Articolo 23 della Legge 3 febbraio 1963, n. 532
Articolo 22Articolo 24
Versione
11 maggio 1963
Art. 23.
Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura
dell'esercizio 1952-1953, restano determinate in. L. 17.685.379.775 - delle quali furono riscosse nel 1953-54 . . . . . L. 13.991.123.905 - e rimasero da riscuotere al 30 giugno 1954 . . . . L. 3.694.255.870 -
Entrata in vigore il 11 maggio 1963