Versione
18 dicembre 1942
18 dicembre 1942
Art. 101.
La riproduzione di informazioni e notizie e' lecita purche' non sia effettuata con l'impiego di atti contrari agli usi onesti in materia giornalistica e purche' se ne citi la fonte.
Sono considerati atti illeciti:
a) la riproduzione o la radiodiffusione, senza autorizzazione, dei bollettini di informazioni distribuiti dalle agenzie giornalistiche o di informazioni, prima che siano trascorse sedici ore dalla diramazione del bollettino stesso e, comunque, prima della loro pubblicazione in un giornale o altro periodico che ne abbia ricevuto la facolta' da parte dell'agenzia. A tale fine, affinche' le agenzie suddette abbiano azione contro coloro che li abbiano illecitamente utilizzati, occorre che i bollettini siano muniti dell'esatta indicazione del giorno e dell'ora di diramazione;
b) la riproduzione sistematica di informazioni o notizie, pubblicate o radiodiffuse, a fine di lucro, sia da parte di giornali o altri periodici, sia da parte di imprese di radiodiffusione.
La riproduzione di informazioni e notizie e' lecita purche' non sia effettuata con l'impiego di atti contrari agli usi onesti in materia giornalistica e purche' se ne citi la fonte.
Sono considerati atti illeciti:
a) la riproduzione o la radiodiffusione, senza autorizzazione, dei bollettini di informazioni distribuiti dalle agenzie giornalistiche o di informazioni, prima che siano trascorse sedici ore dalla diramazione del bollettino stesso e, comunque, prima della loro pubblicazione in un giornale o altro periodico che ne abbia ricevuto la facolta' da parte dell'agenzia. A tale fine, affinche' le agenzie suddette abbiano azione contro coloro che li abbiano illecitamente utilizzati, occorre che i bollettini siano muniti dell'esatta indicazione del giorno e dell'ora di diramazione;
b) la riproduzione sistematica di informazioni o notizie, pubblicate o radiodiffuse, a fine di lucro, sia da parte di giornali o altri periodici, sia da parte di imprese di radiodiffusione.
Commentario • 1
- 1. Cassazione civile n. 20410/2006https://www.brocardi.it/ · 1
(massima n. 1) L'editore di un quotidiano o di un periodico, quale titolare dei diritti di sfruttamento economico sull'opera collettiva, e di conseguenza sulle parti che la compongono, è legittimato ad opporsi alla pubblicazione, su una rassegna stampa diffusa, a scopo di lucro, in via informatica, di articoli tratti dalla propria pubblicazione, per i quali la riproduzione o l'utilizzazione è stata espressamente riservata dall'editore stesso. (massima n. 2) Il soggetto che organizza e dirige l'opera collettiva ne è considerato autore ai sensi dell'art. 7 L. 22 aprile 1941, n. 633 senza che sia necessario accertare un ulteriore modo di acquisizione del diritto sull'opera componente …
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Giurisprudenza • 6
- 1. Cass. civ., sez. I, sentenza 02/09/2005, n. 17699Provvedimento: […] Come risulta dall'impugnata sentenza, nel giudizio di appello la Rai aveva lamentato la mancata applicazione dell'art. 101 della legge 22 aprile 1941 n. 633, che contempla una fattispecie particolare di concorrenza sleale parassitaria, consistente (per quel che qui può rilevare) nella riproduzione sistematica di informazioni o notizie radiodiffuse a fini di lucro, si tratta di una fattispecie di illecito concorrenziale per la verificazione delle quali non è richiesto l'elemento della confusione. […]Leggi di più...
- esclusione·
- proponibilità con la memoria·
- concorrenza sleale parassitaria·
- confusione con i prodotti e l'attività dell'imprenditore danneggiato·
- concorrenza parassitaria·
- emissioni radiotelevisive·
- ipotesi di concorrenza sleale prevista dall'art. 2598 n. 3 cod. civ·
- danno non patrimoniale·
- risarcibilità·
- necessità·
- memorie depositate ai sensi dell'art. 183, comma quinto, cod. proc. civ·
- proponibilità·
- appropriazione e uso illegittimo di prodotti della rai·
- domanda di condanna del convenuto al pagamento di penalità per la violazione dei divieti·
- natura