Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 21/01/2026, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00233/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01949/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1949 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, nella qualità di genitore ed esercente la responsabilità sulla figlia minorenne
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Impiduglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per la declaratoria di illegittimità
del silenzio inadempimento formatosi in relazione all’istanza con la quale l’odierno ricorrente, in data 05.11.2024, ha chiesto - per la figlia -OMISSIS- - “l’accesso al beneficio economico per i nuovi soggetti affetti da disabilità gravissima di cui all’art. 3 del D.M. 26 settembre 2016 per l’applicazione dell’art. 9 della l.r. 8/2017 e ss.mm.ii. e del D.P.R.S. 31 agosto 2018, n. 589” ;
nonché per l’accertamento
dell’obbligo dell’ASP di Palermo di procedere alla conclusione del procedimento avviato dal ricorrente con l’istanza (datata 05.11.24) volta ad ottenere - a favore della figlia -OMISSIS- - “l’accesso al beneficio economico per i nuovi soggetti affetti da disabilità gravissima di cui all’art. 3 del D.M. 26 settembre 2016 per l’applicazione dell'art. 9 della l.r. 8/2017 e ss.mm.ii. e del D.P.R.S. 31 agosto 2018, n. 589”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 la dott.ssa FF SA US e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con atto ritualmente notificato e depositato, parte ricorrente ha chiesto che venga dichiarato illegittimo il silenzio mantenuto dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo sull’istanza del 5 novembre 2024, con la quale era stato chiesto, per la minore -OMISSIS-, “l’accesso al beneficio economico per i nuovi soggetti affetti da disabilità gravissima di cui all’art. 3 del D.M. 26 settembre 2016”.
Con memoria del 17 dicembre 2025, parte ricorrente ha riferito che l’A.S.P. di Palermo – dopo la notifica e il deposito del ricorso introduttivo del giudizio - ha provveduto a sottoporre la minore -OMISSIS- alla visita per l’accertamento della condizione di disabilità gravissima e, in data 16 dicembre 2025, ha sottoscritto (con il ricorrente) il patto di cura, così definendo il procedimento avviato a mezzo dell’istanza del 5 novembre 2024, come risulta dai documenti agli atti di causa; ha, dunque, chiesto che venga dichiarata cessata la materia del contendere, con favore di spese.
Alla camera di consiglio del 13 gennaio 2026, la causa è stata trattenuta per la decisione.
Alla luce delle circostanze riferite dalle parti, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, co. 5 c.p.a.
In considerazione del fatto che l’istanza di parte ricorrente è stata riscontrata solo a distanza di oltre un anno dalla sua proposizione e dopo l’introduzione del presente giudizio, le spese di lite, nella misura indicata in dispositivo, devono essere poste a carico dell’ASP.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, liquidandole in complessivi € 1.500,00, oltre accessori, con distrazione in favore dell’avvocato patrocinante, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2- septies , del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
OB TI, Presidente
FF SA US, Primo Referendario, Estensore
Marco Maria Cellini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FF SA US | OB TI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.