Sentenza 23 luglio 1999
Massime • 1
Con riferimento all'azione promossa per ottenere il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 158 della legge 22 aprile 1941 n. 633 sulla protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, per configurare i presupposti per l'applicazione di tale norma ed in particolare il danno da essa previsto, non occorre l'esistenza di un rapporto concorrenziale fra l'attività del soggetto che si assume danneggiante e l'attività del soggetto che si assume danneggiato, ancorché tali soggetti rivestano la qualità di imprenditori, poiché la lesione del diritto tutelato dalla suddetta norma giustifica di per sè l'azione risarcitoria, prescindendo dall'eventuale integrazione di una fattispecie di concorrenza sleale, costituendo l'illecito di cui al suddetto art. 158 una specificazione della norma generale dell'art. 2043 c.c. La concreta sussistenza di un danno risarcibile va accertata secondo i criteri che governano la responsabilità' aquiliana e, quindi, con l'impiego anche di presunzioni ed il ricorso, in ordine alla quantificazione del danno, alla valutazione equitativa, qualora di essa si ravvisino i presupposti.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 23/07/1999, n. 7971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7971 |
| Data del deposito : | 23 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Alfredo ROCCHI - Presidente -
Dott. Giovanni LOSAVIO - Consigliere -
Dott. Alessandro CRISCUOLO - rel. Consigliere -
Dott. Mario ADAMO - Consigliere -
Dott. Giuseppe Maria BERRUTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NO OR EDITORE SpA, successore a titole particolare della IL SC EDITORE SpA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MARIA CRISTINA 8, presso l'avvocato GOFFREDO GOBBI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LEONELLO LEONELLI, giusta procura speciale per Notaio Francesco Cavallone rep. n. 147633 del 21.10.1997;
- ricorrente -
contro
NE EDITORIALE SpA;
- intimata -
avverso la sentenza n. 259/97 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 03/03/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/02/99 dal Consigliere Dott. Alessandro CRISCUOLO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Gobbi, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico NARDI che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo;
l'assorbimento dei restanti motivi del ricorso.
Svolgimento del processo
Con citazione notificata Il 6 aprile 1989 la s.p.a. IO US Editore dichiarò che:
Nel n. 44 del 14 febbraio 1988 del giornale quotidiano "La Nuova Venezia" era stato pubblicato, accanto ad un articolo di commento sul concerto dell'artista IC CC (in programma a Venezia per il giorno successivo), l'intero testo delle composizioni musicali intitolate "La grande VE, "Il mio nome è IC" e "Indocina Indocina", i cui editori, peraltro non menzionati, erano le imprese "Gelsomino" e "L'altra metà";
Nel successivo n. 103 del 24 aprile 1988 dello stesso quotidiano, nonché negli altri due giornali in pari data, "Il Mattino di Padova" e "La Tribuna di Treviso", appartenenti allo stesso editore, era stato pubblicato (senza alcuna indicazione degli editori "BMG Ariola Musica" e "Gelsomino") il contenuto di un'altra composizione dello stesso autore, intitolata "In bicicletta";
La s.p.a. IO US Editore era titolare del diritto - acquistato verso il corrispettivo, per l'anno 1988, di lire 108.800.000 - di riprodurre in esclusiva i menzionati testi, già apparsi nel periodici, dalla medesima società editi, "TV Sorrisi e Canzoni" del 7 febbraio 1988 e "Tutto" del marzo 1988; Le suddette pubblicazioni nei menzionati quotidiani erano avvenute senza il consenso dell'autore, degli editori e della società cessionaria dei diritti esclusivi di pubblicazione sul periodici, e quindi in violazione della legge 22 aprile 1941 n. 633 (legge sul diritto d'autore), nonché in contrasto con i principi stabiliti nell'art.2598 c.c., rispetto al quale le pubblicazioni indicate costituivano condotta non conforme ai principi della correttezza professionale, in quanto - senza essere stata preceduta da alcun pagamento agli aventi diritto - era stata "mezzo efficace per la sottrazione di clientela ad un concorrente";
Quanto al danno prodotto da tale condotta, andava considerato, da un lato, che i proventi tratti dal mercato della musica leggera costituivano il 90% degli importi riscossi dalla S.I.A.E. per le utilizzazioni dell'intero repertorio musicale italiano e, dall'altro, che il periodico "TV Sorrisi e Canzoni" aveva usato la pubblicazione dei testi letterali delle composizioni musicali in voga come uno dei suoi punti di forza per la penetrazione nel mercato dei settimanali di attualità;
Inoltre con l'illegittima pubblicazione i predetti quotidiani avevano insinuato nel foro pubblico l'idea che la caratteristica pubblicazione di testi letterari delle canzoni non fosse più appannaggio esclusivo di "TV Sorrisi e Canzoni", e da ultimo dell'altro periodico di costume dello stesso editore "Tutto musica e spettacolo", mentre il danno era aggravato dal fatto che la lamentata pubblicazione era avvenuta in occasione del "tour", tenuto nel febbraio-marzo 1988, dall'autore e interprete dei testi menzionati. Su tali premesse la s.p.a. IO US Editore convenne in giudizio dinanzi al tribunale di Padova sia la s.p.a. Editoriale Quotidiani Veneti di IO ON & Associati, quale editrice dei predetti quotidiani, sia il direttore responsabile di questi ultimi, chiedendo che - previo accertamento delle dedotte violazioni - fossero condannati al risarcimento del danno nella misura di lire 30.000.000, nonché alla pubblicazione del dispositivo della sentenza.
La società convenuta chiese il rigetto delle domande, sostenendo che l'eccezionale pubblicazione dei testi indicati dall'attrice non aveva prodotto a quest'ultima alcun danno, ma al contrario ne aveva favorito il lavoro di sfruttamento commerciale, rendendo più efficace la presentazione di un concerto da cui la medesima attrice avrebbe ricavato utili. Aggiunse che la pubblicazione nel quotidiani editi da essa convenuta, rispondendo a canoni del tutto diversi rispetto a quelli giustificanti l'attività dei giornali editi dall'attrice (il cui scopo redazionale consisteva nello sfruttamento commerciale delle canzoni), anche sotto tale profilo aveva avuto effetto promozionale nei confronti del lavoro della IO US Editore s.p.a.
Nel corso del giudizio tale società rinunziò alla domanda nel confronti del direttore responsabile dei quotidiani. Il tribunale adito, con sentenza n. 324 del 1993, osservò:
Che, secondo le risultanze del testo dei contratti prodotti dall'istante e della memoria di replica di questa, il diritto esclusivo di riproduzione dei testi letterari delle composizioni musicali si riferiva alle pubblicazioni periodiche o singole;
Che le pubblicazioni censurate dall'attrice erano state eseguite non in periodici o in numeri singoli ma in quotidiani;
Che la stampa periodica aveva significato diverso dalla stampa quotidiana, la prima essendo diretta a fornire soprattutto informazioni specializzate o di specifici settori, la seconda a pubblicare soprattutto notizie, onde erano orientate verso settori differenti di lettori;
Che nella fascia interessata alla stampa periodica, nonché specializzata, il diritto di esclusiva dell'attrice trovava la propria ragion d'essere e il proprio contenuto economico, non perseguibile attraverso un messaggio fornito con notizie apparse su un quotidiano;
che, pertanto, essendo individuabile tale diritto soltanto con riguardo alle stampe periodiche, esso non appariva violato con la pubblicazione apparsa nel quotidiani editi dalla convenuta. Sulla base di tali considerazioni il tribunale rigettò le domande. La s.p.a. IO US Editore - alla quale, in corso di causa, venne a succedere la s.p.a. OL ON Editore - propose appello, per resistere al quale si costituì la Finegil Editoriale s.p.a., a sua volta succeduta alla Editoriale Quotidiani Veneti s.p.a.
La corte di appello di Venezia, con sentenza n. 259 depositata il 3 marzo 1997, rigettò il gravame e condannò l'appellante al pagamento delle spese giudiziali del grado, rilevando:
Che la prima domanda proposta dalla società appellante aveva per oggetto l'accertamento della violazione sia delle disposizioni a tutela del diritto d'autore, sia delle norme sulla concorrenza sleale;
Che tra gli atti di concorrenza sleale, di cui all'art. 2598 c.c., e le condotte violatrici della normativa sul diritto d'autore andava ravvisato un rapporto di specialità, nel senso che, mentre l'art.2598 c.c. considera integranti concorrenza sleale gli atti compiuti,
in generale, con mezzi non conformi ai principi della correttezza professionale, (cfr. il n. 3 di tale articolo), tali atti, se concretanti anche violazioni del diritto d'autore, consistono in quelle condotte con le quali vengono esercitate le facoltà spettanti all'autore, senza che da costui siano state legittimamente trasmesse;
Che il diritto di pubblicazione e di riproduzione, spettante all'autore sulla sua opera (artt. 12 e 13) legge sul diritto d'autore), comprende una serie di facoltà di natura patrimoniale e può essere da lui trasferito, tra l'altro, con contratto di edizione, normalmente in via esclusiva (artt. 107, 118 e 119 l.d.a.), e il titolare dell'esclusiva può a sua volta trasmettere tale diritto;
Che, nella specie, l'appellante aveva esibito le fotocopie dei contratti stipulati tra la IO US Editore s.p.a. e le imprese "L'altra Metà", la s.p.a. BMG Ariola Musica e la s.r.l. IT CH Italia, con i quali queste ultime avevano ceduto i diritti di esclusiva di riprodurre e di pubblicare i testi letterari delle composizioni musicali costituenti il loro repertorio, nonché fotocopia della dichiarazione dell'editrice "L'altra Metà", con cui questa aveva dichiarato che le composizioni musicali di IC CC, "La grande VE e "Il mio nome è IC", appartenevano al suo repertorio esclusivo;
Che, inoltre, l'appellata non aveva contestato l'acquisizione, da parte della s.p.a. IO US Editore, del diritto di riprodurre e di pubblicare in via esclusiva i testi letterari delle composizioni, ne' aveva contestato che tali testi fossero successivamente apparsi nel numeri dei quotidiani editi dalla Finegil Editoriale;
Che andava quindi ravvisata la violazione del diritto (come sopra definito) da parte dell'editrice dei giornali quotidiani "La Nuova Venezia", "Il Mattino di Padova" e "La Tribuna di Treviso", commessa attraverso le pubblicazioni denunziate;
Che si doveva perciò passare all'esame della domanda di risarcimento del danno, proposta dall'appellante e riferibile all'art. 158 della legge sul diritto d'autore;
Che, trattandosi pur sempre di una fattispecie di concorrenza sleale, presupposto indispensabile per configurare il danno al sensi dell'art. 158 cit. era l'esistenza di un rapporto concorrenziale tra l'attività svolta dall'impresa cui era attribuito il danno e l'impresa che si assumeva danneggiata, secondo un criterio espresso anche in giurisprudenza, sia pure in relazione ad attività produttive diverse da quella per cui era causa;
Che inoltre, secondo autorevole dottrina e la giurisprudenza, l'azione di risarcimento del danno prevista dal citato art. 158 era regolata dal principi generali della responsabilità aquiliana e, tra l'altro, occorreva la prova del danno, desumibile anche da presunzioni;
Che, nel caso in esame, mancava il requisito del rapporto concorrenziale richiesto dalla giurisprudenza per la configurazione del danno;
Che, infatti, i giornali già editi dalla Editoriale Quotidiani Veneti avevano come scopo la pubblicazione non soltanto dei principali avvenimenti di cronaca internazionale e interna, ma anche di quegli eventi che non trovavano spazio nei giornali a diffusione nazionale, e tuttavia, essendo di rilevanza locale, interessavano i lettori residenti nel Veneto e, in particolare, nelle tre città interessate dai quotidiani (Venezia, Padova e Treviso), i quali erano attratti da tali fatti, la cui conoscenza, necessaria per la generalità dei cittadini, era indispensabile per gli operatori economici (come le notizie relative alla viabilità, alle iniziative economiche quali mostre e Fiere, all'ordine pubblico locale e così via);
Che, per contro, le notizie pubblicate sui giornali editi dalla IO US Editore, e poi dalla s.p.a. OL ON Editore (come "TV Sorrisi e Canzoni" o "Tutto Musica e Spettacolo"), mostravano un contenuto riferibile quasi esclusivamente a spettacoli di musica leggera o televisivi, e proponevano spesso la presentazione dell'opera e della personalità di artisti attivi nel settore della musica leggera (così era avvenuto, tra l'altro, per IC CC), cioè notizie che potevano interessare quasi esclusivamente gli appassionati di detta musica, al quali fornivano, con i testi letterari delle composizioni musicali, particolari del cammino artistico e della vita dell'autore, non reperibili in giornali quotidiani;
che, in conclusione, l'appassionato di musica leggera, residente nel Veneto, attraverso le notizie pubblicate dai quotidiani editi dall'appellata unitamente ai testi letterari in questione non avrebbe potuto acquisire i dati specifici che soltanto i periodici editi dall'appellante erano in grado di fornirgli, sicché comunque non sarebbe stato distolto dal continuare ad acquistarli;
che al riscontrato difetto del rapporto concorrenziale - indispensabile per configurare, sia pure in via soltanto presuntiva, una possibile sottrazione di clientela per effetto delle censurate pubblicazioni - doveva far seguito il rilievo che l'appellante non aveva fornito allegazione o prova circa il numero di lettori o di copie che, per effetto della lamentata violazione, le sarebbero stati sottratti, ma aveva addotto soltanto come elemento di danno la "perdita dell'immagine di esclusivista", elemento insufficiente a costituire, sia pure in via soltanto presuntiva, una causa di danno;
che, in definitiva, mancando in causa ogni prova di pregiudizio conseguente alle accertate violazioni, la domanda dell'appellante andava respinta, con assorbimento di ogni altra questione, restando dunque confermata, con la diversa motivazione sopra espressa, la pronunzia del tribunale di Padova.
Contro la suddetta sentenza, che non risulta notificata, la OL ON Editore s.p.a. (successore a titolo particolare della IO US Editore s.p.a.) ha proposto ricorso per cassazione con atto notificato il 18 novembre 1997, deducendo tre motivi d'annullamento.
L'intimata Finegil Editoriale s.p.a. non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione
Con il primo mezzo di cassazione la società ricorrente, circa il punto della sentenza impugnata concernente la dichiarata non sussistenza e quantificabilità del danno risarcibile richiesto, denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 12, 13, 17, 107, 118, 119, 158 della legge sul diritto d'autore, degli artt. 2577, 2580 e 2581 c.c. In relazione agli artt. 2043, 2697, 2727, 2729, 2056, 1223, 1226, 2598 c.c., e ancora omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, con riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3 e 5, c.p.c.
La sentenza impugnata - premesso il rapporto di specialità esistente tra le norme poste a protezione del diritto d'autore (artt. 12, 13 e 17 della legge 22 aprile 1941 n. 633), anche in caso di suo legittimo trasferimento a terzi in via esclusiva (artt. 107, 118, 119 della legge medesima), e le norme che tutelano dagli atti di concorrenza sleale (in particolare, art. 2598 n. 3 c.c.) - avrebbe accertato la violazione dei diritti esclusivi di essa ricorrente proprio in base alle prime. Sarebbe quindi passata ad esaminare la successiva domanda di danno, inquadrandola nell'art. 158 della legge n. 633 del 1941. Tuttavia, senza alcuna spiegazione ne' logica motivazione, avrebbe poi concluso, quanto al danno, che, trattandosi pur sempre di una fattispecie di concorrenza sleale, presupposto indispensabile per la configurabilità di un danno al sensi del citato art. 158 sarebbe l'esistenza di un rapporto concorrenziale tra l'attività svolta dall'impresa che si assume danneggiante e dall'impresa che si assume danneggiata.
La carenza e la contraddittorietà di tale motivazione sarebbero evidenti, come la violazione e la falsa applicazione delle norme sopra indicate.
Se, infatti, il diritto dedotto in giudizio era, per espresso riconoscimento della corte di merito, quello d'autore, la medesima corte sarebbe caduta in errore applicando, al fini dell'accertamento del danno, i principi e i presupposti propri della ben diversa fattispecie di concorrenza sleale prevista dall'art. 2598 c.c. Le stesse sentenze richiamate dalla corte territoriale confermerebbero il vizio denunciato, in quanto riguarderebbero le differenti materie dei marchi e della concorrenza sleale, nelle quali il rapporto concorrenziale sarebbe essenziale per il giudizio di confondibilità tra i prodotti nel l'apprezzamento del pubblico, così costituendo non una condizione di esistenza del danno ma dello stesso illecito.
Infatti la legge sui marchi e le norme del codice civile in materia di concorrenza sleale tutelerebbero la parte del patrimonio delle imprese costituito dal segno distintivo e dall'avviamento commerciale in senso generale, ma sempre negli specifici ambiti merceologici In cui le imprese stesse operano, ambiti rilevanti anche nelle ipotesi più generali di chiusura poste a presidio delle attività delle imprese per difenderle da attività parassitarie o di confusione e, in ogni caso, da atti contrari agli usi onesti in materia industriale e commerciale.
In tema di diritto d'autore, invece, il rapporto di concorrenza tra Il soggetto, che viola i diritti di utilizzazione economica sull'opera dell'ingegno, e il relativo proprietario non avrebbe il medesimo rilievo, ne' come presupposto di esistenza dell'illecito ne' come condizione necessaria per l'esistenza di un danno. Ciò, peraltro, sarebbe stato riconosciuto dalla stessa corte distrettuale, con l'affermazione che l'azione risarcitoria prevista dall'art. 158 della legge sul diritto d'autore è regolata dai principi generali dettati in tema di responsabilità aquiliana.
La natura giuridica del diritto patrimoniale d'autore come diritto di escludere gli altri, invero, sarebbe quella di un diritto assoluto su un bene immateriale e mai sarebbe configurabile, come nel caso del diritto al marchio o nella concorrenza sleale, quale diritto alla clientela. Tant'è che nel diritto d'autore la legge (art. 12) tratta di diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera in ogni forma e modo originale o derivato, nei limiti normativamente fissati ed in particolare con l'esercizio dei diritti esclusivi indicati negli articoli successivi.
A fronte di tale proprietà assoluta ed esclusiva del diritto di riproduzione (art. 13 l.d.a.) anteporre al giudizio sull'esistenza del danno la necessarietà di un rapporto di concorrenza (per di più nei ristretti limiti ravvisati dalla corte territoriale) costituirebbe palese violazione dei principi, pur riconosciuti come applicabili, della responsabilità aquiliana.
In base a tali regole il caso in esame si sarebbe dovuto invece affrontare, senza mutuare inconferenti condizioni pregiudiziali da altre ipotesi del tutto autonome rispetto a quella del fatto illecito, accertando che il diritto originario dell'autore (riproduzione per le, stampe) avrebbe mantenuto lo stesso carattere assoluto anche una volta giunto (come di regola) nella disponibilità dell'editore avente diritto, e ciò proprio in virtù
dell'esclusività della cessione operata;
e che, conseguentemente, l'attività illecita posta in essere da altro editore sarebbe stata comunque produttiva di danno, in quanto la ricorrente avrebbe subito una violazione del proprio diritto assoluto alla tutela della sua sfera patrimoniale (costituita dalla disponibilità dei testi oltre che dalla risalente immagine di loro esclusivista). Ancora, la sentenza impugnata avrebbe dovuto valutare che la convenuta aveva utilizzato un diritto esclusivo altrui su propri beni commerciali, senza soggiacere ad alcun onere economico, travalicando i limiti che già consentono il più ampio diritto di critica e di cronaca su opere altrui. Infine si sarebbe dovuto considerare che, essendo stato l'atto illecito commesso in numeri di giornali quotidiani, l'appellante non avrebbe potuto ricorrere ad altri mezzi di ristoro che non fossero costituiti da un'azione risarcitoria. Conducendo tale analisi, esaminando le prove documentati prodotte, applicando i principi della tutela aquiliana, compresi quelli relativi all'impiego delle presunzioni di cui agli artt. 2727 e 2729 c.c. anche per accertare l'esistenza del danno patrimoniale, e quindi procedendo alla sua quantificazione anche a mezzo del criterio equitativo di cui all'art. 1226 c.c. (data, nella fattispecie, l'effettiva impossibilità di provarne il preciso ammontare), la corte di merito avrebbe quindi dovuto riformare la sentenza di primo grado, accogliendo anche la domanda di risarcimento. Con il secondo motivo, poi, la ricorrente censura la sentenza impugnata per contrasto tra dispositivo e motivazione. Sostiene che essa avrebbe formulato le proprie conclusioni chiedendo:
1) che si accertasse e dichiarasse l'illiceità della pubblicazione contestata, ai sensi della legge sul diritto d'autore e dell'ipotesi di concorrenza sleale di cui all'art. 2598 c.c.; 2) che si condannasse l'appellata al risarcimento del danno, alla pubblicazione della sentenza ed al pagamento delle spese giudiziali del doppio grado.
La sentenza impugnata avrebbe ravvisato la violazione del diritto, lamentata dall'attuale ricorrente, accogliendo quindi in motivazione la relativa doglianza, ma nel dispositivo avrebbe rigettato l'intero appello, confermando la sentenza del tribunale che aveva espressamente deciso anche il rigetto della domanda concernente l'accertamento dell'illiceità delle pubblicazioni realizzate dalla convenuta. Di qui l'insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo della sentenza impugnata in questa sede. I due motivi - che, essendo tra loro connessi, vanno esaminati congiuntamente - sono fondati nel sensi in prosieguo indicati. La corte distrettuale ha accertato la violazione del diritto di esclusiva vantato dall'attuale ricorrente, ad opera dell'editrice dei giornali quotidiani "La Nuova Venezia", "Il Mattino di Padova" e "La Tribuna di Treviso" (v. pag. 9 della sentenza). E, passando ad esaminare la domanda di risarcimento del danno, l'ha inquadrata nell'art. 158 della legge 22 aprile 1941 n. 633) (e successive modificazioni), alla stregua del quale "Chi venga leso nell'esercizio di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante può agire in giudizio per ottenere che sia distrutto o rimosso lo stato di fatto da cui risulta la violazione o per ottenere il risarcimento del danno".
I punti suddetti non sono più in discussione.
Essa, ha tuttavia, aggiunto che si trattava pur sempre di una fattispecie di concorrenza sleale;
che, quindi, presupposto indispensabile per configurare il danno di cui all'art. 158 cit. era l'esistenza di un rapporto concorrenziale tra l'attività svolta dall'impresa (che si assumeva) danneggiante e dell'impresa (che si assumeva) danneggiata;
ha escluso nel caso in esame l'esistenza del rapporto concorrenziale idoneo ad integrare - sia pure in via soltanto presuntiva - una possibile sottrazione di clientela, ed a questa considerazione ha fatto seguire il rilievo che l'appellante non aveva fornito alcuna allegazione o prova circa il numero di lettori o di copie che, per effetto della lamentata violazione, le sarebbero stati sottratti. Ha così ritenuto mancante "ogni prova di danno conseguente alle accertate violazioni" (pag. 13 della sentenza), pervenendo quindi al rigetto della domanda. Seguendo questo percorso argomentativo, però, i giudici del merito hanno finito per ricondurre interamente la previsione dell'art. 158 della legge sul diritto d'autore (e, più in generale, la lesione dei diritti di utilizzazione economica dell'opera: artt. 12 e seg. l.d.a.) nell'area oggetto della tutela di cui all'art. 2598 c.c.. E tale approdo ermeneutico non appare giuridicamente corretto. È ben vero, infatti, che nella normativa sul diritto d'autore si rinviene un richiamo alla disciplina della concorrenza sleale, segnatamente negli artt. 100 - 102. Quest'ultima norma, in particolare, vieta, come atto di concorrenza sleale, la riproduzione o imitazione sopra altre opere della medesima specie, delle testate, degli emblemi, dei fregi, delle disposizioni di segni o caratteri di stampa e di ogni altra particolarità di forma o di colore nell'aspetto esterno dell'opera dell'ingegno, quando detta riproduzione o imitazione sia atta a creare confusione di opera o di autore. Si tratta, come si vede, di una tutela mirata all'aspetto esterno dell'opera dell'ingegno, e quindi non attinente al diritti di utilizzazione di questa, regolati in altra parte della legge n. 633 del 1941 (artt. 12 e seg.).
Anche nell'art. 101 della legge n. 633 del 1941 è stata ravvisata una particolare forma di concorrenza sleale ai danni di agenzie giornalistiche o d'informazione ovvero di giornali o altri periodici, consistente nell'indebita riproduzione di informazioni e notizie, effettuata con l'impiego "di atti contrari agli usi onesti in materia giornalistica", espressione considerata come specificazione dei mezzi non conformi ai principì della correttezza professionale cui si riferisce più generalmente l'art. 2598 n. 3) c.c., da ciò desumendosi il rapporto di specialità corrente tra le due norme (Cass., 10 maggio 1993, n. 5346, richiamata nella sentenza impugnata).
Ma il principio in questi termini affermato riguarda, per l'appunto, lo specifico rapporto esistente tra le due norme ora citate. La corte veneta, invece, lo ha interpretato in senso diverso, statuendo che "tra le fattispecie di atti di concorrenza sleale - definite dall'art. 2598 c.c. - e le condotte che si pongono in violazione delle disposizioni che tutelano il diritto di autore nella relativa legge va ravvisato un rapporto di specialità, nel senso che, mentre l'art. 2598 prevede che integrano concorrenza sleale gli atti compiuti, in generale, con mezzi non conformi ai principi della correttezza professionale (cfr. il n. 3) di tale articolo, menzionato dall'attrice in primo grado: cfr. facciata quinta della citazione), tali atti, se concretano anche violazioni del diritto di autore, consistono in quelle condotte con le quali vengono esercitate le facoltà spettanti all'autore, senza che da costui siano state legittimamente trasmesse" (v. pag. 8 della sentenza impugnata). E questa proposizione nei suoi termini generali non può essere condivisa.
A parte il rilievo che le norme sulla concorrenza sono destinate ad operare nel rapporti tra imprenditori, mentre la disciplina del diritto d'autore prescinde da tale requisito soggettivo, detta disciplina tutela in modo diretto ed immediato l'autore dell'opera (cui attribuisce, tra gli altri, il diritto esclusivo di utilizzarla economicamente in ogni forma e modo, nel limiti fissati dalla legge n. 6132 del 1941: v. artt. 12 e seg. di questa, nonché l'art. 2577 c.c.) e tutela altresì l'avente causa dall'autore (che ha trasmesso o alienato il diritto di utilizzazione: artt. 2580 - 2581 c.c. e artt. 107 e seg. della legge n. 633 del 1941), il quale subentra nella posizione giuridica del cedente, acquistando così analogo diritto di esclusiva.
Tale natura esclusiva rende il diritto tutelabile erga omnes, facendo divenire illecita l'utilizzazione che altri faccia dell'opera. E la ragione dell'illiceità non poggia sui mezzi che qualificano la concorrenza, bensì appunto sulla violazione del citato diritto, il contenuto del quale preclude l'esercizio di attività, da altri poste in essere, dirette ad utilizzare l'opera cui il diritto esclusivo si riferisce, onde la violazione di questo costituisce illecito quale che sia la sua eventuale portata concorrenziale ed anche in assenza di essa.
Il parametro normativo di riferimento per detto illecito è l'art.158 della legge 22 aprile 1941 n. 633), che si collega alla clausola generale di cui all'art. 2043) c.c. (come la stessa sentenza impugnata ricorda, richiamando i principi generali dettati in tema di responsabilità aquiliana: v. pag. 10).
Per integrare la lesione del diritto di utilizzazione economica, di cui all'art. 158 cit., non occorre dunque l'esistenza di un rapporto concorrenziale (ancorché la controversia insorga tra soggetti che rivestano la qualifica d'imprenditori), perché la lesione medesima giustifica l'azione risarcitoria, come del resto si desume non soltanto dalla ratio della normativa sul diritto d'autore ma anche dallo specifico disposto dello stesso art. 158, il quale attribuisce l'azione a chiunque sia stato leso nell'esercizio di un diritto, salva restando ovviamente la necessità di accertare in concreto che sussista un danno risarcibile, secondo i criteri che governano la responsabilità aquiliana, con l'impiego anche di presunzioni ed il ricorso, in ordine al quantum del risarcimento, alla valutazione equitativa ( artt. 1226 - 2056 c.c.) qualora di essa siano ravvisati i presupposti.
Nel caso di specie, pertanto, la corte veneta - dopo avere accertato la violazione del diritto di utilizzazione esclusiva spettante all'attuale ricorrente - ha errato nell'affermare che, per configurare il danno, fosse indispensabile l'esistenza di un rapporto concorrenziale tra le attività svolte dalle parti. E, conseguentemente, ha errato nel rilevare la mancanza di prova circa una possibile sottrazione di clientela (pag. 12 della sentenza impugnata), perché il rilievo muove, con ogni evidenza, dall'erroneo presupposto che l'indagine dovesse muoversi unicamente nel quadro di un'attività di concorrenza sleale, laddove, per le considerazioni sopra esposte, essa andava condotta, con riferimento all'ambito applicativo dell'art. 158 l.d.a., prescindendo dall'esistenza di un rapporto concorrenziale tra i soggetti.
La sentenza impugnata deve, dunque, essere cassata, in accoglimento del ricorso (restando assorbito il terzo motivo, che riguarda il regolamento delle spese giudiziali), e la causa va rinviata per nuovo esame ad altra sezione della corte d'appello di Venezia, che si uniformerà al seguente principio di diritto:
"Nel quadro dell'azione promossa per ottenere il risarcimento del danno al sensi dell'art. 158 della legge 22 aprile 1941 n. 633) sulla protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, per configurare il danno previsto da detta norma non occorre l'esistenza di un rapporto concorrenziale tra l'attività dell'impresa che si assume danneggiante e dell'impresa che si assume danneggiata.
Infatti, l'accertata lesione del diritto tutelato dalla citata norma giustifica di per sè l'azione risarcitoria, a prescindere dall'eventuale integrazione di una fattispecie di concorrenza sleale, salva restando la necessità di accertare in concreto che sussista un danno risarcibile secondo i criteri che governano la responsabilità aquiliana, con l'impiego anche di presunzioni e il ricorso, in ordine al quantum del risarcimento, alla valutazione equitativa, qualora di essa siano ravvisati i presupposti".
Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Venezia anche per le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 17 febbraio 1999, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte suprema di cassazione. Depositato in Cancelleria il 23 luglio 1999