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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/03/2025, n. 3572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3572 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 29770/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Roma
Terza sezione lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Giordano, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro e previdenza di I Grado iscritta al n. r.g. 29770/2024 promossa da:
Parte_1
Avv. DELLI CICCHI ALESSIA ricorrente contro
Controparte_1
Avv. TORRIERO DAVID
Resistente
E
CP_2
Avv. Daniela Adimari
Terzo chiamato
CONCLUSIONI: come da atti introduttivi.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso ex art. 414 cpc, depositato in data 31.7.2024, ha adito Parte_1
CP_ l'intestato Tribunale, chiedendo, nei confronti della e dell' l'accoglimento delle Controparte_3
seguenti conclusioni:
“Accertare e dichiarare il diritto della sig.ra ad essere inquadrata al V livello Parte_1
del CCNL Pubblici Esercizi con orario full-time per il periodo dal 01.01.2013 al 05.12.2020, o ad altra data ritenuta di giustizia;
per l'effetto condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_3
pagamento in favore della sig.ra delle differenze retributive maturate in ragione Parte_1
pagina 1 di 3 del diverso orario lavorativo (full- time) per un importo pari ad Euro 58.347,72 ovvero al pagamento dell'importo maggiore e/o minore ritenuto di giustizia;
condannare, altresì, la parte resistente a corrispondere il maggior danno conseguente alla svalutazione monetaria ed agli interessi legali sulle somme rivalutate, a norma degli artt. 429 c.p.c. e
150 disp. attuaz. c.p.c., dalla data di maturazione dei diritti;
condannare, inoltre, la Società resistente al versamento in favore dell' dei contributi CP_2 previdenziali ed assistenziali di Legge anche sulle maggiori somme dovute per l'intero periodo lavorativo”.
2.- La costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso siccome infondato. Controparte_3
CP_ 3.- L' costituitosi in giudizio, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “-ove siano ritenute fondate le domande formulate dal ricorrente, dichiarare con sentenza l'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro con riguardo al periodo ed alla retribuzione accertanda e non coperta da prescrizione, rimettendo, all'occorrenza, all'Istituto l'esercizio del potere in ordine alla quantificazione delle somme dovute a titolo di contributi, con conseguente condanna al pagamento della contribuzione previdenziale, nei limiti della prescrizione quinquennale, con aggravio di somme aggiuntive dall'inadempimento al saldo, ai sensi dell'art. 116 della Legge n. 388/2000 ;
- In ogni caso, accertare e dichiarare che la società datrice di lavoro è tenuta a regolarizzare la posizione contributiva nei confronti dell' . CP_2
Il Tribunale osserva quanto segue.
4.- Il giudizio è stato dichiarato estinto per intervenuta conciliazione giudiziale in data odierna tra la ricorrente e la convenuta Controparte_3
CP_ Rispetto alla domanda di regolarizzazione contributiva in favore dell' rimasto estraneo alla conciliazione, va dichiarata cessata la materia del contendere e le relative spese di lite vanno compensate stante l'intervenuta conciliazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe trascritta, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- Dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla domanda di regolarizzazione
CP_ contributiva in favore dell' CP_
- Compensa le spese di lite relative alla costituzione dell'
pagina 2 di 3 Roma, 25 marzo 2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Giordano
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Roma
Terza sezione lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Giordano, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro e previdenza di I Grado iscritta al n. r.g. 29770/2024 promossa da:
Parte_1
Avv. DELLI CICCHI ALESSIA ricorrente contro
Controparte_1
Avv. TORRIERO DAVID
Resistente
E
CP_2
Avv. Daniela Adimari
Terzo chiamato
CONCLUSIONI: come da atti introduttivi.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso ex art. 414 cpc, depositato in data 31.7.2024, ha adito Parte_1
CP_ l'intestato Tribunale, chiedendo, nei confronti della e dell' l'accoglimento delle Controparte_3
seguenti conclusioni:
“Accertare e dichiarare il diritto della sig.ra ad essere inquadrata al V livello Parte_1
del CCNL Pubblici Esercizi con orario full-time per il periodo dal 01.01.2013 al 05.12.2020, o ad altra data ritenuta di giustizia;
per l'effetto condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_3
pagamento in favore della sig.ra delle differenze retributive maturate in ragione Parte_1
pagina 1 di 3 del diverso orario lavorativo (full- time) per un importo pari ad Euro 58.347,72 ovvero al pagamento dell'importo maggiore e/o minore ritenuto di giustizia;
condannare, altresì, la parte resistente a corrispondere il maggior danno conseguente alla svalutazione monetaria ed agli interessi legali sulle somme rivalutate, a norma degli artt. 429 c.p.c. e
150 disp. attuaz. c.p.c., dalla data di maturazione dei diritti;
condannare, inoltre, la Società resistente al versamento in favore dell' dei contributi CP_2 previdenziali ed assistenziali di Legge anche sulle maggiori somme dovute per l'intero periodo lavorativo”.
2.- La costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso siccome infondato. Controparte_3
CP_ 3.- L' costituitosi in giudizio, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “-ove siano ritenute fondate le domande formulate dal ricorrente, dichiarare con sentenza l'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro con riguardo al periodo ed alla retribuzione accertanda e non coperta da prescrizione, rimettendo, all'occorrenza, all'Istituto l'esercizio del potere in ordine alla quantificazione delle somme dovute a titolo di contributi, con conseguente condanna al pagamento della contribuzione previdenziale, nei limiti della prescrizione quinquennale, con aggravio di somme aggiuntive dall'inadempimento al saldo, ai sensi dell'art. 116 della Legge n. 388/2000 ;
- In ogni caso, accertare e dichiarare che la società datrice di lavoro è tenuta a regolarizzare la posizione contributiva nei confronti dell' . CP_2
Il Tribunale osserva quanto segue.
4.- Il giudizio è stato dichiarato estinto per intervenuta conciliazione giudiziale in data odierna tra la ricorrente e la convenuta Controparte_3
CP_ Rispetto alla domanda di regolarizzazione contributiva in favore dell' rimasto estraneo alla conciliazione, va dichiarata cessata la materia del contendere e le relative spese di lite vanno compensate stante l'intervenuta conciliazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe trascritta, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- Dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla domanda di regolarizzazione
CP_ contributiva in favore dell' CP_
- Compensa le spese di lite relative alla costituzione dell'
pagina 2 di 3 Roma, 25 marzo 2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Giordano
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