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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 13/11/2025, n. 1989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1989 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. IE LO EN, all'udienza del 13/11/2025, ha pronunciato, ex art. 127 ter e 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 964 /2025 R.G., promossa da:
, nata il [...] a [...] , c.f , rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avv. BONINA CARMELA, giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv./ dott. NIVOLA MARIO;
- resistente -
OGGETTO: Cancellazione elenchi agricoli
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 28/03/2025, adiva codesto Giudice del Parte_1
Lavoro premettendo di essere bracciante agricola, e di aver svolto attività lavorativa negli anni 2019,
2020, 2021 per 102 giornate e nel 2022 per 52 giornate alle dipendenze della ditta CLUB
[...] on sede in Montalbano Elicona (ME). CP_2
Lamentava che l' , aveva illegittimamente provveduto alle giornate suindicate, e rilevava CP_1 che inutile era stato il successivo ricorso amministrativo.
Chiedeva, pertanto, l'accertamento del dedotto rapporto di lavoro, con condanna dell' al CP_1 riconoscimento del diritto alla iscrizione o reiscrizione negli elenchi anagrafici di residenza negli anni
2019, 2020, 2021 per 102 giornate e nel 2022 per 52 giornate annue, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore. antistatario.
L' si costituiva in giudizio, eccependo l'inammissibilità del ricorso per intervenuta CP_1 decadenza, e contestava nel merito la fondatezza della domanda, della quale chiedeva il rigetto con vittoria di spese e compensi.
All'udienza odierna, a seguito del deposito di note ex art.127 ter c.p.c., la causa, istruita documentatamente, veniva decisa con la presente sentenza. Nel merito, parte ricorrente domanda la reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per le annualità 2019, 2020, 2021, 2022. A tal fine premette di aver lavorato, nel 2019, 2020 e 2021 per 102 giornate e nel 2022 per 52 giornate alle dipendenze della ditta Club Mounty.
Va, preliminarmente, verificata la tempestività del ricorso.
Dalla documentazione in atti, risulta che l' ha disconosciuto le giornate lavorative in CP_1 agricoltura della ricorrente per gli anni 2019, 2020, 2021, 2022, come da comunicazione dell'11/7/2024, ricevuta il 30/7/2024.
Ora, occorre richiamare il disposto dell'art. 22 D.L. n. 7/1970, secondo cui: “Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”.
Ancora, dispone l'art. 11 D.Lgs. n. 375/1993 intitolato “Ricorsi in materia di accertamento dei lavoratori agricoli:
1. Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.
2. Contro le decisioni della commissione l'interessato e il dirigente della competente sede dello SCAU (oggi sostituito dall possono proporre, entro trenta giorni, ricorso alla CP_1 commissione centrale preposta al predetto Servizio che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.
3. (…)”.
Come evidenziato dalla Suprema Corte, “in caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dal d.lgs. 11 agosto 1993 n. 375, art. 11, contro i provvedimenti di mancata iscrizione, totale o parziale, negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria stabilito dall'art. 22 del d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito dalla legge 11 marzo 1970 n. 83, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11, cit., ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto conosciuto "ex lege" dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza” (Cass. Civ., sez. 6, n. 29070/2011, negli stessi termini: Cass. Sez. L, n. 20086/2013). Ora, va evidenziato che avverso il provvedimento di disconoscimento/Cancellazione, Pt_1
ha proposto in data 9/8/2024 ricorso amministrativo che è stato rigettato dalla commissione
[...]
CISOA con delibera del 24.9.2024 comunicata via pec al patronato in pari data (cfr. in atti).
Non coglie nel segno la contestazione svolta dalla ricorrente nelle odierne note ex art. 127 ter c.p.c. circa la non riconducibilità della pec alla sfera di conoscenza della lavoratrice, atteso che, come
è dato evincersi dalla ricevuta di presentazione del ricorso amministrativo, la stessa ha indicato come recapito la mail del patronato CP_3 Email_1
Contr Ora, è pur vero che non esiste un preciso obbligo di e patronati di dotarsi di una pec, ma tale obbligo è stabilito per i rappresentanti di società, quali possono essere le forme giuridiche prescelte per la gestione dei singoli CAF e patronati.
A questo punto appare incontrovertibile la riconducibilità dell'indirizzo pec al patronato presso cui la ricorrente ha eletto domicilio come da ricevuta del Email_2 ricorso amministrativo.
Ciò crea quanto meno una presunzione di conoscibilità della delibera di rigetto in capo alla ricorrente che non può esser superata mercé la mera contestazione dell'elezione di domicilio presso il patronato che ha curato di trasmettere il ricorso amministrativo, se la ricorrente omette di dimostrare in quale modalità alternativa ha avuto reale conoscenza del provvedimento di rigetto in data successiva a quella dell'invio della contestata pec (cfr. su questione relativa alla proponibilità di querela di falso avverso una cartolina A/R ai fini dell'ammissibilità di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, C. App. Palermo n. 155/2024).
Per le superiori ragioni, deve ritenersi che il provvedimento di cancellazione sia divenuto definitivo in data 24.10.2024.
Orbene, da tale ultima data, decorrevano i 120 giorni entro cui, a pena di decadenza,
avrebbe dovuto adire questo Tribunale per impugnare il provvedimento di Parte_1 cancellazione del proprio nominativo dagli elenchi dei lavoratori agricoli per gli anni 2019, 2020,
2021, 2022.
Considerato che parte ricorrente ha depositato il ricorso introduttivo in data 28/03/2025 lo stesso risulta abbondantemente oltre termine, quindi, tardivo con riferimento alla cancellazione dagli elenchi per il periodo in questione.
Sul punto, può richiamarsi la pronuncia della Corte di Cassazione n. 8650 del 03.04.2008, secondo la quale “il riferimento del D.L. n. 7 del 1970, art. 22, ai provvedimenti definitivi va inteso come comprensivo sia dei provvedimenti degli organi preposti alla gestione degli elenchi, che siano divenuti definitivi perché non fatti oggetto di tempestivo gravame amministrativo, sia dei provvedimenti che abbiano acquisito la suddetta caratteristica di definitività in esito al procedimento amministrativo contenzioso”.
Parte ricorrente è quindi decaduta dal poter agire contro il detto provvedimento di cancellazione dagli elenchi per il periodo 2019, 2020, 2021, 2022, oggetto dell'odierna domanda.
Va rilevato, inoltre, come l'operatività della decadenza di cui all'art. 22 L. n. 83/1970 trovi conforto nell'orientamento della Suprema Corte, pienamente condiviso da questo giudicante, secondo il quale “il termine di centoventi giorni previsto dall'art. 22 D.L. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito con modifiche nella legge 11 marzo 1970 n. 83, per la proposizione dell'azione giudiziaria a seguito della notifica o della presa di conoscenza del provvedimento definitivo di iscrizione o mancata iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dai suddetti elenchi, si configura come un termine di natura sostanziale, senza possibilità di sanatoria ex art. 8 legge n. 533 del 1973 (e senza che la disposizione in esame possa ritenersi implicitamente abrogata dall'art. 148 disp. att. cod. proc. civ.); né la previsione normativa di un tale specifico termine di decadenza può suscitare dubbi di illegittimità costituzionale per disparità di trattamento, potendosi rinvenire nell'ordinamento altre ipotesi analoghe (quali i termini, originariamente di dieci o cinque anni, previsti dall'art. 47 d.p.r. n. 639 del 1970, espressamente dichiarati termini di decadenza dalla norma di interpretazione autentica di cui all'art. 6 D.L. n. 103 del 1991, convertito in legge n. 166 del 1991,
e successivamente ridotti a tre e ad un anno dall'art. 4 D.L. n. 384 del 1992, convertito in legge n.
438 del 1992” (in tal senso, Cass. Civ. Sez. Lav. 21.04.2001 n. 5942; Cass. Civ. Sez. Lav. 01.10.1997
n. 9595).
Sulla base di tali elementi normativi e giurisprudenziali, va rilevata d'ufficio la decadenza della parte ricorrente dal poter chiedere l'accertamento del proprio diritto all'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli relativamente alle giornate lavorative cancellate riferibili al 2019,
2020, 2021, 2022.
Tale decadenza è, infatti, rilevabile d'ufficio e potrebbe essere eccepita dal convenuto anche oltre i limiti posti dall'art. 416 cod. proc. civ. In tal senso, Cass. Ord. n. 3990 del 29.2.2016, secondo cui la stessa “è dettata a protezione dell'interesse pubblico alla definitività e certezza dei provvedimenti concernenti l'erogazione di spese gravanti sui bilanci pubblici, sicché è sottratta alla disponibilità della parte, è rilevabile d'ufficio - salvo il limite del giudicato - in ogni stato e grado del giudizio ed è opponibile, anche tardivamente, dall'istituto previdenziale”.
Ancora, pacificamente, la decadenza ha natura sostanziale e, dunque, insuscettibile di interruzione ovvero rimessione in termini (sul punto, Cass. civ. Sez. lav. 10.12.2009 n. 25892; Cass. civ. Sez. lav. 06.07.2009 n. 25892). Dunque, è ormai definitiva la mancata iscrizione/cancellazione della ricorrente dagli elenchi agricoli per il periodo di cui in domanda.
Ciò posto, la domanda volta all'accertamento del diritto all'iscrizione della parte ricorrente negli elenchi anagrafici per gli anni 2019, 2020, 2021, 2022 è da dichiararsi inammissibile.
La controvertibilità della questione fattuale sottesa al calcolo del termine decadenziale consiglia l'integrale compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, lette le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro l' con ricorso depositato il 28/03/2025, Parte_1 CP_1 disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Dichiara inammissibile la domanda volta all'accertamento del diritto alla iscrizione del ricorrente presso gli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per gli anni 2019, 2020, 2021 e
2022;
- Rigetta ogni altra domanda;
- Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Patti, 13/11/2025.
Il Giudice
IE LO EN