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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/10/2025, n. 8703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8703 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
II SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott.ssa Fabiana Ucchiello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 19611/2020 R.Gen. Aff.Cont.;
TRA
"rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Parte 1 c.f. C.F. 1
,
Parente ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli, viale Maria Bakunin (già P.co S.
Paolo) n.13;
OPPONENTE -
E
CP 1 c.f. P.IVA 1 in persona del Presidente del C.d.A., avv. Giovanni Luschi, in qualità di mandataria di rappresentata e difesa dall'avv. Teodora Teofilatto ed Controparte_2
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Piazzale Luigi Sturzo n.15;
- OPPOSTA -
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Parte 1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 8010/2018 del 24/10/2018,
concesso dal Tribunale di Napoli, notificato il 24/07/2020, con il quale veniva condannato al pagamento, in favore di CP 1 della somma di euro 65.578,10, oltre interessi, spese e del procedimento monitorio, quale esposizione debitoria derivante dal saldo negativo del rapporto di finanziamento n. 1700907, sottoscritto in data 02/02/2009 con Controparte_3 eccependo, in via preliminare, l'inefficacia del decreto ingiuntivo per essere stato notificato oltre i termini ex art. 644
c.p.c., la carenza di legittimazione attiva dell'opposta, e, nel merito, l'inidoneità della documentazione posta a fondamento del ricorso monitorio, l'applicazione di interessi di mora e corrispettivi usurari. Chiedeva l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria delle spese di lite. Si costituiva in giudizio CP 1 la quale, rimettendo le proprie difese alla documentazione già probante del credito depositata nella fase monitoria, contestava le difese di controparte e chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
All'udienza del 19/01/2021, veniva concesso il termine di giorni 15 per instaurare il procedimento di mediazione obbligatorio e la causa rinviata all'udienza del 29/10/2021 dove, constatato il fallimento del tentativo di mediazione, venivano concessi i termini di cui all'art. 183, VI comma,
c.p.c.
Ammessa CTU contabile con provvedimento del 12/10/2022, all'udienza del 10/10/2023, il
Tribunale formulava proposta transattiva ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c.
Atteso il rifiuto della proposta di parte opponente, all'udienza del 03/06/2025, la causa veniva trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In via del tutto preliminare, l'opponente contesta in rito la domanda di pagamento azionata in sede monitoria, in quanto la notifica del ricorso monitorio e dell'ingiunzione è stata posta in essere in data 24/07/2020, oltre il termine, previsto dall'articolo 644 c.p.c., di sessanta giorni dalla sua pubblicazione (24/10/2018).
È insegnamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, dal quale questo giudice non ha motivo di discostarsi, quello a tenore del quale la notificazione del decreto ingiuntivo oltre il termine di sessanta giorni dalla pronuncia, ai sensi dell'art. 644 c.p.c., comporta effettivamente l'inefficacia del provvedimento, vale a dire rimuove l'intimazione di pagamento con esso espressa, ma non tocca la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale: ne deriva che, ove su detta domanda si costituisca il rapporto processuale, ancorché su iniziativa della parte convenuta in senso sostanziale, la quale eccepisca quell'inefficacia con il giudizio di opposizione, il giudice adito, alla stregua delle comuni regole del processo di cognizione, ha il potere-dovere non soltanto di vagliare la consistenza dell'eccezione (con le implicazioni in ordine alle spese della fase monitoria), ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente (in tal senso Cass. n. 3908/2016, Cass. n. 14910/2013, Cass. n. 951/2013, Cass. n. 21050/2006).
Nel caso di specie, pertanto, il decreto ingiuntivo deve essere dichiarato inefficace e revocato ed il giudizio prosegue in ordine alla pretesa avanzata dalla creditrice ricorrente "in quanto l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, come tale esteso all'esame non soltanto delle condizioni di ammissibilità e di validità del procedimento monitorio, ma anche della fondatezza della domanda, sul merito della quale il giudice ha comunque l'obbligo di pronunciarsi, nel senso che deve accoglierla o rigettarla secondo che ritenga provato o non il credito dedotto;
e ciò indipendentemente dalla validità, sufficienza e regolarità degli elementi in base ai quali sia stato emesso il decreto ingiuntivo, la cui eventuale insussistenza spiega rilevanza soltanto sul regolamento delle spese della fase monitoria" (cfr. Cass.
n. 21050/2006).
Va dato atto, ad ogni modo, della tempestività dell'opposizione per essere stata la stessa notificata entro il termine di giorni quaranta (01/10/2020) dalla notifica del ricorso e del decreto monitorio (24/07/2020, nonché della sua procedibilità stante la successiva iscrizione della causa a ruolo nel termine di giorni 10 (06/10/2020).
Sempre preliminarmente, si rileva la procedibilità della lite dato l'esperimento della mediazione obbligatoria, conclusasi con esito negativo per assenza di parte opponente, come da verbale del 22/02/2021 allegato.
In via ancora preliminare, deve rigettarsi l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della società opposta.
Sul punto, va detto che la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda e attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla. Diversamente, il difetto di legittimatio ad causam, attenendo alla verifica, sempre secondo la prospettazione offerta dall'attore, della regolarità processuale del contraddittorio, è rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio (Cass. 2017 n. 943).
Il difetto di "legitimatio ad causam", quindi, sussiste quando non vi è corrispondenza tra i soggetti del processo ed i soggetti destinatari della pronuncia invocata. Tale verifica di coincidenza va effettuata sulla base della semplice ricostruzione dei fatti prospettata dall'attore, nel senso che la legittimazione passiva va affermata o negata in ragione della valutazione positiva o negativa sull'astratta titolarità del rapporto rappresentato dall'attore. Dunque, il controllo del giudice sulla sussistenza della "legitimatio ad causam" sotto il profilo passivo consiste nell'accertare se, in forza della prospettazione del rapporto controverso data dall'attore, il convenuto assuma la veste del soggetto nei confronti del quale può essere richiesta la pronuncia giurisdizionale.
La legittimazione ad agire o contraddire va definita come quella condizione dell'azione che consiste nella coincidenza tra chi propone la domanda e colui che nella domanda stessa è
"affermato" titolare del diritto (c.d. "legitimatio ad causam" attiva) e tra colui contro il quale la domanda è proposta e colui che nella domanda stessa è “affermato" soggetto passivo del diritto o, comunque, "violatore" di quel diritto (c.d. "legitimatio ad causam" passiva); inoltre, la legittimazione ad agire costituisce una condizione dell'azione diretta all'ottenimento, da parte del giudice, di una qualsiasi decisione di merito, la cui esistenza è da riscontrare esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dall'azione, prescindendo, quindi, dalla effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa che si riferisce al merito della causa investendo i concreti requisiti di accoglibilità della domanda e, perciò, la sua fondatezza;
ne consegue che, a differenza della "legitimatio ad causam" (il cui eventuale difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio), intesa come il diritto potestativo di ottenere dal giudice, in base alla sola allegazione di parte, una decisione di merito, favorevole o sfavorevole, l'eccezione relativa alla concreta titolarità del rapporto dedotto in giudizio, attenendo appunto al merito, non è rilevabile d'ufficio, ma è affidata alla disponibilità delle parti e, dunque, per farla valere proficuamente, deve essere tempestivamente formulata.
Nel caso di specie, sussiste la legittimazione e la titolarità attiva della banca opposta, in quanto CP 1 che agisce quale mandataria di Controparte_2 incaricata dell'attività di amministrazione e controllo dell'attività di recupero del portafoglio acquistato dalla CP_4
[...] in virtù di cessione di crediti in blocco, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 58 del T.U.
Bancario, del 31/03/2016 dalla Controparte_5 alla [...]
Controparte 4 tra cui anche quello vantato dalla cedente nei confronti dell'opponente e prova la titolarità del credito con il deposito del contratto di cessione (doc.8 parte opposta), l'elenco dei crediti ceduti (doc. 9 parte opposta), nonché con il deposito dell'estratto della Gazzetta Ufficiale,
n.52 del 30/04/2016 (doc. 5 fascicolo monitorio).
Inoltre, l'odierna opposta ha esaustivamente provato la cessione del 18/06/2009 con cui precedentemente Controparte_3 cedeva un portafoglio di crediti alla [...]
Controparte_5 (doc. 6 opposta) con allegato l'elenco dei crediti ceduti (doc. 7 opposta), non contestato dalla controparte, da cui emerge la cessione del credito vantato nei confronti del Parte 1
Tale prova può ritenersi sufficiente in difetto di specifica contestazione da parte dell'opponente dei criteri indicati nell'atto di avviso di cessione dei crediti in blocco per individuare i crediti ceduti.
Contrariamente a quanto dedotto da parte opponente, sul punto, come già indicato nell'ordinanza del 23/3/2021, la Suprema Corte, con orientamento assolutamente condivisibile, ha ritenuto che "In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione" (Cass. n.
31188/2017).
Passando al merito della controversia, la domanda deve essere parzialmente accolta per le ragioni di seguito indicate. L'opponente lamenta l'infondatezza del credito relativo al rapporto n. 1700907 a causa della inidoneità della documentazione probatoria posta a fondamento della domanda monitoria.
Nel merito, va rilevato che parte opponente non ha prontamente disconosciuto alcuno dei documenti depositati da parte ricorrente/opposta già in sede monitoria, né le sottoscrizioni in calce agli stessi, con conseguente rilievo del difetto di contestazione circa la conclusione del contratto di finanziamento e la piena conoscenza e consenso delle condizioni ivi contenute.
Premesso, quindi, che la certezza e l'esistenza dei rapporti contrattuali non sono oggetto di contestazione nel presente giudizio, per cui devono considerarsi provate ai sensi dell'art. 115 c.p.c., va rilevato che i documenti prodotti dalla creditrice, sin dalla fase monitoria, costituiscono un'attestazione di tutti i movimenti contabili (tra cui il contratto di finanziamento e l'estratto conto) eseguiti dalle parti ed attraverso i quali l'opposta ha provato il titolo della propria pretesa, incombendo, pertanto, sul debitore l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione restitutoria.
Ancora, parte opponente si duole dell'applicazione di tassi usurari e anatocistici, depositando, a supporto delle proprie affermazioni, consulenza di parte (doc. 6 opponente).
La causa veniva istruita documentalmente e mediante CTU diretta ad accertare il saldo contabile del rapporto di mutuo oggetto di causa.
Riguardo alla dedotta usurarietà degli interessi corrispettivi e moratori pattuiti nel contratto di mutuo del 02/02/2009, risulta determinante stabilire se i costi assicurativi debbano o meno rientrare nel calcolo del TEG, avendo il CTU accertato che il TEG conteggiato con l'inclusione dei costi assicurativi è risultato superiore al tasso soglia di usura vigente al momento della conclusione del contratto, mentre escludendo la polizza assicurativa è risultato inferiore.
In proposito, si osserva quanto segue.
Con sentenza 30.1.17 n. 8806, la Suprema Corte aveva osservato che "Ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma 4, c.p., essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito. La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo".
Tale principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza 24.9.2018 n. 22458 ed è stato riaffermato ancora di recente, nell'agosto 2020: "ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito. La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presente nel caso di contestualità tra spesa di assicurazione ed erogazione del mutuo" (così Cass. 20.8.2020 n. 17466).
Come statuito dalla Suprema Corte, dunque, i costi assicurativi rientrano nel conteggio rilevante ai fini del tasso soglia purché collegati alla concessione del credito, collegamento che può essere provato con qualunque mezzo e che sussiste (salvo prova contraria) in caso di contestualità dei contratti. Nel caso di specie, la sostanziale contestualità della stipula finanziamento ed assicurazione non è contestata, oltre ad essere documentalmente provata.
Poiché, come sopra anticipato, includendo i costi assicurativi nel calcolo del TEG viene superato il tasso soglia (v. relazione del CTU), la banca convenuta deve essere condannata a restituire a parte opponente non solo (in applicazione dei già richiamati principi) gli interessi pagati ma anche gli altri oneri collegati al finanziamento, considerando come dovuta unicamente la sorta capitale.
In giurisprudenza, il punto è stato recentemente affermato anche dalla Corte di Appello di Torino che: 1) ha osservato che già prima della sentenza delle Sezioni Unite (Cass. civ., S.U., n.
24675/2017), la sentenza 5 aprile 2017 n. 8806 della Prima Sezione della Corte Suprema aveva chiarito che “ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma 4, c.p., essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito. La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo. La conseguenza logica di tale statuizione è che, se le spese di assicurazione vanno calcolate ai fini della configurabilità dell'usura, debbono poi necessariamente essere considerate anche ai fini della sanzione che ne deriva". Pertanto, una volta accertato che il superamento del tasso soglia consegue all'inclusione del costo della polizza nel calcolo del TEG, anche il suddetto costo andrà espunto dalle somme dovute dal mutuatario ai sensi dell'art. 1815, secondo comma, codice civile;
2) va richiamata, aderendovi, la decisione dell'8 giugno 2018, n. 12830 del Collegio di Coordinamento dell'ABF (Arbitro
Bancario Finanziario) ove il collegio osservava: “il riferimento esplicito all'art. 1815, secondo comma cod. civ. contenuto nell'art. 1 del D.L. n. 394/2000 e l'inciso "comunque convenuti, a qualsiasi titolo" manifestano in modo palese la volontà del legislatore di stabilire uno stretto collegamento tra la norma civile e quella penale e, quindi, di interpretare, nella configurabilità dell'usura, il concetto di interessi in maniera onnicomprensiva, includendovi anche ai fini
-
civilistici - tutti i costi elencati nel 4° comma dell'art. 644 c.p. e cioè commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito...": da ciò deriva che la gratuità del mutuo/finanziamento, intesa come sanzione civile a carico del mutuante che viola la norma dell'art. 644 c.p., deve essere declinata nel senso che al finanziato vadano restituite tutte le somme corrisposte per ottenere il finanziamento (Corte Appello Torino,
30.10.2020).
Per quanto riguarda il dettaglio degli importi, si richiamano i conteggi riportati nella relazione peritale, dalla quale risulta che "considerando il capitale finanziato, gli oneri iniziali, la polizza assicurativa e le rate rimborsate, imputando queste ultime a capitale" risulta un debito residuo pari ad euro 25.845,36.
Nel caso in esame, deve, inoltre, rilevarsi che viene in rilievo un contratto stipulato da un consumatore, ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legislativo 6 settembre 2005 n. 206, e, pertanto, il giudice ha il dovere di controllare la presenza di eventuali clausole abusive inserite in contratti stipulati tra un professionista e un consumatore che abbiano effetti sull'esistenza e/o sull'entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo.
Ciò posto, in ordine alla vessatorietà delle clausole del contratto di finanziamento oggetto di causa concluso con il consumatore, della cui nullità l'opponente all'udienza del 03/06/2025 ha dichiarato volersi avvalere, deve rilevarsi che, ai sensi dell'art. 33 co. 2 lett. F Codice del Consumo, nel contratto tra professionista e consumatore, si presumono vessatorie sino a prova contraria le clausole che hanno per effetto di imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo e che ai sensi del successivo art. 36
Cod. Cons. le clausole vessatorie sono nulle e non possono essere applicate.
Senonché, dall'analisi del contratto per cui è causa emerge che quanto al contratto di finanziamento n. 1700907 gli interessi di mora sono pari al 2,5% mensili, quindi pari al 30% annuo, rispetto al
TAN pari al 12,88%.
Nella fattispecie in esame in linea con la recente giurisprudenza comunitaria e di legittimità
(CGUE 17 maggio 2022, cause riunite C-693/19 e C-831/19 e Sezioni Unite della Suprema Corte di
Cassazione n. 9479/23) – tali pattuizioni in ordine agli interessi di mora appaiono eccessivamente
-
penalizzanti per il consumatore a fronte della misura degli interessi corrispettivi, senza prova della trattativa individuale, atteso che le stesse comportano il riconoscimento di un vantaggio per la creditrice superiore al TAN aumentato della maggiorazione media che, per il settore di mercato al quale vanno ascritti i contratti qui in esame, presentano gli interessi moratori rispetto agli interessi corrispettivi (Corte di giustizia, 26 gennaio 2017, C-421/14, Banco Primus SA, Corte di giustizia, 14 marzo 2011, C-415/11, secondo le rilevazioni statistiche a riguardo condottePersona 1 dalla Banca d'Italia con riferimento al momento della conclusione del contratto ulteriormente incrementato di un punto percentuale (attesa la mancata possibilità di praticare rigidi automatismi sulla base della richiamata rilevazione statistica).
Pertanto, premessa la differenza, sotto il profilo soggettivo ed oggettivo, tra la disciplina in materia di usura e quella contenuta nel codice del consumo relativa alle clausole vessatorie, la domanda monitoria, con riguardo al contratto in esame, può essere accolta limitatamente alla sorta capitale con esclusione degli interessi di mora.
Tali interessi moratori risultano già decurtati dal ricalcolo operato dal CTU, e, pertanto, il debito residuo in capo all'opponente è pari ad euro 25.845,36.
Alla luce delle argomentazioni svolte, la domanda è parzialmente fondata.
Il solo parziale accoglimento dell'opposizione comporta la compensazione al 50% delle spese di lite, con accollo della restante parte in capo all'opponente soccombente secondo la liquidazione seguita in dispositivo sulla scorta del valore e della complessità della controversia. emerso dal Pone le spese di CTU a carico di parte opponente, atteso il debito del Parte 1 ricalcolo ed il rifiuto della proposta conciliativa formulata dal Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, II Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) In parziale accoglimento dell'opposizione revoca il decreto ingiuntivo n. 8010/2018 del
24/10/18;
2) Dichiara la validità del contratto di finanziamento n. 1700907 del 02/02/2009 e, per l'effetto, condanna Parte 1 al pagamento in favore di CP 1 in persona del legale rappresentante p.t., della somma di euro 25.845,36, oltre interessi legali sulla sorte capitale dalla domanda al saldo;
3) Condanna Parte 1 al pagamento della metà delle spese di lite in favore di […]
CP_1 in persona del legale rappresentante p.t., che si liquidano in complessivi euro 3.526,00 per compenso, già operata la compensazione, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da attribuirsi all' Avv. Teodora Teofilatto dichiaratasi antistataria;
4) Pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte opponente.
Napoli, 2/10/2025
Il giudice
Dott.ssa Fabiana Ucchiello
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
II SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott.ssa Fabiana Ucchiello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 19611/2020 R.Gen. Aff.Cont.;
TRA
"rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Parte 1 c.f. C.F. 1
,
Parente ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli, viale Maria Bakunin (già P.co S.
Paolo) n.13;
OPPONENTE -
E
CP 1 c.f. P.IVA 1 in persona del Presidente del C.d.A., avv. Giovanni Luschi, in qualità di mandataria di rappresentata e difesa dall'avv. Teodora Teofilatto ed Controparte_2
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Piazzale Luigi Sturzo n.15;
- OPPOSTA -
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Parte 1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 8010/2018 del 24/10/2018,
concesso dal Tribunale di Napoli, notificato il 24/07/2020, con il quale veniva condannato al pagamento, in favore di CP 1 della somma di euro 65.578,10, oltre interessi, spese e del procedimento monitorio, quale esposizione debitoria derivante dal saldo negativo del rapporto di finanziamento n. 1700907, sottoscritto in data 02/02/2009 con Controparte_3 eccependo, in via preliminare, l'inefficacia del decreto ingiuntivo per essere stato notificato oltre i termini ex art. 644
c.p.c., la carenza di legittimazione attiva dell'opposta, e, nel merito, l'inidoneità della documentazione posta a fondamento del ricorso monitorio, l'applicazione di interessi di mora e corrispettivi usurari. Chiedeva l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria delle spese di lite. Si costituiva in giudizio CP 1 la quale, rimettendo le proprie difese alla documentazione già probante del credito depositata nella fase monitoria, contestava le difese di controparte e chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
All'udienza del 19/01/2021, veniva concesso il termine di giorni 15 per instaurare il procedimento di mediazione obbligatorio e la causa rinviata all'udienza del 29/10/2021 dove, constatato il fallimento del tentativo di mediazione, venivano concessi i termini di cui all'art. 183, VI comma,
c.p.c.
Ammessa CTU contabile con provvedimento del 12/10/2022, all'udienza del 10/10/2023, il
Tribunale formulava proposta transattiva ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c.
Atteso il rifiuto della proposta di parte opponente, all'udienza del 03/06/2025, la causa veniva trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In via del tutto preliminare, l'opponente contesta in rito la domanda di pagamento azionata in sede monitoria, in quanto la notifica del ricorso monitorio e dell'ingiunzione è stata posta in essere in data 24/07/2020, oltre il termine, previsto dall'articolo 644 c.p.c., di sessanta giorni dalla sua pubblicazione (24/10/2018).
È insegnamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, dal quale questo giudice non ha motivo di discostarsi, quello a tenore del quale la notificazione del decreto ingiuntivo oltre il termine di sessanta giorni dalla pronuncia, ai sensi dell'art. 644 c.p.c., comporta effettivamente l'inefficacia del provvedimento, vale a dire rimuove l'intimazione di pagamento con esso espressa, ma non tocca la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale: ne deriva che, ove su detta domanda si costituisca il rapporto processuale, ancorché su iniziativa della parte convenuta in senso sostanziale, la quale eccepisca quell'inefficacia con il giudizio di opposizione, il giudice adito, alla stregua delle comuni regole del processo di cognizione, ha il potere-dovere non soltanto di vagliare la consistenza dell'eccezione (con le implicazioni in ordine alle spese della fase monitoria), ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente (in tal senso Cass. n. 3908/2016, Cass. n. 14910/2013, Cass. n. 951/2013, Cass. n. 21050/2006).
Nel caso di specie, pertanto, il decreto ingiuntivo deve essere dichiarato inefficace e revocato ed il giudizio prosegue in ordine alla pretesa avanzata dalla creditrice ricorrente "in quanto l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, come tale esteso all'esame non soltanto delle condizioni di ammissibilità e di validità del procedimento monitorio, ma anche della fondatezza della domanda, sul merito della quale il giudice ha comunque l'obbligo di pronunciarsi, nel senso che deve accoglierla o rigettarla secondo che ritenga provato o non il credito dedotto;
e ciò indipendentemente dalla validità, sufficienza e regolarità degli elementi in base ai quali sia stato emesso il decreto ingiuntivo, la cui eventuale insussistenza spiega rilevanza soltanto sul regolamento delle spese della fase monitoria" (cfr. Cass.
n. 21050/2006).
Va dato atto, ad ogni modo, della tempestività dell'opposizione per essere stata la stessa notificata entro il termine di giorni quaranta (01/10/2020) dalla notifica del ricorso e del decreto monitorio (24/07/2020, nonché della sua procedibilità stante la successiva iscrizione della causa a ruolo nel termine di giorni 10 (06/10/2020).
Sempre preliminarmente, si rileva la procedibilità della lite dato l'esperimento della mediazione obbligatoria, conclusasi con esito negativo per assenza di parte opponente, come da verbale del 22/02/2021 allegato.
In via ancora preliminare, deve rigettarsi l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della società opposta.
Sul punto, va detto che la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda e attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla. Diversamente, il difetto di legittimatio ad causam, attenendo alla verifica, sempre secondo la prospettazione offerta dall'attore, della regolarità processuale del contraddittorio, è rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio (Cass. 2017 n. 943).
Il difetto di "legitimatio ad causam", quindi, sussiste quando non vi è corrispondenza tra i soggetti del processo ed i soggetti destinatari della pronuncia invocata. Tale verifica di coincidenza va effettuata sulla base della semplice ricostruzione dei fatti prospettata dall'attore, nel senso che la legittimazione passiva va affermata o negata in ragione della valutazione positiva o negativa sull'astratta titolarità del rapporto rappresentato dall'attore. Dunque, il controllo del giudice sulla sussistenza della "legitimatio ad causam" sotto il profilo passivo consiste nell'accertare se, in forza della prospettazione del rapporto controverso data dall'attore, il convenuto assuma la veste del soggetto nei confronti del quale può essere richiesta la pronuncia giurisdizionale.
La legittimazione ad agire o contraddire va definita come quella condizione dell'azione che consiste nella coincidenza tra chi propone la domanda e colui che nella domanda stessa è
"affermato" titolare del diritto (c.d. "legitimatio ad causam" attiva) e tra colui contro il quale la domanda è proposta e colui che nella domanda stessa è “affermato" soggetto passivo del diritto o, comunque, "violatore" di quel diritto (c.d. "legitimatio ad causam" passiva); inoltre, la legittimazione ad agire costituisce una condizione dell'azione diretta all'ottenimento, da parte del giudice, di una qualsiasi decisione di merito, la cui esistenza è da riscontrare esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dall'azione, prescindendo, quindi, dalla effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa che si riferisce al merito della causa investendo i concreti requisiti di accoglibilità della domanda e, perciò, la sua fondatezza;
ne consegue che, a differenza della "legitimatio ad causam" (il cui eventuale difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio), intesa come il diritto potestativo di ottenere dal giudice, in base alla sola allegazione di parte, una decisione di merito, favorevole o sfavorevole, l'eccezione relativa alla concreta titolarità del rapporto dedotto in giudizio, attenendo appunto al merito, non è rilevabile d'ufficio, ma è affidata alla disponibilità delle parti e, dunque, per farla valere proficuamente, deve essere tempestivamente formulata.
Nel caso di specie, sussiste la legittimazione e la titolarità attiva della banca opposta, in quanto CP 1 che agisce quale mandataria di Controparte_2 incaricata dell'attività di amministrazione e controllo dell'attività di recupero del portafoglio acquistato dalla CP_4
[...] in virtù di cessione di crediti in blocco, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 58 del T.U.
Bancario, del 31/03/2016 dalla Controparte_5 alla [...]
Controparte 4 tra cui anche quello vantato dalla cedente nei confronti dell'opponente e prova la titolarità del credito con il deposito del contratto di cessione (doc.8 parte opposta), l'elenco dei crediti ceduti (doc. 9 parte opposta), nonché con il deposito dell'estratto della Gazzetta Ufficiale,
n.52 del 30/04/2016 (doc. 5 fascicolo monitorio).
Inoltre, l'odierna opposta ha esaustivamente provato la cessione del 18/06/2009 con cui precedentemente Controparte_3 cedeva un portafoglio di crediti alla [...]
Controparte_5 (doc. 6 opposta) con allegato l'elenco dei crediti ceduti (doc. 7 opposta), non contestato dalla controparte, da cui emerge la cessione del credito vantato nei confronti del Parte 1
Tale prova può ritenersi sufficiente in difetto di specifica contestazione da parte dell'opponente dei criteri indicati nell'atto di avviso di cessione dei crediti in blocco per individuare i crediti ceduti.
Contrariamente a quanto dedotto da parte opponente, sul punto, come già indicato nell'ordinanza del 23/3/2021, la Suprema Corte, con orientamento assolutamente condivisibile, ha ritenuto che "In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione" (Cass. n.
31188/2017).
Passando al merito della controversia, la domanda deve essere parzialmente accolta per le ragioni di seguito indicate. L'opponente lamenta l'infondatezza del credito relativo al rapporto n. 1700907 a causa della inidoneità della documentazione probatoria posta a fondamento della domanda monitoria.
Nel merito, va rilevato che parte opponente non ha prontamente disconosciuto alcuno dei documenti depositati da parte ricorrente/opposta già in sede monitoria, né le sottoscrizioni in calce agli stessi, con conseguente rilievo del difetto di contestazione circa la conclusione del contratto di finanziamento e la piena conoscenza e consenso delle condizioni ivi contenute.
Premesso, quindi, che la certezza e l'esistenza dei rapporti contrattuali non sono oggetto di contestazione nel presente giudizio, per cui devono considerarsi provate ai sensi dell'art. 115 c.p.c., va rilevato che i documenti prodotti dalla creditrice, sin dalla fase monitoria, costituiscono un'attestazione di tutti i movimenti contabili (tra cui il contratto di finanziamento e l'estratto conto) eseguiti dalle parti ed attraverso i quali l'opposta ha provato il titolo della propria pretesa, incombendo, pertanto, sul debitore l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione restitutoria.
Ancora, parte opponente si duole dell'applicazione di tassi usurari e anatocistici, depositando, a supporto delle proprie affermazioni, consulenza di parte (doc. 6 opponente).
La causa veniva istruita documentalmente e mediante CTU diretta ad accertare il saldo contabile del rapporto di mutuo oggetto di causa.
Riguardo alla dedotta usurarietà degli interessi corrispettivi e moratori pattuiti nel contratto di mutuo del 02/02/2009, risulta determinante stabilire se i costi assicurativi debbano o meno rientrare nel calcolo del TEG, avendo il CTU accertato che il TEG conteggiato con l'inclusione dei costi assicurativi è risultato superiore al tasso soglia di usura vigente al momento della conclusione del contratto, mentre escludendo la polizza assicurativa è risultato inferiore.
In proposito, si osserva quanto segue.
Con sentenza 30.1.17 n. 8806, la Suprema Corte aveva osservato che "Ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma 4, c.p., essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito. La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo".
Tale principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza 24.9.2018 n. 22458 ed è stato riaffermato ancora di recente, nell'agosto 2020: "ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito. La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presente nel caso di contestualità tra spesa di assicurazione ed erogazione del mutuo" (così Cass. 20.8.2020 n. 17466).
Come statuito dalla Suprema Corte, dunque, i costi assicurativi rientrano nel conteggio rilevante ai fini del tasso soglia purché collegati alla concessione del credito, collegamento che può essere provato con qualunque mezzo e che sussiste (salvo prova contraria) in caso di contestualità dei contratti. Nel caso di specie, la sostanziale contestualità della stipula finanziamento ed assicurazione non è contestata, oltre ad essere documentalmente provata.
Poiché, come sopra anticipato, includendo i costi assicurativi nel calcolo del TEG viene superato il tasso soglia (v. relazione del CTU), la banca convenuta deve essere condannata a restituire a parte opponente non solo (in applicazione dei già richiamati principi) gli interessi pagati ma anche gli altri oneri collegati al finanziamento, considerando come dovuta unicamente la sorta capitale.
In giurisprudenza, il punto è stato recentemente affermato anche dalla Corte di Appello di Torino che: 1) ha osservato che già prima della sentenza delle Sezioni Unite (Cass. civ., S.U., n.
24675/2017), la sentenza 5 aprile 2017 n. 8806 della Prima Sezione della Corte Suprema aveva chiarito che “ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma 4, c.p., essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito. La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo. La conseguenza logica di tale statuizione è che, se le spese di assicurazione vanno calcolate ai fini della configurabilità dell'usura, debbono poi necessariamente essere considerate anche ai fini della sanzione che ne deriva". Pertanto, una volta accertato che il superamento del tasso soglia consegue all'inclusione del costo della polizza nel calcolo del TEG, anche il suddetto costo andrà espunto dalle somme dovute dal mutuatario ai sensi dell'art. 1815, secondo comma, codice civile;
2) va richiamata, aderendovi, la decisione dell'8 giugno 2018, n. 12830 del Collegio di Coordinamento dell'ABF (Arbitro
Bancario Finanziario) ove il collegio osservava: “il riferimento esplicito all'art. 1815, secondo comma cod. civ. contenuto nell'art. 1 del D.L. n. 394/2000 e l'inciso "comunque convenuti, a qualsiasi titolo" manifestano in modo palese la volontà del legislatore di stabilire uno stretto collegamento tra la norma civile e quella penale e, quindi, di interpretare, nella configurabilità dell'usura, il concetto di interessi in maniera onnicomprensiva, includendovi anche ai fini
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civilistici - tutti i costi elencati nel 4° comma dell'art. 644 c.p. e cioè commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito...": da ciò deriva che la gratuità del mutuo/finanziamento, intesa come sanzione civile a carico del mutuante che viola la norma dell'art. 644 c.p., deve essere declinata nel senso che al finanziato vadano restituite tutte le somme corrisposte per ottenere il finanziamento (Corte Appello Torino,
30.10.2020).
Per quanto riguarda il dettaglio degli importi, si richiamano i conteggi riportati nella relazione peritale, dalla quale risulta che "considerando il capitale finanziato, gli oneri iniziali, la polizza assicurativa e le rate rimborsate, imputando queste ultime a capitale" risulta un debito residuo pari ad euro 25.845,36.
Nel caso in esame, deve, inoltre, rilevarsi che viene in rilievo un contratto stipulato da un consumatore, ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legislativo 6 settembre 2005 n. 206, e, pertanto, il giudice ha il dovere di controllare la presenza di eventuali clausole abusive inserite in contratti stipulati tra un professionista e un consumatore che abbiano effetti sull'esistenza e/o sull'entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo.
Ciò posto, in ordine alla vessatorietà delle clausole del contratto di finanziamento oggetto di causa concluso con il consumatore, della cui nullità l'opponente all'udienza del 03/06/2025 ha dichiarato volersi avvalere, deve rilevarsi che, ai sensi dell'art. 33 co. 2 lett. F Codice del Consumo, nel contratto tra professionista e consumatore, si presumono vessatorie sino a prova contraria le clausole che hanno per effetto di imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo e che ai sensi del successivo art. 36
Cod. Cons. le clausole vessatorie sono nulle e non possono essere applicate.
Senonché, dall'analisi del contratto per cui è causa emerge che quanto al contratto di finanziamento n. 1700907 gli interessi di mora sono pari al 2,5% mensili, quindi pari al 30% annuo, rispetto al
TAN pari al 12,88%.
Nella fattispecie in esame in linea con la recente giurisprudenza comunitaria e di legittimità
(CGUE 17 maggio 2022, cause riunite C-693/19 e C-831/19 e Sezioni Unite della Suprema Corte di
Cassazione n. 9479/23) – tali pattuizioni in ordine agli interessi di mora appaiono eccessivamente
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penalizzanti per il consumatore a fronte della misura degli interessi corrispettivi, senza prova della trattativa individuale, atteso che le stesse comportano il riconoscimento di un vantaggio per la creditrice superiore al TAN aumentato della maggiorazione media che, per il settore di mercato al quale vanno ascritti i contratti qui in esame, presentano gli interessi moratori rispetto agli interessi corrispettivi (Corte di giustizia, 26 gennaio 2017, C-421/14, Banco Primus SA, Corte di giustizia, 14 marzo 2011, C-415/11, secondo le rilevazioni statistiche a riguardo condottePersona 1 dalla Banca d'Italia con riferimento al momento della conclusione del contratto ulteriormente incrementato di un punto percentuale (attesa la mancata possibilità di praticare rigidi automatismi sulla base della richiamata rilevazione statistica).
Pertanto, premessa la differenza, sotto il profilo soggettivo ed oggettivo, tra la disciplina in materia di usura e quella contenuta nel codice del consumo relativa alle clausole vessatorie, la domanda monitoria, con riguardo al contratto in esame, può essere accolta limitatamente alla sorta capitale con esclusione degli interessi di mora.
Tali interessi moratori risultano già decurtati dal ricalcolo operato dal CTU, e, pertanto, il debito residuo in capo all'opponente è pari ad euro 25.845,36.
Alla luce delle argomentazioni svolte, la domanda è parzialmente fondata.
Il solo parziale accoglimento dell'opposizione comporta la compensazione al 50% delle spese di lite, con accollo della restante parte in capo all'opponente soccombente secondo la liquidazione seguita in dispositivo sulla scorta del valore e della complessità della controversia. emerso dal Pone le spese di CTU a carico di parte opponente, atteso il debito del Parte 1 ricalcolo ed il rifiuto della proposta conciliativa formulata dal Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, II Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) In parziale accoglimento dell'opposizione revoca il decreto ingiuntivo n. 8010/2018 del
24/10/18;
2) Dichiara la validità del contratto di finanziamento n. 1700907 del 02/02/2009 e, per l'effetto, condanna Parte 1 al pagamento in favore di CP 1 in persona del legale rappresentante p.t., della somma di euro 25.845,36, oltre interessi legali sulla sorte capitale dalla domanda al saldo;
3) Condanna Parte 1 al pagamento della metà delle spese di lite in favore di […]
CP_1 in persona del legale rappresentante p.t., che si liquidano in complessivi euro 3.526,00 per compenso, già operata la compensazione, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da attribuirsi all' Avv. Teodora Teofilatto dichiaratasi antistataria;
4) Pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte opponente.
Napoli, 2/10/2025
Il giudice
Dott.ssa Fabiana Ucchiello