TRIB
Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/12/2025, n. 5547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5547 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 11910/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in via telematica in data 7 ottobre 2025 da
, elettivamente domiciliato Parte_1 in Milano, Via Besana, n. 5, presso lo studio dell'Avv. Andrea Caruso, che lo rappresenta e difende, per procura allegata al ricorso introduttivo;
ricorrente contro Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
in persona dei rispettivi legali rappresentanti Controparte_4 pro tempore, convenuti contumaci OGGETTO: differenze retributive e licenziamento individuale i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER IL RICORRENTE Parte_1
1) accertare e dichiarare per tutti i motivi di fatto e diritti esposti in narrativa, l'inesistenza e/o la nullità e/o l'inefficacia e/o l'illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro del 04.10.2024, nonché alle successive eventuali proroghe contrattuali e, per l'effetto,
2) accertare e dichiarare la sussistenza tra la ricorrente e di un Controparte_1 rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a far data dal 04.10.2024 o dalla diversa data di giustizia accertata e, per l'effetto, condannare ai sensi e per gli effetti dell'art. 28, comma 2, d.lgs. 81/2015 alla riammissione in Controparte_1 servizio della ricorrente ex art. 1453 c.c., oltre al risarcimento in favore del ricorrente di un un'indennità pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione di
1 riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (pari ad € 2.301,48), in ogni caso non inferiore a 2,5 mensilità; 3) accertare e dichiarare la sussistenza tra il sig. Parte_1
e la società di un rapporto di lavoro subordinato a tempo
[...] Controparte_1 indeterminato e full time, intercorso dal 04.10.2024 al 15.11.2024 inquadrabile nel livello III del CCNL Edili Industria, o nel diverso livello di inquadramento retributivo di giustizia accertato, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 Cost., 2103, e art. 2099 c.c.; 4) accertare e dichiarare, il diritto del ricorrente a vedersi corrispondere le somme dovute a titolo di spettanze e differenze retributive nonché di indennità legali e contrattuali maturate e non corrisposte in relazione al periodo lavorativo decorrente dal 04.10.2024 al 15.11.2024 e, conseguentemente, condannare la Controparte_1 nonché solidalmente ex art. 1676 c.c. ed ex art. 29, comma 2, d.lgs. 276/03, (come modificato dal D.L. 25/2017 conv. in L. 49/2017), anche le società CP_2 Contro
in persona dei
[...] Controparte_3 Parte_2 rispettivi legali rappresentanti pro tempore, al pagamento in favore del sig.
e per i dedotti titoli, della somma lorda di € Parte_1
7.567,92, il tutto oltre interessi legali -anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1284 comma 4 c.c. dalla data di deposito del presente ricorso e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo, ovvero della somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa a seguito dell'espletanda istruttoria;
5) accertare e dichiarare la nullità e/o l'inesistenza e/o l'inefficacia del licenziamento verbale irrogato al ricorrente in data 15.11.2024 o nella diversa data di giustizia accertata, per i motivi di fatto e di diritto esposti in narrativa ex art. 2 comma 1 e 2 d.lgs. 23/2015 e, per l'effetto, condannare la società Controparte_1 alla reintegrazione del ricorrente nell'originario posto di lavoro e al risarcimento a favore dello stesso della somma pari all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (pari ad € 2.301,48) per ogni mensilità decorrente dalla data del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione nel posto di lavoro (e in ogni caso in misura non inferiore a cinque mensilità) e al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dalla data del licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione dal fatto al saldo.
6) in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui il rapporto di lavoro di cui è causa dovesse essere ritenuto correttamente stipulato a tempo determinato, si chiede all'Ill.mo Giudice adito, in via subordinata rispetto alla conclusione di cui al punto 5, di accertare e dichiarare la nullità e/o l'inesistenza e/o l'inefficacia e/o illegittimità del licenziamento irrogato al ricorrente in data 15.11.2024, per i motivi di fatto e di diritto esposti in narrativa ex art. 2119 c.c. e/o ex art. 2 comma 1 e 2 d.lgs. 23/2015 e, per l'effetto, condannare la società al risarcimento Controparte_1
a favore dello stesso della somma pari a tutti gli importi che lo stesso avrebbe
2 ottenuto dalla data del recesso sino alla scadenza contrattuale prevista, quantificati in € 1.150,74 o nella diversa misura di giustizia accertata e dovuta, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione dal fatto al saldo. 7) con vittoria di spese, diritti e onorari, da distrarsi a favore dello scrivente procuratore in qualità di anticipatario ex art. 93 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica in data 7 ottobre 2025, ricorreva al Tribunale di Parte_1
Milano, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti di e Controparte_1 Controparte_2 [...]
Controparte_3 Controparte_4
Rilevava il ricorrente di essere stato assunto da il 4 ottobre Controparte_1
2024 come lavoratore subordinato a tempo determinato, con scadenza il 30 novembre 2024, con articolazione oraria full time, per lo svolgimento delle mansioni lavorative di operaio edile, formalmente inquadrato nel liv.1 del CCNL Edili Industria (doc. 2 fasc. ric.), presso il cantiere in Cernusco sul Naviglio, in esecuzione del contratto di appalto per opere edili commissionati dalla società alla M.R. Costruzione S.r.l. e alla e da Controparte_4 Controparte_2 queste subappaltate alla società datrice del ricorrente. riferiva di non aver mai Parte_1 sottoscritto alcun contratto. Conseguentemente stante l'illegittimità del termine apposto, le parti dovevano ritenersi legate da un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Il 15 novembre 2024 il rapporto di lavoro era cessato. chiedeva l'accertamento de Parte_1 superiore livello di inquadramento (il 3° liv.), unitamente all'accertamento del lavoro straordinario. Chiedeva inoltre l'accertamento della inesistenza del licenziamento, con conseguente domanda di reintegra. Nessuno si costituiva per i convenuti che venivano dichiarati contumaci.
Nel corso dell'udienza dell'11 dicembre 2025, Parte_1
nella persona del suo procuratore speciale, rinunziava
[...] alle domande nei confronti delle committenti e subappaltatrici CP_2
e rinunziava
[...] Controparte_3 Controparte_4 alla domanda inerente il differente inquadramento nonché a quella sull'accertamento del lavoro straordinario;
insisteva per le differenze retributive a livello attuale (il 1° liv.) e sul licenziamento nonché sull'impugnazione del termine. Omessa ogni attività istruttoria, la causa veniva immediatamente discussa e posta in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE
3 1. Va innanzitutto dichiarata l'estinzione del procedimento (ex art. 306 c.p.c.) con riferimento alle società e Controparte_1 Controparte_2 [...]
vista la rinunzia Controparte_3 Controparte_4 verbalizzata nel corso dell'odierna udienza da parte del procuratore speciale e Difensore del lavoratore. Non essendosi le controparti costituite, la rinunzia ha effetti estintivi indipendentemente dal loro accettazione.
2. Per il resto, le rimanenti domande di Parte_1 sono fondate e vanno accolte.
[...]
I dati rilevanti attinenti alle domande (residue) del lavoratore risultano dal doc. 2 fasc. ric.
è assunto da Parte_1 CP_1
il 4 ottobre 2024 come lavoratore subordinato a tempo determinato, con
[...] scadenza il 30 novembre 2024, con articolazione oraria full time, per lo svolgimento delle mansioni lavorative di operaio edile, inquadrato nel liv.1 del CCNL Edili Industria (doc. 2 fasc. ric.). riferisce di non aver mai Parte_1 sottoscritto alcun contratto. Il 15 novembre 2024 (prima del termine finale) il rapporto di lavoro cessa per “licenziamento per giustificato motivo oggettivo” (doc. 2 fasc. ric.). Il lavoratore chiede le retribuzioni non più in base al livello richiesto (il 3° liv.), ma in base al livello posseduto e risultante dal citato documento (il 1° liv.), con orario full time, senza accertamento del lavoro straordinario.
3. Quanto alla legittimità del termine, dispone l'art. 19, comma 4, del D.Lgs 81/2015: “Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione. (…)”. L'onere della prova con riguardo all'esistenza di un valido contratto a tempo determinato spetta dunque interamente al datore di lavoro, secondo un principio che senza difficoltà di trae dalla norma in questione.
essendo rimasta contumace, non ha adempiuto a tale onere;
in Controparte_1 coerenza con i principi generali, in assenza di atto scritto, il rapporto deve ritenersi a tempo indeterminato fin dall'origine.
4. Il “licenziamento per giustificato motivo oggettivo” indicato nella comunicazione obbligatoria è pure rimasto sfornito di qualunque avallo probatorio. L'art. 2 della legge n. 604/1966 e l'art. 2 comma 1 D.lgs. 23/2015 stabiliscono che il datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore deve comunicare per iscritto il licenziamento al prestatore di lavoro. Il licenziamento intimato senza l'osservanza
4 delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del citato art. 2 legge n. 604/1966 è inefficace. Secondo l'art. 2, comma 2, D.lgs. 23/2015, la sanzione per tale tipo di licenziamento è la reintegrazione del ricorrente nell'originario posto di lavoro e il risarcimento a favore dello stesso della somma pari all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (€ 1.896,66: doc. acquisito con i nuovi conteggi sul 1° liv. CCNL) per ogni mensilità decorrente dalla data del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione nel posto di lavoro (e in ogni caso in misura non inferiore a cinque mensilità) e al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dalla data del licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione. Il lavoratore che impugni il licenziamento allegandone l'intimazione senza l'osservanza della forma scritta ha l'onere solo di provare, quale fatto costitutivo della domanda, che la risoluzione del rapporto è ascrivibile alla volontà datoriale, seppure manifestata con comportamenti concludenti, non essendo sufficiente la prova della mera cessazione dell'esecuzione della prestazione lavorativa (Cass., sez. lav., 8 febbraio 2019, n. 3822). Tale prova risulta chiaramente dal citato doc. 2 fasc. ric.
5. Quanto alle retribuzioni arretrate, va anche rilevato che la fattispecie che dà luogo al dovere di adempiere è costituita dal contratto (o, meglio, dalla fonte negoziale o legale del credito) e dalle circostanze che rendono la prestazione liquida ed esigibile (ad esempio, la scadenza del termine). Provando tale fattispecie, il creditore (qui il lavoratore) ha diritto di ottenere una sentenza di condanna. L'adempimento, quale fatto estintivo dell'obbligazione, deve essere provato dal debitore (qui il datore), tant'è che da taluno si è parlato, una volta scaduto il termine, di presunzione di persistenza del diritto (in tal senso, Cass. Civ. Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; conf., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 13 giugno 2006, n. 13674; Cass. Civ., Sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615¸ Cass. civ., sez. I, 3 luglio 2009, n. 15677). Constatandosi che i due termini cronologici del contratto risultando dal doc. 2 fasc. ric., risulta che le differenze retributive di cui al calcolo da ultimo prodotto da (riducendo la sua domanda) Parte_1 spettano e sono calcolate correttamente, per complessivi € 4.608,34 lordi. Avendo la società convenuta disertato il giudizio, essa non ha fatto constare fatti impeditivi od estintivi rispetto alla pretesa di parte ricorrente.
6. Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri di cui al DM 13.8.2022 n. 147, vengono liquidate in € 4.500,00, oltre oneri di legge.
P. Q. M.
5 Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide: 1) dichiara l'estinzione del giudizio ex art. 306 c.p.c. nei confronti di
[...] soc. benefit;
Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
2) accerta e dichiara l'inefficacia del termine apposto al contratto di lavoro del 04.10.2024; accerta e dichiara la sussistenza tra Parte_1
e di un rapporto di lavoro
[...] Controparte_1 subordinato a tempo indeterminato dal 04.10.2024 e, per l'effetto, condanna ex art. 28, comma 2, d.lgs. 81/2015 alla riammissione in servizio del Controparte_1 ricorrente oltre al risarcimento di un un'indennità pari a 2,5 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento (€ 1.896,66);
3) accerta e dichiara il diritto del ricorrente a vedersi corrispondere le somme dovute a titolo di spettanze retributive;
condanna al Controparte_1 pagamento in favore del sig. Parte_1 della somma lorda di € 4.608,34, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;
4) accerta e dichiara l'inesistenza del licenziamento irrogato al ricorrente in data 15.11.2024; condanna alla reintegrazione del ricorrente Controparte_1 nell'originario posto di lavoro e al risarcimento a favore dello stesso della somma pari all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (pari ad € 1.896,66) per ogni mensilità decorrente dalla data del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione nel posto di lavoro ed al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dalla data del licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione dal fatto al saldo;
5) condanna la parte soccombente alla rifusione delle spese Controparte_1 processuali a vantaggio dell'Avv. Andrea Caruso, antistatario, liquidate in complessivi € 4.500,00, oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, spese forfettarie e c.u., ove versato. Così deciso l'11 dicembre 2025. Il giudice Dott. Giorgio Mariani
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in via telematica in data 7 ottobre 2025 da
, elettivamente domiciliato Parte_1 in Milano, Via Besana, n. 5, presso lo studio dell'Avv. Andrea Caruso, che lo rappresenta e difende, per procura allegata al ricorso introduttivo;
ricorrente contro Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
in persona dei rispettivi legali rappresentanti Controparte_4 pro tempore, convenuti contumaci OGGETTO: differenze retributive e licenziamento individuale i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER IL RICORRENTE Parte_1
1) accertare e dichiarare per tutti i motivi di fatto e diritti esposti in narrativa, l'inesistenza e/o la nullità e/o l'inefficacia e/o l'illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro del 04.10.2024, nonché alle successive eventuali proroghe contrattuali e, per l'effetto,
2) accertare e dichiarare la sussistenza tra la ricorrente e di un Controparte_1 rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a far data dal 04.10.2024 o dalla diversa data di giustizia accertata e, per l'effetto, condannare ai sensi e per gli effetti dell'art. 28, comma 2, d.lgs. 81/2015 alla riammissione in Controparte_1 servizio della ricorrente ex art. 1453 c.c., oltre al risarcimento in favore del ricorrente di un un'indennità pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione di
1 riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (pari ad € 2.301,48), in ogni caso non inferiore a 2,5 mensilità; 3) accertare e dichiarare la sussistenza tra il sig. Parte_1
e la società di un rapporto di lavoro subordinato a tempo
[...] Controparte_1 indeterminato e full time, intercorso dal 04.10.2024 al 15.11.2024 inquadrabile nel livello III del CCNL Edili Industria, o nel diverso livello di inquadramento retributivo di giustizia accertato, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 Cost., 2103, e art. 2099 c.c.; 4) accertare e dichiarare, il diritto del ricorrente a vedersi corrispondere le somme dovute a titolo di spettanze e differenze retributive nonché di indennità legali e contrattuali maturate e non corrisposte in relazione al periodo lavorativo decorrente dal 04.10.2024 al 15.11.2024 e, conseguentemente, condannare la Controparte_1 nonché solidalmente ex art. 1676 c.c. ed ex art. 29, comma 2, d.lgs. 276/03, (come modificato dal D.L. 25/2017 conv. in L. 49/2017), anche le società CP_2 Contro
in persona dei
[...] Controparte_3 Parte_2 rispettivi legali rappresentanti pro tempore, al pagamento in favore del sig.
e per i dedotti titoli, della somma lorda di € Parte_1
7.567,92, il tutto oltre interessi legali -anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1284 comma 4 c.c. dalla data di deposito del presente ricorso e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo, ovvero della somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa a seguito dell'espletanda istruttoria;
5) accertare e dichiarare la nullità e/o l'inesistenza e/o l'inefficacia del licenziamento verbale irrogato al ricorrente in data 15.11.2024 o nella diversa data di giustizia accertata, per i motivi di fatto e di diritto esposti in narrativa ex art. 2 comma 1 e 2 d.lgs. 23/2015 e, per l'effetto, condannare la società Controparte_1 alla reintegrazione del ricorrente nell'originario posto di lavoro e al risarcimento a favore dello stesso della somma pari all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (pari ad € 2.301,48) per ogni mensilità decorrente dalla data del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione nel posto di lavoro (e in ogni caso in misura non inferiore a cinque mensilità) e al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dalla data del licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione dal fatto al saldo.
6) in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui il rapporto di lavoro di cui è causa dovesse essere ritenuto correttamente stipulato a tempo determinato, si chiede all'Ill.mo Giudice adito, in via subordinata rispetto alla conclusione di cui al punto 5, di accertare e dichiarare la nullità e/o l'inesistenza e/o l'inefficacia e/o illegittimità del licenziamento irrogato al ricorrente in data 15.11.2024, per i motivi di fatto e di diritto esposti in narrativa ex art. 2119 c.c. e/o ex art. 2 comma 1 e 2 d.lgs. 23/2015 e, per l'effetto, condannare la società al risarcimento Controparte_1
a favore dello stesso della somma pari a tutti gli importi che lo stesso avrebbe
2 ottenuto dalla data del recesso sino alla scadenza contrattuale prevista, quantificati in € 1.150,74 o nella diversa misura di giustizia accertata e dovuta, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione dal fatto al saldo. 7) con vittoria di spese, diritti e onorari, da distrarsi a favore dello scrivente procuratore in qualità di anticipatario ex art. 93 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica in data 7 ottobre 2025, ricorreva al Tribunale di Parte_1
Milano, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti di e Controparte_1 Controparte_2 [...]
Controparte_3 Controparte_4
Rilevava il ricorrente di essere stato assunto da il 4 ottobre Controparte_1
2024 come lavoratore subordinato a tempo determinato, con scadenza il 30 novembre 2024, con articolazione oraria full time, per lo svolgimento delle mansioni lavorative di operaio edile, formalmente inquadrato nel liv.1 del CCNL Edili Industria (doc. 2 fasc. ric.), presso il cantiere in Cernusco sul Naviglio, in esecuzione del contratto di appalto per opere edili commissionati dalla società alla M.R. Costruzione S.r.l. e alla e da Controparte_4 Controparte_2 queste subappaltate alla società datrice del ricorrente. riferiva di non aver mai Parte_1 sottoscritto alcun contratto. Conseguentemente stante l'illegittimità del termine apposto, le parti dovevano ritenersi legate da un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Il 15 novembre 2024 il rapporto di lavoro era cessato. chiedeva l'accertamento de Parte_1 superiore livello di inquadramento (il 3° liv.), unitamente all'accertamento del lavoro straordinario. Chiedeva inoltre l'accertamento della inesistenza del licenziamento, con conseguente domanda di reintegra. Nessuno si costituiva per i convenuti che venivano dichiarati contumaci.
Nel corso dell'udienza dell'11 dicembre 2025, Parte_1
nella persona del suo procuratore speciale, rinunziava
[...] alle domande nei confronti delle committenti e subappaltatrici CP_2
e rinunziava
[...] Controparte_3 Controparte_4 alla domanda inerente il differente inquadramento nonché a quella sull'accertamento del lavoro straordinario;
insisteva per le differenze retributive a livello attuale (il 1° liv.) e sul licenziamento nonché sull'impugnazione del termine. Omessa ogni attività istruttoria, la causa veniva immediatamente discussa e posta in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE
3 1. Va innanzitutto dichiarata l'estinzione del procedimento (ex art. 306 c.p.c.) con riferimento alle società e Controparte_1 Controparte_2 [...]
vista la rinunzia Controparte_3 Controparte_4 verbalizzata nel corso dell'odierna udienza da parte del procuratore speciale e Difensore del lavoratore. Non essendosi le controparti costituite, la rinunzia ha effetti estintivi indipendentemente dal loro accettazione.
2. Per il resto, le rimanenti domande di Parte_1 sono fondate e vanno accolte.
[...]
I dati rilevanti attinenti alle domande (residue) del lavoratore risultano dal doc. 2 fasc. ric.
è assunto da Parte_1 CP_1
il 4 ottobre 2024 come lavoratore subordinato a tempo determinato, con
[...] scadenza il 30 novembre 2024, con articolazione oraria full time, per lo svolgimento delle mansioni lavorative di operaio edile, inquadrato nel liv.1 del CCNL Edili Industria (doc. 2 fasc. ric.). riferisce di non aver mai Parte_1 sottoscritto alcun contratto. Il 15 novembre 2024 (prima del termine finale) il rapporto di lavoro cessa per “licenziamento per giustificato motivo oggettivo” (doc. 2 fasc. ric.). Il lavoratore chiede le retribuzioni non più in base al livello richiesto (il 3° liv.), ma in base al livello posseduto e risultante dal citato documento (il 1° liv.), con orario full time, senza accertamento del lavoro straordinario.
3. Quanto alla legittimità del termine, dispone l'art. 19, comma 4, del D.Lgs 81/2015: “Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione. (…)”. L'onere della prova con riguardo all'esistenza di un valido contratto a tempo determinato spetta dunque interamente al datore di lavoro, secondo un principio che senza difficoltà di trae dalla norma in questione.
essendo rimasta contumace, non ha adempiuto a tale onere;
in Controparte_1 coerenza con i principi generali, in assenza di atto scritto, il rapporto deve ritenersi a tempo indeterminato fin dall'origine.
4. Il “licenziamento per giustificato motivo oggettivo” indicato nella comunicazione obbligatoria è pure rimasto sfornito di qualunque avallo probatorio. L'art. 2 della legge n. 604/1966 e l'art. 2 comma 1 D.lgs. 23/2015 stabiliscono che il datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore deve comunicare per iscritto il licenziamento al prestatore di lavoro. Il licenziamento intimato senza l'osservanza
4 delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del citato art. 2 legge n. 604/1966 è inefficace. Secondo l'art. 2, comma 2, D.lgs. 23/2015, la sanzione per tale tipo di licenziamento è la reintegrazione del ricorrente nell'originario posto di lavoro e il risarcimento a favore dello stesso della somma pari all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (€ 1.896,66: doc. acquisito con i nuovi conteggi sul 1° liv. CCNL) per ogni mensilità decorrente dalla data del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione nel posto di lavoro (e in ogni caso in misura non inferiore a cinque mensilità) e al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dalla data del licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione. Il lavoratore che impugni il licenziamento allegandone l'intimazione senza l'osservanza della forma scritta ha l'onere solo di provare, quale fatto costitutivo della domanda, che la risoluzione del rapporto è ascrivibile alla volontà datoriale, seppure manifestata con comportamenti concludenti, non essendo sufficiente la prova della mera cessazione dell'esecuzione della prestazione lavorativa (Cass., sez. lav., 8 febbraio 2019, n. 3822). Tale prova risulta chiaramente dal citato doc. 2 fasc. ric.
5. Quanto alle retribuzioni arretrate, va anche rilevato che la fattispecie che dà luogo al dovere di adempiere è costituita dal contratto (o, meglio, dalla fonte negoziale o legale del credito) e dalle circostanze che rendono la prestazione liquida ed esigibile (ad esempio, la scadenza del termine). Provando tale fattispecie, il creditore (qui il lavoratore) ha diritto di ottenere una sentenza di condanna. L'adempimento, quale fatto estintivo dell'obbligazione, deve essere provato dal debitore (qui il datore), tant'è che da taluno si è parlato, una volta scaduto il termine, di presunzione di persistenza del diritto (in tal senso, Cass. Civ. Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; conf., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 13 giugno 2006, n. 13674; Cass. Civ., Sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615¸ Cass. civ., sez. I, 3 luglio 2009, n. 15677). Constatandosi che i due termini cronologici del contratto risultando dal doc. 2 fasc. ric., risulta che le differenze retributive di cui al calcolo da ultimo prodotto da (riducendo la sua domanda) Parte_1 spettano e sono calcolate correttamente, per complessivi € 4.608,34 lordi. Avendo la società convenuta disertato il giudizio, essa non ha fatto constare fatti impeditivi od estintivi rispetto alla pretesa di parte ricorrente.
6. Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri di cui al DM 13.8.2022 n. 147, vengono liquidate in € 4.500,00, oltre oneri di legge.
P. Q. M.
5 Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide: 1) dichiara l'estinzione del giudizio ex art. 306 c.p.c. nei confronti di
[...] soc. benefit;
Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
2) accerta e dichiara l'inefficacia del termine apposto al contratto di lavoro del 04.10.2024; accerta e dichiara la sussistenza tra Parte_1
e di un rapporto di lavoro
[...] Controparte_1 subordinato a tempo indeterminato dal 04.10.2024 e, per l'effetto, condanna ex art. 28, comma 2, d.lgs. 81/2015 alla riammissione in servizio del Controparte_1 ricorrente oltre al risarcimento di un un'indennità pari a 2,5 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento (€ 1.896,66);
3) accerta e dichiara il diritto del ricorrente a vedersi corrispondere le somme dovute a titolo di spettanze retributive;
condanna al Controparte_1 pagamento in favore del sig. Parte_1 della somma lorda di € 4.608,34, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;
4) accerta e dichiara l'inesistenza del licenziamento irrogato al ricorrente in data 15.11.2024; condanna alla reintegrazione del ricorrente Controparte_1 nell'originario posto di lavoro e al risarcimento a favore dello stesso della somma pari all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (pari ad € 1.896,66) per ogni mensilità decorrente dalla data del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione nel posto di lavoro ed al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dalla data del licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione dal fatto al saldo;
5) condanna la parte soccombente alla rifusione delle spese Controparte_1 processuali a vantaggio dell'Avv. Andrea Caruso, antistatario, liquidate in complessivi € 4.500,00, oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, spese forfettarie e c.u., ove versato. Così deciso l'11 dicembre 2025. Il giudice Dott. Giorgio Mariani
6