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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 26/05/2025, n. 1622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1622 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II Sezione Civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa. Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice;
Dott.ssa. Federica Peluso Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3675/2024 avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili vertente
TRA
, nato il [...] in [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.to PASTORE ASSUNTA;
RICORRENTE
E
, nato il 06/07/1982 in NAPOLI (NA) (C.F. ); Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
1 INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 14.05.2025 da intendersi qui richiamato e trascritto;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 9 luglio 2024, chiedeva pronunciarsi la cessazione Parte_1 degli effetti civili del matrimonio contratto con celebrato il 21.09.2002, dal Controparte_1 quale è nato il figlio (2003), divenuto autosufficiente. Per_1
2. pur ritualmente citata, non si costituiva e pertanto ne va dichiarata la Controparte_1 contumacia.
3. All'udienza del 14.05.2025, il Giudice delegato dal Collegio, rilevata l'integrità del contraddittorio, sentito il ricorrente, ritenuta la causa matura per la decisione in mancanza di richieste istruttorie, riservava la causa al Collegio per la decisione.
4. In via preliminare, risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante comunicazione degli atti ai sensi dell'art. 71 c.p.c. Infatti, l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non presuppone la partecipazione di un rappresentante del suddetto ufficio alle udienze o che lo stesso renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al Collegio, dovendosi garantire che l'ufficio risulti informato del processo onde poter esercitare i poteri riconosciuti allo stesso dalla legge (cfr. Cass. Civ. 4093/1982; Cass. Civ.
11915/1998; Cass. Civ. 11915/1998; Cass. Civ. 13062/2000).
MOTIVI DELLA DECISIONE
A) STATO
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti del presente giudizio va accolta.
Ricorrono, infatti, i presupposti di cui agli artt. 1 l. n. 898 del 1970, dal momento che risulta provata l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale così come delineata dallo schema legislativo di cui agli artt. 143 – 147 c.c. nonché dall'art. 30 della Carta Costituzionale.
Ed inoltre, risulta integrata la condizione dell'azione di cui all'art. 3, co. 2, l. 898/1970 dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al giudice delegato dal presidente del tribunale nella procedura di separazione personale (25.10.2016) a quello della proposizione della domanda in 2 esame è trascorso il termine di legge.
Parte ricorrente ha, infatti, richiesto al Tribunale la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, confermando che dal momento della comparizione in sede di separazione tale stato non si era mai interrotto e, dunque, confermando lo stato di irreversibilità di disgregazione familiare, precisando che alcun rapporto ha oggi con l'ex coniuge. Né, in ogni caso, risulta proposta alcuna eccezione di riconciliazione.
Va dunque accolta la relativa domanda e vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 l. 898/1970.
B) MANTENIMENTO DEL FIGLIO MAGGIORENNE
Il ricorrente espressamente ha richiesto a modifica delle statuizioni assunte con la sentenza n.
2287/2017 del Tribunale di Nola, pubblicata in data 31.10.2017 di revocare il contributo al mantenimento per il figlio , ritenendo raggiunta l'autosufficienza economica di Per_1 quest'ultimo.
Con riguardo al mantenimento dei figli maggiorenni, risulta doveroso evidenziare che l'art. 337septies c.c. prevede, in tema di “disposizioni in favore del figlio maggiorenne”, che “il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico”.
Ed invero, in base all'orientamento della giurisprudenza di legittimità, cui il Collegio ritiene di aderire, in materia di mantenimento del figlio maggiorenne, l'obbligo del genitore di provvedere al mantenimento del figlio non cessa al raggiungimento della maggiore età ma al momento in cui venga provata l'autosufficienza economica, intesa quale possesso di un'idonea capacità di inserirsi nel mondo del lavoro o di costruzione del proprio nucleo familiare (cfr. Cass. civ., 27904/2021;
Cass. civ., 4219/2021; Cass. civ. 21752/2020).
L'obbligo in capo ai genitori di continuare a provvedere al mantenimento dei figli, infatti, non può protrarsi sine die ma incontra un limite logico e naturale quando i figli siano stati messi nella condizione di reperire un lavoro idoneo per sopperire alle proprie esigenze di vita o quando abbiano ottenuto un titolo sufficiente per esercitare attività lucrativa o, in ogni caso, laddove abbiano ormai raggiunto un'età tale da far presumere il raggiungimento della capacità di provvedere a sé stessi, ovvero abbiano raggiunto piena autonomia avendo ormai creato un proprio nucleo familiare (cfr. Cass. n. 12477 del 2004).
Invero, l'obbligo del mantenimento dei genitori consiste nel dovere di assicurare ai figli, anche oltre il raggiungimento della maggiore età, e in proporzione alle risorse economiche del soggetto
3 obbligato, la possibilità di completare il percorso formativo prescelto e di acquisire la capacità lavorativa necessaria a rendersi autosufficiente (Cass., n. 23318 del 2021).
La prova del raggiungimento di un sufficiente grado di capacità lavorativa è ricavabile anche in via presuntiva dalla formazione acquisita e dalla esistenza di un mercato del lavoro in cui essa sia spendibile.
La prova contraria non può che gravare sul figlio maggiorenne che pur avendo completato il proprio percorso formativo non riesca ad ottenere, per fattori estranei alla sua responsabilità, una sufficiente remunerazione della propria capacità lavorativa. Tuttavia, anche in questa ipotesi vanno valutati una serie di fattori quali la distanza temporale dal completamento della formazione, l'età raggiunta, ovvero gli altri fattori e circostanze che incidano comunque sul tenore di vita del figlio maggiorenne e che di fatto lo rendano non più dipendente dal contributo proveniente dai genitori. Inoltre, l'ingresso effettivo nel mondo del lavoro con la percezione di una retribuzione sia pure modesta, ma che prelude a una successiva spendita dalla capacità lavorativa a rendimenti crescenti segna la fine dell'obbligo di contribuzione da parte del genitore e la successiva eventuale perdita dell'occupazione o il negativo andamento della stessa non comporta la reviviscenza dell'obbligo del genitore al mantenimento (Cass., n. 19696 del 2019).
In definitiva, il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni (Cass., n. 29779 del 2020).
I giudici di legittimità hanno, inoltre, chiarito che l'autosufficienza economica del figlio deve ritenersi raggiunta in caso di svolgimento di una regolare attività lavorativa, sia pure con contratti a termine e guadagni contenuti (Cass., n. 13354 del 2017). Del resto, l'obbligo di mantenere i figli maggiorenni termina quando costoro si inseriscono nel mondo del lavoro, in conformità al titolo di studio e al livello economico della famiglia, dimostrando adeguata capacità lavorativa (Cass., n.
7168 del 2016).
Nel caso in esame, occorre osservare che, in primo luogo, non vi è domanda in ordine al mantenimento per il figlio maggiorenne e che, d'altro canto, il ricorrente ha ampiamente dimostrato l'intervenuta autosufficienza economica del figlio , il quale lavora presso la Per_1
4 medesima impresa del padre e che, peraltro, nel corso del presente giudizio è stato assunto con contratto a tempo indeterminato a far data dal febbraio 2025, come da comunicazione allegata in atti.
Va dunque revocato il mantenimento previsto a carico del ricorrente in favore del figlio.
C) SPESE
Le spese di giudizio, attesa la natura necessitata della pronuncia ed il contegno processuale delle parti, devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) dichiara la contumacia di Controparte_1
b) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 21.09.2002 in Napoli
(NA) da e trascritto nei registri degli atti di matrimonio Parte_1 Controparte_1 del Comune di Napoli (NA) al n. 200, Parte II, Serie A, Sez. U Anno 2002;
c) revoca il contributo previsto a carico di a titolo di mantenimento del figlio Parte_1
; Per_1
d) compensa le spese di lite;
e) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 23.05.2025
Il Giudice Est. Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II Sezione Civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa. Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice;
Dott.ssa. Federica Peluso Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3675/2024 avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili vertente
TRA
, nato il [...] in [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.to PASTORE ASSUNTA;
RICORRENTE
E
, nato il 06/07/1982 in NAPOLI (NA) (C.F. ); Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
1 INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 14.05.2025 da intendersi qui richiamato e trascritto;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 9 luglio 2024, chiedeva pronunciarsi la cessazione Parte_1 degli effetti civili del matrimonio contratto con celebrato il 21.09.2002, dal Controparte_1 quale è nato il figlio (2003), divenuto autosufficiente. Per_1
2. pur ritualmente citata, non si costituiva e pertanto ne va dichiarata la Controparte_1 contumacia.
3. All'udienza del 14.05.2025, il Giudice delegato dal Collegio, rilevata l'integrità del contraddittorio, sentito il ricorrente, ritenuta la causa matura per la decisione in mancanza di richieste istruttorie, riservava la causa al Collegio per la decisione.
4. In via preliminare, risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante comunicazione degli atti ai sensi dell'art. 71 c.p.c. Infatti, l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non presuppone la partecipazione di un rappresentante del suddetto ufficio alle udienze o che lo stesso renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al Collegio, dovendosi garantire che l'ufficio risulti informato del processo onde poter esercitare i poteri riconosciuti allo stesso dalla legge (cfr. Cass. Civ. 4093/1982; Cass. Civ.
11915/1998; Cass. Civ. 11915/1998; Cass. Civ. 13062/2000).
MOTIVI DELLA DECISIONE
A) STATO
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti del presente giudizio va accolta.
Ricorrono, infatti, i presupposti di cui agli artt. 1 l. n. 898 del 1970, dal momento che risulta provata l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale così come delineata dallo schema legislativo di cui agli artt. 143 – 147 c.c. nonché dall'art. 30 della Carta Costituzionale.
Ed inoltre, risulta integrata la condizione dell'azione di cui all'art. 3, co. 2, l. 898/1970 dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al giudice delegato dal presidente del tribunale nella procedura di separazione personale (25.10.2016) a quello della proposizione della domanda in 2 esame è trascorso il termine di legge.
Parte ricorrente ha, infatti, richiesto al Tribunale la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, confermando che dal momento della comparizione in sede di separazione tale stato non si era mai interrotto e, dunque, confermando lo stato di irreversibilità di disgregazione familiare, precisando che alcun rapporto ha oggi con l'ex coniuge. Né, in ogni caso, risulta proposta alcuna eccezione di riconciliazione.
Va dunque accolta la relativa domanda e vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 l. 898/1970.
B) MANTENIMENTO DEL FIGLIO MAGGIORENNE
Il ricorrente espressamente ha richiesto a modifica delle statuizioni assunte con la sentenza n.
2287/2017 del Tribunale di Nola, pubblicata in data 31.10.2017 di revocare il contributo al mantenimento per il figlio , ritenendo raggiunta l'autosufficienza economica di Per_1 quest'ultimo.
Con riguardo al mantenimento dei figli maggiorenni, risulta doveroso evidenziare che l'art. 337septies c.c. prevede, in tema di “disposizioni in favore del figlio maggiorenne”, che “il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico”.
Ed invero, in base all'orientamento della giurisprudenza di legittimità, cui il Collegio ritiene di aderire, in materia di mantenimento del figlio maggiorenne, l'obbligo del genitore di provvedere al mantenimento del figlio non cessa al raggiungimento della maggiore età ma al momento in cui venga provata l'autosufficienza economica, intesa quale possesso di un'idonea capacità di inserirsi nel mondo del lavoro o di costruzione del proprio nucleo familiare (cfr. Cass. civ., 27904/2021;
Cass. civ., 4219/2021; Cass. civ. 21752/2020).
L'obbligo in capo ai genitori di continuare a provvedere al mantenimento dei figli, infatti, non può protrarsi sine die ma incontra un limite logico e naturale quando i figli siano stati messi nella condizione di reperire un lavoro idoneo per sopperire alle proprie esigenze di vita o quando abbiano ottenuto un titolo sufficiente per esercitare attività lucrativa o, in ogni caso, laddove abbiano ormai raggiunto un'età tale da far presumere il raggiungimento della capacità di provvedere a sé stessi, ovvero abbiano raggiunto piena autonomia avendo ormai creato un proprio nucleo familiare (cfr. Cass. n. 12477 del 2004).
Invero, l'obbligo del mantenimento dei genitori consiste nel dovere di assicurare ai figli, anche oltre il raggiungimento della maggiore età, e in proporzione alle risorse economiche del soggetto
3 obbligato, la possibilità di completare il percorso formativo prescelto e di acquisire la capacità lavorativa necessaria a rendersi autosufficiente (Cass., n. 23318 del 2021).
La prova del raggiungimento di un sufficiente grado di capacità lavorativa è ricavabile anche in via presuntiva dalla formazione acquisita e dalla esistenza di un mercato del lavoro in cui essa sia spendibile.
La prova contraria non può che gravare sul figlio maggiorenne che pur avendo completato il proprio percorso formativo non riesca ad ottenere, per fattori estranei alla sua responsabilità, una sufficiente remunerazione della propria capacità lavorativa. Tuttavia, anche in questa ipotesi vanno valutati una serie di fattori quali la distanza temporale dal completamento della formazione, l'età raggiunta, ovvero gli altri fattori e circostanze che incidano comunque sul tenore di vita del figlio maggiorenne e che di fatto lo rendano non più dipendente dal contributo proveniente dai genitori. Inoltre, l'ingresso effettivo nel mondo del lavoro con la percezione di una retribuzione sia pure modesta, ma che prelude a una successiva spendita dalla capacità lavorativa a rendimenti crescenti segna la fine dell'obbligo di contribuzione da parte del genitore e la successiva eventuale perdita dell'occupazione o il negativo andamento della stessa non comporta la reviviscenza dell'obbligo del genitore al mantenimento (Cass., n. 19696 del 2019).
In definitiva, il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni (Cass., n. 29779 del 2020).
I giudici di legittimità hanno, inoltre, chiarito che l'autosufficienza economica del figlio deve ritenersi raggiunta in caso di svolgimento di una regolare attività lavorativa, sia pure con contratti a termine e guadagni contenuti (Cass., n. 13354 del 2017). Del resto, l'obbligo di mantenere i figli maggiorenni termina quando costoro si inseriscono nel mondo del lavoro, in conformità al titolo di studio e al livello economico della famiglia, dimostrando adeguata capacità lavorativa (Cass., n.
7168 del 2016).
Nel caso in esame, occorre osservare che, in primo luogo, non vi è domanda in ordine al mantenimento per il figlio maggiorenne e che, d'altro canto, il ricorrente ha ampiamente dimostrato l'intervenuta autosufficienza economica del figlio , il quale lavora presso la Per_1
4 medesima impresa del padre e che, peraltro, nel corso del presente giudizio è stato assunto con contratto a tempo indeterminato a far data dal febbraio 2025, come da comunicazione allegata in atti.
Va dunque revocato il mantenimento previsto a carico del ricorrente in favore del figlio.
C) SPESE
Le spese di giudizio, attesa la natura necessitata della pronuncia ed il contegno processuale delle parti, devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) dichiara la contumacia di Controparte_1
b) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 21.09.2002 in Napoli
(NA) da e trascritto nei registri degli atti di matrimonio Parte_1 Controparte_1 del Comune di Napoli (NA) al n. 200, Parte II, Serie A, Sez. U Anno 2002;
c) revoca il contributo previsto a carico di a titolo di mantenimento del figlio Parte_1
; Per_1
d) compensa le spese di lite;
e) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 23.05.2025
Il Giudice Est. Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
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