(Trasferimento dei diritti di utilizzazione).
I diritti di utilizzazione sono trasferibili.
Il trasferimento per atto tra vivi deve essere provato per iscritto.
[…] rimborsando al prestatore d'opera le spese sostenute e pagando il compenso per l'opera...» Consulenza legale Q201923499 (Articolo 91 Codice proc. civile - Condanna alle spese) «E' opportuno innanzitutto sgomberare il campo da un primo punto fondamentale: i professionisti che hanno prestato la loro opera vanno pagati indipendentemente da quanto...» Consulenza legale Q201923524 (Articolo 2581 Codice Civile - Trasferimento dei diritti di utilizzazione) «In base all'art. 2577 c.c. l'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera e di utilizzarla economicamente in ogni forma e modo, […]
Leggi di più…[…] Peraltro il Codice civile all'art. 2581, secondo comma, dispone che qualora il trasferimento dei diritti economici avvenga per atto tra vivi, esso deve essere provato per iscritto, ma senza che tale forma risulti essenziale ai fini della validità della cessione, essendo richiesta ad probationem. […] Fioriglio, “Contratto di licenza d'uso di software: la consulenza legale è ancora necessaria?”, www.dirittodellinformatica.it, dicembre 2014. [11] Ai sensi dell'art. 2581 c.c. secondo comma il quale dispone che “il trasferimento per atto tra vivi dei diritti di utilizzazione economica deve essere provato per iscritto”. [12] Istituito con l'art. 6 del D. […]
Leggi di più…[…] Il trasferimento per atto tra vivi del diritto di utilizzazione può avvenire solo tramite atto scritto ai sensi dell'articolo 2581 c.c. […]
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