Art. 89.
Pagamento delle somme gravanti i pacchi
All'atto del ritiro della corrispondenza e dei pacchi il destinatario e, nel caso di oggetti rinviati, i mittenti debbono pagare i dazi doganali e tutte le altre imposte nonche' le tasse e sopratasse di cui gli oggetti stessi siano eventualmente gravati.
I mittenti hanno facolta' di assumere a loro carico il pagamento di tulle le somme gravanti gli oggetti da loro spediti.
Il regolamento determina le modalita' e le condizioni per l'esercizio di tale facolta'.
Pagamento delle somme gravanti i pacchi
All'atto del ritiro della corrispondenza e dei pacchi il destinatario e, nel caso di oggetti rinviati, i mittenti debbono pagare i dazi doganali e tutte le altre imposte nonche' le tasse e sopratasse di cui gli oggetti stessi siano eventualmente gravati.
I mittenti hanno facolta' di assumere a loro carico il pagamento di tulle le somme gravanti gli oggetti da loro spediti.
Il regolamento determina le modalita' e le condizioni per l'esercizio di tale facolta'.