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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VI, sentenza 17/02/2026, n. 1391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1391 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1391/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VASTA ISIDORO, Presidente e Relatore
ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5766/2025 depositato il 06/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1905/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
10 e pubblicata il 07/03/2025 Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249027978702 IRES-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249027978702 IRAP 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249027978702 IRAP 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. YYS042A00464 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2532020 IRPEF-ALIQUOTE
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 5312022 IRPEF-ALIQUOTE
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS042A00204/2018 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS042A00478/2018 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 166/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste in atti
Resistente/Appellato: insiste nelle svolte difese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso la sentenza n. 1905.10.2025 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania che, in parziale accoglimento del ricorso presentato dal Sig. Ricorrente_1 contro l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, dichiarava non dovuto il credito portato dagli avvisi n.
TYS042A00478/2018, e n. TYS042A00204/2018, nonché all'avviso n. TYS042A00204/2018 per la parte eccedente all'affidamento delle somme all'Agente della Riscossione ai sensi dell'art. 15, DPR 602/1973, e dell'art. 68, comma 1, lett. a), D.Lgs 546/1992 in relazione all'intimazione di pagamento impugnata n. 293
2024 90279787 02, per complessivi euro 62.211,15, notificata in data 02/09/2024, proponeva appello, in data 6/10/2025, il contribuente, limitatamente alla parte in cui la Corte di primo grado non accoglieva il ricorso, lamentando carenza di motivazione ed omessa pronuncia;
chiede, pertanto, in accoglimento del proposto ricorso in appello, in parziale riforma della sentenza, dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o illegittimità e/o l'inefficacia della intimazione di pagamento impugnata. Deposita memoria in data
23/01/2026.
L'Agenzia delle Entrate deposita controdeduzioni in data 27/11/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'impugnazione risulta solo parzialmente fondata e, pertanto, in tali termini, va accolta.
Il contribuente lamenta che la Corte di prime cure, pur avendo dato atto nel corpo della motivazione che il ricorrente non era più, per l'anno 2015, rappresentante legale della Associazione e quindi legittimato a ricevere tali atti, non ritenendo legittimi gli avvisi ed atti di accertamento elencati ai n. 3 e 5 del ricorso introduttivo, non ha poi riportato tale statuizione nel dispositivo, con conseguente omessa decisione e vizio di nullità della sentenza per difetto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. In effetti, risulta quanto eccepito dal ricorrente per cui, su questo punto, va riformata l'impugnata sentenza con conseguente correzione del dispositivo che deve, quindi, riportare anche l'annullamento dell'Atto n.
TYSIPRD006532022 (intimazione di pagamento) successivo all'avviso di accertamento avente ad oggetto Iva anno 2015 per accertato difetto di legittimazione passiva in capo al ricorrente, per come dedotto nella motivazione della decisione.
Ciò posto, per il resto l'appello proposto dalla parte contribuente non può trovare accoglimento e, pertanto, la sentenza impugnata deve essere confermata.
Non si ravvisano, infatti, elementi tali per modificare il condivisibile giudizio già espresso dai primi Giudici che, dopo attento esame documentale della particolare controversia, hanno osservato che non ha pregio il motivo concernente l'omessa notificazione degli atti prodromici, in quanto avvisi di accertamento e atti di intimazione sono stati ritualmente notificati all'obbligato principale con effetti anche per gli altri coobbligati, in applicazione dell'art. 1310, primo comma, c.c. e, nel caso oggi in esame, gli avvisi di accertamento sono stati tutti regolarmente notificati alla Associazione e al rappresentante legale, come ammesso in ricorso dallo stesso ricorrente, tale notifica ha impedito sia il decorso della decadenza sia il decorso della prescrizione nei confronti di tutti i coobbligati. In conclusione, gli atti prodromici all'intimazione di pagamento, seppure non notificati al ricorrente, hanno prodotto effetti anche nei suoi confronti ai fini della decadenza e della prescrizione della pretesa tributaria. È, però, fondato il motivo con il quale si contesta il difetto di legittimazione passiva del ricorrente in ordine agli avvisi di accertamento ed agli atti successivi concernenti l'anno 2015, nel quale è pacifico – per concorde ammissione delle parti – che lo stesso non fosse rappresentante legale dell'ente. È, altresì, fondata la successiva doglianza, concernente la legittimità dell'intimazione di pagamento per quanto attiene alle somme richieste in virtù della riscossione frazionata dell'avviso di accertamento n. TYS042A00204/2018, impugnato ed annullato con sentenza di questa Corte n. 946/06/2023 e ciò rende l'intimazione di pagamento illegittima per la parte eccedente all'affidamento delle somme all'Agente della Riscossione ai sensi dell'art. 15, DPR 602/1973, e dell'art. 68, comma 1, lett. a), D.Lgs 546/1992 (riscossione frazionata dell'atto impugnato). Non è, invece, fondato il motivo concernente il decorso della prescrizione breve, sia per i crediti afferenti alle imposte erariali, sia per gli interessi e le sanzioni;
al riguardo, osserva il Collegio che la notifica degli avvisi di accertamento all'obbligato principale ha interrotto la prescrizione dei crediti fiscali nel 2018, quando gli avvisi di accertamento sono stati notificati, anche nei confronti del coobbligato odierno ricorrente, ai sensi dell'art. 2934 c.c.., precisando, tuttavia, ai fini del corretto computo dei termini di riscossione occorre tenere presente che a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, lo Stato ha emanato diversi d.l., per effetto dei quali è stata disposta la sospensione delle attività di riscossione (notifica e procedurali), a partire dall'8 marzo 2020 fino al 31 Agosto 2021 per cui, nel caso in esame, gli avvisi di accertamento essendo stati notificati tutti nel 2018 e l'intimazione di pagamento il 02/09/2024, ne consegue che nessuna prescrizione è incorsa sia quella ordinaria (dieci anni) ai fini delle imposte sia quella breve
(cinque anni) ai fini delle sanzioni e degli interessi.
C'è poco da aggiungere a quanto già esaurientemente esposto in prime cure.
In particolare, si osserva che gli atti prodromici all'intimazione di pagamento, seppure non notificati al ricorrente, hanno prodotto effetti anche nei suoi confronti ai fini della decadenza e della prescrizione della pretesa tributaria.
La S.C., con l'ordinanza n. 24037/2025, ha ribadito che, in caso di scissione societaria parziale, ove la notifica dell'avviso di accertamento alla società scissa sia invalida mentre risulti validamente e tempestivamente eseguita quella nei confronti della società beneficiaria, obbligata in solido per i debiti erariali riferibili a periodi di imposta anteriori alla data di efficacia dell'operazione, deve escludersi la decadenza dell'Amministrazione finanziaria dal potere accertativo nei riguardi della prima, trovando applicazione gli effetti espansivi favorevoli al creditore nei confronti dei debitori solidali, previsti dall'art. 1310 c.c. con riguardo alla prescrizione, i quali determinano la conservazione del diritto all'esplicazione dei poteri d'accertamento, anche quando l'atto impositivo risulti validamente notificato solo ad alcuni dei debitori solidali.
In definitiva, in parziale accoglimento dell'appello proposto dal contribuente, va riformata l'impugnata sentenza con conseguente correzione del dispositivo che deve, quindi, riportare anche l'annullamento dell'Atto n. TYSIPRD006532022 (intimazione di pagamento) successivo all'avviso di accertamento avente ad oggetto Iva anno 2015 per accertato difetto di legittimazione passiva in capo al ricorrente, per come dedotto nella motivazione della decisione;
conferma nel resto la sentenza impugnata.
Non si può, pertanto, che riformare la sentenza impugnata con compensazione, tenuto conto dell'esito complessivo della controversia, delle spese dei due gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA accoglie l'appello proposto dal contribuente nei termini di cui in motivazione. Spese dei due gradi compensate.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VASTA ISIDORO, Presidente e Relatore
ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5766/2025 depositato il 06/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1905/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
10 e pubblicata il 07/03/2025 Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249027978702 IRES-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249027978702 IRAP 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249027978702 IRAP 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. YYS042A00464 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2532020 IRPEF-ALIQUOTE
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 5312022 IRPEF-ALIQUOTE
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS042A00204/2018 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS042A00478/2018 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 166/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste in atti
Resistente/Appellato: insiste nelle svolte difese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso la sentenza n. 1905.10.2025 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania che, in parziale accoglimento del ricorso presentato dal Sig. Ricorrente_1 contro l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, dichiarava non dovuto il credito portato dagli avvisi n.
TYS042A00478/2018, e n. TYS042A00204/2018, nonché all'avviso n. TYS042A00204/2018 per la parte eccedente all'affidamento delle somme all'Agente della Riscossione ai sensi dell'art. 15, DPR 602/1973, e dell'art. 68, comma 1, lett. a), D.Lgs 546/1992 in relazione all'intimazione di pagamento impugnata n. 293
2024 90279787 02, per complessivi euro 62.211,15, notificata in data 02/09/2024, proponeva appello, in data 6/10/2025, il contribuente, limitatamente alla parte in cui la Corte di primo grado non accoglieva il ricorso, lamentando carenza di motivazione ed omessa pronuncia;
chiede, pertanto, in accoglimento del proposto ricorso in appello, in parziale riforma della sentenza, dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o illegittimità e/o l'inefficacia della intimazione di pagamento impugnata. Deposita memoria in data
23/01/2026.
L'Agenzia delle Entrate deposita controdeduzioni in data 27/11/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'impugnazione risulta solo parzialmente fondata e, pertanto, in tali termini, va accolta.
Il contribuente lamenta che la Corte di prime cure, pur avendo dato atto nel corpo della motivazione che il ricorrente non era più, per l'anno 2015, rappresentante legale della Associazione e quindi legittimato a ricevere tali atti, non ritenendo legittimi gli avvisi ed atti di accertamento elencati ai n. 3 e 5 del ricorso introduttivo, non ha poi riportato tale statuizione nel dispositivo, con conseguente omessa decisione e vizio di nullità della sentenza per difetto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. In effetti, risulta quanto eccepito dal ricorrente per cui, su questo punto, va riformata l'impugnata sentenza con conseguente correzione del dispositivo che deve, quindi, riportare anche l'annullamento dell'Atto n.
TYSIPRD006532022 (intimazione di pagamento) successivo all'avviso di accertamento avente ad oggetto Iva anno 2015 per accertato difetto di legittimazione passiva in capo al ricorrente, per come dedotto nella motivazione della decisione.
Ciò posto, per il resto l'appello proposto dalla parte contribuente non può trovare accoglimento e, pertanto, la sentenza impugnata deve essere confermata.
Non si ravvisano, infatti, elementi tali per modificare il condivisibile giudizio già espresso dai primi Giudici che, dopo attento esame documentale della particolare controversia, hanno osservato che non ha pregio il motivo concernente l'omessa notificazione degli atti prodromici, in quanto avvisi di accertamento e atti di intimazione sono stati ritualmente notificati all'obbligato principale con effetti anche per gli altri coobbligati, in applicazione dell'art. 1310, primo comma, c.c. e, nel caso oggi in esame, gli avvisi di accertamento sono stati tutti regolarmente notificati alla Associazione e al rappresentante legale, come ammesso in ricorso dallo stesso ricorrente, tale notifica ha impedito sia il decorso della decadenza sia il decorso della prescrizione nei confronti di tutti i coobbligati. In conclusione, gli atti prodromici all'intimazione di pagamento, seppure non notificati al ricorrente, hanno prodotto effetti anche nei suoi confronti ai fini della decadenza e della prescrizione della pretesa tributaria. È, però, fondato il motivo con il quale si contesta il difetto di legittimazione passiva del ricorrente in ordine agli avvisi di accertamento ed agli atti successivi concernenti l'anno 2015, nel quale è pacifico – per concorde ammissione delle parti – che lo stesso non fosse rappresentante legale dell'ente. È, altresì, fondata la successiva doglianza, concernente la legittimità dell'intimazione di pagamento per quanto attiene alle somme richieste in virtù della riscossione frazionata dell'avviso di accertamento n. TYS042A00204/2018, impugnato ed annullato con sentenza di questa Corte n. 946/06/2023 e ciò rende l'intimazione di pagamento illegittima per la parte eccedente all'affidamento delle somme all'Agente della Riscossione ai sensi dell'art. 15, DPR 602/1973, e dell'art. 68, comma 1, lett. a), D.Lgs 546/1992 (riscossione frazionata dell'atto impugnato). Non è, invece, fondato il motivo concernente il decorso della prescrizione breve, sia per i crediti afferenti alle imposte erariali, sia per gli interessi e le sanzioni;
al riguardo, osserva il Collegio che la notifica degli avvisi di accertamento all'obbligato principale ha interrotto la prescrizione dei crediti fiscali nel 2018, quando gli avvisi di accertamento sono stati notificati, anche nei confronti del coobbligato odierno ricorrente, ai sensi dell'art. 2934 c.c.., precisando, tuttavia, ai fini del corretto computo dei termini di riscossione occorre tenere presente che a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, lo Stato ha emanato diversi d.l., per effetto dei quali è stata disposta la sospensione delle attività di riscossione (notifica e procedurali), a partire dall'8 marzo 2020 fino al 31 Agosto 2021 per cui, nel caso in esame, gli avvisi di accertamento essendo stati notificati tutti nel 2018 e l'intimazione di pagamento il 02/09/2024, ne consegue che nessuna prescrizione è incorsa sia quella ordinaria (dieci anni) ai fini delle imposte sia quella breve
(cinque anni) ai fini delle sanzioni e degli interessi.
C'è poco da aggiungere a quanto già esaurientemente esposto in prime cure.
In particolare, si osserva che gli atti prodromici all'intimazione di pagamento, seppure non notificati al ricorrente, hanno prodotto effetti anche nei suoi confronti ai fini della decadenza e della prescrizione della pretesa tributaria.
La S.C., con l'ordinanza n. 24037/2025, ha ribadito che, in caso di scissione societaria parziale, ove la notifica dell'avviso di accertamento alla società scissa sia invalida mentre risulti validamente e tempestivamente eseguita quella nei confronti della società beneficiaria, obbligata in solido per i debiti erariali riferibili a periodi di imposta anteriori alla data di efficacia dell'operazione, deve escludersi la decadenza dell'Amministrazione finanziaria dal potere accertativo nei riguardi della prima, trovando applicazione gli effetti espansivi favorevoli al creditore nei confronti dei debitori solidali, previsti dall'art. 1310 c.c. con riguardo alla prescrizione, i quali determinano la conservazione del diritto all'esplicazione dei poteri d'accertamento, anche quando l'atto impositivo risulti validamente notificato solo ad alcuni dei debitori solidali.
In definitiva, in parziale accoglimento dell'appello proposto dal contribuente, va riformata l'impugnata sentenza con conseguente correzione del dispositivo che deve, quindi, riportare anche l'annullamento dell'Atto n. TYSIPRD006532022 (intimazione di pagamento) successivo all'avviso di accertamento avente ad oggetto Iva anno 2015 per accertato difetto di legittimazione passiva in capo al ricorrente, per come dedotto nella motivazione della decisione;
conferma nel resto la sentenza impugnata.
Non si può, pertanto, che riformare la sentenza impugnata con compensazione, tenuto conto dell'esito complessivo della controversia, delle spese dei due gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA accoglie l'appello proposto dal contribuente nei termini di cui in motivazione. Spese dei due gradi compensate.