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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/09/2025, n. 6897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6897 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
RG n. 19491/2025
--TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO--
--SEZIONE 13 ^CIVILE-- REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile e Penale di Milano, nella persona del Giudice unico Dott. Jacopo Blandini, ha emesso la seguente
--SENTENZA-- nella causa civile promossa
DA
(Cod. Fisc. / P. IVA , Parte_1 P.IVA_1 in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione Parte_2
(Cod. Fisc. ), con sede legale in Milano (MI), via Giulio C.F._1
Natta n. 19, già (Cod. Fisc. / Controparte_1
P. IVA in forza di atto di fusione del 12 marzo 2024 a rogito del P.IVA_2 notaio Dott. rep. n. 8822 – racc. 6739 (Allegato A), Persona_1 rappresentata, difesa ed assistita nella presente procedura, in virtù di procura rilasciata ai sensi dell'art.83 c.p.c. dagli Avv.ti Thomas Marco Fiamingo (Cod.
Fisc. ) e Cristian Cerza (Cod. Fisc. ), C.F._2 C.F._3 presso lo Studio dei quali in Milano, via Boschetti n 6 -
[...]
Controparte_2
<< , con l'Avv. CERZA CRISTIAN, giusta delega
[...] P.IVA_1 in atti;
-PARTE ATTRICE/RICORRENTE
<<tribunale civile e penale di milano>>
<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 19491 2025-sentenza-pagina 1 di 14>> CONTRO
, << (Cod. Parte_3 CodiceFiscale_4 Parte_3
Fisc. ), nata a [...] il [...] e residente in C.F._4
TT ES (MI), 20019, via G. Di Vittorio n. 41/C;
-PARTE CONVENUTA/RESISTENTE NON COSTITUITA-
CONCLUSIONI
La unica parte costituita ha concluso come in atti depositati in PCT, con conclusioni qui di seguito da intendersi integralmente ed espressamente richiamate.
<<tribunale civile e penale di milano>>
<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 19491 2025-sentenza-pagina 1 di 14>> --CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE1--
Si premette che il contenuto della presente sentenza si adeguerà ai canoni normativi dettati dagli artt. 132, comma 2, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., i quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione,
specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi (cfr. Cassazione alle SS.UU. n. 642 del 16/01/2015).
Con atto introduttivo depositato in Cancelleria, la parte premetteva che la ricorrente era ed è
proprietaria dell'immobile sito in TT ES (MI) Via G. Di Vittorio 41/C. Con
contratto del 1° novembre 2020, la ricorrente (già Controparte_1
assegnava in godimento ad (Cod. Fisc.
[...] Parte_3
), all'epoca socia della Cooperativa iscritta al relativo Libro Socio C.F._4
del 19 maggio 2008 (n. 2584), l'appartamento contrassegnato con il n. 10, ubicato al piano
2° dell'immobile sociale costruito, sito in TT ES (MI) Via G. Di Vittorio 41/C
composto di n. 2 locali e relativi servizi, di complessivi Mq 57 Riferimenti catastali: foglio
13 Mappale 2 sub 110, unitamente al vano cantina pertinenziale al n. 18 dello stabile sociale, con decorrenza dal 1° novembre 2020 (Doc. 1: Atto di assegnazione alloggio sociale cfr. estratto in copia… 1 La presente sentenza viene redatta anche secondo i criteri di cui alla pronunzia della Suprema Corte di Cassazione alle SS.UU. n. 642 del 16/01/2015, ed ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9, del D.L. 179/2012 come convertito in Legge n. 221/2012, come introdotto ai sensi del D.L. n. 83/2015 e poi convertito in Legge n. 132/2015; In limine litis va osservato che la riforma del processo civile, intervenuta con legge 18 giugno 2009, n. 69, ha modificato l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c. escludendo dal contenuto della sentenza (art. 132, n. 4, c.p.c.) lo svolgimento del processo. La novella dell'art. 132 c.p.c. è applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge, ossia dal 4 luglio 2009 (v. art. 58 L. n. 69 del 2009). Ne deriva che può procedersi all'immediata stesura delle ragioni della decisione;
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 19491 2025-sentenza-pagina 1 di 14>> …omissis…
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 19491 2025-sentenza-pagina 1 di 14>> …omissis…
Con la stipula del predetto atto, la si obbligava a corrispondere alla ricorrente Pt_3
l'importo di euro 3.420,00, oltre IVA di legge a titolo di canone annuo di godimento dell'immobile (cfr. Doc. 1, pag. 2) oltre oneri accessori e servizi generali resi dalla e altre spese deliberate dal C.d.A. CP_1
Tuttavia riferiva che la provvedeva solo parzialmente al versamento del Pt_3
corrispettivo di godimento e delle spese condominiali;
in data 30 settembre 2024, la difesa della parte instante inviava alla sulla scorta del mastrino, costituzione in mora con Pt_3
richiesta di pagamento dell'importo di euro 3.797,78 contestuale avvertimento dell'ulteriore conseguenza stabilita dallo statuto, al persistere della morosità, della decadenza della qualità di socio con l'obbligo di restituzione dell'unità abitativa e sue pertinenze, che ritornava al mittente per compiuta giacenza (Doc. 2: costituzione in mora con avviso della decadenza del 30 settembre 2024).
Il successivo 24 febbraio 2025, la difesa della Cooperativa inviava alla resistente l'ulteriore sollecito di pagamento dell'importo di euro 3.393,00, non ritirato da quest'ultima (Doc. 3:
costituzione in mora con avviso della decadenza del 24 febbraio 2025).
Visto il persistere della morosità, si rilevava che in merito alle obbligazioni sociali,
l'articolo 13 dello Statuto sociale, tra le cause di esclusione del socio, prevedeva alla lettera b) l'ipotesi in cui il socio “nel caso in cui, previa intimazione da parte degli
Amministratori, non esegua, in tutto o in parte, il versamento della partecipazione
sottoscritta o non adempia alle obbligazioni assunte a qualunque titolo nei confronti della
Cooperativa o si renda moroso, in tutto o in parte nel versamento degli importi dovuti”
(cfr. All. A, pagina 95 Statuto sociale).
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 19491 2025-sentenza-pagina 1 di 14>> Alla luce della persistente morosità della Lembo, dunque, il Consiglio di amministrazione,
con delibera del 26 febbraio 2025, deliberava l'esclusione della stessa dalla compagine sociale (Doc. n. 4: delibera di esclusione, cfr. pag. 4).
La veniva quindi notiziata dell'emissione della delibera a mezzo raccomandata a.r. Pt_3
datata 3 marzo 2025 e ricevuta il successivo 11 marzo 2025 (Doc.5: raccomandata del 3
marzo 2025).
Spirato il termine di sessanta giorni sancito dall'art. 2533 c.c. e dallo Statuto Sociale per l'impugnazione della delibera da parte del Socio decaduto, il provvedimento diventava definitivo in assenza di rituale e tempestiva impugnazione della medesima da parte della resistente.
Il venir meno del rapporto sociale determinava contestualmente, ai sensi delle disposizioni statutarie, la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti con l'odierno ricorrente.
Da ultimo evidenziava che la non aveva nemmeno dopo provveduto al pagamento Pt_3
delle seguenti fatture (Doc. 6: fatture)..
Documento Numero Data di Importo Importo dovuto documento emissione
Fattura 250000530\ 15/01/2025 1.847,00 1.683,00 €
S1
Fattura 250001129/ 08/04/2025 2.163,00 € 2.163,00 €
S1
TOTALE 3.846,00€
<<tribunale civile e penale di milano>>
<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 19491 2025-sentenza-pagina 1 di 14>> Chiedeva ….- accertare, per i motivi esposti in premessa, la decadenza dalla qualità di
socio della signora (Cod. Fisc. ), nata a [...]_3 C.F._4
(MI) il 21 febbraio 1988 e residente in [...] via G. Di Vittorio n.
41/C e, per l'effetto, dichiarare risolto il contratto di assegnazione sottoscritto tra le parti
1° novembre 2020 e, conseguentemente, dichiarare cessato il diritto della signora Pt_3
ad occupare l'appartamento contrassegnato con il n. 10, ubicato al piano 2° dell'immobile
sociale costruito, sito in TT ES (MI) Via G. Di Vittorio 41/C composto di n. 2
locali e relativi servizi, di complessivi Mq 57 Riferimenti catastali: foglio 13 Mappale 2 sub
110, unitamente al vano cantina pertinenziale al n. 18 dello stabile sociale e ad ella
assegnati in godimento;
condannare la signora (Cod. Fisc. Parte_3
) al rilascio dell'appartamento contrassegnato con il n. 10, ubicato C.F._4
al piano 2° dell'immobile sociale costruito, sito in TT ES (MI) Via G. Di Vittorio
41/C composto di n. 2 locali e relativi servizi, di complessivi Mq 57 Riferimenti catastali:
foglio 13 Mappale 2 sub 110, unitamente al vano cantina pertinenziale al n. 18, nella
disponibilità del ricorrente libero da cose e persone e condannare la stessa al pagamento
dell'importo complessivo di euro 3.846,00, a titolo di canoni di godimento, indennità di
occupazione e spese non corrisposte alla ricorrente, e/o la diversa somma che verrà
accertata in corso di causa, oltre interessi legali dalla data dello scaduto sino al giorno
dell'effettivo ristoro;
In ogni caso Con vittoria di oneri e competenze.
Non si costituiva la controparte e ciò pure se ritualmente notiziata della pendenza Pt_3
della presente procedura giudiziale a mezzo di formale e rituale notifica.
Alla mancata rituale costituzione della parte convenuta-resistente consegue la declaratoria di contumacia della stessa.
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 19491 2025-sentenza-pagina 1 di 14>> Alla udienza odierna la difesa di parte ricorrente precisava che (alla data di oggi
16/09/2025) il credito maturato dalla creditrice parte (e non saldato dalla Controparte_2
controparte risultava essere pari ad €#5.912,00#. Pt_3
All'esito dell'udienza di discussione, il Giudice procedente tratteneva la causa in decisione con termine di legge per la emissione della sentenza.
Deve, preliminarmente ed in rito, ritenersi sussistente la giurisdizione dell'A.G. oggi procedente, così come pure correttamente radicata ed individuata la competenza territoriale dell'adito Tribunale del capoluogo lombardo secondo i canoni normativamente previsti dalla disciplina legislativa specificamente vigente in materia.
Occorre in premessa ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il
Giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp.
att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare2 alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di 2 Cass 22698/2021….. Tali doglianze, scrutinabili congiuntamente perché connesse, sono complessivamente inammissibili.
3.1. Invero, occorre innanzitutto ricordare che la nuova formulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come introdotta dal D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012 (qui applicabile ratione temporis, risultando impugnata una sentenza resa il 18 luglio 2019), ha ormai ridotto al "minimo costituzionale" il sindacato di legittimità sulla motivazione, sicché si è chiarito (cfr. tra le più recenti, Cass. n. 395 del 2021, in motivazione;
Cass. n. 9017 del 2018) che è oggi denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali;
questa anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014; Cass. n. 7472 del 2017. Nello stesso senso anche le più recenti Cass. n. 20042 del 2020 e Cass. n. 23620 del 2020; Cass. n. 395 del 2021). In particolare, il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza sussiste qualora il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (cfr. Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 23684 del 2020; Cass. n. 20042 del 2020; Cass. n. 9105 del 2017; Cass. n. 9113 del 2012). In altri termini, la motivazione deve mancare del tutto - nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione - ovvero esistere formalmente come parte del documento, ma le sue argomentazioni svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum. Un simile vizio, inoltre, deve apprezzarsi non rispetto alla correttezza della soluzione adottata o alla sufficienza della motivazione offerta, bensì unicamente sotto il profilo dell'esistenza di una motivazione effettiva (cfr. Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 26893 del 2020; Cass. n. 22598 del 2018; Cass. n. 23940 del 2017).
3.2.1. Alla stregua di questo insegnamento, che il Collegio condivide integralmente, le censure in esame sono manifestamente infondate laddove denunciano l'asserito vizio motivazionale…Con le odierne doglianze, invece, la ricorrente, sostanzialmente, intenderebbe ottenerne una rivalutazione, più consona alle proprie aspettative, affatto inammissibile in questa sede.
3.3.1. Infatti, è opportuno ricordare che questa Corte ha, ancora recentemente (cfr. Cass. n. 28792 del 2020; Cass. n. 4343 del 2020; Cass. n. 27457 del 2019; Cass. n. 27686 del 2018), chiarito che: a) il vizio di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, può rivestire la forma della violazione di legge (intesa come
<<tribunale civile e penale di milano>>
<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 19491 2025-sentenza-pagina 1 di 14>> errata negazione o affermazione dell'esistenza o inesistenza di una norma, ovvero attribuzione alla stessa di un significato inappropriato) e della falsa applicazione di norme di diritto (intesa come sussunzione della fattispecie concreta in una disposizione non pertinente perché, ove propriamente individuata ed interpretata, riferita ad altro, ovvero deduzione da una norma di conseguenze giuridiche che, in relazione alla fattispecie concreta, contraddicono la sua, pur corretta, interpretazione. Cfr. Cass. n. 8782 del 2005); b) non integra invece violazione, né falsa applicazione di norme di diritto, la denuncia di una erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, poiché essa si colloca al di fuori dell'ambito interpretative ed applicativo della norma di legge;
c) il discrimine tra violazione di legge in senso proprio (per erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa) ed erronea applicazione della legge (in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta) è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, diversamente dalla prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (cfr. Cass. n. 10313 del 2006; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010); a) le doglianze attinenti non già all'erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalle norme di legge, bensì all'erronea ricognizione della fattispecie concreta alla luce delle risultanze di causa, ineriscono tipicamente alla valutazione del giudice di merito (cfr. Cass. n. 13238 del 2017; Cass. n. 26110 del 2015).
3.3.2. Le censure in esame si risolvono, invece, affatto inammissibilmente (c.f.r. Cass. SU, n. 34476 del 2019), in una critica al complessivo accertamento fattuale operato dal giudice a quo, cui la ricorrente intenderebbe opporre, sotto la formale rubrica di vizio motivazionale e/o di violazione di legge, una diversa valutazione, totalmente obliterando, però, da un lato, il vizio motivazionale sancito dalla novellata formulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 riguarda l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo (cfr., ex aliis, Cass. n. 22397 del 2019; Cass. n. 26305 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017); dall'altro, che il vizio di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, non può essere mediato dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie ((fr. Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010; Cass., SU. n. 10313 del 2006), ma deve essere dedotto, a pena di inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366 c.p.c., n. 4, non solo con la indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendosi alla Corte regolatrice di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione (cfr. Cass. n. 16700 del 2020)….. E' ammissibile che detta conoscenza concreta venga desunta da elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, e che, in quanto tali, possano giustificare un giudizio di fondatezza della domanda (cfr. ex multis, Cass. n. 10886 del 1996; Cass. n. 7064 del 1999; Cass. n. 656 del 2000; Cass. n. 3336 del 2015; Cass. n. 25635 del 2017; Cass. n. 27457 del 2019).
3.5. Nella specie, la corte distrettuale - con una motivazione che non integra affatto violazione dei principi dettati in tema di onere della prova e di prova presuntiva, oltre che scevra da vizi logici, siccome basata sulla puntuale e dettagliata descrizione e ponderazione di indici concreti - è giunta alla conclusione che il quadro indiziario desumibile dalle risultanze dell'espletata prova orale fosse idoneo a far ritenere raggiunta la prova della sussistenza del predetto requisito soggettivo in capo alla odierna ricorrente;
né potrebbe sostenersi, fondatamente, che l'argomentare del giudice d'appello abbia trascurato alcuni dati dedotti da quest'ultima per la semplice ragione di averli ritenuti, esplicitamente o implicitamente, irrilevanti.
3.5.1. In particolare, come si è già anticipato nel precedente p.
1.2. dei "Fatti di causa", quella corte ha ritenuto di desumere la sussistenza della scientia, in capo alla …, dalle univoche dichiarazioni di alcuni testi informatori ( Q.G.; S.R.; I.L.A.), ritenute non smentite dalle affermazioni rese da altri ( Sc.Sc.). E' noto che la scelta degli elementi che costituiscono la base della presunzione ed il giudizio logico con cui dagli stessi si deduce l'esistenza del fatto ignoto costituiscono un apprezzamento di fatto che, se, come nella specie, adeguatamente motivato, sfugge al controllo di legittimità (cfr. Cass. n. 28792 del 2020; Cass. n. 3336 del 2015; Cass. n. 27457 del 2019), ed altrettanto dicasi quanto all'apprezzamento del giudice di merito circa il ricorso a tale mezzo di prova ed alla valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di produzione (cfr. Cass. n. 3845 del 2018, in motivazione): invero, l'unico sindacato in proposito riservato al giudice di legittimità investe la coerenza della relativa motivazione (cfr. Cass. n. 2431 del 2004).
3.5.3. Si aggiunga, poi, che, come puntualizzato da Cass. n. 3845 del 2018 (cfr. in motivazione), al fine di controllare la validità del ragionamento presuntivo, da un lato, non è necessario che tutti gli elementi noti siano convergenti verso un unico risultato, in quanto il giudice deve svolgere una valutazione globale degli indizi, alla luce del complessivo contesto sostanziale e processuale (cfr. Cass. n. 26022 del 2011); dall'altro, in tale tipo di prova, non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità: occorre, al riguardo, che il rapporto di dipendenza logica tra il fatto noto e quello ignoto sia accertato alla stregua di canoni di probabilità, con riferimento ad una connessione possibile e verosimile di accadimenti, la cui sequenza e ricorrenza possono verificarsi secondo regole di esperienza (cfr. Cass. n. 3845 del 2018; Cass. n. 22656 del 2011).
3.6. Posto, dunque, che l'accertamento di fatto circa la sussistenza, o meno, del requisito della scientia decoctionis compete al Giudice del merito, cui spetta, peraltro, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr., in motivazione, Cass. n. 8976 del 2019 e Cass. n. 27457 del 2019), gli odierni assunti della ricorrente, riportati in entrambi i formulati motivi sul punto, si risolvono, essenzialmente nel tentativo da parte sua, di opporre alla ricostruzione dei fatti definitivamente sancita nella decisione impugnata una propria alternativa loro interpretazione, sebbene sotto la formale rubrica di vizio motivazionale e/o di violazione di legge: ciò non è ammesso, però, nel giudizio di legittimità, che non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonché le più recenti Cass. n.
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 19491 2025-sentenza-pagina 1 di 14>> diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono essere ritenute come "omesse",
per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare assorbite (ovvero superate)
per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere,
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. Ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost.,
ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n.
24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014). Sul punto, la Suprema
Corte ha ulteriormente precisato che “Non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la
motivazione accolga una tesi incompatibile con quella prospettata, implicandone il rigetto,
dovendosi considerare adeguata la motivazione che fornisce una spiegazione logica ed
adeguata della decisione adottata, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a
suffragarla, ovvero la carenza di esse, senza che sia necessaria l'analitica confutazione
8758 del 2017 ed, in motivazione, Cass. n. 8976 del 2019. In senso sostanzialmente conforme, si veda anche Cass., SU, n. 34476 del 2019).
3.7. Per mera completezza, infine, va evidenziato che gli elementi indiziari di cui oggi la ricorrente lamenta l'errata " valutazione" e/o l'omesso esame… lungi dall'essere, di per sé, "decisivì, al più potrebbero rappresentare elementi indiziari da porre a fondamento di un ragionamento presuntivo volto a giungere a conclusioni magari diverse da quelle esposte dalla corte veneziana, così procedendosi, però, a valutazioni che, impingendo nel merito, sono inammissibili nel giudizio di legittimità.
3.8. In definitiva, la
…incorre nell'equivoco di ritenere che la violazione o la falsa applicazione di norme di legge processuale dipendano o siano ad ogni modo dimostrate dall'erronea valutazione del materiale istruttorio, laddove, al contrario, un'autonoma questione di malgoverno degli artt. 115 e 116 c.p.c. può porsi, rispettivamente, solo allorché il ricorrente alleghi che il giudice di merito: 1) abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte d'ufficio al di fuori o al di là dei limiti in cui ciò è consentito dalla legge (cfr. Cass., SU, n. 20867 del 2020, che ha pure precisato che "e' inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c."); 2) abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova che invece siano soggetti a valutazione (Cass., SU, n. 20867 del 2020). Del resto, affinché sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell'art. 132 c.p.c., n. 4 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata all'adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse (cfr. Cass. 24434 del 2016). La valutazione degli elementi istruttori costituisce, infatti, un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione (Cass. n. 11176 del 2017, in motivazione).
4. Il ricorso, dunque, va dichiarato inammissibile…. ".
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 19491 2025-sentenza-pagina 1 di 14>> delle tesi non accolte o la particolare disamina degli elementi di giudizio non ritenuti
significativi” (Cass. ordinanza n. 2153/2020).
Parte resistente (rimasta processualmente inerte e silente pure se ritualmente notiziata della pendenza della presente procedura) non ha inteso né comparire né allegare -per via documentale (anche in via sommaria ovvero di principio di prova)-- un qualsivoglia titolo abilitativo/detentivo (di origine legale ovvero contrattuale) da potere (ella stessa)
validamente e legittimamente opporre alla controparte ricorrente che possa in qualche modo ad oggi legittimare la sua attuale perdurante ed attuale permanenza (in via di mero fatto)
nell'immobile per cui è causa.
Per l'attuale godimento --in via di fatto-- della unità immobiliare de qua peraltro la Pt_3
nulla paga né offre di pagare alla controparte.
Appare dato oggettivo di rilievo documentale che, il compendio immobiliare per cui è causa sia pervenuto nella gestione e titolarità della parte ricorrente che, pertanto, la stessa sia soggetto legittimato attivo alla pretesa di esecuzione per rilascio immobiliare.
La analitica, diffusa, comprovata e documentata ricostruzione -anche documentale- resa da parte ricorrente peraltro appare in nulla adeguatamente contrastata dalla parte resistente ovvero da elementi oggettivi e documentali di segno contrario. Appare dato acclarato in atti che la parte resistente stia occupando l'immobile de quo senza un qualsivoglia genere (né di natura legale né di natura contrattuale) di titolo (valido, efficace e vigente) opponibile alla parte ricorrente.
Accertata e dichiarata quindi la protratta e ad oggi persistente occupazione sine titulo --da parte del resistente della unità abitativa de qua, per l'effetto, su istanza di parte ricorrente va emessa condanna della parte resistente a rilasciare immediatamente libero e sgombero da sé,
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 19491 2025-sentenza-pagina 1 di 14>> persone e cose l'immobile come identificato in atti, rimettendo lo stesso nella piena anche materiale disponibilità della parte ricorrente (ivi comprese le relative pertinenze).
In ragione dell'esito del giudizio e del principio della soccombenza le spese legali di lite e di procedura sono disciplinate come in dispositivo, cui in questa sede si rinvia tenuto conto del valore della causa e della applicazione di tutti i parametri di cui alla tabella del D.M.
attualmente vigente.
Quanto sopra in premessa, in fatto, in diritto ed in motivazione3 il Tribunale Civile e Penale
di Milano provvede come in dispositivo.
Ogni altra, ulteriore e diversa questione, in rito ed in merito4, deve ritenersi allo stato assorbita5. 3 Deve richiamarsi nel resto il principio di diritto ex Cass. SS.UU. n. 642/2015 secondo cui nel processo civile (ed anche in quello tributario in virtù di quanto disposto dal D Lgs 546/1992 art. 1 comma n. 2) non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata. E' inoltre da escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti". Cfr. ratio espressa anche dalla pronunzia della Suprema Corte con. Sent. SS.UU. n. 642/2015 secondo cui non può trascurarsi la copiosa giurisprudenza secondo la quale la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 cpc n. 4, e l'osservanza degli artt. 115 e 116 cpc non richiedono che il giudice del merito dia conto di tutte le prove dedotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente e necessario che egli esponga in maniera concisa gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della sua decisione (v. tra numerosissime Cass. 22801/2009), dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata (tra le moltissime v. Cass. nn. 17145 del 2006 e 2272/2007), nonchè la giurisprudenza secondo la quale anche la motivazione in forma sintetica è idonea a suffragare il convincimento in fatto, non costituendo vizio di omessa o insufficiente motivazione deducibile con ricorso per cassazione ai sensi dell''art. 360 cpc n. 5, n. 5, la ridotta estensione della sentenza ed essendo sufficiente che nella motivazione del provvedimento risulti esplicitato, ancorchè sinteticamente, l'iter logico- giuridico seguito dal giudice per pervenire alla decisione (v. Cass. n. 15489 del 2007). Peraltro, già nei decenni trascorsi la giurisprudenza di legittimità aveva dato una lettura informale e funzionale della sentenza, meglio, della sua motivazione, affermando, nell'ottica della semplificazione e dello "snellimento" del lavoro del giudice, pur senza sacrificare chiarezza e precisione, che non è viziata per omessa o insufficiente motivazione la sentenza stesa su modulo predisposto, quando questo sia stato utilizzato o adattato in maniera tale che la motivazione ne risulti aderente alla concretezza del caso deciso, con gli opportuni specifici riferimenti agli elementi di fatto che lo caratterizzano (v. anche Cass. 1570/1984 e 275/1995 e 24508/2006). 4 Cfr. art. 118, I comma ultima parte, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile;
5 Cfr. Suprema Corte di Cassazione sentenza n. 11547/2013 secondo cui la figura dell'assorbimento, che esclude il vizio di omessa pronuncia, ricorre, quando la decisione sulla domanda cd. assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, che con la pronuncia sulla domanda cd. assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno, e, in senso improprio, come nel caso in esame, quando la decisione cd. assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande;
non rientra tra le ipotesi di assorbimento la situazione in cui la decisione adottata non esclude la necessità, ne' la possibilità di pronunciare sulle altre questioni prospettate dalla parte, la quale conserva interesse alla decisione sulle stesse (Cass. 7663/2012 e 264/2006). Infatti, il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo con riguardo alla mancanza di una decisione da parte del giudice in ordine ad una domanda che richieda una pronuncia di accoglimento o di rigetto, e va escluso ove ricorrano gli estremi di una reiezione implicita o di un suo assorbimento in altre statuizioni. Occorre in premessa ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il Giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 19491 2025-sentenza-pagina 1 di 14>> C.F._5
Il Tribunale Civile e Penale di Milano, in composizione monocratica, nel procedimento al R.G. n. 19491/2025, definitivamente pronunziando, così provvede e dispone:
-Accertata in premessa e dato atto della già intervenuta decadenza dalla qualità di socio della resistente (Cod. Fisc. ), nata a Parte_3 C.F._4
Milano (MI) il 21/02/1988, per l'effetto, dichiara ed accerta, ad ogni effetto di legge, risolto e privo di efficacia vigente il contratto di assegnazione sottoscritto tra le parti 01/11/2020 e, conseguentemente, dichiara cessato ad ogni effetto di legge il diritto della ad occupare l'appartamento contrassegnato con il n. 10, ubicato al piano 2° Pt_3 dell'immobile sociale costruito, sito in TT ES (MI) Via G. Di Vittorio 41/C (composto di n. 2 locali e relativi servizi, di complessivi Mq 57 Riferimenti catastali foglio 13 Mappale 2 sub 110) unitamente al vano cantina pertinenziale al n. 18 dello stabile sociale e ad ella in precedenza assegnati in godimento;
-Condanna la resistente (Cod. Fisc. ) al Parte_3 C.F._4 rilascio --immediato e senza dilazione alcuna-- dell'appartamento contrassegnato con il n. 10, ubicato al piano 2° dell'immobile sociale costruito, sito in TT ES (MI) Via G. Di Vittorio 41/C (composto di n. 2 locali e relativi servizi, di complessivi Mq 57 Riferimenti catastali: foglio 13 Mappale 2 sub 110, unitamente al vano cantina pertinenziale al n. 18) con obbligo di riconsegna dello stesso nella disponibilità del ricorrente libero da sé, cose e persone;
-Condanna la parte resistente (Cod. Fisc. ), Parte_3 C.F._4 nata a [...] il [...], al pagamento, in favore di controparte, dell'importo complessivo di euro €#5.912,00# a titolo di oneri economici dovuti, maturati e non saldati e per spese non corrisposte oltre ad interessi di legge maturati e maturandi dalle singole scadenze sino al saldo effettivo;
-Disattende tutte le altre domande proposte e formulate e non già qui espressamente accolte;
-Condanna la parte resistente (Cod. Fisc. ), Parte_3 C.F._4 nata a [...] il [...] alla refusione, in favore della controparte, delle spese legali della presente procedura qui di seguito liquidate in complessivi €#3.000,00# per compensi professionali, oltre al rimborso del C.U. effettivamente versato, oltre ad IVA e CPA nella misura di legge ed oltre la percentuale del 15% a titolo di rimborso dovuto per le spese forfettarie;
-Sentenza immediatamente esecutiva ex lege;
-La presente sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del Giudice per l'immediato deposito in Cancelleria.
secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico- giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. Ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014);
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 19491 2025-sentenza-pagina 1 di 14>> -Manda alla Cancelleria per quanto di sua competenza. Milano, così deciso il 16/09/2025.
Il Giudice
Dott. Jacopo Blandini
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 19491 2025-sentenza-pagina 1 di 14>>
--TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO--
--SEZIONE 13 ^CIVILE-- REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile e Penale di Milano, nella persona del Giudice unico Dott. Jacopo Blandini, ha emesso la seguente
--SENTENZA-- nella causa civile promossa
DA
(Cod. Fisc. / P. IVA , Parte_1 P.IVA_1 in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione Parte_2
(Cod. Fisc. ), con sede legale in Milano (MI), via Giulio C.F._1
Natta n. 19, già (Cod. Fisc. / Controparte_1
P. IVA in forza di atto di fusione del 12 marzo 2024 a rogito del P.IVA_2 notaio Dott. rep. n. 8822 – racc. 6739 (Allegato A), Persona_1 rappresentata, difesa ed assistita nella presente procedura, in virtù di procura rilasciata ai sensi dell'art.83 c.p.c. dagli Avv.ti Thomas Marco Fiamingo (Cod.
Fisc. ) e Cristian Cerza (Cod. Fisc. ), C.F._2 C.F._3 presso lo Studio dei quali in Milano, via Boschetti n 6 -
[...]
Controparte_2
<< , con l'Avv. CERZA CRISTIAN, giusta delega
[...] P.IVA_1 in atti;
-PARTE ATTRICE/RICORRENTE
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 19491 2025-sentenza-pagina 1 di 14>> CONTRO
, << (Cod. Parte_3 CodiceFiscale_4 Parte_3
Fisc. ), nata a [...] il [...] e residente in C.F._4
TT ES (MI), 20019, via G. Di Vittorio n. 41/C;
-PARTE CONVENUTA/RESISTENTE NON COSTITUITA-
CONCLUSIONI
La unica parte costituita ha concluso come in atti depositati in PCT, con conclusioni qui di seguito da intendersi integralmente ed espressamente richiamate.
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 19491 2025-sentenza-pagina 1 di 14>> --CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE1--
Si premette che il contenuto della presente sentenza si adeguerà ai canoni normativi dettati dagli artt. 132, comma 2, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., i quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione,
specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi (cfr. Cassazione alle SS.UU. n. 642 del 16/01/2015).
Con atto introduttivo depositato in Cancelleria, la parte premetteva che la ricorrente era ed è
proprietaria dell'immobile sito in TT ES (MI) Via G. Di Vittorio 41/C. Con
contratto del 1° novembre 2020, la ricorrente (già Controparte_1
assegnava in godimento ad (Cod. Fisc.
[...] Parte_3
), all'epoca socia della Cooperativa iscritta al relativo Libro Socio C.F._4
del 19 maggio 2008 (n. 2584), l'appartamento contrassegnato con il n. 10, ubicato al piano
2° dell'immobile sociale costruito, sito in TT ES (MI) Via G. Di Vittorio 41/C
composto di n. 2 locali e relativi servizi, di complessivi Mq 57 Riferimenti catastali: foglio
13 Mappale 2 sub 110, unitamente al vano cantina pertinenziale al n. 18 dello stabile sociale, con decorrenza dal 1° novembre 2020 (Doc. 1: Atto di assegnazione alloggio sociale cfr. estratto in copia… 1 La presente sentenza viene redatta anche secondo i criteri di cui alla pronunzia della Suprema Corte di Cassazione alle SS.UU. n. 642 del 16/01/2015, ed ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9, del D.L. 179/2012 come convertito in Legge n. 221/2012, come introdotto ai sensi del D.L. n. 83/2015 e poi convertito in Legge n. 132/2015; In limine litis va osservato che la riforma del processo civile, intervenuta con legge 18 giugno 2009, n. 69, ha modificato l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c. escludendo dal contenuto della sentenza (art. 132, n. 4, c.p.c.) lo svolgimento del processo. La novella dell'art. 132 c.p.c. è applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge, ossia dal 4 luglio 2009 (v. art. 58 L. n. 69 del 2009). Ne deriva che può procedersi all'immediata stesura delle ragioni della decisione;
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 19491 2025-sentenza-pagina 1 di 14>> …omissis…
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 19491 2025-sentenza-pagina 1 di 14>> …omissis…
Con la stipula del predetto atto, la si obbligava a corrispondere alla ricorrente Pt_3
l'importo di euro 3.420,00, oltre IVA di legge a titolo di canone annuo di godimento dell'immobile (cfr. Doc. 1, pag. 2) oltre oneri accessori e servizi generali resi dalla e altre spese deliberate dal C.d.A. CP_1
Tuttavia riferiva che la provvedeva solo parzialmente al versamento del Pt_3
corrispettivo di godimento e delle spese condominiali;
in data 30 settembre 2024, la difesa della parte instante inviava alla sulla scorta del mastrino, costituzione in mora con Pt_3
richiesta di pagamento dell'importo di euro 3.797,78 contestuale avvertimento dell'ulteriore conseguenza stabilita dallo statuto, al persistere della morosità, della decadenza della qualità di socio con l'obbligo di restituzione dell'unità abitativa e sue pertinenze, che ritornava al mittente per compiuta giacenza (Doc. 2: costituzione in mora con avviso della decadenza del 30 settembre 2024).
Il successivo 24 febbraio 2025, la difesa della Cooperativa inviava alla resistente l'ulteriore sollecito di pagamento dell'importo di euro 3.393,00, non ritirato da quest'ultima (Doc. 3:
costituzione in mora con avviso della decadenza del 24 febbraio 2025).
Visto il persistere della morosità, si rilevava che in merito alle obbligazioni sociali,
l'articolo 13 dello Statuto sociale, tra le cause di esclusione del socio, prevedeva alla lettera b) l'ipotesi in cui il socio “nel caso in cui, previa intimazione da parte degli
Amministratori, non esegua, in tutto o in parte, il versamento della partecipazione
sottoscritta o non adempia alle obbligazioni assunte a qualunque titolo nei confronti della
Cooperativa o si renda moroso, in tutto o in parte nel versamento degli importi dovuti”
(cfr. All. A, pagina 95 Statuto sociale).
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 19491 2025-sentenza-pagina 1 di 14>> Alla luce della persistente morosità della Lembo, dunque, il Consiglio di amministrazione,
con delibera del 26 febbraio 2025, deliberava l'esclusione della stessa dalla compagine sociale (Doc. n. 4: delibera di esclusione, cfr. pag. 4).
La veniva quindi notiziata dell'emissione della delibera a mezzo raccomandata a.r. Pt_3
datata 3 marzo 2025 e ricevuta il successivo 11 marzo 2025 (Doc.5: raccomandata del 3
marzo 2025).
Spirato il termine di sessanta giorni sancito dall'art. 2533 c.c. e dallo Statuto Sociale per l'impugnazione della delibera da parte del Socio decaduto, il provvedimento diventava definitivo in assenza di rituale e tempestiva impugnazione della medesima da parte della resistente.
Il venir meno del rapporto sociale determinava contestualmente, ai sensi delle disposizioni statutarie, la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti con l'odierno ricorrente.
Da ultimo evidenziava che la non aveva nemmeno dopo provveduto al pagamento Pt_3
delle seguenti fatture (Doc. 6: fatture)..
Documento Numero Data di Importo Importo dovuto documento emissione
Fattura 250000530\ 15/01/2025 1.847,00 1.683,00 €
S1
Fattura 250001129/ 08/04/2025 2.163,00 € 2.163,00 €
S1
TOTALE 3.846,00€
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 19491 2025-sentenza-pagina 1 di 14>> Chiedeva ….- accertare, per i motivi esposti in premessa, la decadenza dalla qualità di
socio della signora (Cod. Fisc. ), nata a [...]_3 C.F._4
(MI) il 21 febbraio 1988 e residente in [...] via G. Di Vittorio n.
41/C e, per l'effetto, dichiarare risolto il contratto di assegnazione sottoscritto tra le parti
1° novembre 2020 e, conseguentemente, dichiarare cessato il diritto della signora Pt_3
ad occupare l'appartamento contrassegnato con il n. 10, ubicato al piano 2° dell'immobile
sociale costruito, sito in TT ES (MI) Via G. Di Vittorio 41/C composto di n. 2
locali e relativi servizi, di complessivi Mq 57 Riferimenti catastali: foglio 13 Mappale 2 sub
110, unitamente al vano cantina pertinenziale al n. 18 dello stabile sociale e ad ella
assegnati in godimento;
condannare la signora (Cod. Fisc. Parte_3
) al rilascio dell'appartamento contrassegnato con il n. 10, ubicato C.F._4
al piano 2° dell'immobile sociale costruito, sito in TT ES (MI) Via G. Di Vittorio
41/C composto di n. 2 locali e relativi servizi, di complessivi Mq 57 Riferimenti catastali:
foglio 13 Mappale 2 sub 110, unitamente al vano cantina pertinenziale al n. 18, nella
disponibilità del ricorrente libero da cose e persone e condannare la stessa al pagamento
dell'importo complessivo di euro 3.846,00, a titolo di canoni di godimento, indennità di
occupazione e spese non corrisposte alla ricorrente, e/o la diversa somma che verrà
accertata in corso di causa, oltre interessi legali dalla data dello scaduto sino al giorno
dell'effettivo ristoro;
In ogni caso Con vittoria di oneri e competenze.
Non si costituiva la controparte e ciò pure se ritualmente notiziata della pendenza Pt_3
della presente procedura giudiziale a mezzo di formale e rituale notifica.
Alla mancata rituale costituzione della parte convenuta-resistente consegue la declaratoria di contumacia della stessa.
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 19491 2025-sentenza-pagina 1 di 14>> Alla udienza odierna la difesa di parte ricorrente precisava che (alla data di oggi
16/09/2025) il credito maturato dalla creditrice parte (e non saldato dalla Controparte_2
controparte risultava essere pari ad €#5.912,00#. Pt_3
All'esito dell'udienza di discussione, il Giudice procedente tratteneva la causa in decisione con termine di legge per la emissione della sentenza.
Deve, preliminarmente ed in rito, ritenersi sussistente la giurisdizione dell'A.G. oggi procedente, così come pure correttamente radicata ed individuata la competenza territoriale dell'adito Tribunale del capoluogo lombardo secondo i canoni normativamente previsti dalla disciplina legislativa specificamente vigente in materia.
Occorre in premessa ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il
Giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp.
att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare2 alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di 2 Cass 22698/2021….. Tali doglianze, scrutinabili congiuntamente perché connesse, sono complessivamente inammissibili.
3.1. Invero, occorre innanzitutto ricordare che la nuova formulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come introdotta dal D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012 (qui applicabile ratione temporis, risultando impugnata una sentenza resa il 18 luglio 2019), ha ormai ridotto al "minimo costituzionale" il sindacato di legittimità sulla motivazione, sicché si è chiarito (cfr. tra le più recenti, Cass. n. 395 del 2021, in motivazione;
Cass. n. 9017 del 2018) che è oggi denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali;
questa anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014; Cass. n. 7472 del 2017. Nello stesso senso anche le più recenti Cass. n. 20042 del 2020 e Cass. n. 23620 del 2020; Cass. n. 395 del 2021). In particolare, il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza sussiste qualora il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (cfr. Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 23684 del 2020; Cass. n. 20042 del 2020; Cass. n. 9105 del 2017; Cass. n. 9113 del 2012). In altri termini, la motivazione deve mancare del tutto - nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione - ovvero esistere formalmente come parte del documento, ma le sue argomentazioni svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum. Un simile vizio, inoltre, deve apprezzarsi non rispetto alla correttezza della soluzione adottata o alla sufficienza della motivazione offerta, bensì unicamente sotto il profilo dell'esistenza di una motivazione effettiva (cfr. Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 26893 del 2020; Cass. n. 22598 del 2018; Cass. n. 23940 del 2017).
3.2.1. Alla stregua di questo insegnamento, che il Collegio condivide integralmente, le censure in esame sono manifestamente infondate laddove denunciano l'asserito vizio motivazionale…Con le odierne doglianze, invece, la ricorrente, sostanzialmente, intenderebbe ottenerne una rivalutazione, più consona alle proprie aspettative, affatto inammissibile in questa sede.
3.3.1. Infatti, è opportuno ricordare che questa Corte ha, ancora recentemente (cfr. Cass. n. 28792 del 2020; Cass. n. 4343 del 2020; Cass. n. 27457 del 2019; Cass. n. 27686 del 2018), chiarito che: a) il vizio di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, può rivestire la forma della violazione di legge (intesa come
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 19491 2025-sentenza-pagina 1 di 14>> errata negazione o affermazione dell'esistenza o inesistenza di una norma, ovvero attribuzione alla stessa di un significato inappropriato) e della falsa applicazione di norme di diritto (intesa come sussunzione della fattispecie concreta in una disposizione non pertinente perché, ove propriamente individuata ed interpretata, riferita ad altro, ovvero deduzione da una norma di conseguenze giuridiche che, in relazione alla fattispecie concreta, contraddicono la sua, pur corretta, interpretazione. Cfr. Cass. n. 8782 del 2005); b) non integra invece violazione, né falsa applicazione di norme di diritto, la denuncia di una erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, poiché essa si colloca al di fuori dell'ambito interpretative ed applicativo della norma di legge;
c) il discrimine tra violazione di legge in senso proprio (per erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa) ed erronea applicazione della legge (in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta) è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, diversamente dalla prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (cfr. Cass. n. 10313 del 2006; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010); a) le doglianze attinenti non già all'erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalle norme di legge, bensì all'erronea ricognizione della fattispecie concreta alla luce delle risultanze di causa, ineriscono tipicamente alla valutazione del giudice di merito (cfr. Cass. n. 13238 del 2017; Cass. n. 26110 del 2015).
3.3.2. Le censure in esame si risolvono, invece, affatto inammissibilmente (c.f.r. Cass. SU, n. 34476 del 2019), in una critica al complessivo accertamento fattuale operato dal giudice a quo, cui la ricorrente intenderebbe opporre, sotto la formale rubrica di vizio motivazionale e/o di violazione di legge, una diversa valutazione, totalmente obliterando, però, da un lato, il vizio motivazionale sancito dalla novellata formulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 riguarda l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo (cfr., ex aliis, Cass. n. 22397 del 2019; Cass. n. 26305 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017); dall'altro, che il vizio di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, non può essere mediato dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie ((fr. Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010; Cass., SU. n. 10313 del 2006), ma deve essere dedotto, a pena di inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366 c.p.c., n. 4, non solo con la indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendosi alla Corte regolatrice di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione (cfr. Cass. n. 16700 del 2020)….. E' ammissibile che detta conoscenza concreta venga desunta da elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, e che, in quanto tali, possano giustificare un giudizio di fondatezza della domanda (cfr. ex multis, Cass. n. 10886 del 1996; Cass. n. 7064 del 1999; Cass. n. 656 del 2000; Cass. n. 3336 del 2015; Cass. n. 25635 del 2017; Cass. n. 27457 del 2019).
3.5. Nella specie, la corte distrettuale - con una motivazione che non integra affatto violazione dei principi dettati in tema di onere della prova e di prova presuntiva, oltre che scevra da vizi logici, siccome basata sulla puntuale e dettagliata descrizione e ponderazione di indici concreti - è giunta alla conclusione che il quadro indiziario desumibile dalle risultanze dell'espletata prova orale fosse idoneo a far ritenere raggiunta la prova della sussistenza del predetto requisito soggettivo in capo alla odierna ricorrente;
né potrebbe sostenersi, fondatamente, che l'argomentare del giudice d'appello abbia trascurato alcuni dati dedotti da quest'ultima per la semplice ragione di averli ritenuti, esplicitamente o implicitamente, irrilevanti.
3.5.1. In particolare, come si è già anticipato nel precedente p.
1.2. dei "Fatti di causa", quella corte ha ritenuto di desumere la sussistenza della scientia, in capo alla …, dalle univoche dichiarazioni di alcuni testi informatori ( Q.G.; S.R.; I.L.A.), ritenute non smentite dalle affermazioni rese da altri ( Sc.Sc.). E' noto che la scelta degli elementi che costituiscono la base della presunzione ed il giudizio logico con cui dagli stessi si deduce l'esistenza del fatto ignoto costituiscono un apprezzamento di fatto che, se, come nella specie, adeguatamente motivato, sfugge al controllo di legittimità (cfr. Cass. n. 28792 del 2020; Cass. n. 3336 del 2015; Cass. n. 27457 del 2019), ed altrettanto dicasi quanto all'apprezzamento del giudice di merito circa il ricorso a tale mezzo di prova ed alla valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di produzione (cfr. Cass. n. 3845 del 2018, in motivazione): invero, l'unico sindacato in proposito riservato al giudice di legittimità investe la coerenza della relativa motivazione (cfr. Cass. n. 2431 del 2004).
3.5.3. Si aggiunga, poi, che, come puntualizzato da Cass. n. 3845 del 2018 (cfr. in motivazione), al fine di controllare la validità del ragionamento presuntivo, da un lato, non è necessario che tutti gli elementi noti siano convergenti verso un unico risultato, in quanto il giudice deve svolgere una valutazione globale degli indizi, alla luce del complessivo contesto sostanziale e processuale (cfr. Cass. n. 26022 del 2011); dall'altro, in tale tipo di prova, non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità: occorre, al riguardo, che il rapporto di dipendenza logica tra il fatto noto e quello ignoto sia accertato alla stregua di canoni di probabilità, con riferimento ad una connessione possibile e verosimile di accadimenti, la cui sequenza e ricorrenza possono verificarsi secondo regole di esperienza (cfr. Cass. n. 3845 del 2018; Cass. n. 22656 del 2011).
3.6. Posto, dunque, che l'accertamento di fatto circa la sussistenza, o meno, del requisito della scientia decoctionis compete al Giudice del merito, cui spetta, peraltro, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr., in motivazione, Cass. n. 8976 del 2019 e Cass. n. 27457 del 2019), gli odierni assunti della ricorrente, riportati in entrambi i formulati motivi sul punto, si risolvono, essenzialmente nel tentativo da parte sua, di opporre alla ricostruzione dei fatti definitivamente sancita nella decisione impugnata una propria alternativa loro interpretazione, sebbene sotto la formale rubrica di vizio motivazionale e/o di violazione di legge: ciò non è ammesso, però, nel giudizio di legittimità, che non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonché le più recenti Cass. n.
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 19491 2025-sentenza-pagina 1 di 14>> diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono essere ritenute come "omesse",
per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare assorbite (ovvero superate)
per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere,
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. Ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost.,
ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n.
24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014). Sul punto, la Suprema
Corte ha ulteriormente precisato che “Non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la
motivazione accolga una tesi incompatibile con quella prospettata, implicandone il rigetto,
dovendosi considerare adeguata la motivazione che fornisce una spiegazione logica ed
adeguata della decisione adottata, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a
suffragarla, ovvero la carenza di esse, senza che sia necessaria l'analitica confutazione
8758 del 2017 ed, in motivazione, Cass. n. 8976 del 2019. In senso sostanzialmente conforme, si veda anche Cass., SU, n. 34476 del 2019).
3.7. Per mera completezza, infine, va evidenziato che gli elementi indiziari di cui oggi la ricorrente lamenta l'errata " valutazione" e/o l'omesso esame… lungi dall'essere, di per sé, "decisivì, al più potrebbero rappresentare elementi indiziari da porre a fondamento di un ragionamento presuntivo volto a giungere a conclusioni magari diverse da quelle esposte dalla corte veneziana, così procedendosi, però, a valutazioni che, impingendo nel merito, sono inammissibili nel giudizio di legittimità.
3.8. In definitiva, la
…incorre nell'equivoco di ritenere che la violazione o la falsa applicazione di norme di legge processuale dipendano o siano ad ogni modo dimostrate dall'erronea valutazione del materiale istruttorio, laddove, al contrario, un'autonoma questione di malgoverno degli artt. 115 e 116 c.p.c. può porsi, rispettivamente, solo allorché il ricorrente alleghi che il giudice di merito: 1) abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte d'ufficio al di fuori o al di là dei limiti in cui ciò è consentito dalla legge (cfr. Cass., SU, n. 20867 del 2020, che ha pure precisato che "e' inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c."); 2) abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova che invece siano soggetti a valutazione (Cass., SU, n. 20867 del 2020). Del resto, affinché sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell'art. 132 c.p.c., n. 4 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata all'adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse (cfr. Cass. 24434 del 2016). La valutazione degli elementi istruttori costituisce, infatti, un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione (Cass. n. 11176 del 2017, in motivazione).
4. Il ricorso, dunque, va dichiarato inammissibile…. ".
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 19491 2025-sentenza-pagina 1 di 14>> delle tesi non accolte o la particolare disamina degli elementi di giudizio non ritenuti
significativi” (Cass. ordinanza n. 2153/2020).
Parte resistente (rimasta processualmente inerte e silente pure se ritualmente notiziata della pendenza della presente procedura) non ha inteso né comparire né allegare -per via documentale (anche in via sommaria ovvero di principio di prova)-- un qualsivoglia titolo abilitativo/detentivo (di origine legale ovvero contrattuale) da potere (ella stessa)
validamente e legittimamente opporre alla controparte ricorrente che possa in qualche modo ad oggi legittimare la sua attuale perdurante ed attuale permanenza (in via di mero fatto)
nell'immobile per cui è causa.
Per l'attuale godimento --in via di fatto-- della unità immobiliare de qua peraltro la Pt_3
nulla paga né offre di pagare alla controparte.
Appare dato oggettivo di rilievo documentale che, il compendio immobiliare per cui è causa sia pervenuto nella gestione e titolarità della parte ricorrente che, pertanto, la stessa sia soggetto legittimato attivo alla pretesa di esecuzione per rilascio immobiliare.
La analitica, diffusa, comprovata e documentata ricostruzione -anche documentale- resa da parte ricorrente peraltro appare in nulla adeguatamente contrastata dalla parte resistente ovvero da elementi oggettivi e documentali di segno contrario. Appare dato acclarato in atti che la parte resistente stia occupando l'immobile de quo senza un qualsivoglia genere (né di natura legale né di natura contrattuale) di titolo (valido, efficace e vigente) opponibile alla parte ricorrente.
Accertata e dichiarata quindi la protratta e ad oggi persistente occupazione sine titulo --da parte del resistente della unità abitativa de qua, per l'effetto, su istanza di parte ricorrente va emessa condanna della parte resistente a rilasciare immediatamente libero e sgombero da sé,
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 19491 2025-sentenza-pagina 1 di 14>> persone e cose l'immobile come identificato in atti, rimettendo lo stesso nella piena anche materiale disponibilità della parte ricorrente (ivi comprese le relative pertinenze).
In ragione dell'esito del giudizio e del principio della soccombenza le spese legali di lite e di procedura sono disciplinate come in dispositivo, cui in questa sede si rinvia tenuto conto del valore della causa e della applicazione di tutti i parametri di cui alla tabella del D.M.
attualmente vigente.
Quanto sopra in premessa, in fatto, in diritto ed in motivazione3 il Tribunale Civile e Penale
di Milano provvede come in dispositivo.
Ogni altra, ulteriore e diversa questione, in rito ed in merito4, deve ritenersi allo stato assorbita5. 3 Deve richiamarsi nel resto il principio di diritto ex Cass. SS.UU. n. 642/2015 secondo cui nel processo civile (ed anche in quello tributario in virtù di quanto disposto dal D Lgs 546/1992 art. 1 comma n. 2) non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata. E' inoltre da escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti". Cfr. ratio espressa anche dalla pronunzia della Suprema Corte con. Sent. SS.UU. n. 642/2015 secondo cui non può trascurarsi la copiosa giurisprudenza secondo la quale la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 cpc n. 4, e l'osservanza degli artt. 115 e 116 cpc non richiedono che il giudice del merito dia conto di tutte le prove dedotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente e necessario che egli esponga in maniera concisa gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della sua decisione (v. tra numerosissime Cass. 22801/2009), dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata (tra le moltissime v. Cass. nn. 17145 del 2006 e 2272/2007), nonchè la giurisprudenza secondo la quale anche la motivazione in forma sintetica è idonea a suffragare il convincimento in fatto, non costituendo vizio di omessa o insufficiente motivazione deducibile con ricorso per cassazione ai sensi dell''art. 360 cpc n. 5, n. 5, la ridotta estensione della sentenza ed essendo sufficiente che nella motivazione del provvedimento risulti esplicitato, ancorchè sinteticamente, l'iter logico- giuridico seguito dal giudice per pervenire alla decisione (v. Cass. n. 15489 del 2007). Peraltro, già nei decenni trascorsi la giurisprudenza di legittimità aveva dato una lettura informale e funzionale della sentenza, meglio, della sua motivazione, affermando, nell'ottica della semplificazione e dello "snellimento" del lavoro del giudice, pur senza sacrificare chiarezza e precisione, che non è viziata per omessa o insufficiente motivazione la sentenza stesa su modulo predisposto, quando questo sia stato utilizzato o adattato in maniera tale che la motivazione ne risulti aderente alla concretezza del caso deciso, con gli opportuni specifici riferimenti agli elementi di fatto che lo caratterizzano (v. anche Cass. 1570/1984 e 275/1995 e 24508/2006). 4 Cfr. art. 118, I comma ultima parte, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile;
5 Cfr. Suprema Corte di Cassazione sentenza n. 11547/2013 secondo cui la figura dell'assorbimento, che esclude il vizio di omessa pronuncia, ricorre, quando la decisione sulla domanda cd. assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, che con la pronuncia sulla domanda cd. assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno, e, in senso improprio, come nel caso in esame, quando la decisione cd. assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande;
non rientra tra le ipotesi di assorbimento la situazione in cui la decisione adottata non esclude la necessità, ne' la possibilità di pronunciare sulle altre questioni prospettate dalla parte, la quale conserva interesse alla decisione sulle stesse (Cass. 7663/2012 e 264/2006). Infatti, il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo con riguardo alla mancanza di una decisione da parte del giudice in ordine ad una domanda che richieda una pronuncia di accoglimento o di rigetto, e va escluso ove ricorrano gli estremi di una reiezione implicita o di un suo assorbimento in altre statuizioni. Occorre in premessa ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il Giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 19491 2025-sentenza-pagina 1 di 14>> C.F._5
Il Tribunale Civile e Penale di Milano, in composizione monocratica, nel procedimento al R.G. n. 19491/2025, definitivamente pronunziando, così provvede e dispone:
-Accertata in premessa e dato atto della già intervenuta decadenza dalla qualità di socio della resistente (Cod. Fisc. ), nata a Parte_3 C.F._4
Milano (MI) il 21/02/1988, per l'effetto, dichiara ed accerta, ad ogni effetto di legge, risolto e privo di efficacia vigente il contratto di assegnazione sottoscritto tra le parti 01/11/2020 e, conseguentemente, dichiara cessato ad ogni effetto di legge il diritto della ad occupare l'appartamento contrassegnato con il n. 10, ubicato al piano 2° Pt_3 dell'immobile sociale costruito, sito in TT ES (MI) Via G. Di Vittorio 41/C (composto di n. 2 locali e relativi servizi, di complessivi Mq 57 Riferimenti catastali foglio 13 Mappale 2 sub 110) unitamente al vano cantina pertinenziale al n. 18 dello stabile sociale e ad ella in precedenza assegnati in godimento;
-Condanna la resistente (Cod. Fisc. ) al Parte_3 C.F._4 rilascio --immediato e senza dilazione alcuna-- dell'appartamento contrassegnato con il n. 10, ubicato al piano 2° dell'immobile sociale costruito, sito in TT ES (MI) Via G. Di Vittorio 41/C (composto di n. 2 locali e relativi servizi, di complessivi Mq 57 Riferimenti catastali: foglio 13 Mappale 2 sub 110, unitamente al vano cantina pertinenziale al n. 18) con obbligo di riconsegna dello stesso nella disponibilità del ricorrente libero da sé, cose e persone;
-Condanna la parte resistente (Cod. Fisc. ), Parte_3 C.F._4 nata a [...] il [...], al pagamento, in favore di controparte, dell'importo complessivo di euro €#5.912,00# a titolo di oneri economici dovuti, maturati e non saldati e per spese non corrisposte oltre ad interessi di legge maturati e maturandi dalle singole scadenze sino al saldo effettivo;
-Disattende tutte le altre domande proposte e formulate e non già qui espressamente accolte;
-Condanna la parte resistente (Cod. Fisc. ), Parte_3 C.F._4 nata a [...] il [...] alla refusione, in favore della controparte, delle spese legali della presente procedura qui di seguito liquidate in complessivi €#3.000,00# per compensi professionali, oltre al rimborso del C.U. effettivamente versato, oltre ad IVA e CPA nella misura di legge ed oltre la percentuale del 15% a titolo di rimborso dovuto per le spese forfettarie;
-Sentenza immediatamente esecutiva ex lege;
-La presente sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del Giudice per l'immediato deposito in Cancelleria.
secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico- giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. Ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014);
<<tribunale civile e penale di milano>>
<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 19491 2025-sentenza-pagina 1 di 14>> -Manda alla Cancelleria per quanto di sua competenza. Milano, così deciso il 16/09/2025.
Il Giudice
Dott. Jacopo Blandini
<<tribunale civile e penale di milano>>
<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 19491 2025-sentenza-pagina 1 di 14>>