Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 10/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 141/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott. Niccolò Bencini GIUDICE REL. Dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 141 /2024, promossa da
(c.f. ), nt. a CATANIA (CT) il 30/09/1974. Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. ESPOSITO VINCENZO Domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. ) nt. a CATANIA (CT) il Controparte_1 C.F._2
26/05/1967 Con il patrocinio dell'Avv. BALLARE' CARLOTTA Domicilio eletto presso lo studio del difensore. RESISTENTE e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti I sig.ri e chiedono che il Tribunale di Novara voglia accogliere le seguenti Parte_1 Controparte_1 condizioni:
- dare atto che il sig. corrisponderà alla signora a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di CP_1 Pt_1 ogni mese, l'importo mensile di euro 350,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia , con Persona_1 decorrenza dal mese di giugno 2024, somma indicizzata annualmente secondo gli indici Istat;
- dare atto che la signora percepirà per intero l'importo dell'assegno unico;
Pt_1
Pag. 1
- dare atto che, a definizione di tutte le questioni patrimoniali relative al mantenimento di , maturate sino al mese di giugno 2024, il sig. si impegna e obbliga irrevocabilmente a versare in favore della figlia l'importo CP_1 complessivo di euro 9.500,00 con le seguenti modalità:
1. euro 6.000,00 alla sottoscrizione dell'accordo;
2. euro 1.500,00 entro il 15.10.2024;
3. euro 2.000,00 entro il 31.12.2024. Spese legali compensate
Per il P.M. Si rimette alla valutazione del Giudice.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.1.2024, rappresentava di aver intrattenuto, Parte_1 dall'anno 1997, una relazione sentimentale con nel corso della quale, Controparte_1 nasceva in data 16.1.2006, la figlia , attualmente maggiorenne ma non Persona_2 economicamente autosufficiente in quanto ancora studentessa. Nell'anno 2011, la relazione tra le parti si interrompeva. Chiedeva, quindi, la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e che fosse posto a carico del resistente un contributo al mantenimento della figlia. Si costituiva parte resistente che, contestando la ricostruzione dei fatti offerta dalla ricorrente, chiedeva che il contributo di mantenimento della figlia fosse limitato all'importo di € 250,00, mensili. Nelle more del giudizio, le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo e, all'udienza celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., formulavano conclusioni congiunte.
Le condizioni economiche sulle quali le parti si sono accordate meritano di essere condivise dal Collegio, in quanto sono equilibrate e proporzionate alle condizioni economiche dei genitori, nonché adeguate ai bisogni della figlia, maggiorenne e non economicamente autosufficiente. Il Collegio prende atto degli ulteriori accordi intervenuti tra la parti. Le spese sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1. dispone che corrisponda a a mezzo bonifico bancario CP_1 Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo mensile di euro 350,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia con decorrenza dal mese di giugno 2024, somma Persona_1 indicizzata annualmente secondo gli indici Istat;
2. dispone atto ciascun genitore contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie in favore della figlia come stabilite dal Protocollo di Torino;
Persona_1
Pag. 2
3. prende atto dell'accordo in ordine alla percezione dell'assegno unico da parte di Pt_1
[...]
4. prende atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti;
5. compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 21/12/2024
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti Il Giudice est. Dott. Niccolò Bencini
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