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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 21/10/2025, n. 5123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5123 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
V SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Cristiana Gaia Cosentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 15551/2022 R.G., promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
27/07/1978, elett. dom. in Catania, via Monsignor Ventimiglia n. 99, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. TROVATO DOMENICA NADIA;
APPELLANTE
CONTRO
P.IVA ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
p.t., elett. dom. in Catania, Viale Vittorio Veneto n. 122, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. FAILLA GIUSEPPE;
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 residente in [...] - CONTUMACE;
APPELLATI
Con provvedimento del 08.04.2025, ex art. 127-ter c.p.c., la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come in atti.
Concisa esposizione dei motivi in fatto ed in diritto
Con atto di citazione notificato in data 02.12.2022, proponeva Parte_1 appello avverso la sentenza n. 2319/2022 (proc. n. 4709/2020 R.G.) depositata il
12.09.2022, notificata al procuratore di parte attrice in primo grado, Avv. Giuseppe
Saccone, in data 04.11.2022, con la quale il Giudice di Pace di Catania rigettava la domanda attorea di risarcimento del danno e condannava il alla refusione delle Pt_1 spese di lite in favore della convenuta che liquidava in € Controparte_2 1.990,00 per compensi, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali, ponendo altresì le spese di
CTU interamente a carico di parte attrice.
L'odierno appellante deduceva che, con atto di citazione ritualmente notificato in data
20.05.2020, conveniva innanzi al Giudice di Pace di Catania la - Controparte_1 quale compagnia assicuratrice del danneggiato – e – quale proprietario Parte_2
e conducente del veicolo responsabile – per ivi sentirli condannare, col vincolo della solidarietà, al risarcimento di tutti i danni conseguenti al sinistro stradale verificatosi a
Misterbianco, in data 9.07.2018.
Riferiva l'attore in seno all'atto introduttivo del giudizio che “il giorno 09-07-2018, alle ore 10,45 circa, in Misterbianco, il Sig. lla guida del proprio motociclo Parte_1
BMW RT 1200 targato DR49898, percorreva via S. A. Abate, strada a senso unico di marcia. Giunto all'intersezione con via A. Giuffrida, il motociclo BMW RT 1200 targato
DR49898 veniva in collisione con l'autocarro Fiat Doblò targato EF501ZY, condotto e di proprietà del In particolare, l'autocarro Fiat Doblò targato Parte_2
EF501ZY proveniva da via A. Giuffrida, alla sinistra rispetto al senso di marcia del motociclo, e impegnava l'intersezione con via S. A. Abate omettendo di arrestarsi al segnale di Stop investendo il motociclo BMW RT1200 nella fiancata sinistra e causandone la caduta in terra ed in scivolata contro il marciapiedi posto al margine destro della strada. In seguito al sinistro de quo, il motociclo BMW RT1200 targato
DR49898 riportava diversi danni. Il Sig. riportava lesioni alla Parte_1 persona”. Asseriva altresì che la dinamica come sopra riferita risultava confermata da
Modello CAI sottoscritto da entrambi i conducenti coinvolti e offerto in comunicazione tra gli atti di causa e che, parimenti, erano stati documentati sia i danni al veicolo BMW
RT1200 tg DR49898, sia le lesioni personali subite dal (mediante produzione Pt_1 dei certificati medici attestanti la Frattura dello scafoide tarsale e successive terapie, nonché relazione medico-legale di parte). Riferiva ancora parte attrice che, ai sensi dell'art. 149 del D.Lgs 209/2005, in data 23.07.2018 era stata inoltrata denuncia del sinistro e consequenziale richiesta di risarcimento, rispettivamente, alla Controparte_1
(quale compagnia del motociclo BMW RT1200 tg DR49898) e alla Controparte_3
(quale compagnia garante della RCA dell'autocarro Fiat Doblò targato EF501ZY) e che la aveva istruito la pratica con il n. 1-8001-2018-0228194, sino ad Controparte_1
pag. 2/9 incaricare un proprio fiduciario per la perizia tecnica, all'esito della quale veniva sottoscritto tra le parti un accordo conservativo per un importo di € 6.000,00.
Lamentava il che, tuttavia, non procedeva alla liquidazione dei danni e Pt_1 CP_1 che, pertanto, incardinava il procedimento n. 4709/2020 R.G. innanzi al Giudice di Pace di Catania. Alla prima udienza del 7.09.2020 si costituiva la convenuta Controparte_1 contestando la compatibilità dei danni con la dinamica riportata dall'attore e deducendo un rapporto di amicizia tra il responsabile del sinistro e il danneggiato. Il convenuto invece, rimaneva contumace. A seguito di ordinanza di ammissione Parte_2 dei mezzi istruttori, in data 11.07.2021 veniva escussa prova testimoniale, ove la teste asseriva di aver assistito al sinistro e confermava la dinamica offerta Testimone_1 da parte attrice. All'esito della predetta prova orale, il Giudice adito disponeva CTU tecnica, al fine di accertare la compatibilità dei danni conseguenti al sinistro con la dinamica riferita da parte attrice. Con sentenza del 12.09.2022, depositata in pari data, il
Giudice di Pace, concludendo che il sinistro, inteso anche come fatto storico, sì come descritto nell'atto introduttivo del giudizio, non fosse sufficientemente provato, rigettava la domanda di risarcimento del danno e condannava l'attore alle spese di lite in favore della convenuta ponendo altresì le spese di CTU interamente a Controparte_1 carico di parte attrice.
Con l'appello avanzato, lamentava l'errato apprezzamento delle risultanze istruttorie da parte del Giudice di prime cure e, in particolare, l'errata valutazione circa l'esaustività e attendibilità della testimone oculare , nonché l'omessa motivazione Testimone_1 circa le ragioni di dissenso dagli esiti della CTU;
infine, lamentava l'errata condanna alle spese di giudizio e dell'espletata CTU. Pertanto, per i suddetti motivi, in riforma della sentenza impugnata, domandava di “accogliere il presente atto di appello e pertanto, in riforma integrale della sentenza n. 2319/2022 - Giudice di Pace di Catania, ritenere e dichiarare che il sinistro stradale per cui è causa si verificava, nelle circostanza di tempo, di luogo e con le modalità esposte in narrativa ed accertate dalla CTU tecnica già espletata in I grado, per responsabilità esclusiva di nella qualità di Parte_2 conducente l'autocarro Fiat Doblò targato EF501ZY; - per l'effetto, condannare la
in virtù delle disposizioni di legge in materia di assicurazione Controparte_1 obbligatoria sulla RCA, in solido con il responsabile all'integrale Parte_2
pag. 3/9 risarcimento di ogni danno subito dall'attore a seguito del sinistro, nella seguente misura: € 5.227,90, a titolo di risarcimento del danno materiale, per i danni riportati dal motociclo BMW RT 1200 targato DR49898; € 7.870,00, a titolo di risarcimento per il danno non patrimoniale, nella misura determinata dalla CTP in atti o nella misura minore o maggiore risultante all'esito della richiesta CTU medico-legale; € 170,00, a titolo di rimborso delle spese mediche documentate sostenute. Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria, come per legge, dal fatto all'effettivo soddisfo”.
Si costituiva la quale contestava l'appello avanzato, Controparte_1 domandando di “confermare in ogni sua parte la sentenza impugnata e, per l'effetto, rigettare il gravame;
rigettare integralmente le domande di parte appellante perché infondate in fatto ed in diritto;
in via subordinata, dichiarare il concorso di colpa sia ai sensi dell'art. 2054 c.c. sia ai sensi dell'art. 1227 cod. civ. e, per l'effetto, ridurre in misura proporzionale l'eventuale risarcimento del danno;
disporre ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese ed onorari di giudizi”.
nonostante la regolarità della notifica, non si costituiva e Parte_2 rimaneva contumace.
Con ordinanza del 07.08.2023, veniva rigettata la chiesta sospensione della sentenza impugnata. Quindi, la causa, istruita documentalmente, sulle conclusioni come in atti precisate, con provvedimento del 08.04.2025, ex art. 127-ter c.p.c., veniva posta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
I motivi, stante l'intrinseca connessione delle questioni sottese, possono esaminarsi congiuntamente e sono infondati per le ragioni di cui si dirà.
In punto di diritto si osserva che, secondo l'ormai consolidato orientamento interpretativo della Suprema Corte, “In tema di responsabilità civile, il criterio del più probabile che non costituisce il modello di ricostruzione del solo nesso di causalità - regolante cioè
l'indagine sullo statuto epistemologico di un determinato rapporto tra fatti o eventi - mentre la valutazione del compendio probatorio è informata al criterio della attendibilità
- ovvero della più elevata idoneità rappresentativa e congruità logica degli elementi di prova assunti - ed è rimessa al discrezionale apprezzamento del giudice di merito, insindacabile, ove motivato e non abnorme, in sede di legittimità” (Cassazione civile, sez. III, 29/09/2021 n.26304). pag. 4/9 A ciò si aggiunga che “L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (cfr., Cassazione civile, sez. II, 25/02/2025, n.4872).
In particolare, ai fini di una corretta decisione adeguatamente motivata, il giudice non è tenuto a dare conto in motivazione del fatto di aver valutato analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare ogni singola argomentazione prospettata dalle parti, essendo, invece, sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter logico seguito nella valutazione degli stessi per giungere alle proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli morfologicamente incompatibili con la decisione adottata. In tema di valutazione delle prove, difatti, nel nostro ordinamento, fondato sul principio del libero convincimento del giudice, non esiste una gerarchia delle prove stesse, nel senso che
(fuori dai casi di prova legale) esse, anche se a carattere indiziario, sono tutte liberamente valutabili dal giudice di merito per essere poste a fondamento del suo convincimento (cfr.
Cassazione civile sez. III, 28/06/2006, n.14972).
Vero è che la Suprema Corte ha recentemente rilevato che “L'art. 143, comma 2, d.lg. n.
209 del 2005 è chiaro nell'affermare che la C.A.I. (Constatazione amichevole di incidente) sottoscritta da entrambi i conducenti determina una presunzione, salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione, che il sinistro si sia svolto con le modalità e le conseguenze indicate su quel modulo. La presunzione è finalizzata, chiaramente, ad un intento deflattivo del contenzioso, avendo lo scopo di garantire entrambi i conducenti del fatto che il riconoscimento concorde delle colpe non venga messo in discussione dagli assicuratori ribaltando l'onere della prova a carico del pag. 5/9 danneggiato. Ed è evidente che la previsione di una presunzione fino a prova contraria non esclude che la società di assicurazioni possa superarla fornendo, appunto, tale prova;
ma significa anche che l'onere della stessa ricade a carico dell'assicuratore e non del danneggiato” (Cassazione civile sez. III, 03/06/2024, n.15431); tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha anche sancito che, in materia di responsabilità da sinistro stradale, ogni valutazione sulla portata confessoria del modulo di constatazione amichevole d'incidente (cosiddetto C.I.D.) deve ritenersi preclusa dall'esistenza di un'accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio (Cass. Civ., n.8451/2019, nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva ritenuto ostativo alla valutazione delle dichiarazioni confessorie riportate nel C.I.D. l'accertamento, avente priorità logica rispetto ad essa, dell'incompatibilità tra l'entità dei danni riportati dal veicolo, la situazione dei luoghi e la mancanza di qualsivoglia danno a carico del conducente antagonista e la dinamica del sinistro descritta nel medesimo modello di constatazione amichevole).
Inoltre, va osservato che ha compiutamente dimostrato – sulla Controparte_1 base degli accertamenti effettuati nella fase stragiudiziale e successivamente prodotti nel giudizio di prime cure – che il modello C.A.I. contrasta con gli elementi probatori emersi.
Ed invero, dopo aver ricevuto richiesta risarcitoria, la Compagnia assicuratrice procedeva ad effettuare tutti i relativi riscontri, affidando ad un proprio perito esperto nelle ricostruzioni cinematiche dei sinistri stradali, il compito di effettuare una perizia cinematica, che concludeva che i danni lamentati non potevano essere tecnicamente riferibili al sinistro per cui è causa.
Ed invero, in seno alla predetta perizia di parte, più precisa, chiara ed esaustiva rispetto alla CTU espletata, si legge: "Con riferimento al dichiarato urto diretto ... il motociclo
BMW ... non esibisce la benché minima traccia di collisione ... Tanto più che sull'angolare anteriore destro del presunto mezzo antagonista non si osservano incisioni
e/o scalfiture riferibili all'urto con la moto ... A ciò aggiungasi che sul fianco destro della moto si apprezzano circoscritte e lievi tracce di abrasioni e scalfiture, che appaiono inconciliabili con una fase di scarrocciamento successiva ad un urto diretto ricevuto da un autocarro".
pag. 6/9 A fronte di tali osservazioni, la c.t.u. non appare dirimente, né logicamente coerente, non foss'altro perché – a differenza della CTP – riferiva l'impossibilità di un confronto diretto tra i veicoli oggetto di causa, in quanto l'autocarro Fiat non era presente alle oo.pp.; sicché la ricostruzione del sinistro da parte del CTU avveniva esclusivamente sulla base della documentazione versata in atti e di una ipotetica comparazione tra veicoli del medesimo tipo, senza valutare gli effettivi danni riportati. Ed in effetti, il c.t.u. non ha esaustivamente spiegato la compatibilità degli asseriti danni subiti dal bauletto sinistro del motociclo, peraltro, non compatibili con un urto diretto, con l'altezza del paraurti dell'autocarro, il cui colore scuro, appare, peraltro, incompatibile con le lievi abrasioni di colore bianco riportate sul lato sinistro posteriore del motociclo, diversamente da quanto rilevato nella c.t.u. Sicchè, tali abrasioni ben potrebbero riferirsi ad eventi precedenti.
A ciò si aggiunga che nel verbale del pronto soccorso del 09.07.2018, il riferiva Pt_1 di essere “caduto in moto”. Sicchè, anche la valutazione del Giudice di prime cure circa la scarsa credibilità delle dichiarazioni rese dalla teste compagna Testimone_1 convivente dell'odierno appellante, appare corretta, tenuto conto delle evenienze sopra indicate, la quale, peraltro, si è limitata a dichiarare che “il conducente ed il si Pt_1 conoscevano”; quando, invece, risulta evidente il rapporto di amicizia intercorrente tra le due parti processuali, come provato dalla convenuta compagnia assicuratrice. A ciò si aggiunga, al netto circa la credibilità della teste in relazione ai relativi rapporti con l'appellante, che correttamente il Giudice di prime cure ha evidenziato, la non nitida attendibilità delle dichiarazioni rese con riferimento al punto d'urto ed ai danni subiti dall'autocarro coinvolto, a cui si aggiunge la contraddittorietà delle dichiarazioni con riferimento alla circostanza che la teste stesse aspettando il in prossimità di un Pt_1 panificio e, quindi, presumibilmente a piedi, e che poi l'abbia accompagnato al pronto soccorso senza specificare con quale mezzo e in che modo, visto che il motociclo era incidentato.
Al riguardo, deve osservarsi che, coerentemente al recente orientamento della Suprema
Corte, la valutazione sull'attendibilità del teste afferisce alla veridicità della deposizione, che il giudice deve discrezionalmente valutare sia alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.), sia alla stregua di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione pag. 7/9 alle qualità personali, ai rapporti con le parti e anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (cfr. Cassazione civile sez. II, 22/12/2023, n. 35814).
Sicché, contrariamente a quanto dedotto da parte appellante, il Giudice di Pace ha esaustivamente e coerentemente motivato la propria decisione, previo apprezzamento, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione.
In conclusione, nel caso in oggetto, parte appellante non ha provato il fatto storico, né che i danni subiti siano causalmente connessi al sinistro per cui è causa, sicché l'appello va integralmente rigettato e la sentenza impugnata va confermata. Mentre, la totale infondatezza della domanda avanzata, peraltro, già rigettata in primo grado, nonché ribadita con l'ordinanza emessa in data 07.08.2023, va valutata ai fini della revoca del provvedimento di ammissione del patrocinio a Spese dello Stato.
Le spese processuali seguono la soccombenza e possono liquidarsi in relazione al valore della controversia e all'attività processuale espletata, tenendo conto di quanto previsto dal terzo scaglione della tabella n. 2 allegata al D.M. n. 55/2014 (aggiornato al D.M. n.
147/2022), nei valori medi, decurtato della fase istruttoria non espletata, nonché ai sensi dell'art.4 comma 8 del D.M. 55/2014, secondo cui il compenso da liquidare giudizialmente a carico del soccombente costituito puo' essere aumentato fino a un terzo rispetto a quello altrimenti liquidabile quando le difese della parte vittoriosa sono risultate manifestamente fondate, nella misura di € 4.529,00 per compensi, oltre il rimborso delle spese processuali nella misura forfettaria del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
L'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, stabilisce che quando l'impugnazione è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bis del medesimo articolo. Per effetto del rigetto dell'appello proposto, questo Giudice deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo dovuto a mente della disposizione sopra richiamata. L'obbligo di detto pagamento sorge al momento del deposito della presente sentenza. pag. 8/9
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, previa dichiarazione di contumacia di Pt_2
rigetta l'appello avanzato con atto di citazione notificato in data 02.12.2022, e
[...] conferma la sentenza impugnata n. 2319/2022 (proc. n. 4709/2020 R.G.) depositata il
12.09.2022, del Giudice di Pace di Catania;
Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del presente Parte_1 procedimento in favore di pari alla complessiva somma di € Controparte_1
4.529,00 per compensi, oltre il rimborso delle spese processuali nella misura forfettaria del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
Dà atto che l'appellante è obbligato a pagare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,
D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Catania, il 21/10/2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa Cristiana Gaia Cosentino
Il presente provvedimento è stato redatto sotto le mie cure dal Funzionario UPP Dott.ssa
MA OL.
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
V SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Cristiana Gaia Cosentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 15551/2022 R.G., promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
27/07/1978, elett. dom. in Catania, via Monsignor Ventimiglia n. 99, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. TROVATO DOMENICA NADIA;
APPELLANTE
CONTRO
P.IVA ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
p.t., elett. dom. in Catania, Viale Vittorio Veneto n. 122, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. FAILLA GIUSEPPE;
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 residente in [...] - CONTUMACE;
APPELLATI
Con provvedimento del 08.04.2025, ex art. 127-ter c.p.c., la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come in atti.
Concisa esposizione dei motivi in fatto ed in diritto
Con atto di citazione notificato in data 02.12.2022, proponeva Parte_1 appello avverso la sentenza n. 2319/2022 (proc. n. 4709/2020 R.G.) depositata il
12.09.2022, notificata al procuratore di parte attrice in primo grado, Avv. Giuseppe
Saccone, in data 04.11.2022, con la quale il Giudice di Pace di Catania rigettava la domanda attorea di risarcimento del danno e condannava il alla refusione delle Pt_1 spese di lite in favore della convenuta che liquidava in € Controparte_2 1.990,00 per compensi, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali, ponendo altresì le spese di
CTU interamente a carico di parte attrice.
L'odierno appellante deduceva che, con atto di citazione ritualmente notificato in data
20.05.2020, conveniva innanzi al Giudice di Pace di Catania la - Controparte_1 quale compagnia assicuratrice del danneggiato – e – quale proprietario Parte_2
e conducente del veicolo responsabile – per ivi sentirli condannare, col vincolo della solidarietà, al risarcimento di tutti i danni conseguenti al sinistro stradale verificatosi a
Misterbianco, in data 9.07.2018.
Riferiva l'attore in seno all'atto introduttivo del giudizio che “il giorno 09-07-2018, alle ore 10,45 circa, in Misterbianco, il Sig. lla guida del proprio motociclo Parte_1
BMW RT 1200 targato DR49898, percorreva via S. A. Abate, strada a senso unico di marcia. Giunto all'intersezione con via A. Giuffrida, il motociclo BMW RT 1200 targato
DR49898 veniva in collisione con l'autocarro Fiat Doblò targato EF501ZY, condotto e di proprietà del In particolare, l'autocarro Fiat Doblò targato Parte_2
EF501ZY proveniva da via A. Giuffrida, alla sinistra rispetto al senso di marcia del motociclo, e impegnava l'intersezione con via S. A. Abate omettendo di arrestarsi al segnale di Stop investendo il motociclo BMW RT1200 nella fiancata sinistra e causandone la caduta in terra ed in scivolata contro il marciapiedi posto al margine destro della strada. In seguito al sinistro de quo, il motociclo BMW RT1200 targato
DR49898 riportava diversi danni. Il Sig. riportava lesioni alla Parte_1 persona”. Asseriva altresì che la dinamica come sopra riferita risultava confermata da
Modello CAI sottoscritto da entrambi i conducenti coinvolti e offerto in comunicazione tra gli atti di causa e che, parimenti, erano stati documentati sia i danni al veicolo BMW
RT1200 tg DR49898, sia le lesioni personali subite dal (mediante produzione Pt_1 dei certificati medici attestanti la Frattura dello scafoide tarsale e successive terapie, nonché relazione medico-legale di parte). Riferiva ancora parte attrice che, ai sensi dell'art. 149 del D.Lgs 209/2005, in data 23.07.2018 era stata inoltrata denuncia del sinistro e consequenziale richiesta di risarcimento, rispettivamente, alla Controparte_1
(quale compagnia del motociclo BMW RT1200 tg DR49898) e alla Controparte_3
(quale compagnia garante della RCA dell'autocarro Fiat Doblò targato EF501ZY) e che la aveva istruito la pratica con il n. 1-8001-2018-0228194, sino ad Controparte_1
pag. 2/9 incaricare un proprio fiduciario per la perizia tecnica, all'esito della quale veniva sottoscritto tra le parti un accordo conservativo per un importo di € 6.000,00.
Lamentava il che, tuttavia, non procedeva alla liquidazione dei danni e Pt_1 CP_1 che, pertanto, incardinava il procedimento n. 4709/2020 R.G. innanzi al Giudice di Pace di Catania. Alla prima udienza del 7.09.2020 si costituiva la convenuta Controparte_1 contestando la compatibilità dei danni con la dinamica riportata dall'attore e deducendo un rapporto di amicizia tra il responsabile del sinistro e il danneggiato. Il convenuto invece, rimaneva contumace. A seguito di ordinanza di ammissione Parte_2 dei mezzi istruttori, in data 11.07.2021 veniva escussa prova testimoniale, ove la teste asseriva di aver assistito al sinistro e confermava la dinamica offerta Testimone_1 da parte attrice. All'esito della predetta prova orale, il Giudice adito disponeva CTU tecnica, al fine di accertare la compatibilità dei danni conseguenti al sinistro con la dinamica riferita da parte attrice. Con sentenza del 12.09.2022, depositata in pari data, il
Giudice di Pace, concludendo che il sinistro, inteso anche come fatto storico, sì come descritto nell'atto introduttivo del giudizio, non fosse sufficientemente provato, rigettava la domanda di risarcimento del danno e condannava l'attore alle spese di lite in favore della convenuta ponendo altresì le spese di CTU interamente a Controparte_1 carico di parte attrice.
Con l'appello avanzato, lamentava l'errato apprezzamento delle risultanze istruttorie da parte del Giudice di prime cure e, in particolare, l'errata valutazione circa l'esaustività e attendibilità della testimone oculare , nonché l'omessa motivazione Testimone_1 circa le ragioni di dissenso dagli esiti della CTU;
infine, lamentava l'errata condanna alle spese di giudizio e dell'espletata CTU. Pertanto, per i suddetti motivi, in riforma della sentenza impugnata, domandava di “accogliere il presente atto di appello e pertanto, in riforma integrale della sentenza n. 2319/2022 - Giudice di Pace di Catania, ritenere e dichiarare che il sinistro stradale per cui è causa si verificava, nelle circostanza di tempo, di luogo e con le modalità esposte in narrativa ed accertate dalla CTU tecnica già espletata in I grado, per responsabilità esclusiva di nella qualità di Parte_2 conducente l'autocarro Fiat Doblò targato EF501ZY; - per l'effetto, condannare la
in virtù delle disposizioni di legge in materia di assicurazione Controparte_1 obbligatoria sulla RCA, in solido con il responsabile all'integrale Parte_2
pag. 3/9 risarcimento di ogni danno subito dall'attore a seguito del sinistro, nella seguente misura: € 5.227,90, a titolo di risarcimento del danno materiale, per i danni riportati dal motociclo BMW RT 1200 targato DR49898; € 7.870,00, a titolo di risarcimento per il danno non patrimoniale, nella misura determinata dalla CTP in atti o nella misura minore o maggiore risultante all'esito della richiesta CTU medico-legale; € 170,00, a titolo di rimborso delle spese mediche documentate sostenute. Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria, come per legge, dal fatto all'effettivo soddisfo”.
Si costituiva la quale contestava l'appello avanzato, Controparte_1 domandando di “confermare in ogni sua parte la sentenza impugnata e, per l'effetto, rigettare il gravame;
rigettare integralmente le domande di parte appellante perché infondate in fatto ed in diritto;
in via subordinata, dichiarare il concorso di colpa sia ai sensi dell'art. 2054 c.c. sia ai sensi dell'art. 1227 cod. civ. e, per l'effetto, ridurre in misura proporzionale l'eventuale risarcimento del danno;
disporre ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese ed onorari di giudizi”.
nonostante la regolarità della notifica, non si costituiva e Parte_2 rimaneva contumace.
Con ordinanza del 07.08.2023, veniva rigettata la chiesta sospensione della sentenza impugnata. Quindi, la causa, istruita documentalmente, sulle conclusioni come in atti precisate, con provvedimento del 08.04.2025, ex art. 127-ter c.p.c., veniva posta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
I motivi, stante l'intrinseca connessione delle questioni sottese, possono esaminarsi congiuntamente e sono infondati per le ragioni di cui si dirà.
In punto di diritto si osserva che, secondo l'ormai consolidato orientamento interpretativo della Suprema Corte, “In tema di responsabilità civile, il criterio del più probabile che non costituisce il modello di ricostruzione del solo nesso di causalità - regolante cioè
l'indagine sullo statuto epistemologico di un determinato rapporto tra fatti o eventi - mentre la valutazione del compendio probatorio è informata al criterio della attendibilità
- ovvero della più elevata idoneità rappresentativa e congruità logica degli elementi di prova assunti - ed è rimessa al discrezionale apprezzamento del giudice di merito, insindacabile, ove motivato e non abnorme, in sede di legittimità” (Cassazione civile, sez. III, 29/09/2021 n.26304). pag. 4/9 A ciò si aggiunga che “L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (cfr., Cassazione civile, sez. II, 25/02/2025, n.4872).
In particolare, ai fini di una corretta decisione adeguatamente motivata, il giudice non è tenuto a dare conto in motivazione del fatto di aver valutato analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare ogni singola argomentazione prospettata dalle parti, essendo, invece, sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter logico seguito nella valutazione degli stessi per giungere alle proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli morfologicamente incompatibili con la decisione adottata. In tema di valutazione delle prove, difatti, nel nostro ordinamento, fondato sul principio del libero convincimento del giudice, non esiste una gerarchia delle prove stesse, nel senso che
(fuori dai casi di prova legale) esse, anche se a carattere indiziario, sono tutte liberamente valutabili dal giudice di merito per essere poste a fondamento del suo convincimento (cfr.
Cassazione civile sez. III, 28/06/2006, n.14972).
Vero è che la Suprema Corte ha recentemente rilevato che “L'art. 143, comma 2, d.lg. n.
209 del 2005 è chiaro nell'affermare che la C.A.I. (Constatazione amichevole di incidente) sottoscritta da entrambi i conducenti determina una presunzione, salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione, che il sinistro si sia svolto con le modalità e le conseguenze indicate su quel modulo. La presunzione è finalizzata, chiaramente, ad un intento deflattivo del contenzioso, avendo lo scopo di garantire entrambi i conducenti del fatto che il riconoscimento concorde delle colpe non venga messo in discussione dagli assicuratori ribaltando l'onere della prova a carico del pag. 5/9 danneggiato. Ed è evidente che la previsione di una presunzione fino a prova contraria non esclude che la società di assicurazioni possa superarla fornendo, appunto, tale prova;
ma significa anche che l'onere della stessa ricade a carico dell'assicuratore e non del danneggiato” (Cassazione civile sez. III, 03/06/2024, n.15431); tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha anche sancito che, in materia di responsabilità da sinistro stradale, ogni valutazione sulla portata confessoria del modulo di constatazione amichevole d'incidente (cosiddetto C.I.D.) deve ritenersi preclusa dall'esistenza di un'accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio (Cass. Civ., n.8451/2019, nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva ritenuto ostativo alla valutazione delle dichiarazioni confessorie riportate nel C.I.D. l'accertamento, avente priorità logica rispetto ad essa, dell'incompatibilità tra l'entità dei danni riportati dal veicolo, la situazione dei luoghi e la mancanza di qualsivoglia danno a carico del conducente antagonista e la dinamica del sinistro descritta nel medesimo modello di constatazione amichevole).
Inoltre, va osservato che ha compiutamente dimostrato – sulla Controparte_1 base degli accertamenti effettuati nella fase stragiudiziale e successivamente prodotti nel giudizio di prime cure – che il modello C.A.I. contrasta con gli elementi probatori emersi.
Ed invero, dopo aver ricevuto richiesta risarcitoria, la Compagnia assicuratrice procedeva ad effettuare tutti i relativi riscontri, affidando ad un proprio perito esperto nelle ricostruzioni cinematiche dei sinistri stradali, il compito di effettuare una perizia cinematica, che concludeva che i danni lamentati non potevano essere tecnicamente riferibili al sinistro per cui è causa.
Ed invero, in seno alla predetta perizia di parte, più precisa, chiara ed esaustiva rispetto alla CTU espletata, si legge: "Con riferimento al dichiarato urto diretto ... il motociclo
BMW ... non esibisce la benché minima traccia di collisione ... Tanto più che sull'angolare anteriore destro del presunto mezzo antagonista non si osservano incisioni
e/o scalfiture riferibili all'urto con la moto ... A ciò aggiungasi che sul fianco destro della moto si apprezzano circoscritte e lievi tracce di abrasioni e scalfiture, che appaiono inconciliabili con una fase di scarrocciamento successiva ad un urto diretto ricevuto da un autocarro".
pag. 6/9 A fronte di tali osservazioni, la c.t.u. non appare dirimente, né logicamente coerente, non foss'altro perché – a differenza della CTP – riferiva l'impossibilità di un confronto diretto tra i veicoli oggetto di causa, in quanto l'autocarro Fiat non era presente alle oo.pp.; sicché la ricostruzione del sinistro da parte del CTU avveniva esclusivamente sulla base della documentazione versata in atti e di una ipotetica comparazione tra veicoli del medesimo tipo, senza valutare gli effettivi danni riportati. Ed in effetti, il c.t.u. non ha esaustivamente spiegato la compatibilità degli asseriti danni subiti dal bauletto sinistro del motociclo, peraltro, non compatibili con un urto diretto, con l'altezza del paraurti dell'autocarro, il cui colore scuro, appare, peraltro, incompatibile con le lievi abrasioni di colore bianco riportate sul lato sinistro posteriore del motociclo, diversamente da quanto rilevato nella c.t.u. Sicchè, tali abrasioni ben potrebbero riferirsi ad eventi precedenti.
A ciò si aggiunga che nel verbale del pronto soccorso del 09.07.2018, il riferiva Pt_1 di essere “caduto in moto”. Sicchè, anche la valutazione del Giudice di prime cure circa la scarsa credibilità delle dichiarazioni rese dalla teste compagna Testimone_1 convivente dell'odierno appellante, appare corretta, tenuto conto delle evenienze sopra indicate, la quale, peraltro, si è limitata a dichiarare che “il conducente ed il si Pt_1 conoscevano”; quando, invece, risulta evidente il rapporto di amicizia intercorrente tra le due parti processuali, come provato dalla convenuta compagnia assicuratrice. A ciò si aggiunga, al netto circa la credibilità della teste in relazione ai relativi rapporti con l'appellante, che correttamente il Giudice di prime cure ha evidenziato, la non nitida attendibilità delle dichiarazioni rese con riferimento al punto d'urto ed ai danni subiti dall'autocarro coinvolto, a cui si aggiunge la contraddittorietà delle dichiarazioni con riferimento alla circostanza che la teste stesse aspettando il in prossimità di un Pt_1 panificio e, quindi, presumibilmente a piedi, e che poi l'abbia accompagnato al pronto soccorso senza specificare con quale mezzo e in che modo, visto che il motociclo era incidentato.
Al riguardo, deve osservarsi che, coerentemente al recente orientamento della Suprema
Corte, la valutazione sull'attendibilità del teste afferisce alla veridicità della deposizione, che il giudice deve discrezionalmente valutare sia alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.), sia alla stregua di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione pag. 7/9 alle qualità personali, ai rapporti con le parti e anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (cfr. Cassazione civile sez. II, 22/12/2023, n. 35814).
Sicché, contrariamente a quanto dedotto da parte appellante, il Giudice di Pace ha esaustivamente e coerentemente motivato la propria decisione, previo apprezzamento, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione.
In conclusione, nel caso in oggetto, parte appellante non ha provato il fatto storico, né che i danni subiti siano causalmente connessi al sinistro per cui è causa, sicché l'appello va integralmente rigettato e la sentenza impugnata va confermata. Mentre, la totale infondatezza della domanda avanzata, peraltro, già rigettata in primo grado, nonché ribadita con l'ordinanza emessa in data 07.08.2023, va valutata ai fini della revoca del provvedimento di ammissione del patrocinio a Spese dello Stato.
Le spese processuali seguono la soccombenza e possono liquidarsi in relazione al valore della controversia e all'attività processuale espletata, tenendo conto di quanto previsto dal terzo scaglione della tabella n. 2 allegata al D.M. n. 55/2014 (aggiornato al D.M. n.
147/2022), nei valori medi, decurtato della fase istruttoria non espletata, nonché ai sensi dell'art.4 comma 8 del D.M. 55/2014, secondo cui il compenso da liquidare giudizialmente a carico del soccombente costituito puo' essere aumentato fino a un terzo rispetto a quello altrimenti liquidabile quando le difese della parte vittoriosa sono risultate manifestamente fondate, nella misura di € 4.529,00 per compensi, oltre il rimborso delle spese processuali nella misura forfettaria del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
L'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, stabilisce che quando l'impugnazione è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bis del medesimo articolo. Per effetto del rigetto dell'appello proposto, questo Giudice deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo dovuto a mente della disposizione sopra richiamata. L'obbligo di detto pagamento sorge al momento del deposito della presente sentenza. pag. 8/9
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, previa dichiarazione di contumacia di Pt_2
rigetta l'appello avanzato con atto di citazione notificato in data 02.12.2022, e
[...] conferma la sentenza impugnata n. 2319/2022 (proc. n. 4709/2020 R.G.) depositata il
12.09.2022, del Giudice di Pace di Catania;
Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del presente Parte_1 procedimento in favore di pari alla complessiva somma di € Controparte_1
4.529,00 per compensi, oltre il rimborso delle spese processuali nella misura forfettaria del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
Dà atto che l'appellante è obbligato a pagare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,
D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Catania, il 21/10/2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa Cristiana Gaia Cosentino
Il presente provvedimento è stato redatto sotto le mie cure dal Funzionario UPP Dott.ssa
MA OL.
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