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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 30/07/2025, n. 314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 314 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello, nella persona dei consiglieri Marcella Angelini Presidente rel. Alessandra Martinelli Consigliere Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II grado iscritta al n. 756/2024 RGA promossa da: con il patrocinio degli avvocati Angelo FORESTIERI, Luca DOZIO e Parte_1 Rolando DUBINI appellante contro
, con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 Patrizia CARLI appellata
Oggetto: Risarcimento danni da infortunio posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 12/6/2025 udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Marcella Angelini;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa,
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con la sentenza qui appellata, il Tribunale di Ravenna ha respinto il ricorso con cui chiedeva condannarsi la , della quale Parte_1 Parte_2
è dipendente, al risarcimento dei danni riportati a causa della contratta infezione da COVID, nell'assunto che il contagio sia stato contratto nel contesto ospedaliero e a causa di una colpevole condotta datoriale, per avere l'azienda “omesso di predisporre e organizzare l'approvvigionamento degli strumenti di protezione e di predisporre adeguate procedure e protocolli condivisi a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori…”. Il Tribunale, nel contraddittorio con la e sulla scorta di istruttoria anche orale, Pt_2 ha ritenuto che non fosse rimasta provata né la responsabilità datoriale (stante – per contro – la dimostrata adozione di procedure e dotazioni preventive e l'adeguata formazione del personale) né lo stesso nesso causale tra contagio e attività lavorativa
pag. 1 di 8 – evidenziando che anche la coniuge del risultava avere contratto il virus Pt_1 nel medesimo periodo e dunque non potevasi escludere una trasmissione in contesto familiare (a nulla rilevando che anche quest'ultima fosse infermiera della medesima stante la diversità dei reparti di assegnazione). Pt_2
2. Ha proposto appello il , premettendo che “La vertenza da cui trae Pt_1 origine il presente ricorso non è rivolta a esaminare la gestione complessiva dell' o la risposta generale all'emergenza sanitaria, né intende aprire una Pt_2
“causa pilota” sui protocolli adottati. L'obiettivo, piuttosto, è focalizzato sul caso specifico del lavoratore, il Sig. , e sul fatto che, in un periodo temporale ben Pt_1 delimitato e critico, l' non abbia adottato tutte le misure tecnicamente e Pt_2 concretamente possibili per prevenire ed evitare il danno subito da quest'ultimo.” Il ricorrente ha censurato la sentenza sulla scorta di due articolati motivi. Con il primo motivo lamenta l'erronea valutazione del nesso causale, che non avrebbe tenuto conto della presunzione di origine professionale della malattia
“codificata” dalla circolare n. 13 del 3/4/2020, dovendosi fare applicazione CP_2 del principio giurisprudenziale della sufficienza di presunzioni semplici laddove vi sia un rischio intrinseco nell'ambiente di lavoro;
ancora, avrebbe trascurato l'intervenuto riconoscimento da parte di della malattia come professionale;
avrebbe altresì CP_2 sottovalutato la circostanza che entrambi i coniugi si sono trovati a operare in un medesimo contesto ospedaliero e nelle medesime condizioni di rischio e il fatto che il luogo di lavoro ospedaliero è più probabile fonte di esposizione al virus, per essere l'ambiente con maggiore concentrazione di soggetti infetti. Il ricorrente censura il ragionamento logico-deduttivo, rilevando come l'assenza di una situazione pandemica e il basso numero di contagi non fossero elementi idonei ad escludere il rischio di esposizione. Con il secondo motivo il riprende e sviluppa gli elementi indicati già in prime Pt_1 cure a sostegno della ritenuta sussistenza di plurime violazioni datoriali in materia di prevenzione sanitaria: “In concreto, le specifiche violazioni commesse dall'Azienda che hanno causato l'infortunio del OR , hanno riguardato le seguenti Pt_1 specifiche regole di comportamento:
➢ Obblighi derivanti dalle circolari e dal D.Lgs. 81/08. È importante chiarire che le circolari ministeriali, come la n. 5443 del 22 febbraio 2020, rappresentano specificazioni operative per situazioni straordinarie, ma non esauriscono gli obblighi del datore di lavoro. Queste circolari costituiscono il minimo necessario, ma l'art. 2087 c.c. e il D.Lgs. 81/08 impongono un obbligo più ampio e generale di garantire la sicurezza attraverso tutte le misure possibili e adeguate.
➢ Aggiornare tempestivamente il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), sancito dagli articoli 17, 28 e 29 del D.Lgs. 81/08, era centrale. Senza un DVR aggiornato, è impossibile identificare correttamente i nuovi rischi emergenti e predisporre le misure adeguate.
pag. 2 di 8 ➢ Fornire ai lavoratori DPI idonei, come disposto dall'art. 18, comma 1, lett. d), nonché garantire che tali DPI rispondessero alle normative europee (Regolamento UE n. 2016/425), e che fossero impiegati correttamente (art. 75 e 77).
➢ Assicurare una formazione completa sui rischi specifici, come prescritto dall'art. 37, adattando il contenuto formativo ai pericoli reali e alle necessità emerse in reparto, soprattutto in assenza di specifiche normative iniziali.
➢ La stessa sorveglianza sanitaria, obbligatoria per i rischi infettivi, doveva essere organizzata come previsto dall'art. 41, con un monitoraggio regolare, specie per i lavoratori esposti o affetti da patologie pregresse, al fine di valutare eventuali inidoneità temporanee a seconda dei casi.
➢ Sanificazione e Igienizzazione degli Ambienti: L'azienda non ha previsto programmi di sanificazione giornaliera con pulizie multiple per ridurre il rischio di contagio, misura indispensabile in un contesto ospedaliero.
➢ Protocolli di Screening e Distanziamento Sociale: Non sono stati implementati protocolli di screening, come test periodici tra il personale, né misure di distanziamento sociale nei reparti. Contrariamente alle raccomandazioni provenienti dagli esperti di tutto il mondo, i tamponi non venivano fatti e così gli operatori sanitari a diretto contatto con casi positivi e sospetti, inclusi gli operatori asintomatici, e tutti gli individui che giungevano presso la Struttura con quadro semi influenzale non venivano tracciati ed isolati. La sentenza sul punto tace.
➢ Protocolli emergenziali e misure specifiche …” Si è ricostituito il contraddittorio con la costituzione della appellata, che ha Pt_2 contestato le ragioni di gravame, di cui ha chiesto il rigetto. La causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione già prodotta dalle parti ed è stata decisa come da infrascritto dispositivo, per i seguenti motivi. 3. L'appello è infondato e deve essere respinto. Il primo motivo attiene al nesso causale tra contagio e attività lavorativa. Il criterio presuntivo e logico-deduttivo cui il ricorrente si appella non giova alla sua tesi. E' incontestato che “dal 20.02.2020 al 15.03.2020, tra 1.574 unità lavorative, soltanto 5 dipendenti risultavano affetti da Covid-19 con decorrenza 8-11 e 14 marzo 2020, tra i quali i due coniugi ” (così a pag. 7 della memoria di costituzione Pt_1 della in primo grado e a pag. 13 di quella in appello). Pt_2
L'argomento – anche se, come ovvio, non vale ad escludere in sé la possibilità che in effetti contagio sia stato in loco – è comunque utile ad attenuare il concetto che l'ospedale costituisca ambiente favorente la trasmissione del virus ai dipendenti: in primo luogo, i numeri depongono appunto per un'incidenza assai modesta del fenomeno;
in secondo luogo, non risulta che il ricorrente avesse contatto con i reparti deputati a ricevere i malati di COVID;
in terzo luogo, proprio la professionalità degli operatori del settore (anche a prescindere dalla loro specifica formazione in materia) può ritenersi garanzia di maggiore consapevolezza e dunque di maggiore attenzione al fenomeno.
pag. 3 di 8 Spostando poi il ragionamento su altro piano logico-deduttivo, va escluso innanzi tutto che il riconoscimento in sede della malattia come professionale valga a CP_2 fondare una pretesa in questa sede: è lo stesso tenore della circolare indicata CP_2 da parte appellante (doc. 23) a comprovare il perimetro di quella particolare “regula iuris”. Vi si legge, infatti (enfasi aggiunta), che “La norma di cui al citato articolo 42, secondo comma, chiarisce alcuni aspetti concernenti la tutela assicurativa nei casi accertati di infezione da nuovo coronavirus (SARS-CoV-2), avvenuti in occasione di lavoro. In via preliminare si precisa che, secondo l'indirizzo vigente in materia di trattazione dei casi di malattie infettive e parassitarie, l' tutela tali affezioni morbose, CP_2 inquadrandole, per l'aspetto assicurativo, nella categoria degli infortuni sul lavoro: in questi casi, infatti, la causa virulenta è equiparata a quella violenta. In tale ambito delle affezioni morbose, inquadrate come infortuni sul lavoro, sono ricondotti anche i casi di infezione da nuovo coronavirus occorsi a qualsiasi soggetto assicurato dall' . CP_3
La disposizione in esame, confermando tale indirizzo, chiarisce che la tutela assicurativa spettante nei casi di contrazione di malattie infettive e parassitarie CP_2 negli ambienti di lavoro e/o nell'esercizio delle attività lavorative, opera anche nei casi di infezione da nuovo coronavirus contratta in occasione di lavoro per tutti i lavoratori assicurati all' CP_2
Sono destinatari di tale tutela, quindi, i lavoratori dipendenti e assimilati, in presenza dei requisiti soggettivi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nonché gli altri soggetti previsti dal decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 (lavoratori parasubordinati, sportivi professionisti dipendenti e lavoratori appartenenti all'area dirigenziale) e dalle altre norme speciali in tema di obbligo e tutela assicurativa . CP_2
Come ovvio, la circolare dà indicazioni all'interno del settore di competenza e offre linee guida di semplificazione, che tengono espressamente conto della “attuale situazione pandemica”, posta quale premessa alla precisazione che “l'ambito della tutela riguarda innanzitutto gli operatori sanitari esposti a un elevato rischio di contagio, aggravato fino a diventare specifico. Per tali operatori vige, quindi, la presunzione semplice di origine professionale, considerata appunto la elevatissima probabilità che gli operatori sanitari vengano a contatto con il nuovo coronavirus. A una condizione di elevato rischio di contagio possono essere ricondotte anche altre attività lavorative che comportano il costante contatto con il pubblico/l'utenza. In via esemplificativa, ma non esaustiva, si indicano: lavoratori che operano in front-office, alla cassa, addetti alle vendite/banconisti, personale non sanitario operante all'interno degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, operatori del trasporto infermi, etc. Anche per tali figure vige il principio della presunzione semplice valido per gli operatori sanitari.” Non può sfuggire all'interprete che la situazione attenzionata dall' è quella di un CP_2 settore esposto all'ingresso massiccio di casi di contagio, per il frequente necessario
pag. 4 di 8 ricorso all'ospedalizzazione, e adotta una soluzione di uniformità e di immediatezza della tutela – evitando così il ricorso allo strumento giudiziario. Ciò non permette tuttavia di esportare il criterio in ambiti diversi da quelli suoi propri, per la ben diversa natura della responsabilità incombente sul datore di lavoro e per l'ulteriormente diverso parametro liquidativo. Opinando diversamente, si finirebbe per esporre il datore di lavoro sanitario pubblico alle pretese risarcitorie di tutti i suoi dipendenti, senza correlazione né causale né di colpevolezza (elementi sterilizzati, per così dire, dalla presunzione di cui sopra), il che finirebbe per porsi in paradossale contraddizione proprio con la maggiore stensione della tutela assicurativa pubblica. Sempre nell'ambito delle considerazioni logico-deduttive, può osservarsi che in altro contesto la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “in tema di risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un'infezione contratta in ambiente ospedaliero, la prova della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi (compreso quello soggettivo) della responsabilità - nella specie di natura extracontrattuale - della struttura sanitaria, che grava sul soggetto danneggiato, può essere fornita, in ossequio al principio della vicinanza della prova, anche con il ricorso alle presunzioni semplici, in difetto di predisposizione (o anche solo di produzione in giudizio), da parte della struttura sanitaria, della documentazione relativa all'adozione di tutte le misure utili alla prevenzione del contagio”(Cassazione civile sez. III, 30/12/2024, n.35062). Questo introduce, peraltro, anche il secondo motivo di gravame. Neppure sotto questo profilo sono emersi elementi idonei a convincere di una pericolosa mancanza di misure utili alla prevenzione del contagio. Gli argomenti sono quelli addotti dal Tribunale e rispondono a tutti i rilievi qui ribaditi, non potendosi dare lettura formalistica alle prescrizioni indicate da parte appellante
– a maggior ragione in periodo di emergenza sanitaria. Le pregresse procedure sono segnale di attenzione alla regolamentazione e valgono quale nota di memoria e di allarme per il personale, anche laddove non abbiano preso in considerazione lo specifico agente biologico (avendo riguardo a regole di igiene che valgono sempre e comunque); sono state testimoniate riunioni del personale che avevano ad oggetto anche e proprio la prescrizione dei mezzi di protezione, tra cui la mascherina. A confutare poi l'affermazione di una condotta datoriale volta non solo a minimizzare la sua importanza, ma addirittura ad ostacolarne l'utilizzo, correttamente osserva il Tribunale che “la e-mail (doc. 17 parte ricorrente) con la quale il sindacato
” in data 8.3.2020 invocava misure di sicurezza a tutela dei Parte_3 lavoratori, dava atto di saltuarie difficoltà nel reperimento di mascherine FFP2 e FFP3, senza fare alcun cenno o riferimento alle mascherine chirurgiche, all'epoca evidentemente presenti ed utilizzate”1.
pag. 5 di 8 I documenti A-M allegati al doc. 17 di parte appellata danno conto, poi, del tentativo di adeguamento alle prescrizioni che si sono susseguite in contesto nazionale e locale (oltre un centinaio di atti in circa tre mesi, dal 22/1/2020 – cfr. elenco sub doc. A cit.). Che l'utilizzo delle mascherine fosse indicato solo per coloro che fossero in contesti di possibile contagio non deve destare meraviglia, in ragione di un'iniziale difficoltà di approvvigionamento, circostanza di cui è traccia nello stesso 24° aggiornamento del DVR del 16/3/2020 (doc. C allegato al doc. 17 cit.), in cui si menziona appunto “la disponibilità del mercato”:
(così da pag. 23 doc. 17 cit.)
Il concetto era peraltro già accennato nella “Istruzione operativa per l'individuazione precoce e gestione del paziente con sospetta infezione da nuovo coronavirus” del
pag. 6 di 8 10/2/2020, in cui, dandosi conto di un problema di disponibilità in concreto dei presidi, si indicava l'uso delle mascherine FFP2/FFP3 nei casi più rilevanti.
Si può inoltre ricordare quanto riferito dal teste ampiamente riportato nella Tes_1 sentenza appellata: “Confermo che a fine 2019 è stato avviato un percorso di implementazione della procedura aziendale che contiene indicazioni per la prevenzione del rischio infettivo. Tutte le strategie vengono adottate. Per poterlo tradurre nella pratica si sono fatti corsi di formazione, riunioni di reparto, comunicazioni scritte poster oltre la supervisione sul campo di esperti che effettuano sopralluoghi nelle unità operative per rinforzare le misure di sicurezza da adottare, sopralluoghi che non sempre venivano verbalizzati ma sempre verbalizzati in corso di eventi epidemici… Erano procedure ( uso dei camici, dei guanti della mascherina chirurdica, l'igiene delle mani) già conosciute e che sono state rinforzate con il covid. Preciso che le precauzioni da adottare in caso di procedure sanitarie che determinino aerosol ( per es. l'intubazione in paziente a rischio di malattia infettiva- respiratoria con infezione respiratoria ) erano già note. Queste precauzioni sono state rinforzate durante il covid”) … Sono stati organizzati eventi formativi in collaborazione con il servizio di prevenzione e protezione aziendale, la direzione medica di presidio ed il medico competente. Abbiamo fatto diversi incontri da fine gennaio 2020 con i coordinatori infermieristici ed i direttori medici di diversi reparti, parallelamente corsi di formazione per il personale partiti tra febbraio e marzo e sempre dalla fine di gennaio sono partiti i sopralluoghi giornalieri da parte degli addetti alla prevenzione del rischio infettivo ed i responsabili infermieristici dei reparti. All'epoca facevo parte dell'unità di crisi dove si decidevano le priorità informative e formative”)” In conclusione, non è dato di ravvisare nella condotta datoriale alcuna delle violazioni indicate da parte ricorrente, né una negligente gestione del rischio, al che consegue la conferma anche in parte qua della sentenza impugnata. 4. Le spese possono essere qui nuovamente compensate, come già in primo grado, in ragione della novità della questione. Deve invece darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 131-quater DPR. n. 115/02 ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se dovuto.
pag. 7 di 8
P.q.m.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 337/2024 del Tribunale di Parte_1
Ravenna resa in data e pubblicata il giorno 17/09/2024, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta,
1. respinge l'appello;
2. compensa le spese del grado;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 131-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Bologna, 12/6/2025 Il Presidente est. dott. Marcella Angelini
pag. 8 di 8
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Questa la parte di interesse, che non menziona alcuna fuorviante indicazione datoriale ma solo una difficoltà “oggettiva” di reperimento dei dispositivi (come in effetti notoriamente fu, in generale, nell'esordio dei contagi)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello, nella persona dei consiglieri Marcella Angelini Presidente rel. Alessandra Martinelli Consigliere Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II grado iscritta al n. 756/2024 RGA promossa da: con il patrocinio degli avvocati Angelo FORESTIERI, Luca DOZIO e Parte_1 Rolando DUBINI appellante contro
, con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 Patrizia CARLI appellata
Oggetto: Risarcimento danni da infortunio posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 12/6/2025 udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Marcella Angelini;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa,
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con la sentenza qui appellata, il Tribunale di Ravenna ha respinto il ricorso con cui chiedeva condannarsi la , della quale Parte_1 Parte_2
è dipendente, al risarcimento dei danni riportati a causa della contratta infezione da COVID, nell'assunto che il contagio sia stato contratto nel contesto ospedaliero e a causa di una colpevole condotta datoriale, per avere l'azienda “omesso di predisporre e organizzare l'approvvigionamento degli strumenti di protezione e di predisporre adeguate procedure e protocolli condivisi a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori…”. Il Tribunale, nel contraddittorio con la e sulla scorta di istruttoria anche orale, Pt_2 ha ritenuto che non fosse rimasta provata né la responsabilità datoriale (stante – per contro – la dimostrata adozione di procedure e dotazioni preventive e l'adeguata formazione del personale) né lo stesso nesso causale tra contagio e attività lavorativa
pag. 1 di 8 – evidenziando che anche la coniuge del risultava avere contratto il virus Pt_1 nel medesimo periodo e dunque non potevasi escludere una trasmissione in contesto familiare (a nulla rilevando che anche quest'ultima fosse infermiera della medesima stante la diversità dei reparti di assegnazione). Pt_2
2. Ha proposto appello il , premettendo che “La vertenza da cui trae Pt_1 origine il presente ricorso non è rivolta a esaminare la gestione complessiva dell' o la risposta generale all'emergenza sanitaria, né intende aprire una Pt_2
“causa pilota” sui protocolli adottati. L'obiettivo, piuttosto, è focalizzato sul caso specifico del lavoratore, il Sig. , e sul fatto che, in un periodo temporale ben Pt_1 delimitato e critico, l' non abbia adottato tutte le misure tecnicamente e Pt_2 concretamente possibili per prevenire ed evitare il danno subito da quest'ultimo.” Il ricorrente ha censurato la sentenza sulla scorta di due articolati motivi. Con il primo motivo lamenta l'erronea valutazione del nesso causale, che non avrebbe tenuto conto della presunzione di origine professionale della malattia
“codificata” dalla circolare n. 13 del 3/4/2020, dovendosi fare applicazione CP_2 del principio giurisprudenziale della sufficienza di presunzioni semplici laddove vi sia un rischio intrinseco nell'ambiente di lavoro;
ancora, avrebbe trascurato l'intervenuto riconoscimento da parte di della malattia come professionale;
avrebbe altresì CP_2 sottovalutato la circostanza che entrambi i coniugi si sono trovati a operare in un medesimo contesto ospedaliero e nelle medesime condizioni di rischio e il fatto che il luogo di lavoro ospedaliero è più probabile fonte di esposizione al virus, per essere l'ambiente con maggiore concentrazione di soggetti infetti. Il ricorrente censura il ragionamento logico-deduttivo, rilevando come l'assenza di una situazione pandemica e il basso numero di contagi non fossero elementi idonei ad escludere il rischio di esposizione. Con il secondo motivo il riprende e sviluppa gli elementi indicati già in prime Pt_1 cure a sostegno della ritenuta sussistenza di plurime violazioni datoriali in materia di prevenzione sanitaria: “In concreto, le specifiche violazioni commesse dall'Azienda che hanno causato l'infortunio del OR , hanno riguardato le seguenti Pt_1 specifiche regole di comportamento:
➢ Obblighi derivanti dalle circolari e dal D.Lgs. 81/08. È importante chiarire che le circolari ministeriali, come la n. 5443 del 22 febbraio 2020, rappresentano specificazioni operative per situazioni straordinarie, ma non esauriscono gli obblighi del datore di lavoro. Queste circolari costituiscono il minimo necessario, ma l'art. 2087 c.c. e il D.Lgs. 81/08 impongono un obbligo più ampio e generale di garantire la sicurezza attraverso tutte le misure possibili e adeguate.
➢ Aggiornare tempestivamente il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), sancito dagli articoli 17, 28 e 29 del D.Lgs. 81/08, era centrale. Senza un DVR aggiornato, è impossibile identificare correttamente i nuovi rischi emergenti e predisporre le misure adeguate.
pag. 2 di 8 ➢ Fornire ai lavoratori DPI idonei, come disposto dall'art. 18, comma 1, lett. d), nonché garantire che tali DPI rispondessero alle normative europee (Regolamento UE n. 2016/425), e che fossero impiegati correttamente (art. 75 e 77).
➢ Assicurare una formazione completa sui rischi specifici, come prescritto dall'art. 37, adattando il contenuto formativo ai pericoli reali e alle necessità emerse in reparto, soprattutto in assenza di specifiche normative iniziali.
➢ La stessa sorveglianza sanitaria, obbligatoria per i rischi infettivi, doveva essere organizzata come previsto dall'art. 41, con un monitoraggio regolare, specie per i lavoratori esposti o affetti da patologie pregresse, al fine di valutare eventuali inidoneità temporanee a seconda dei casi.
➢ Sanificazione e Igienizzazione degli Ambienti: L'azienda non ha previsto programmi di sanificazione giornaliera con pulizie multiple per ridurre il rischio di contagio, misura indispensabile in un contesto ospedaliero.
➢ Protocolli di Screening e Distanziamento Sociale: Non sono stati implementati protocolli di screening, come test periodici tra il personale, né misure di distanziamento sociale nei reparti. Contrariamente alle raccomandazioni provenienti dagli esperti di tutto il mondo, i tamponi non venivano fatti e così gli operatori sanitari a diretto contatto con casi positivi e sospetti, inclusi gli operatori asintomatici, e tutti gli individui che giungevano presso la Struttura con quadro semi influenzale non venivano tracciati ed isolati. La sentenza sul punto tace.
➢ Protocolli emergenziali e misure specifiche …” Si è ricostituito il contraddittorio con la costituzione della appellata, che ha Pt_2 contestato le ragioni di gravame, di cui ha chiesto il rigetto. La causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione già prodotta dalle parti ed è stata decisa come da infrascritto dispositivo, per i seguenti motivi. 3. L'appello è infondato e deve essere respinto. Il primo motivo attiene al nesso causale tra contagio e attività lavorativa. Il criterio presuntivo e logico-deduttivo cui il ricorrente si appella non giova alla sua tesi. E' incontestato che “dal 20.02.2020 al 15.03.2020, tra 1.574 unità lavorative, soltanto 5 dipendenti risultavano affetti da Covid-19 con decorrenza 8-11 e 14 marzo 2020, tra i quali i due coniugi ” (così a pag. 7 della memoria di costituzione Pt_1 della in primo grado e a pag. 13 di quella in appello). Pt_2
L'argomento – anche se, come ovvio, non vale ad escludere in sé la possibilità che in effetti contagio sia stato in loco – è comunque utile ad attenuare il concetto che l'ospedale costituisca ambiente favorente la trasmissione del virus ai dipendenti: in primo luogo, i numeri depongono appunto per un'incidenza assai modesta del fenomeno;
in secondo luogo, non risulta che il ricorrente avesse contatto con i reparti deputati a ricevere i malati di COVID;
in terzo luogo, proprio la professionalità degli operatori del settore (anche a prescindere dalla loro specifica formazione in materia) può ritenersi garanzia di maggiore consapevolezza e dunque di maggiore attenzione al fenomeno.
pag. 3 di 8 Spostando poi il ragionamento su altro piano logico-deduttivo, va escluso innanzi tutto che il riconoscimento in sede della malattia come professionale valga a CP_2 fondare una pretesa in questa sede: è lo stesso tenore della circolare indicata CP_2 da parte appellante (doc. 23) a comprovare il perimetro di quella particolare “regula iuris”. Vi si legge, infatti (enfasi aggiunta), che “La norma di cui al citato articolo 42, secondo comma, chiarisce alcuni aspetti concernenti la tutela assicurativa nei casi accertati di infezione da nuovo coronavirus (SARS-CoV-2), avvenuti in occasione di lavoro. In via preliminare si precisa che, secondo l'indirizzo vigente in materia di trattazione dei casi di malattie infettive e parassitarie, l' tutela tali affezioni morbose, CP_2 inquadrandole, per l'aspetto assicurativo, nella categoria degli infortuni sul lavoro: in questi casi, infatti, la causa virulenta è equiparata a quella violenta. In tale ambito delle affezioni morbose, inquadrate come infortuni sul lavoro, sono ricondotti anche i casi di infezione da nuovo coronavirus occorsi a qualsiasi soggetto assicurato dall' . CP_3
La disposizione in esame, confermando tale indirizzo, chiarisce che la tutela assicurativa spettante nei casi di contrazione di malattie infettive e parassitarie CP_2 negli ambienti di lavoro e/o nell'esercizio delle attività lavorative, opera anche nei casi di infezione da nuovo coronavirus contratta in occasione di lavoro per tutti i lavoratori assicurati all' CP_2
Sono destinatari di tale tutela, quindi, i lavoratori dipendenti e assimilati, in presenza dei requisiti soggettivi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nonché gli altri soggetti previsti dal decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 (lavoratori parasubordinati, sportivi professionisti dipendenti e lavoratori appartenenti all'area dirigenziale) e dalle altre norme speciali in tema di obbligo e tutela assicurativa . CP_2
Come ovvio, la circolare dà indicazioni all'interno del settore di competenza e offre linee guida di semplificazione, che tengono espressamente conto della “attuale situazione pandemica”, posta quale premessa alla precisazione che “l'ambito della tutela riguarda innanzitutto gli operatori sanitari esposti a un elevato rischio di contagio, aggravato fino a diventare specifico. Per tali operatori vige, quindi, la presunzione semplice di origine professionale, considerata appunto la elevatissima probabilità che gli operatori sanitari vengano a contatto con il nuovo coronavirus. A una condizione di elevato rischio di contagio possono essere ricondotte anche altre attività lavorative che comportano il costante contatto con il pubblico/l'utenza. In via esemplificativa, ma non esaustiva, si indicano: lavoratori che operano in front-office, alla cassa, addetti alle vendite/banconisti, personale non sanitario operante all'interno degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, operatori del trasporto infermi, etc. Anche per tali figure vige il principio della presunzione semplice valido per gli operatori sanitari.” Non può sfuggire all'interprete che la situazione attenzionata dall' è quella di un CP_2 settore esposto all'ingresso massiccio di casi di contagio, per il frequente necessario
pag. 4 di 8 ricorso all'ospedalizzazione, e adotta una soluzione di uniformità e di immediatezza della tutela – evitando così il ricorso allo strumento giudiziario. Ciò non permette tuttavia di esportare il criterio in ambiti diversi da quelli suoi propri, per la ben diversa natura della responsabilità incombente sul datore di lavoro e per l'ulteriormente diverso parametro liquidativo. Opinando diversamente, si finirebbe per esporre il datore di lavoro sanitario pubblico alle pretese risarcitorie di tutti i suoi dipendenti, senza correlazione né causale né di colpevolezza (elementi sterilizzati, per così dire, dalla presunzione di cui sopra), il che finirebbe per porsi in paradossale contraddizione proprio con la maggiore stensione della tutela assicurativa pubblica. Sempre nell'ambito delle considerazioni logico-deduttive, può osservarsi che in altro contesto la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “in tema di risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un'infezione contratta in ambiente ospedaliero, la prova della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi (compreso quello soggettivo) della responsabilità - nella specie di natura extracontrattuale - della struttura sanitaria, che grava sul soggetto danneggiato, può essere fornita, in ossequio al principio della vicinanza della prova, anche con il ricorso alle presunzioni semplici, in difetto di predisposizione (o anche solo di produzione in giudizio), da parte della struttura sanitaria, della documentazione relativa all'adozione di tutte le misure utili alla prevenzione del contagio”(Cassazione civile sez. III, 30/12/2024, n.35062). Questo introduce, peraltro, anche il secondo motivo di gravame. Neppure sotto questo profilo sono emersi elementi idonei a convincere di una pericolosa mancanza di misure utili alla prevenzione del contagio. Gli argomenti sono quelli addotti dal Tribunale e rispondono a tutti i rilievi qui ribaditi, non potendosi dare lettura formalistica alle prescrizioni indicate da parte appellante
– a maggior ragione in periodo di emergenza sanitaria. Le pregresse procedure sono segnale di attenzione alla regolamentazione e valgono quale nota di memoria e di allarme per il personale, anche laddove non abbiano preso in considerazione lo specifico agente biologico (avendo riguardo a regole di igiene che valgono sempre e comunque); sono state testimoniate riunioni del personale che avevano ad oggetto anche e proprio la prescrizione dei mezzi di protezione, tra cui la mascherina. A confutare poi l'affermazione di una condotta datoriale volta non solo a minimizzare la sua importanza, ma addirittura ad ostacolarne l'utilizzo, correttamente osserva il Tribunale che “la e-mail (doc. 17 parte ricorrente) con la quale il sindacato
” in data 8.3.2020 invocava misure di sicurezza a tutela dei Parte_3 lavoratori, dava atto di saltuarie difficoltà nel reperimento di mascherine FFP2 e FFP3, senza fare alcun cenno o riferimento alle mascherine chirurgiche, all'epoca evidentemente presenti ed utilizzate”1.
pag. 5 di 8 I documenti A-M allegati al doc. 17 di parte appellata danno conto, poi, del tentativo di adeguamento alle prescrizioni che si sono susseguite in contesto nazionale e locale (oltre un centinaio di atti in circa tre mesi, dal 22/1/2020 – cfr. elenco sub doc. A cit.). Che l'utilizzo delle mascherine fosse indicato solo per coloro che fossero in contesti di possibile contagio non deve destare meraviglia, in ragione di un'iniziale difficoltà di approvvigionamento, circostanza di cui è traccia nello stesso 24° aggiornamento del DVR del 16/3/2020 (doc. C allegato al doc. 17 cit.), in cui si menziona appunto “la disponibilità del mercato”:
(così da pag. 23 doc. 17 cit.)
Il concetto era peraltro già accennato nella “Istruzione operativa per l'individuazione precoce e gestione del paziente con sospetta infezione da nuovo coronavirus” del
pag. 6 di 8 10/2/2020, in cui, dandosi conto di un problema di disponibilità in concreto dei presidi, si indicava l'uso delle mascherine FFP2/FFP3 nei casi più rilevanti.
Si può inoltre ricordare quanto riferito dal teste ampiamente riportato nella Tes_1 sentenza appellata: “Confermo che a fine 2019 è stato avviato un percorso di implementazione della procedura aziendale che contiene indicazioni per la prevenzione del rischio infettivo. Tutte le strategie vengono adottate. Per poterlo tradurre nella pratica si sono fatti corsi di formazione, riunioni di reparto, comunicazioni scritte poster oltre la supervisione sul campo di esperti che effettuano sopralluoghi nelle unità operative per rinforzare le misure di sicurezza da adottare, sopralluoghi che non sempre venivano verbalizzati ma sempre verbalizzati in corso di eventi epidemici… Erano procedure ( uso dei camici, dei guanti della mascherina chirurdica, l'igiene delle mani) già conosciute e che sono state rinforzate con il covid. Preciso che le precauzioni da adottare in caso di procedure sanitarie che determinino aerosol ( per es. l'intubazione in paziente a rischio di malattia infettiva- respiratoria con infezione respiratoria ) erano già note. Queste precauzioni sono state rinforzate durante il covid”) … Sono stati organizzati eventi formativi in collaborazione con il servizio di prevenzione e protezione aziendale, la direzione medica di presidio ed il medico competente. Abbiamo fatto diversi incontri da fine gennaio 2020 con i coordinatori infermieristici ed i direttori medici di diversi reparti, parallelamente corsi di formazione per il personale partiti tra febbraio e marzo e sempre dalla fine di gennaio sono partiti i sopralluoghi giornalieri da parte degli addetti alla prevenzione del rischio infettivo ed i responsabili infermieristici dei reparti. All'epoca facevo parte dell'unità di crisi dove si decidevano le priorità informative e formative”)” In conclusione, non è dato di ravvisare nella condotta datoriale alcuna delle violazioni indicate da parte ricorrente, né una negligente gestione del rischio, al che consegue la conferma anche in parte qua della sentenza impugnata. 4. Le spese possono essere qui nuovamente compensate, come già in primo grado, in ragione della novità della questione. Deve invece darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 131-quater DPR. n. 115/02 ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se dovuto.
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P.q.m.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 337/2024 del Tribunale di Parte_1
Ravenna resa in data e pubblicata il giorno 17/09/2024, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta,
1. respinge l'appello;
2. compensa le spese del grado;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 131-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Bologna, 12/6/2025 Il Presidente est. dott. Marcella Angelini
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Questa la parte di interesse, che non menziona alcuna fuorviante indicazione datoriale ma solo una difficoltà “oggettiva” di reperimento dei dispositivi (come in effetti notoriamente fu, in generale, nell'esordio dei contagi)