Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 12/03/2025, n. 320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 320 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile riunita in camera di consiglio e così composta
Dott. Rosella Silvestri Presidente rel.
Dott. Riccardo Baudinelli Consigliere
Dott. Stefano Tarantola Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 555 / 2023 R.G. promossa da
, e , in proprio e qualità Parte_1 Parte_2 di erede di , tutti rapp. e dif. dall'Avv.to VIANI ANDREA presso il cui Persona_1 studio è elett. dom. per delega in atti e con domiciliazione telematica
PARTE APPELLANTE nei confronti di
GIÀ rapp. e difesa dall'avv.to CASSINELLI Controparte_1 Controparte_2
ROBERTO NICOLA presso il cui studio è elett. dom. per delega in atti e con domiciliazione telematica
PARTE APPELLATA
E di
PARTE APPELLATA CONTUMACE Controparte_3
CONCLUSIONI delle PARTI
PARTE APPELLANTE
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova:
A.In via istruttoria: disporre la rinnovazione della CTU contabile secondo quanto già richiesto con le conclusioni in primo di grado infra nuovamente rassegnate e comunque licenziare all'uopo nuova
CTU, merito: accogliere l'appello e per l'effetto riformare la sentenza del AL di Genova n. CP_4
2711/2022 emessa in data 25 ottobre 2022 e depositata in data 30 novembre 2022 nella causa R.G.
2022/2017, non notificata, impugnata nella sua interezza, salvo che per quanto statuito al punto 3 di pagina 4 e al punto 9 di pagina 10, per i concorrenti motivi e/o motivazioni esposti nell'atto di appello ed accogliere per l'effetto, in riforma della sentenza, le domande di seguito riportate;
C.in ogni caso, previe le necessarie e richieste declaratorie, anche incidenter tantum, in riforma della predetta sentenza accogliere le conclusioni di seguito riportate:
1
I) In via preliminare ed istruttoria: disporre la rinnovazione della CTU tecnico-contabile per le motivazioni esposte nel verbale di udienza del 3 maggio 2022 davanti al AL e per quelle esposte in atto di appello, affinché venga esattamente accertato il rapporto dare-avere tra le parti, tenendo conto dell'usurarietà degli interessi pattuiti, della loro indeterminatezza, dell'anatocismo, dell'errata imputazione da parte di oggi dei pagamenti effettuati da CP_2 CP_1
parte di e di ogni altra competenza indebita così come meglio specificato nel verbale Parte_1
del 3 maggio 2022 davanti al Giudice di Primo Grado e nel presente atto di appello.
II) Nel merito ed in via Principale: in via principale: accertare e dichiarare la parziale e/o totale inesistenza del credito vantato da oggi posto a fondamento delle CP_2 CP_1
procedure esecutive riunite R.GE 96/2009+35/2013, stante la violazione degli artt. 1815, 1283,
1284, 1339, 1419 cod. civ. e della legge n. 108/1996 e/o comunque accertare l'ipotetico minor credito della banca;
per l'effetto, condannare già a rifondere alla CP_1 CP_2
Sig.ra anche quale erede di , le maggiori somme (in conto capitale, Parte_2 Persona_1
interessi, spese legali e spese di procedura) indebitamente percepite sulla base del piano di riparto del Dott. , approvato dal Dott. in data 23 settembre 2016, oltre interessi moratori Per_2 Per_3
e rivalutazione dal dovuto al saldo, dopo aver effettuato il corretto ricalcolo a seguito di rinnovazione di CTU;
accertare comunque il TEG, la nullità e l'inefficacia di qualsiasi pretesa vantata da oggi per interessi, spese, commissioni e competenze per CP_2 CP_1
contrarietà con quanto disposto dalla legge n. 108/1996 con riguardo segnatamente ai contratti di mutuo prodotti in giudizio e comunque azionati da controparte nella procedura esecutiva;
accertare
e dichiarare l'invalidità di ogni altra obbligazione connessa ai suddetti contratti di mutuo;
accertare e dichiarare l'indebito oggettivo e per l'effetto condannare già CP_1 CP_2
alla restituzione delle somme indebitamente percepite nell'ambito delle esecuzioni R.GE
[...]
96/2009+35/2013 al fideiussore, Sig.ra anche quale erede di , in conto Parte_2 Persona_1
capitale, interessi, spese legali e spese di procedura così come da riparto del delegato Dott. , Per_2
oltre interessi moratori e rivalutazioni dal dovuto al saldo;
in ogni caso compensare ogni ipotetico e denegato credito di già CP_1 Controparte_2
con quanto da questa indebitamente percepito e condannare conseguentemente già CP_5
alla restituzione della differenza, secondo quanto emergerà dalla rinnovazione Controparte_2
della CTU e comunque in misura non inferiore ad Euro 50.000,00 oltre interessi moratori ed oltre rivalutazione;
condannare già al risarcimento dei danni patiti CP_5 Controparte_2
dagli opponenti oggi appellanti, in relazione agli artt. 1337, 1338, 1366, 1376 cod. civ., da determinarsi in via equitativa, oltre rivalutazione ed interessi;
in ogni caso: condannare CP_6
[...
[...] [...]
già alla rifusione dei compensi, delle spese generali, degli esborsi, dell'Iva e
[...] CP_2
della Cpa oltre alle spese di CTU attinenti alla presente causa in entrambi i gradi di giudizio.
Vinte in ogni caso le spese di lite”
PARTE APPELLATA CP_1
“Piaccia a codesta Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, previo ogni meglio visto provvedimento
[...
- in via principale e nel merito, respingere interamente il gravame proposto da Parte_1
nonché dai signori e confermando integralmente Parte_1 Persona_1 Parte_2
l'impugnata sentenza n. 2711/2022 emessa dal AL di Genova in data 25.10.2022 e depositata in data 30.11.2022.
Vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio”
Fatto e diritto
Con atto di appello ritualmente notificato le parti appellanti impugnavano la sentenza nr.
2711/2022 del AL di Genova con cui è stata respinta l'opposizione dagli stessi proposta ex art. 618 e 512 c.p.c.. nella procedura esecutiva nr. 96/2009.
La parte deduceva l'erroneità del provvedimento nella parte in cui il AL aveva:
- respinto l'eccezione di indeterminatezza del tasso di interesse applicato;
- respinto l'eccezione di mancata sottoscrizione del piano di ammortamento;
- escluso il superamento dei tassi soglia esclusivamente sulla base delle risultanze della CTU;
- escluso l'illegittimità della capitalizzazione degli interessi maturati in relazione a ciascun mutuo e ritenuto corretta l'imputazione dei pagamenti effettuati;
La parte appellante chiedeva la rinnovazione della CTU e la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata.
Si costituiva la parte appellata chiedendo il rigetto dell'impugnazione in quanto immotivata in fatto e in diritto.
Con provvedimento del 22.11.2023, la Corte, rilevata la mancata costituzione di CP_3
respinta l'istanza di sospensiva e ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza di
[...]
precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza del 27.1.2025 la Corte, lette le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del
8.1.2025 e rilevato che le parti avevano precisato le conclusioni, tratteneva la causa in decisione per riferirne al Collegio. Il C.i. riferiva della causa al Collegio nella camera di consiglio del 05.02.2025.
Le parti hanno depositato tempestivamente comparse conclusionali e note di replica.
1. Sull'ammissibilità dell'impugnazione
Occorre rilevare che :
3 - Con l'atto di citazione in opposizione del 12.10.2016 intestato “opposizione ex Art. 512 CP. 617e
615 c.p.c.” la parte attrice ( doc. in zip- fascicolo primo grado atti, della parte appellante) ha dedotto:
1. La violazione degli art. 1815 c.c. e l'applicazione di interessi usurari ai mutui;
2. L'illegittimità della capitalizzazione degli interessi maturati;
3. L'erronea imputazione dei pagamenti effettuati nel corso dei rapporti di mutuo;
- che “è consolidato il principio giurisprudenziale secondo cui il mezzo di impugnazione esperibile avverso un provvedimento giurisdizionale va individuato esclusivamente in base al principio dell'apparenza e, cioè, sulla base della qualificazione dell'azione compiuta dal giudice, indipendentemente dalla sua esattezza;
con specifico riferimento alla decisione emessa su un'opposizione esecutiva, la stessa è impugnabile con l'appello, se l'azione è stata qualificata come opposizione all'esecuzione, mentre è esperibile il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., qualora l'azione sia stata definita come opposizione agli atti esecutivi e, nel caso in cui il giudice dell'esecuzione non abbia dato alcuna qualificazione giuridica all'opposizione proposta la qualificazione dell'opposizione spetta, d'ufficio, al giudice della impugnazione, non solo ai fini del merito, ma anche ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione medesima” ( Cass, Ord. 23/04/2024,
n. 10868, in motivazione);
- che “ plurime statuizioni di legittimità, poi, escludono che possa costituire una vera e propria qualificazione, con effetti vincolanti per il giudice ad quem, la pura e semplice indicazione, contenuta nell'epigrafe della sentenza, dell'oggetto della controversia (Cass., Sez. 3, Sentenza n.
3404 del 20/02/2004, Rv. 570354-01; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 20884 del 15/10/2015, non massimata);
- che nel caso in esame in l'epigrafe della sentenza qualifica l'opposizione come agli atti esecutivi”, ma nel corpo della sentenza essa è definita come opposizione all'esecuzione;
- che peraltro “L'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c. e quella distributiva ex art. 512 c.p.c. divergono per l'oggetto - concernendo la prima il diritto di procedere all'esecuzione forzata
(con statuizione suscettibile di acquisire efficacia di giudicato sul diritto azionato e spendibile in ogni altra successiva eventuale controversia) e la seconda il diritto di partecipare alla distribuzione del ricavato nella singola procedura - e possono tra loro concorrere ed essere anche fondate sul medesimo fatto costitutivo, senza essere legate da un nesso di successione cronologica o di esclusività alternativa, in quanto l'interesse del debitore esecutato a contestare il diritto di agire "in executivis" (ancorché nelle sole residuali ipotesi previste del vigente art. 615, comma 2, ult. periodo, c.p.c., aggiunto dal d.l. n. 59 del 2016 ed applicabile alle sole procedure iniziate a far data dal 3.7.2016) è configurabile anche quando la procedura sia giunta alla fase distributiva e non
4 è realizzabile mediante la proposizione della sola opposizione ex art. 512 c.p.c. (Cass. Sez. 3,
31/05/2023, n. 15439) ;
- che la è intervenuta nella procedura esecutiva ( nr. 96/2009) in forza del decreto ingiuntivo CP_2
del AL di Chiavari nr.333/2012 avverso il quale è stata proposta opposizione davanti al
AL di Chiavari dando luogo alla causa nr. 1931/2012; nonché in forza di quattro mutui fondiari per la somma di € 299,976,51, di cui alla procedura esecutiva nr. 35/2013, poi riunita alla precedente;
- che la presente opposizione ha ad oggetto solo i mutui , essendo stata definita la vicenda in relazione ai conti correnti con la sentenza parziale nr.2131/2020;
- che questa Corte è investita della qualificazione dell'opposizione e relativamente alla sussistenza dei titoli dell'intervento la presente opposizione deve essere considerata quale opposizione ex art. 615 c.p.c. avendo essa ad oggetto la sussistenza del titolo esecutivo.
2. sui motivi di appello principale
2.1 sulla indeterminatezza delle clausole dei tassi di interesse: violazione art. 115 c.p.c. (censure riguardo al punto 4 della sentenza sub pagg. 4 e 5) e succesivi punti 8
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata nel capo in cui il AL ha rigettato l'eccezione di indeterminatezza delle indicazioni del tasso di interesse così come individuati alla pag. 21, 27, 30, 36, 42, 48 e 54 della CTU.
Il motivo è infondato.
Esso è del tutto generico perché non contesta specificamente le formule che quantificano l'interesse e ritenute valide dal AL e non spiega perché esse non consentirebbero l'esatta individuazione del tasso. La parte appellante rimanda ( pag. 18 dell'atto di appello) “ alle contestazioni alla CTU riportate infra al motivo nr. 8” .
Si tratta quindi di un motivo “apparente” ed in quanto tale esso deve essere respinto.
La parte espositiva della censura non contiene alcuna specifica argomentazione, intesa motivatamente a dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto o in fatto , contenute nella sentenza gravata, debbano ritenersi in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie ovvero con i principi di interpretazione del titolo e con i criteri contabili applicati dal CTU od in contrasto con principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte in materia.
La motivazione per relationem del Giudice alle risultanze è pienamente ammissibile secondo il costante insegnamento della Suprema Corte.
“Non è carente di motivazione la sentenza che recepisce "per relationem" le conclusioni ed i passi salienti di una relazione di consulenza tecnica d'ufficio di cui dichiari di condividere il merito,
5 ancorché si limiti a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini esperite e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione”. (Cass. Sez. 6, 14/02/2019, n. 4352).
Nella CTU è indicato con esattezza il tasso di interesse pattuito tra le parti.
Peraltro il CTP della parte attrice non ha svolto alcuna contestazione circa l'indicazione dei predetti tassi, ritenendoli pertanto ben determinati.
Le osservazioni del CTP della parte attrice, svolte ed esaminate dal CTU dalla pag. 65 alla 75 dell'elaborato hanno ad oggetto solo il “piano di ammortamento” e l'individuazione della tipologia di operazioni in relazione al tasso soglia applicabile.
Peraltro il CTU ha compiutamente esaminato tali osservazioni con risposte esaustive e condivisibili, cui sia rinvia per l'estrema chiarezza espositiva e per evitare un inutile appesantimento della motivazione.
2.2.Sulla mancata sottoscrizione dei piani di ammortamento dei mutui e sulla rilevanza ai fini della validità dei singoli contratti: violazione art. 1284 c.c. (censure riguardo al punto 5 pagine
5-6 della sentenza)
Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata nel capo in cui il AL ha ritenuto infondata l'eccezione relativa alla mancata sottoscrizione del piano di ammortamento ritenendo non essenziale la sottoscrizione dello stesso ai fini di validità e certezza del contratto di mutuo. Deduce che “il AL ha errato nel ritenere irrilevante la mancata sottoscrizione dei piani di ammortamento incorrendo in violazione dell'articolo 1284 c.c. dell'articolo 1455 CC. e la riforma di tale punto della decisione è determinante in quanto comporta l'invalidità dei singoli contratti, con le conseguenze già indicate al calce al motivo numero 1” ( atto di appello pag. 19).
Il motivo è infondato e deve essere respinto.
Preliminarmente si osserva che le norme invocate dalla difesa attengono all'inadempimento del contratto e non sono pertanto pertinenti alla domanda dalla stessa proposta avente ad oggetto la nullità dei contratti di mutuo.
Infatti “In relazione alla nullità del contratto per contrarietà a norme imperative in difetto di espressa previsione in tal senso (cosiddetta "nullità virtuale"), deve trovare conferma la tradizionale impostazione secondo la quale, ove non altrimenti stabilito dalla legge, unicamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile di determinarne la nullità e non già la violazione di norme, anch'esse imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti la quale può essere fonte di responsabilità”( Cass. Sez. U., 19/12/2007, n. 26724).
Inoltre “ La predisposizione di un piano di ammortamento - che, ove fosse stata realmente omessa, potrebbe al più valere come un inadempimento di un obbligo accessorio della banca, di cui occorrerebbe valutare nel merito la gravità - certamente non rappresenta un requisito di validità del
6 titolo esecutivo. Né può dirsi che la redazione di un simile atto sia indispensabile per ritenere i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità delle somme mutuate. In particolare, venendo qui in rilievo solamente il profilo della liquidità, non vi è dubbio che l'ammontare del debito dipende dal totale delle erogazioni parziali e dall'applicazione del tasso di interesse pattuito a decorrere da ciascuna erogazione. Mentre resta irrilevante l'eventuale difficoltà del calcolo necessario per pervenire al risultato e, finale, la perizia richiesta per la sua esecuzione (Sez. 6 - 1, Ordinanza n.
8028 del 30/03/2018, Rv. 647904 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 25205 del 27/11/2014, Rv. 633489 - 01)
Una volta escluso, quindi, che la redazione del piano di ammortamento, e conseguentemente la sua sottoscrizione, rappresenti un requisito formale di validità del mutuo , ogni ulteriore apprezzamento circa l'idoneità del titolo medesimo ad individuare con esattezza l'ammontare del credito (liquidità), costituisce un apprezzamento riservato al giudice di merito ( Cass.Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 15538 del 13/06/2018).
In ogni caso la difesa non si confronta con i principi enunciati dalla Suprema Corte di Cassazione in materia secondo cui“l'art. 117 T.u.b. non richiedeva e non richiede tuttora (a fortiori a pena di nullità) l'esplicitazione del regime di ammortamento nel contratto e analogamente, a livello sistematico, non la richiede la normativa più recente……Analogamente, la normativa secondaria non richiede l'indicazione del regime di ammortamento nel contratto. La delibera CICR 9 febbraio
2000 (in relazione all'art. 120, comma 2, T.u.b.), in tema di trasparenza contrattuale, non è utile alla tesi che la invoca, riguardando «modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi scaduti» o la produzione di «interessi sugli interessi» come effetto eventuale della capitalizzazione
(art. 6) ‒ con conseguente incidenza sul tasso effettivo ‒ cioè situazioni che non si verificano nel regime di ammortamento criticato (indicazioni contrastanti con la conclusione condivisa dal
Collegio non si ricavano neppure dalle disposizioni della Banca d'Italia del 29 luglio 2009 in tema di «Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari» e dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, in qualità di presidente del CICR, del 3 agosto 2016 sulle «modalità
e criteri per la produzione degli interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria» e del 29 settembre 2016 in tema di «disposizioni sul credito immobiliare ai consumatori»)”
( Cass.S.u. Cass. Sez. U., 29/05/2024, n. 15130 in motivazione).
I contratti in esame contengono, in modo dettagliato, la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo
(TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi. Essi sono antecedenti alle disposizioni della Banca di Italia del
2009 ,cui non sono applicabili, e risulta soddisfatta la possibilità per il mutuatario di conoscere agevolmente l'importo totale del rimborso.
7 Come insegnato dalla Suprema Corte “ ipotizzando in astratto che tra gli obblighi comportamentali dell'istituto di credito vi sia anche quello di esplicitare nel contratto il regime di ammortamento o la modalità di capitalizzazione degli interessi, ne potrebbero discendere, semmai, in caso di violazione, eventuali conseguenze sul piano della responsabilità dell'istituto di credito e non della validità del contratto (cfr. Cass. SU n. 26724/2007)”( così Cass. S.U. 2009 cit. in motivazione).
2.3 Sull'omessa rilevazione dei tassi usurai e sulla erroneità dei conteggi della CTU (censure riguardo al punto 6 pagine 6-7 della sentenza)
Con il terzo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata nel capo in cui il AL ha escluso il superamento dei tassi soglia sulla base delle risultanze della CTU.
La parte deduce l'erroneità del metodo di calcolo utilizzato dal CTU sostenendo che nella medesima non sarebbero stati considerati, ai fini del calcolo del TEG oneri e spese aggiuntive richiesti dalla banca (quali fideiussioni personali, fideiussioni assicurative esterne e polizze anti-incendio sui beni immobiliari ipotecati) e non inseriti, dalla medesima, all'interno del calcolo finalizzato alla determinazione del TAEG contrattuale.
Il motivo è infondato e deve essere respinto.
Le fideiussioni sono contratti diversi dal mutuo, stipulati tra diversi soggetti, e pertanto i loro costi
( neppure esattamente indicati),non possono influire nel “costo” del finanziamento.
Per l'assicurazione “incendio” si deve rilevare:
- che “ Ai fini della valutazione circa la natura usuraria di un contratto di mutuo, nel tasso di interesse deve essere conteggiato anche il costo dell'assicurazione sostenuto dal debitore per ottenere il credito, in base all'art. 644, comma 4, c.p.; né, peraltro, assume rilevanza la diversa indicazione contenuta nelle istruzioni della Banca d'Italia poiché esse, avendo natura di norme secondarie, devono conformarsi a tale norma primaria di riferimento e non sono vincolanti ove si sovrappongano al dettato di quest'ultima, non potendo intaccarne la precisa portata precettiva. ( Cass. Ordinanza n. 29501 del 24/10/2023);
- che come si legge nella motivazione della citata ordinanza della Suprema Corte, “Solo il richiamato terzo comma ( dell'art. 644 c.p.) costituisce norma in bianco di rinvio, mentre la struttura del quarto comma descrive l'integrazione di una norma perfetta, che non richiede ulteriori disposizioni applicative esterne, affinché possa assumere un delineato e concreto valore costitutivo. Ora, la disciplina primaria del tasso soglia è contenuta nell'art. 2 della legge n. 108/1996, che non introduce una deroga all'art. 644 c.p., in quanto le Istruzioni di
Banca d'Italia hanno rilevanza solo ed esclusivamente al fine statistico della rilevazione del tasso effettivo globale medio. Le Istruzioni di Banca d'Italia sono, quindi, norme secondarie, che devono necessariamente conformarsi alle norme primarie di riferimento, con la
8 conseguenza che le Istruzioni non sono vincolanti allorché si sovrappongano al dettato onnicomprensivo dell'art. 644 c.p., non potendone intaccare la ben precisa portata precettiva
(Cass. Sez. U, Sentenza n. 19597 del 18/09/2020; Sez. U, Sentenza n. 16303 del 20/06/2018);
- - che la “centralità sistematica” di tale norma, in punto di definizione della fattispecie usuraria rilevante, non può non valere pure per l'intero arco normativo che risulta regolare il fenomeno dell'usura e quindi anche per le disposizioni regolamentari ed esecutive e per le istruzioni emanate dalla Banca d'Italia. Ed invero, se è manifesta l'esigenza di una lettura organica e di sistema di siffatte serie normative, altrettanto appare chiaro che al centro di tale sistema si pone la definizione di fattispecie usuraria tracciata dall'art. 644 c.p., alla quale si uniformano, e con la quale si raccordano, le diverse altre disposizioni che intervengono in materia. Pertanto, attenendosi al tenore testuale della norma primaria, senza che il principio di omogeneità tra il metodo di calcolo del TEGM e il costo del credito della singola operazione possa pregiudicarne la valenza precettiva, ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, quarto comma, c.p., essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 20247 del 14/07/2023; Sez.
2, Ordinanza n. 17839 del 21/06/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 17187 del 15/06/2023 e Sez. 3,
Ordinanza n. 13536 del 17/05/2023 con riferimento al leasing finanziario;
Sez. 6-1,
Ordinanza n. 3025 del 01/02/2022; Sez. 6-1, Ordinanza n. 37058 del 26/11/2021; Sez. 1,
Ordinanza n. 22458 del 24/09/2018; Sez. 3, Sentenza n. 5160 del 06/03/2018; Sez. 1,
Sentenza n. 8806 del 05/04/2017);
- che la sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed
è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo.
Ciò premesso in diritto si rileva in fatto:
- che tale normativa è applicabile solo per i mutui stipulati in epoca successiva all'entrata in vigore della legge 108/96;
- che secondo i principi della CGEU in tema di mutui per immobili residenziali occorre verificare “se taluni costi posti a carico del consumatore corrispondano a un compenso per l'uso temporaneo dei capitali o se essi mirino a indennizzare una prestazione del creditore indipendente dalla durata del contratto” ( sent. CGEU nella causa C-555/21);
- che la parte appellante non ha dedotto, ne provato, la sussistenza di tali circostanze in quanto l'assicurazione incendi prevedeva una tutela indennitaria ad esclusivo vantaggio del cliente assicurato al verificarsi del danno;
9 - che in ogni caso la parte appellante non ha provato che con l'addizione del premio assicurativo il tasso pattuito superasse il tasso soglia, non avendo indicato in maniera specifica l'importo del premio assicurativo né l'incidenza dello stesso sul tasso pattuito;
tali circostanze non state neppure dedotte nel corso della CTU, e non state oggetto di osservazioni da parte del CTP della parte attrice.
La CTU ha accertato:
“ 3.2 In relazione al mutuo CONTRATTO DI FINANZIAMENTO N. 1.158.282.001( pag. 21)
Tasso annuo nominale 6,875%
Tipologia tasso Variabile
Indicizzazione tasso Variazione del “prime rate” della ABI
Numero rate n. 60 rate mensili
Importo rata iniziale £ 5.922.689
Scadenza prima rata Dicembre 1998
Interessi di mora 3 puti in più del tasso convenzionale
Spese Spese di esazione £ 2.000
Spese di istruttoria £ 1.500.000
“lo scrivente, tenuto conto che il contratto in esame è stato stipulato anteriormente alla delibera
CICR del 9 febbraio 2000, ha provveduto, nella Tabella B allegata alla presente relazione, a ricalcolare gli interessi moratori solamente sulla quota capitale secondo i seguenti criteri: nella colonna E il tasso convenzionale applicato dalla per ciascuna rata individuando applicando CP_2
la formula inversa della capitalizzazione semplice.
Il tasso effettivo globale del finanziamento sopra indicato, calcolato applicando la funzione “TIR.X” di excel ai flussi di cui alla colonna G della Tabella D, ovvero “…l'ammontare complessivo per interessi corrispettivi, commissioni, remunerazioni e spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegati alla erogazione del credito con riferimento all'intera durata del finanziamento” è pari al
7,33% e quindi inferiore al tasso soglia per la categoria “anticipi, sconti commerciali e altri finanziamenti alle imprese effettuati dalle banche” vigente nel IV trimestre 1998, il quale è pari al
13,23%.
Il contratto prevede che il tasso moratorio è pari a “3 punti in più del tasso che regola all'operazione” che, al momento della stipula, era pari al 6,875%. Pertanto il tasso moratorio previsto contrattualmente è pari al 9,875% e quindi inferiore al tasso soglia per la categoria “anticipi, sconti commerciali e altri finanziamenti alle imprese effettuati dalle banche” vigente nel IV trimestre 1998, il quale è pari al 13,23%. ( CTU pag. 26).
10
3.3. CONTRATTI DI FINANZIAMENTO N.
1.158.282.002 E N. 1.158.282.003 ( pag. 27)
L'allora hanno stipulato, in data 7 luglio 1994, un contratto di finanziamento CP_7 CP_2 per “esigenze finanziarie conseguenti ad investimento consistente in acquisto di macchinari, impianti ed attrezzature e relative opere murarie” di £ 150.000.000 (ossia Euro 77.468,53) da rimborsare con 14 rate semestrali, con quote capitali costanti di £ 10.710.000 (ossia Euro 5.531,25),
a partire dal 31 dicembre 1995 e sino al 30 giugno 2002. Il tasso di interesse, pattuito in misura variabile, era originariamente pari al 5,70% semestrale mentre gli interessi di mora sono stati pattuiti
“…nella misura del 15% annuo variabile ai sensi della lettera D del Capitolato”. In particolare la lettera D del capitolato prevede che l'interesse di mora è “…determinato, per ciascun semestre solare, nella misura massima annua di sette punti in più del tasso ufficiale di sconto in vigore dal
30 giugno ed al 31 dicembre di ogni anno a valere sul semestre successivo a tali date”.
Le Parti, con la scrittura privata registrata in data 10 agosto 1994, hanno modificato il finanziamento sopra esposto prevedendo che lo stesso fosse suddiviso in due tranches di cui una in lire
(finanziamento n. 1.158.282.002) e l'altra in DM (finanziamento n. 1.158.282.003). A tale scrittura sono allegati i piani di ammortamento che prevedono il rimborso in 4 rate annuali, di pari importo, dal 27 maggio 1999 al 27 maggio 2002.
3.3.2 L'impossibilità di verificare il rispetto della normativa antiusura
Nel caso in esame non risulta necessario procedere a verificare il rispetto della normativa antiusura con riferimento sia al TEG che ai tassi moratori in quanto i due finanziamenti in esame sono stati accesi nel 1994 e quindi in epoca precedente all'entrata in vigore della L. 108 del 1996.
***
Deve essere confermato che “La norma che prevede la nullità dei patti contrattuali che fissano la misura degli interessi in tassi così elevati da raggiungere la soglia dell'usura (introdotta con l'art. 4 della l. n. 108 del 1996) non è retroattiva, sicché non influisce sulla validità delle clausole dei contratti conclusi prima della sua entrata in vigore. (Cass. Sez. 3, 05/05/2016, n. 8945).
3.4 CONTRATTO DI FINANZIAMENTO N. 1.158.282.004 (POI N. 2.634.778.001) ( pag. 30)
L'allora e hanno stipulato, in data 20 novembre 1997, un contratto di CP_7 CP_2 finanziamento per “esigenze finanziarie conseguenti ad investimento in acquisto di macchinari, impianti ed attrezzature” di £ 200.000.000 (ossia Euro 103.291,38) da rimborsare con 16 rate semestrali, con quote capitali costanti di £ 12.500.000 (ossia Euro 6.455,71), a partire dal 15 dicembre 1999 e sino al 15 giugno 1997. Il tasso di interesse, pattuito in misura variabile, era originariamente pari al 7,82% annuo mentre gli interessi di mora sono stati pattuiti maggiorando di
5 punti percentuali i tassi c.d. Rendistato1.
11 Lo scrivente ha provveduto, nella Tabella G allegata alla presente relazione, a ricostruire l'ammontare delle rate pagate dall'Attrice e/o rifinanziate.
Pertanto lo scrivente, tenuto conto che il contratto in esame è stato stipulato anteriormente alla delibera CICR del 9 febbraio 2000, ha provveduto, nella seguente tabella a ricalcolare gli interessi moratori solamente sulla quota capitale.
Il tasso effettivo globale del finanziamento sopra indicato, calcolato applicando la funzione “TIR.X” di excel ai flussi di cui alla colonna G della Tabella I, è pari al 7,93% e quindi inferiore al tasso soglia per la categoria “anticipi, sconti commerciali e altri finanziamenti alle imprese effettuati dalle banche” vigente nel IV trimestre 1997, il quale è pari al 15,69%.
Pertanto il tasso moratorio previsto contrattualmente, tenuto conto che il Rendistato medio è pari al
6,23% è pari al 11,23% e quindi inferiore al tasso soglia per la categoria “anticipi, sconti commerciali e altri finanziamenti alle imprese effettuati dalle banche” vigente nel IV trimestre 1997, il quale è pari al 15,69%.
3.5 CONTRATTO DI FINANZIAMENTO N. 1.158.282.007 (POI N. 2.634.778.004) ( pag. 36)
Contro ha comunicato a con lettera del 9 febbraio 2005, la riscadenzazione del debito CP_2
per rate scadute e la mora al 1 gennaio 2005, pari ad Euro 31.159,28, relativamente al contratto n.
1.158.282.004 (poi n. 2.634.778.001
Il tasso effettivo globale del finanziamento sopra indicato, calcolato applicando la funzione
“TIR.X” di excel ai flussi di cui alla colonna G della Tabella N, è pari al 3,56% e quindi inferiore al tasso soglia per la categoria “anticipi, sconti commerciali e altri finanziamenti alle imprese effettuati dalle banche” vigente nel I trimestre 2005, il quale è pari al 8,61%.
3.6 CONTRATTO DI FINANZIAMENTO N. 1.158.282.005 (POI N. 2.634.778.002) ( pag. 42)
L'allora hanno stipulato, in data 20 novembre 1997, un contratto di CP_7 CP_2
finanziamento di £ 200.000.000 (ossia Euro 103.291,38) da rimborsare con 18 rate semestrali a partire dal 31 dicembre 1998 e sino al 30 giugno 2007. Il tasso di interesse, pattuito in misura variabile, era originariamente pari al 9% annuo mentre gli interessi di mora sono stati pattuiti maggiorando di 8 punti percentuali i tassi c.d. Rendistato2.
( è stato eliminato l'effetto anatocistico sugli interessi moratori).
Il tasso effettivo globale del finanziamento sopra indicato, calcolato applicando la funzione
“TIR.X” di excel ai flussi di cui alla colonna G della Tabella Q, è pari al 9,31% e quindi inferiore al tasso soglia per la categoria “anticipi, sconti commerciali e altri finanziamenti alle imprese effettuati dalle banche” vigente nel IV trimestre 1997, il quale è pari al 15,69%.
Pertanto il tasso moratorio previsto contrattualmente, tenuto conto che il Rendistato medio è pari al
6,23% è pari al 14,23% e quindi inferiore al tasso soglia per la categoria “anticipi, sconti
12 commerciali e altri finanziamenti alle imprese effettuati dalle banche” vigente nel IV trimestre 1997, il quale è pari al 15,69%.
3.7 CONTRATTO DI FINANZIAMENTO N. 1.158.282.008 (POI N. 2.634.778.005) ( pag. 48)
Contro ha comunicato a con lettera del 9 febbraio 2005, la riscadenzazione del debito CP_2
per rate scadute e la mora al 1 gennaio 2005, pari ad Euro 32.667,85, relativamente al contratto n.
1.158.282.005 (poi n. 2.634.778.002) .
E' stato eliminato l'effetto anatocistico sugli interessi moratori.
Il tasso effettivo globale del finanziamento sopra indicato, calcolato applicando la funzione
“TIR.X” di excel ai flussi di cui alla colonna G della Tabella T, è pari al 4,85% e quindi inferiore al tasso soglia per la categoria “anticipi, sconti commerciali e altri finanziamenti alle imprese effettuati dalle banche” vigente nel I trimestre 2005, il quale è pari al 8,61%.
3.8 CONTRATTO DI FINANZIAMENTO N. 1.158.282.006 (POI N. 2.634.778.003) ( pag. 54)
L'allora hanno Variabile CP_7 CP_2
stipulato, in data 21 gennaio 2005, un mutuo fondiario Euro 200.000,00 alle seguenti condizioni: Tipologia tasso
Determinazione tasso Euribor 6 mesi maggiorato di uno spread del 2,70%
Tasso iniziale 4,70% annuo
Numero rate “…numero venti rate semestrali scadenti il trenta giugno ed il trentuno dicembre di ogni anno da corrispondersi in quote mensili non scontate pari ciascuna ad un sesto di dette rate semestrali e scadenti
l'ultimo giorno di ogni mese”
Inizio ammortamento 1 luglio 2005 con scadenza prima rata mensile il 31 luglio 2005
Interessi di mora “il tasso di mora viene stabilito semestralmente, con decorrenza 1° gennaio e 1° luglio maggiorando di 4 punti percentuali, su base annua, il tasso medio del mese dell'Euribor 6 mesi…”4.
“Gli interessi di mora di cui all'art. 6 del capitolato di cui all'allegato A vengono
13 determinati per il semestre in corso nella misura del 6,206%”5.
Spese Istruttoria Euro 600,00, di erogazione Euro
51,65 e per avviso di scadenza rata Euro
1,03
Il tasso effettivo globale del finanziamento sopra indicato, calcolato applicando la funzione
“TIR.X” di excel ai flussi di cui alla colonna G della Tabella AA, è pari al 5,04% e quindi inferiore al tasso soglia per la categoria “mutui ipotecari a tasso variabile” vigente nel I trimestre
2005, il quale è pari al 5,79%. il tasso moratorio pattuito al momento della stipula del contratto di mutuo è superiore al tasso soglia all'epoca vigente privo di maggiorazione (pari al 5,79%) ma inferiore a quello comprensivo della maggiorazione del TEGM del 2,1% prevista dalla sentenza delle Sezioni unite della Corte di
Cassazione n. 19597/20 (pari all'8,94%).
***
Attese le predette risultanze, secondo cui gli interessi pattuiti sono ben al di sotto del tasso soglia, la parte appellante avrebbe dovuto indicare esattamente in che misura il costo dell'assicurazione, neppure indicato, avrebbe determinato il superamento dei predetti tassi.
Infatti “Sebbene la nullità delle clausole contrattuali contenenti la pattuizione di interessi usurari sia rilevabile d'ufficio e denunciabile dalle parti nel corso del giudizio anche in relazione a profili originariamente non dedotti, tuttavia le nuove censure sono suscettibili di considerazione solo se fondate su tempestive allegazioni, alle quali devono necessariamente coordinarsi. (Cass. Sez. 3,
18/10/2023, n. 28983).
2.4 Sul mancato rilievo degli interessi anatocistici pagati e/o addebitati a parte attrice (censure riguardo al punto 7 pagine da 7 a 9 della sentenza)
Con il quarto motivo l'appellante censura la sentenza impugnata nel capo in cui il AL ha escluso l'illegittimità della capitalizzazione degli interessi maturati e ritorna sulla deduzioni già esposti in primo sul piano di ammortamento alla francese.
Il motivo è infondato e deve essere respinto in quanto per tutti i mutui il CTU ha escluso la capitalizzazione e in particolare “Pertanto lo scrivente, tenuto conto che nella lettera di riscadenziamento del 9 febbraio 2005 non è indicato nulla in merito alla capitalizzazione degli interessi e che il debito deriva dal contratto di finanziamento stipulato anteriormente alla delibera
CICR del 9 febbraio 2000, ha provveduto, nella seguente tabella a ricalcolare gli interessi moratori solamente sulla quota capitale”.
In relazione al contratto di mutuo 1.158.282.006 sulla base della delibera CICR del 9 febbraio 2000,
14 Ha escluso interessi anatocistici per l'importo di € 861,64.
Quanto al piano di ammortamento alla francese si richiama l'insegnamento della Suprema Corte a
Sezioni unite (Cass. Sez. U., 29/05/2024, n. 15130), cui la parte appellante non ha fornito idonei argomenti per discostarsi.
2.5 Sulla statuizione circa l'imputazione dei pagamenti effettuati: violazione art. 115 c.p.c.
(censure riguardo al punto 8 pagine 9-10 della sentenza)
Con il quinto motivo la parte censura la sentenza impugnata nel capo in cui il AL ha ritenuto corretta l'imputazione dei pagamenti effettuati senza tenere conto degli avvisi di rata, ove la parte mutuataria ha apposto una specifica imputazione, ai fini di un corretto calcolo degli interessi.
Il motivo è infondato e deve essere respinto.
Nei contratti le parti avevano pattuito espressamente per iscritto l'imputazione dei pagamenti prima alle spese ed interessi e poi al capitale;
essendo una pattuizione scritta questa doveva essere modificata in forza di una successiva pattuizione ugualmente scritta, non essendo sufficiente la mancata contestazione della parte su una circostanza che deve essere provata per iscritto.
Tale non può essere considerata la modifica unilaterale da parte del debitore delle indicazioni degli
“avvisi di rata”. La parte non ha provato, ne dedotto alcuna prova, della modifica consensuale del contratto.
2.6 Sulla decadenza dal beneficio del termine e sulla contraddittorietà ed erroneità delle risultanze della CTU (censure riguardo al punto 11 pagina 11 della sentenza); Sulla estinzione del rapporto di mutuo n. 1.158.282.005
Con il sesto motivo e settimo motivo la parte appellante censura la sentenza impugnata ove il
AL ha statuito che la decadenza dal beneficio del termine deve intendersi verificata dal giorno
16.6.2010 anziché dal giorno 30.06.2022 ( come sostenuto dalla parte attrice) e sulla ritenuta mancata estinzione del mutuo.
Il motivo è infondato e deve essere respinto.
L'impugnazione non trova corrispondenza nei motivi della sentenza ove è spiegata la valenza dell'atto di intervento della Banca e del successivo telegramma, mentre l'atto di appello si limita a contestare solo le risultanze “matematiche” del ragionamento giuridico svolto dal AL.
Nell'atto di appello non vi è alcun raffronto tra la motivazione del provvedimento appellato e la sua critica, in effetti non sussistente relativamente alla interpretazione fornita dal AL , senza alcuna correlazione ai motivi della sentenza ( punto 9).
Con l'atto di appello la parte non può limitarsi a riproporre le tesi difensive svolte in primo grado e motivatamente disattese dal giudice, senza considerare le ragioni offerte da quest'ultimo, poiché
15 in tal modo si determina una mera contrapposizione della propria valutazione al giudizio espresso dalla sentenza impugnata che si risolve, in sostanza, nella proposizione di un "non motivo".
E' pacifico che l'atto di intervento della Banca con richiesta dell'intero pagamento è del 16.06.2010
e il AL ha esattamente individuato l'ipotesi nr. 5 formulata dal CTU.
Il c.d. documento di” quietanza” non è stato ritenuto valido dal AL in quanto “privo della piè pagina, all'intestazione parziale e l'illegibilità della sottoscrizione”.
L'atto di appello non contiene alcuna utile prospettazione relativamente a queste circostanze, poste alla base della decisione.
In ordine allo stesso documento si osserva che la Banca non aveva alcun onere di disconoscimento della c.d. quietanza ( apparentemente rilasciata in data 08.11.2012) atteso che ne aveva chiesto il pagamento e che con l'atto di opposizione del 12 ottobre 2016, la medesima parte attrice alla pagina
13 dell'atto, ha ammesso il mancato pagamento del predetto mutuo ( ivi indicato come
( doc.nr. 5 citato).
Pertanto risulta la completa inattendibilità del documento allegato e datato 08.11.2012 ovvero apparentemente risalente ad epoca antecedente all'ammissione del debito ( atto di opposizione
12.10.2016).
Peraltro la mancata contestazione della conformità della copia fotografica o fotostatica all'originale, come nel caso in esame, non comporta l'incontestabilità della provenienza della scrittura, atteso che il procedimento di verificazione della scrittura privata richiede, in relazione alla funzione dimostrativa cui tende, di espletare la indagine sull'atto originale (artt. 215, comma 2, e 216, comma
1, c.p.c.), mentre nel caso in esame è allegata una mera copia e del tutto incompleta come già rilevato dal AL.
2.7 vizio di omessa pronunzia e/o di omessa motivazione
Con l'ottavo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata nel capo in cui ha aderito alle risultanze della CTU senza dare riscontro ai rilevi mossi alla CTU, come sopra già illustrato.
La parte deduce il vizio di omessa pronunzia o di omessa motivazione.
Il motivo è infondato e deve essere respinto.
Il AL ha condiviso le conclusioni del CTU.
“Non è carente di motivazione la sentenza che recepisce "per relationem" le conclusioni ed i passi salienti di una relazione di consulenza tecnica d'ufficio di cui dichiari di condividere il merito, ancorché si limiti a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini esperite e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione”. (Cass. Sez. 6, 14/02/2019, n. 4352).
Peraltro il AL ha dato ampiamente conto dei principi giuridici sottesi alla CTU ed ha vagliato le difese delle parti.
16 Deve essere osservato che i motivi di critica sulle risultanze della CTU sono mossi senza alcuna indicazione di nuovi profili di rilievo scientifico alle osservazioni già precedentemente esposte dal CTP e dal difensore.
Il CTU ha puntualmente e diffusamente replicato a tali osservazioni con motivazione esaustiva ed adeguata cui si rinvia atteso il carattere prettamente tecnico delle questioni sollevate ed affrontate dagli esperti.
Nella CTU depositata non si rileva alcuna palese devianza dalle correnti nozioni della scienza nella materia in esame od omissione degli accertamenti necessari alla formulazione di una corretta conclusione, come sopra evidenziato.
Al di fuori di tale ambito, le censure della parti costituiscono mero dissenso: esse non sono attinenti a vizi del processo logico formale della relazione , ma solo alle conclusioni, manifestando disapprovazione rispetto ad esse come formulate dal consulente di ufficio.
In forza di tale mero dissenso non si può giungere ad una decisione che si ponga in contrasto con gli esiti della CTU.
Il CTU ha esaminato analiticamente e motivatamente valutato le osservazioni formulate dalle parti, fornendo risposte ampiamente argomentate e basate su dati oggettivi.
La Suprema Corte ha statuito che “ in materia che richiede un elevato livello di cognizioni tecniche specifiche è consentito astenersi dall'effettuare considerazioni personali determinanti e valutazioni comparative che mancherebbero del supporto d'un'appropriata preparazione scientifica, tanto più ove le argomentazioni dell' esperto nominato dall'ufficio, assistite dalla presunzione d'imparzialità, si contrappongano a quelle degli esperti di parte, comunque meno attendibili se non altro in quanto influenzate dall'esigenza di sostenere le ragioni del preponente”. ( Cass.Sez. 2, Sentenza n. 23362 del 2012).
Peraltro nel caso in esame la meticolosità degli accertamenti effettuati dal perito del Giudice e la completezza dell'elaborato in esame, sono più che idonee a dimostrare i fatti in discussione e dare prevalenza ad essa rispetto alle osservazioni del CTP.
Concludendo non sussiste alcun vizio nella sentenza impugnata ove sono recepite "per relationem" le conclusioni e i passi salienti della relazione della consulenza tecnica d'ufficio di cui si condivide pienamente il merito (cfr. Corte cass. 1 sez. 20.5.2005 n. 10668; id. 1 sez.
4.5.2009 n. 10222).
Le stesse ragioni sono applicate per il rigetto dei successivi motivi di appello in apparenza autonomi, ma in concreto ripetizione del primo motivo ( apparente). Essi ripropongono critiche alla CTU, senza confrontarsi con la sentenza nella parte in cui ha ritenuto determinato il tasso di interesse, proponendo questioni ed argomenti non esposti nell'atto di citazione e vietate ex art. 345 c.p.c.(
17 come la deduzione della violazione disciplina comunitaria nella determinazione dei tassi di interessi).
3 sulle spese di giudizio
Le spese seguono il principio della soccombenza e sono poste a carico della parte appellante. Esse sono liquidate secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014 e precisamente: valore causa ( superiore ad € 260.000,00=)
1. Studio controversia: € 4.389,00=
2. Fase introduttiva : € 2.552,00=
3. Fase istruttoria: € 5.880,00=
3. Fase decisionale: € 7.298,00=totale per compensi avvocato:€ 20.119,00=
Si dà atto ai fini di cui all'art. 13,1 quater, dpr nr. 115/2002 che l'appello è respinto
P. Q. M.
La Corte di Appello, ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'appello proposto da e Pt_1 Parte_1 Parte_2
in proprio e quale erede di;
[...] Persona_1
2) dichiara tenuti e condanna e Parte_1 Parte_2
in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio
[...] sostenute da IÀ che liquida in € 20.119,00= Controparte_1 Controparte_2
per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge;
3) si dà atto ai fini di cui all'art. 13,1 quater, dpr nr. 115/2002 che l'appello è respinto;
4) manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in camera di consigli alli 05.02.2025
Il Presidente
Dott. Rosella Silvestri
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