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Sentenza 27 gennaio 2023
Sentenza 27 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 27/01/2023, n. 2586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2586 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Civile Sent. Sez. 5 Num. 2586 Anno 2023 Presidente: CHINDEMI DOMENICO Relatore: CANDIA UGO Data pubblicazione: 27/01/2023 delle Entrate-Riscossione, quale nuovo ente pubblico economico strumentale dell’Agenzia delle Entrate, previsto dall’art. 1 del decreto legge n. 193 del 2016, che è subentrata ex lege, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali già pendenti in capo ad IA Sud S.p.A., nel segno di una fattispecie estintiva che ha interessato la precedente società che gestiva l’attività di riscossione, riconducibile ad una successione in universum ius, sebbene con la peculiarità di un «trasferimento tra enti pubblici, senza soluzione di continuità, del munus publicum riferito all’attività della riscossione» (cfr. Cass., Sez. U. civ., n. 15911/2021). Tuttavia, per effetto del principio della cosiddetta "perpetuatio" dell'ufficio di difensore (di cui è espressione l'art. 85 c.p.c.), l'estinzione dell'agente della riscossione IA e la successione ad essa 6 di 12 dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, disposti dall'art. 1 del d.l. n. 193 del 2016, conv. con modif. dalla legge n. 225 del 2016, non hanno privato il procuratore della società estinta, che sia già ritualmente costituito nel processo anteriormente alla data della predetta successione, dello "ius postulandi" sino alla sua sostituzione (cfr. Cass. n. 3312/2022), che nella specie non è avvenuta. 10. Va ancora preliminarmente osservato che la Corte ritiene ammissibile il ricorso in esame sotto il profilo della sua proposizione tramite motivi cd. misti e cioè qualificati dal fatto che le censure sono state articolate riconducendo i dedotti vizi della sentenza impugnata sotto i molteplici paradigmi previsti dall’art. 360 c.p.c., in quanto la loro formulazione permette di cogliere le doglianze prospettate onde consentirne l'esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati (cfr. sul principio Cass., Sez. U,. civ., n. 9100/2015; Cass. n. 7009/2017; Cass. n. 26790/2018 e Cass. n. 39169/2021). 11. Tanto chiarito il ricorso risulta privo di ogni fondamento, alla luce delle seguenti ragioni. 12. Non ha alcun pregio il primo motivo di ricorso e parte del terzo ove l’istante ha denunciato il vizio di omessa pronuncia o di carenza di motivazione oppure di motivazione apparente ed infine di omesso esame di un fatto decisivo, essendo agevole osservare che: a. non vi è stata omessa pronuncia, avendo la Commissione, alla luce del riepilogo che precede, espressamente statuito sulle eccezioni proposte in relazione alla notifica delle cartelle di pagamento poste a base dell’iscrizione ipotecaria, in ordine alla motivazione dell’atto impositivo ed in merito all’eccezione di nullità per omessa sottoscrizione da parte del responsabile del procedimento, dovendo piuttosto porsi in rilievo che l’istante non ha avuto nemmeno cura di indicare quale delle eccezioni proposte non sia stata esaminata;
b. la motivazione sussiste alla luce di quanto sopra riportato (alla cui lettura si rinvia) ed essa non risulta per nulla apparente, avendo il Giudice dell’appello spiegato le ragioni su cui ha fondato la decisione, 7 di 12 anche in tal caso restando non chiarito in cosa la sentenza impugnata non sia stata compresa dal contribuente;
c. non è stato indicato – a tacer d’altro - quale sia stato il fatto decisivo non esaminato dal Giudice regionale;
d. il vizio dedotto sotto il paradigma di cui all’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c. (su cui v. infra) è comunque precluso, a monte, dalla sussistenza di una cd. doppia conforme, avendo il Giudice regionale rigettato l’appello e non avendo il ricorrente messo in evidenza, agli effetti dell'art. 348 ter, comma 5 c.p.c., le eventuali differenze tra le ragioni di fatto poste a base della sentenza di appello rispetto a quelle poste a base della sentenza di primo grado. (cfr., tra le tante, Cass. n. 8320/2022). Tutto ciò, ribadendo, a conclusione dell’esame del primo motivo, che dopo la modifica dell'art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c. (disposta dall'art. 54 del D.L. n. 83/2012 conv. in legge n. 134/2012, applicabile alla sentenza impugnata in quanto pubblicata successivamente alla data dell’11 settembre 2012, di entrata in vigore della norma modificativa), «non trova più accesso al sindacato di legittimità della Corte il vizio di mera insufficienza od incompletezza logica dell'impianto motivazionale per inesatta valutazione delle risultanze probatorie, qualora dalla sentenza sia evincibile una "regula juris" che non risulti totalmente avulsa dalla relazione logica tra "premessa(in fatto)- conseguenza(in diritto)" che deve giustificare il "decisum". La nuova formulazione del vizio di legittimità ha infatti limitato la impugnazione delle sentenze in grado di appello o in unico grado per vizio di motivazione alla sola ipotesi di "omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti", con la conseguenza che, al di fuori dell'indicata omissione, il controllo del vizio di legittimità rimane circoscritto alla sola verifica della esistenza del requisito motivazionale nel suo contenuto "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. ed individuato "in negativo" dalla consolidata giurisprudenza della Corte - formatasi in materia di ricorso straordinario- in relazione alle note ipotesi (mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale;
motivazione apparente;
manifesta ed 8 di 12 irriducibile contraddittorietà; motivazione perplessa od incomprensibile) che si convertono nella violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4), c.p.c. e che determinano la nullità della sentenza per carenza assoluta del prescritto requisito di validità(cfr. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014; id. Sez. U, Sentenza n. 19881 del 22/09/2014; id. Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016; n.23940/2017; n. 22598/2018). Consegue che, deve ritenersi oramai esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione, e per altro verso, tuttavia, il provvedimento il cui apparato argomentativo si colloca al di sotto della predetta soglia "minima costituzionale"» (così Cass., Sez. V Tributaria, n. 18103/2021). 13. Risulta inammissibile, per difetto di autosufficienza, il secondo motivo di ricorso, con cui l’istante si è doluto del difetto di motivazione dell’iscrizione ipotecaria, non avendo trascritto o riprodotto - neanche per sintesi - il contenuto dell’atto, né indicato in cosa sia consistita la mancanza di motivazione. Il motivo risulta, altresì, inammissibile, anche in tal caso per difetto di autosufficienza, nella parte in cui ha lamentato l’assenza di una pronuncia sull’eccezione concernente la mancata notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria e l’omessa instaurazione del contraddittorio preventivo, non avendo la difesa dell’istante provveduto ad indicare in quale atto del giudizio di merito tale eccezione sia stata sollevata, giacchè il riferimento alla deduzione formulata nel ricorso introduttivo (alla relativa pagina n. 4) ed all’atto di appello (alla relativa pagina n. 11) risultano pertinenti – per come riassunte nel ricorso in esame – alla diversa eccezione di nullità dell’iscrizione ipotecaria «per difetto assoluto di motivazione o comunque per motivazione insufficiente ovvero apparente» (v. pagina n. 5 del ricorso), e soprattutto senza riepilogarne i contenuti essenziali, esigenza questa tanto più avvertita sul punto in esame, avendo la controricorrente denunciato la novità dell’eccezione in rassegna (v. pagina n. 11 del controricorso). Quanto alla deduzione del vizio ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c. valgono in ogni caso le valutazioni espresse al § 12.d. 9 di 12 14. Allo stesso modo, va riconosciuta l’inammissibilità della terza doglianza. Ribadita sul punto la sussistenza della motivazione per le ragioni sopra esposte, si osserva, ancora una volta, il difetto di autosufficienza del ricorso, non avendo il ricorrente ritrascritto nei loro integrali contenuti gli avvisi di ricevimento onde consentire alla Corte di verificare le dedotte e plurime ragioni di nullità compiute dall’agente notificatore, sulla cui necessità la Corte è varie volte intervenuta, affermando il principio secondo cui «Ove sia contestata la rituale notifica degli atti tributari, per il rispetto del principio di specificità, è necessaria la trascrizione integrale delle relate e degli atti relativi al procedimento notificatorio, al fine di consentire la verifica della fondatezza della doglianza in base alla sola lettura del ricorso, senza necessità di accedere a fonti esterne allo stesso (Cass., Sez. V, 11 luglio 2022, n. 21810; Cass., Sez. V, 16 giugno 2022, n. 19491; Cass., 28 aprile 2022, n. 13425; Cass., Sez. V, 30 novembre 2018, n. 31038; Cass., Sez. V, 28 febbraio 2017, n. 5185; Cass., Sez. Lav., 29 agosto 2005, n. 17424» (così, da ultimo, Cass. n. 590/2023, ribadita da Cass. n. 822/2023). 14.a. La doglianza non rispetta il requisito di autosufficienza ed è comunque diretta a conseguire da parte della Corte un’inammissibile riesame di merito nella parte in cui lamenta l’assenza di prova delle notifiche delle intimazioni di pagamento «che avrebbero dovuto precedere l’iscrizione ipotecaria almeno per le cartelle di pagamento che …. sarebbero state notificate in epoca precedente il 25 febbraio 2009» (così a pagina n. 10 del ricorso), avendo omesso l’istante di indicare le cartelle coinvolte nell’asserito vizio, alle quali, invece, il contribuente fa solo un generico riferimento, individuandole in quelle notificate prima della suddetta data. 14.b. Si aggiunge, sul piano dei principi, che non possono comunque predicarsi le dedotte nullità delle notifiche, avendo questa Corte più volte chiarito che: (i) in tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella di pagamento può essere eseguita anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi 10 di 12 dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, fermo restando che il contribuente che assuma, in concreto, la mancanza di conoscenza effettiva dell'atto per causa a sé non imputabile può chiedere, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 175 del 2018, (cfr., tra le tante, Cass. 29710/2018, che richiama Cass. sez. 6-5, ord. 3 aprile 2018, n. 8086; Cass. sez. 6-5, ord. 21 febbraio 2018, n. 4275; Cass. sez. 6-5, ord. 21 5 dicembre 2017, n. 29022; Cass. sez. 5, 21 febbraio 2017, n. 4376; Cass. sez. 5, 19 gennaio 2017, n. 1304;; Cass. sez. 5, 18 novembre 2016, n. 23511; Cass. sez. 6- 5, ord. 13 giugno 2016, n. 12083; Cass. sez. 6-5, ord. 24 luglio 2014, n. 16949; Cass. sez. 5, 19 marzo 2014, n. 6395; Cass. sez. 5, 27 maggio 2011, n. 11708); (ii). in tema di notifica della cartella esattoriale ex articolo 26, comma 1, seconda parte, del Dpr 602/ 1973, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, non essendo necessario che l'agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'articolo 1335 del codice civile, superabile solo se il medesimo provi di essersi trovato senza sua colpa nella impossibilità di prenderne cognizione (cfr., ex multis, Cass. n. 8803/2022 e Cass. n. 20769/2021); (iii) «a mente della disciplina del d.m. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39 e del d.m. 1 ottobre 2008, artt. 20 e 26, è sufficiente, per il perfezionamento della notifica, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento, ad opera dell'ufficiale postale, se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione firmi il registro di consegna della corrispondenza e l'avviso di ricevimento da restituire al mittente» (cfr., ex multis, Cass. n. 4160/2022); (iv) «pur se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, 11 di 12 l'atto è pur tuttavia valido poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ., ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata (v. Cass. nn. 946, 6753 e 19680 del 2020 ed ivi ulteriori precedenti)» (cfr., ex multis, Cass. n. 4160/2022 citata); (v). «la consegna del piego raccomandato a mani di familiare dichiaratosi convivente con il destinatario determina, quindi, la presunzione che l'atto sia giunto a conoscenza dello stesso, mentre il problema dell'identificazione del luogo ove è stata eseguita la notificazione rimane assorbito dalla dichiarazione di convivenza resa dal consegnatario dell'atto, con conseguente onere della prova contraria a carico del destinatario» (cfr. Cass. n. 4160/2022 citata); (vi). in tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, non è necessario l'invio di una successiva raccomandata informativa in quanto trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario, peraltro con esclusione dell'art. 1, comma 883, della l. n. 145 del 2018, in quanto privo di efficacia retroattiva, e non quelle della l. n. 890 del 1982 (cfr. Cass. n. 10037/2019 e Cass. n. 13130/2020). 14.c. Anche in tal caso, quanto alla deduzione del vizio ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c. valgono in ogni caso le valutazioni espresse al § 12.d. 15. Alla stregua di tali complessive riflessioni il ricorso va rigettato. 16. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano a favore di IA Sud S.p.A. (ora Agenzia delle Entrate- Riscossione) secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014 nella misura indicata in dispositivo. 17. Va dato, infine, conto che ricorrono le condizioni per versamento di un ulteriore importo da parte di OM AB pari a quello 12 di 12 eventualmente dovuto, a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater del d.P.R. 115/2002, per la proposizione del ricorso
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso, condanna OM AB al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in favore di IA Sud S.p.A. (ora Agenzia delle Entrate- Riscossione) nella misura di 6.000,00 € per competenze, oltre al rimborso forfettario (15% sulle competenze), 200,00 € per spese vive ed accessori. Dà atto che ricorrono le condizioni per versamento di un ulteriore importo da parte di OM AB pari a quello eventualmente dovuto, a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater del d.P.R. 115/2002, per la proposizione del ricorso Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 ottobre 2022.
b. la motivazione sussiste alla luce di quanto sopra riportato (alla cui lettura si rinvia) ed essa non risulta per nulla apparente, avendo il Giudice dell’appello spiegato le ragioni su cui ha fondato la decisione, 7 di 12 anche in tal caso restando non chiarito in cosa la sentenza impugnata non sia stata compresa dal contribuente;
c. non è stato indicato – a tacer d’altro - quale sia stato il fatto decisivo non esaminato dal Giudice regionale;
d. il vizio dedotto sotto il paradigma di cui all’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c. (su cui v. infra) è comunque precluso, a monte, dalla sussistenza di una cd. doppia conforme, avendo il Giudice regionale rigettato l’appello e non avendo il ricorrente messo in evidenza, agli effetti dell'art. 348 ter, comma 5 c.p.c., le eventuali differenze tra le ragioni di fatto poste a base della sentenza di appello rispetto a quelle poste a base della sentenza di primo grado. (cfr., tra le tante, Cass. n. 8320/2022). Tutto ciò, ribadendo, a conclusione dell’esame del primo motivo, che dopo la modifica dell'art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c. (disposta dall'art. 54 del D.L. n. 83/2012 conv. in legge n. 134/2012, applicabile alla sentenza impugnata in quanto pubblicata successivamente alla data dell’11 settembre 2012, di entrata in vigore della norma modificativa), «non trova più accesso al sindacato di legittimità della Corte il vizio di mera insufficienza od incompletezza logica dell'impianto motivazionale per inesatta valutazione delle risultanze probatorie, qualora dalla sentenza sia evincibile una "regula juris" che non risulti totalmente avulsa dalla relazione logica tra "premessa(in fatto)- conseguenza(in diritto)" che deve giustificare il "decisum". La nuova formulazione del vizio di legittimità ha infatti limitato la impugnazione delle sentenze in grado di appello o in unico grado per vizio di motivazione alla sola ipotesi di "omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti", con la conseguenza che, al di fuori dell'indicata omissione, il controllo del vizio di legittimità rimane circoscritto alla sola verifica della esistenza del requisito motivazionale nel suo contenuto "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. ed individuato "in negativo" dalla consolidata giurisprudenza della Corte - formatasi in materia di ricorso straordinario- in relazione alle note ipotesi (mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale;
motivazione apparente;
manifesta ed 8 di 12 irriducibile contraddittorietà; motivazione perplessa od incomprensibile) che si convertono nella violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4), c.p.c. e che determinano la nullità della sentenza per carenza assoluta del prescritto requisito di validità(cfr. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014; id. Sez. U, Sentenza n. 19881 del 22/09/2014; id. Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016; n.23940/2017; n. 22598/2018). Consegue che, deve ritenersi oramai esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione, e per altro verso, tuttavia, il provvedimento il cui apparato argomentativo si colloca al di sotto della predetta soglia "minima costituzionale"» (così Cass., Sez. V Tributaria, n. 18103/2021). 13. Risulta inammissibile, per difetto di autosufficienza, il secondo motivo di ricorso, con cui l’istante si è doluto del difetto di motivazione dell’iscrizione ipotecaria, non avendo trascritto o riprodotto - neanche per sintesi - il contenuto dell’atto, né indicato in cosa sia consistita la mancanza di motivazione. Il motivo risulta, altresì, inammissibile, anche in tal caso per difetto di autosufficienza, nella parte in cui ha lamentato l’assenza di una pronuncia sull’eccezione concernente la mancata notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria e l’omessa instaurazione del contraddittorio preventivo, non avendo la difesa dell’istante provveduto ad indicare in quale atto del giudizio di merito tale eccezione sia stata sollevata, giacchè il riferimento alla deduzione formulata nel ricorso introduttivo (alla relativa pagina n. 4) ed all’atto di appello (alla relativa pagina n. 11) risultano pertinenti – per come riassunte nel ricorso in esame – alla diversa eccezione di nullità dell’iscrizione ipotecaria «per difetto assoluto di motivazione o comunque per motivazione insufficiente ovvero apparente» (v. pagina n. 5 del ricorso), e soprattutto senza riepilogarne i contenuti essenziali, esigenza questa tanto più avvertita sul punto in esame, avendo la controricorrente denunciato la novità dell’eccezione in rassegna (v. pagina n. 11 del controricorso). Quanto alla deduzione del vizio ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c. valgono in ogni caso le valutazioni espresse al § 12.d. 9 di 12 14. Allo stesso modo, va riconosciuta l’inammissibilità della terza doglianza. Ribadita sul punto la sussistenza della motivazione per le ragioni sopra esposte, si osserva, ancora una volta, il difetto di autosufficienza del ricorso, non avendo il ricorrente ritrascritto nei loro integrali contenuti gli avvisi di ricevimento onde consentire alla Corte di verificare le dedotte e plurime ragioni di nullità compiute dall’agente notificatore, sulla cui necessità la Corte è varie volte intervenuta, affermando il principio secondo cui «Ove sia contestata la rituale notifica degli atti tributari, per il rispetto del principio di specificità, è necessaria la trascrizione integrale delle relate e degli atti relativi al procedimento notificatorio, al fine di consentire la verifica della fondatezza della doglianza in base alla sola lettura del ricorso, senza necessità di accedere a fonti esterne allo stesso (Cass., Sez. V, 11 luglio 2022, n. 21810; Cass., Sez. V, 16 giugno 2022, n. 19491; Cass., 28 aprile 2022, n. 13425; Cass., Sez. V, 30 novembre 2018, n. 31038; Cass., Sez. V, 28 febbraio 2017, n. 5185; Cass., Sez. Lav., 29 agosto 2005, n. 17424» (così, da ultimo, Cass. n. 590/2023, ribadita da Cass. n. 822/2023). 14.a. La doglianza non rispetta il requisito di autosufficienza ed è comunque diretta a conseguire da parte della Corte un’inammissibile riesame di merito nella parte in cui lamenta l’assenza di prova delle notifiche delle intimazioni di pagamento «che avrebbero dovuto precedere l’iscrizione ipotecaria almeno per le cartelle di pagamento che …. sarebbero state notificate in epoca precedente il 25 febbraio 2009» (così a pagina n. 10 del ricorso), avendo omesso l’istante di indicare le cartelle coinvolte nell’asserito vizio, alle quali, invece, il contribuente fa solo un generico riferimento, individuandole in quelle notificate prima della suddetta data. 14.b. Si aggiunge, sul piano dei principi, che non possono comunque predicarsi le dedotte nullità delle notifiche, avendo questa Corte più volte chiarito che: (i) in tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella di pagamento può essere eseguita anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi 10 di 12 dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, fermo restando che il contribuente che assuma, in concreto, la mancanza di conoscenza effettiva dell'atto per causa a sé non imputabile può chiedere, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 175 del 2018, (cfr., tra le tante, Cass. 29710/2018, che richiama Cass. sez. 6-5, ord. 3 aprile 2018, n. 8086; Cass. sez. 6-5, ord. 21 febbraio 2018, n. 4275; Cass. sez. 6-5, ord. 21 5 dicembre 2017, n. 29022; Cass. sez. 5, 21 febbraio 2017, n. 4376; Cass. sez. 5, 19 gennaio 2017, n. 1304;; Cass. sez. 5, 18 novembre 2016, n. 23511; Cass. sez. 6- 5, ord. 13 giugno 2016, n. 12083; Cass. sez. 6-5, ord. 24 luglio 2014, n. 16949; Cass. sez. 5, 19 marzo 2014, n. 6395; Cass. sez. 5, 27 maggio 2011, n. 11708); (ii). in tema di notifica della cartella esattoriale ex articolo 26, comma 1, seconda parte, del Dpr 602/ 1973, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, non essendo necessario che l'agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'articolo 1335 del codice civile, superabile solo se il medesimo provi di essersi trovato senza sua colpa nella impossibilità di prenderne cognizione (cfr., ex multis, Cass. n. 8803/2022 e Cass. n. 20769/2021); (iii) «a mente della disciplina del d.m. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39 e del d.m. 1 ottobre 2008, artt. 20 e 26, è sufficiente, per il perfezionamento della notifica, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento, ad opera dell'ufficiale postale, se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione firmi il registro di consegna della corrispondenza e l'avviso di ricevimento da restituire al mittente» (cfr., ex multis, Cass. n. 4160/2022); (iv) «pur se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, 11 di 12 l'atto è pur tuttavia valido poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ., ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata (v. Cass. nn. 946, 6753 e 19680 del 2020 ed ivi ulteriori precedenti)» (cfr., ex multis, Cass. n. 4160/2022 citata); (v). «la consegna del piego raccomandato a mani di familiare dichiaratosi convivente con il destinatario determina, quindi, la presunzione che l'atto sia giunto a conoscenza dello stesso, mentre il problema dell'identificazione del luogo ove è stata eseguita la notificazione rimane assorbito dalla dichiarazione di convivenza resa dal consegnatario dell'atto, con conseguente onere della prova contraria a carico del destinatario» (cfr. Cass. n. 4160/2022 citata); (vi). in tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, non è necessario l'invio di una successiva raccomandata informativa in quanto trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario, peraltro con esclusione dell'art. 1, comma 883, della l. n. 145 del 2018, in quanto privo di efficacia retroattiva, e non quelle della l. n. 890 del 1982 (cfr. Cass. n. 10037/2019 e Cass. n. 13130/2020). 14.c. Anche in tal caso, quanto alla deduzione del vizio ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c. valgono in ogni caso le valutazioni espresse al § 12.d. 15. Alla stregua di tali complessive riflessioni il ricorso va rigettato. 16. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano a favore di IA Sud S.p.A. (ora Agenzia delle Entrate- Riscossione) secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014 nella misura indicata in dispositivo. 17. Va dato, infine, conto che ricorrono le condizioni per versamento di un ulteriore importo da parte di OM AB pari a quello 12 di 12 eventualmente dovuto, a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater del d.P.R. 115/2002, per la proposizione del ricorso
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso, condanna OM AB al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in favore di IA Sud S.p.A. (ora Agenzia delle Entrate- Riscossione) nella misura di 6.000,00 € per competenze, oltre al rimborso forfettario (15% sulle competenze), 200,00 € per spese vive ed accessori. Dà atto che ricorrono le condizioni per versamento di un ulteriore importo da parte di OM AB pari a quello eventualmente dovuto, a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater del d.P.R. 115/2002, per la proposizione del ricorso Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 ottobre 2022.