Articolo 158 della Legge 22 aprile 1941, n. 633
Articolo 157Articolo 159
Versione
18 dicembre 1942
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Versione
22 aprile 2006
Art. 158. (( 1. Chi venga leso nell'esercizio di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante puo' agire in giudizio per ottenere, oltre al risarcimento del danno che, a spese dell'autore della violazione, sia distrutto o rimosso lo stato di fatto da cui risulta la violazione.

2. Il risarcimento dovuto al danneggiato e' liquidato secondo le disposizioni degli articoli 1223 , 1226 e 1227 del codice civile . Il lucro cessante e' valutato dal giudice ai sensi dell' articolo 2056, secondo comma, del codice civile , anche tenuto conto degli utili realizzati in violazione del diritto. Il giudice puo' altresi' liquidare il danno in via forfettaria sulla base quanto meno dell'importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti, qualora l'autore della violazione avesse chiesto al titolare l'autorizzazione per l'utilizzazione del diritto.

3. Sono altresi' dovuti i danni non patrimoniali ai sensi dell' articolo 2059 del codice civile . ))
Entrata in vigore il 22 aprile 2006
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