Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 09/06/2025, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
RGL n. 208/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ALESSANDRIA
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata dal Giudice Silvia Fioraso all'udienza del 09/06/2025 nella causa n. 208/2025 RGL, promossa da:
, assistito dagli avv.ti VOLANTE GIANLUCA e MASUELLI NICOLETTA LAURA Parte_1
PARTE RICORRENTE
contro
:
CP_1
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: retribuzione
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorrente a dedotto e documentato di essere stato assunto dalla Parte_1 CP_1 con decorrenza 8.1.2020 in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con scadenza prevista per il giorno 7.1.2021, quale operaio, con mansioni di autista, inquadramento nel livello B3 CCNL Trasporto Merci-Industr./Artig., orario di lavoro a tempo pieno (contratto di lavoro e buste paga di gennaio e febbraio 2020 – doc. 1); che il rapporto di lavoro veniva trasformato a tempo indeterminato con decorrenza 16.3.2020 (comunicazione datata 16.3.2020 – doc. 2); che il rapporto cessava per licenziamento intimato in ragione del mancato superamento del periodo di prova in data 20.3.2020 (lettera datata 20.3.2020 – doc. 3).
Egli ha lamentato il mancato pagamento della retribuzione di marzo 2020, del TFR e dei ratei di fine rapporto.
Con particolare riguardo alla retribuzione della mensilità di marzo 2023 e del TFR, risulta agli atti un “Prospetto riepilogativo elaborazione mensile (Dipendente) Periodo di elaborazione Dal Marzo
1
2020 Norm. – Al Marzo 2020 Norm.” (doc. 4), che il lavoratore ha affermato essergli stato consegnato dalla resistente, riportante un credito retributivo lordo complessivo in favore del signor di € 2.868,29, comprensivo di € 350,21 a titolo di TFR, che non è contestato nel Parte_1 quantum dal medesimo ricorrente, il quale si è limitato a chiederne il pagamento.
In materia di responsabilità contrattuale, l'attore che agisce per l'adempimento dell'obbligazione ha l'onere di provare la fonte del suo diritto e può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte, gravando sul debitore convenuto l'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. SS.UU. n.13533/2001).
Restando contumace, la società non ha fornito la prova, com'era suo onere, di aver retribuito in maniera integrale e corretta il lavoratore in ordine a quanto a lui spettante, né ha eccepito l'esistenza di una diversa causa di estinzione dell'obbligazione.
Sulla scorta di quanto esposto, la domanda di condanna della resistente al pagamento della somma lorda di € 2.868,29 (di cui € 350,21 a titolo di TFR) richiesta risulta meritevole di accoglimento.
Il ricorrente ha altresì chiesto l'accertamento del proprio diritto al riconoscimento dei ratei di fine rapporto, non liquidati nel prospetto consegnatogli (doc. 4).
Dalla busta paga di febbraio 2020 risulta che il ricorrente avesse maturato fino alla fine del mese di febbraio 2020 1,31 giorni di ferie, 0,33 giorni di permessi ex fs ed 1 giorno di permesso (doc. 1); il ricorrente non ha allegato di essere stato in ferie o di aver fruito di permessi né, al contrario, di aver sempre lavorato nel mese di marzo 2020.
Parte resistente non ha contestato il diritto rivendicato, né eccepito la sopravvenienza di cause di modifica/estinzione dell'obbligazione.
Il diritto a percepire i ratei di fine rapporto, nei limiti di ciò che è indicato nella busta paga di febbraio 2020, va quindi accertato.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono poste a carico di parte convenuta nella misura indicata in dispositivo, liquidata ai sensi del DM 10/3/2014 n. 55 ess.mm., tenuto conto del valore della domanda e dell'attività processuale svolta, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
− condanna al pagamento in favore del ricorrente della somma lorda CP_1 complessiva di € 2.868,29, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
− accerta il diritto del ricorrente al riconoscimento dei ratei di fine rapporto come indicati nella busta paga di febbraio 2020;
2 RGL n. 208/2025
− condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 1.030,00, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, oltre CPA ed IVA come per legge, con distrazione in favore degli avv.ti VOLANTE GIANLUCA e MASUELLI NICOLETTA LAURA.
Alessandria, 9.6.2025.
Il Giudice
Silvia Fioraso
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