Articolo 2189 del Codice civile
Articolo 2188Articolo 2190
Versione
19 aprile 1942
Art. 2189.

(Modalita' dell'iscrizione).

Le iscrizioni nel registro sono eseguite su domanda sottoscritta dall'interessato.

Prima di procedere all'iscrizione, l'ufficio del registro deve accertare l'autenticita' della sottoscrizione e il concorso delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione.

Il rifiuto dell'iscrizione deve essere comunicato con raccomandata al richiedente. Questi puo' ricorrere entro otto giorni al giudice del registro, che provvede con decreto.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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