione, non trova applicazione ai giudizi tributari, trattandosi di misura eccezionale di carattere sanzionatorio, la cui operatività deve, pertanto, essere circoscritta al processo civile; tale misura è invece applicabile al giudizio di legittimità, stante la sua natura di ordinario processo civile, disciplinato dal codice di rito ed avente ad oggetto l'impugnazione della pronuncia della Commissione tributaria regionale.

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  • 1Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/

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    RILEVATO CHE 1. il Ministero dell'economia e delle finanze ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia l'8 aprile 2021, n. 1418/13/2021, la quale - in controversia avente ad oggetto l'impugnazione dell'irrogazione della sanzione amministrativa per l'omesso pagamento del contributo unificato dovuto (in misura doppia) ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, in dipendenza della soccombenza nel giudizio definito dalla sentenza depositata dalla Sezione tributaria di questa Corte il 19 gennaio 2018, n. 1312, con la conferma (e l'irrevocabilità) della sentenza depositata dalla Commissione …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 01/09/2023, n. 25612
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25612
Data del deposito : 1 settembre 2023

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