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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/11/2025, n. 5582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5582 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI composto dai magistrati: dr. Fulvio Dacomo Presidente dr. Angelo Del Franco Consigliere estensore dr. ing. P. E. De Felice Giudice tecnico ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con R.G. n. 1676/2021 degli affari civili, avente ad oggetto “controversie di competenza del Tribunale
Regionale delle Acque Pubbliche”, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del 5.11.2025 e vertente
TRA
(C.F.: ), nata il [...] a Parte_1 C.F._1
Vasto (CH), e (C.F.: ), Parte_2 C.F._2 nato il [...] a [...], rappresentati e difesi, in virtù di procura alle liti allegata al ricorso, dagli avv.ti AN D'RI
(C.F.: ), (C.F.: C.F._3 Parte_3
e (C.F.: , C.F._4 Parte_4 C.F._5 con i quali elettivamente domiciliano in Napoli alla via Biscardi n. 31 presso lo studio dell'avv. Pasquale Mellone ricorrenti
E
(C.F.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Presidente pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura generale ad lites per notar di Ischia del 10.05.2017 rep. n. Per_1
31575 e racc. n. 14430, dall'avv. Guido Maria Talarico (C.F.:
) dell'Avvocatura Regionale, con il quale C.F._6 elettivamente domicilia in Napoli alla via S. Lucia n. 81 resistente SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con ricorso notificato in data 19.10.2020 e rinotificato, ai sensi dell'art. 176 del R.D. n. 1775/1933, in data 21.07.2021, i ricorrenti indicati in epigrafe hanno citato in giudizio la , affinché, previo Controparte_1 riconoscimento della sua esclusiva responsabilità per l'esondazione dell'alveo avvenuta il 29.10.2015, venisse Controparte_2 condannata a risarcire in loro favore tutti i danni subiti.
In punto di fatto, i ricorrenti hanno rappresentato:
- che entrambi conducevano, in qualità di comproprietari, il terreno sito in Nocera Inferiore (SA) alla località “Cicalese – San Mauro”, riportato in catasto al Foglio 7, particella n. 1922, e che , Parte_1 inoltre, qualità di esclusiva proprietaria, conduceva i terreni siti in
Nocera Inferiore (SA) alla località “Cicalese – San Mauro”, riportati al
Foglio 7, particelle nn. 1810 e 1812, nonché dell'abitazione riportata al
Foglio 7, particella n. 1809, cat. A/2;
- che, a causa dell'esondazione dell'alveo avvenuta CP_2 CP_2 in data 29.10.2015, i predetti terreni e l'abitazione furono sommersi da acqua maleodorante, melma e detriti dallo stesso esondati;
- che, con ordinanza n. 84 del 30.10.2015, il sindaco di Nocera
Inferiore stabilì il divieto di raccolta, commercializzazione e consumo dei prodotti agricoli provenienti dai fondi alluvionati;
- che l'inondazione causò ingenti danni ai terreni, provocando la distruzione di tutte le colture in atto e il deposito sui terreni di sostanze nocive;
- che, per ripristinare lo status quo ante, fu necessario effettuare un'approfondita risistemazione agraria dei fondi de quibus;
-- che, in particolare: L'LV , ubicato nel bacino Controparte_2 idrografico regionale del Sarno, si presentava all'epoca dei fatti e si presenta tuttora in stato di pessima manutenzione, con argini fatiscenti e con l'alveo colmo di erbe infestanti, melma, fango e materiali estranei che ne riducono sensibilmente l'effettiva portata e ricettività” (cfr. pagina tre del ricorso); -- che la responsabilità dell'evento è da attribuirsi alla CP_1
in quanto tenuta ad effettuare la manutenzione ordinaria e
[...] straordinaria dell'alveo.
Sulla scorta di tali premesse, i ricorrenti hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “per sentirsi condannare - previo riconoscimento della sua esclusiva responsabilità nel verificarsi dell'evento - a pagare ai i ricorrenti tutti i danni subiti, compresi quelli morali e biologici, per violazione del diritto costituzionalmente tutelato al lavoro, all'abitazione ed alla proprietà nella misura che sarà specificata in corso di causa, con i relativi interessi e rivalutazione ISTAT nonché con vittoria di spese e competenze.
In via istruttoria chiedono:
A) prova per testi sulle circostanze di cui in premessa con riserva di indicare i testimoni in corso di causa;
B) eventuale CTU per la quantificazione dei danni.
Con ogni riserva di precisare, modificare, aggiungere ed offrire in comunicazione".
…
Con comparsa depositata in data 19.03.2022, si è costituita la CP_1
che ha eccepito:
[...]
- la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto l'alveo
, incluso nel comprensorio di bonifica integrale del Controparte_2
, rientrerebbe nella competenza gestionale di tale Controparte_3 ente consortile e, inoltre, nella località interessata dalla pretesa esondazione è presente una vasca di laminazione consortile, di proprietà consortile e deputata ad evitare esondazioni;
- nel merito, l'inesistenza e/o la mancata prova dell'evento, in quanto parte ricorrente avrebbe descritto solo il preteso ”allagamento” dei propri terreni e non “l'esondazione” dell'alveo;
- la mancata prova dell'omessa o carente manutenzione ordinaria e straordinaria dell'alveo da parte della;
Controparte_1
- il mancato assolvimento dell'onere probatorio, atteso che l'asserita perdita di prodotti agricoli avrebbe dovuto essere dimostrata con l'esibizione delle scritture contabili e fiscali e del quaderno di campagna;
- per quanto concerne gli asseriti danni ai beni mobili ed immobili, la mancata esibizione delle fatture di acquisto e delle bolle di trasporto a discarica, nonché delle fatture dei lavori eseguiti, e dello stato dei luoghi prima dell'evento.
Tutto ciò eccepito, la convenuta ha rassegnato le seguenti conclusioni:
"- accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della
, ovvero l'incompetenza ed irresponsabilità di tale Controparte_1 ente, ovvero, subordinatamente, la minor percentuale di responsabilità ed il carattere non custodiale delle competenze regionali rispetto alla diretta gestione consortile ed alle competenze degli altri enti risultanti ex lege;
- in via subordinata e nel merito rigettare la domanda così come proposta nei confronti della perché prescritta, Controparte_1 inammissibile, infondata e non provata, ovvero in subordine graduare la responsabilità regionale rispetto alla prevalenti competenze consortili e degli altri enti previste per legge;
- In via istruttoria rigettare le avverse prove testi e peritali in quanto inammissibili ed infondate e, nel denegato caso di accoglimento, ammettere la a prova contraria con gli stessi capi e gli stessi CP_1 testi.
- Ancora in via istruttoria accogliere le richieste formulate al capo VI del presente atto.
Con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio".
…
Acquisiti i documenti prodotti, ammessa ed espletata la prova testimoniale delegata al Tribunale di Nocera Inferiore, le conclusioni, dopo alcuni rinvii, sono state precisate dinanzi al giudice delegato all'udienza del 2.04.2024 e, successivamente, il processo è stato trattenuto in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del 5.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La legittimazione attiva dei ricorrenti, presupposto imprescindibile per il riconoscimento di un ipotetico danno alle colture, risulta provata dalla documentazione in atti, ovvero dalle visure catastali e dall'atto di compravendita per notar dell'11.04.2000, rep. n. Persona_2
77752, racc. n. 10923, e dell'atto di compravendita per notar del 20.03.2008, rep n. 7933, racc. n. Persona_3
3021, nonché dalla prova per testi, i quali hanno confermato che all'epoca dei fatti i ricorrenti conducevano i terreni per cui è causa.
Tale circostanza legittima i ricorrenti ad agire per il risarcimento dei danni subiti, in ragione del rapporto di disponibilità del bene che si realizza con la coltivazione del terreno (Cass. n. 5421/2000).
Tanto chiarito, va disattesa l'eccezione formulata dalla CP_1 relativa alla propria mancanza di legittimazione passiva.
[...]
Come già affermato in numerosi precedenti di questo Tribunale, poiché l'alveo non è un'opera idraulica ai sensi del Controparte_2
R.D. n. 523/1904, ma un'opera di bonifica, ai sensi del R.D. n.
215/1933 (cfr. ex multis le pronunce rese nei giudizi nn. 146/09,
58/10, 60/10, 138/10 e 58/11 R.G.A.C.), alla compete CP_1
l'esecuzione degli interventi di natura strutturale, oltre che il controllo della regimentazione delle acque dell'intero comprensorio, mentre al compete la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica. CP_3
Detta responsabilità del , ad ogni modo, non esclude, bensì CP_3 si aggiunge a quella della , di recente ribadita dal Controparte_1
TSAP (cfr. TSAP 110/2019), in cui si è affermato che la è CP_1 effettivamente titolare passiva dell'obbligazione risarcitoria relativamente ai danni da esondazione cagionati dal demanio idrico regionale, senza distinzioni fra corsi d'acqua naturali e artificiali, siano essi inclusi o meno in comprensori di bonifica.
Ed invero, corretta è l'individuazione della quale Controparte_1 responsabile dei danni, atteso che ai sensi dell'articolo 2 lett. e) del D.P.R. 8/72, 89 e 90 del D.P.R. 616/77 sono state trasferite alle
Regioni le competenze prima appartenenti allo Stato in materia di acque pubbliche e di opere idrauliche, con particolare riguardo all'attività di manutenzione.
Anche l'art. 10 lett. f) della legge 18.5.89 n. 183 attribuiva alle Regioni funzioni di pulizia delle acque di gestione, manutenzione e conservazione dei beni, delle opere e degli impianti di idraulici e di ogni altra iniziativa ritenuta necessaria in materia di tutela ed uso delle acque nei bacini idrografici di competenza. Sebbene tale norma sia stata abrogata, a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 152/06 può ritenersi, ai sensi dell'articolo 141 e ss. del richiamato decreto e dell'articolo 86 D. Lgs. 112/98, che competa comunque alle Regioni
l'attività di manutenzione dei beni facenti parte del demanio idrico e, dunque, per quanto qui interessa dei corsi d'acqua e delle opere idrauliche.
Inutile, di contro, è l'indagine volta all'accertamento dell'eventuale corresponsabilità del Controparte_4
, verso il quale nessuna domanda è stata proposta e non
[...] vertendosi in un'ipotesi di litisconsorzio necessario.
Tanto premesso, deve altresì osservarsi che nella fattispecie de qua va applicato l'art. 2051 c.c. (cfr. sentenza TSAP n. 82/22), cosicché la deve ritenersi responsabile dei danni derivanti da corsi CP_1
d'acqua, salva dimostrazione del caso fortuito e, cioè, dell'incidenza determinante di un fattore estraneo alla propria sfera soggettiva, munito dei caratteri dell'imprevedibilità ed inevitabilità, tale da interrompere il nesso causale (ex multis, Cass. n. 15761/2016; Cass.
2480/2018).
Inoltre, proprio con riguardo a danni derivanti da inondazioni, si è ritenuto che grava sull'ente preposto alla custodia la dimostrazione sia dell'eccezionalità dell'evento meteorologico che abbia eventualmente provocato l'allagamento, sia della corretta manutenzione delle opere di scolo (ex multis da ultimo Cass. Sez. 3, sent. n. 30521 del 22.11.2019, est. Iannello Cass. Sez. 3, ord. 4588 dell'11.02.2022, est. ). Pt_5 Relativamente alla prova della sussistenza del fatto storico, risulta accertato che all'origine dei fatti, ed in aggiunta ad una carente attività manutentiva, abbia concorso la scarsa azione di prevenzione e controllo della tenuta ed integrità degli argini e, più in generale, della regimentazione delle acque del comprensorio, considerato il ripetersi di tali fenomeni inondativi.
Non merita accoglimento, infatti, l'eccezione della sulla CP_1 mancata prova dell'evento esondativo, poiché dalla documentazione fotografica, dalle testimonianze rese, dai rilievi tecnici e dall'articolo del quotidiano datato 31.10.2015 allegato alla perizia emerge con chiarezza che l'allagamento dei terreni di parte ricorrente è stato causato dalla fuoriuscita delle acque dal loro naturale alveo, ovvero da un'esondazione.
Peraltro, la , quale ente istituzionalmente competente, non ha CP_1 documentato o chiesto di dimostrare di aver eseguito attività manutentiva sull'alveo medesimo con la necessaria regolarità.
SUL QUANTUM DEBEATUR
Tanto chiarito, occorre esaminare la prova dei danni lamentati.
Sul punto deve ribadirsi che la prova dell'an debeatur dei danni materiali lamentati è stata ricavata dalla prova per testi e dalla documentazione fotografica allegata alla consulenza tecnica di parte.
Vale, altresì, premettere che per l'accertamento, l'identificazione e l'esatta quantificazione dei danni, sarebbe stata inutile l'ammissione di
C.T.U. volta alla quantificazione dei danni, che, in quanto disposta a distanza di molti anni dall'evento, si sarebbe risolta in una valutazione critica degli atti di causa, che ben può essere compiuta dal Tribunale anche in ragione della sua composizione.
Con riguardo alla determinazione dei danni materiali, deve osservarsi che, in mancanza di fatture o altra documentazione attestante le spese sostenute, dovrà procedersi in via equitativa prendendo quale punto di partenza i parametri indicati dal perito di parte Persona_4
, discostandosi da essi ove non risultino condivisibili.
[...] Va, infatti, osservato che in linea generale la consulenza di parte, anche se avente la forma della perizia giurata, non è dotata di efficacia probatoria nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova.
Pertanto, ad essa si può solo riconoscere valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale non è però obbligato in nessun caso a tenerne conto. Tuttavia, resta salva la facoltà per la parte che ha prodotto la perizia giurata di dedurre prova testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal consulente, che, se confermate dal medesimo in veste di testimone, come nel caso di specie, possono acquisire dignità e valore di prova, sulla quale allora il giudice di merito dovrà, esplicitamente o implicitamente, esprimere la propria valutazione ai fini della decisione
(cfr. Cass. n. 4437/1997).
Il perito nella consulenza tecnica ha quantificato i danni complessivi in
€ 32.494,78 in favore di ed € 7.083,40 in favore di Parte_1
, distinguendo i danni subiti come segue. Parte_2
A) Danni ai terreni riportati al Foglio 7, particelle nn. 1810 e 1812 (di esclusiva proprietà di ) Parte_1
- € 14.135,00 per la perdita della coltivazione di LL Parte_6
[...]
- € 6.476,40 per disinfestazione e zappatura terreni;
- € 1.912,08 per fresatura del terreno con motocoltivatore;
- € 1.788,72 per erpicatura manuale;
B) Danni al terreno in comproprietà, riportato in catasto al Foglio 7, particella n. 1922:
- € 3.090,00 per la perdita della coltivazione di LL nocerino d.o.p.;
- € 1.415,40 per disinfestazione e zappatura terreni;
- € 417,88 per fresatura del terreno con motocoltivatore;
- € 390,92 per erpicatura manuale;
- € 8.852,60 per trasporto e rifacimento muro di confine abbattuto dalla furia delle acque.
C) Danni al seminterrato:
- € 599,18 per rifacimento impianto elettrico;
- € 500,00 per perdita di masserizie e scorte alimentari interne all'abitazione.
Con riguardo ai danni alle colture di LL , si osserva Parte_6 che il perito ha specificato di aver calcolato il danno subito dai ricorrenti utilizzando il listino dei prezzi all'ingrosso dalla CCIAA di
Salerno per l'anno 2015 (cfr. pag. 5 della perizia), calcolando il prezzo medio dei LOi in € 1,25 a fascio.
Ebbene, tali parametri non possono essere integralmente condivisi perché il perito avrebbe dovuto considerare i prezzi al produttore e non i prezzi delle colture all'ingrosso, in quanto non è stato provato che la ricorrente si occupasse, oltre che della produzione, anche della commercializzazione diretta dei loro prodotti.
A ciò si aggiunga che i ricorrenti non hanno dimostrato che le colture danneggiate occupavano precisamente l'estensione territoriale indicata dal perito nella consulenza tecnica.
Mancano, inoltre, i documenti da cui, partendo dalla qualità e quantità di produzione media degli anni immediatamente precedenti, ricostruire in via quantomeno indiziaria i danni alle colture presenti sui fondi al momento dell'alluvione.
Infatti, non è secondario nella valutazione dei danni il rilievo che i ricorrenti non hanno prodotto il cd. quaderno di campagna, rectius registro dei trattamenti fitosanitari (obbligatorio ai sensi dell'art. 42, comma 3, del DPR 290/2001 per tutte le aziende agricole che utilizzano prodotti fitosanitari per la difesa delle colture agrarie, tranne per quelle che utilizzano prodotti fitosanitari in orti o giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo), né le fatture, né le autofatture, obbligatorie anche per le aziende agricole in regime di esonero Iva, documenti che consentirebbero, in primo luogo, di ricostruire presuntivamente la qualità e quantità delle colture presenti al momento dell'inondazione mediante l'esame degli omologhi dati relativi alle produzioni delle annualità precedenti.
Soprattutto, per quanto rileva in questa sede, manca altresì il documento base di ogni azienda agricola, il fascicolo aziendale, disciplinato dagli artt. 3 e 9 del DPR 503/99 e dall'art. 13 del d. lgs 99 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99 che detta "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38", documento destinato a raccogliere in modo completo le informazioni dell'identità e dell'attività di ogni azienda agricola, ivi inclusi i “dati di produzione, trasformazione e commercializzazione” (così art. 3 cit.).
Questo registro avrebbe offerto la prova presuntiva della quantità media prodotta o producibile in ogni annata rendendo il calcolo in prospettiva della produttività anche per l'annata interessata da alluvione.
Tale deficit probatorio non risulta colmato dalle dichiarazioni dei testi, le quali, sebbene riferiscano dell'allagamento dei terreni e delle successive attività di ripulitura dall'acqua e dalla melma, sono talmente generiche da non consentire una compiuta valutazione dei danni effettivamente subiti dai ricorrenti. In particolare, il teste ha dichiarato che "la coltivazione è stata Testimone_1 completamente danneggiata;
mi sono recato sui luoghi anche nei giorni successivi e ho visto che le cipolle sono state asportate per essere smaltite", ma non ha riferito nulla di specifico sull'estensione della coltivazione.
Per tali ragioni, i danni alle colture di LO , per tutti i Parte_6 detti terreni, devono essere conseguentemente ridotti in via equitativa nella misura del 70% rispetto a quanto indicato nella perizia di parte.
Con riguardo ai danni ai terreni, deve osservarsi che per le operazioni di disinfestazione, di fresatura e di erpicatura manuale nonché per il trasporto e rifacimento del muro di confine, il perito ha applicato i parametri indicati nel Prezziario OOPP della Controparte_1 dell'anno 2015 ma, al contempo, i ricorrenti non hanno depositato documentazione contabile attestante l'esborso sostenuto per l'esecuzione di tali attività, né, tantomeno, hanno provato di aver affidato a terzi il compimento di tali opere.
Pertanto, considerando che le stesse siano state eseguite in economia e, quindi, con costi inferiori rispetto a quelli indicati dal perito relativi ai prezzari ufficiali delle suddette prestazioni svolte per conto di terzi, alla somma individuata si applicherà una riduzione del 70%.
Per quanto concerne i danni al seminterrato, si osserva che i medesimi, come elencati nel relativo computo metrico dal perito, non risultano supportati da idonea documentazione fotografica, per cui non vi è prova della loro effettiva verificazione. In particolare, alla perizia non sono state allegate fotografie ritraenti l'interno del seminterrato adibito a cantina, né le masserizie e le scorte danneggiate dall'acqua.
Di guisa che per tale voce di danno nulla può essere riconosciuto.
Va, infine, dato atto che la richiesta di risarcimento dei danni morali per violazione del diritto costituzionalmente tutelato al lavoro, formulata genericamente nell'atto introduttivo, risulta abbandonata nei successivi atti difensivi e nelle conclusioni.
Per mera completezza, va ribadito che, in continuità con l'orientamento espresso già da questo AP (es. sent. n. 4823/2015) e da altri AP (es. AP NO in occasione dei giudizi scaturiti dall'esondazione del Seveso dell'8.7.2014), non è ravvisabile nella specie una lesione della dignità del lavoratore che potrebbe dar luogo al risarcimento del danno morale, giacché si è verificato semplicemente un evento naturale (sia pure dovuto all'omissione delle opportune cautele da parte degli enti preposti) che ha determinato i danni alle colture sopra indicati.
Pertanto, la risarcibilità dell'eventuale lesione del suddetto diritto al lavoro esula dal caso di specie, dove viene in rilievo una responsabilità extracontrattuale, peraltro del tutto scollegata da un rapporto di lavoro. In conclusione, alla luce di quanto sopra esposto, dovrà riconoscersi a titolo di risarcimento di tutti i danni materiali subiti a fronte dell'esondazione dell'alveo avvenuta in data Controparte_2
29.10.2015, la somma complessiva di € 11.543,70 (risultante dalla somma di € 4.240,50 per la perdita della produzione di LL
, € 1.942,92 per disinfestazione, € 573,62 per fresatura Parte_6 ed € 536,62 per erpicatura per il terreno di esclusiva proprietà
[...]
di cui alla lett. A), € 927,00 per la perdita della produzione di Pt_1
, € 424,62 per disinfestazione, € 125,36 per Parte_7 fresatura, € 117,28 per erpicatura ed € 2.655,78 per rifacimento del muro per il terreno in comproprietà di cui alla lett. B), tutti importi ridotti del 70% rispetto a quanto indicato dal ctp, e nulla per la voce danni al seminterrato), di cui € 9.418,68 in favore di Parte_1
(risultante dalla somma di € 7.293,66 per i danni al terreno di cui alla lett. A) ed € 2.125,02 per i danni al terreno in comproprietà di cui alla lett. B) ed € 2.125,02 in favore di per i danni al Parte_2 terreno in comproprietà di cui alla lett. B).
Su detti importi va calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) dalla data della perizia di parte
(30.03.2017) fino alla data della presente sentenza, ed interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo. In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. S.U. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (da ultimo, Cass. n. 4587 del 25.2.2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.
Le spese di lite, stante il parziale accoglimento delle domande, seguono la soccombenza nella misura della metà, come liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. n. 147 del 13.08.2022, in considerazione della serialità delle questioni trattate, mentre deve essere dichiarata compensata la residua metà, con distrazione della quota spettante al terzo difensore AN
D'RI in favore degli avvocati anticipatari richiedenti la distrazione delle spese di lite e , stante la Parte_3 Parte_4 dichiarazione da parte di AN D'RI di rinunciare ai propri onorari a favore dei detti difensori.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da
e nei confronti della Parte_1 Parte_2
, disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione Controparte_1 ed istanza, così provvede:
- accoglie, nei limiti indicati, le domande proposte dai ricorrenti e, per effetto, condanna la , in persona del Presidente pro Controparte_1 tempore, al risarcimento dei danni di € 9.418,68 in favore di
[...]
e di € 2.125,02 in favore di , oltre Pt_1 Parte_2 rivalutazione monetaria dalla data della perizia di parte (30.03.2017) fino a quella della presente decisione ed interessi al tasso legale, da calcolarsi sulla somma rivalutata di anno in anno fino alla data della presente sentenza e, successivamente, sul solo capitale interamente rivalutato fino al saldo;
- condanna la in persona del Presidente pro Controparte_1 tempore, al pagamento, in favore dei ricorrenti delle spese del presente giudizio nella misura della metà, che liquida in € 132,00 per esborsi documentati ed € 1.500,00 per onorario, oltre, sul solo onorario, rimborso forfettario del 15%, CPA e IVA come per legge, con distrazione in favore dei procuratori anticipatari e Parte_3 Pt_4
nella misura della metà ciascuno;
dichiara compensata la
[...] residua metà.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 5.11.2025.
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Dott. Angelo Del Franco Dott. Fulvio Dacomo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI composto dai magistrati: dr. Fulvio Dacomo Presidente dr. Angelo Del Franco Consigliere estensore dr. ing. P. E. De Felice Giudice tecnico ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con R.G. n. 1676/2021 degli affari civili, avente ad oggetto “controversie di competenza del Tribunale
Regionale delle Acque Pubbliche”, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del 5.11.2025 e vertente
TRA
(C.F.: ), nata il [...] a Parte_1 C.F._1
Vasto (CH), e (C.F.: ), Parte_2 C.F._2 nato il [...] a [...], rappresentati e difesi, in virtù di procura alle liti allegata al ricorso, dagli avv.ti AN D'RI
(C.F.: ), (C.F.: C.F._3 Parte_3
e (C.F.: , C.F._4 Parte_4 C.F._5 con i quali elettivamente domiciliano in Napoli alla via Biscardi n. 31 presso lo studio dell'avv. Pasquale Mellone ricorrenti
E
(C.F.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Presidente pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura generale ad lites per notar di Ischia del 10.05.2017 rep. n. Per_1
31575 e racc. n. 14430, dall'avv. Guido Maria Talarico (C.F.:
) dell'Avvocatura Regionale, con il quale C.F._6 elettivamente domicilia in Napoli alla via S. Lucia n. 81 resistente SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con ricorso notificato in data 19.10.2020 e rinotificato, ai sensi dell'art. 176 del R.D. n. 1775/1933, in data 21.07.2021, i ricorrenti indicati in epigrafe hanno citato in giudizio la , affinché, previo Controparte_1 riconoscimento della sua esclusiva responsabilità per l'esondazione dell'alveo avvenuta il 29.10.2015, venisse Controparte_2 condannata a risarcire in loro favore tutti i danni subiti.
In punto di fatto, i ricorrenti hanno rappresentato:
- che entrambi conducevano, in qualità di comproprietari, il terreno sito in Nocera Inferiore (SA) alla località “Cicalese – San Mauro”, riportato in catasto al Foglio 7, particella n. 1922, e che , Parte_1 inoltre, qualità di esclusiva proprietaria, conduceva i terreni siti in
Nocera Inferiore (SA) alla località “Cicalese – San Mauro”, riportati al
Foglio 7, particelle nn. 1810 e 1812, nonché dell'abitazione riportata al
Foglio 7, particella n. 1809, cat. A/2;
- che, a causa dell'esondazione dell'alveo avvenuta CP_2 CP_2 in data 29.10.2015, i predetti terreni e l'abitazione furono sommersi da acqua maleodorante, melma e detriti dallo stesso esondati;
- che, con ordinanza n. 84 del 30.10.2015, il sindaco di Nocera
Inferiore stabilì il divieto di raccolta, commercializzazione e consumo dei prodotti agricoli provenienti dai fondi alluvionati;
- che l'inondazione causò ingenti danni ai terreni, provocando la distruzione di tutte le colture in atto e il deposito sui terreni di sostanze nocive;
- che, per ripristinare lo status quo ante, fu necessario effettuare un'approfondita risistemazione agraria dei fondi de quibus;
-- che, in particolare: L'LV , ubicato nel bacino Controparte_2 idrografico regionale del Sarno, si presentava all'epoca dei fatti e si presenta tuttora in stato di pessima manutenzione, con argini fatiscenti e con l'alveo colmo di erbe infestanti, melma, fango e materiali estranei che ne riducono sensibilmente l'effettiva portata e ricettività” (cfr. pagina tre del ricorso); -- che la responsabilità dell'evento è da attribuirsi alla CP_1
in quanto tenuta ad effettuare la manutenzione ordinaria e
[...] straordinaria dell'alveo.
Sulla scorta di tali premesse, i ricorrenti hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “per sentirsi condannare - previo riconoscimento della sua esclusiva responsabilità nel verificarsi dell'evento - a pagare ai i ricorrenti tutti i danni subiti, compresi quelli morali e biologici, per violazione del diritto costituzionalmente tutelato al lavoro, all'abitazione ed alla proprietà nella misura che sarà specificata in corso di causa, con i relativi interessi e rivalutazione ISTAT nonché con vittoria di spese e competenze.
In via istruttoria chiedono:
A) prova per testi sulle circostanze di cui in premessa con riserva di indicare i testimoni in corso di causa;
B) eventuale CTU per la quantificazione dei danni.
Con ogni riserva di precisare, modificare, aggiungere ed offrire in comunicazione".
…
Con comparsa depositata in data 19.03.2022, si è costituita la CP_1
che ha eccepito:
[...]
- la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto l'alveo
, incluso nel comprensorio di bonifica integrale del Controparte_2
, rientrerebbe nella competenza gestionale di tale Controparte_3 ente consortile e, inoltre, nella località interessata dalla pretesa esondazione è presente una vasca di laminazione consortile, di proprietà consortile e deputata ad evitare esondazioni;
- nel merito, l'inesistenza e/o la mancata prova dell'evento, in quanto parte ricorrente avrebbe descritto solo il preteso ”allagamento” dei propri terreni e non “l'esondazione” dell'alveo;
- la mancata prova dell'omessa o carente manutenzione ordinaria e straordinaria dell'alveo da parte della;
Controparte_1
- il mancato assolvimento dell'onere probatorio, atteso che l'asserita perdita di prodotti agricoli avrebbe dovuto essere dimostrata con l'esibizione delle scritture contabili e fiscali e del quaderno di campagna;
- per quanto concerne gli asseriti danni ai beni mobili ed immobili, la mancata esibizione delle fatture di acquisto e delle bolle di trasporto a discarica, nonché delle fatture dei lavori eseguiti, e dello stato dei luoghi prima dell'evento.
Tutto ciò eccepito, la convenuta ha rassegnato le seguenti conclusioni:
"- accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della
, ovvero l'incompetenza ed irresponsabilità di tale Controparte_1 ente, ovvero, subordinatamente, la minor percentuale di responsabilità ed il carattere non custodiale delle competenze regionali rispetto alla diretta gestione consortile ed alle competenze degli altri enti risultanti ex lege;
- in via subordinata e nel merito rigettare la domanda così come proposta nei confronti della perché prescritta, Controparte_1 inammissibile, infondata e non provata, ovvero in subordine graduare la responsabilità regionale rispetto alla prevalenti competenze consortili e degli altri enti previste per legge;
- In via istruttoria rigettare le avverse prove testi e peritali in quanto inammissibili ed infondate e, nel denegato caso di accoglimento, ammettere la a prova contraria con gli stessi capi e gli stessi CP_1 testi.
- Ancora in via istruttoria accogliere le richieste formulate al capo VI del presente atto.
Con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio".
…
Acquisiti i documenti prodotti, ammessa ed espletata la prova testimoniale delegata al Tribunale di Nocera Inferiore, le conclusioni, dopo alcuni rinvii, sono state precisate dinanzi al giudice delegato all'udienza del 2.04.2024 e, successivamente, il processo è stato trattenuto in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del 5.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La legittimazione attiva dei ricorrenti, presupposto imprescindibile per il riconoscimento di un ipotetico danno alle colture, risulta provata dalla documentazione in atti, ovvero dalle visure catastali e dall'atto di compravendita per notar dell'11.04.2000, rep. n. Persona_2
77752, racc. n. 10923, e dell'atto di compravendita per notar del 20.03.2008, rep n. 7933, racc. n. Persona_3
3021, nonché dalla prova per testi, i quali hanno confermato che all'epoca dei fatti i ricorrenti conducevano i terreni per cui è causa.
Tale circostanza legittima i ricorrenti ad agire per il risarcimento dei danni subiti, in ragione del rapporto di disponibilità del bene che si realizza con la coltivazione del terreno (Cass. n. 5421/2000).
Tanto chiarito, va disattesa l'eccezione formulata dalla CP_1 relativa alla propria mancanza di legittimazione passiva.
[...]
Come già affermato in numerosi precedenti di questo Tribunale, poiché l'alveo non è un'opera idraulica ai sensi del Controparte_2
R.D. n. 523/1904, ma un'opera di bonifica, ai sensi del R.D. n.
215/1933 (cfr. ex multis le pronunce rese nei giudizi nn. 146/09,
58/10, 60/10, 138/10 e 58/11 R.G.A.C.), alla compete CP_1
l'esecuzione degli interventi di natura strutturale, oltre che il controllo della regimentazione delle acque dell'intero comprensorio, mentre al compete la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica. CP_3
Detta responsabilità del , ad ogni modo, non esclude, bensì CP_3 si aggiunge a quella della , di recente ribadita dal Controparte_1
TSAP (cfr. TSAP 110/2019), in cui si è affermato che la è CP_1 effettivamente titolare passiva dell'obbligazione risarcitoria relativamente ai danni da esondazione cagionati dal demanio idrico regionale, senza distinzioni fra corsi d'acqua naturali e artificiali, siano essi inclusi o meno in comprensori di bonifica.
Ed invero, corretta è l'individuazione della quale Controparte_1 responsabile dei danni, atteso che ai sensi dell'articolo 2 lett. e) del D.P.R. 8/72, 89 e 90 del D.P.R. 616/77 sono state trasferite alle
Regioni le competenze prima appartenenti allo Stato in materia di acque pubbliche e di opere idrauliche, con particolare riguardo all'attività di manutenzione.
Anche l'art. 10 lett. f) della legge 18.5.89 n. 183 attribuiva alle Regioni funzioni di pulizia delle acque di gestione, manutenzione e conservazione dei beni, delle opere e degli impianti di idraulici e di ogni altra iniziativa ritenuta necessaria in materia di tutela ed uso delle acque nei bacini idrografici di competenza. Sebbene tale norma sia stata abrogata, a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 152/06 può ritenersi, ai sensi dell'articolo 141 e ss. del richiamato decreto e dell'articolo 86 D. Lgs. 112/98, che competa comunque alle Regioni
l'attività di manutenzione dei beni facenti parte del demanio idrico e, dunque, per quanto qui interessa dei corsi d'acqua e delle opere idrauliche.
Inutile, di contro, è l'indagine volta all'accertamento dell'eventuale corresponsabilità del Controparte_4
, verso il quale nessuna domanda è stata proposta e non
[...] vertendosi in un'ipotesi di litisconsorzio necessario.
Tanto premesso, deve altresì osservarsi che nella fattispecie de qua va applicato l'art. 2051 c.c. (cfr. sentenza TSAP n. 82/22), cosicché la deve ritenersi responsabile dei danni derivanti da corsi CP_1
d'acqua, salva dimostrazione del caso fortuito e, cioè, dell'incidenza determinante di un fattore estraneo alla propria sfera soggettiva, munito dei caratteri dell'imprevedibilità ed inevitabilità, tale da interrompere il nesso causale (ex multis, Cass. n. 15761/2016; Cass.
2480/2018).
Inoltre, proprio con riguardo a danni derivanti da inondazioni, si è ritenuto che grava sull'ente preposto alla custodia la dimostrazione sia dell'eccezionalità dell'evento meteorologico che abbia eventualmente provocato l'allagamento, sia della corretta manutenzione delle opere di scolo (ex multis da ultimo Cass. Sez. 3, sent. n. 30521 del 22.11.2019, est. Iannello Cass. Sez. 3, ord. 4588 dell'11.02.2022, est. ). Pt_5 Relativamente alla prova della sussistenza del fatto storico, risulta accertato che all'origine dei fatti, ed in aggiunta ad una carente attività manutentiva, abbia concorso la scarsa azione di prevenzione e controllo della tenuta ed integrità degli argini e, più in generale, della regimentazione delle acque del comprensorio, considerato il ripetersi di tali fenomeni inondativi.
Non merita accoglimento, infatti, l'eccezione della sulla CP_1 mancata prova dell'evento esondativo, poiché dalla documentazione fotografica, dalle testimonianze rese, dai rilievi tecnici e dall'articolo del quotidiano datato 31.10.2015 allegato alla perizia emerge con chiarezza che l'allagamento dei terreni di parte ricorrente è stato causato dalla fuoriuscita delle acque dal loro naturale alveo, ovvero da un'esondazione.
Peraltro, la , quale ente istituzionalmente competente, non ha CP_1 documentato o chiesto di dimostrare di aver eseguito attività manutentiva sull'alveo medesimo con la necessaria regolarità.
SUL QUANTUM DEBEATUR
Tanto chiarito, occorre esaminare la prova dei danni lamentati.
Sul punto deve ribadirsi che la prova dell'an debeatur dei danni materiali lamentati è stata ricavata dalla prova per testi e dalla documentazione fotografica allegata alla consulenza tecnica di parte.
Vale, altresì, premettere che per l'accertamento, l'identificazione e l'esatta quantificazione dei danni, sarebbe stata inutile l'ammissione di
C.T.U. volta alla quantificazione dei danni, che, in quanto disposta a distanza di molti anni dall'evento, si sarebbe risolta in una valutazione critica degli atti di causa, che ben può essere compiuta dal Tribunale anche in ragione della sua composizione.
Con riguardo alla determinazione dei danni materiali, deve osservarsi che, in mancanza di fatture o altra documentazione attestante le spese sostenute, dovrà procedersi in via equitativa prendendo quale punto di partenza i parametri indicati dal perito di parte Persona_4
, discostandosi da essi ove non risultino condivisibili.
[...] Va, infatti, osservato che in linea generale la consulenza di parte, anche se avente la forma della perizia giurata, non è dotata di efficacia probatoria nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova.
Pertanto, ad essa si può solo riconoscere valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale non è però obbligato in nessun caso a tenerne conto. Tuttavia, resta salva la facoltà per la parte che ha prodotto la perizia giurata di dedurre prova testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal consulente, che, se confermate dal medesimo in veste di testimone, come nel caso di specie, possono acquisire dignità e valore di prova, sulla quale allora il giudice di merito dovrà, esplicitamente o implicitamente, esprimere la propria valutazione ai fini della decisione
(cfr. Cass. n. 4437/1997).
Il perito nella consulenza tecnica ha quantificato i danni complessivi in
€ 32.494,78 in favore di ed € 7.083,40 in favore di Parte_1
, distinguendo i danni subiti come segue. Parte_2
A) Danni ai terreni riportati al Foglio 7, particelle nn. 1810 e 1812 (di esclusiva proprietà di ) Parte_1
- € 14.135,00 per la perdita della coltivazione di LL Parte_6
[...]
- € 6.476,40 per disinfestazione e zappatura terreni;
- € 1.912,08 per fresatura del terreno con motocoltivatore;
- € 1.788,72 per erpicatura manuale;
B) Danni al terreno in comproprietà, riportato in catasto al Foglio 7, particella n. 1922:
- € 3.090,00 per la perdita della coltivazione di LL nocerino d.o.p.;
- € 1.415,40 per disinfestazione e zappatura terreni;
- € 417,88 per fresatura del terreno con motocoltivatore;
- € 390,92 per erpicatura manuale;
- € 8.852,60 per trasporto e rifacimento muro di confine abbattuto dalla furia delle acque.
C) Danni al seminterrato:
- € 599,18 per rifacimento impianto elettrico;
- € 500,00 per perdita di masserizie e scorte alimentari interne all'abitazione.
Con riguardo ai danni alle colture di LL , si osserva Parte_6 che il perito ha specificato di aver calcolato il danno subito dai ricorrenti utilizzando il listino dei prezzi all'ingrosso dalla CCIAA di
Salerno per l'anno 2015 (cfr. pag. 5 della perizia), calcolando il prezzo medio dei LOi in € 1,25 a fascio.
Ebbene, tali parametri non possono essere integralmente condivisi perché il perito avrebbe dovuto considerare i prezzi al produttore e non i prezzi delle colture all'ingrosso, in quanto non è stato provato che la ricorrente si occupasse, oltre che della produzione, anche della commercializzazione diretta dei loro prodotti.
A ciò si aggiunga che i ricorrenti non hanno dimostrato che le colture danneggiate occupavano precisamente l'estensione territoriale indicata dal perito nella consulenza tecnica.
Mancano, inoltre, i documenti da cui, partendo dalla qualità e quantità di produzione media degli anni immediatamente precedenti, ricostruire in via quantomeno indiziaria i danni alle colture presenti sui fondi al momento dell'alluvione.
Infatti, non è secondario nella valutazione dei danni il rilievo che i ricorrenti non hanno prodotto il cd. quaderno di campagna, rectius registro dei trattamenti fitosanitari (obbligatorio ai sensi dell'art. 42, comma 3, del DPR 290/2001 per tutte le aziende agricole che utilizzano prodotti fitosanitari per la difesa delle colture agrarie, tranne per quelle che utilizzano prodotti fitosanitari in orti o giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo), né le fatture, né le autofatture, obbligatorie anche per le aziende agricole in regime di esonero Iva, documenti che consentirebbero, in primo luogo, di ricostruire presuntivamente la qualità e quantità delle colture presenti al momento dell'inondazione mediante l'esame degli omologhi dati relativi alle produzioni delle annualità precedenti.
Soprattutto, per quanto rileva in questa sede, manca altresì il documento base di ogni azienda agricola, il fascicolo aziendale, disciplinato dagli artt. 3 e 9 del DPR 503/99 e dall'art. 13 del d. lgs 99 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99 che detta "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38", documento destinato a raccogliere in modo completo le informazioni dell'identità e dell'attività di ogni azienda agricola, ivi inclusi i “dati di produzione, trasformazione e commercializzazione” (così art. 3 cit.).
Questo registro avrebbe offerto la prova presuntiva della quantità media prodotta o producibile in ogni annata rendendo il calcolo in prospettiva della produttività anche per l'annata interessata da alluvione.
Tale deficit probatorio non risulta colmato dalle dichiarazioni dei testi, le quali, sebbene riferiscano dell'allagamento dei terreni e delle successive attività di ripulitura dall'acqua e dalla melma, sono talmente generiche da non consentire una compiuta valutazione dei danni effettivamente subiti dai ricorrenti. In particolare, il teste ha dichiarato che "la coltivazione è stata Testimone_1 completamente danneggiata;
mi sono recato sui luoghi anche nei giorni successivi e ho visto che le cipolle sono state asportate per essere smaltite", ma non ha riferito nulla di specifico sull'estensione della coltivazione.
Per tali ragioni, i danni alle colture di LO , per tutti i Parte_6 detti terreni, devono essere conseguentemente ridotti in via equitativa nella misura del 70% rispetto a quanto indicato nella perizia di parte.
Con riguardo ai danni ai terreni, deve osservarsi che per le operazioni di disinfestazione, di fresatura e di erpicatura manuale nonché per il trasporto e rifacimento del muro di confine, il perito ha applicato i parametri indicati nel Prezziario OOPP della Controparte_1 dell'anno 2015 ma, al contempo, i ricorrenti non hanno depositato documentazione contabile attestante l'esborso sostenuto per l'esecuzione di tali attività, né, tantomeno, hanno provato di aver affidato a terzi il compimento di tali opere.
Pertanto, considerando che le stesse siano state eseguite in economia e, quindi, con costi inferiori rispetto a quelli indicati dal perito relativi ai prezzari ufficiali delle suddette prestazioni svolte per conto di terzi, alla somma individuata si applicherà una riduzione del 70%.
Per quanto concerne i danni al seminterrato, si osserva che i medesimi, come elencati nel relativo computo metrico dal perito, non risultano supportati da idonea documentazione fotografica, per cui non vi è prova della loro effettiva verificazione. In particolare, alla perizia non sono state allegate fotografie ritraenti l'interno del seminterrato adibito a cantina, né le masserizie e le scorte danneggiate dall'acqua.
Di guisa che per tale voce di danno nulla può essere riconosciuto.
Va, infine, dato atto che la richiesta di risarcimento dei danni morali per violazione del diritto costituzionalmente tutelato al lavoro, formulata genericamente nell'atto introduttivo, risulta abbandonata nei successivi atti difensivi e nelle conclusioni.
Per mera completezza, va ribadito che, in continuità con l'orientamento espresso già da questo AP (es. sent. n. 4823/2015) e da altri AP (es. AP NO in occasione dei giudizi scaturiti dall'esondazione del Seveso dell'8.7.2014), non è ravvisabile nella specie una lesione della dignità del lavoratore che potrebbe dar luogo al risarcimento del danno morale, giacché si è verificato semplicemente un evento naturale (sia pure dovuto all'omissione delle opportune cautele da parte degli enti preposti) che ha determinato i danni alle colture sopra indicati.
Pertanto, la risarcibilità dell'eventuale lesione del suddetto diritto al lavoro esula dal caso di specie, dove viene in rilievo una responsabilità extracontrattuale, peraltro del tutto scollegata da un rapporto di lavoro. In conclusione, alla luce di quanto sopra esposto, dovrà riconoscersi a titolo di risarcimento di tutti i danni materiali subiti a fronte dell'esondazione dell'alveo avvenuta in data Controparte_2
29.10.2015, la somma complessiva di € 11.543,70 (risultante dalla somma di € 4.240,50 per la perdita della produzione di LL
, € 1.942,92 per disinfestazione, € 573,62 per fresatura Parte_6 ed € 536,62 per erpicatura per il terreno di esclusiva proprietà
[...]
di cui alla lett. A), € 927,00 per la perdita della produzione di Pt_1
, € 424,62 per disinfestazione, € 125,36 per Parte_7 fresatura, € 117,28 per erpicatura ed € 2.655,78 per rifacimento del muro per il terreno in comproprietà di cui alla lett. B), tutti importi ridotti del 70% rispetto a quanto indicato dal ctp, e nulla per la voce danni al seminterrato), di cui € 9.418,68 in favore di Parte_1
(risultante dalla somma di € 7.293,66 per i danni al terreno di cui alla lett. A) ed € 2.125,02 per i danni al terreno in comproprietà di cui alla lett. B) ed € 2.125,02 in favore di per i danni al Parte_2 terreno in comproprietà di cui alla lett. B).
Su detti importi va calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) dalla data della perizia di parte
(30.03.2017) fino alla data della presente sentenza, ed interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo. In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. S.U. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (da ultimo, Cass. n. 4587 del 25.2.2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.
Le spese di lite, stante il parziale accoglimento delle domande, seguono la soccombenza nella misura della metà, come liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. n. 147 del 13.08.2022, in considerazione della serialità delle questioni trattate, mentre deve essere dichiarata compensata la residua metà, con distrazione della quota spettante al terzo difensore AN
D'RI in favore degli avvocati anticipatari richiedenti la distrazione delle spese di lite e , stante la Parte_3 Parte_4 dichiarazione da parte di AN D'RI di rinunciare ai propri onorari a favore dei detti difensori.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da
e nei confronti della Parte_1 Parte_2
, disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione Controparte_1 ed istanza, così provvede:
- accoglie, nei limiti indicati, le domande proposte dai ricorrenti e, per effetto, condanna la , in persona del Presidente pro Controparte_1 tempore, al risarcimento dei danni di € 9.418,68 in favore di
[...]
e di € 2.125,02 in favore di , oltre Pt_1 Parte_2 rivalutazione monetaria dalla data della perizia di parte (30.03.2017) fino a quella della presente decisione ed interessi al tasso legale, da calcolarsi sulla somma rivalutata di anno in anno fino alla data della presente sentenza e, successivamente, sul solo capitale interamente rivalutato fino al saldo;
- condanna la in persona del Presidente pro Controparte_1 tempore, al pagamento, in favore dei ricorrenti delle spese del presente giudizio nella misura della metà, che liquida in € 132,00 per esborsi documentati ed € 1.500,00 per onorario, oltre, sul solo onorario, rimborso forfettario del 15%, CPA e IVA come per legge, con distrazione in favore dei procuratori anticipatari e Parte_3 Pt_4
nella misura della metà ciascuno;
dichiara compensata la
[...] residua metà.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 5.11.2025.
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Dott. Angelo Del Franco Dott. Fulvio Dacomo