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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 20/10/2025, n. 4193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4193 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R. G. 3086/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Salerno
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione Protezione Internazionale
e Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea nella persona del Giudice monocratico, Dott.ssa Francesca Iervolino ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r. g. 3086/2024, avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana
iure sanguinis, promossa da:
1) , nato a [...] il Parte_1
1/01/1972;
2) , nata a [...] Controparte_1 il 22/06/2001;
3) , nato a [...] il CP_2 Pt_1 Parte_1
7/11/1968;
4) , nato a [...] Controparte_3
d'Uruguay) il 2/08/2003;
5) , nata a [...] il Controparte_4
16/07/1963;
6) nata a [...] Parte_2 il 18/07/1992;
7) nata a [...] il Parte_3
2/05/2002; asseritamente rappresentati e difesi dagli avvocati Mario Antonio Angelelli ed Arturo Salerni del Foro di Roma
RICORRENTI
CONTRO , in persona del rappresentato e difeso ex lege Controparte_5 CP_6 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero presso il Tribunale Ordinario di Salerno
INTERVENTORE EX LEGE
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 23.04.2024, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare lo status di cittadino italiano iure Controparte_5 sanguinis, deducendo di essere tutti discendenti del signore , nato il [...] a Persona_1
GG (SA) (doc.1), emigrato in Uruguay e sposato con la signora (doc.2 e 3). Persona_2
I ricorrenti chiedevano di accertare l'acquisto della cittadinanza italiana jure sanguinis e di ordinare al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle Controparte_5 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il Giudice, ai sensi dell'art. 281-decies c.p.c., fissava udienza di comparizione, assegnando il termine per la parte convenuta sino a dieci giorni prima.
Il ritualmente citato, si costituiva in giudizio con comparsa in data 17.09.2024, Controparte_5 chiedendo: l'accertamento della regolarità della procura;
la verifica della completezza della documentazione;
la verifica dell'assenza di eventuali cause ostative. Concludeva evidenziando che la
Pubblica Amministrazione non ha un interesse ad opporsi al riconoscimento della cittadinanza per coloro che ne hanno diritto, ma solo un interesse a che la cittadinanza sia riconosciuta solo agli aventi effettivamente titolo.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
In data 01.10.2024 veniva fissata l'udienza di prima comparizione, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. (come novellato dall'art. 3, co. 10 del d.lgs. 149/2022).
In data 11.03.2025, con note di trattazione scritta, parte ricorrente chiedeva il riconoscimento della cittadinanza italiana.
Con decreto del 28.04.2025 il Giudice rilevava che parte ricorrente aveva depositato, in data 23-04-
2024, procura speciale conferita a EO (Uruguay), in data 01-12-2023, priva della sottoscrizione dei ricorrenti.
In data 16.06.2025, nelle note di trattazione scritta dei ricorrenti si legge quanto segue:
Ai sensi dell'art. 60, comma secondo, della legge 218/1995 “L'atto di conferimento dei poteri di rappresentanza è valido, quanto alla forma, se considerato tale dalla legge che ne regola la sostanza oppure dalla legge dello Stato in cui è posto in essere”. La riferita norma, dunque, è volta ad agevolare la circolazione dell'atto estero più frequente (i.e. la procura). A tal fine, quindi, per la validità formale della stessa, la disposizione succitata, in deroga al generale principio di necessità della medesima forma, statuisce l'applicazione della legge più favorevole tra quella italiana e quella dello Stato estero di provenienza dell'atto. All'uopo, pertanto, ove la norma più favorevole sia quella dello Stato estero, potrà essere superata sia l'esigenza di parallelismo di forma sia la prescrizione di equivalenza altrimenti richiesta per gli atti esteri. Pur tuttavia, la medesima norma precisa come la provenienza delle sottoscrizioni da parte di chi le ha sottoposte vada comunque certificata da un'autorità a tal fine competente nel luogo in cui la stessa procura è stata formata, sebbene non sia necessario che tale certificazione sia equivalente all'autentica di sottoscrizioni come prevista dal nostro ordinamento, essendo sufficiente che essa garantisca l'attestazione della provenienza delle sottoscrizioni stesse e che tale attestazione sia effettuata da un soggetto certificatore tal fine competente nel luogo in cui la procura è stata formata e secondo le modalità previste nel proprio ordinamento. Orbene, nel caso che qui ci occupa le sottoscrizioni sono state autenticate dal Notaio competente in Uruguay e lo stesso ha altresì precisato come l'atto originale, con le firme corrispondenti, sia depositato presso la Suprema Corte di Giustizia, in Uruguay. In ogni caso, per mero tuziorismo difensivo, si deposita nuovo atto notarile, del 9 maggio 2025, con il quale il professionista incaricato dichiara quanto sopra specificato (Doc. 1).”.
La causa veniva, quindi, fissata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. per l'udienza del
30.09.2025, concedendo alle parti termine per il deposito di memorie fino a 15 giorni prima dell'udienza indicata, con trattazione ex art. 127 ter c.p.c. (come novellato dall'art. 3, co. 10 del d.lgs.
149/2022) e successivamente riservata in decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c.
In data 29.09.2025, con note di trattazione scritta, parte ricorrente ribadiva quanto già argomentato nelle note del 16.06.2025, in merito alla mancata sottoscrizione della procura.
Preliminarmente, deve essere esaminata l'ammissibilità del ricorso.
Secondo costante giurisprudenza, in materia di cittadinanza iure sanguinis l'onere probatorio in capo al richiedente consiste nella dimostrazione del fatto acquisitivo dello status civitatis e della linea di trasmissione della cittadinanza attraverso gli ascendenti. Tale prova deve essere fornita mediante idonea e completa documentazione che attesti in modo inequivoco la discendenza, il fatto acquisitivo della cittadinanza e la sua trasmissione ininterrotta attraverso le generazioni da cittadino italiano (cfr.
Cassazione n. 13585/2024- Cassazione n. 5518/2024).
In particolare, ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, occorre:
a) la prova dello status civitatis italiano dell'Avo emigrato;
b) la prova della non naturalizzazione dell'Avo prima della nascita del primo dei discendenti;
in caso di Avo volontariamente naturalizzatosi dopo la nascita del primo dei discendenti, la prova che quest'ultimo abbia formulato istanza per il riacquisto della cittadinanza italiana entro l'anno dal raggiungimento della maggiore età e comunque prima della nascita dei propri discendenti in linea retta;
c) la prova di ogni singolo passaggio della linea di trasmissione dall'avo italiano fino ai richiedenti;
mediante certificati di registro civile;
d) la prova che nessun ascendente si sia naturalizzato prima della nascita dei discendenti, a dimostrazione dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza;
e) la prova che nessun discendente abbia acquisito volontariamente una terza cittadinanza, oltre a quella ius soli e a quella ius sanguinis italiana, specificando come tale ulteriore cittadinanza sia pervenuta (cfr., Cass. Civ., S.U. nn. 25317/2022 e 25318/2022).
È poi fondamentale sottolineare che il diritto alla cittadinanza ha natura personalissima e può essere fatto valere in giudizio solo dal diretto interessato, oppure da un suo rappresentante munito di valido potere rappresentativo conferito nelle forme di legge (cfr. Cassazione civile, ordinanza n. 4420/2022).
La procura alle liti deve essere conferita personalmente dalla parte che intende agire in giudizio o da un suo rappresentante munito di validi poteri, dovendo il difensore certificare l'autenticità della sottoscrizione del conferente. La carenza di una valida procura rilasciata dal diretto interessato o da un suo legittimo rappresentante determina l'inammissibilità del ricorso (cfr. Cass. civ. ord. n.
4420/2022).
Come evidenziato anche di recente da Cassazione n. 12026/2024, la mancanza della procura speciale, nonostante il rinvio concesso per la regolarizzazione, determina l'inammissibilità del ricorso, indipendentemente dalla fondatezza dei motivi dedotti. Tale requisito formale trova il suo fondamento nella necessità di verificare l'effettiva volontà della parte di proporre il ricorso e la legittimazione del difensore a rappresentarla.
Nel caso di specie, nonostante il rilievo d'ufficio del 28.04.2025 e le indicazioni fornite dal Giudice sulla necessità di produrre valida procura recante le sottoscrizioni autografe dei ricorrenti, autenticate dal notaio all'estero, parte ricorrente non ha provveduto a sanare le lacune documentali, né ha fornito giustificazioni in merito all'impossibilità di reperire i documenti richiesti. In particolare, la mancata produzione di valida procura speciale, corredata dalle sottoscrizioni autografe dei ricorrenti, cui la certificazione di autentica rilasciata dal notaio si riferisce, nonostante il termine concesso per la regolarizzazione, impedisce a questo Tribunale di procedere all'accertamento dei presupposti necessari per il riconoscimento del diritto alla cittadinanza italiana iure sanguinis, comportando la necessaria declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna al rimborso delle spese di lite, in favore della parte resistente, a carico degli Avvocati Mario Antonio Angelelli ed Arturo Salerni in proprio, il tutto come liquidate in dispositivo (secondo i parametri medi previsti dal D.M. 55/14 e successive modifiche, tenuto conto del valore della causa - scaglione valore indeterminabile - complessità bassa - nonché dell'attività difensiva effettivamente espletata dalla parte resistente - con esclusione delle fasi istruttoria/trattazione e conclusionale). Infatti, “In materia di disciplina delle spese processuali, nel caso di azione o impugnazione promossa dal difensore senza effettivo conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire, l'attività del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità: conseguentemente è ammissibile la sua condanna a pagare le spese del giudizio” (v. Cass. S.U. n.
10706/2006; cfr. anche Cassazione civile sez. VI, 16/05/2018, n.11930).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione Protezione Internazionale
e Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
• dichiara inammissibile il ricorso;
• condanna gli Avvocati Mario Antonio Angelelli ed Arturo Salerni in proprio al pagamento delle spese processuali in favore del , che liquida in complessivi Euro 1.696,00 Controparte_5 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Salerno, il 18.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Iervolino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Salerno
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione Protezione Internazionale
e Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea nella persona del Giudice monocratico, Dott.ssa Francesca Iervolino ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r. g. 3086/2024, avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana
iure sanguinis, promossa da:
1) , nato a [...] il Parte_1
1/01/1972;
2) , nata a [...] Controparte_1 il 22/06/2001;
3) , nato a [...] il CP_2 Pt_1 Parte_1
7/11/1968;
4) , nato a [...] Controparte_3
d'Uruguay) il 2/08/2003;
5) , nata a [...] il Controparte_4
16/07/1963;
6) nata a [...] Parte_2 il 18/07/1992;
7) nata a [...] il Parte_3
2/05/2002; asseritamente rappresentati e difesi dagli avvocati Mario Antonio Angelelli ed Arturo Salerni del Foro di Roma
RICORRENTI
CONTRO , in persona del rappresentato e difeso ex lege Controparte_5 CP_6 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero presso il Tribunale Ordinario di Salerno
INTERVENTORE EX LEGE
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 23.04.2024, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare lo status di cittadino italiano iure Controparte_5 sanguinis, deducendo di essere tutti discendenti del signore , nato il [...] a Persona_1
GG (SA) (doc.1), emigrato in Uruguay e sposato con la signora (doc.2 e 3). Persona_2
I ricorrenti chiedevano di accertare l'acquisto della cittadinanza italiana jure sanguinis e di ordinare al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle Controparte_5 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il Giudice, ai sensi dell'art. 281-decies c.p.c., fissava udienza di comparizione, assegnando il termine per la parte convenuta sino a dieci giorni prima.
Il ritualmente citato, si costituiva in giudizio con comparsa in data 17.09.2024, Controparte_5 chiedendo: l'accertamento della regolarità della procura;
la verifica della completezza della documentazione;
la verifica dell'assenza di eventuali cause ostative. Concludeva evidenziando che la
Pubblica Amministrazione non ha un interesse ad opporsi al riconoscimento della cittadinanza per coloro che ne hanno diritto, ma solo un interesse a che la cittadinanza sia riconosciuta solo agli aventi effettivamente titolo.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
In data 01.10.2024 veniva fissata l'udienza di prima comparizione, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. (come novellato dall'art. 3, co. 10 del d.lgs. 149/2022).
In data 11.03.2025, con note di trattazione scritta, parte ricorrente chiedeva il riconoscimento della cittadinanza italiana.
Con decreto del 28.04.2025 il Giudice rilevava che parte ricorrente aveva depositato, in data 23-04-
2024, procura speciale conferita a EO (Uruguay), in data 01-12-2023, priva della sottoscrizione dei ricorrenti.
In data 16.06.2025, nelle note di trattazione scritta dei ricorrenti si legge quanto segue:
Ai sensi dell'art. 60, comma secondo, della legge 218/1995 “L'atto di conferimento dei poteri di rappresentanza è valido, quanto alla forma, se considerato tale dalla legge che ne regola la sostanza oppure dalla legge dello Stato in cui è posto in essere”. La riferita norma, dunque, è volta ad agevolare la circolazione dell'atto estero più frequente (i.e. la procura). A tal fine, quindi, per la validità formale della stessa, la disposizione succitata, in deroga al generale principio di necessità della medesima forma, statuisce l'applicazione della legge più favorevole tra quella italiana e quella dello Stato estero di provenienza dell'atto. All'uopo, pertanto, ove la norma più favorevole sia quella dello Stato estero, potrà essere superata sia l'esigenza di parallelismo di forma sia la prescrizione di equivalenza altrimenti richiesta per gli atti esteri. Pur tuttavia, la medesima norma precisa come la provenienza delle sottoscrizioni da parte di chi le ha sottoposte vada comunque certificata da un'autorità a tal fine competente nel luogo in cui la stessa procura è stata formata, sebbene non sia necessario che tale certificazione sia equivalente all'autentica di sottoscrizioni come prevista dal nostro ordinamento, essendo sufficiente che essa garantisca l'attestazione della provenienza delle sottoscrizioni stesse e che tale attestazione sia effettuata da un soggetto certificatore tal fine competente nel luogo in cui la procura è stata formata e secondo le modalità previste nel proprio ordinamento. Orbene, nel caso che qui ci occupa le sottoscrizioni sono state autenticate dal Notaio competente in Uruguay e lo stesso ha altresì precisato come l'atto originale, con le firme corrispondenti, sia depositato presso la Suprema Corte di Giustizia, in Uruguay. In ogni caso, per mero tuziorismo difensivo, si deposita nuovo atto notarile, del 9 maggio 2025, con il quale il professionista incaricato dichiara quanto sopra specificato (Doc. 1).”.
La causa veniva, quindi, fissata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. per l'udienza del
30.09.2025, concedendo alle parti termine per il deposito di memorie fino a 15 giorni prima dell'udienza indicata, con trattazione ex art. 127 ter c.p.c. (come novellato dall'art. 3, co. 10 del d.lgs.
149/2022) e successivamente riservata in decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c.
In data 29.09.2025, con note di trattazione scritta, parte ricorrente ribadiva quanto già argomentato nelle note del 16.06.2025, in merito alla mancata sottoscrizione della procura.
Preliminarmente, deve essere esaminata l'ammissibilità del ricorso.
Secondo costante giurisprudenza, in materia di cittadinanza iure sanguinis l'onere probatorio in capo al richiedente consiste nella dimostrazione del fatto acquisitivo dello status civitatis e della linea di trasmissione della cittadinanza attraverso gli ascendenti. Tale prova deve essere fornita mediante idonea e completa documentazione che attesti in modo inequivoco la discendenza, il fatto acquisitivo della cittadinanza e la sua trasmissione ininterrotta attraverso le generazioni da cittadino italiano (cfr.
Cassazione n. 13585/2024- Cassazione n. 5518/2024).
In particolare, ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, occorre:
a) la prova dello status civitatis italiano dell'Avo emigrato;
b) la prova della non naturalizzazione dell'Avo prima della nascita del primo dei discendenti;
in caso di Avo volontariamente naturalizzatosi dopo la nascita del primo dei discendenti, la prova che quest'ultimo abbia formulato istanza per il riacquisto della cittadinanza italiana entro l'anno dal raggiungimento della maggiore età e comunque prima della nascita dei propri discendenti in linea retta;
c) la prova di ogni singolo passaggio della linea di trasmissione dall'avo italiano fino ai richiedenti;
mediante certificati di registro civile;
d) la prova che nessun ascendente si sia naturalizzato prima della nascita dei discendenti, a dimostrazione dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza;
e) la prova che nessun discendente abbia acquisito volontariamente una terza cittadinanza, oltre a quella ius soli e a quella ius sanguinis italiana, specificando come tale ulteriore cittadinanza sia pervenuta (cfr., Cass. Civ., S.U. nn. 25317/2022 e 25318/2022).
È poi fondamentale sottolineare che il diritto alla cittadinanza ha natura personalissima e può essere fatto valere in giudizio solo dal diretto interessato, oppure da un suo rappresentante munito di valido potere rappresentativo conferito nelle forme di legge (cfr. Cassazione civile, ordinanza n. 4420/2022).
La procura alle liti deve essere conferita personalmente dalla parte che intende agire in giudizio o da un suo rappresentante munito di validi poteri, dovendo il difensore certificare l'autenticità della sottoscrizione del conferente. La carenza di una valida procura rilasciata dal diretto interessato o da un suo legittimo rappresentante determina l'inammissibilità del ricorso (cfr. Cass. civ. ord. n.
4420/2022).
Come evidenziato anche di recente da Cassazione n. 12026/2024, la mancanza della procura speciale, nonostante il rinvio concesso per la regolarizzazione, determina l'inammissibilità del ricorso, indipendentemente dalla fondatezza dei motivi dedotti. Tale requisito formale trova il suo fondamento nella necessità di verificare l'effettiva volontà della parte di proporre il ricorso e la legittimazione del difensore a rappresentarla.
Nel caso di specie, nonostante il rilievo d'ufficio del 28.04.2025 e le indicazioni fornite dal Giudice sulla necessità di produrre valida procura recante le sottoscrizioni autografe dei ricorrenti, autenticate dal notaio all'estero, parte ricorrente non ha provveduto a sanare le lacune documentali, né ha fornito giustificazioni in merito all'impossibilità di reperire i documenti richiesti. In particolare, la mancata produzione di valida procura speciale, corredata dalle sottoscrizioni autografe dei ricorrenti, cui la certificazione di autentica rilasciata dal notaio si riferisce, nonostante il termine concesso per la regolarizzazione, impedisce a questo Tribunale di procedere all'accertamento dei presupposti necessari per il riconoscimento del diritto alla cittadinanza italiana iure sanguinis, comportando la necessaria declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna al rimborso delle spese di lite, in favore della parte resistente, a carico degli Avvocati Mario Antonio Angelelli ed Arturo Salerni in proprio, il tutto come liquidate in dispositivo (secondo i parametri medi previsti dal D.M. 55/14 e successive modifiche, tenuto conto del valore della causa - scaglione valore indeterminabile - complessità bassa - nonché dell'attività difensiva effettivamente espletata dalla parte resistente - con esclusione delle fasi istruttoria/trattazione e conclusionale). Infatti, “In materia di disciplina delle spese processuali, nel caso di azione o impugnazione promossa dal difensore senza effettivo conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire, l'attività del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità: conseguentemente è ammissibile la sua condanna a pagare le spese del giudizio” (v. Cass. S.U. n.
10706/2006; cfr. anche Cassazione civile sez. VI, 16/05/2018, n.11930).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione Protezione Internazionale
e Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
• dichiara inammissibile il ricorso;
• condanna gli Avvocati Mario Antonio Angelelli ed Arturo Salerni in proprio al pagamento delle spese processuali in favore del , che liquida in complessivi Euro 1.696,00 Controparte_5 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Salerno, il 18.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Iervolino