Versione
15 gennaio 1993
15 gennaio 1993
>
Versione
17 luglio 2011
17 luglio 2011
>
Versione
1 gennaio 2016
1 gennaio 2016
>
Versione
16 settembre 2022
16 settembre 2022
>
Versione
4 gennaio 2024
4 gennaio 2024
>
Versione
1 gennaio 2026
1 gennaio 2026
>
Versione
20 febbraio 2026
20 febbraio 2026
Art. 47. Sospensione dell'atto impugnato 1. Il ricorrente, se dall'atto impugnato puo' derivargli un danno grave ed irreparabile, puo' chiedere alla ((corte di giustizia tributaria di primo o di secondo grado presso la quale e' pendente il giudizio, ovvero adita ai sensi dell'articolo 62-bis)) la sospensione dell'esecuzione dell'atto stesso con istanza motivata proposta nel ricorso o con atto separato notificata alle altre parti e depositato in segreteria sempre che siano osservate le disposizioni di cui all'art. 22. ((52)) 2. Il presidente fissa con decreto la trattazione della istanza di sospensione per la prima camera di consiglio utile e comunque non oltre il trentesimo giorno dalla presentazione della medesima istanza, disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno cinque giorni liberi prima. L'udienza di trattazione dell'istanza di sospensione non puo', in ogni caso, coincidere con l'udienza di trattazione del merito della controversia.
3. In caso di eccezionale urgenza il presidente, previa delibazione del merito, puo' disporre con decreto motivato la provvisoria sospensione dell'esecuzione fino alla pronuncia del collegio ((o del giudice monocratico)) . ((52)) 4. Il collegio ((o il giudice monocratico)) , sentite le parti in camera di consiglio e delibato il merito, provvede con ordinanza motivata ((...)) nella stessa udienza di trattazione dell'istanza. ((L'ordinanza e' immediatamente comunicata alle parti. L'ordinanza cautelare collegiale e' impugnabile innanzi alla corte di giustizia tributaria di secondo grado entro il termine perentorio di quindici giorni dalla sua comunicazione da parte della segreteria. Al procedimento si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4, in quanto compatibili. L'ordinanza cautelare del giudice monocratico e' impugnabile solo con reclamo innanzi alla medesima corte di giustizia tributaria di primo grado in composizione collegiale, da notificare alle altre parti costituite nel termine perentorio di quindici giorni dalla sua comunicazione da parte della segreteria. Al procedimento d'impugnazione si applicano le norme di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6, in quanto compatibili, e l'ordinanza che decide sul reclamo non e' impugnabile. L'ordinanza cautelare della corte di giustizia tributaria di secondo grado non e' impugnabile.)) ((52)) 5. La sospensione puo' anche essere parziale e subordinata alla prestazione della garanzia di cui all'articolo 69, comma 2. La prestazione della garanzia e' esclusa per i ricorrenti con "bollino di affidabilita' fiscale". Ai fini della disposizione di cui al periodo precedente, i ricorrenti con "bollino di affidabilita' fiscale" sono i contribuenti soggetti alla disciplina di cui all' articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 , ai quali sia stato attribuito un punteggio di affidabilita' pari ad almeno 9 negli ultimi tre periodi d'imposta precedenti a quello di proposizione del ricorso per i quali tali punteggi siano disponibili.
5-bis. COMMA ABROGATO DALLA L. 31 AGOSTO 2022, N. 130 .
6. Nei casi di sospensione dell'atto impugnato la trattazione della controversia deve essere fissata non oltre novanta giorni dalla pronuncia.
7. Gli effetti della sospensione cessano dalla data di pubblicazione della sentenza ((...)) . ((52)) 8. In caso di mutamento delle circostanze la ((corte di giustizia tributaria di primo o di secondo grado presso la quale e' pendente il giudizio)) su istanza motivata di parte puo' revocare o modificare il provvedimento cautelare prima della sentenza, osservate per quanto possibile le forme di cui ai commi 1, 2 e 4. ((52)) 8-bis. Durante il periodo di sospensione cautelare si applicano gli interessi al tasso previsto per la sospensione amministrativa.
--------------- AGGIORNAMENTO (52)
Il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato successivamente al 1° settembre 2024, fatta eccezione per quelle di cui all'articolo 1, comma 1, lettere d), e), f), i), n), o), p), q), s), t), u), v), z), aa), bb), cc) e dd) che si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, nonche' in Cassazione, a decorrere dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto".
3. In caso di eccezionale urgenza il presidente, previa delibazione del merito, puo' disporre con decreto motivato la provvisoria sospensione dell'esecuzione fino alla pronuncia del collegio ((o del giudice monocratico)) . ((52)) 4. Il collegio ((o il giudice monocratico)) , sentite le parti in camera di consiglio e delibato il merito, provvede con ordinanza motivata ((...)) nella stessa udienza di trattazione dell'istanza. ((L'ordinanza e' immediatamente comunicata alle parti. L'ordinanza cautelare collegiale e' impugnabile innanzi alla corte di giustizia tributaria di secondo grado entro il termine perentorio di quindici giorni dalla sua comunicazione da parte della segreteria. Al procedimento si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4, in quanto compatibili. L'ordinanza cautelare del giudice monocratico e' impugnabile solo con reclamo innanzi alla medesima corte di giustizia tributaria di primo grado in composizione collegiale, da notificare alle altre parti costituite nel termine perentorio di quindici giorni dalla sua comunicazione da parte della segreteria. Al procedimento d'impugnazione si applicano le norme di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6, in quanto compatibili, e l'ordinanza che decide sul reclamo non e' impugnabile. L'ordinanza cautelare della corte di giustizia tributaria di secondo grado non e' impugnabile.)) ((52)) 5. La sospensione puo' anche essere parziale e subordinata alla prestazione della garanzia di cui all'articolo 69, comma 2. La prestazione della garanzia e' esclusa per i ricorrenti con "bollino di affidabilita' fiscale". Ai fini della disposizione di cui al periodo precedente, i ricorrenti con "bollino di affidabilita' fiscale" sono i contribuenti soggetti alla disciplina di cui all' articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 , ai quali sia stato attribuito un punteggio di affidabilita' pari ad almeno 9 negli ultimi tre periodi d'imposta precedenti a quello di proposizione del ricorso per i quali tali punteggi siano disponibili.
5-bis. COMMA ABROGATO DALLA L. 31 AGOSTO 2022, N. 130 .
6. Nei casi di sospensione dell'atto impugnato la trattazione della controversia deve essere fissata non oltre novanta giorni dalla pronuncia.
7. Gli effetti della sospensione cessano dalla data di pubblicazione della sentenza ((...)) . ((52)) 8. In caso di mutamento delle circostanze la ((corte di giustizia tributaria di primo o di secondo grado presso la quale e' pendente il giudizio)) su istanza motivata di parte puo' revocare o modificare il provvedimento cautelare prima della sentenza, osservate per quanto possibile le forme di cui ai commi 1, 2 e 4. ((52)) 8-bis. Durante il periodo di sospensione cautelare si applicano gli interessi al tasso previsto per la sospensione amministrativa.
--------------- AGGIORNAMENTO (52)
Il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato successivamente al 1° settembre 2024, fatta eccezione per quelle di cui all'articolo 1, comma 1, lettere d), e), f), i), n), o), p), q), s), t), u), v), z), aa), bb), cc) e dd) che si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, nonche' in Cassazione, a decorrere dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto".
Commentari • +500
- 1. Sospensione Cartella Agenzia Entrate: Come FareGiuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 16 luglio 2026 · 6.7814884
[…] La sospensione giudiziale, prevista oggi dall'art. 47 del D.Lgs. n. 546/1992 (Codice del processo tributario), che il contribuente chiede al giudice tributario dopo aver impugnato l'atto, […] Sospensione giudiziale ex art. 47 Codice del processo tributario Presuppone la tempestiva impugnazione dell'atto (di regola entro 60 giorni dalla notifica) e può essere chiesta con il ricorso stesso o con istanza separata. […] errori di merito o altre ragioni non comprese in quell'elenco, la strada è l'impugnazione giudiziale, con eventuale richiesta di sospensione cautelare ex art. 47 del Codice del processo tributario, da motivare puntualmente su fumus e periculum. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • +500
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Prato, sez. I, sentenza 08/07/2022, n. 109Provvedimento: […] Il ricorrente ha prodotto successive memorie dove ribadiva tutto quanto già esposto in sede di ricorso ed i motivi ivi articolati, insisteva per l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso sia in via pregiudiziale chiedendo, in caso di mancata adesione dell'Amministrazione convenuta alla trattazione anche nel merito del presente ricorso, che venga riconfermata, in sede collegiale, la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato ex Articolo 47 Codice del processo tributario per i motivi di cui al ricorso introduttivo del giudizio e di cui alla presente memoria.Leggi di più...
- sospensione cautelare·
- sanzioni tributarie·
- società cartiera·
- amministratore di fatto·
- giurisprudenza Corte di Cassazione·
- art. 7 D.L. 269/2003·
- art. 47 D. Lgs. 546/1992·
- carenza di motivazione·
- frode carosello·
- responsabilità amministratore di fatto