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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 21/11/2025, n. 3593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3593 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione I Civile, composto dai IGnori Magistrati
dott.ssa Enrica de Sire Presidente rel.
dott. Simone Iannone Giudice
dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al N.R.G.1810/2025 vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Marianna Parte_1 C.F._1
Petruzzelli, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato come in atti;
RICORRENTE
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Anna Controparte_1 C.F._2
Cerrone, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata come in atti;
RESISTENTE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore;
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: divorzio consensualizzato in corso di causa.
Conclusioni: come da rispettivi atti introduttivi e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16.05.2025 volto alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio dato atto: di aver contratto matrimonio concordatario con Parte_1 CP_1 il 24.06.1972 a Salerno (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune
[...] al n. 267, parte II, serie A, anno 1972); che dal predetto matrimonio sono nati i figli Per_1
(l'11.04.1973), (il 20.09.1977) ed (il 7.5.1986), maggiorenni ed economicamente Per_2 Per_3 autosufficienti;
che con sentenza n. 803/2024, pubblicata l'08/04/2024, il Tribunale di Nocera
Inferiore ha pronunciato la separazione consensuale dei coniugi senza la previsione di obblighi di mantenimento reciproci;
che ad oggi non vi è alcuna volontà di riconciliazione o di ripresa della convivenza;
che sussistono i presupposti di cui all' art 3, l.
1.12.1970 n.898, così come modificato dall' art. 1 della l. 06.05.2015 n.55, ha chiesto all'adito Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 24.06.1972 tra il IG. e la IG.ra , con conseguente annotazione nei registri dello Parte_1 Controparte_1 stato civile del Comune di Salerno;
2. Dare atto che non sussistono obblighi di mantenimento in favore della resistente, titolare di trattamento pensionistico autonomo;
3. Prendere atto che i figli della coppia sono maggiorenni, economicamente indipendenti, e che la casa coniugale ed i relativi garages sono stati donati agli stessi in proprietà, con riserva di usufrutto con accrescimento, per atto notarile (Notaio Dott. del 26.07.2023);
4. Disporre che nulla è dovuto a titolo di Per_4 mantenimento né per i figli, né per la casa familiare;
5. Porre le spese del presente giudizio a carico della resistente, IG.ra , tenuto conto del suo comportamento processuale e Controparte_1 dell'ingiustificato silenzio serbato alla proposta di divorzio congiunto, che avrebbe evitato il contenzioso. Con riserva di precisare, integrare e modificare le conclusioni ed i mezzi istruttori anche in relazione alle difese della resistente.”
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 14.10.2025 la resistente nel Controparte_1 riportarsi al contenuto dei propri scritti difensivi, dopo aver precisato: che i figli maggiorenni
, ed sono economicamente indipendenti, pertanto, non vi è luogo a disporre Per_1 Per_2 Per_3 alcuna forma di mantenimento in loro favore;
che la medesima è titolare di un proprio emolumento pensionistico ed è economicamente autosufficiente;
che la casa coniugale è stata donata ai figli con atto notarile del 26.07.2023; ha chiesto all'adito Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni
“- In via preliminare e di rito: Disporre, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., la trasformazione del presente procedimento da giudiziale in consensuale, stante la piena e immediata concordanza delle parti su tutte le condizioni del divorzio. - Nel merito: Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 24.06.1972 tra il IG. e la IG.ra , Parte_1 Controparte_1 trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Salerno al n. 267, Parte 2ª, Serie A, Uff. 1, anno 1972, ordinandone la conseguente annotazione all'Ufficiale dello Stato Civile competente. -
Dare atto che nulla è dovuto a titolo di assegno divorzile in favore della IG.ra essendo CP_1 entrambi i coniugi economicamente autosufficienti. - Dare atto che i figli della coppia sono maggiorenni ed economicamente indipendenti e che nulla è dovuto per il loro mantenimento, né vi sono statuizioni da adottare in merito alla casa coniugale, già donata ai figli. - Sulle spese: Disporre
l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, stante la totale assenza di soccombenza e la natura consensuale della definizione dei rapporti.”
Fissata l'udienza del 13.11.2025 per la comparizione delle parti, il Giudice, in accoglimento dell'istanza congiunta del 10.11.2025 formulata dalle parti di voler trasformare la domanda di divorzio da giudiziale in consensuale con la celebrazione dell'udienza di comparizione in modalità cartolare, ha disposto in senso conforme alla volontà manifestata dalle predette. Dunque, preso atto della concorde volontà delle parti di voler divorziare alle condizioni indicate negli atti difensivi, senza la previsione del riconoscimento dell'assegno divorzile in capo alla moglie, né del mantenimento in favore dei figli maggiorenni, economicamente autosufficienti, il giudizio è stato rimesso al Collegio per la decisione.
Tanto premesso e richiamato, ritiene il Tribunale che debba essere dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo decorso il termine previsto dal novellato disposto dell'art. 3 della legge 898 del 1970 dalla data di comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione consensuale, conclusosi con sentenza n. 803/2024 emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore, pubblicata l'08/04/2024; inoltre la separazione risulta essersi protratta ininterrottamente da tale momento sino alla proposizione del ricorso. Risulta, altresì, incontrovertibilmente provato, alla luce delle difese spiegate dalle parti, oltre che dal loro comportamento processuale, il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale.
Tenuto conto della natura della causa e dell'esito della decisione, ricorrono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate le spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra (C.F. Parte_1
) e (C.F. ) sposatisi nel C.F._1 Controparte_1 C.F._2
Comune di Salerno il 24.06.1972, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto
Comune, al n. 267, parte II, serie A, anno 1972, alle condizioni concordate in atti dalle parti;
compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all' Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Salerno per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 legge 1.12.70 n. 898, 134 R.D.
9.7.39 n. 1238 e 49 lettera g), 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento Stato Civile). Così deciso in Nocera Inferiore nella camera di consiglio del 20.11.2025.
Il Presidente rel.
dott.ssa Enrica de Sire
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione I Civile, composto dai IGnori Magistrati
dott.ssa Enrica de Sire Presidente rel.
dott. Simone Iannone Giudice
dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al N.R.G.1810/2025 vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Marianna Parte_1 C.F._1
Petruzzelli, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato come in atti;
RICORRENTE
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Anna Controparte_1 C.F._2
Cerrone, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata come in atti;
RESISTENTE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore;
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: divorzio consensualizzato in corso di causa.
Conclusioni: come da rispettivi atti introduttivi e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16.05.2025 volto alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio dato atto: di aver contratto matrimonio concordatario con Parte_1 CP_1 il 24.06.1972 a Salerno (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune
[...] al n. 267, parte II, serie A, anno 1972); che dal predetto matrimonio sono nati i figli Per_1
(l'11.04.1973), (il 20.09.1977) ed (il 7.5.1986), maggiorenni ed economicamente Per_2 Per_3 autosufficienti;
che con sentenza n. 803/2024, pubblicata l'08/04/2024, il Tribunale di Nocera
Inferiore ha pronunciato la separazione consensuale dei coniugi senza la previsione di obblighi di mantenimento reciproci;
che ad oggi non vi è alcuna volontà di riconciliazione o di ripresa della convivenza;
che sussistono i presupposti di cui all' art 3, l.
1.12.1970 n.898, così come modificato dall' art. 1 della l. 06.05.2015 n.55, ha chiesto all'adito Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 24.06.1972 tra il IG. e la IG.ra , con conseguente annotazione nei registri dello Parte_1 Controparte_1 stato civile del Comune di Salerno;
2. Dare atto che non sussistono obblighi di mantenimento in favore della resistente, titolare di trattamento pensionistico autonomo;
3. Prendere atto che i figli della coppia sono maggiorenni, economicamente indipendenti, e che la casa coniugale ed i relativi garages sono stati donati agli stessi in proprietà, con riserva di usufrutto con accrescimento, per atto notarile (Notaio Dott. del 26.07.2023);
4. Disporre che nulla è dovuto a titolo di Per_4 mantenimento né per i figli, né per la casa familiare;
5. Porre le spese del presente giudizio a carico della resistente, IG.ra , tenuto conto del suo comportamento processuale e Controparte_1 dell'ingiustificato silenzio serbato alla proposta di divorzio congiunto, che avrebbe evitato il contenzioso. Con riserva di precisare, integrare e modificare le conclusioni ed i mezzi istruttori anche in relazione alle difese della resistente.”
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 14.10.2025 la resistente nel Controparte_1 riportarsi al contenuto dei propri scritti difensivi, dopo aver precisato: che i figli maggiorenni
, ed sono economicamente indipendenti, pertanto, non vi è luogo a disporre Per_1 Per_2 Per_3 alcuna forma di mantenimento in loro favore;
che la medesima è titolare di un proprio emolumento pensionistico ed è economicamente autosufficiente;
che la casa coniugale è stata donata ai figli con atto notarile del 26.07.2023; ha chiesto all'adito Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni
“- In via preliminare e di rito: Disporre, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., la trasformazione del presente procedimento da giudiziale in consensuale, stante la piena e immediata concordanza delle parti su tutte le condizioni del divorzio. - Nel merito: Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 24.06.1972 tra il IG. e la IG.ra , Parte_1 Controparte_1 trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Salerno al n. 267, Parte 2ª, Serie A, Uff. 1, anno 1972, ordinandone la conseguente annotazione all'Ufficiale dello Stato Civile competente. -
Dare atto che nulla è dovuto a titolo di assegno divorzile in favore della IG.ra essendo CP_1 entrambi i coniugi economicamente autosufficienti. - Dare atto che i figli della coppia sono maggiorenni ed economicamente indipendenti e che nulla è dovuto per il loro mantenimento, né vi sono statuizioni da adottare in merito alla casa coniugale, già donata ai figli. - Sulle spese: Disporre
l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, stante la totale assenza di soccombenza e la natura consensuale della definizione dei rapporti.”
Fissata l'udienza del 13.11.2025 per la comparizione delle parti, il Giudice, in accoglimento dell'istanza congiunta del 10.11.2025 formulata dalle parti di voler trasformare la domanda di divorzio da giudiziale in consensuale con la celebrazione dell'udienza di comparizione in modalità cartolare, ha disposto in senso conforme alla volontà manifestata dalle predette. Dunque, preso atto della concorde volontà delle parti di voler divorziare alle condizioni indicate negli atti difensivi, senza la previsione del riconoscimento dell'assegno divorzile in capo alla moglie, né del mantenimento in favore dei figli maggiorenni, economicamente autosufficienti, il giudizio è stato rimesso al Collegio per la decisione.
Tanto premesso e richiamato, ritiene il Tribunale che debba essere dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo decorso il termine previsto dal novellato disposto dell'art. 3 della legge 898 del 1970 dalla data di comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione consensuale, conclusosi con sentenza n. 803/2024 emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore, pubblicata l'08/04/2024; inoltre la separazione risulta essersi protratta ininterrottamente da tale momento sino alla proposizione del ricorso. Risulta, altresì, incontrovertibilmente provato, alla luce delle difese spiegate dalle parti, oltre che dal loro comportamento processuale, il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale.
Tenuto conto della natura della causa e dell'esito della decisione, ricorrono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate le spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra (C.F. Parte_1
) e (C.F. ) sposatisi nel C.F._1 Controparte_1 C.F._2
Comune di Salerno il 24.06.1972, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto
Comune, al n. 267, parte II, serie A, anno 1972, alle condizioni concordate in atti dalle parti;
compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all' Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Salerno per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 legge 1.12.70 n. 898, 134 R.D.
9.7.39 n. 1238 e 49 lettera g), 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento Stato Civile). Così deciso in Nocera Inferiore nella camera di consiglio del 20.11.2025.
Il Presidente rel.
dott.ssa Enrica de Sire